1 REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTÀ DI PSICOLOGIA
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1 REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTÀ DI PSICOLOGIA
REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTÀ DI PSICOLOGIA 1. 2. 3. 4. Art. 1. Corsi e titoli di studio La Facoltà è la struttura nella quale, anche in collaborazione con altre strutture dell’Università, si svolgono i corsi di studio per il conseguimento dei titoli di laurea e di laurea specialistica/magistrale, nonché le altre attività didattiche e formative previste dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento didattico di Ateneo. La Facoltà di Psicologia conferisce i titoli delle lauree e delle lauree specialistiche/magistrali indicate negli ordinamenti didattici della Facoltà. La Facoltà organizza altresì master di primo e di secondo livello, corsi di perfezionamento scientifico, corsi speciali a fini di formazione professionale, di aggiornamento, di alta formazione permanente e ricorrente, nonché altre attività formative, eventualmente in collaborazione e a seguito di convenzioni con altri enti pubblici e privati e con Università nazionali ed estere. La Facoltà può organizzare corsi di studio e altre attività formative in sedi decentrate sulla base di apposite convenzioni stipulate con enti pubblici e privati che ne garantiscano il finanziamento continuativo. Tali convenzioni sono approvate dal Senato Accademico. Art. 2. Organi della Facoltà 1) 2) 3) 4) Sono organi della Facoltà: il Preside; il Consiglio di Facoltà; i Consigli di corso di studio; il Consiglio di gestione. Art. 3. Preside 1. Il Preside è un professore di ruolo o fuori ruolo di prima fascia che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbia presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina. 2. Il Preside rappresenta la Facoltà; convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e il Consiglio di gestione e ne attua le delibere; vigila sulle attività didattiche della Facoltà e cura l’osservanza delle norme concernenti gli ordinamenti didattici e la conformità ai medesimi del piano carriera stabilito annualmente, nonché il funzionamento della Facoltà; al termine dell’anno accademico sottopone al Consiglio di Facoltà una relazione sul funzionamento della Facoltà e sull’attività didattica; nomina le commissioni per gli esami di profitto e di laurea; esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle norme legislative vigenti, dallo Statuto e dal Regolamento didattico di Ateneo. Assume, in caso di necessità e di urgenza, i provvedimenti amministrativi necessari, da sottoporre a ratifica del Consiglio di Facoltà alla prima riunione successiva. 3. Il Preside è eletto dal Consiglio di Facoltà nella sua composizione più ampia. Per l’elezione occorre la maggioranza assoluta degli aventi diritto, nella prima votazione, e la maggioranza assoluta dei votanti, in seconda votazione. Qualora quest’ultima maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due votati che, nell’ultima votazione, hanno riportato il maggior numero di voti; è eletto chi riporta il maggior numero di voti. Le sedute per l’elezione del Preside sono convocate e presiedute dal Decano della Facoltà. 4. Il Preside è nominato con decreto rettorale. Dura in carica tre anni accademici. Le funzioni di Preside non possono essere assunte per più di due mandati consecutivi. La nomina dopo due mandati consecutivi può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato. 1 5. Il Preside può chiedere al Rettore di essere parzialmente o totalmente esentato dallo svolgimento dell’attività didattica. Al Preside spetta un’indennità di carica fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione. 6. Il Preside designa, tra i professori di prima fascia che abbiano optato per il regime a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina, un Vicepreside vicario che lo supplisce nell’esercizio delle sue funzioni in caso di impedimento o assenza e al quale può delegare parte delle sue funzioni. Il Preside può designare, se occorre, altri Vicepresidi ai quali delegare altre competenze. Il Vicepreside vicario è nominato con decreto rettorale; gli altri Vicepresidi con provvedimento del Preside, secondo l’art. 39 dello Statuto. 7. Il Preside può essere coadiuvato, nell’esercizio delle sue funzioni, da una Giunta di presidenza da lui stesso nominata: la composizione della Giunta è comunicata al Consiglio di Facoltà nella seduta immediatamente successiva alla nomina. La Giunta si riunisce periodicamente su iniziativa del Preside: non sono previsti né ordine del giorno né la stesura di verbali. Il Preside è responsabile dell’operato della Giunta di fronte al Consiglio di Facoltà. 8. Il Preside può affidare determinati incarichi a singoli docenti; può altresì nominare commissioni istruttorie su determinati problemi, in vista dell’esame di essi da parte del Consiglio di Facoltà. Il Preside è responsabile dell’operato dei docenti incaricati e, ove le faccia proprie, delle proposte delle commissioni. Art. 4. Consiglio di Facoltà 1. Il Consiglio di Facoltà è composto, ai sensi dell’art. 40 dello Statuto, da: a. tutti i professori di ruolo e fuori ruolo – ordinari, straordinari e associati – appartenenti alla Facoltà; b. i ricercatori confermati titolari di insegnamenti ufficiali per almeno 60 ore, in numero non superiore a ciascuno dei gruppi dei professori ordinari e associati. La Facoltà nel mese di settembre di ogni anno verifica il numero dei Ricercatori confermati, titolari di insegnamenti ufficiali, aventi titolo a far parte del Consiglio di Facoltà. Il requisito della titolarità di insegnamenti ufficiali per almeno 60 ore viene accertato sulla base degli incarichi svolti dai ricercatori confermati nel corso dell’anno accademico corrente sino a tale data. Se il numero dei ricercatori confermati titolari di insegnamenti ufficiali è superiore al numero di ciascun gruppo dei professori ordinari e associati, la titolarità alla partecipazione è individuata in base a regolare elezione da parte di tutti i ricercatori universitari della facoltà. Tale titolarità, pur essendo determinata attraverso una procedura elettorale, non dà luogo all’individuazione di una rappresentanza dei ricercatori e pertanto per i ricercatori non opera il vincolo di mandato triennale come previsto per le altre rappresentanze. c. una rappresentanza degli studenti, nella misura stabilita dall’art. 40 dello Statuto. d. due rappresentanti del personale tecnico amministrativo afferente alla Facoltà. 2. La durata del mandato dei rappresentanti degli studenti è di due anni accademici; quella dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo è di tre anni accademici. Tali rappresentanti sono rieleggibili consecutivamente una sola volta: la rielezione, dopo due mandati consecutivi, può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato. L’elezione è indetta dal Preside, ai sensi del successivo art. 8. 2 3. Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validità delle sedute del Consiglio di Facoltà, si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei rappresentanti degli studenti soltanto se vi intervengono. 4. Al Consiglio di Facoltà, nel quadro degli indirizzi del Senato Accademico e sentite le altre strutture didattiche e scientifiche interessate, spettano i seguenti compiti: a. il coordinamento delle attività didattiche e la programmazione dell’uso delle risorse; b. la programmazione del numero di studenti iscrivibili ad ogni anno di corso di studi; c. la verifica delle attività didattiche secondo criteri di efficienza, in modo da programmare la piena utilizzazione dei professori e dei ricercatori nell’osservanza delle rispettive norme di stato giuridico; d. l’attivazione delle procedure relative alla copertura dei posti di professore, secondo le norme vigenti; e. l’approvazione della relazione annuale sull’attività didattica da trasmettere al Nucleo di Valutazione; f. le proposte di Facoltà per la programmazione triennale secondo le indicazioni del competente Ministero; g. la proposta al Consiglio di Amministrazione dell’entità dei contributi richiesti agli studenti per esercitazioni, laboratori e servizi destinati ai singoli corsi di laurea; h. la proposta di attivazione e disattivazione di corsi di studio; i. l’attivazione e la disattivazione di insegnamenti e il conferimento di affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento; l. l’approvazione del Regolamento di Facoltà, da sottoporre all’approvazione del Senato Accademico, e dei regolamenti dei corsi di studio; Spettano altresì al Consiglio di Facoltà: a. la proposta di modifiche da apportare al Regolamento didattico di Ateneo; b. l’approvazione delle relazioni periodiche dei professori e dei ricercatori; c. ogni altro compito stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti didattici. 5. Il Consiglio di Facoltà può stabilire criteri comuni a cui i relativi Consigli dei corsi di studio devono conformarsi nelle loro deliberazioni. Esso può inoltre delegare determinati compiti a questi Consigli. 6. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone e le procedure per la copertura dei posti di professore di prima fascia partecipano soltanto i professori di prima fascia. Alle deliberazioni relative alle persone e alle procedure per la copertura dei posti di professore di seconda fascia partecipano soltanto i professori di prima e di seconda fascia. Alle deliberazioni relative alle persone e alle procedure per la copertura dei posti di ricercatore partecipano soltanto i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori. Gli studenti ed il personale tecnico amministrativo partecipano a tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle concernenti le procedure per la copertura dei posti e le persone dei professori e dei ricercatori nonché il conferimento di affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento. 7. Il Consiglio di Facoltà si riunisce, di regola, sulla base di un calendario prestabilito, almeno una volta ogni 2 mesi e ogni qual volta il Preside lo ritenga opportuno; deve essere inoltre convocato, entro il termine di cinque giorni lavorativi, qualora ne faccia motivata richiesta almeno un quinto dei suoi membri. 8. Il Consiglio di Facoltà è convocato e presieduto dal Preside; le sedute per l'elezione del Preside sono convocate e presiedute dal Decano. In caso di assenza del Preside o del Decano funge da presidente il Vicepreside vicario o, qualora anch’egli sia assente, il professore ordinario, di ruolo o fuori ruolo, più anziano presente alla seduta. 9. Le sedute del Consiglio di Facoltà sono valide quando tutti gli aventi diritto siano stati regolarmente convocati, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno 5 giorni lavorativi prima della data dell'adunanza, e quando ad esse intervenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli 3 aventi diritto che abbiano giustificato la loro assenza per motivi di salute, per seri motivi di famiglia o per inderogabili motivi d'ufficio. Deve comunque essere presente almeno un terzo degli aventi diritto. Ai fini della determinazione del numero legale si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei rappresentanti degli studenti e del personale tecnicoamministrativo soltanto se essi sono presenti; qualora la rappresentanza degli studenti e del personale tecnico-amministrativo non sia ancora stata nominata, le sedute sono egualmente valide. 10.Funge da segretario delle sedute del Consiglio di Facoltà il professore ordinario con minore anzianità di servizio presente alla seduta. 11.Alle sedute del Consiglio di Facoltà non possono intervenire estranei, salvo che non ne sia ritenuta opportuna l'audizione per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Preside dispone l'invito, e il Consiglio lo ratifica all'inizio della seduta. Gli estranei devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni. 12.La trattazione di argomenti non previsti all'ordine del giorno può essere proposta in via eccezionale all'inizio della seduta, ed è consentita soltanto se nessuno dei presenti si oppone. Nella seduta successiva, gli assenti giustificati possono chiedere che il problema sia ulteriormente discusso dal Consiglio o fare dichiarazioni in merito alla delibera approvata. 13.Nelle sedute del Consiglio tutti i presenti hanno diritto di intervenire sulle questioni all'ordine del giorno. Il Preside organizza il dibattito secondo criteri di efficienza, articolandolo - ove occorra - in una discussione generale dell'argomento, nella successiva discussione dei singoli aspetti o parti, nella proposta e nella votazione conclusiva. 14.Nessuno può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado incluso. 15.E' fatto obbligo al Preside di garantire, nel corso della seduta, il numero legale: le richieste di verifica del numero legale sospendono la discussione, che può essere ripresa soltanto dopo che la verifica abbia dato esito positivo. 16.Le votazioni si svolgono, di regola, per alzata di mano. Qualora un membro del Consiglio ne faccia richiesta, si procede ad appello nominale, cominciando dai rappresentanti degli studenti e del personale tecnico amministrativo e passando quindi, in ordine inverso rispetto all'anzianità, ai ricercatori, ai professori di seconda e poi di prima fascia; il Preside vota per ultimo. E' previsto lo scrutinio segreto per l'elezione del Preside e, ove richiesto, per le questioni che concernono persone. 17. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Preside. 18.Di ogni seduta del Consiglio deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Preside e dal segretario. I verbali delle sedute sono pubblici e devono essere messi a disposizione dei membri del Consiglio e di altri eventuali richiedenti. 19.Il Preside può indire in determinate occasioni, sulla base di precise esigenze, Consigli di Facoltà aperti a persone estranee al corpo docente per discutere problemi che interessino la Facoltà. In questi casi non sono previste né votazioni né delibere. Art. 5. Consigli di corso di studio 1. Per ogni corso di studio attivato nella Facoltà è istituito il relativo Consiglio. I Consigli di corso di studio sono composti dai titolari di insegnamenti ufficiali e dai professori fuori ruolo che in essi svolgono attività didattica. 2. Ne fanno inoltre parte rappresentanze di studenti iscritti al corso di studio (in caso di assenza di studenti espressamente eletti per il Consiglio di corso di studio, la rappresentanza è svolta da studenti eletti per il Consiglio di Facoltà) e del personale tecnico amministrativo afferente alla Facoltà, nella misura di 1 studente e 1 rappresentante del personale tecnico amministrativo. 4 3. Ciascun professore e ricercatore può essere responsabile di attività formative in diversi corsi di studio; può far parte di più di un Consiglio di corso di studio. 4. La durata del mandato dei rappresentanti degli studenti e del personale tecnico amministrativo, nonché le relative modalità di elezione, sono analoghe a quelle stabilite per i rappresentanti in seno al Consiglio di Facoltà. Ai fini del numero legale, qualora le rappresentanze non siano state ancora nominate, le sedute sono ugualmente valide. 5. Ogni corso di studio ha un proprio Regolamento il quale, nel rispetto della libertà di insegnamento e di quanto stabilito nello Statuto e nel presente Regolamento, determina: a. la denominazione e gli obiettivi formativi del corso di studio, con l’indicazione della relativa classe di appartenenza; b. le conoscenze minime richieste per l’accesso al corso e le eventuali modalità di verifica delle stesse; c. il quadro delle attività formative da inserire nei curricula secondo le indicazioni dei decreti ministeriali: attività relative alla formazione di base, caratterizzanti il corso, affini o integrative, autonomamente scelte dallo studente, inerenti alla preparazione della prova finale nonché, per i corsi di laurea, alla conoscenza di almeno una lingua dell’Unione Europea diversa dall’italiano. d. i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani carriera; e. l'elenco degli insegnamenti attivati, con l'indicazione dei settori scientificodisciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli; f. la tipologia delle altre attività formative ivi comprese le attività professionali certificate; g. gli obiettivi specifici di ogni attività formativa; h. i crediti didattici assegnati a ogni attività formativa; i. le eventuali propedeuticità; j. la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti; k. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; l. le modalità di frequenza a singoli insegnamenti, anche in riferimento alla condizione degli studenti non impegnati a tempo pieno; m. la tipologia e quantità del riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro corso dell'Università di Torino ovvero nello stesso o altro corso di altra Università italiana; n. le forme di verifica di crediti acquisiti in altri corsi di studio o in altro Ateneo; o. le prove integrative di esami sostenuti su singoli insegnamenti qualora ne siano divenuti obsoleti i contenuti culturali; p. le tipologie e modalità del tutorato. 6. Il Regolamento didattico del corso di studio è approvato dal Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio del corso di studio, il quale lo sottopone a revisione almeno ogni cinque anni. 7. Le deliberazioni dei Consigli di corso di studio devono conformarsi ai criteri generali stabiliti, a scopo di coordinamento, dal Consiglio di Facoltà. 8. Il Consiglio di corso di studio è convocato in composizione limitata ai professori di prima fascia, di ruolo e fuori ruolo, per le questioni relative alle persone e ai posti di professore di prima fascia; ai professori di prima e seconda fascia per le questioni relative alle persone e ai posti di professore di seconda fascia; ai professori delle due fasce e ai ricercatori, per le questioni relative alle persone e ai posti di ricercatore. 9. Ogni Consiglio di corso di studio elegge al proprio interno un Presidente tra i professori di I fascia di ruolo e fuori ruolo membri del Consiglio stesso. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti, nella prima votazione; qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due votati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior 5 numero di voti; è eletto chi riporta il maggior numero di voti. Il Presidente dura in carica tre anni accademici e si applica quanto previsto dall’art. 72 dello Statuto d’Ateneo in merito al Preside di Facoltà. 10. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e sovrintende alle attività del corso di studio. Le sedute per l'elezione del presidente sono convocate e presiedute dal Decano. In caso di assenza del presidente o del Decano funge da presidente il professore ordinario, di ruolo o fuori ruolo, più anziano presente alla seduta. 11. Funge da segretario delle sedute del Consiglio il professore di prima o seconda fascia con minore anzianità di servizio presente alla seduta. 12. Per quanto riguarda le condizioni di validità delle sedute, le modalità di convocazione, di discussione e di votazione, nonché per quanto riguarda la stesura del verbale, si applicano le medesime norme stabilite per il Consiglio di Facoltà, che devono essere recepite dai relativi regolamenti. I verbali delle sedute dei Consigli di corso di studio sono depositati presso la presidenza della Facoltà. 13. Il Presidente può designare, tra i professori di ruolo e fuori ruolo, un vicepresidente che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. 14. Sono compiti del Consiglio di corso di studio: a. la programmazione e il coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio e delle altre attività previste dal Regolamento didattico di Ateneo e da questo Regolamento; b. l’esame e l’approvazione dei piani carriera degli studenti; c. la proposta al Consiglio di Facoltà di attivazione e disattivazione di insegnamenti; d. ogni altro compito delegato dalla Facoltà, secondo le norme contenute nel Regolamento didattico di Ateneo e in questo Regolamento. 1. 2. 3. 4. 5. Art. 6. Commissioni del Consiglio di Facoltà e degli altri Consigli Il Consiglio di Facoltà può istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori e/o consultivi o con compiti operativi delegati dal Consiglio. All'atto della costituzione il Consiglio determina la composizione, le competenze e - nel caso di commissioni temporanee - la data di scadenza del mandato di ogni commissione: la composizione deve rispondere a criteri di competenza e di rappresentatività dei settori interessati. La Commissione didattica paritetica permanente è costituita da un eguale numero di docenti e di studenti. La Commissione dura in carica tre anni accademici. Qualora un membro si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa, la Commissione viene reintegrata dal Consiglio di Facoltà nella seduta immediatamente successiva. Il mandato del subentrante scade alla scadenza del triennio. La Commissione didattica ha funzioni di confronto tra docenti e studenti e di istruttoria sui problemi relativi all’efficacia, alla funzionalità e alla valutazione dei risultati dell’attività didattica, dei piani di studio, del tutorato e dei servizi forniti agli studenti; riferisce periodicamente, e ogni volta che lo ritenga necessario, al Consiglio di Facoltà; svolge funzioni di collegamento con i corsi di studio e con i Dipartimenti per i problemi che riguardano l’attività didattica; prepara la relazione annuale sulle attività e i servizi didattici da trasmettere al Consiglio di Facoltà; propone eventuali attività didattiche integrative. Le sue adunanze possono essere aperte a tutti i docenti, studenti e personale della Facoltà. Il Preside può richiedere la convocazione d'urgenza della Commissione e intervenire alle sue adunanze. La Commissione è inoltre convocata su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. E’ istituita una Commissione per l’orientamento, nominata dal Consiglio di Facoltà, con la partecipazione di rappresentanti degli studenti. La Commissione ha lo scopo di curare le 6 attività di orientamento e ogni iniziativa da assumere in questo ambito sia in collaborazione con strutture interfacoltà sia in collaborazione con la scuola secondaria. 6. I Consigli dei corsi di studio possono istituire, con le medesime modalità, analoghe commissioni, compresa una commissione didattica paritetica permanente, con un numero paritetico di docenti e di rappresentanti degli studenti. Art. 7. Elezione dei ricercatori in seno al Consiglio di Facoltà 1. Nel caso in cui, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. b, si debba procedere ad individuare la titolarità alla partecipazione dei ricercatori confermati in seno al Consiglio di Facoltà, l'elezione è indetta dal Preside entro il mese di settembre; essa è valida quando alla riunione del collegio elettorale siano stati convocati tutti gli aventi titolo e quando vi prenda parte almeno un terzo dei medesimi. L'elettorato attivo spetta ai ricercatori in servizio al momento in cui è indetta l'elezione. L’elettorato passivo spetta ai ricercatori confermati aventi i requisiti previsti dall’art. 40 comma 1 lett. b) dello Statuto di Ateneo. 2. L'elezione dei ricercatori avviene a scrutinio segreto. Ogni elettore dispone di un numero di voti pari a un terzo degli eligendi. L'eventuale arrotondamento avverrà per eccesso. Il quorum per essere eletti è costituito da due voti validi se l'eligendo è uno solo, e da tre voti validi se gli eligendi sono due o più di due. 3. La determinazione dell'elenco degli aventi titolo a partecipare alla votazione e la convocazione sono di spettanza del Preside di Facoltà. Qualora sia stata omessa la convocazione di qualche avente titolo o non sia stato raggiunto il quorum prescritto, il Preside procede a nuova convocazione entro quindici giorni. 4. Il collegio elettorale è presieduto dal Preside o da un professore ordinario da lui delegato; egli è affiancato da uno o due scrutatori, designati all'inizio della seduta, e da un segretario che ne redige il verbale. 5. Al termine delle operazioni elettorali il presidente del collegio, dopo aver constatato la regolarità della votazione, ne proclama i risultati e trasmette al Preside il verbale della riunione. 6. I ricercatori eletti entrano subito in carica e hanno titolo a partecipare alle sedute del Consiglio fin dalla seduta immediatamente successiva. 7. Nel caso che nel corso del mandato un ricercatore eletto venga a cessare per qualsiasi causa, o abbia mutato il suo status, gli subentra il primo dei non eletti, e successivamente chi lo segue nella graduatoria dei votati, fino al suo esaurimento. In mancanza, il Preside procede a una nuova convocazione del collegio elettorale. Il subentrante cessa dalla titolarità alla fine dell’anno accademico. 8. Eventuali ricorsi motivati avverso le elezioni devono essere indirizzati in prima istanza al Preside e in seconda istanza al Rettore. Il Preside è tenuto a procedere, anche d'ufficio, all'annullamento di elezioni in cui non siano state rispettate le condizioni di validità stabilite, o in cui siano state accertate irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali. 9. Per tutto quanto non espressamente previsto ai punti precedenti, valgono le norme stabilite dal regolamento per l'elezione dei ricercatori approvato dal Consiglio di Facoltà. Art. 8. Elezione delle rappresentanze in seno al Consiglio di Facoltà 1. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà e nei Consigli di corso di studio sono eletti con le modalità previste dal relativo regolamento di Ateneo. I nominativi degli eletti sono comunicati dal Rettore al Preside, che li trasmette a sua volta - per quanto riguarda i rappresentanti nei Consigli di corso di studio - ai rispettivi presidenti. 2. I rappresentanti degli studenti entrano in carica subito dopo il decreto rettorale di nomina e hanno titolo a partecipare alle sedute del rispettivo Consiglio fin dalla seduta immediatamente successiva alla comunicazione del decreto. Nel periodo di carica, qualora un 7 rappresentante degli studenti si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa, gli subentra il primo dei non eletti. 3. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti dal personale stesso, convocato dal Preside in apposita assemblea, con modalità analoghe a quelle per l'elezione dei ricercatori. Art. 9. Consiglio di gestione 1. Il Consiglio di gestione è l’organo che gestisce l’attività amministrativa e contabile della Facoltà. Esso è composto da: a. il Preside; b. 5 professori o ricercatori; c. due rappresentanti degli studenti; d. un rappresentante del personale tecnico-amministrativo assegnato alla Facoltà; e. il segretario amministrativo della Facoltà o il vicesegretario amministrativo. 2. I membri di cui alle lettere b) e c) sono eletti al proprio interno dal Consiglio di Facoltà; il membro di cui alla lettera d) è eletto dal personale tecnico-amministrativo assegnato alla Facoltà, con le modalità previste all'art. 8, c. 3. 3. I membri elettivi del Consiglio di gestione durano in carica un triennio solare; essi sono rieleggibili consecutivamente una sola volta. In caso di elezione di un ricercatore confermato, la permanenza nel Consiglio di Gestione è subordinata alla riconferma annuale all’interno del Consiglio di Facoltà; qualora nel corso del mandato il ricercatore membro del Consiglio di gestione cessi di far parte del Consiglio di Facoltà, decade dall'ufficio e il Preside indice una nuova elezione nella seduta del Consiglio di Facoltà immediatamente successiva. I membri elettivi del Consiglio di gestione non possono contemporaneamente far parte del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione dell'Università, né essere direttori di dipartimento; qualora nel corso del mandato siano nominati a una di tali cariche, decadono dall'ufficio, e il Preside indice una nuova elezione nella seduta del Consiglio di Facoltà immediatamente successiva. 4. Il Consiglio di gestione si riunisce, di regola, una volta ogni 3 mesi; deve essere inoltre convocato, entro il termine di una settimana, qualora ne facciano motivata richiesta almeno due membri. 5. Le riunioni del Consiglio di gestione sono valide quando tutti gli aventi diritto siano stati regolarmente convocati, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno tre giorni lavorativi prima della data della riunione, e quando ad esse intervengano almeno la metà più uno dei membri. 6. Il Consiglio di gestione è convocato e presieduto dal Preside, che può delegare a tale scopo il Vice-Preside: in caso di assenza di entrambi, funge da presidente il professore ordinario, di ruolo o fuori ruolo, più anziano presente alla riunione. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal segretario amministrativo o, in sua assenza, da un altro membro del Consiglio all'uopo designato. 7. Il Consiglio di gestione approva, sulla base della programmazione delle attività didattiche e dell'uso delle risorse deliberata dal Consiglio di Facoltà, il bilancio preventivo predisposto dal Preside tenendo conto in particolare delle esigenze e delle proposte delle strutture didattiche della Facoltà; destina i fondi assegnati alla Facoltà ai vari capitoli di bilancio; effettua le variazioni di bilancio che si rendano necessarie in corso di esercizio; delibera sulle spese da effettuare e sulle richieste di autorizzazione da sottoporre al Consiglio di amministrazione; approva a fine esercizio il bilancio consuntivo. 8. Il Consiglio di gestione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 9. Il Consiglio di gestione approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo. Il Preside comunica l’approvazione al Consiglio di Facoltà lasciando a disposizione copia per presa visione. 8 Art. 10. Guide didattiche 1. La Facoltà cura annualmente la pubblicazione, entro la data di inizio delle iscrizioni, di una Guida destinata agli studenti, contenente ogni notizia utile ad orientarli nei loro studi. 2. La Guida è composta di due sezioni. La prima, che rappresenta il Manifesto degli studi relativo al successivo a.a., riporta, in particolare, per ogni corso di studio attivato nella Facoltà: a. i percorsi formativi offerti e consigliati e le modalità di presentazione, da parte dello studente, del proprio piano di carriera, ove richiesto; b. le attività didattiche previste nel successivo anno accademico; c. le modalità di svolgimento delle attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio; d. le date di inizio e fine delle lezioni; e. la distribuzione degli appelli d’esame; f. le disposizioni sugli obblighi di frequenza. La seconda sezione deve contenere tutti i programmi degli insegnamenti, i relativi numeri di codice, gli orari e le caratteristiche delle attività formative, ed ogni altra notizia che le strutture didattiche intendano fornire agli studenti. Tale parte deve essere aggiornata ogni anno e disponibile entro la data di inizio delle lezioni. Art. 11. Crediti formativi universitari 1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di lavoro dello studente (salvo diverse disposizioni indicate dai decreti ministeriali). 2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti. 3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le modalità di cui all’art. 24 del presente regolamento. 4. Al corso di studio che accoglie lo studente compete il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti in altro corso di studio dell’Ateneo ovvero nello stesso o in altro corso di altra Università, anche estera, nonché il riconoscimento, quale credito formativo, di conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, e di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso. Al momento dell’immatricolazione ad un corso del nuovo ordinamento possono essere valutati quali crediti formativi universitari anche esami sostenuti da studenti decaduti o rinunciatari iscritti a corsi di laurea del vecchio ordinamento. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea o di laurea specialistica/magistrale ad un altro, ovvero da un’università ad un’altra, è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea o di laurea specialistica/magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato. 5. Il corso di studio predetermina e rende noti a cura del presidente, anche attraverso la pubblicazione sul sito web di Facoltà, i criteri e le procedure con i quali esso intende effettuare i riconoscimenti. 6. In relazione alla quantità dei crediti riconosciuti, la durata del corso di studio può essere abbreviata rispetto a quella normale. 7. I regolamenti dei corsi di studio potranno definire il numero minimo di crediti che dovrà acquisire, nel corso di ogni anno accademico, lo studente a seconda che sia impegnato negli studi universitari a tempo pieno o a tempo parziale. 9 8. I crediti relativi alla conoscenza di almeno una lingua dell’Unione Europea diversa dall’italiano sono acquisiti nel curriculum per la laurea attraverso specifiche prove ovvero, secondo una apposita normativa definita dal Senato Accademico, attraverso il riconoscimento di certificazioni rilasciate da strutture specificamente competenti per ognuna delle lingue. I Regolamenti dei corsi di studio definiscono il livello delle conoscenze e competenze richieste. Art. 12. Rapporto tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi 1. Le disposizioni concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dal Consiglio di corso di studio previo parere favorevole di una commissione paritetica competente per il corso di studio o, in assenza di essa, della commissione paritetica di Facoltà. 2. Il parere è reso entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, la delibera del Consiglio di corso di studio può essere assunta. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione proposta dalla struttura didattica è sottoposta al Consiglio di Facoltà, che la trasmette con le proprie osservazioni al Senato Accademico. Art. 13. Attività di orientamento e di tutorato 1. La Facoltà, anche in collaborazione con enti esterni e con le rappresentanze studentesche, svolge come attività istituzionale: a. orientamento universitario; b. elaborazione e diffusione di informazione sui percorsi di studio universitario, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti; c. orientamento rivolto all’inserimento nel mondo del lavoro ai diversi livelli. 2. La Facoltà nel suo insieme e i corsi di studio, per quanto di loro competenza, istituiscono un servizio di tutorato per l’accoglienza ed il sostegno degli studenti, al fine di prevenire la dispersione ed il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme. Le attività di tutorato si svolgono in conformità al Regolamento d’Ateneo, anche in collaborazione con eventuali iniziative delle rappresentanze ed organizzazioni studentesche. 3. I docenti, per quanto di loro competenza, sono tenuti ad impegnarsi nelle iniziative promosse e realizzate da tali servizi. 4. La Facoltà s’impegna, per quanto di sua competenza, a rimuovere le difficoltà che ostacolano i percorsi di studio agli studenti stranieri, in particolare istituendo corsi di italiano, specialmente per quanto concerne i linguaggi tecnici richiesti dalle diverse discipline. Art. 14. Verifica della preparazione iniziale e numero programmato 1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea determinano i casi nei quali la carriera scolastica dello studente che vi accede fornisce elementi sufficienti per considerarne adeguata la preparazione iniziale, con particolare riferimento all’art. 9, comma 1, lettera b delle Norme Comuni del Regolamento Didattico di Ateneo. Per gli altri casi, il regolamento individua le modalità di verifica della preparazione. 2. La Facoltà offre, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, attività formative propedeutiche alla verifica di cui al c.1 del presente articolo. 3. Qualora la verifica non sia risultata positiva, i Consigli di corso di studio indicano agli studenti specifici obblighi formativi aggiuntivi, da soddisfare entro il primo anno di corso; indicano altresì le modalità di verifica relative a tali obblighi, per l’assolvimento dei quali possono essere offerte apposite attività didattiche. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima. 10 4. I regolamenti didattici dei corsi di laurea specialistica/magistrale determinano i casi nei quali la carriera universitaria del laureato che vi accede fornisce elementi sufficienti per considerarne adeguata la preparazione iniziale, con particolare riferimento all’art.9, comma 1, lettera b delle Norme Comuni del Regolamento Didattico di Ateneo. Per gli altri casi, il regolamento stabilisce le modalità di verifica della preparazione. 5. Il Consiglio di Facoltà propone al Senato Accademico, sulla base della normativa vigente (legge n. 264 del 2 agosto 1999), il numero di posti a disposizione per l’iscrizione degli studenti a quei corsi di studio per i quali sia prevista la limitazione nelle iscrizioni; stabilisce inoltre i criteri per le prove di valutazione ai fini dell’iscrizione. 1. 2. 3. 4. Art. 15. Iscrizione e frequenza ai corsi di studio Si può ottenere l’iscrizione ai corsi di studio solo in qualità di studenti. E’ vietata l’iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo. I titoli di ammissione ai diversi corsi di studio sono indicati nei rispettivi ordinamenti didattici. Salvo diverse disposizioni di legge, gli studenti iscritti ai vari corsi di studio possono chiedere il congelamento della propria carriera accademica per il tempo in cui frequentano altri corsi presso la medesima Università o altri Atenei, anche stranieri. L’autorizzazione è concessa dal Consiglio di Facoltà o dal Consiglio di corso di studio; ad essi spetta anche il riconoscimento delle conoscenze, dei curricula e dei relativi crediti acquisiti all’estero. La Facoltà può attivare forme d’iscrizione di studenti a tempo parziale, definendo il numero minimo di crediti da acquisire nel corso dei singoli anni; essa propone al Consiglio d’Amministrazione la misura della riduzione delle tasse e dei contributi prevista per gli studenti a tempo parziale. I regolamenti dei corsi di studio, nell’ambito della normativa vigente, stabiliscono i limiti temporali di validità dei corsi frequentati e quelli al di là dei quali è necessaria una verifica dei crediti acquisiti al fine di valutarne la non obsolescenza. Art. 16. Iscrizione a corsi singoli 1. Chi possegga i requisiti necessari per iscriversi ad un determinato corso di studio, oppure ne abbia già conseguito il titolo, può iscriversi anche solo ad uno o più insegnamenti impartiti nel corso di studio. A tal fine una richiesta motivata dovrà essere inoltrata alla struttura didattica competente, la quale provvederà a confermarla nei limiti e con le modalità previste dalla normativa assunta in merito nel regolamento didattico di ciascun corso, e ad ogni modo con specifica delibera. 2. La frequenza e/o il superamento degli esami effettuati tramite iscrizioni a corsi singoli possono essere riconosciuti e convalidati nel caso che lo studente si iscriva successivamente a un corso di laurea o di laurea specialistica/magistrale. Art. 17. Trasferimenti, passaggi, riconoscimento di studi compiuti in altre Università 1. I regolamenti dei corsi di studio stabiliscono i criteri e le modalità dei trasferimenti da altri Atenei o da altri corsi di studio attivati nell’Università di Torino. 2. I Consigli dei corsi di studio propongono al Consiglio di Facoltà il riconoscimento o meno dei crediti e dei titoli accademici conseguiti in altre Università, anche nell’ambito di programmi di scambio. 3. Nel caso siano riconosciuti attività di studio ed esami sostenuti all’estero, anche nell’ambito di programmi di scambio, può essere concessa l’abbreviazione del percorso di studio. 4. I titoli conseguiti all’estero possono essere dichiarati a tutti gli effetti equivalenti a quelli corrispondenti rilasciati dalla Facoltà. Qualora non sia dichiarata l’equivalenza, l’interessato può essere ammesso a sostenere l’esame finale per il conseguimento del titolo, con dispensa totale o parziale dagli esami di profitto e/o dalla frequenza degli insegnamenti previsti negli ordinamenti didattici. 11 5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche nei confronti di studi effettuati e di titoli conseguiti presso Università italiane. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Art. 18. Articolazione ed organizzazione delle attività formative Le strutture didattiche competenti stabiliscono l’articolazione e la durata delle attività formative (insegnamenti), in coerenza con le determinazioni assunte relativamente ai crediti formativi. Ogni attività formativa può articolarsi in moduli, che siano chiaramente individuabili all’interno di essa. Per il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio, il Consiglio competente, nel rispetto della libertà d’insegnamento, provvede collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative. Il Regolamento didattico del corso di studio disciplina le modalità e le scadenze per i diversi adempimenti relativi agli interventi di cui al comma precedente. Sono previste in ogni caso almeno una riunione annuale per la programmazione e una per la valutazione dei risultati. Sono titolari e responsabili di attività formative esclusivamente i docenti di ruolo (professori e ricercatori) e i professori a contratto. Cultori della materia possono collaborare all’interno di moduli dei quali siano titolari e responsabili docenti di ruolo o professori a contratto. Il riconoscimento di cultore della materia è deliberato dal Consiglio di Facoltà, su proposta dei competenti Consigli di corso di studio, sulla base di criteri prestabiliti che assicurino il possesso di requisiti di alto profilo scientifico. I corsi di studio possono attivare insegnamenti liberi tenuti da liberi docenti e da professori fuori ruolo che possono essere pareggiati ad un insegnamento ufficiale e possono comportare l’acquisizione di crediti solo sulla base di apposite delibere assunte dal Consiglio di corso di studi e dalla Facoltà. I regolamenti dei corsi di studio prevedono le modalità per la eventuale sostituzione di attività formative svolte nel corso medesimo con altre, anche di Università estere. Art. 19. Curricula consigliati e piani carriera 1. Nel rispetto dei curricula definiti nel regolamento didattico di ogni corso di studio, i Consigli determinano annualmente nel manifesto degli studi, i percorsi formativi consigliati, precisando anche gli spazi per le scelte autonome degli studenti. 2. Lo studente presenta il proprio piano carriera, ove richiesto, nel rispetto dei vincoli previsti dal decreto ministeriale relativo alla classe di appartenenza, con le modalità previste nel manifesto degli studi. 3. Il piano carriera può essere articolato su una durata più lunga rispetto a quella normale per gli studenti a tempo parziale, ovvero, in presenza di un rendimento didattico eccezionalmente elevato per quantità di crediti ottenuti negli anni accademici precedenti, su una durata più breve. 4. Il piano carriera non aderente ai percorsi formativi consigliati ma conforme all’ordinamento didattico è sottoposto all’approvazione del Consiglio del corso di studio. Il piano carriera articolato su una durata differente rispetto a quella normale è sottoposto all’approvazione sia del Consiglio di corso di studio sia del Consiglio della Facoltà di afferenza. 5. Le delibere di cui al comma 4 sono assunte entro 40 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dei piani carriera. Art. 20. Compiti didattici dei docenti 1. I docenti (professori e ricercatori) responsabili di attività formative adempiono ai compiti didattici svolgendo la loro attività nei corsi di studio per il conseguimento dei titoli previsti dalle disposizioni legislative in vigore. Adempiono inoltre ai compiti didattici nello svolgimento delle attività di tutorato e delle altre attività previste dallo Statuto. 12 2. La Facoltà annualmente attribuisce ai singoli docenti i compiti didattici, di orientamento e di tutorato, su proposta dei Consigli di corso di studio, individuando nel contempo il docente responsabile di ogni attività didattica. 3. Il docente è tenuto a svolgere regolarmente l’attività didattica dell’insegnamento o dei moduli a lui affidati. Qualora, per ragioni di salute o altro legittimo impedimento, non possa tenere la lezione o l’esercitazione, questa può essere svolta da altro docente o rinviata. In quest’ultimo caso il docente deve provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti e, se la durata dell’assenza è superiore ad una settimana, deve informare il Preside della Facoltà. 4. Seminari ed esercitazioni, svolte a completamento dei corsi sotto la responsabilità del docente, tendono a una maggiore partecipazione diretta dello studente alla conoscenza degli argomenti del corso e sono valutati come parte dell’attività didattica. 5. Il numero delle ore dedicate alle attività didattiche e a quelle previste dalla legge per compiti organizzativi interni, secondo il regime di impegno scelto, è certificato dal professore su apposito registro predisposto dal Senato Accademico; il registro deve essere consegnato al Preside alla fine dell’anno accademico: il Preside provvederà ad inoltrarlo all’ufficio competente. 6. I ricercatori sono tenuti a compilare il registro dell’attività didattica secondo modalità indicate dal Senato Accademico. Alla fine dell’anno accademico il registro deve essere consegnato al Preside che provvederà ad inoltrarlo all’ufficio competente. 7. I docenti devono assicurare la loro reperibilità e disponibilità per il ricevimento degli studenti lungo tutto il corso dell’anno accademico, secondo modalità determinate all’inizio dell’anno accademico, approvate dalle strutture didattiche competenti e comunicate al Preside. 8. I docenti hanno l’obbligo di partecipare alle sedute dei Consigli di Facoltà e degli altri organi collegiali, nonché delle commissioni accademiche di cui facciano parte. La partecipazione ai Consigli di Facoltà è prevalente su ogni altro obbligo accademico. 9. Il Preside provvede alla vigilanza e al controllo dell’adempimento dei doveri didattici dei professori e dei ricercatori, con particolare riguardo alla regolarità delle lezioni e all’osservanza del relativo orario, alla regolarità degli esami di profitto e di laurea, agli orari di ricevimento. A tale scopo il Preside può avvalersi di appositi incaricati o di commissioni da lui nominate. 10. I Presidenti dei Consigli di corso di studio collaborano con il Preside nella vigilanza sull’adempimento dei doveri didattici, e lo informano tempestivamente di eventuali inadempienze. 11. In caso di inosservanza dei doveri didattici il Preside richiama, verbalmente o per iscritto, il docente inadempiente; qualora il richiamo risulti inefficace, o comunque in casi gravi, lo denuncia al Rettore per l’apertura di un procedimento disciplinare. Art. 21. Registro didattico 1. Per ogni attività formativa è tenuto un registro nel quale si annota, giorno per giorno, l’argomento della lezione, seminario o esercitazione svolti. 2. Tale registro è conservato a cura del responsabile dell’attività formativa e, alla fine delle lezioni, è firmato dal responsabile medesimo e depositato presso l’ufficio di presidenza della Facoltà. 3. Nel registro sono indicate anche lezioni, seminari, esercitazioni tenuti dal docente che sostituisca il responsabile. In questo caso sono richieste le firme sia del sostituto sia, per presa visione, del responsabile dell’attività formativa. 4. Il registro è esibito ad ogni richiesta del Presidente del Consiglio di corso di studio, del Preside o del Rettore. Art. 22. Congedi e aspettative 13 1. I professori e i ricercatori hanno diritto a periodi di congedo per esclusiva attività scientifica e a periodi di aspettativa in conformità a quanto previsto dalle norme legislative vigenti. 2. Le domande di congedo dei professori devono essere presentate al Rettore e, per conoscenza, al Preside, al Presidente del corso di studio e al Direttore del Dipartimento di afferenza, entro la fine di febbraio dell’anno accademico precedente. Il Consiglio di Facoltà, sulla base delle indicazioni del Consiglio di corso di studio competente, stabilisce se le attività formative di cui il docente è responsabile possono essere sospese durante il periodo del congedo e dispone eventuali modalità di sostituzione. Art. 23. Verifica dell’attività didattica 1. È compito del Consiglio di Facoltà e dei consigli delle altre strutture didattiche fornire le necessarie indicazioni ai nuclei di valutazione interna previsti dalla legge, secondo criteri e modalità stabilite dal Senato Accademico. A tal fine il Consiglio di Facoltà e i Consigli dei corsi di studio procedono ad una valutazione annuale dell’attività didattica, anche attraverso questionari da essi predisposti e compilati dagli studenti sui corsi frequentati. 2. E’ costituita, all’interno della Commissione didattica di Facoltà, una Commissione per l’autovalutazione della didattica, che redige, sulla base dei dati forniti dalle strutture didattiche e tenendo conto dei risultati della valutazione effettuata mediante i questionari distribuiti agli studenti, una relazione annuale sull’attività e sui servizi didattici. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Art. 24. Calendario delle lezioni e degli esami Il periodo ordinario delle lezioni inizia dopo il 15 settembre e termina entro il 30 giugno, salvo diversa indicazione deliberata dal Senato Accademico. Altre attività di carattere integrativo o speciale possono svolgersi nel periodo stabilito dalle strutture didattiche competenti. Il periodo di svolgimento degli appelli d’esame viene fissato all’inizio di ogni anno accademico. Le attività formative possono essere articolate in periodi didattici, preferibilmente due, con una interruzione dell’attività didattica, al termine di ciascun periodo, per lo svolgimento di almeno un appello d’esame. Il calendario delle attività didattiche (lezioni ed esami) è stabilito annualmente dal Consiglio di Facoltà su proposta del Preside, sentita la Commissione didattica. L’orario delle lezioni e il calendario degli esami sono stabiliti, per i corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale, dal Preside o dai suoi delegati, sentiti la Commissione didattica e i docenti interessati, e fatte salve le esigenze tecniche e di coordinamento; per gli altri corsi gli orari delle lezioni sono stabiliti dai responsabili delle strutture didattiche, sentiti i docenti interessati. Gli appelli degli esami di profitto iniziano al termine dell’attività didattica dei singoli corsi di insegnamento. Qualora non sia diversamente stabilito nei regolamenti dei corsi di studio, il calendario degli esami di profitto per i corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale deve prevedere otto appelli, opportunamente distribuiti nel corso dell’anno accademico. Gli appelli possono essere ridotti a tre per corsi non attivati nell’anno, salvo motivate esigenze delle Facoltà o dei singoli corsi di studio. Le prove scritte devono prevedere almeno cinque appelli, distribuiti in tre sessioni: estiva, autunnale, invernale. L’intervallo tra due appelli successivi deve essere di almeno dieci giorni. Gli esami relativi a ciascun anno accademico terminano entro il 30 aprile dell’anno accademico successivo. Il calendario degli esami deve essere comunicato con congruo anticipo. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli deve essere assicurata nei modi e nei mezzi più ampi 14 possibili. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei docenti. 9. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate; gli esami si svolgono secondo un calendario di massima predisposto dal docente il giorno dell’appello. 10. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l’attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente deve darne comunicazione tempestiva agli studenti ed al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza. 11. Le sessioni di laurea sono fissate annualmente dalle Facoltà secondo specifiche esigenze didattiche. La prima sessione di esami di laurea è quella di giugno/luglio; essa può essere anticipata alla sessione di febbraio/aprile per gli studenti che acquisiscano tutti i crediti necessari per il conseguimento del titolo di studio in tempo utile per potervi partecipare; mentre gli studenti che passano dal vecchio al nuovo ordinamento possono presentarsi, dopo aver acquisito tutti i crediti necessari, alla prima sessione utile di esami di laurea. Art. 25. Verifiche del profitto 1. Gli esami di profitto, e in generale ogni accertamento dell’efficacia dell’attività didattica che comporti conseguenze nel curriculum dello studente, si svolgono con modalità determinate dai regolamenti delle strutture didattiche competenti, che ne garantiscono l’obiettività, la ragionevolezza e la pubblicità. I regolamenti possono determinare il termine massimo entro il quale la verifica deve essere sostenuta. 2. La valutazione attraverso esame finale può tenere conto di elementi derivanti da riconoscimento di prove intermedie, esercitazioni e altre attività svolte dallo studente ed è disciplinata dai successivi commi. 3. Le Commissioni esaminatrici per gli esami di profitto dei corsi di studio sono nominate dal Preside della Facoltà o, per sua delega, dai responsabili delle altre strutture didattiche. Sono composte da almeno due membri e sono presiedute dal professore ufficiale del corso o dal professore indicato nel provvedimento di nomina. In caso di attività formativa composta di più moduli distinti (insegnamento integrato), ognuno dei quali è affidato ad un docente, ciascun docente titolare di modulo fa parte della Commissione d’esame e il più anziano assume la funzione di Presidente della Commissione. È possibile operare per sottocommissioni, purché queste siano composte di almeno due membri e operino sotto la responsabilità del Presidente della Commissione. 4. Tutti gli studenti, su richiesta, hanno il diritto di essere esaminati anche dal Presidente della commissione d’esame. 5. I membri diversi dal presidente possono essere professori, ricercatori, cultori della materia. Il riconoscimento di cultore della materia è deliberato dal consiglio di Facoltà o dai consigli competenti, per le strutture esterne alla Facoltà. 6. Gli studenti che si presentano all'esame, risposto all’appello, ne sostengono le prove per l’accertamento delle conoscenze secondo modalità determinate dalla commissione all’inizio dell’anno accademico. Per gravi e giustificati motivi è consentito mutare nel corso dell’anno le modalità di svolgimento dell’esame, ma in ogni caso mai dopo il momento della fissazione degli appelli. 7. Lo studente può presentarsi ad un medesimo esame tre volte in un anno accademico. 1 8. Il Presidente della Commissione informa lo studente dell’esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall’esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale e da comunicare in caso di trasferimento ad altri corsi di studio. La presentazione all’appello deve essere comunque registrata. Il ritiro dello studente è verbalizzato unicamente sul registro degli esami. 1 Ciascun regolamento di Facoltà o di corso di studio può indicare eventuali maggiori possibilità. 15 9. Ulteriori specifiche modalità per l’iscrizione, l’appello e lo svolgimento delle prove d’esame possono essere fissate da regolamenti delle strutture didattiche competenti. 10. Nella determinazione dell’ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, il docente ha l’obbligo di tenere in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori. 11. Le commissioni dispongono di un punteggio che va da un minimo di 18 punti sino ad un massimo di 30 punti per la valutazione positiva complessiva del profitto. All’unanimità può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30. Sul registro degli esami e sul libretto dello studente deve essere indicato, oltre al voto, anche il numero dei crediti corrispondenti all'attività formativa di cui si è superata la verifica. 12. Il verbale di esame è firmato dal presidente e da un altro membro della commissione, con funzioni di segretario. 13. È assicurata la pubblicità delle prove ed è pubblica la comunicazione del voto finale. 14. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall’esame finale i Consigli dei corsi di studio, secondo il proprio regolamento didattico, individuano le modalità e i soggetti responsabili. Art. 26. Conferimento dei titoli accademici 1. I titoli di studio sono conferiti a seguito di prova finale. Per le lauree il Consiglio di Facoltà disciplina le modalità della prova e le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale nonché di ogni altro elemento rilevante. 2. Per il conseguimento della laurea specialistica/magistrale è prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo personale dallo studente sotto la guida di un docente ufficiale della Facoltà che funge da relatore. Per ciascuna tesi viene designato un correlatore dal Preside di Facoltà o, su sua delega, dai responsabili delle strutture; possono fungere da correlatore i docenti ufficiali della Facoltà, nonché i cultori della materia di discipline attinenti la tesi. 3. Le commissioni per il conferimento del titolo sono composte da non meno di cinque membri e non più di nove per la laurea, da non meno di sette e non più di undici membri per la laurea specialistica/magistrale, compreso il presidente, e sono nominate dal Preside di Facoltà o, su sua delega, dai responsabili delle strutture didattiche. La maggioranza dei membri deve essere costituita da professori ufficiali. 4. Le Commissioni dispongono di centodieci punti; qualora il voto finale sia centodieci, può essere concessa all’unanimità la lode. Per la laurea specialistica/magistrale, può essere concessa all’unanimità, la lode e, secondo criteri disciplinati dal Consiglio di Facoltà, la menzione o la dignità di stampa. La prova è superata se lo studente ha ottenuto una votazione non inferiore a sessantasei punti. Art. 27. Tutela dei diritti degli studenti Gli studenti, per la tutela dei loro diritti, possono presentare un esposto scritto al Preside e, per conoscenza, alla Commissione didattica di facoltà. La pratica deve essere sollecitamente inoltrata all’organo competente per i provvedimenti necessari. Art. 28. Norme transitorie La Facoltà assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplina altresì la possibilità per gli stessi studenti di optare per l’iscrizione a corsi di studio con i nuovi ordinamenti. Ai fini dell’opzione, i Consigli di corso di studio determinano i crediti da assegnare agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici previgenti e valutano in termini di crediti le carriere degli studenti già iscritti. 16 INDICE Art. 1. Corsi e titoli di studio Art. 2. Organi della Facoltà Art. 3. Preside Art. 4. Consiglio di Facoltà Art. 5. Consigli di corso di studio Art. 6. Commissioni del Consiglio di Facoltà e degli altri Consigli Art. 7. Elezione dei ricercatori in seno al Consiglio di Facoltà Art. 8. Elezione delle rappresentanze in seno al Consiglio di Facoltà Art. 9. Consiglio di gestione Art. 10. Guide didattiche Art. 11. Crediti formativi universitari Art. 12. Rapporto tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi Art. 13. Attività di orientamento e di tutorato Art. 14. Verifica della preparazione iniziale e numero programmato Art. 15. Iscrizione e frequenza ai corsi di studio Art. 16. Iscrizione a corsi singoli Art. 17. Trasferimenti, passaggi, riconoscimento di studi compiuti in altre Università Art. 18. Articolazione ed organizzazione delle attività formative Art. 19. Curricula consigliati e piani carriera Art. 20. Compiti didattici dei docenti Art. 21. Registro didattico Art. 22. Congedi e aspettative Art. 23. Verifica dell’attività didattica Art. 24. Calendario delle lezioni e degli esami Art. 25. Verifiche del profitto Art. 26. Conferimento dei titoli accademici Art. 27. Tutela dei diritti degli studenti Art. 28. Norme transitorie 17