dello Snals Confsal di Verona DAL 01/01/2019 AL 31/12/2020

Transcript

dello Snals Confsal di Verona DAL 01/01/2019 AL 31/12/2020
Sede di Verona:
via E. Duse, 20 – 37124 Verona tel. 045915777 e 0458340923
Sede di Legnago:
fax 045915907 @mail: [email protected]
PEC (@mail certificata): [email protected]
via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel e fax 0442601546
e-mail: [email protected]
S
C
H
E
D
A
dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna
La Rag.Generale Stato PREVEDE STOP AUMENTO speranza vita
PER ACCEDERE ALLA PENSIONE VECCHIAIA E ANTICIPATA
DAL 01/01/2019 AL 31/12/2020
PER IL PERSONALE SCUOLA POTREBBE DIRE UN ANNO in MENO
La RAGIONERIA Generale dello Stato ha pubblicato nel proprio sito web
il rapporto n.17/2016 (vedasi link al termine di questa scheda)
nel quale prevede un adeguamento NULLO della speranza di vita
per il biennio 2019-2020.
Per effetto della crisi economica la popolazione italiana trascura la
prevenzione sanitaria e questo comporta un AUMENTO DELLA MORTALITA'.
Pertanto come indicato nelle tabelle inserite nel citato
rapporto n.17/2016 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2020
sarebbero validi i requisiti pensionistici attualmente vigenti:
REQUISITO ANAGRAFICO PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA ORDINARIO
(REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO 20 ANNI )
REQUISITI PER L 'ACCESSO AL PENSIONAMENTO ANTICIPATO
La previsione di un adeguamento NULLO della speranza di vita
nel 2019 2020 modifica le ipotesi dell'INPS di cui al Messaggio Inps
13 aprile 2015, n. 2535 riportate nella scheda snals verona del 14/04/2015
reperibile al seguente link:
http://win.snalsverona.it/snalsvr/Boninsegna/2015/nuovirequisitipensionedal2019.pdf
Mentre per i dipendenti privati o i dipendenti pubblici non appartenenti
al comparto scuola significa anticipare la permanenza in servizio
di 5 mesi in meno (rispetto alle previsioni di cui al messaggio inps 2015)
per i dipendenti della scuola potrebbe invece significare UN ANTICIPO
del servizio attivo di 1 ANNO in quanto se al 31/12/2019
SI MATURANO I "NUOVI" REQUISITI RICHIESTI, la cessazione può
avvennire il 1° settembre antecedente e cioè dal 01/09/2019.
NOTA
Entro il 31/12/2017 il MEF pubblicherà il decreto sulla
"speranza di vita" 2019-2020 e solo allora si saprà se le previsioni
della Rag.gen.Stato sono state "AZZECCATE"
TABELLE SINOTTICHE
CESSAZIONI DAL SERVIZIO COMPARTO SCUOLA
DAL 01/09/2016 AL 01/09/2020
CHI MATURA IL DIRITTO ENTRO IL
31/12/2018
POTRA' ACCEDERE ALLA PENSIONE DAL 01/09 stesso anno
alle seguenti condizioni,tenuto conto dell'aumento di 4
mesi
disposto dal D.M.16/12/2014 pubblicato sulla G.U. n. 301 del 30.12.2014
vedasi collegamento al termine di questa scheda.
Per la pensione di vecchiaia
l’età è di
66 anni e 7 mesi
sia per gli uomini che
per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva,
da compiersi entro il 31 dicembre dell'anno di cessazione
(vedasi paragrafo 6 Circ INPS n. 37 14/03/2012)
La pensione anticipata
potrà aversi solo al compimento dell'anzianità contributiva di:
UOMINI
42 anni e 10 mesi
DONNE
41 anni e 10 mesi
requisiti da possedersi entro il 31/12 dell'anno cessazione
(vedasi paragrafo 6 Circ INPS n. 37 14/03/2012)
Nel calcolo dell'anzianità contributiva sono utili tutti i periodi di effettivo servizio
quelli riscattati,ricongiunti,computati e gli accrediti figurativi.
CHI MATURA IL DIRITTO dal 01/01/2019 al 31/12/2020
POTRA' ACCEDERE ALLA PENSIONE DAL 01/09 stesso anno
come ipotizzato dalla Rag.generale Stato nel rapporto n.17/2016
Per la pensione di vecchiaia
l’età è di 66 anni e 7 mesi sia per gli uomini che per le donne,
con almeno 20 anni di anzianità contributiva,
da compiersi entro il 31 dicembre dell'anno di cessazione
(vedasi paragrafo 6 Circ INPS n. 37 14/03/2012)
La pensione anticipata
potrà aversi solo al compimento dell'anzianità contributiva di:
UOMINI
42 anni e 10 mesi
DONNE
41 anni e 10 mesi
requisiti da possedersi entro il 31/12 dell'anno cessazione
(vedasi paragrafo 6 Circ INPS n. 37 14/03/2012)
ATTENZIONE S T O P agli ARROTONDAMENTI
Messaggio Inps 30 aprile 2015, n. 2974
DAL 01/01/2012 non si deve operare alcun arrotondamento
per eccesso o per difetto alla frazione di mese dal momento che
l’anzianità stessa deve essere interamente maturata.
Con messaggio Inps 30/04/2015,n.2974 ( non pubblicato sul sito web dell'INPS)
ma consultabile in rete nei siti "specializzati", viene precisato:
si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti in merito ai criteri di
arrotondamento dell’anzianità contributiva per gli iscritti alle gestioni esclusive
dell’A.G.O.(compresi quindi i dipendenti della scuola -CASSA STATO-)
- per i quali la contribuzione è calcolata in anni, mesi e giorni -
DAL 01/01/2012 non si deve operare alcun arrotondamento
per eccesso o per difetto alla frazione di mese dal momento che
l’anzianità stessa deve essere interamente maturata.
IN ALTRE PAROLE………….
FINO AL 31/12/2011
Come previsto dall’art. 59, comma 1 lettera b) della legge n. 449/1997
se i giorni dell'anzianità contributiva erano superiori a 15 si arrotondava
si aggiungeva un mese in più.
Esempio: Si poteva conseguire la pensione per limiti di servizio non
con 40 anni ma con 39aa 11mm 16gg
oppure si poteva avere una pensione di vecchiaia (se in possesso di
contribuzione al 31/12/1992) non con 15 anni ma con 14aa 11mm 16gg.
o se non in possesso di anzianità contributiva al 31/12/1992
non con 20 anni ma con 19aa 11mm 16gg.
dal 01/01/2012
Per la pensione anticipata
l’anzianità utile per diritto pensione deve essere interamente maturata.
dal
UOMINI
DONNE
01/01/2012
42 anni e 1 mese
42 anni e 5 mesi
42 anni e 6 mesi
42 anni e 6 mesi
42 anni e 10 mesi
42 anni e 10 mesi
42 anni e 10 mesi
42 anni e 10 mesi
42 anni e 10 mesi
41 anni e 1 mese
41 anni e 5 mesi
41 anni e 6 mesi
41 anni e 6 mesi
41 anni e 10 mesi
41 anni e 10 mesi
41 anni e 10 mesi
41 anni e 10 mesi
41 anni e 10 mesi
01/01/2013
01/01/2014
01/01/2015
01/01/2016
01/01/2017
01/01/2018
01/01/2019
01/01/2020
Per la pensione di vecchiaia
l’anzianità utile per diritto pensione deve essere interamente maturata.
cioè 20 ANNI ESATTI DI CONTRIBUTI UTILI e NON 19aa 11mm 16gg.
ATTENZIONE
Per il personale comparto scuola i citati requisiti sono
da compiersi entro il 31 dicembre dell'anno di cessazione
(vedasi paragrafo 6 Circ INPS n. 37 14/03/2012)
ma…………
potrebbe capitare che per effetto di
qualche giorno di aspettativa non retribuita o
per assenza ingiustificata (esempio non presenza
in casa alla visita fiscale per malattia)
AL 31/12/2019 l'aspirante alla pensione abbia
se maschio 42aa 9mm 29gg
per 1 giorno mancante potrà conseguire la
pensione dal 01/09/2020 e NON dal 01/09/2019
Per questi motivi ………….
Si consiglia pertanto di prenotare un appuntamento presso la sede
SNALS di Verona o Legnago per il ………
CONTROLLO DIRITTO E MISURA PENSIONE INPS
gest.ex INPDAP-cassa Stato-
e valutare se è necessario riscattare qualche periodo o servizio.
per NON ANDARE IN PENSIONE UN ANNO PIU' TARDI
Collegamenti ai documenti:
Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda
in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2013,n.33
(cliccare sui caratteri di colore bianco http :// per aprire il LINK)
D.M.16/12/2014
Rapporto n.17
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-12-30&atto.codiceRedazionale=14A09922&elenco30giorni=false
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2016/Rapporto_n_17.pdf
a cura del Prof.Renzo Boninsegna
alle ore
scheda redatta il giorno
13:10:45
giovedì 18 agosto 2016