Regolamento della Consulta Provinciale degli studenti…

Transcript

Regolamento della Consulta Provinciale degli studenti…
CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DI LECCE
REGOLAMENTO
Art. 1
Istituzione e sede
E’ istituita la Consulta Provinciale degli Studenti di Lecce. La Consulta è costituita da due
rappresentanti degli studenti per ciascuna scuola secondaria superiore statale e paritaria della
provincia di Lecce. La durata in carica dei rappresentanti è di due anni. Per la sostituzione degli
eletti prima del termine del biennio per qualsiasi causa (sopravvenuta indisponibilità,trasferimento
ad altra scuola) o per perdita dei requisiti di eleggibilità (conseguimento del diploma) si procede
con il subentro degli studenti che, in possesso dei requisiti, sono designati dai Dirigenti delle stesse
scuole (primi dei non eletti delle stesse liste o, in caso di esaurimento delle liste, studenti eletti nelle
elezioni suppletive).
La Consulta si riunisce presso i locali messi a disposizione dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico
Provinciale di Lecce.
Art. 2
Autonomia
La CPS è autogestita dagli studenti, persegue le sue finalità, progetti ed attività in maniera libera ed
indipendente, ma coerenti con le finalità formative istituzionali. L’Ufficio Scolastico Provinciale di
Lecce assicura il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica per le attività di
organizzazione e gestione dei lavori della Consulta.
Art. 3
Finalità
La CPS persegue finalità di coordinamento e rappresentanza delle attività studentesche in ambito
scolastico, provinciale, regionale, interregionale, nazionale, transnazionale. La CPS attiva la
collaborazione e stipula apposite convenzioni con gli EE.LL., le Associazioni di Volontariato, le
Associazioni di studenti ed ex-Studenti e le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione.
Art. 4
Organi della Consulta
La CPS opera attraverso i seguenti organi: l’Assemblea, la Giunta, il Presidente, le Commissioni di
lavoro.
Art. 5
L’Assemblea
Partecipano all’Assemblea due studenti per ogni istituto secondario superiore statale e paritario
della Provincia di Lecce, regolarmente eletti nel collegio elettorale della scuola di appartenenza. La
partecipazione di persone esterne, su esclusivo invito della Giunta della Consulta, è solo a titolo
consultivo. L’Assemblea si riunisce una volta al mese, presso i locali dell’Ufficio Scolastico
Provinciale, su convocazione del Dirigente dell’USP per la prima seduta, su richiesta del Presidente
o su richiesta motivata di un quinto dei suoi componenti, con notificazione al Dirigente dell’USP,
per le altre sedute. L’Assemblea delibera il Piano Annuale delle attività con i relativi impegni di
spesa, esprime pareri, formula proposte, elegge il Presidente e la Giunta, nomina i componenti delle
Commissioni di Lavoro.
Art. 6
La Giunta
La Giunta è composta da sei rappresentanti degli studenti eletti dall’Assemblea secondo le modalità
di voto previste dall’art. 12. E’ presieduta dal Presidente della Consulta. La Giunta autorizza tutte le
spese per le attività della Consulta, propone l’ordine del giorno dei lavori dell’Assemblea al
Presidente, che lo inserisce nella comunicazione di convocazione della CPS da inviare alle scuole.
La Giunta, su incarico dell’Assemblea, può formulare proposte, esprimere pareri, assumere
decisioni e deliberare per la realizzazione di tutte le iniziative e le attività previste dal D.P.R. 567/96
e successive modificazioni ed integrazioni. I componenti della Giunta hanno incarico biennale. Per
1
la sostituzione degli eletti prima del termine del biennio per qualsiasi causa o per perdita dei
requisiti di eleggibilità si procede con elezioni suppletive.
Al fine di garantire la continuità dei lavori della Consulta, la Giunta dell’anno precedente rimane in
carica fino alla elezione della nuova Giunta e del suo Presidente e comunque per un periodo di
tempo non superiore ai tre mesi dall’inizio dell’anno scolastico. I componenti della Giunta
dell’anno precedente, che si sono già diplomati o non sono stati rieletti nel proprio istituto, possono,
su loro motivata richiesta (formalmente presentata al Presidente ed alla Giunta) essere nominati
dalla Consulta, per non più di un anno scolastico, in qualità di collaboratori senza diritto di voto.
Art. 7
Il Presidente
Il Presidente è eletto dall’Assemblea secondo quanto previsto dall’art.12. Il Presidente rappresenta
la Consulta e partecipa agli incontri provinciali, regionali e nazionali, presiede e modera
l’Assemblea, cura la funzionalità amministrativa della CPS, propone la convocazione
dell’Assemblea e della Giunta, nomina all’interno della Giunta un Vice Presidente che lo sostituisce
nelle funzioni in caso di assenza e il Segretario che ha il compito di verbalizzare i lavori
dell’Assemblea e della Giunta. La carica di Presidente dura due anni. Per la sostituzione del
Presidente prima del termine del biennio per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità
si procede con elezioni suppletive.
Art. 8
Le commissioni di lavoro
La Consulta può organizzarsi in commissioni di lavoro per l’approfondimento di particolari
tematiche e per la realizzazione di specifiche attività. Ciascuna Commissione opera su mandato
dell’Assemblea, nomina un responsabile e al termine dei lavori presenta una relazione sull’attività
svolta.
Art. 9
Il docente referente della CPS
Il docente referente della CPS è il principale tramite tra la CPS e l’USP di Lecce, le Istituzioni, le
Agenzie del Territorio e gli Enti Locali. Il docente referente collabora con gli studenti per garantire
la funzionalità operativa della CPS e partecipa, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto,
alle riunioni e alle attività della Consulta.
Art. 10
Qualifica del ruolo di ex studente
Si applica, per il periodo relativo alla loro collaborazione, il trattamento previsto per i membri della
Consulta anche per gli ex studenti e per gli ex studenti collaboratori.
Art. 11
Le associazioni e gli ex studenti
La CPS favorisce e promuove la collaborazione con le associazioni studentesche e gli ex studenti,
fermo restando le autonomie decisionali, organizzative, politiche, della CPS tutelate dal presente
statuto all’art. 5. Il rapporto con gli ex studenti è visto nell’ottica della continuità e della
collaborazione di cui all’art.9.
Art. 12
Modalità di voto
Le modalità di voto per qualsiasi carica elettiva della CPS sono le seguenti:
• hanno diritto al voto tutti i componenti dell’Assemblea regolarmente eletti nelle scuole di
appartenenza;
• il voto è segreto;
• non è previsto il voto per delega;
• per l’elezione è richiesta la maggioranza semplice dei componenti.
2
Art. 13
Disposizioni generali
Le cariche elettive di cui agli artt. 6,7 non possono essere ricoperte contemporaneamente.
Le attività della CPS devono, pena l’illegittimità, essere conformi a quanto previsto al presente
Statuto.
Art. 14
Assenze e comportamenti
L’Assemblea ha una durata minima di 2 (due) ore. Al termine di ogni attività della CPS vengono
consegnati gli attestati che certificano la presenza dello Studente alla riunione. Nel caso in cui un
Rappresentante della CPS risulti assente per tre volte consecutive alle attività cui gli artt. 5, 6, perde
il diritto a partecipare alle attività della CPS. La decadenza sarà stabilita dalla Giunta e comunicata
al Dirigente della scuola di appartenenza.
Al posto dello studente decaduto dalla carica subentrerà il primo dei non eletti della stessa scuola.
Vengono ammesse le seguenti giustificazioni certificate:
• certificato del medico curante (motivi di salute);
• certificato del dirigente scolastico della scuola di appartenenza (impegni in attività
scolastiche);
• certificato del distretto militare (visita militare);
• certificato delle associazioni sportive di appartenenza (impegni sportivi).
I responsabili delle attività hanno l’obbligo di segnalare ai membri della Giunta eventuali
comportamenti scorretti o assenze reiterate.
Art. 15
Coordinamento Regionale
La CPS aderisce al Coordinamento delle Consulte della Regione Puglia istituito dal Direttore
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale e si impegna a far partecipare i propri rappresentanti alle
riunioni.
Art. 16
Risorse finanziarie
Per la realizzazione delle proprie attività la Consulta utilizza le risorse finanziarie previste dal DPR
567/96 che sono assegnate dal Dirigente dell’USP di Lecce e messe a disposizione presso una
scuola superiore della città di Lecce.
Per la utilizzazione di tali risorse l’Assemblea delibera il piano annuale delle attività. Tutte le spese
dovranno essere autorizzate dalla Giunta che, tramite il Presidente, darà incarico scritto al Direttore
dei Servizi Amministrativi della scuola presso la quale sono appoggiati i finanziamenti. Tutte le
spese effettuate dovranno essere adeguatamente documentate e rendicontate.
Art. 17
Modifiche al presente statuto
Gli artt. 1,2,3,4 sono immodificabili. La modifica totale o parziale degli altri articoli del presente
Statuto è possibile con il consenso generale della Assemblea attraverso una votazione che richiede
una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.
Art. 18
Disposizioni finali
Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte dell’Assemblea. Al
presente Statuto è data massima diffusione nelle scuole della Provincia di Lecce, esso si uniforma
nella struttura, nei principi e nelle interpretazioni al D.P.R. 567/96 e sue successive modificazioni
ed integrazioni.
Lecce, maggio 2009
Il presidente della C.P.S.
Alessio De Pascali
Il Docente Referente Provinciale
Raffaele Cacchione
3