vademecum carbon tax

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vademecum carbon tax
PROCEDURALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEI BENEFICI FISCALI SUL
GASOLIO PER USO AUTOTRAZIONE UTILIZZATO NEL SETTORE DEL
TRASPORTO
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Al fine di fornire un pratico vademecum sugli adempimenti necessari per il riconoscimento dei
benefici fiscali a favore degli esercenti l’attività di autotrasporto si evidenziano gli aspetti
maggiormente significativi per assicurare una regolare e completa compilazione della
dichiarazione e dei relativi quadri allegati alla stessa, come previsto dalla vigente normativa.
Le modalità per la concessione di tale agevolazione fiscale sono stabilite dal DPR n. 277 del 9
giugno 2000.
Tale regolamento infatti disciplina l’agevolazione fiscale a favore degli esercenti dell’attività di
trasporto delle merci e delle persone, detta gli adempimenti da porre in essere per il
riconoscimento di tale agevolazione attraverso la presentazione di una dichiarazione con
allegazione di specifica documentazione, stabilisce i limiti temporali per la presentazione della
dichiarazione, indica le modalità di fruizione dell’agevolazione ovvero compensazione o
rimborso.
A.
Soggetti aventi titolo
1.
Esercenti le attività di autotrasporto per conto terzi (esercenti nazionali).
Rientrano in tale tipologia le imprese nazionali che svolgono tale attività, che sono
iscritte nell’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi istituito con Legge n. 298
del 06/6/1974. Il beneficio spetta soltanto per i veicoli aventi massa massima
complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
DIREZIONE INTERREGIONALE PER LA CAMPANIA E LA CALABRIA
UFFICIO DELLE DOGANE DI CASERTA – Direzione
81024 Maddaloni (CE) – Via Ficucella c/o Interporto Sud Europa – Tel. 0823207566 – Fax 0823207540 - e-mail: [email protected]
Posta elettronica certificata: [email protected]
2.
Esercenti le attività di autotrasporto merci per conto proprio.
Rientrano in tale tipologia le imprese nazionali munite di licenza di cui all’art. 32 della
Legge n.298 del 06/6/1974 ed iscritte nell’ elenco degli autotrasportatori di cose per
conto proprio.
Il beneficio spetta soltanto per i veicoli aventi massa massima
complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
3.
Esercenti comunitari di attività di autotrasporto merci.
Rientrano in tale tipologia le imprese appartenenti ad altri Stati Membri dell’Unione
Europea in possesso della licenza comunitaria per trasporti internazionali di merci su
strada per conto terzi di cui al Reg. CEE n. 881 del 1992 del Consiglio, ovvero in conto
proprio esentate da ogni regime di licenza comunitaria e da ogni altra autorizzazione in
presenza delle condizioni previste dall’allegato 2 punto 4 del citato Regolamento.
Il
beneficio spetta soltanto per i veicoli aventi massa massima complessiva pari o
superiore a 7,5 tonnellate;
4.
Enti pubblici ed imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto.
Rientrano in tale tipologia le aziende pubbliche e le società ,compreso le gestioni
governative e le ferrovie in concessione, che svolgono servizio di trasporto pubblico di
persone in ambito locale e regionale, regolamentati dal D.Lvo n. 422 del 19/11/1997 a
livello statale, e dalle leggi regionali di attuazione .
5.
Imprese esercenti servizi di competenza statale, regionale e locale.
Rientrano in tale tipologia le imprese che svolgono autoservizi sia di competenza
statale( Legge n. 1822 del 28/9/1939) sia di competenza regionale e locale, in regime
di concessione ( Legge n. 1822 del 1939)
o in regime di affidamento ( D.Lvo n.
422/1997). Rientrano anche le imprese che svolgono l’attività di trasporto relative ai “
servizi minimi” ovvero di integrazione delle reti di trasporto a favore dei cosiddetti
pendolari ( D.L.vo n. 422/1997).
6.
Enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per
trasporto di persone.
Rientrano in tale tipologia gli enti pubblici e le imprese che svolgono attività di
trasporto con impianti a fune.
B.
Modalità di richiesta dell’agevolazione.
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Tale modalità sono disciplinate dall’art. 3 comma 1 del DPR n. 277/2000. In particolare è
necessario presentare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente una dichiarazione
trimestrale entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre, termine da considerarsi
ordinatorio e non perentorio come previsto dalla Legge n. 44/2012.
Per le imprese nazionali l’ufficio delle Dogane territorialmente competente è quello nel cui
ambito territoriale è ubicata la sede operativa e nel caso di più sedi operative, la competenza si
stabilisce sulla base della sede legale o della principale tra le sedi operative. Per gli esercenti
comunitari che presentano la dichiarazione dei redditi in Italia la competenza appartiene
all’Ufficio delle Dogane nel cui ambito territoriale si trova la sede di rappresentanza. Per gli
esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia la
competenza è attribuita all’Ufficio delle Dogane di Roma 1.
La dichiarazione, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta
dal titolare o dal legale o negoziale rappresentante dell’impresa, deve espressamente riportare
nel frontespizio:
le modalità di fruizione del credito ovvero la richiesta di compensazione o la richiesta di
rimborso;
i dati dell’impresa ( denominazione, codice fiscale/P. Iva,identificativo della ditta per gli
esercenti
comunitari
,sede
legale
ed
amministrativa,
generalità
del
titolare,del
rappresentante legale o negoziale);
tipologia di attività: trasporto conto proprio o conto terzi;
codice attività Istat dell’impresa, impresa nazionale o comunitaria;
estremi di iscrizione all’albo ( trasporto merci conto terzi) estremi della licenza nazionale (
trasporto merci conto proprio);
numero documenti allegati ( certificato di immatricolazione, certificato di possesso);
totale litri consumati;
importo a credito sulla base dei litri consumati; si evidenzia che il momento della fornitura
del gasolio costituisce parametro per imputare il consumo al corrispondente periodo per il
quale è chiesta l’agevolazione.
In particolare risulta essere fondamentale che nel frontespizio vi sia la dichiarazione relativa ai
quadri che sono stati compilati unitamente alla stessa e costituenti, quindi, parte integrante
della dichiarazione.
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Nel quadro A allegato alla dichiarazione deve essere riportato:
l’elenco dei mezzi aventi titolo, aventi massa uguale o superiore a 7,5 tonnellate;
per ogni singolo mezzo devono essere indicati:la targa, il titolo di possesso( A= possesso;
B= leasing; C= locazione senza conducente) il periodo iniziale e finale di possesso, il
numero delle fatture per il trasporto merci e le schede carburante per il trasporto persone,
il chilometraggio registrato dal contachilometri a fine periodo( errata è l’indicazione
,invece, dei chilometri percorsi nel periodo), il quantitativo di gasolio consumato, l’importo
a credito maturato.
Nel quadro B deve essere dichiarata l’eventuale disponibilità di un distributore privato
carburanti ad imposta assolta con indicazione dell’ubicazione dell’impianto e della capacità di
stoccaggio nonché degli estremi della licenza fiscale di esercizio ( codice ditta) per serbatoi
superiori a 10 mc. Si fa presente che il distributore privato carburanti, indipendentemente dalla
capacità di stoccaggio, deve essere autorizzato dal Comune.
Si intende per distributore privato di carburanti un serbatoio collegato ad un sistema di
erogazione con contalitri di gasolio destinato esclusivamente all’autotrazione ovvero a mezzi
targati che possono circolare su strada.
Pur non essendo espressamente prevista in dichiarazione (quadro B) il deposito privato
lo
stesso deve essere indicato in tale quadro in quanto il DPR. 277/2000 stabilisce che la
dichiarazione deve contenere anche l’indicazione dell’eventuale titolarità dei depositi di
carburanti ad imposta assolta. Pertanto il quadro B deve essere compilato anche nell’ipotesi di
disponibilità di un deposito privato e qualora la sua capacità di stoccaggio superi i 25 mc.
dovranno essere specificati gli estremi identificativi della licenza fiscale di esercizio ( codice
ditta) rilasciata dall’Ufficio delle Dogane.
Si fa presente che qualora la capacità di stoccaggio superi i 25 mc. deve essere autorizzato
dalla Regione se inferiore a 10.000 mc. e dal Ministero dello Sviluppo Economico se uguale o
superiore a 10.000 mc.
Nel quadro B, relativamente ai distributori collegati con serbatoi o ai depositi privati, altresì
devono essere indicati:
•
il numero delle fatture (DAS per quantitativi superiori a 1000 Kg., XAB per quantitativi
non
superiori
a
1000
Kg.
se
proveniente
da
deposito
fiscale,
DDT
o
fattura
accompagnatoria per quantitativi non superiori a 1000 Kg. se proveniente da deposito
commerciale);
•
il totale dei litri fatturati;
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•
il totale importo delle fatture relative al prodotto immesso nel distributore o nel deposito.
Fondamentale è che il prodotto scortato a destino con tali documenti sia immesso direttamente
nel distributore o deposito privato dell’avente diritto.
Nel caso in cui si disponga di un distributore o di un deposito privato, infine, è necessario
indicare nel quadro B se il gasolio in stoccaggio viene utilizzato esclusivamente per rifornire i
mezzi aventi titolo, indicati nel quadro A, o se viene utilizzato per il rifornimento di altri mezzi
aziendali compilando in tale caso anche il quadro C e riportando per ogni mezzo escluso dal
regime agevolativo:
•
la targa;
•
la tipologia ;
•
il periodo di possesso (data iniziale e data finale);
•
nell’ipotesi di mezzi senza targa il numero di matricola, il tipo di macchina o il telaio.
Alla dichiarazione deve essere allegata la seguente documentazione:
•
certificati di immatricolazione e certificato di proprietà (se di proprietà);
•
contratto di locazione con facoltà di compera (leasing);
•
contratto di noleggio;
•
copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.
E’
importante
evidenziare
che
qualora
la
predetta
documentazione
sia
stata
già
precedentemente presentata, nelle dichiarazioni successive è sufficiente farne riferimento
indicando però in modo preciso in quale dichiarazione la predetta documentazione è stata
allegata.
Risulta utile per l’istruttoria della pratica, seppur non normativamente richiesto, allegare la
seguente ulteriore documentazione:
•
elenco delle fatture del gasolio acquistato presso i depositi commerciali, fiscali e presso i
distributori stradali di carburante;
•
in alternativa copie di tali fatture;
•
copia attestazione pagamento tassa annuale per il trasporto conto terzi.
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C.
Modalità di fruizione del beneficio fiscale: compensazione , rimborso.
Nell’ipotesi in cui viene richiesto di utilizzare il beneficio fiscale con il sistema della
compensazione e l’Ufficio non abbia emesso atti di diniego, si forma il cosiddetto
silenzio/assenso, dopo 60 gg. dalla presentazione della dichiarazione, e la compensazione
dovrà avvenire perentoriamente entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui
il credito è sorto.
E’ fondamentale che qualora il credito richiesto in compensazione non venga completamente
compensato o solo in parte l’eventuale eccedenza deve essere richiesta a rimborso entro i 6
mesi successivi al termine stabilito per poter effettuare la compensazione.
A titolo meramente esplicativo si riportano i seguenti esempi:
La dichiarazione relativa ai consumi del IV trimestre del 2013 deve essere presentata
entro il 31 gennaio 2014 ( in questo caso il credito sorge il 1° gennaio 2014) e la
compensazione deve avvenire entro il 31/12/2015. L’eventuale credito residuo potrà
essere richiesto in denaro entro il 30 giugno 2016;
La dichiarazione relativa ai consumi del I trimestre 2014 deve essere presentata entro il
30 aprile 2014 ( in questo caso il credito sorge il 1° aprile 2014) e la compensazione deve
avvenire entro il 31 dicembre 2015. L’eventuale credito residuo potrà essere richiesto in
denaro entro il 30 giugno 2016.
Per effetto dell’ordinarietà del termine previsto per la presentazione della dichiarazione è
anche possibile la seguente ipotesi:
La dichiarazione relativa ai consumi del I trimestre 2012 ( da presentare entro il 1° aprile
2012), presentata tardivamente nel mese di aprile 2013 ( 1 anno in ritardo), può essere
accolta e l’esercente potrà utilizzare il credito fino al 31/12/2014 e potrà richiedere in
contanti l’eventuale credito residuo entro il 30 giugno 2015.
Deve essere comunque rispettato il termine di decadenza biennale stabilito dall’art. 14 comma
2 del D.Lvo n. 504/1995 decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere
richiesto. Quindi nell’esempio precedente, relativo ai consumi del I trimestre 2012, i due anni
decorrono dal 1° aprile 2012 decorsi i quali l’agevolazione non può più essere richiesta.
D.
Modello di dichiarazione,
software per la compilazione, trasmissione della
dichiarazione.
Al fine di uniformare le informazioni l’agenzia delle Dogane ha predisposto un modello di
dichiarazione e dall’anno 2001 è stato messo a disposizione degli utenti uno specifico software
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della compilazione della dichiarazione rinvenibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli (www.agenziadogane.it) seguendo il seguente percorso:
Area Dogane – Accise - Benefici per il gasolio autotrazione - Benefici per il gasolio autotrazione
relativo trimestre di competenza.
La dichiarazione compilata con il predetto software può essere trasmessa in modalità
telematica, ad oggi ancora facoltativa, ma comunque consigliabile perché consente dei controlli
e dei calcoli automatici, riducendo al minimo la possibilità di commettere errori ed omettere
dati e consente all’Ufficio delle Dogane di acquisire dati in automatico ed emanare, in tempi
brevi, i provvedimenti di competenza relativi all’agevolazione fiscale richiesta.
Qualora non sia utilizzabile il software messo a disposizione dall’agenzia deve essere usato il
modello di dichiarazione nel modello excel che risulta essere l’unico strumento per l’invio
telematico della dichiarazione.
Se non si intende trasmettere la dichiarazione in via telematica, la stessa, una volta compilata
usando l’apposita funzione del software, dovrà essere stampata e, successivamente, datata e
firmata.
Tale dichiarazione, a cui dovrà essere allegata tutta la documentazione prevista dall’attuale
normativa, dovrà essere inviata o consegnata all’Ufficio delle Dogane competente unitamente
al CD-ROM, DVD, penna USB, contenente il file della dichiarazione stessa.
L’invio telematico della dichiarazione è sicuramente uno strumento da preferire e
preventivamente l’utente dovrà essere autorizzato ed abilitato all’utilizzo del servizio
doganale telematico (EDI) e, in particolare, alla trasmissione della tipologia di
documenti “agevolazione accise”.
Nell’ipotesi di utilizzo della trasmissione telematica della dichiarazione, considerato
che ad oggi non è possibile trasmettere files aggiuntivi, la documentazione da
allegare alla documentazione dovrà essere inviata utilizzando la posta elettronica
ordinaria ([email protected]) oppure preferibilmente utilizzando la
PEC dell’Ufficio delle Dogane di Caserta ([email protected]).
Dichiarazioni infedeli, effetti.
Come illustrato precedentemente per ottenere il beneficio i soggetti aventi diritto hanno
l’obbligo di presentare all’Ufficio delle Dogane competente specifica dichiarazione che deve
essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o dal rappresentante negoziale della
società e viene resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
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Pertanto tale dichiarazione viene considerata come fatta al pubblico ufficiale ai sensi degli artt.
47 e 48 del DPR. N. 445 del 28/12/2000 con le modalità stabilite dal DPR. N. 277/2000 e
specificate nel presente documento.
Ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. “ chiunque rilascia dichiarazione mendace, forma atti falsi
o ne fa uso ….. è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
Inoltre, l’art. 75 di tale DPR prevede la decadenza dei benefici ottenuti per effetto
delle dichiarazioni infedeli.
Alla luce di quanto sopra si sottolinea l’estrema importanza dell’esatta, completa e veritiera
compilazione della dichiarazione diretta ad usufruire del beneficio fiscale in questione.
Il Dirigente
Dr. Pasquale De Lucia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 31/93
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