Effetti contabili delle fusioni

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La direttiva n. 2003/51/CE, proposte di modifica al codice civile
e recepimento dell’IFRS 3 business combination
Luisella Bergero
Dottore commercialista,
Studio CTS
Gianluca Cristofori
Cristofori & Partners s.s.t.p.,
Milano e Verona
Con un documento del 25 ottobre 2006, l’Organismo Italiano di Contabilità ha fornito il proprio contributo in termini di elaborazione di una serie di modifiche da apportare al codice civile, anche con riguardo alle
modalità di contabilizzazione degli effetti contabili delle fusioni societarie, funzionali al recepimento della direttiva comunitaria n.
2003/51/CE del 18 giugno 2003.1 L’attuazione dei principi previsti dalla
predetta direttiva e il conseguente sostanziale allineamento delle disposizioni recate dalla normativa civilistica in materia di bilancio alla
disciplina contenuta negli International Accounting Standards condurrà in futuro a un’applicazione generalizzata di principi contabili omogenei per tutte le società, ivi comprese quelle non interessate dal
D.Lgs. n. 38/2005.2
Tra le disposizioni oggetto di adeguamento figura anche quella relativa
al trattamento contabile applicabile alle operazioni di fusione societaria, contenuto nell’art. 2504-bis, comma 4, cod. civ. La sua attuale formulazione, statuendo il principio della continuità contabile nell’operazione di fusione,3 contrasta infatti con il metodo dell’acquisizione (purchase method) previsto dall’IFRS 3 business combination, in tutte le ipotesi di operazioni straordinarie costituenti “acquisizioni aziendali”. La
nuova ipotizzata formulazione dell’art. 2504-bis rimuoverebbe, a certe
condizioni, il principio della continuità contabile nell’operazione di fusione, introducendo ai commi 4 e 5 una specifica disciplina applicabile
alle fusioni costituenti “acquisizioni aziendali”, la quale ricalca, in larga parte, i contenuti del succitato principio contabile internazionale.
Le modifiche in commento si collocano nell’ambito di un più ampio processo di adeguamento agli IAS, che investe anche le direttive n. 83/349/Ce del 13 giugno 1983, in materia di bilancio consolidato (settima direttiva UE); n. 86/635/Ce dell’8 dicembre
1986, in materia di bilanci bancari (annuali e consolidati) e n. 91/674/Ce del 19 dicembre 1991, in materia di bilanci delle imprese di assicurazione (annuali e consolidati). Tale processo era iniziato con la direttiva n. 2001/65/CE, recepita in Italia con il
D.Lgs. 394 del 30 dicembre 2003, con la quale erano stati introdotti gli obblighi di informativa in nota integrativa e nella relazione sulla gestione aventi per oggetto il fair value degli strumenti finanziari.
2
Tuttavia, alla luce dell’attuale formulazione delle ipotizzate modifiche da apportare al codice civile, il recepimento della disciplina contenuta negli IAS non sarebbe integrale; permarrebbero, infatti, alcune differenze sostanziali in termini di rappresentazione
delle voci di bilancio (lo IAS 1, per esempio, non impone schemi predefiniti di stato patrimoniale e di conto economico, limitandosi a prevederne un contenuto minimo) e, soprattutto, di rilevazione e valutazione di alcuni elementi patrimoniali (tra le voci interessate da un diverso trattamento civilistico, rispetto a quanto previsto dagli IAS, figurerebbero, per esempio, l’avviamento, gli
accantonamenti ai fondi per rischi e oneri, le imposte differite attive, il fondo TFR).
3
A norma del comma citato, «nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal n. 6 dell’art. 2426 (criteri di valutazione), ad avviamento».
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Prima di procedere con l’esame del contenuto del
citato art. 2504-bis, come ipotizzato nella bozza di
nuovo articolato civilistico, si delineeranno in estrema sintesi, nel prosieguo, le caratteristiche che possono assumere le operazioni di fusione societaria.
Le tipologie di fusione societaria: cenni
La fusione è un’operazione di riorganizzazione societaria mediante la quale due o più soggetti giuridici confluiscono in un’unica entità; la stessa comporta pertanto l’unificazione di patrimoni prima
distinti. Prescindendo da un’analisi in merito alla
natura attribuibile all’operazione in esame e ai
profili giuridici dell’istituto,4 da un punto di vista
tecnico il codice civile distingue la fusione “propria”, con la quale due o più entità si estinguono
dando vita a un nuovo soggetto giuridico, dalla fusione “per incorporazione”, mediante la quale uno
dei soggetti preesistenti all’operazione incorpora
gli altri, sopravvivendo all’operazione, ancorché
modificato nella struttura.
Nel caso in cui l’operazione di fusione coinvolga
soggetti non legati da rapporti di tipo partecipativo, la stessa comporta l’attribuzione ai soci delle
società fuse o incorporate delle azioni o quote della società incorporante o risultante dalla fusione,
in cambio delle azioni o quote dagli stessi detenute nelle società che si estinguono a seguito dell’operazione, sulla base di un rapporto di cambio determinato in ragione del rapporto tra i valori economici delle singole società che partecipano alla
fusione e quello dell’entità risultante dall’aggregazione aziendale.
Nel caso in cui l’operazione coinvolga soggetti legati da rapporti partecipativi, la stessa si traduce
anche nell’annullamento della partecipazione de-
tenuta nella società fusa o incorporata, a fronte del
recepimento della quota corrispondente degli elementi dell’attivo e del passivo patrimoniale relativi alla predetta società.
Una fattispecie particolare di fusione per incorporazione è infine rappresentata dalla “fusione inversa”. Con tale espressione ci si riferisce, in linea
generale, all’ipotesi in cui due società, legate tra loro da un rapporto di partecipazione, perfezionano
una fusione per incorporazione in virtù della quale, al contrario di ciò che accade usualmente, la società partecipata incorpora la società partecipante.5 Per effetto del procedimento di aggregazione
delle attività e delle passività iscritte nei bilanci
delle due società partecipanti all’operazione, la società controllata incorporante si troverà ad avere,
nel proprio attivo patrimoniale, azioni proprie. Le
azioni proprie pervenute alla società controllataincorporante per effetto dell’operazione di fusione
saranno, nella maggior parte dei casi,6 annullate.
Il principio di continuità
contenuto nell’attuale art. 2504-bis cod. civ.
Al di là delle specificità collegate alle diverse tipologie di fusione individuate dal codice civile, ovverosia la fusione propria e quella per incorporazione, anche “inversa”, la disciplina attualmente contenuta nell’art. 2504-bis individua poi un unico
trattamento contabile per tutte le tipologie di aggregazione societaria. Più precisamente, in base al
succitato “principio di continuità”, la società incorporante o beneficiaria rileva le attività e le passività costituenti il patrimonio delle società fuse in
ragione dei medesimi valori a cui erano iscritte nella contabilità di queste ultime alla data di efficacia
giuridica della fusione. Qualora la fusione coinvol-
Per un approfondimento sul punto si veda, tra gli altri, L. Barchi, “Gli aspetti civilistici della fusione”, in Manuale di Finanza
Straordinaria, Il Sole 24 ORE, 2006.
5
Le ragioni economiche per le quali due società potrebbero preferire la fusione inversa possono essere diverse: «di solito si tratta dell’ottenimento di risparmi di natura economica, se per esempio alla società controllata facciano capo rapporti giuridici o beni la cui
trasferibilità risulti onerosa, difficoltosa o impossibile; oppure se la controllata goda di un particolare status o la gestione operativa
sia accentrata su di essa. La fusione inversa potrebbe consentire quindi di ottenere benefici in termini di adempimenti contabili e amministrativi, quali ad esempio le comunicazioni a clienti e fornitori, le volture di autorizzazioni e licenze, il subentro nei rapporti contrattuali e le trascrizioni ipotecarie e catastali»: cfr. documento OIC 4, Fusione e scissione, gennaio 2007, par. 4.6, pag. 35.
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In realtà, la società potrebbe anche cedere le proprie azioni o, qualora fossero soddisfatti i presupposti previsti dall’art. 2357 cod.
civ., mantenerle nel proprio patrimonio.
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ga società non legate da rapporti partecipativi, la
differenza tra il patrimonio netto espresso a valori
contabili delle società fuse o incorporate e l’aumento di capitale deliberato dalla società beneficiaria o incorporante costituisce un avanzo (se positiva) o disavanzo (se negativa) da concambio.
Qualora le società partecipanti alla fusione siano
legate da rapporti partecipativi, emergerà altresì
(ovvero unicamente, nel caso di partecipazione totalitaria) un avanzo o disavanzo da annullamento,
costituito dalla differenza tra il valore contabile
della partecipazione annullata e la corrispondente
quota del patrimonio netto.7
Nel caso di fusione “inversa”, la società incorporante, non essendo generalmente titolare di alcuna
partecipazione al capitale sociale della società incorporata (avvenendo, bensì, il contrario), si limiterà a recepire nel proprio patrimonio i valori contabili delle attività e delle passività della società incorporata, senza procedere ad alcun annullamento. In conseguenza della fusione inversa, pertanto,
si potranno generare solo differenze attive o passive da concambio, derivanti dalla contrapposizione
tra l’aumento del capitale sociale dell’incorporante e il patrimonio netto dell’incorporata.8
Come si avrà modo di sottolineare nel prosieguo,
per effetto dell’applicazione dei principi contenuti
nell’IFRS 3, la contabilizzazione delle fusioni costituenti “acquisizioni aziendali” non conduce più
alla rilevazione di un avanzo o di un disavanzo da
fusione determinati come sopra illustrato, bensì
eventualmente a un avviamento positivo o negativo, derivante dal confronto tra il costo dell’aggregazione e il fair value delle attività acquisite, delle
passività sostenute e delle passività potenziali assunte del soggetto acquisito.
La proposta nuova formulazione
dell’art. 2504-bis cod. civ. e il recepimento
dell’IFRS 3 business combination
Dalla disamina della disposizione contenuta nel
vigente comma 4 dell’art. 2504-bis cod. civ. risulta evidente come il legislatore abbia individuato un unico trattamento contabile applicabile
alle operazioni di fusione societaria, consistente
nel mantenimento dei valori espressi nelle contabilità dei soggetti partecipanti all’operazione,
senza attribuire alcuna rilevanza alla circostanza
che l’operazione avvenga tra società riconducibili al medesimo soggetto economico, ovvero determini l’acquisizione del controllo da parte di uno
dei diversi soggetti economici interessati dall’operazione.
I principi contabili internazionali distinguono, invece, nell’ambito delle aggregazioni aziendali, le
operazioni straordinarie costituenti vere e proprie
“acquisizioni aziendali” (business combination),
in quanto comportanti l’acquisizione del controllo da parte di un soggetto, non soltanto giuridicamente, bensì anche economicamente distinto, per
le quali è prevista la disciplina contenuta nell’IFRS 3, da quelle operazioni che si traducono,
invece, in mere riorganizzazioni della struttura
formale di un gruppo (aggregazioni di entità sotto un comune controllo), per le quali la citata disciplina è esclusa.9
La nuova formulazione dell’art. 2504-bis, proposta dall’OIC, recepisce tale orientamento, prevedendo, al comma 4, che «nella situazione patrimoniale di apertura successiva a una fusione che comporti l’acquisizione del controllo su una società da
Se il valore contabile netto della partecipazione annullata è superiore alla corrispondente quota del patrimonio netto contabile
della società incorporata, la differenza costituisce un disavanzo da annullamento; se tale differenza è negativa, essa costituisce un
avanzo da annullamento.
8
In dottrina si veda, per esempio, F. Carrirolo, “La fusione inversa: riflessi contabili e fiscali”, in Il Fisco, n. 26 del 7 luglio 2003,
pag. 1-4088; nello stesso senso la DRE dell’Emilia Romagna, in una nota del 2 maggio 2000 (n. 25181), e il Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive, con il parere n. 23 del 5 ottobre 2000.
9
Più precisamente, in base al par. 3 dell’IFRS 3, non rientrano nell’ambito di applicazione delle acquisizioni aziendali e conseguentemente nei confronti delle medesime non trova applicazione il metodo dell’acquisto:
– le aggregazioni aziendali in cui entità o attività aziendali distinte si aggregano per costituire una joint venture;
– le aggregazioni aziendali a cui partecipano entità o attività aziendali sotto controllo comune;
– le aggregazioni aziendali a cui partecipano due o più entità a scopo mutualistico;
– le aggregazioni aziendali in cui entità o attività aziendali distinte si aggregano per costituire una entità che redige il bilancio,
unicamente per contratto senza ottenere una partecipazione di capitale (per esempio, le aggregazioni in cui entità distinte si aggregano unicamente per contratto, costituendo una società di capitali con duplice quotazione).
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parte di soggetti diversi da quelli che la controllavano precedentemente, le attività e le passività della società di cui si è acquisito il controllo devono
essere contabilizzate in modo che la somma dei loro valori, e dell’avviamento positivo o negativo,
corrisponda al valore equo (fair value) delle azioni o quote assegnate ai soci della società di cui si è
acquisito il controllo, previa rettifica per tenere
conto dell’eventuale conguaglio in denaro e dei costi accessori direttamente imputabili alla fusione».
La norma citata recepisce, in larga parte, la definizione di aggregazione aziendale che soddisfa i requisiti per rientrare nell’ambito di applicazione del
principio contabile IFRS 3 business combination,
nonché il metodo di contabilizzazione in esso previsto, costituito dal metodo dell’acquisizione (purchase method).
ne da parte dell’unico soggetto economico. È
quindi con riferimento a tale acquisizione che
troveranno applicazione le metodologie di rilevazione previste dall’IFRS 3;
– le fusioni a seguito delle quali nessuna delle entità partecipanti ottiene il controllo. Una fattispecie tipica è rappresentata dalle joint venture,
operazioni in cui viene creata una società per
realizzare un’attività economica e il controllo
dell’entità è esercitato congiuntamente da più
soggetti. In tali ipotesi manca un soggetto che
acquisisca il controllo a seguito dell’aggregazione aziendale;
– le fusioni tra società in cui una sola apporta un
complesso aziendale.
Il metodo dell’acquisto (purchase method)
La definizione di business combination
A norma del par. 4 del principio contabile internazionale citato, un’aggregazione aziendale consiste
nell’unione di entità o attività aziendali distinte in
un’unica entità tenuta alla redazione del bilancio.
Affinché un’aggregazione aziendale possa essere
qualificata come business combination, devono
sussistere entrambe le seguenti condizioni:
– attraverso l’aggregazione un soggetto (acquirente) acquisisca il controllo di entità o attività
aziendali distinte (acquisite);
– l’aggregazione abbia per oggetto non singoli beni, ma complessi patrimoniali qualificabili come
aziende.
Con specifico riferimento alle operazioni di fusione, esulano pertanto dalla disciplina prevista dall’IFRS 3, e quindi anche dall’ambito applicativo
del nuovo art. 2504-bis, attualmente in bozza:
– le fusioni che interessano società appartenenti al
medesimo gruppo societario, ovverosia aggregazioni concernenti entità già sottoposte al comune controllo di un unico soggetto economico. In
questo caso, infatti, l’acquisizione aziendale,
ammesso che vi sia stata, risulta però antecedente l’operazione di fusione, in quanto avvenuta all’atto dell’acquisizione della partecipazione di controllo nelle società oggetto di fusio-
A norma del par. 14 dell’IFRS 3, tutte le aggregazioni aziendali qualificabili come business combination devono essere contabilizzate applicando il
metodo dell’acquisto, il quale consiste nella rilevazione, da parte del soggetto acquirente, delle attività, delle passività e delle passività potenziali del
soggetto acquisito (incluse quelle non rilevate precedentemente da quest’ultimo) in base ai rispettivi fair value alla data dell’acquisizione.
Il metodo dell’acquisto prevede le seguenti fasi logiche:
– identificazione del soggetto acquirente;
– determinazione del costo dell’aggregazione
aziendale;
– allocazione, alla data di acquisizione, del costo
dell’aggregazione aziendale sulle attività acquisite e sulle passività e passività potenziali assunte.
I principi guida per l’identificazione dell’acquirente
sono contenuti nei paragrafi da 17 a 23 dell’IFRS 3.
Riferendo tali principi all’operazione di fusione, è
soggetto acquirente colui che ottiene il controllo della società beneficiaria o incorporante, intendendosi
per tale il potere di determinarne le politiche finanziarie e gestionali al fine di ottenere i benefici dalle
sue attività. Il controllo si presume quando, per effetto della fusione, un soggetto acquisisce più della
metà dei diritti di voto nella società incorporante o
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beneficiaria.10 Poiché, a norma del par. 21 del principio contabile in commento, «in un’aggregazione
aziendale realizzata mediante uno scambio di interessenze partecipative, l’entità che emette le interessenze partecipative è di norma l’acquirente», le operazioni di fusione societaria costituiscono acquisizioni “dirette” in base all’IFRS 3 qualora la società incorporante sia il soggetto acquirente, il che si presume, in base alle regole suesposte, quando i soci della
medesima mantengono il controllo sulla società a seguito della fusione. Nel caso in cui, al contrario, per
effetto della fusione il controllo della società incorporante venga assunto dai soci della società fusa, l’operazione è qualificabile ai fini IAS come un’acquisizione “inversa”.11 La distinzione è fondamentale ai
fini della determinazione del costo dell’acquisizione,
in quanto, a norma del par. 24 dell’IFRS 3, il costo
dell’aggregazione aziendale è dato dalla somma complessiva dei fair value (valore equo), alla data dello
scambio, delle attività cedute, delle passività sostenute o assunte e degli strumenti rappresentativi di
capitale emessi dall’acquirente, in cambio del controllo dell’acquisito, cui va aggiunto qualunque costo
direttamente attribuibile all’aggregazione aziendale.
Conseguentemente nelle operazioni di fusione il
costo dell’aggregazione è rappresentato:
– nell’ipotesi di acquisizione diretta, dal fair value
alla data di acquisizione dell’aumento di capitale asservito all’operazione di fusione eseguito
dalla società incorporante;
– nell’ipotesi di acquisizione inversa, dal fair value
alla data di acquisizione dell’aumento di capitale
che avrebbe dovuto effettuare la società incorporata qualora l’operazione di fusione fosse avvenuta in senso contrario, ovverosia si fosse individuata quest’ultima come società incorporante.
Secondo quanto dispone il par. 36 dell’IFRS 3, una
volta definito il costo dell’aggregazione, l’acquirente
deve allocare il medesimo rilevando le attività, le passività e le passività potenziali identificabili riferibili
all’acquisito che soddisfano i criteri di rilevazione di
cui al par. 3712 ai relativi fair value13 a tale data.
Il comma 5 dell’art. 2504-bis, nella versione attualmente in bozza, recepisce i principi suesposti, prevedendo che «gli elementi identificabili dell’attivo e del
passivo della società di cui si è acquisito il controllo, che
soddisfano i criteri per la loro rilevazione, siano valutati ai rispettivi valori equi (fair value) alla data di cui
al comma 2»14 (la data in cui ha effetto la fusione).
La rilevazione degli elementi patrimoniali dell’acqui-
In mancanza di tale condizione, è possibile individuare, quale soggetto acquirente, colui che, a seguito della fusione, acquisisce
alternativamente:
– il potere su più della metà dei diritti di voto della società beneficiaria o incorporante in virtù di un accordo con altri investitori;
– il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’altra entità in forza di uno statuto o di un accordo;
– il potere di nominare o sostituire la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo della società beneficiaria o incorporante;
– il potere di disporre della maggioranza dei voti alle riunioni del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo della società beneficiaria o incorporante.
A norma del par. 20 dell’IFRS 3, vi sono situazioni che evidenziano l’esistenza di un soggetto acquirente: nel caso in cui il fair value di una delle società coinvolte nell’operazione sia significativamente maggiore di quello dell’altra società, la società con il fair
value maggiore è probabilmente l’acquirente; se la fusione consente alla direzione di una delle società coinvolte di guidare la scelta del gruppo dirigente della società incorporante o beneficiaria, l’entità la cui direzione è in grado di guidare tale scelta è, con
ogni probabilità, l’acquirente.
11
Non deve essere confusa, però, l’acquisizione “inversa” ai fini IAS con la fusione “inversa” esaminata precedentemente. Una fusione “inversa” realizzata da soggetti che applicano i principi contabili internazionali può infatti costituire un’acquisizione “diretta”,
qualora i soci della società incorporata-partecipante acquisiscano una partecipazione di minoranza nella società incorporante-partecipata, ovvero un’acquisizione “inversa”, qualora gli stessi acquisiscano invece il controllo della società incorporante-controllata.
12
A norma del paragrafo citato, l’acquirente deve rilevare separatamente le attività, le passività e le passività potenziali identificabili dell’acquisito alla data di acquisizione solo se, a tale data, esse soddisfano i criteri seguenti:
a. nel caso di un’attività diversa da un’attività immateriale, è probabile che gli eventuali futuri benefici economici connessi affluiscano all’acquirente ed è possibile valutarne il fair value (valore equo) attendibilmente;
b. nel caso di una passività diversa da una passività potenziale, è probabile che per estinguere l’obbligazione sarà richiesto l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici ed è possibile valutarne il fair value (valore equo) attendibilmente;
c. nel caso di un’attività immateriale o di una passività potenziale, il relativo fair value (valore equo) può essere valutato attendibilmente.
13
Fanno eccezione le attività non correnti classificate come possedute per la vendita in base all’IFRS 5, le quali vanno rilevate al
fair value al netto dei costi di vendita.
14
Il comma 2 dell’art. 2504-bis, non soggetto a modifiche, così recita: «la fusione ha effetto quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva».
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sito in base ai rispettivi fair value comporterà, di norma, lo stanziamento delle connesse imposte differite
passive.15 In conseguenza delle regole suesposte, in caso di fusioni che producano gli effetti di un’acquisizione “diretta”, l’adozione del fair value interesserà gli
elementi patrimoniali della società incorporata; al
contrario, in caso di acquisizione “inversa”, saranno
gli elementi patrimoniali della società incorporante a
essere rilevati in base ai rispettivi fair value.16
Tale circostanza potrebbe creare alcune incertezze ai
fini della fruibilità degli incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale,17 di cui ai commi da 242
a 249 dalla legge 296 del 27 dicembre 2006, nell’ipotesi in cui la fusione costituisca un’acquisizione “inversa”. I dubbi sorgono in considerazione delle precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circ.
n. 16/E del 21 marzo 2007, a commento della disciplina citata. Sebbene, infatti, nel documento richiamato l’Agenzia delle Entrate ammetta espressamente
che la disciplina agevolativa compete anche ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS,
in quanto «in tali situazioni, anche se il disavanzo da
concambio richiamato dalla norma non ha evidenza
contabile, saranno comunque riconosciuti fiscalmente i maggiori valori dei beni iscritti in bilancio per effetto della intervenuta acquisizione aziendale», la stes-
sa precisa anche che «è esclusa la possibilità di dare riconoscimento fiscale a quella parte di disavanzo eventualmente imputato ai beni della società incorporante
o della società beneficiaria della scissione».
La data di acquisizione
L’individuazione della data di acquisizione, ovverosia la data in cui il soggetto acquirente ottiene il controllo del complesso aziendale acquisito per il tramite dell’operazione di fusione, è fondamentale, in
quanto è da tale data che il predetto soggetto rileva
nel conto economico i ricavi e i costi dell’impresa acquisita.18 A norma del comma 2 dell’art. 2504-bis,
tale momento coincide con la data dell’ultima iscrizione dell’atto di fusione nel Registro delle imprese,
in caso di fusione propria, ovvero con la data dell’iscrizione dell’atto di fusione dell’incorporante, in caso di fusione per incorporazione. In tale ultimo caso
può essere tuttavia stabilita una data successiva.
Non risulta, al contrario, compatibile con un’operazione di fusione costituente una business combination la retrodatazione degli effetti contabili e fiscali19 dell’operazione, consentita dal comma 3 dell’art.
2504-bis.20 Il mantenimento della previsione da ul-
Fa eccezione l’allocazione residuale sull’avviamento. Si osservi come l’aggregazione aziendale potrebbe generare anche fenomeni di fiscalità differita attiva, per esempio in conseguenza dei mutamenti nella probabile ricuperabilità di perdite fiscali a fronte
delle quali la società fusa o incorporata non aveva stanziato i relativi benefici, per mancanza dei necessari presupposti.
16
L’attuale formulazione dell’articolo dispone che «nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte
ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal n. 6) dell’art. 2426, ad avviamento […]». Il generale richiamo alle “società partecipanti alla fusione” (e non esclusivamente alla società incorporata) sembrerebbe potersi interpretare come un implicito riconoscimento della possibilità di imputare il disavanzo tanto ai beni della società incorporata, quanto a quelli della società incorporante, quantomeno in caso di fusione “inversa”. In caso di fusione “inversa”, in senso favorevole all’imputabilità del disavanzo da
concambio «alle attività […] della società controllata-incorporante e/o al suo avviamento», si esprime l’OIC, nel documento n. 4.
17
Per il cui approfondimento si rimanda al contributo di F. Vernassa – F. Rapelli, “Le operazioni di aggregazione aziendale (legge
296/2006”, in questo stesso numero della rivista, pag. ??????????????.
18
Sul punto si veda il documento emanato da Assirevi OPI 2, Trattamento contabile delle fusioni nel bilancio d’esercizio.
19
Ai sensi del comma citato, immutato anche nella nuova proposta di formulazione, «per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell’art. 2501-ter, nn. 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori». Il riferimento è, in particolare, alla data a partire dalla quale le azioni o le quote della società beneficiaria o incorporante partecipano agli utili e alla data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società beneficiaria o incorporante.
20
Diversa è l’ipotesi in cui una retrodatazione contabile sia giustificata, in applicazione del principio della prevalenza della sostanza
sulla forma, dall’esistenza di un disallineamento tra la data di efficacia giuridica della fusione e quella di acquisizione del controllo sul soggetto acquisito da parte dell’acquirente. Sul punto Assirevi, nel documento OPI 2, precisa come, «in applicazione dell’IFRS 3.8, che prevede che vi possano essere operazioni di business combination per le quali la data di ottenimento del controllo
(acquisition date) non coincide con la data di acquisizione delle azioni (date of exchange), si possono tuttavia presentare fattispecie nelle fusioni con natura di acquisizioni in cui, nonostante gli effetti giuridici sopra indicati e, quindi, il possesso delle azioni da parte del soggetto identificato come acquirente decorrano dalla data di iscrizione dell’atto di fusione nel Registro delle imprese, vengano stipulati tra le parti accordi o patti di governance che trasferiscano effettivamente il controllo secondo la definizione dello IAS 27.13 prima della data di efficacia giuridica delle fusioni. In questi casi, pertanto, l’inclusione dei costi e dei ricavi dell’impresa incorporata/acquisita avverrà a partire dalla data di assunzione del controllo».
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timo citata si ritiene pertanto riferibile unicamente
alle aggregazioni aziendali diverse dalle precedenti,
in particolar modo alle ipotesi di fusione per incorporazione di soggetti interamente partecipati.
Natura delle differenze di fusione
Il comma 5 dell’art. 2504-bis, nella proposta nuova formulazione, prosegue poi precisando che «la
differenza fra il costo di acquisizione, come determinato al comma 4, e la quota delle attività e passività, come sopra rideterminate, non già possedute precedentemente tramite partecipazioni, costituisce l’avviamento positivo o negativo. L’iscrizione dell’avviamento positivo richiede il rispetto delle condizioni previste dal n. 7 dell’art. 2426.21 Nel
caso di iscrizione di un patrimonio netto superiore
alla somma dei patrimoni netti precedenti alla fusione, il maggior valore così iscritto è distribuibile
solo se è stato confermato dalla relazione di un
esperto ai sensi dell’art. 2343. Se dalla fusione
emerge un avviamento negativo, esso è iscritto ad
apposita voce del patrimonio netto ovvero, quando
sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi e oneri».
La disposizione in commento recepisce, nella sostanza, la qualificazione delle differenze derivanti
dall’aggregazione aziendale disciplinata dall’IFRS
3 ai paragrafi da 51 a 57, mantenendo tuttavia
una sostanziale differenza in merito al successivo
trattamento contabile alle stesse applicabile.
In base al principio contabile internazionale cita-
to, la differenza tra il costo dell’aggregazione
aziendale e l’interessenza dell’acquirente nel fair
value netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili costituisce un avviamento
positivo o negativo.
L’avviamento positivo rappresenta l’espressione di
benefici economici futuri derivanti da attività che
non possono essere identificate individualmente e
rilevate separatamente; esso ha pertanto natura
residuale,22 deve essere rilevato al costo e iscritto in
bilancio come attività immateriale.
A norma del par. 55 dell’IFRS 3, l’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale non deve essere ammortizzato, ma sottoposto annualmente, o anche più frequentemente, se specifici eventi o modificate circostanze indicano la possibilità che potrebbe
avere subito una perdita di valore, alle verifiche previste dallo IAS 36, Riduzione di valore delle attività.
Il comma 7 dell’art. 2426 cod. civ., nella proposta
nuova formulazione, mantiene, al contrario, l’attuale trattamento previsto dalla disciplina codicistica, disponendone l’ammortamento in un periodo di cinque anni, ovvero anche maggiore, sussistendone i presupposti.
A norma del par. 56 dell’IFRS 3, l’eventuale differenza negativa tra il costo dell’aggregazione aziendale e la quota di interessenza dell’acquirente nel
fair value degli elementi patrimoniali acquisiti che
dovesse residuare dopo un’ulteriore verifica, da parte del soggetto acquirente, in merito al processo che
ha condotto all’identificazione e alla misurazione
dello stesso, nonché alla determinazione del costo
dell’aggregazione, andrebbe rilevata immediatamente a conto economico quale provento.23
Il comma 7 citato dispone che «l’avviamento deve essere iscritto nell’attivo se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per
esso sostenuto, e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzarlo sistematicamente in un periodo di durata superiore, purché esso non superi la durata per l’utilizzazione di questo elemento dell’attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa».
22
Proprio in considerazione della sua natura di posta residuale, i principi contabili internazionali e, in particolare, lo IAS 12, al
par. 21, escludono la rilevazione della passività fiscale differita relativa all’avviamento, in quanto tale rilevazione «ne incrementerebbe il valore contabile».
23
In base al par. 57 dell’IFRS 3, «un utile rilevato ai sensi del par. 56 potrebbe comprendere una o più delle seguenti componenti:
a. errori nella determinazione del fair value (valore equo) del costo dell’aggregazione ovvero delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell’acquisito. Possibili costi futuri relativi all’acquisito che non sono stati correttamente riflessi nel fair value (valore equo) delle attività, passività o passività potenziali identificabili dell’acquisito, rappresentano una potenziale causa di
tali errori.
b. la disposizione di un principio contabile di valutare le attività nette identificabili acquisite a un importo diverso dal fair value
(valore equo), ma trattato come se lo fosse, al fine di allocare il costo dell’aggregazione. Per esempio, la guida applicativa di cui
all’Appendice B per determinare i fair value (valori equi) delle attività e passività identificabili dell’acquisito richiede che l’importo assegnato alle attività e alle passività fiscali non sia attualizzato.
c. un acquisto in blocco».
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Contabilità finanza
e controllo
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EFFETTI CONTABILI
DELLE FUSIONI
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Il comma 5 dell’art. 2504-bis, nella proposta nuova formulazione, non contempla, al contrario, l’imputazione immediata a conto economico dell’avviamento negativo, disponendone la rilevazione in
un’apposita posta del patrimonio netto, ovvero,
qualora lo stesso sia giustificato dalla previsione di
perdite future, in un fondo per rischi e oneri.
In relazione alla disciplina civilistica applicabile alle riserve del patrimonio netto derivanti dall’operazione di fusione, merita infine sottolineare come il
disposto del comma 524 dell’articolo in commento,
nell’attuale ipotesi di formulazione, attribuisca la
natura di riserve distribuibili alle poste del patrimonio netto iscritte a seguito di operazioni di fusione qualificabili come business combination, in virtù di una sostanziale assimilazione delle stesse alle
riserve di utili derivanti da altre operazioni realizzative, quali i conferimenti aziendali, limitandosi
quindi a richiedere le medesime cautele previste in
relazione a tali operazioni, ovverosia la redazione di
una perizia di stima del patrimonio aziendale, nell’ipotesi in cui il patrimonio netto emergente dall’operazione di fusione risulti superiore alla somma dei
patrimoni netti delle società interessate dalla fusione. Come rileva lo stesso Organismo Italiano di Contabilità nella relazione alle ipotesi di attuazione in
commento, non risulterebbe infatti coerente con la
natura di operazione realizzativa, che caratterizza
la fusione qualificabile come business combination,
l’applicazione del vincolo di non distribuibilità proprio delle riserve da fair value, attualmente previsto
dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 38/2005, che confluirebbe, sempre secondo l’ipotesi di formulazione
normativa in esame, nell’art. 2433 cod. civ., in
quanto «quella soluzione, valida per le plusvalenze
da valore equo emergenti da un bilancio d’esercizio,
ove applicata al bilancio post fusione sarebbe in
contrasto con la (pacifica) distribuibilità della plusvalenza eventualmente derivante da un’altra “operazione straordinaria”, cioè dal conferimento di beni di una società in un’altra società».25
Le fusioni che interessano soggetti
under common control
La disciplina sinora esaminata, che verrebbe introdotta nei commi 4 e 5 dell’art. 2504-bis cod. civ.,
nell’attuale ipotesi di formulazione, risulterebbe applicabile unicamente alle operazioni di fusioni societarie qualificabili come “acquisizioni aziendali”, ovverosia aventi i requisiti per rientrare nell’ambito di
applicazione dell’IFRS 3 business combination.
Qualora, al contrario, l’operazione straordinaria
configurasse una mera riorganizzazione della
struttura societaria di imprese riconducibili al medesimo soggetto economico, in aderenza al principio della prevalenza della sostanza sulla forma e
all’esigenza di fornire, nell’ambito del bilancio,
una rappresentazione attendibile e fedele degli effetti delle operazioni, non sarebbe consentito procedere con una rivalutazione dei valori patrimoniali del soggetto incorporato, proprio in virtù dell’assenza di un evento realizzativo.26 Il trattamento contabile corretto, in tali ipotesi, sarebbe pertanto quello che prevede una sostanziale continuità con i valori patrimoniali della società incorporata, rilevati nel bilancio consolidato di gruppo.27
Ai sensi del quale, «nel caso di iscrizione di un patrimonio netto superiore alla somma dei patrimoni netti precedenti alla fusione, il maggior valore così iscritto è distribuibile solo se è stato confermato dalla relazione di un esperto ai sensi dell’art. 2343».
25
Le considerazioni espresse dall’OIC, nella relazione in commento, parrebbero costituire un’argomentazione a supporto della possibilità di qualificare come disponibili per la distribuzione le riserve iscritte a seguito di operazioni di fusione costituenti business
combination effettuate da soggetti già transitati ai principi contabili internazionali a norma del D.Lgs. 38/2005, sempre nel rispetto delle condizioni riportate nel comma 5 citato.
26
Sul punto Assirevi, nel documento più volte citato, precisa che «l’ingresso nel bilancio individuale dell’incorporante del patrimonio riveniente dalla società incorporata non dovrebbe comportare l’emersione di maggiori valori correnti di tali beni rispetto a
quelli espressi nel bilancio consolidato, né di un maggior avviamento, in quanto, come già detto, la fusione per incorporazione non
comporta alcuno scambio economico con economie terze, né un’acquisizione in senso economico. Conseguentemente l’emersione
di maggiori valori dei beni dell’attivo dell’incorporata e/o di un ulteriore avviamento appare ingiustificata».
27
Così Assirevi: «ne deriva che la differenza di annullamento tra il costo della partecipazione e la corrispondente frazione di patrimonio netto dell’impresa incorporata dovrebbe, in linea di principio, essere allocata per gli stessi valori a concorrenza del valore netto contabile dei beni dell’attivo dell’impresa incorporata e dell’avviamento risultanti dal bilancio consolidato alla stessa data. Per ragioni di prudenza, sono consentite allocazioni per valori differenti purché non superiori ai corrispondenti valori del bilancio consolidato».
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EFFETTI CONTABILI
DELLE FUSIONI
Contabilità finanza
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contabilità, bilancio e principi contabili
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