Regolamento della Consulta Provinciale degli studenti…
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Regolamento della Consulta Provinciale degli studenti…
CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DI LECCE REGOLAMENTO Art. 1 Istituzione e sede E’ istituita la Consulta Provinciale degli Studenti di Lecce. La Consulta è costituita da due rappresentanti degli studenti per ciascuna scuola secondaria superiore statale e paritaria della provincia di Lecce. La durata in carica dei rappresentanti è di due anni. Per la sostituzione degli eletti prima del termine del biennio per qualsiasi causa (sopravvenuta indisponibilità,trasferimento ad altra scuola) o per perdita dei requisiti di eleggibilità (conseguimento del diploma) si procede con il subentro degli studenti che, in possesso dei requisiti, sono designati dai Dirigenti delle stesse scuole (primi dei non eletti delle stesse liste o, in caso di esaurimento delle liste, studenti eletti nelle elezioni suppletive). La Consulta si riunisce presso i locali messi a disposizione dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce. Art. 2 Autonomia La CPS è autogestita dagli studenti, persegue le sue finalità, progetti ed attività in maniera libera ed indipendente, ma coerenti con le finalità formative istituzionali. L’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce assicura il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica per le attività di organizzazione e gestione dei lavori della Consulta. Art. 3 Finalità La CPS persegue finalità di coordinamento e rappresentanza delle attività studentesche in ambito scolastico, provinciale, regionale, interregionale, nazionale, transnazionale. La CPS attiva la collaborazione e stipula apposite convenzioni con gli EE.LL., le Associazioni di Volontariato, le Associazioni di studenti ed ex-Studenti e le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione. Art. 4 Organi della Consulta La CPS opera attraverso i seguenti organi: l’Assemblea, la Giunta, il Presidente, le Commissioni di lavoro. Art. 5 L’Assemblea Partecipano all’Assemblea due studenti per ogni istituto secondario superiore statale e paritario della Provincia di Lecce, regolarmente eletti nel collegio elettorale della scuola di appartenenza. La partecipazione di persone esterne, su esclusivo invito della Giunta della Consulta, è solo a titolo consultivo. L’Assemblea si riunisce una volta al mese, presso i locali dell’Ufficio Scolastico Provinciale, su convocazione del Dirigente dell’USP per la prima seduta, su richiesta del Presidente o su richiesta motivata di un quinto dei suoi componenti, con notificazione al Dirigente dell’USP, per le altre sedute. L’Assemblea delibera il Piano Annuale delle attività con i relativi impegni di spesa, esprime pareri, formula proposte, elegge il Presidente e la Giunta, nomina i componenti delle Commissioni di Lavoro. Art. 6 La Giunta La Giunta è composta da sei rappresentanti degli studenti eletti dall’Assemblea secondo le modalità di voto previste dall’art. 12. E’ presieduta dal Presidente della Consulta. La Giunta autorizza tutte le spese per le attività della Consulta, propone l’ordine del giorno dei lavori dell’Assemblea al Presidente, che lo inserisce nella comunicazione di convocazione della CPS da inviare alle scuole. La Giunta, su incarico dell’Assemblea, può formulare proposte, esprimere pareri, assumere decisioni e deliberare per la realizzazione di tutte le iniziative e le attività previste dal D.P.R. 567/96 e successive modificazioni ed integrazioni. I componenti della Giunta hanno incarico biennale. Per 1 la sostituzione degli eletti prima del termine del biennio per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità si procede con elezioni suppletive. Al fine di garantire la continuità dei lavori della Consulta, la Giunta dell’anno precedente rimane in carica fino alla elezione della nuova Giunta e del suo Presidente e comunque per un periodo di tempo non superiore ai tre mesi dall’inizio dell’anno scolastico. I componenti della Giunta dell’anno precedente, che si sono già diplomati o non sono stati rieletti nel proprio istituto, possono, su loro motivata richiesta (formalmente presentata al Presidente ed alla Giunta) essere nominati dalla Consulta, per non più di un anno scolastico, in qualità di collaboratori senza diritto di voto. Art. 7 Il Presidente Il Presidente è eletto dall’Assemblea secondo quanto previsto dall’art.12. Il Presidente rappresenta la Consulta e partecipa agli incontri provinciali, regionali e nazionali, presiede e modera l’Assemblea, cura la funzionalità amministrativa della CPS, propone la convocazione dell’Assemblea e della Giunta, nomina all’interno della Giunta un Vice Presidente che lo sostituisce nelle funzioni in caso di assenza e il Segretario che ha il compito di verbalizzare i lavori dell’Assemblea e della Giunta. La carica di Presidente dura due anni. Per la sostituzione del Presidente prima del termine del biennio per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità si procede con elezioni suppletive. Art. 8 Le commissioni di lavoro La Consulta può organizzarsi in commissioni di lavoro per l’approfondimento di particolari tematiche e per la realizzazione di specifiche attività. Ciascuna Commissione opera su mandato dell’Assemblea, nomina un responsabile e al termine dei lavori presenta una relazione sull’attività svolta. Art. 9 Il docente referente della CPS Il docente referente della CPS è il principale tramite tra la CPS e l’USP di Lecce, le Istituzioni, le Agenzie del Territorio e gli Enti Locali. Il docente referente collabora con gli studenti per garantire la funzionalità operativa della CPS e partecipa, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto, alle riunioni e alle attività della Consulta. Art. 10 Qualifica del ruolo di ex studente Si applica, per il periodo relativo alla loro collaborazione, il trattamento previsto per i membri della Consulta anche per gli ex studenti e per gli ex studenti collaboratori. Art. 11 Le associazioni e gli ex studenti La CPS favorisce e promuove la collaborazione con le associazioni studentesche e gli ex studenti, fermo restando le autonomie decisionali, organizzative, politiche, della CPS tutelate dal presente statuto all’art. 5. Il rapporto con gli ex studenti è visto nell’ottica della continuità e della collaborazione di cui all’art.9. Art. 12 Modalità di voto Le modalità di voto per qualsiasi carica elettiva della CPS sono le seguenti: • hanno diritto al voto tutti i componenti dell’Assemblea regolarmente eletti nelle scuole di appartenenza; • il voto è segreto; • non è previsto il voto per delega; • per l’elezione è richiesta la maggioranza semplice dei componenti. 2 Art. 13 Disposizioni generali Le cariche elettive di cui agli artt. 6,7 non possono essere ricoperte contemporaneamente. Le attività della CPS devono, pena l’illegittimità, essere conformi a quanto previsto al presente Statuto. Art. 14 Assenze e comportamenti L’Assemblea ha una durata minima di 2 (due) ore. Al termine di ogni attività della CPS vengono consegnati gli attestati che certificano la presenza dello Studente alla riunione. Nel caso in cui un Rappresentante della CPS risulti assente per tre volte consecutive alle attività cui gli artt. 5, 6, perde il diritto a partecipare alle attività della CPS. La decadenza sarà stabilita dalla Giunta e comunicata al Dirigente della scuola di appartenenza. Al posto dello studente decaduto dalla carica subentrerà il primo dei non eletti della stessa scuola. Vengono ammesse le seguenti giustificazioni certificate: • certificato del medico curante (motivi di salute); • certificato del dirigente scolastico della scuola di appartenenza (impegni in attività scolastiche); • certificato del distretto militare (visita militare); • certificato delle associazioni sportive di appartenenza (impegni sportivi). I responsabili delle attività hanno l’obbligo di segnalare ai membri della Giunta eventuali comportamenti scorretti o assenze reiterate. Art. 15 Coordinamento Regionale La CPS aderisce al Coordinamento delle Consulte della Regione Puglia istituito dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale e si impegna a far partecipare i propri rappresentanti alle riunioni. Art. 16 Risorse finanziarie Per la realizzazione delle proprie attività la Consulta utilizza le risorse finanziarie previste dal DPR 567/96 che sono assegnate dal Dirigente dell’USP di Lecce e messe a disposizione presso una scuola superiore della città di Lecce. Per la utilizzazione di tali risorse l’Assemblea delibera il piano annuale delle attività. Tutte le spese dovranno essere autorizzate dalla Giunta che, tramite il Presidente, darà incarico scritto al Direttore dei Servizi Amministrativi della scuola presso la quale sono appoggiati i finanziamenti. Tutte le spese effettuate dovranno essere adeguatamente documentate e rendicontate. Art. 17 Modifiche al presente statuto Gli artt. 1,2,3,4 sono immodificabili. La modifica totale o parziale degli altri articoli del presente Statuto è possibile con il consenso generale della Assemblea attraverso una votazione che richiede una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti. Art. 18 Disposizioni finali Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte dell’Assemblea. Al presente Statuto è data massima diffusione nelle scuole della Provincia di Lecce, esso si uniforma nella struttura, nei principi e nelle interpretazioni al D.P.R. 567/96 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Lecce, maggio 2009 Il presidente della C.P.S. Alessio De Pascali Il Docente Referente Provinciale Raffaele Cacchione 3