Internet Point - Comune di San Vincenzo

Transcript

Internet Point - Comune di San Vincenzo
Internet Point – Liberalizzazione
Dal 1 gennaio 2012 non è più necessaria la licenza del Questore per l'apertura di un Internet Point
Il Decreto Milleproroghe del 29 dicembre 2011 (in GU n° 302 del 29/12/2011) non riporta più
l'emendamento che prevedeva la proroga di un ulteriore anno dell'obbligo di licenza del Questore a
carico degli esercizi pubblici di telefonia e Internet.
Il decreto dovrà essere convertito in legge dello Stato entro 60 giorni dalla sua pubblicazione e se
non verrà reintrodotta la proroga, la licenza della Questura non servirà più definitivamente.
Allo stato attuale, vista l'entrata in vigore del decreto Milleproroghe che non contiene la proroga, ed
essendo scaduta per decorrenza dei termini, la proroga dell'anno scorso, chi volesse iniziare l'attività
di Internet Point non deve preventivamente richiedere la licenza al Questore.
Gli adempimenti necessari per fornire l’accesso a internet da postazioni pubbliche, si differenziano
a seconda che l'attività sia svolta in maniera esclusiva o sia accessoria ad altra attività economica.
Nel caso di attività primaria, prevalente od esclusiva, di Phone center, Internet point, Servizio fax,
il titolare o il legale rappresentante deve presentare all'Ispettorato Territoriale del Ministero delle
comunicazioni (Firenze Via Pellicceria n° 3 - Tel. 05527241 Fax 055288359) il modulo Allegato 9
di cui al d. lgs. n° 259/2003 (Codice delle Comunicazioni).
L'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della
segnalazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29 del
medesimo Codice.
Le imprese titolari di Internet point (fornitori di servizi di comunicazioni elettronica) ai sensi del
Codice delle Comunicazioni, sono tenute all'iscrizione nel Registro degli Operatori di
Comunicazione (ROC), istituito ai sensi dell’articolo 1 Legge 31/07/1997 n° 249.
La domanda di iscrizione al ROC deve essere presentata entro 60 giorni decorrenti dalla data di
presentazione dell’All. 9 all’Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni.
Nel caso di attività secondaria o accessoria si prospettano due eventualità:
1) internet point con pc fisso: non è necessario presentare alcuna segnalazione;
2) internet point in modalità wireless:
a. se il segnale rimane all'interno del locale e il provider di accesso alla rete è
autorizzato, il titolare o il legale rappresentante non deve presentare alcuna
segnalazione e non deve iscriverisi al R.O.C.,
b. se l'area wireless è offerta anche all'esterno del locale occorre presentare l’All.9 al
Ministero Comunicazioni in qualità di Wireless Internet Service Provider e
richiedere una frequenza presentando l’allegato ”A” ai sensi del D.M. 28/05/2003 e
deve iscriversi al R.O.C.