1 REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTÀ DI PSICOLOGIA

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1 REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTÀ DI PSICOLOGIA
REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTÀ DI PSICOLOGIA
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Art. 1. Corsi e titoli di studio
La Facoltà è la struttura nella quale, anche in collaborazione con altre strutture
dell’Università, si svolgono i corsi di studio per il conseguimento dei titoli di laurea e di
laurea specialistica/magistrale, nonché le altre attività didattiche e formative previste dalla
legge, dallo Statuto e dal Regolamento didattico di Ateneo.
La Facoltà di Psicologia conferisce i titoli delle lauree e delle lauree specialistiche/magistrali
indicate negli ordinamenti didattici della Facoltà.
La Facoltà organizza altresì master di primo e di secondo livello, corsi di perfezionamento
scientifico, corsi speciali a fini di formazione professionale, di aggiornamento, di alta
formazione permanente e ricorrente, nonché altre attività formative, eventualmente in
collaborazione e a seguito di convenzioni con altri enti pubblici e privati e con Università
nazionali ed estere.
La Facoltà può organizzare corsi di studio e altre attività formative in sedi decentrate sulla
base di apposite convenzioni stipulate con enti pubblici e privati che ne garantiscano il
finanziamento continuativo. Tali convenzioni sono approvate dal Senato Accademico.
Art. 2. Organi della Facoltà
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Sono organi della Facoltà:
il Preside;
il Consiglio di Facoltà;
i Consigli di corso di studio;
il Consiglio di gestione.
Art. 3. Preside
1. Il Preside è un professore di ruolo o fuori ruolo di prima fascia che abbia optato per il regime
di impegno a tempo pieno o abbia presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal
senso, da far valere in caso di nomina.
2. Il Preside rappresenta la Facoltà; convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e il Consiglio di
gestione e ne attua le delibere; vigila sulle attività didattiche della Facoltà e cura l’osservanza
delle norme concernenti gli ordinamenti didattici e la conformità ai medesimi del piano
carriera stabilito annualmente, nonché il funzionamento della Facoltà; al termine dell’anno
accademico sottopone al Consiglio di Facoltà una relazione sul funzionamento della Facoltà
e sull’attività didattica; nomina le commissioni per gli esami di profitto e di laurea; esercita
tutte le altre funzioni attribuitegli dalle norme legislative vigenti, dallo Statuto e dal
Regolamento didattico di Ateneo. Assume, in caso di necessità e di urgenza, i provvedimenti
amministrativi necessari, da sottoporre a ratifica del Consiglio di Facoltà alla prima riunione
successiva.
3. Il Preside è eletto dal Consiglio di Facoltà nella sua composizione più ampia. Per l’elezione
occorre la maggioranza assoluta degli aventi diritto, nella prima votazione, e la maggioranza
assoluta dei votanti, in seconda votazione. Qualora quest’ultima maggioranza non sia
raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due votati che, nell’ultima votazione, hanno
riportato il maggior numero di voti; è eletto chi riporta il maggior numero di voti. Le sedute
per l’elezione del Preside sono convocate e presiedute dal Decano della Facoltà.
4. Il Preside è nominato con decreto rettorale. Dura in carica tre anni accademici. Le funzioni di
Preside non possono essere assunte per più di due mandati consecutivi. La nomina dopo due
mandati consecutivi può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di
un intero mandato.
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5. Il Preside può chiedere al Rettore di essere parzialmente o totalmente esentato dallo
svolgimento dell’attività didattica. Al Preside spetta un’indennità di carica fissata
annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
6. Il Preside designa, tra i professori di prima fascia che abbiano optato per il regime a tempo
pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere
in caso di nomina, un Vicepreside vicario che lo supplisce nell’esercizio delle sue funzioni in
caso di impedimento o assenza e al quale può delegare parte delle sue funzioni. Il Preside
può designare, se occorre, altri Vicepresidi ai quali delegare altre competenze. Il Vicepreside
vicario è nominato con decreto rettorale; gli altri Vicepresidi con provvedimento del Preside,
secondo l’art. 39 dello Statuto.
7. Il Preside può essere coadiuvato, nell’esercizio delle sue funzioni, da una Giunta di
presidenza da lui stesso nominata: la composizione della Giunta è comunicata al Consiglio di
Facoltà nella seduta immediatamente successiva alla nomina. La Giunta si riunisce
periodicamente su iniziativa del Preside: non sono previsti né ordine del giorno né la stesura
di verbali. Il Preside è responsabile dell’operato della Giunta di fronte al Consiglio di
Facoltà.
8. Il Preside può affidare determinati incarichi a singoli docenti; può altresì nominare
commissioni istruttorie su determinati problemi, in vista dell’esame di essi da parte del
Consiglio di Facoltà. Il Preside è responsabile dell’operato dei docenti incaricati e, ove le
faccia proprie, delle proposte delle commissioni.
Art. 4. Consiglio di Facoltà
1. Il Consiglio di Facoltà è composto, ai sensi dell’art. 40 dello Statuto, da:
a. tutti i professori di ruolo e fuori ruolo – ordinari, straordinari e associati –
appartenenti alla Facoltà;
b. i ricercatori confermati titolari di insegnamenti ufficiali per almeno 60 ore, in numero
non superiore a ciascuno dei gruppi dei professori ordinari e associati.
La Facoltà nel mese di settembre di ogni anno verifica il numero dei Ricercatori confermati,
titolari di insegnamenti ufficiali, aventi titolo a far parte del Consiglio di Facoltà. Il requisito della
titolarità di insegnamenti ufficiali per almeno 60 ore viene accertato sulla base degli incarichi
svolti dai ricercatori confermati nel corso dell’anno accademico corrente sino a tale data. Se il
numero dei ricercatori confermati titolari di insegnamenti ufficiali è superiore al numero di
ciascun gruppo dei professori ordinari e associati, la titolarità alla partecipazione è individuata in
base a regolare elezione da parte di tutti i ricercatori universitari della facoltà.
Tale titolarità, pur essendo determinata attraverso una procedura elettorale, non dà luogo
all’individuazione di una rappresentanza dei ricercatori e pertanto per i ricercatori non opera il
vincolo di mandato triennale come previsto per le altre rappresentanze.
c. una rappresentanza degli studenti, nella misura stabilita dall’art. 40 dello Statuto.
d. due rappresentanti del personale tecnico amministrativo afferente alla Facoltà.
2. La durata del mandato dei rappresentanti degli studenti è di due anni accademici; quella dei
rappresentanti del personale tecnico amministrativo è di tre anni accademici. Tali
rappresentanti sono rieleggibili consecutivamente una sola volta: la rielezione, dopo due
mandati consecutivi, può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di
un intero mandato. L’elezione è indetta dal Preside, ai sensi del successivo art. 8.
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3. Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validità delle sedute del
Consiglio di Facoltà, si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei rappresentanti degli
studenti soltanto se vi intervengono.
4. Al Consiglio di Facoltà, nel quadro degli indirizzi del Senato Accademico e sentite le altre
strutture didattiche e scientifiche interessate, spettano i seguenti compiti:
a. il coordinamento delle attività didattiche e la programmazione dell’uso delle risorse;
b. la programmazione del numero di studenti iscrivibili ad ogni anno di corso di studi;
c. la verifica delle attività didattiche secondo criteri di efficienza, in modo da
programmare la piena utilizzazione dei professori e dei ricercatori nell’osservanza
delle rispettive norme di stato giuridico;
d. l’attivazione delle procedure relative alla copertura dei posti di professore, secondo le
norme vigenti;
e. l’approvazione della relazione annuale sull’attività didattica da trasmettere al Nucleo
di Valutazione;
f. le proposte di Facoltà per la programmazione triennale secondo le indicazioni del
competente Ministero;
g. la proposta al Consiglio di Amministrazione dell’entità dei contributi richiesti agli
studenti per esercitazioni, laboratori e servizi destinati ai singoli corsi di laurea;
h. la proposta di attivazione e disattivazione di corsi di studio;
i. l’attivazione e la disattivazione di insegnamenti e il conferimento di affidamenti,
supplenze e contratti di insegnamento;
l. l’approvazione del Regolamento di Facoltà, da sottoporre all’approvazione del Senato
Accademico, e dei regolamenti dei corsi di studio;
Spettano altresì al Consiglio di Facoltà:
a. la proposta di modifiche da apportare al Regolamento didattico di Ateneo;
b. l’approvazione delle relazioni periodiche dei professori e dei ricercatori;
c. ogni altro compito stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti didattici.
5. Il Consiglio di Facoltà può stabilire criteri comuni a cui i relativi Consigli dei corsi di studio
devono conformarsi nelle loro deliberazioni. Esso può inoltre delegare determinati compiti a
questi Consigli.
6. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone e le procedure per la copertura dei
posti di professore di prima fascia partecipano soltanto i professori di prima fascia. Alle
deliberazioni relative alle persone e alle procedure per la copertura dei posti di professore di
seconda fascia partecipano soltanto i professori di prima e di seconda fascia. Alle
deliberazioni relative alle persone e alle procedure per la copertura dei posti di ricercatore
partecipano soltanto i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori. Gli studenti ed il
personale tecnico amministrativo partecipano a tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle
concernenti le procedure per la copertura dei posti e le persone dei professori e dei ricercatori
nonché il conferimento di affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento.
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Il Consiglio di Facoltà si riunisce, di regola, sulla base di un calendario prestabilito,
almeno una volta ogni 2 mesi e ogni qual volta il Preside lo ritenga opportuno; deve essere
inoltre convocato, entro il termine di cinque giorni lavorativi, qualora ne faccia motivata
richiesta almeno un quinto dei suoi membri.
8. Il Consiglio di Facoltà è convocato e presieduto dal Preside; le sedute per l'elezione del
Preside sono convocate e presiedute dal Decano. In caso di assenza del Preside o del Decano
funge da presidente il Vicepreside vicario o, qualora anch’egli sia assente, il professore
ordinario, di ruolo o fuori ruolo, più anziano presente alla seduta.
9. Le sedute del Consiglio di Facoltà sono valide quando tutti gli aventi diritto siano stati
regolarmente convocati, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno 5 giorni lavorativi
prima della data dell'adunanza, e quando ad esse intervenga la maggioranza assoluta degli
aventi diritto. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli
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aventi diritto che abbiano giustificato la loro assenza per motivi di salute, per seri motivi di
famiglia o per inderogabili motivi d'ufficio. Deve comunque essere presente almeno un terzo
degli aventi diritto. Ai fini della determinazione del numero legale si tiene conto dei
professori fuori ruolo e dei rappresentanti degli studenti e del personale tecnicoamministrativo soltanto se essi sono presenti; qualora la rappresentanza degli studenti e del
personale tecnico-amministrativo non sia ancora stata nominata, le sedute sono egualmente
valide.
10.Funge da segretario delle sedute del Consiglio di Facoltà il professore ordinario con minore
anzianità di servizio presente alla seduta.
11.Alle sedute del Consiglio di Facoltà non possono intervenire estranei, salvo che non ne sia
ritenuta opportuna l'audizione per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il
Preside dispone l'invito, e il Consiglio lo ratifica all'inizio della seduta. Gli estranei devono
lasciare la seduta all'atto delle votazioni.
12.La trattazione di argomenti non previsti all'ordine del giorno può essere proposta in via
eccezionale all'inizio della seduta, ed è consentita soltanto se nessuno dei presenti si oppone.
Nella seduta successiva, gli assenti giustificati possono chiedere che il problema sia
ulteriormente discusso dal Consiglio o fare dichiarazioni in merito alla delibera approvata.
13.Nelle sedute del Consiglio tutti i presenti hanno diritto di intervenire sulle questioni all'ordine
del giorno. Il Preside organizza il dibattito secondo criteri di efficienza, articolandolo - ove
occorra - in una discussione generale dell'argomento, nella successiva discussione dei singoli
aspetti o parti, nella proposta e nella votazione conclusiva.
14.Nessuno può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino
personalmente, o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado incluso.
15.E' fatto obbligo al Preside di garantire, nel corso della seduta, il numero legale: le richieste di
verifica del numero legale sospendono la discussione, che può essere ripresa soltanto dopo
che la verifica abbia dato esito positivo.
16.Le votazioni si svolgono, di regola, per alzata di mano. Qualora un membro del Consiglio ne
faccia richiesta, si procede ad appello nominale, cominciando dai rappresentanti degli studenti
e del personale tecnico amministrativo e passando quindi, in ordine inverso rispetto
all'anzianità, ai ricercatori, ai professori di seconda e poi di prima fascia; il Preside vota per
ultimo. E' previsto lo scrutinio segreto per l'elezione del Preside e, ove richiesto, per le
questioni che concernono persone.
17. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge
preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Preside.
18.Di ogni seduta del Consiglio deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Preside e dal
segretario. I verbali delle sedute sono pubblici e devono essere messi a disposizione dei
membri del Consiglio e di altri eventuali richiedenti.
19.Il Preside può indire in determinate occasioni, sulla base di precise esigenze, Consigli di
Facoltà aperti a persone estranee al corpo docente per discutere problemi che interessino la
Facoltà. In questi casi non sono previste né votazioni né delibere.
Art. 5. Consigli di corso di studio
1. Per ogni corso di studio attivato nella Facoltà è istituito il relativo Consiglio. I Consigli di
corso di studio sono composti dai titolari di insegnamenti ufficiali e dai professori fuori ruolo
che in essi svolgono attività didattica.
2. Ne fanno inoltre parte rappresentanze di studenti iscritti al corso di studio (in caso di assenza
di studenti espressamente eletti per il Consiglio di corso di studio, la rappresentanza è svolta
da studenti eletti per il Consiglio di Facoltà) e del personale tecnico amministrativo afferente
alla Facoltà, nella misura di 1 studente e 1 rappresentante del personale tecnico
amministrativo.
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3. Ciascun professore e ricercatore può essere responsabile di attività formative in diversi corsi
di studio; può far parte di più di un Consiglio di corso di studio.
4. La durata del mandato dei rappresentanti degli studenti e del personale tecnico
amministrativo, nonché le relative modalità di elezione, sono analoghe a quelle stabilite per i
rappresentanti in seno al Consiglio di Facoltà. Ai fini del numero legale, qualora le
rappresentanze non siano state ancora nominate, le sedute sono ugualmente valide.
5. Ogni corso di studio ha un proprio Regolamento il quale, nel rispetto della libertà di
insegnamento e di quanto stabilito nello Statuto e nel presente Regolamento, determina:
a. la denominazione e gli obiettivi formativi del corso di studio, con l’indicazione della
relativa classe di appartenenza;
b. le conoscenze minime richieste per l’accesso al corso e le eventuali modalità di
verifica delle stesse;
c. il quadro delle attività formative da inserire nei curricula secondo le indicazioni dei
decreti ministeriali: attività relative alla formazione di base, caratterizzanti il corso,
affini o integrative, autonomamente scelte dallo studente, inerenti alla preparazione
della prova finale nonché, per i corsi di laurea, alla conoscenza di almeno una lingua
dell’Unione Europea diversa dall’italiano.
d. i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani
carriera;
e. l'elenco degli insegnamenti attivati, con l'indicazione dei settori scientificodisciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli;
f. la tipologia delle altre attività formative ivi comprese le attività professionali
certificate;
g. gli obiettivi specifici di ogni attività formativa;
h. i crediti didattici assegnati a ogni attività formativa;
i. le eventuali propedeuticità;
j. la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche
del profitto degli studenti;
k. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
l. le modalità di frequenza a singoli insegnamenti, anche in riferimento alla condizione
degli studenti non impegnati a tempo pieno;
m. la tipologia e quantità del riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro
corso dell'Università di Torino ovvero nello stesso o altro corso di altra Università
italiana;
n. le forme di verifica di crediti acquisiti in altri corsi di studio o in altro Ateneo;
o. le prove integrative di esami sostenuti su singoli insegnamenti qualora ne siano
divenuti obsoleti i contenuti culturali;
p. le tipologie e modalità del tutorato.
6. Il Regolamento didattico del corso di studio è approvato dal Consiglio di Facoltà, su proposta
del Consiglio del corso di studio, il quale lo sottopone a revisione almeno ogni cinque anni.
7. Le deliberazioni dei Consigli di corso di studio devono conformarsi ai criteri generali
stabiliti, a scopo di coordinamento, dal Consiglio di Facoltà.
8. Il Consiglio di corso di studio è convocato in composizione limitata ai professori di prima
fascia, di ruolo e fuori ruolo, per le questioni relative alle persone e ai posti di professore di
prima fascia; ai professori di prima e seconda fascia per le questioni relative alle persone e ai
posti di professore di seconda fascia; ai professori delle due fasce e ai ricercatori, per le
questioni relative alle persone e ai posti di ricercatore.
9. Ogni Consiglio di corso di studio elegge al proprio interno un Presidente tra i professori di I
fascia di ruolo e fuori ruolo membri del Consiglio stesso. Il Presidente è eletto a maggioranza
assoluta dei votanti, nella prima votazione; qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si
procede al ballottaggio fra i due votati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior
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numero di voti; è eletto chi riporta il maggior numero di voti. Il Presidente dura in carica tre
anni accademici e si applica quanto previsto dall’art. 72 dello Statuto d’Ateneo in merito al
Preside di Facoltà.
10. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e sovrintende alle attività del corso di studio. Le
sedute per l'elezione del presidente sono convocate e presiedute dal Decano. In caso di
assenza del presidente o del Decano funge da presidente il professore ordinario, di ruolo o
fuori ruolo, più anziano presente alla seduta.
11. Funge da segretario delle sedute del Consiglio il professore di prima o seconda fascia con
minore anzianità di servizio presente alla seduta.
12. Per quanto riguarda le condizioni di validità delle sedute, le modalità di convocazione, di
discussione e di votazione, nonché per quanto riguarda la stesura del verbale, si applicano le
medesime norme stabilite per il Consiglio di Facoltà, che devono essere recepite dai relativi
regolamenti. I verbali delle sedute dei Consigli di corso di studio sono depositati presso la
presidenza della Facoltà.
13. Il Presidente può designare, tra i professori di ruolo e fuori ruolo, un vicepresidente che lo
supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.
14. Sono compiti del Consiglio di corso di studio:
a. la programmazione e il coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento
dei titoli di studio e delle altre attività previste dal Regolamento didattico di Ateneo e
da questo Regolamento;
b. l’esame e l’approvazione dei piani carriera degli studenti;
c. la proposta al Consiglio di Facoltà di attivazione e disattivazione di insegnamenti;
d. ogni altro compito delegato dalla Facoltà, secondo le norme contenute nel
Regolamento didattico di Ateneo e in questo Regolamento.
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Art. 6. Commissioni del Consiglio di Facoltà e degli altri Consigli
Il Consiglio di Facoltà può istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti
istruttori e/o consultivi o con compiti operativi delegati dal Consiglio. All'atto della
costituzione il Consiglio determina la composizione, le competenze e - nel caso di
commissioni temporanee - la data di scadenza del mandato di ogni commissione: la
composizione deve rispondere a criteri di competenza e di rappresentatività dei settori
interessati.
La Commissione didattica paritetica permanente è costituita da un eguale numero di docenti
e di studenti.
La Commissione dura in carica tre anni accademici. Qualora un membro si dimetta o venga a
cessare per qualsiasi causa, la Commissione viene reintegrata dal Consiglio di Facoltà nella
seduta immediatamente successiva. Il mandato del subentrante scade alla scadenza del
triennio.
La Commissione didattica ha funzioni di confronto tra docenti e studenti e di istruttoria sui
problemi relativi all’efficacia, alla funzionalità e alla valutazione dei risultati dell’attività
didattica, dei piani di studio, del tutorato e dei servizi forniti agli studenti; riferisce
periodicamente, e ogni volta che lo ritenga necessario, al Consiglio di Facoltà; svolge
funzioni di collegamento con i corsi di studio e con i Dipartimenti per i problemi che
riguardano l’attività didattica; prepara la relazione annuale sulle attività e i servizi didattici da
trasmettere al Consiglio di Facoltà; propone eventuali attività didattiche integrative. Le sue
adunanze possono essere aperte a tutti i docenti, studenti e personale della Facoltà. Il Preside
può richiedere la convocazione d'urgenza della Commissione e intervenire alle sue adunanze.
La Commissione è inoltre convocata su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
E’ istituita una Commissione per l’orientamento, nominata dal Consiglio di Facoltà, con la
partecipazione di rappresentanti degli studenti. La Commissione ha lo scopo di curare le
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attività di orientamento e ogni iniziativa da assumere in questo ambito sia in collaborazione
con strutture interfacoltà sia in collaborazione con la scuola secondaria.
6. I Consigli dei corsi di studio possono istituire, con le medesime modalità, analoghe
commissioni, compresa una commissione didattica paritetica permanente, con un numero
paritetico di docenti e di rappresentanti degli studenti.
Art. 7. Elezione dei ricercatori in seno al Consiglio di Facoltà
1. Nel caso in cui, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. b, si debba procedere ad individuare la
titolarità alla partecipazione dei ricercatori confermati in seno al Consiglio di Facoltà,
l'elezione è indetta dal Preside entro il mese di settembre; essa è valida quando alla riunione
del collegio elettorale siano stati convocati tutti gli aventi titolo e quando vi prenda parte
almeno un terzo dei medesimi. L'elettorato attivo spetta ai ricercatori in servizio al momento
in cui è indetta l'elezione.
L’elettorato passivo spetta ai ricercatori confermati aventi i requisiti previsti dall’art. 40
comma 1 lett. b) dello Statuto di Ateneo.
2. L'elezione dei ricercatori avviene a scrutinio segreto. Ogni elettore dispone di un numero di
voti pari a un terzo degli eligendi. L'eventuale arrotondamento avverrà per eccesso. Il
quorum per essere eletti è costituito da due voti validi se l'eligendo è uno solo, e da tre voti
validi se gli eligendi sono due o più di due.
3. La determinazione dell'elenco degli aventi titolo a partecipare alla votazione e la
convocazione sono di spettanza del Preside di Facoltà. Qualora sia stata omessa la
convocazione di qualche avente titolo o non sia stato raggiunto il quorum prescritto, il
Preside procede a nuova convocazione entro quindici giorni.
4. Il collegio elettorale è presieduto dal Preside o da un professore ordinario da lui delegato;
egli è affiancato da uno o due scrutatori, designati all'inizio della seduta, e da un segretario
che ne redige il verbale.
5. Al termine delle operazioni elettorali il presidente del collegio, dopo aver constatato la
regolarità della votazione, ne proclama i risultati e trasmette al Preside il verbale della
riunione.
6. I ricercatori eletti entrano subito in carica e hanno titolo a partecipare alle sedute del
Consiglio fin dalla seduta immediatamente successiva.
7. Nel caso che nel corso del mandato un ricercatore eletto venga a cessare per qualsiasi causa,
o abbia mutato il suo status, gli subentra il primo dei non eletti, e successivamente chi lo
segue nella graduatoria dei votati, fino al suo esaurimento. In mancanza, il Preside procede a
una nuova convocazione del collegio elettorale. Il subentrante cessa dalla titolarità alla fine
dell’anno accademico.
8. Eventuali ricorsi motivati avverso le elezioni devono essere indirizzati in prima istanza al
Preside e in seconda istanza al Rettore. Il Preside è tenuto a procedere, anche d'ufficio,
all'annullamento di elezioni in cui non siano state rispettate le condizioni di validità stabilite,
o in cui siano state accertate irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto ai punti precedenti, valgono le norme stabilite
dal regolamento per l'elezione dei ricercatori approvato dal Consiglio di Facoltà.
Art. 8. Elezione delle rappresentanze in seno al Consiglio di Facoltà
1. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà e nei Consigli di corso di studio sono
eletti con le modalità previste dal relativo regolamento di Ateneo. I nominativi degli eletti
sono comunicati dal Rettore al Preside, che li trasmette a sua volta - per quanto riguarda i
rappresentanti nei Consigli di corso di studio - ai rispettivi presidenti.
2. I rappresentanti degli studenti entrano in carica subito dopo il decreto rettorale di nomina e
hanno titolo a partecipare alle sedute del rispettivo Consiglio fin dalla seduta
immediatamente successiva alla comunicazione del decreto. Nel periodo di carica, qualora un
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rappresentante degli studenti si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa, gli subentra il
primo dei non eletti.
3. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti dal personale stesso,
convocato dal Preside in apposita assemblea, con modalità analoghe a quelle per l'elezione
dei ricercatori.
Art. 9. Consiglio di gestione
1. Il Consiglio di gestione è l’organo che gestisce l’attività amministrativa e contabile della
Facoltà. Esso è composto da:
a. il Preside;
b. 5 professori o ricercatori;
c. due rappresentanti degli studenti;
d. un rappresentante del personale tecnico-amministrativo assegnato alla Facoltà;
e. il segretario amministrativo della Facoltà o il vicesegretario amministrativo.
2. I membri di cui alle lettere b) e c) sono eletti al proprio interno dal Consiglio di Facoltà; il
membro di cui alla lettera d) è eletto dal personale tecnico-amministrativo assegnato alla
Facoltà, con le modalità previste all'art. 8, c. 3.
3. I membri elettivi del Consiglio di gestione durano in carica un triennio solare; essi sono
rieleggibili consecutivamente una sola volta. In caso di elezione di un ricercatore confermato,
la permanenza nel Consiglio di Gestione è subordinata alla riconferma annuale all’interno del
Consiglio di Facoltà; qualora nel corso del mandato il ricercatore membro del Consiglio di
gestione cessi di far parte del Consiglio di Facoltà, decade dall'ufficio e il Preside indice una
nuova elezione nella seduta del Consiglio di Facoltà immediatamente successiva. I membri
elettivi del Consiglio di gestione non possono contemporaneamente far parte del Senato
Accademico o del Consiglio di Amministrazione dell'Università, né essere direttori di
dipartimento; qualora nel corso del mandato siano nominati a una di tali cariche, decadono
dall'ufficio, e il Preside indice una nuova elezione nella seduta del Consiglio di Facoltà
immediatamente successiva.
4. Il Consiglio di gestione si riunisce, di regola, una volta ogni 3 mesi; deve essere inoltre
convocato, entro il termine di una settimana, qualora ne facciano motivata richiesta almeno
due membri.
5. Le riunioni del Consiglio di gestione sono valide quando tutti gli aventi diritto siano stati
regolarmente convocati, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno tre giorni lavorativi
prima della data della riunione, e quando ad esse intervengano almeno la metà più uno dei
membri.
6. Il Consiglio di gestione è convocato e presieduto dal Preside, che può delegare a tale scopo il
Vice-Preside: in caso di assenza di entrambi, funge da presidente il professore ordinario, di
ruolo o fuori ruolo, più anziano presente alla riunione. Le funzioni di segretario verbalizzante
sono svolte dal segretario amministrativo o, in sua assenza, da un altro membro del Consiglio
all'uopo designato.
7. Il Consiglio di gestione approva, sulla base della programmazione delle attività didattiche e
dell'uso delle risorse deliberata dal Consiglio di Facoltà, il bilancio preventivo predisposto
dal Preside tenendo conto in particolare delle esigenze e delle proposte delle strutture
didattiche della Facoltà; destina i fondi assegnati alla Facoltà ai vari capitoli di bilancio;
effettua le variazioni di bilancio che si rendano necessarie in corso di esercizio; delibera sulle
spese da effettuare e sulle richieste di autorizzazione da sottoporre al Consiglio di
amministrazione; approva a fine esercizio il bilancio consuntivo.
8. Il Consiglio di gestione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. Il Consiglio di gestione approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo. Il Preside
comunica l’approvazione al Consiglio di Facoltà lasciando a disposizione copia per presa
visione.
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Art. 10. Guide didattiche
1. La Facoltà cura annualmente la pubblicazione, entro la data di inizio delle iscrizioni, di una
Guida destinata agli studenti, contenente ogni notizia utile ad orientarli nei loro studi.
2. La Guida è composta di due sezioni. La prima, che rappresenta il Manifesto degli studi
relativo al successivo a.a., riporta, in particolare, per ogni corso di studio attivato nella
Facoltà:
a. i percorsi formativi offerti e consigliati e le modalità di presentazione, da parte dello
studente, del proprio piano di carriera, ove richiesto;
b. le attività didattiche previste nel successivo anno accademico;
c. le modalità di svolgimento delle attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
d. le date di inizio e fine delle lezioni;
e. la distribuzione degli appelli d’esame;
f. le disposizioni sugli obblighi di frequenza.
La seconda sezione deve contenere tutti i programmi degli insegnamenti, i relativi numeri di
codice, gli orari e le caratteristiche delle attività formative, ed ogni altra notizia che le
strutture didattiche intendano fornire agli studenti. Tale parte deve essere aggiornata ogni
anno e disponibile entro la data di inizio delle lezioni.
Art. 11. Crediti formativi universitari
1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di
lavoro dello studente (salvo diverse disposizioni indicate dai decreti ministeriali).
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno
studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60
crediti.
3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il
superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le modalità di
cui all’art. 24 del presente regolamento.
4. Al corso di studio che accoglie lo studente compete il riconoscimento totale o parziale dei
crediti acquisiti in altro corso di studio dell’Ateneo ovvero nello stesso o in altro corso di
altra Università, anche estera, nonché il riconoscimento, quale credito formativo, di
conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, e di altre
conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui
progettazione
e
realizzazione
l’Università
abbia
concorso.
Al
momento
dell’immatricolazione ad un corso del nuovo ordinamento possono essere valutati quali
crediti formativi universitari anche esami sostenuti da studenti decaduti o rinunciatari iscritti
a corsi di laurea del vecchio ordinamento. Relativamente al trasferimento degli studenti da un
corso di laurea o di laurea specialistica/magistrale ad un altro, ovvero da un’università ad
un’altra, è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati
dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di
laurea o di laurea specialistica/magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a
colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato
riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
5. Il corso di studio predetermina e rende noti a cura del presidente, anche attraverso la
pubblicazione sul sito web di Facoltà, i criteri e le procedure con i quali esso intende
effettuare i riconoscimenti.
6. In relazione alla quantità dei crediti riconosciuti, la durata del corso di studio può essere
abbreviata rispetto a quella normale.
7. I regolamenti dei corsi di studio potranno definire il numero minimo di crediti che dovrà
acquisire, nel corso di ogni anno accademico, lo studente a seconda che sia impegnato negli
studi universitari a tempo pieno o a tempo parziale.
9
8. I crediti relativi alla conoscenza di almeno una lingua dell’Unione Europea diversa
dall’italiano sono acquisiti nel curriculum per la laurea attraverso specifiche prove ovvero,
secondo una apposita normativa definita dal Senato Accademico, attraverso il
riconoscimento di certificazioni rilasciate da strutture specificamente competenti per ognuna
delle lingue. I Regolamenti dei corsi di studio definiscono il livello delle conoscenze e
competenze richieste.
Art. 12. Rapporto tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi
formativi
1. Le disposizioni concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli
specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dal Consiglio di corso di studio
previo parere favorevole di una commissione paritetica competente per il corso di studio o, in
assenza di essa, della commissione paritetica di Facoltà.
2. Il parere è reso entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, la delibera
del Consiglio di corso di studio può essere assunta. Qualora il parere non sia favorevole, la
deliberazione proposta dalla struttura didattica è sottoposta al Consiglio di Facoltà, che la
trasmette con le proprie osservazioni al Senato Accademico.
Art. 13. Attività di orientamento e di tutorato
1. La Facoltà, anche in collaborazione con enti esterni e con le rappresentanze studentesche,
svolge come attività istituzionale:
a. orientamento universitario;
b. elaborazione e diffusione di informazione sui percorsi di studio universitario, sul
funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti;
c. orientamento rivolto all’inserimento nel mondo del lavoro ai diversi livelli.
2. La Facoltà nel suo insieme e i corsi di studio, per quanto di loro competenza, istituiscono un
servizio di tutorato per l’accoglienza ed il sostegno degli studenti, al fine di prevenire la
dispersione ed il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla
vita universitaria in tutte le sue forme. Le attività di tutorato si svolgono in conformità al
Regolamento d’Ateneo, anche in collaborazione con eventuali iniziative delle rappresentanze
ed organizzazioni studentesche.
3. I docenti, per quanto di loro competenza, sono tenuti ad impegnarsi nelle iniziative promosse
e realizzate da tali servizi.
4. La Facoltà s’impegna, per quanto di sua competenza, a rimuovere le difficoltà che ostacolano
i percorsi di studio agli studenti stranieri, in particolare istituendo corsi di italiano,
specialmente per quanto concerne i linguaggi tecnici richiesti dalle diverse discipline.
Art. 14. Verifica della preparazione iniziale e numero programmato
1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea determinano i casi nei quali la carriera scolastica
dello studente che vi accede fornisce elementi sufficienti per considerarne adeguata la
preparazione iniziale, con particolare riferimento all’art. 9, comma 1, lettera b delle Norme
Comuni del Regolamento Didattico di Ateneo. Per gli altri casi, il regolamento individua le
modalità di verifica della preparazione.
2. La Facoltà offre, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore,
attività formative propedeutiche alla verifica di cui al c.1 del presente articolo.
3. Qualora la verifica non sia risultata positiva, i Consigli di corso di studio indicano agli
studenti specifici obblighi formativi aggiuntivi, da soddisfare entro il primo anno di corso;
indicano altresì le modalità di verifica relative a tali obblighi, per l’assolvimento dei quali
possono essere offerte apposite attività didattiche. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono
assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati
ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
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4. I regolamenti didattici dei corsi di laurea specialistica/magistrale determinano i casi nei quali
la carriera universitaria del laureato che vi accede fornisce elementi sufficienti per
considerarne adeguata la preparazione iniziale, con particolare riferimento all’art.9, comma
1, lettera b delle Norme Comuni del Regolamento Didattico di Ateneo. Per gli altri casi, il
regolamento stabilisce le modalità di verifica della preparazione.
5. Il Consiglio di Facoltà propone al Senato Accademico, sulla base della normativa vigente
(legge n. 264 del 2 agosto 1999), il numero di posti a disposizione per l’iscrizione degli
studenti a quei corsi di studio per i quali sia prevista la limitazione nelle iscrizioni; stabilisce
inoltre i criteri per le prove di valutazione ai fini dell’iscrizione.
1.
2.
3.
4.
Art. 15. Iscrizione e frequenza ai corsi di studio
Si può ottenere l’iscrizione ai corsi di studio solo in qualità di studenti. E’ vietata l’iscrizione
contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo. I titoli di
ammissione ai diversi corsi di studio sono indicati nei rispettivi ordinamenti didattici.
Salvo diverse disposizioni di legge, gli studenti iscritti ai vari corsi di studio possono
chiedere il congelamento della propria carriera accademica per il tempo in cui frequentano
altri corsi presso la medesima Università o altri Atenei, anche stranieri. L’autorizzazione è
concessa dal Consiglio di Facoltà o dal Consiglio di corso di studio; ad essi spetta anche il
riconoscimento delle conoscenze, dei curricula e dei relativi crediti acquisiti all’estero.
La Facoltà può attivare forme d’iscrizione di studenti a tempo parziale, definendo il numero
minimo di crediti da acquisire nel corso dei singoli anni; essa propone al Consiglio
d’Amministrazione la misura della riduzione delle tasse e dei contributi prevista per gli
studenti a tempo parziale.
I regolamenti dei corsi di studio, nell’ambito della normativa vigente, stabiliscono i limiti
temporali di validità dei corsi frequentati e quelli al di là dei quali è necessaria una verifica
dei crediti acquisiti al fine di valutarne la non obsolescenza.
Art. 16. Iscrizione a corsi singoli
1. Chi possegga i requisiti necessari per iscriversi ad un determinato corso di studio, oppure ne
abbia già conseguito il titolo, può iscriversi anche solo ad uno o più insegnamenti impartiti
nel corso di studio. A tal fine una richiesta motivata dovrà essere inoltrata alla struttura
didattica competente, la quale provvederà a confermarla nei limiti e con le modalità previste
dalla normativa assunta in merito nel regolamento didattico di ciascun corso, e ad ogni modo
con specifica delibera.
2. La frequenza e/o il superamento degli esami effettuati tramite iscrizioni a corsi singoli
possono essere riconosciuti e convalidati nel caso che lo studente si iscriva successivamente
a un corso di laurea o di laurea specialistica/magistrale.
Art. 17. Trasferimenti, passaggi, riconoscimento di studi compiuti in altre Università
1. I regolamenti dei corsi di studio stabiliscono i criteri e le modalità dei trasferimenti da altri
Atenei o da altri corsi di studio attivati nell’Università di Torino.
2. I Consigli dei corsi di studio propongono al Consiglio di Facoltà il riconoscimento o meno
dei crediti e dei titoli accademici conseguiti in altre Università, anche nell’ambito di
programmi di scambio.
3. Nel caso siano riconosciuti attività di studio ed esami sostenuti all’estero, anche nell’ambito
di programmi di scambio, può essere concessa l’abbreviazione del percorso di studio.
4. I titoli conseguiti all’estero possono essere dichiarati a tutti gli effetti equivalenti a quelli
corrispondenti rilasciati dalla Facoltà. Qualora non sia dichiarata l’equivalenza, l’interessato
può essere ammesso a sostenere l’esame finale per il conseguimento del titolo, con dispensa
totale o parziale dagli esami di profitto e/o dalla frequenza degli insegnamenti previsti negli
ordinamenti didattici.
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5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche nei
confronti di studi effettuati e di titoli conseguiti presso Università italiane.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Art. 18. Articolazione ed organizzazione delle attività formative
Le strutture didattiche competenti stabiliscono l’articolazione e la durata delle attività
formative (insegnamenti), in coerenza con le determinazioni assunte relativamente ai crediti
formativi.
Ogni attività formativa può articolarsi in moduli, che siano chiaramente individuabili
all’interno di essa.
Per il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio, il Consiglio
competente, nel rispetto della libertà d’insegnamento, provvede collegialmente alla
programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative.
Il Regolamento didattico del corso di studio disciplina le modalità e le scadenze per i diversi
adempimenti relativi agli interventi di cui al comma precedente. Sono previste in ogni caso
almeno una riunione annuale per la programmazione e una per la valutazione dei risultati.
Sono titolari e responsabili di attività formative esclusivamente i docenti di ruolo (professori
e ricercatori) e i professori a contratto. Cultori della materia possono collaborare all’interno
di moduli dei quali siano titolari e responsabili docenti di ruolo o professori a contratto.
Il riconoscimento di cultore della materia è deliberato dal Consiglio di Facoltà, su proposta
dei competenti Consigli di corso di studio, sulla base di criteri prestabiliti che assicurino il
possesso di requisiti di alto profilo scientifico.
I corsi di studio possono attivare insegnamenti liberi tenuti da liberi docenti e da professori
fuori ruolo che possono essere pareggiati ad un insegnamento ufficiale e possono comportare
l’acquisizione di crediti solo sulla base di apposite delibere assunte dal Consiglio di corso di
studi e dalla Facoltà.
I regolamenti dei corsi di studio prevedono le modalità per la eventuale sostituzione di
attività formative svolte nel corso medesimo con altre, anche di Università estere.
Art. 19. Curricula consigliati e piani carriera
1. Nel rispetto dei curricula definiti nel regolamento didattico di ogni corso di studio, i Consigli
determinano annualmente nel manifesto degli studi, i percorsi formativi consigliati,
precisando anche gli spazi per le scelte autonome degli studenti.
2. Lo studente presenta il proprio piano carriera, ove richiesto, nel rispetto dei vincoli previsti
dal decreto ministeriale relativo alla classe di appartenenza, con le modalità previste nel
manifesto degli studi.
3. Il piano carriera può essere articolato su una durata più lunga rispetto a quella normale per gli
studenti a tempo parziale, ovvero, in presenza di un rendimento didattico eccezionalmente
elevato per quantità di crediti ottenuti negli anni accademici precedenti, su una durata più
breve.
4. Il piano carriera non aderente ai percorsi formativi consigliati ma conforme all’ordinamento
didattico è sottoposto all’approvazione del Consiglio del corso di studio. Il piano carriera
articolato su una durata differente rispetto a quella normale è sottoposto all’approvazione sia
del Consiglio di corso di studio sia del Consiglio della Facoltà di afferenza.
5. Le delibere di cui al comma 4 sono assunte entro 40 giorni dalla scadenza del termine fissato
per la presentazione dei piani carriera.
Art. 20. Compiti didattici dei docenti
1. I docenti (professori e ricercatori) responsabili di attività formative adempiono ai compiti
didattici svolgendo la loro attività nei corsi di studio per il conseguimento dei titoli previsti
dalle disposizioni legislative in vigore. Adempiono inoltre ai compiti didattici nello
svolgimento delle attività di tutorato e delle altre attività previste dallo Statuto.
12
2. La Facoltà annualmente attribuisce ai singoli docenti i compiti didattici, di orientamento e di
tutorato, su proposta dei Consigli di corso di studio, individuando nel contempo il docente
responsabile di ogni attività didattica.
3. Il docente è tenuto a svolgere regolarmente l’attività didattica dell’insegnamento o dei
moduli a lui affidati. Qualora, per ragioni di salute o altro legittimo impedimento, non possa
tenere la lezione o l’esercitazione, questa può essere svolta da altro docente o rinviata. In
quest’ultimo caso il docente deve provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione
agli studenti e, se la durata dell’assenza è superiore ad una settimana, deve informare il
Preside della Facoltà.
4. Seminari ed esercitazioni, svolte a completamento dei corsi sotto la responsabilità del
docente, tendono a una maggiore partecipazione diretta dello studente alla conoscenza degli
argomenti del corso e sono valutati come parte dell’attività didattica.
5. Il numero delle ore dedicate alle attività didattiche e a quelle previste dalla legge per compiti
organizzativi interni, secondo il regime di impegno scelto, è certificato dal professore su
apposito registro predisposto dal Senato Accademico; il registro deve essere consegnato al
Preside alla fine dell’anno accademico: il Preside provvederà ad inoltrarlo all’ufficio
competente.
6. I ricercatori sono tenuti a compilare il registro dell’attività didattica secondo modalità
indicate dal Senato Accademico. Alla fine dell’anno accademico il registro deve essere
consegnato al Preside che provvederà ad inoltrarlo all’ufficio competente.
7. I docenti devono assicurare la loro reperibilità e disponibilità per il ricevimento degli studenti
lungo tutto il corso dell’anno accademico, secondo modalità determinate all’inizio dell’anno
accademico, approvate dalle strutture didattiche competenti e comunicate al Preside.
8. I docenti hanno l’obbligo di partecipare alle sedute dei Consigli di Facoltà e degli altri organi
collegiali, nonché delle commissioni accademiche di cui facciano parte. La partecipazione ai
Consigli di Facoltà è prevalente su ogni altro obbligo accademico.
9. Il Preside provvede alla vigilanza e al controllo dell’adempimento dei doveri didattici dei
professori e dei ricercatori, con particolare riguardo alla regolarità delle lezioni e
all’osservanza del relativo orario, alla regolarità degli esami di profitto e di laurea, agli orari
di ricevimento. A tale scopo il Preside può avvalersi di appositi incaricati o di commissioni
da lui nominate.
10. I Presidenti dei Consigli di corso di studio collaborano con il Preside nella vigilanza
sull’adempimento dei doveri didattici, e lo informano tempestivamente di eventuali
inadempienze.
11. In caso di inosservanza dei doveri didattici il Preside richiama, verbalmente o per iscritto, il
docente inadempiente; qualora il richiamo risulti inefficace, o comunque in casi gravi, lo
denuncia al Rettore per l’apertura di un procedimento disciplinare.
Art. 21. Registro didattico
1. Per ogni attività formativa è tenuto un registro nel quale si annota, giorno per giorno,
l’argomento della lezione, seminario o esercitazione svolti.
2. Tale registro è conservato a cura del responsabile dell’attività formativa e, alla fine delle
lezioni, è firmato dal responsabile medesimo e depositato presso l’ufficio di presidenza della
Facoltà.
3. Nel registro sono indicate anche lezioni, seminari, esercitazioni tenuti dal docente che
sostituisca il responsabile. In questo caso sono richieste le firme sia del sostituto sia, per
presa visione, del responsabile dell’attività formativa.
4. Il registro è esibito ad ogni richiesta del Presidente del Consiglio di corso di studio, del
Preside o del Rettore.
Art. 22. Congedi e aspettative
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1. I professori e i ricercatori hanno diritto a periodi di congedo per esclusiva attività scientifica
e a periodi di aspettativa in conformità a quanto previsto dalle norme legislative vigenti.
2. Le domande di congedo dei professori devono essere presentate al Rettore e, per conoscenza,
al Preside, al Presidente del corso di studio e al Direttore del Dipartimento di afferenza, entro
la fine di febbraio dell’anno accademico precedente. Il Consiglio di Facoltà, sulla base delle
indicazioni del Consiglio di corso di studio competente, stabilisce se le attività formative di
cui il docente è responsabile possono essere sospese durante il periodo del congedo e dispone
eventuali modalità di sostituzione.
Art. 23. Verifica dell’attività didattica
1. È compito del Consiglio di Facoltà e dei consigli delle altre strutture didattiche fornire le
necessarie indicazioni ai nuclei di valutazione interna previsti dalla legge, secondo criteri e
modalità stabilite dal Senato Accademico. A tal fine il Consiglio di Facoltà e i Consigli dei
corsi di studio procedono ad una valutazione annuale dell’attività didattica, anche attraverso
questionari da essi predisposti e compilati dagli studenti sui corsi frequentati.
2. E’ costituita, all’interno della Commissione didattica di Facoltà, una Commissione per
l’autovalutazione della didattica, che redige, sulla base dei dati forniti dalle strutture
didattiche e tenendo conto dei risultati della valutazione effettuata mediante i questionari
distribuiti agli studenti, una relazione annuale sull’attività e sui servizi didattici.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Art. 24. Calendario delle lezioni e degli esami
Il periodo ordinario delle lezioni inizia dopo il 15 settembre e termina entro il 30 giugno,
salvo diversa indicazione deliberata dal Senato Accademico. Altre attività di carattere
integrativo o speciale possono svolgersi nel periodo stabilito dalle strutture didattiche
competenti. Il periodo di svolgimento degli appelli d’esame viene fissato all’inizio di ogni
anno accademico.
Le attività formative possono essere articolate in periodi didattici, preferibilmente due, con
una interruzione dell’attività didattica, al termine di ciascun periodo, per lo svolgimento di
almeno un appello d’esame. Il calendario delle attività didattiche (lezioni ed esami) è
stabilito annualmente dal Consiglio di Facoltà su proposta del Preside, sentita la
Commissione didattica.
L’orario delle lezioni e il calendario degli esami sono stabiliti, per i corsi di laurea e di laurea
specialistica/magistrale, dal Preside o dai suoi delegati, sentiti la Commissione didattica e i
docenti interessati, e fatte salve le esigenze tecniche e di coordinamento; per gli altri corsi gli
orari delle lezioni sono stabiliti dai responsabili delle strutture didattiche, sentiti i docenti
interessati.
Gli appelli degli esami di profitto iniziano al termine dell’attività didattica dei singoli corsi di
insegnamento.
Qualora non sia diversamente stabilito nei regolamenti dei corsi di studio, il calendario degli
esami di profitto per i corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale deve prevedere otto
appelli, opportunamente distribuiti nel corso dell’anno accademico. Gli appelli possono
essere ridotti a tre per corsi non attivati nell’anno, salvo motivate esigenze delle Facoltà o dei
singoli corsi di studio. Le prove scritte devono prevedere almeno cinque appelli, distribuiti in
tre sessioni: estiva, autunnale, invernale.
L’intervallo tra due appelli successivi deve essere di almeno dieci giorni.
Gli esami relativi a ciascun anno accademico terminano entro il 30 aprile dell’anno
accademico successivo.
Il calendario degli esami deve essere comunicato con congruo anticipo. La pubblicità degli
orari delle lezioni e degli appelli deve essere assicurata nei modi e nei mezzi più ampi
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possibili. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei
docenti.
9. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate; gli
esami si svolgono secondo un calendario di massima predisposto dal docente il giorno
dell’appello.
10. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l’attività
didattica prevista non possa essere svolta, il docente deve darne comunicazione tempestiva
agli studenti ed al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza.
11. Le sessioni di laurea sono fissate annualmente dalle Facoltà secondo specifiche esigenze
didattiche. La prima sessione di esami di laurea è quella di giugno/luglio; essa può essere
anticipata alla sessione di febbraio/aprile per gli studenti che acquisiscano tutti i crediti
necessari per il conseguimento del titolo di studio in tempo utile per potervi partecipare;
mentre gli studenti che passano dal vecchio al nuovo ordinamento possono presentarsi, dopo
aver acquisito tutti i crediti necessari, alla prima sessione utile di esami di laurea.
Art. 25. Verifiche del profitto
1. Gli esami di profitto, e in generale ogni accertamento dell’efficacia dell’attività didattica che
comporti conseguenze nel curriculum dello studente, si svolgono con modalità determinate
dai regolamenti delle strutture didattiche competenti, che ne garantiscono l’obiettività, la
ragionevolezza e la pubblicità. I regolamenti possono determinare il termine massimo entro il
quale la verifica deve essere sostenuta.
2. La valutazione attraverso esame finale può tenere conto di elementi derivanti da
riconoscimento di prove intermedie, esercitazioni e altre attività svolte dallo studente ed è
disciplinata dai successivi commi.
3. Le Commissioni esaminatrici per gli esami di profitto dei corsi di studio sono nominate dal
Preside della Facoltà o, per sua delega, dai responsabili delle altre strutture didattiche. Sono
composte da almeno due membri e sono presiedute dal professore ufficiale del corso o dal
professore indicato nel provvedimento di nomina. In caso di attività formativa composta di
più moduli distinti (insegnamento integrato), ognuno dei quali è affidato ad un docente,
ciascun docente titolare di modulo fa parte della Commissione d’esame e il più anziano
assume la funzione di Presidente della Commissione. È possibile operare per
sottocommissioni, purché queste siano composte di almeno due membri e operino sotto la
responsabilità del Presidente della Commissione.
4. Tutti gli studenti, su richiesta, hanno il diritto di essere esaminati anche dal Presidente della
commissione d’esame.
5. I membri diversi dal presidente possono essere professori, ricercatori, cultori della materia. Il
riconoscimento di cultore della materia è deliberato dal consiglio di Facoltà o dai consigli
competenti, per le strutture esterne alla Facoltà.
6. Gli studenti che si presentano all'esame, risposto all’appello, ne sostengono le prove per
l’accertamento delle conoscenze secondo modalità determinate dalla commissione all’inizio
dell’anno accademico. Per gravi e giustificati motivi è consentito mutare nel corso dell’anno
le modalità di svolgimento dell’esame, ma in ogni caso mai dopo il momento della fissazione
degli appelli.
7. Lo studente può presentarsi ad un medesimo esame tre volte in un anno accademico. 1
8. Il Presidente della Commissione informa lo studente dell’esito della prova e della sua
valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo
studente può ritirarsi dall’esame senza conseguenze per il suo curriculum personale
valutabile al fine del conseguimento del titolo finale e da comunicare in caso di trasferimento
ad altri corsi di studio. La presentazione all’appello deve essere comunque registrata. Il ritiro
dello studente è verbalizzato unicamente sul registro degli esami.
1
Ciascun regolamento di Facoltà o di corso di studio può indicare eventuali maggiori possibilità.
15
9. Ulteriori specifiche modalità per l’iscrizione, l’appello e lo svolgimento delle prove d’esame
possono essere fissate da regolamenti delle strutture didattiche competenti.
10. Nella determinazione dell’ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, il docente ha
l’obbligo di tenere in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori.
11. Le commissioni dispongono di un punteggio che va da un minimo di 18 punti sino ad un
massimo di 30 punti per la valutazione positiva complessiva del profitto. All’unanimità può
essere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30. Sul registro degli esami e sul libretto
dello studente deve essere indicato, oltre al voto, anche il numero dei crediti corrispondenti
all'attività formativa di cui si è superata la verifica.
12. Il verbale di esame è firmato dal presidente e da un altro membro della commissione, con
funzioni di segretario.
13. È assicurata la pubblicità delle prove ed è pubblica la comunicazione del voto finale.
14. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall’esame finale i Consigli dei corsi di studio,
secondo il proprio regolamento didattico, individuano le modalità e i soggetti responsabili.
Art. 26. Conferimento dei titoli accademici
1. I titoli di studio sono conferiti a seguito di prova finale. Per le lauree il Consiglio di Facoltà
disciplina le modalità della prova e le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere
conto delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale nonché di ogni
altro elemento rilevante.
2. Per il conseguimento della laurea specialistica/magistrale è prevista la presentazione di una
tesi elaborata in modo personale dallo studente sotto la guida di un docente ufficiale della
Facoltà che funge da relatore. Per ciascuna tesi viene designato un correlatore dal Preside di
Facoltà o, su sua delega, dai responsabili delle strutture; possono fungere da correlatore i
docenti ufficiali della Facoltà, nonché i cultori della materia di discipline attinenti la tesi.
3. Le commissioni per il conferimento del titolo sono composte da non meno di cinque membri
e non più di nove per la laurea, da non meno di sette e non più di undici membri per la laurea
specialistica/magistrale, compreso il presidente, e sono nominate dal Preside di Facoltà o, su
sua delega, dai responsabili delle strutture didattiche. La maggioranza dei membri deve
essere costituita da professori ufficiali.
4. Le Commissioni dispongono di centodieci punti; qualora il voto finale sia centodieci, può
essere concessa all’unanimità la lode. Per la laurea specialistica/magistrale, può essere
concessa all’unanimità, la lode e, secondo criteri disciplinati dal Consiglio di Facoltà, la
menzione o la dignità di stampa. La prova è superata se lo studente ha ottenuto una votazione
non inferiore a sessantasei punti.
Art. 27. Tutela dei diritti degli studenti
Gli studenti, per la tutela dei loro diritti, possono presentare un esposto scritto al Preside e, per
conoscenza, alla Commissione didattica di facoltà. La pratica deve essere sollecitamente inoltrata
all’organo competente per i provvedimenti necessari.
Art. 28. Norme transitorie
La Facoltà assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli
ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi
ordinamenti didattici e disciplina altresì la possibilità per gli stessi studenti di optare per
l’iscrizione a corsi di studio con i nuovi ordinamenti. Ai fini dell’opzione, i Consigli di corso di
studio determinano i crediti da assegnare agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici
previgenti e valutano in termini di crediti le carriere degli studenti già iscritti.
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INDICE
Art. 1. Corsi e titoli di studio
Art. 2. Organi della Facoltà
Art. 3. Preside
Art. 4. Consiglio di Facoltà
Art. 5. Consigli di corso di studio
Art. 6. Commissioni del Consiglio di Facoltà e degli altri Consigli
Art. 7. Elezione dei ricercatori in seno al Consiglio di Facoltà
Art. 8. Elezione delle rappresentanze in seno al Consiglio di Facoltà
Art. 9. Consiglio di gestione
Art. 10. Guide didattiche
Art. 11. Crediti formativi universitari
Art. 12. Rapporto tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi
Art. 13. Attività di orientamento e di tutorato
Art. 14. Verifica della preparazione iniziale e numero programmato
Art. 15. Iscrizione e frequenza ai corsi di studio
Art. 16. Iscrizione a corsi singoli
Art. 17. Trasferimenti, passaggi, riconoscimento di studi compiuti in altre Università
Art. 18. Articolazione ed organizzazione delle attività formative
Art. 19. Curricula consigliati e piani carriera
Art. 20. Compiti didattici dei docenti
Art. 21. Registro didattico
Art. 22. Congedi e aspettative
Art. 23. Verifica dell’attività didattica
Art. 24. Calendario delle lezioni e degli esami
Art. 25. Verifiche del profitto
Art. 26. Conferimento dei titoli accademici
Art. 27. Tutela dei diritti degli studenti
Art. 28. Norme transitorie
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