Effetti contabili delle fusioni
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Effetti contabili delle fusioni
047107CFC0607_X96.qxd 18-05-2007 13:01 Pagina 2 contabilità, bilancio e principi contabili Effetti contabili delle fusioni La direttiva n. 2003/51/CE, proposte di modifica al codice civile e recepimento dell’IFRS 3 business combination Luisella Bergero Dottore commercialista, Studio CTS Gianluca Cristofori Cristofori & Partners s.s.t.p., Milano e Verona Con un documento del 25 ottobre 2006, l’Organismo Italiano di Contabilità ha fornito il proprio contributo in termini di elaborazione di una serie di modifiche da apportare al codice civile, anche con riguardo alle modalità di contabilizzazione degli effetti contabili delle fusioni societarie, funzionali al recepimento della direttiva comunitaria n. 2003/51/CE del 18 giugno 2003.1 L’attuazione dei principi previsti dalla predetta direttiva e il conseguente sostanziale allineamento delle disposizioni recate dalla normativa civilistica in materia di bilancio alla disciplina contenuta negli International Accounting Standards condurrà in futuro a un’applicazione generalizzata di principi contabili omogenei per tutte le società, ivi comprese quelle non interessate dal D.Lgs. n. 38/2005.2 Tra le disposizioni oggetto di adeguamento figura anche quella relativa al trattamento contabile applicabile alle operazioni di fusione societaria, contenuto nell’art. 2504-bis, comma 4, cod. civ. La sua attuale formulazione, statuendo il principio della continuità contabile nell’operazione di fusione,3 contrasta infatti con il metodo dell’acquisizione (purchase method) previsto dall’IFRS 3 business combination, in tutte le ipotesi di operazioni straordinarie costituenti “acquisizioni aziendali”. La nuova ipotizzata formulazione dell’art. 2504-bis rimuoverebbe, a certe condizioni, il principio della continuità contabile nell’operazione di fusione, introducendo ai commi 4 e 5 una specifica disciplina applicabile alle fusioni costituenti “acquisizioni aziendali”, la quale ricalca, in larga parte, i contenuti del succitato principio contabile internazionale. Le modifiche in commento si collocano nell’ambito di un più ampio processo di adeguamento agli IAS, che investe anche le direttive n. 83/349/Ce del 13 giugno 1983, in materia di bilancio consolidato (settima direttiva UE); n. 86/635/Ce dell’8 dicembre 1986, in materia di bilanci bancari (annuali e consolidati) e n. 91/674/Ce del 19 dicembre 1991, in materia di bilanci delle imprese di assicurazione (annuali e consolidati). Tale processo era iniziato con la direttiva n. 2001/65/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 394 del 30 dicembre 2003, con la quale erano stati introdotti gli obblighi di informativa in nota integrativa e nella relazione sulla gestione aventi per oggetto il fair value degli strumenti finanziari. 2 Tuttavia, alla luce dell’attuale formulazione delle ipotizzate modifiche da apportare al codice civile, il recepimento della disciplina contenuta negli IAS non sarebbe integrale; permarrebbero, infatti, alcune differenze sostanziali in termini di rappresentazione delle voci di bilancio (lo IAS 1, per esempio, non impone schemi predefiniti di stato patrimoniale e di conto economico, limitandosi a prevederne un contenuto minimo) e, soprattutto, di rilevazione e valutazione di alcuni elementi patrimoniali (tra le voci interessate da un diverso trattamento civilistico, rispetto a quanto previsto dagli IAS, figurerebbero, per esempio, l’avviamento, gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri, le imposte differite attive, il fondo TFR). 3 A norma del comma citato, «nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal n. 6 dell’art. 2426 (criteri di valutazione), ad avviamento». 1 2 Contabilità finanza e controllo 6.2007 EFFETTI CONTABILI DELLE FUSIONI 18-05-2007 13:01 Pagina 3 Prima di procedere con l’esame del contenuto del citato art. 2504-bis, come ipotizzato nella bozza di nuovo articolato civilistico, si delineeranno in estrema sintesi, nel prosieguo, le caratteristiche che possono assumere le operazioni di fusione societaria. Le tipologie di fusione societaria: cenni La fusione è un’operazione di riorganizzazione societaria mediante la quale due o più soggetti giuridici confluiscono in un’unica entità; la stessa comporta pertanto l’unificazione di patrimoni prima distinti. Prescindendo da un’analisi in merito alla natura attribuibile all’operazione in esame e ai profili giuridici dell’istituto,4 da un punto di vista tecnico il codice civile distingue la fusione “propria”, con la quale due o più entità si estinguono dando vita a un nuovo soggetto giuridico, dalla fusione “per incorporazione”, mediante la quale uno dei soggetti preesistenti all’operazione incorpora gli altri, sopravvivendo all’operazione, ancorché modificato nella struttura. Nel caso in cui l’operazione di fusione coinvolga soggetti non legati da rapporti di tipo partecipativo, la stessa comporta l’attribuzione ai soci delle società fuse o incorporate delle azioni o quote della società incorporante o risultante dalla fusione, in cambio delle azioni o quote dagli stessi detenute nelle società che si estinguono a seguito dell’operazione, sulla base di un rapporto di cambio determinato in ragione del rapporto tra i valori economici delle singole società che partecipano alla fusione e quello dell’entità risultante dall’aggregazione aziendale. Nel caso in cui l’operazione coinvolga soggetti legati da rapporti partecipativi, la stessa si traduce anche nell’annullamento della partecipazione de- tenuta nella società fusa o incorporata, a fronte del recepimento della quota corrispondente degli elementi dell’attivo e del passivo patrimoniale relativi alla predetta società. Una fattispecie particolare di fusione per incorporazione è infine rappresentata dalla “fusione inversa”. Con tale espressione ci si riferisce, in linea generale, all’ipotesi in cui due società, legate tra loro da un rapporto di partecipazione, perfezionano una fusione per incorporazione in virtù della quale, al contrario di ciò che accade usualmente, la società partecipata incorpora la società partecipante.5 Per effetto del procedimento di aggregazione delle attività e delle passività iscritte nei bilanci delle due società partecipanti all’operazione, la società controllata incorporante si troverà ad avere, nel proprio attivo patrimoniale, azioni proprie. Le azioni proprie pervenute alla società controllataincorporante per effetto dell’operazione di fusione saranno, nella maggior parte dei casi,6 annullate. Il principio di continuità contenuto nell’attuale art. 2504-bis cod. civ. Al di là delle specificità collegate alle diverse tipologie di fusione individuate dal codice civile, ovverosia la fusione propria e quella per incorporazione, anche “inversa”, la disciplina attualmente contenuta nell’art. 2504-bis individua poi un unico trattamento contabile per tutte le tipologie di aggregazione societaria. Più precisamente, in base al succitato “principio di continuità”, la società incorporante o beneficiaria rileva le attività e le passività costituenti il patrimonio delle società fuse in ragione dei medesimi valori a cui erano iscritte nella contabilità di queste ultime alla data di efficacia giuridica della fusione. Qualora la fusione coinvol- Per un approfondimento sul punto si veda, tra gli altri, L. Barchi, “Gli aspetti civilistici della fusione”, in Manuale di Finanza Straordinaria, Il Sole 24 ORE, 2006. 5 Le ragioni economiche per le quali due società potrebbero preferire la fusione inversa possono essere diverse: «di solito si tratta dell’ottenimento di risparmi di natura economica, se per esempio alla società controllata facciano capo rapporti giuridici o beni la cui trasferibilità risulti onerosa, difficoltosa o impossibile; oppure se la controllata goda di un particolare status o la gestione operativa sia accentrata su di essa. La fusione inversa potrebbe consentire quindi di ottenere benefici in termini di adempimenti contabili e amministrativi, quali ad esempio le comunicazioni a clienti e fornitori, le volture di autorizzazioni e licenze, il subentro nei rapporti contrattuali e le trascrizioni ipotecarie e catastali»: cfr. documento OIC 4, Fusione e scissione, gennaio 2007, par. 4.6, pag. 35. 6 In realtà, la società potrebbe anche cedere le proprie azioni o, qualora fossero soddisfatti i presupposti previsti dall’art. 2357 cod. civ., mantenerle nel proprio patrimonio. 4 EFFETTI CONTABILI DELLE FUSIONI Contabilità finanza e controllo 6.2007 3 contabilità, bilancio e principi contabili 047107CFC0607_X96.qxd contabilità, bilancio e principi contabili 047107CFC0607_X96.qxd 18-05-2007 13:01 Pagina 4 ga società non legate da rapporti partecipativi, la differenza tra il patrimonio netto espresso a valori contabili delle società fuse o incorporate e l’aumento di capitale deliberato dalla società beneficiaria o incorporante costituisce un avanzo (se positiva) o disavanzo (se negativa) da concambio. Qualora le società partecipanti alla fusione siano legate da rapporti partecipativi, emergerà altresì (ovvero unicamente, nel caso di partecipazione totalitaria) un avanzo o disavanzo da annullamento, costituito dalla differenza tra il valore contabile della partecipazione annullata e la corrispondente quota del patrimonio netto.7 Nel caso di fusione “inversa”, la società incorporante, non essendo generalmente titolare di alcuna partecipazione al capitale sociale della società incorporata (avvenendo, bensì, il contrario), si limiterà a recepire nel proprio patrimonio i valori contabili delle attività e delle passività della società incorporata, senza procedere ad alcun annullamento. In conseguenza della fusione inversa, pertanto, si potranno generare solo differenze attive o passive da concambio, derivanti dalla contrapposizione tra l’aumento del capitale sociale dell’incorporante e il patrimonio netto dell’incorporata.8 Come si avrà modo di sottolineare nel prosieguo, per effetto dell’applicazione dei principi contenuti nell’IFRS 3, la contabilizzazione delle fusioni costituenti “acquisizioni aziendali” non conduce più alla rilevazione di un avanzo o di un disavanzo da fusione determinati come sopra illustrato, bensì eventualmente a un avviamento positivo o negativo, derivante dal confronto tra il costo dell’aggregazione e il fair value delle attività acquisite, delle passività sostenute e delle passività potenziali assunte del soggetto acquisito. La proposta nuova formulazione dell’art. 2504-bis cod. civ. e il recepimento dell’IFRS 3 business combination Dalla disamina della disposizione contenuta nel vigente comma 4 dell’art. 2504-bis cod. civ. risulta evidente come il legislatore abbia individuato un unico trattamento contabile applicabile alle operazioni di fusione societaria, consistente nel mantenimento dei valori espressi nelle contabilità dei soggetti partecipanti all’operazione, senza attribuire alcuna rilevanza alla circostanza che l’operazione avvenga tra società riconducibili al medesimo soggetto economico, ovvero determini l’acquisizione del controllo da parte di uno dei diversi soggetti economici interessati dall’operazione. I principi contabili internazionali distinguono, invece, nell’ambito delle aggregazioni aziendali, le operazioni straordinarie costituenti vere e proprie “acquisizioni aziendali” (business combination), in quanto comportanti l’acquisizione del controllo da parte di un soggetto, non soltanto giuridicamente, bensì anche economicamente distinto, per le quali è prevista la disciplina contenuta nell’IFRS 3, da quelle operazioni che si traducono, invece, in mere riorganizzazioni della struttura formale di un gruppo (aggregazioni di entità sotto un comune controllo), per le quali la citata disciplina è esclusa.9 La nuova formulazione dell’art. 2504-bis, proposta dall’OIC, recepisce tale orientamento, prevedendo, al comma 4, che «nella situazione patrimoniale di apertura successiva a una fusione che comporti l’acquisizione del controllo su una società da Se il valore contabile netto della partecipazione annullata è superiore alla corrispondente quota del patrimonio netto contabile della società incorporata, la differenza costituisce un disavanzo da annullamento; se tale differenza è negativa, essa costituisce un avanzo da annullamento. 8 In dottrina si veda, per esempio, F. Carrirolo, “La fusione inversa: riflessi contabili e fiscali”, in Il Fisco, n. 26 del 7 luglio 2003, pag. 1-4088; nello stesso senso la DRE dell’Emilia Romagna, in una nota del 2 maggio 2000 (n. 25181), e il Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive, con il parere n. 23 del 5 ottobre 2000. 9 Più precisamente, in base al par. 3 dell’IFRS 3, non rientrano nell’ambito di applicazione delle acquisizioni aziendali e conseguentemente nei confronti delle medesime non trova applicazione il metodo dell’acquisto: – le aggregazioni aziendali in cui entità o attività aziendali distinte si aggregano per costituire una joint venture; – le aggregazioni aziendali a cui partecipano entità o attività aziendali sotto controllo comune; – le aggregazioni aziendali a cui partecipano due o più entità a scopo mutualistico; – le aggregazioni aziendali in cui entità o attività aziendali distinte si aggregano per costituire una entità che redige il bilancio, unicamente per contratto senza ottenere una partecipazione di capitale (per esempio, le aggregazioni in cui entità distinte si aggregano unicamente per contratto, costituendo una società di capitali con duplice quotazione). 7 4 Contabilità finanza e controllo 6.2007 EFFETTI CONTABILI DELLE FUSIONI 18-05-2007 13:01 Pagina 5 parte di soggetti diversi da quelli che la controllavano precedentemente, le attività e le passività della società di cui si è acquisito il controllo devono essere contabilizzate in modo che la somma dei loro valori, e dell’avviamento positivo o negativo, corrisponda al valore equo (fair value) delle azioni o quote assegnate ai soci della società di cui si è acquisito il controllo, previa rettifica per tenere conto dell’eventuale conguaglio in denaro e dei costi accessori direttamente imputabili alla fusione». La norma citata recepisce, in larga parte, la definizione di aggregazione aziendale che soddisfa i requisiti per rientrare nell’ambito di applicazione del principio contabile IFRS 3 business combination, nonché il metodo di contabilizzazione in esso previsto, costituito dal metodo dell’acquisizione (purchase method). ne da parte dell’unico soggetto economico. È quindi con riferimento a tale acquisizione che troveranno applicazione le metodologie di rilevazione previste dall’IFRS 3; – le fusioni a seguito delle quali nessuna delle entità partecipanti ottiene il controllo. Una fattispecie tipica è rappresentata dalle joint venture, operazioni in cui viene creata una società per realizzare un’attività economica e il controllo dell’entità è esercitato congiuntamente da più soggetti. In tali ipotesi manca un soggetto che acquisisca il controllo a seguito dell’aggregazione aziendale; – le fusioni tra società in cui una sola apporta un complesso aziendale. Il metodo dell’acquisto (purchase method) La definizione di business combination A norma del par. 4 del principio contabile internazionale citato, un’aggregazione aziendale consiste nell’unione di entità o attività aziendali distinte in un’unica entità tenuta alla redazione del bilancio. Affinché un’aggregazione aziendale possa essere qualificata come business combination, devono sussistere entrambe le seguenti condizioni: – attraverso l’aggregazione un soggetto (acquirente) acquisisca il controllo di entità o attività aziendali distinte (acquisite); – l’aggregazione abbia per oggetto non singoli beni, ma complessi patrimoniali qualificabili come aziende. Con specifico riferimento alle operazioni di fusione, esulano pertanto dalla disciplina prevista dall’IFRS 3, e quindi anche dall’ambito applicativo del nuovo art. 2504-bis, attualmente in bozza: – le fusioni che interessano società appartenenti al medesimo gruppo societario, ovverosia aggregazioni concernenti entità già sottoposte al comune controllo di un unico soggetto economico. In questo caso, infatti, l’acquisizione aziendale, ammesso che vi sia stata, risulta però antecedente l’operazione di fusione, in quanto avvenuta all’atto dell’acquisizione della partecipazione di controllo nelle società oggetto di fusio- A norma del par. 14 dell’IFRS 3, tutte le aggregazioni aziendali qualificabili come business combination devono essere contabilizzate applicando il metodo dell’acquisto, il quale consiste nella rilevazione, da parte del soggetto acquirente, delle attività, delle passività e delle passività potenziali del soggetto acquisito (incluse quelle non rilevate precedentemente da quest’ultimo) in base ai rispettivi fair value alla data dell’acquisizione. Il metodo dell’acquisto prevede le seguenti fasi logiche: – identificazione del soggetto acquirente; – determinazione del costo dell’aggregazione aziendale; – allocazione, alla data di acquisizione, del costo dell’aggregazione aziendale sulle attività acquisite e sulle passività e passività potenziali assunte. I principi guida per l’identificazione dell’acquirente sono contenuti nei paragrafi da 17 a 23 dell’IFRS 3. Riferendo tali principi all’operazione di fusione, è soggetto acquirente colui che ottiene il controllo della società beneficiaria o incorporante, intendendosi per tale il potere di determinarne le politiche finanziarie e gestionali al fine di ottenere i benefici dalle sue attività. Il controllo si presume quando, per effetto della fusione, un soggetto acquisisce più della metà dei diritti di voto nella società incorporante o EFFETTI CONTABILI DELLE FUSIONI Contabilità finanza e controllo 6.2007 5 contabilità, bilancio e principi contabili 047107CFC0607_X96.qxd contabilità, bilancio e principi contabili 047107CFC0607_X96.qxd 18-05-2007 13:01 Pagina 6 beneficiaria.10 Poiché, a norma del par. 21 del principio contabile in commento, «in un’aggregazione aziendale realizzata mediante uno scambio di interessenze partecipative, l’entità che emette le interessenze partecipative è di norma l’acquirente», le operazioni di fusione societaria costituiscono acquisizioni “dirette” in base all’IFRS 3 qualora la società incorporante sia il soggetto acquirente, il che si presume, in base alle regole suesposte, quando i soci della medesima mantengono il controllo sulla società a seguito della fusione. Nel caso in cui, al contrario, per effetto della fusione il controllo della società incorporante venga assunto dai soci della società fusa, l’operazione è qualificabile ai fini IAS come un’acquisizione “inversa”.11 La distinzione è fondamentale ai fini della determinazione del costo dell’acquisizione, in quanto, a norma del par. 24 dell’IFRS 3, il costo dell’aggregazione aziendale è dato dalla somma complessiva dei fair value (valore equo), alla data dello scambio, delle attività cedute, delle passività sostenute o assunte e degli strumenti rappresentativi di capitale emessi dall’acquirente, in cambio del controllo dell’acquisito, cui va aggiunto qualunque costo direttamente attribuibile all’aggregazione aziendale. Conseguentemente nelle operazioni di fusione il costo dell’aggregazione è rappresentato: – nell’ipotesi di acquisizione diretta, dal fair value alla data di acquisizione dell’aumento di capitale asservito all’operazione di fusione eseguito dalla società incorporante; – nell’ipotesi di acquisizione inversa, dal fair value alla data di acquisizione dell’aumento di capitale che avrebbe dovuto effettuare la società incorporata qualora l’operazione di fusione fosse avvenuta in senso contrario, ovverosia si fosse individuata quest’ultima come società incorporante. Secondo quanto dispone il par. 36 dell’IFRS 3, una volta definito il costo dell’aggregazione, l’acquirente deve allocare il medesimo rilevando le attività, le passività e le passività potenziali identificabili riferibili all’acquisito che soddisfano i criteri di rilevazione di cui al par. 3712 ai relativi fair value13 a tale data. Il comma 5 dell’art. 2504-bis, nella versione attualmente in bozza, recepisce i principi suesposti, prevedendo che «gli elementi identificabili dell’attivo e del passivo della società di cui si è acquisito il controllo, che soddisfano i criteri per la loro rilevazione, siano valutati ai rispettivi valori equi (fair value) alla data di cui al comma 2»14 (la data in cui ha effetto la fusione). La rilevazione degli elementi patrimoniali dell’acqui- In mancanza di tale condizione, è possibile individuare, quale soggetto acquirente, colui che, a seguito della fusione, acquisisce alternativamente: – il potere su più della metà dei diritti di voto della società beneficiaria o incorporante in virtù di un accordo con altri investitori; – il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’altra entità in forza di uno statuto o di un accordo; – il potere di nominare o sostituire la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo della società beneficiaria o incorporante; – il potere di disporre della maggioranza dei voti alle riunioni del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo della società beneficiaria o incorporante. A norma del par. 20 dell’IFRS 3, vi sono situazioni che evidenziano l’esistenza di un soggetto acquirente: nel caso in cui il fair value di una delle società coinvolte nell’operazione sia significativamente maggiore di quello dell’altra società, la società con il fair value maggiore è probabilmente l’acquirente; se la fusione consente alla direzione di una delle società coinvolte di guidare la scelta del gruppo dirigente della società incorporante o beneficiaria, l’entità la cui direzione è in grado di guidare tale scelta è, con ogni probabilità, l’acquirente. 11 Non deve essere confusa, però, l’acquisizione “inversa” ai fini IAS con la fusione “inversa” esaminata precedentemente. Una fusione “inversa” realizzata da soggetti che applicano i principi contabili internazionali può infatti costituire un’acquisizione “diretta”, qualora i soci della società incorporata-partecipante acquisiscano una partecipazione di minoranza nella società incorporante-partecipata, ovvero un’acquisizione “inversa”, qualora gli stessi acquisiscano invece il controllo della società incorporante-controllata. 12 A norma del paragrafo citato, l’acquirente deve rilevare separatamente le attività, le passività e le passività potenziali identificabili dell’acquisito alla data di acquisizione solo se, a tale data, esse soddisfano i criteri seguenti: a. nel caso di un’attività diversa da un’attività immateriale, è probabile che gli eventuali futuri benefici economici connessi affluiscano all’acquirente ed è possibile valutarne il fair value (valore equo) attendibilmente; b. nel caso di una passività diversa da una passività potenziale, è probabile che per estinguere l’obbligazione sarà richiesto l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici ed è possibile valutarne il fair value (valore equo) attendibilmente; c. nel caso di un’attività immateriale o di una passività potenziale, il relativo fair value (valore equo) può essere valutato attendibilmente. 13 Fanno eccezione le attività non correnti classificate come possedute per la vendita in base all’IFRS 5, le quali vanno rilevate al fair value al netto dei costi di vendita. 14 Il comma 2 dell’art. 2504-bis, non soggetto a modifiche, così recita: «la fusione ha effetto quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva». 10 6 Contabilità finanza e controllo 6.2007 EFFETTI CONTABILI DELLE FUSIONI 18-05-2007 13:01 Pagina 7 sito in base ai rispettivi fair value comporterà, di norma, lo stanziamento delle connesse imposte differite passive.15 In conseguenza delle regole suesposte, in caso di fusioni che producano gli effetti di un’acquisizione “diretta”, l’adozione del fair value interesserà gli elementi patrimoniali della società incorporata; al contrario, in caso di acquisizione “inversa”, saranno gli elementi patrimoniali della società incorporante a essere rilevati in base ai rispettivi fair value.16 Tale circostanza potrebbe creare alcune incertezze ai fini della fruibilità degli incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale,17 di cui ai commi da 242 a 249 dalla legge 296 del 27 dicembre 2006, nell’ipotesi in cui la fusione costituisca un’acquisizione “inversa”. I dubbi sorgono in considerazione delle precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 16/E del 21 marzo 2007, a commento della disciplina citata. Sebbene, infatti, nel documento richiamato l’Agenzia delle Entrate ammetta espressamente che la disciplina agevolativa compete anche ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS, in quanto «in tali situazioni, anche se il disavanzo da concambio richiamato dalla norma non ha evidenza contabile, saranno comunque riconosciuti fiscalmente i maggiori valori dei beni iscritti in bilancio per effetto della intervenuta acquisizione aziendale», la stes- sa precisa anche che «è esclusa la possibilità di dare riconoscimento fiscale a quella parte di disavanzo eventualmente imputato ai beni della società incorporante o della società beneficiaria della scissione». La data di acquisizione L’individuazione della data di acquisizione, ovverosia la data in cui il soggetto acquirente ottiene il controllo del complesso aziendale acquisito per il tramite dell’operazione di fusione, è fondamentale, in quanto è da tale data che il predetto soggetto rileva nel conto economico i ricavi e i costi dell’impresa acquisita.18 A norma del comma 2 dell’art. 2504-bis, tale momento coincide con la data dell’ultima iscrizione dell’atto di fusione nel Registro delle imprese, in caso di fusione propria, ovvero con la data dell’iscrizione dell’atto di fusione dell’incorporante, in caso di fusione per incorporazione. In tale ultimo caso può essere tuttavia stabilita una data successiva. Non risulta, al contrario, compatibile con un’operazione di fusione costituente una business combination la retrodatazione degli effetti contabili e fiscali19 dell’operazione, consentita dal comma 3 dell’art. 2504-bis.20 Il mantenimento della previsione da ul- Fa eccezione l’allocazione residuale sull’avviamento. Si osservi come l’aggregazione aziendale potrebbe generare anche fenomeni di fiscalità differita attiva, per esempio in conseguenza dei mutamenti nella probabile ricuperabilità di perdite fiscali a fronte delle quali la società fusa o incorporata non aveva stanziato i relativi benefici, per mancanza dei necessari presupposti. 16 L’attuale formulazione dell’articolo dispone che «nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal n. 6) dell’art. 2426, ad avviamento […]». Il generale richiamo alle “società partecipanti alla fusione” (e non esclusivamente alla società incorporata) sembrerebbe potersi interpretare come un implicito riconoscimento della possibilità di imputare il disavanzo tanto ai beni della società incorporata, quanto a quelli della società incorporante, quantomeno in caso di fusione “inversa”. In caso di fusione “inversa”, in senso favorevole all’imputabilità del disavanzo da concambio «alle attività […] della società controllata-incorporante e/o al suo avviamento», si esprime l’OIC, nel documento n. 4. 17 Per il cui approfondimento si rimanda al contributo di F. Vernassa – F. Rapelli, “Le operazioni di aggregazione aziendale (legge 296/2006”, in questo stesso numero della rivista, pag. ??????????????. 18 Sul punto si veda il documento emanato da Assirevi OPI 2, Trattamento contabile delle fusioni nel bilancio d’esercizio. 19 Ai sensi del comma citato, immutato anche nella nuova proposta di formulazione, «per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell’art. 2501-ter, nn. 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori». Il riferimento è, in particolare, alla data a partire dalla quale le azioni o le quote della società beneficiaria o incorporante partecipano agli utili e alla data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società beneficiaria o incorporante. 20 Diversa è l’ipotesi in cui una retrodatazione contabile sia giustificata, in applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, dall’esistenza di un disallineamento tra la data di efficacia giuridica della fusione e quella di acquisizione del controllo sul soggetto acquisito da parte dell’acquirente. Sul punto Assirevi, nel documento OPI 2, precisa come, «in applicazione dell’IFRS 3.8, che prevede che vi possano essere operazioni di business combination per le quali la data di ottenimento del controllo (acquisition date) non coincide con la data di acquisizione delle azioni (date of exchange), si possono tuttavia presentare fattispecie nelle fusioni con natura di acquisizioni in cui, nonostante gli effetti giuridici sopra indicati e, quindi, il possesso delle azioni da parte del soggetto identificato come acquirente decorrano dalla data di iscrizione dell’atto di fusione nel Registro delle imprese, vengano stipulati tra le parti accordi o patti di governance che trasferiscano effettivamente il controllo secondo la definizione dello IAS 27.13 prima della data di efficacia giuridica delle fusioni. In questi casi, pertanto, l’inclusione dei costi e dei ricavi dell’impresa incorporata/acquisita avverrà a partire dalla data di assunzione del controllo». 15 EFFETTI CONTABILI DELLE FUSIONI Contabilità finanza e controllo 6.2007 7 contabilità, bilancio e principi contabili 047107CFC0607_X96.qxd 047107CFC0607_X96.qxd 18-05-2007 13:01 Pagina 8 contabilità, bilancio e principi contabili timo citata si ritiene pertanto riferibile unicamente alle aggregazioni aziendali diverse dalle precedenti, in particolar modo alle ipotesi di fusione per incorporazione di soggetti interamente partecipati. Natura delle differenze di fusione Il comma 5 dell’art. 2504-bis, nella proposta nuova formulazione, prosegue poi precisando che «la differenza fra il costo di acquisizione, come determinato al comma 4, e la quota delle attività e passività, come sopra rideterminate, non già possedute precedentemente tramite partecipazioni, costituisce l’avviamento positivo o negativo. L’iscrizione dell’avviamento positivo richiede il rispetto delle condizioni previste dal n. 7 dell’art. 2426.21 Nel caso di iscrizione di un patrimonio netto superiore alla somma dei patrimoni netti precedenti alla fusione, il maggior valore così iscritto è distribuibile solo se è stato confermato dalla relazione di un esperto ai sensi dell’art. 2343. Se dalla fusione emerge un avviamento negativo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi e oneri». La disposizione in commento recepisce, nella sostanza, la qualificazione delle differenze derivanti dall’aggregazione aziendale disciplinata dall’IFRS 3 ai paragrafi da 51 a 57, mantenendo tuttavia una sostanziale differenza in merito al successivo trattamento contabile alle stesse applicabile. In base al principio contabile internazionale cita- to, la differenza tra il costo dell’aggregazione aziendale e l’interessenza dell’acquirente nel fair value netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili costituisce un avviamento positivo o negativo. L’avviamento positivo rappresenta l’espressione di benefici economici futuri derivanti da attività che non possono essere identificate individualmente e rilevate separatamente; esso ha pertanto natura residuale,22 deve essere rilevato al costo e iscritto in bilancio come attività immateriale. A norma del par. 55 dell’IFRS 3, l’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale non deve essere ammortizzato, ma sottoposto annualmente, o anche più frequentemente, se specifici eventi o modificate circostanze indicano la possibilità che potrebbe avere subito una perdita di valore, alle verifiche previste dallo IAS 36, Riduzione di valore delle attività. Il comma 7 dell’art. 2426 cod. civ., nella proposta nuova formulazione, mantiene, al contrario, l’attuale trattamento previsto dalla disciplina codicistica, disponendone l’ammortamento in un periodo di cinque anni, ovvero anche maggiore, sussistendone i presupposti. A norma del par. 56 dell’IFRS 3, l’eventuale differenza negativa tra il costo dell’aggregazione aziendale e la quota di interessenza dell’acquirente nel fair value degli elementi patrimoniali acquisiti che dovesse residuare dopo un’ulteriore verifica, da parte del soggetto acquirente, in merito al processo che ha condotto all’identificazione e alla misurazione dello stesso, nonché alla determinazione del costo dell’aggregazione, andrebbe rilevata immediatamente a conto economico quale provento.23 Il comma 7 citato dispone che «l’avviamento deve essere iscritto nell’attivo se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto, e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzarlo sistematicamente in un periodo di durata superiore, purché esso non superi la durata per l’utilizzazione di questo elemento dell’attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa». 22 Proprio in considerazione della sua natura di posta residuale, i principi contabili internazionali e, in particolare, lo IAS 12, al par. 21, escludono la rilevazione della passività fiscale differita relativa all’avviamento, in quanto tale rilevazione «ne incrementerebbe il valore contabile». 23 In base al par. 57 dell’IFRS 3, «un utile rilevato ai sensi del par. 56 potrebbe comprendere una o più delle seguenti componenti: a. errori nella determinazione del fair value (valore equo) del costo dell’aggregazione ovvero delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell’acquisito. Possibili costi futuri relativi all’acquisito che non sono stati correttamente riflessi nel fair value (valore equo) delle attività, passività o passività potenziali identificabili dell’acquisito, rappresentano una potenziale causa di tali errori. b. la disposizione di un principio contabile di valutare le attività nette identificabili acquisite a un importo diverso dal fair value (valore equo), ma trattato come se lo fosse, al fine di allocare il costo dell’aggregazione. Per esempio, la guida applicativa di cui all’Appendice B per determinare i fair value (valori equi) delle attività e passività identificabili dell’acquisito richiede che l’importo assegnato alle attività e alle passività fiscali non sia attualizzato. c. un acquisto in blocco». 21 8 Contabilità finanza e controllo 6.2007 EFFETTI CONTABILI DELLE FUSIONI 18-05-2007 13:01 Pagina 9 Il comma 5 dell’art. 2504-bis, nella proposta nuova formulazione, non contempla, al contrario, l’imputazione immediata a conto economico dell’avviamento negativo, disponendone la rilevazione in un’apposita posta del patrimonio netto, ovvero, qualora lo stesso sia giustificato dalla previsione di perdite future, in un fondo per rischi e oneri. In relazione alla disciplina civilistica applicabile alle riserve del patrimonio netto derivanti dall’operazione di fusione, merita infine sottolineare come il disposto del comma 524 dell’articolo in commento, nell’attuale ipotesi di formulazione, attribuisca la natura di riserve distribuibili alle poste del patrimonio netto iscritte a seguito di operazioni di fusione qualificabili come business combination, in virtù di una sostanziale assimilazione delle stesse alle riserve di utili derivanti da altre operazioni realizzative, quali i conferimenti aziendali, limitandosi quindi a richiedere le medesime cautele previste in relazione a tali operazioni, ovverosia la redazione di una perizia di stima del patrimonio aziendale, nell’ipotesi in cui il patrimonio netto emergente dall’operazione di fusione risulti superiore alla somma dei patrimoni netti delle società interessate dalla fusione. Come rileva lo stesso Organismo Italiano di Contabilità nella relazione alle ipotesi di attuazione in commento, non risulterebbe infatti coerente con la natura di operazione realizzativa, che caratterizza la fusione qualificabile come business combination, l’applicazione del vincolo di non distribuibilità proprio delle riserve da fair value, attualmente previsto dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 38/2005, che confluirebbe, sempre secondo l’ipotesi di formulazione normativa in esame, nell’art. 2433 cod. civ., in quanto «quella soluzione, valida per le plusvalenze da valore equo emergenti da un bilancio d’esercizio, ove applicata al bilancio post fusione sarebbe in contrasto con la (pacifica) distribuibilità della plusvalenza eventualmente derivante da un’altra “operazione straordinaria”, cioè dal conferimento di beni di una società in un’altra società».25 Le fusioni che interessano soggetti under common control La disciplina sinora esaminata, che verrebbe introdotta nei commi 4 e 5 dell’art. 2504-bis cod. civ., nell’attuale ipotesi di formulazione, risulterebbe applicabile unicamente alle operazioni di fusioni societarie qualificabili come “acquisizioni aziendali”, ovverosia aventi i requisiti per rientrare nell’ambito di applicazione dell’IFRS 3 business combination. Qualora, al contrario, l’operazione straordinaria configurasse una mera riorganizzazione della struttura societaria di imprese riconducibili al medesimo soggetto economico, in aderenza al principio della prevalenza della sostanza sulla forma e all’esigenza di fornire, nell’ambito del bilancio, una rappresentazione attendibile e fedele degli effetti delle operazioni, non sarebbe consentito procedere con una rivalutazione dei valori patrimoniali del soggetto incorporato, proprio in virtù dell’assenza di un evento realizzativo.26 Il trattamento contabile corretto, in tali ipotesi, sarebbe pertanto quello che prevede una sostanziale continuità con i valori patrimoniali della società incorporata, rilevati nel bilancio consolidato di gruppo.27 Ai sensi del quale, «nel caso di iscrizione di un patrimonio netto superiore alla somma dei patrimoni netti precedenti alla fusione, il maggior valore così iscritto è distribuibile solo se è stato confermato dalla relazione di un esperto ai sensi dell’art. 2343». 25 Le considerazioni espresse dall’OIC, nella relazione in commento, parrebbero costituire un’argomentazione a supporto della possibilità di qualificare come disponibili per la distribuzione le riserve iscritte a seguito di operazioni di fusione costituenti business combination effettuate da soggetti già transitati ai principi contabili internazionali a norma del D.Lgs. 38/2005, sempre nel rispetto delle condizioni riportate nel comma 5 citato. 26 Sul punto Assirevi, nel documento più volte citato, precisa che «l’ingresso nel bilancio individuale dell’incorporante del patrimonio riveniente dalla società incorporata non dovrebbe comportare l’emersione di maggiori valori correnti di tali beni rispetto a quelli espressi nel bilancio consolidato, né di un maggior avviamento, in quanto, come già detto, la fusione per incorporazione non comporta alcuno scambio economico con economie terze, né un’acquisizione in senso economico. Conseguentemente l’emersione di maggiori valori dei beni dell’attivo dell’incorporata e/o di un ulteriore avviamento appare ingiustificata». 27 Così Assirevi: «ne deriva che la differenza di annullamento tra il costo della partecipazione e la corrispondente frazione di patrimonio netto dell’impresa incorporata dovrebbe, in linea di principio, essere allocata per gli stessi valori a concorrenza del valore netto contabile dei beni dell’attivo dell’impresa incorporata e dell’avviamento risultanti dal bilancio consolidato alla stessa data. Per ragioni di prudenza, sono consentite allocazioni per valori differenti purché non superiori ai corrispondenti valori del bilancio consolidato». 24 EFFETTI CONTABILI DELLE FUSIONI Contabilità finanza e controllo 6.2007 9 contabilità, bilancio e principi contabili 047107CFC0607_X96.qxd