I RAPPORTI ETICO-SOCIALI Artt. 29-34_1 Prof.ssa Maria Rappazzo
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I RAPPORTI ETICO-SOCIALI Artt. 29-34_1 Prof.ssa Maria Rappazzo
I RAPPORTI ETICO-SOCIALI Artt. 29-34_1 I RAPPORTI ETICO-SOCIALI Nel Titolo II della Parte Prima della Costituzione, dedicata ai rapporti etico-sociali sono presi in considerazione i diritti che riguardano l’uomo non solo come individuo ma come membro delle formazioni sociali di cui fa parte. 1. LA TUTELA DELLA FAMIGLIA Art. 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. L’articolo 29 della Costituzione definisce la famiglia e i rapporti tra i coniugi. Dalla lettura del primo comma dell’articolo in esame si evincono due presupposti di rilievo che caratterizzano la famiglia nel nostro ordinamento giuridico. La famiglia è considerata dalla Costituzione una società naturale, cioè una aggregazione che nasce da esigenze naturali, che esiste prima dello Stato e si regge su valori e regole morali proprie. Lo Stato si limita a riconoscere e a garantire i diritti della famiglia, diritti inquadrabili fra i diritti inviolabili di cui all’articolo 2 della Costituzione. Il primo comma, inoltre, pone, il matrimonio come presupposto della famiglia legittima. Con tale affermazione i Costituenti hanno inteso conferire il riconoscimento giuridico ai nuclei familiari che poggiano su tale vincolo. Il secondo comma fissa il principio di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi. Da qui il riconoscimento della parità tra i coniugi, introdotto con la riforma del diritto di famiglia ( L. 151/1975), che ha stabilito i diritti e i doveri che nascono dal matrimonio. 2. LA TUTELA DELLA PROLE Art. 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. L’articolo 30 della Costituzione enuncia i doveri dei genitori nei riguardi dei figli, il principio di tutela dei figli naturali e il principio dell’autonomia educativa. Prof.ssa Maria Rappazzo I RAPPORTI ETICO-SOCIALI Artt. 29-34_2 Il primo comma dell’articolo in esame sancisce il potere-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i propri figli, sia quelli procreati durante il matrimonio (figli legittimi) sia quelli nati fuori dal matrimonio ( figli naturali). Il primo comma statuisce, inoltre, che in caso di incapacità dei genitori ad assolvere i loro doveri – comportamenti che spesso possono avere effetti pregiudizievoli per la prole – lo Stato si riserva il diritto di sospendere o togliere la potestà ai genitori e disporre l’allontanamento dei figli. Il secondo comma dell’articolo 30 assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, prevedendo l’integrazione familiare purché i loro interessi non si scontrino con quelli della famiglia legittima. L’ultimo comma riserva alla legge la regolamentazione della ricerca della paternità. 3. GLI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. L’art. 31 enuncia il principio degli interventi pubblici a favore della famiglia. Le disposizioni contenute in questo articolo dimostrano come il costituente riserva alla famiglia - ritenuta la prima cellula della società in cui avviene la prima formazione dell’individuo- una tutela particolare, delineando un ampio programma di sostegno per la sua costituzione e di protezione dell’infanzia e della gioventù. A tal fine sono previsti, da una parte, interventi di carattere economico ( sgravi fiscali, assegno per il nucleo familiare ecc.) dall’altra, interventi a sostegno della maternità e della paternità ( asili nido, congedo per maternità, consultori familiari ecc.). 4. IL DIRITTO ALLA SALUTE Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. L’art. 32 tutela il diritto alla salute, un diritto sociale riconducibile ai diritti fondamentali di cui all’art. 2 della Costituzione. La salute- intesa non più come assenza di malattia ma come equilibrio psico-fisico rappresenta non solo un diritto primario dell’individuo, ma anche un interesse Prof.ssa Maria Rappazzo I RAPPORTI ETICO-SOCIALI Artt. 29-34_3 preminente della collettività che predispone a questo scopo adeguate strutture per la sua protezione. È compito dello Repubblica impegnarsi per realizzare il benessere del cittadino e garantire a tutti il diritto alla salute, pertanto lo Stato deve garantire cure gratuite a coloro che non hanno i mezzi economici per curarsi. Il secondo comma fissa un ulteriore garanzia per il cittadino: il divieto di imporre al cittadino trattamenti sanitari, se non nelle ipotesi previste dalla legge e nel rispetto della persona umana. Il trattamento può essere imposto solo se esiste la certezza che la persona ne tragga direttamente un vantaggio e, indirettamente, ne tragga beneficio l’intera collettività. 5. LA LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. L’art. 33 tutela la libertà dell’arte e della scienza, che consiste, in concreto, nella libertà dell’artista, dello scienziato e di tutti coloro che “ fanno cultura”, sono cioè in grado di poter trasmettere il loro patrimonio di conoscenze alle generazioni future. Si tratta di quella che comunemente viene chiamata istruzione e che, per essere vera cultura deve favorire nei giovani lo sviluppo delle capacità critiche e di analisi della realtà. Soltanto la formazione di un pensiero libero e indipendente è garanzia dello spirito democratico, e la cultura deve essere trasmessa stimolando il pluralismo delle idee che è linfa vitale della democrazia. Per favorire lo sviluppo della cultura viene riconosciuta dall’articolo in esame la libertà di insegnamento, cioè la possibilità per il docente di impostare il proprio lavoro nel modo ritenuto più idoneo a promuovere lo sviluppo culturale e sociale degli studenti. La libertà di insegnamento è strettamente collegata alla libertà di manifestazione del pensiero ( art. 21 Cost.). L’attività educativa svolta dal docente deve mirare e promuovere il confronto delle idee, senza vincoli di assoggettamento politico o Prof.ssa Maria Rappazzo I RAPPORTI ETICO-SOCIALI Artt. 29-34_4 ideologico da parte dello Stato, da un lato e, dall’altro, senza cadere nell’indottrinamento. Lo Stato indirizza l’attività di insegnamento, istituisce scuole statali e predispone i programmi per ogni ordine e grado di istruzione. La Costituzione riconosce a chiunque il diritto di istituire scuole private, purché non comportino spese per lo Stato. Le scuole private possono essere parificate a quelle pubbliche se si sottopongono agli stessi obblighi previsti per questi ultimi. 6. IL DIRITTO ALLO STUDIO Art. 34. La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. L’articolo 34 tutela il diritto allo studio. L’istruzione-considerata il primo fondamentale strumento per la promozione umana- è garantita a tutti. Solo coloro che sono istruiti possono partecipare consapevolmente alla vita dello Stato, mentre quelli che non hanno ricevuto una adeguata istruzione si trovano in condizioni di disagio e sono costretti ai margini della società. Rendere concreto il diritto all’istruzione significa porre tutti i giovani nelle condizioni di prepararsi alla vita nel migliore dei modi e, per tale ragione, la Costituzione impone un’istruzione obbligatoria e gratuita a partire dalla prima elementare e ai più meritevoli, anche se privi di mezzi, garantisce il diritto di accedere agli studi superiori. Lo Stato deve rendere effettivo questo diritto con aiuti finanziari (borse di studio, sussidi ecc.) a cui si accede per concorso. Prof.ssa Maria Rappazzo I RAPPORTI ECONOMICI Artt. 35-47_1 I RAPPORTI ECONOMICI Nel titolo III della Parte prima della Costituzione vengono presi in considerazione i rapporti economici all’interno del quale è possibile distinguere due categorie di norme: La prima parte , relativa alla posizione costituzionale del lavoro e dei lavoratori. La seconda parte, relativa all’intervento dello Stato nell’economia, intervento finalizzato a conciliare l’interesse della collettività con quello della libertà di iniziativa economica e della proprietà privata. LA TUTELA DEL LAVORO 1. LA COSTITUZIONE ED IL LAVORO Art. 35 “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.” L’articolo 35 della Costituzione esprime i principi di tutela del lavoro e della formazione professionale e riconosce la libertà di emigrazione. Il primo comma fissa come criterio generale il riconoscimento di un'uguale protezione a tutti i tipi di lavoro, senza porre alcuna distinzione tra il lavoro manuale o intellettuale, dipendente o autonomo. Il secondo comma di questa disposizione assegna allo Stato il compito di promuovere sia la formazione sia l’elevazione professionale dei lavoratori al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese. Il terzo comma dell’articolo in esame dà rilievo internazionale alla tutela del lavoro, impegnando lo Stato a recepire le disposizioni internazionali che tutelano i lavoratori subordinati e ad aderire alle organizzazioni internazionali che perseguono tale finalità. Il quarto comma, infine riconosce la libertà di emigrazione e sancisce la tutela dei lavoratori italiani all’estero, riservando allo Stato il compito di garantire, in particolare, il rispetto dei diritti economici e sociali. 2. LA GIUSTA RETRIBUZIONE ED I DIRITTI IRRINUNCIABILI Art. 36 Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi. Maria Rappazzo I RAPPORTI ECONOMICI Artt. 35-47_2 L'articolo 36 della Costituzione sancisce alcuni diritti fondamentali dei lavoratori subordinati, in particolare il primo comma sancisce il diritto ad una retribuzione dignitosa, in grado di assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una vita libera dal bisogno e stabilisce, inoltre, che tale retribuzione deve essere commisurata non solo al numero di ore lavorate ma anche al grado di qualificazione e di responsabilità Il 2° comma affida alla legge il compito di fissare il numero massimo di ore per la giornata lavorativa. Il 3° comma dell’art. 36, infine, assicura al lavoratore il diritto al riposo settimanale ed alle ferie annuali retribuite ed esclude la possibilità che il lavoratore possa rinunciare a tali prerogative. 3. LA TUTELA DELLA DONNA LAVORATRICE E DEI MINORI Art. 37 La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e ai bambino i speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. L’articolo 37 prevede una tutela specifica per le donne e i minori. Il primo comma di questo articolo sancisce la parità fra lavoratori e lavoratrici sia dal punto di vista della retribuzione sia dal punto di vista delle condizioni di lavoro e delle opportunità di carriera. Prevede, altresì, una tutela particolare alle madri ed i bambini per consentire alle donne l’adempimento della funzione familiare. L’art. 37 secondo comma riserva alla legge il compito di decidere a quale età un giovane possa essere avviato al lavoro. Il terzo comma, infine assegna alla Repubblica il compito di tutelare il lavoro dei minori con norme particolari e garantisce al minore, a parità di lavoro, la stessa retribuzione spettante ai lavoratori adulti. 4. LA PROTEZIONE SOCIALE Art. 38 Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità o vecchiaia, disoccupazione involontaria. Maria Rappazzo I RAPPORTI ECONOMICI Artt. 35-47_3 Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera. L’art. 38 della Costituzione prevede adeguate garanzie di assistenza a favore dei soggetti impossibilitati a lavorare, perché invalidi, malati o anziani, assicurando loro quanto necessario per le esigenze di vita quotidiana. In particolare il primo comma della norma sancisce il diritto all’assistenza sociale, cioè quel complesso di prestazioni effettuate dallo Stato a favore di cittadini inabili o comunque in stato di bisogno. Il secondo comma prevede un sistema di previdenza sociale finalizzato ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, la disoccupazione involontaria ecc. Il terzo comma sancisce la tutela dei disabili sia fisici che psichici , garantendo loro sia la formazione che l’inserimento nel mondo del lavoro. L’ultimo comma, infine, prevede che accanto all’assistenza pubblica possano esserci forme di assistenza privata. 5. L’ORGANIZZAZIONE SINDACALE Art. 39 L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. L’art. 39 contiene al primo comma il riconoscimento della libertà sindacale, una libertà che rientra nella più ampia e già riconosciuta libertà di associazione. Nell’ambito del diritto di libertà sindacale si individuano il diritto di ogni persona di dar vita ad associazioni sindacali, il diritto di non aderire ad alcuna organizzazione sindacale, il diritto di costituire più organizzazioni sindacali per la stessa categoria. Il secondo comma del suddetto articolo attribuisce ai sindacati piena autonomia organizzativa e statuisce che agli stessi non può essere imposto alcun obbligo eccetto quello della registrazione presso uffici centrali o locali, secondo norme di legge ( che allo stato attuale non sono state ancora emanate). Maria Rappazzo I RAPPORTI ECONOMICI Artt. 35-47_4 Il terzo comma subordina la registrazione da parte dei sindacati alla condizione che i loro statuti configurino una struttura democratica , cioè basata sul pluralismo e sul dialogo. L’ultimo comma, infine fa derivare dalla registrazione il riconoscimento della personalità giuridica del sindacato e subordina a tale requisito la possibilità di stipulare contratti collettivi efficaci per tutti i lavoratori del settore. 6. IL DIRITTO DI SCIOPERO Art. 40 Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. L’art. 40 riconosce ai lavoratori un altro strumento di tutela: il diritto di sciopero. Lo sciopero è una forma di protesta da parte dei lavoratori dipendenti che la Costituzione riconosce come un diritto per la tutela dei loro interessi collettivi. Lo sciopero consiste nell’astensione facoltativa e collettiva ( deve essere indetto da un sindacato) dall’attività lavorativa per un certo tempo. Esso comporta la sospensione del rapporto di lavoro ed una riduzione della retribuzione in proporzione alla durata. Nel 1990 con la legge n. 146, è stato regolamentato lo sciopero nel settore dei servizi pubblici essenziali ( sanità, trasporto, scuola ecc.) al fine di garantire ai cittadini la tutela dei diritti fondamentali come la salute, l’istruzione, la circolazione ecc. fortemente messi a rischio per il protrarsi delle proteste e delle rivendicazioni. 7. LA LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA Art. 41 L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. L’art. 41 della Costituzione riconosce il diritto di iniziativa economica privata, cioè la libertà di svolgere qualunque attività economica, scegliendo, altrettanto liberamente, il modo come svolgerla ed il settore dove operare. Il secondo comma dell’articolo in esame circoscrive tale liberta entro confini ben delimitati, statuendo che l’attività economica deve essere svolta tenendo presente l’utilità sociale, cioè garantendo una ricaduta positiva sulla società e senza causare danni alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Lo Stato deve intervenire e vigilare affinché l’attività economica non sia svolta ad esclusivo vantaggio dell’imprenditore e non provochi danni sociali. A tal fine l’ultimo comma dell’art. 41 affida al legislatore il compito di indirizzare la libertà di iniziativa economica privata mediante programmi e controlli appropriati. Maria Rappazzo I RAPPORTI ECONOMICI Artt. 35-47_5 8. LA PROPRIETÀ Art. 42. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. Il primo comma dell’articolo 42 della Costituzione riconosce la possibilità di coesistenza di due diversi tipi di proprietà, quella pubblica e quella privata, posti su di un piano di parità. La Costituzione, al secondo comma dell’articolo in esame, assegna al legislatore ordinario il compito di disciplinare i modi di acquisto e di godimento della proprietà privata affermando, altresì, che lo Stato deve intervenire per assicurare la funzione sociale e per rendere la proprietà accessibile a tutti. Per realizzare questo fine ed in armonia con il principio dell’utilità sociale, lo Stato può, nei casi preveduti dalla legge e salvo indennizzo, espropriare la proprietà privata ( art. 42 3° comma Cost.). L’ultimo comma dell’art. 42, infine, attribuisce al legislatore il compito di regolamentare la successione legittima e testamentaria (cioè quel potere, riconosciuto all’individuo, di disporre dei propri beni in seguito alla sua morte) ed i diritti dello Stato sull’eredità. Artt. 43-46: omissis 9. LA TUTELA DEL RISPARMIO Art. 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese. Il primo comma dell’articolo 47 della Costituzione afferma che la Repubblica incoraggia il risparmio, poiché questa attività ha un ruolo importante nel circuito economico, sia perché consente ai singoli di provvedere ai bisogni futuri, sia perché Maria Rappazzo I RAPPORTI ECONOMICI Artt. 35-47_6 consente agli imprenditori di reperire le risorse necessarie a finanziare la propria attività. La tutela del risparmio è concepita dai costituenti in un ottica di protezione del lavoratore e dell’imprenditore, a tal fine l’articolo in esame afferma, altresì, che l’esercizio del credito, svolto essenzialmente dalle Banche, deve essere disciplinato coordinato e controllato da norme severe che possano assicurare l’affidabilità degli operatori. Il secondo comma dell’articolo 47 afferma che lo Stato incoraggia l’accesso alla proprietà dell’abitazione ( ad es. concedendo delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa) ed alla proprietà diretta coltivatrice, nonché all’investimento azionario. Maria Rappazzo I RAPPORTI POLITICI Artt. 48-54_1 I RAPPORTI POLITICI Dallo status di cittadino discende il diritto-dovere di partecipare alla vita dello Stato. La Costituzione nel Titolo IV dedicato ai rapporti politici rende effettiva tale partecipazione ed indica i doveri del cittadino verso lo Stato. 1. IL DIRITTO DI VOTO Art. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. L’art. 48 sancisce il diritto di voto (o diritto di elettorato attivo) quale principale strumento per l’esercizio della sovranità popolare. Dall’articolo in esame discendono il carattere rappresentativo della nostra Repubblica ed il riconoscimento del suffragio universale, poiché hanno diritto di voto tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età ( corpo elettorale). Il secondo comma definisce l’esercizio del voto come un dovere civico, cioè un dovere morale di partecipare attivamente alla vita democratica. Non va incontro ad alcuna sanzione chi si astiene dal voto. L’articolo 48, sempre al secondo comma, indica le caratteristiche del voto, cioè i requisiti fondamentali (personale, uguale, libero, segreto) per garantire a tutti gli elettori di manifestare liberamente la propria volontà. Il voto è personale , cioè individuale, può essere espresso solo dall’elettore, che non può delegare altri ad esercitarlo per lui; è eguale, cioè dotato di identico peso e valore ai fini del conteggio finale; è libero, cioè formulato senza subire condizionamenti, pressioni, intimidazioni, strumentalizzazioni; è segreto, cioè espresso in assenza di altre persone che possano eventualmente influenzare l’elettore. Il terzo comma dell’articolo 48 prevede il riconoscimento del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero mentre l’ultimo comma stabilisce alcune limitazioni all’esercizio del diritto di voto: si tratta di casi di persone condannate a gravi pene detentive o moralmente indegne. Prof.ssa Maria Rappazzo I RAPPORTI POLITICI Artt. 48-54_2 2. I PARTITI POLITICI Art. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. L’articolo 49 riconosce la libertà di associazione in partiti politici. I partiti politici sono associazioni di persone, unite da un’ideologia comune, che perseguono fini politici. I partiti politici rappresentano l’elemento fondamentale per attuare concretamente la democrazia rappresentativa perché svolgono una funzione da tramite tra il popolo e le istituzioni. I cittadini possono partecipare alla vita politica del Paese oltre che con l’esercizio del diritto di voto, anche aderendo ad un partito politico esistente o dandone vita ad uno nuovo. Dall’art. 49 discende la garanzia del pluripartitismo: dal pluralismo delle idee e degli interessi nascono più partiti e la possibilità di scegliere tra alternative diverse garantisce il regime democratico. I partiti politici giuridicamente sono associazioni di fatto, non sono assoggettati ai controlli previsti per le associazioni riconosciute e godono di un’ampia autonomia, ma occorre che lo statuto ed il programma siano indirizzati a fini democratici. La Costituzione assegna ai partiti politici il compito di determinare la politica nazionale, ma essi devono farlo democraticamente, devono mantenere e rafforzare le istituzioni democratiche e non sovvertir ei fondamenti dello Stato. 3. LA PETIZIONE Art. 50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. L’articolo 50 introduce il primo degli istituti di democrazia diretta, la petizione, che insieme al referendum e all’iniziativa popolare, rientra nel complesso degli strumenti attraverso i quali i cittadini partecipano alla determinazione dell’indirizzo politico dello Stato, esercitando direttamente la sovranità. La petizione è un atto con cui i cittadini richiamano l’attenzione del Parlamento su problemi di interesse generale e ne sollecitano la soluzione. Prof.ssa Maria Rappazzo I RAPPORTI POLITICI Artt. 48-54_3 4. ACCESSO ALLE CARICHE E AGLI UFFICI PUBBLICI, ELETTORATO PASSIVO Art. 51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro. L’art. 51 sancisce il diritto alla parità di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive tra gli uomini e le donne, in armonia con il principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione. Al primo comma dell’art. 51, in seguito alla modifica Costituzionale operata dalla L. n.1/2003, sono state introdotte nella Costituzione le “ pari opportunità”, al fine di dare più spazio alla presenza femminile sia per l’accesso alle cariche elettive, sia agli uffici pubblici. L’art. 51 prevede il diritto di eleggibilità ( diritto di elettorato passivo) che è riconosciuto a tutti coloro che godono del diritto di elettorato attivo: chi è elettore è, di regola, anche eleggibile, ferme restando le differenze relative all’età ( 25 anni per essere eletti alla Camera dei Deputati e 40 anni per essere eletti al Senato della Repubblica). Il l secondo comma dell’art. 51 prevede l’ammissione agli uffici pubblici e alle cariche elettive anche gli italiani non appartenenti alla Repubblica, cioè coloro che vivono all’estero ed hanno la doppia cittadinanza ovvero hanno perso la cittadinanza italiana. L’ultimo comma dell’articolo in esame sancisce il diritto dei soggetti eletti di conservare il proprio posto di lavoro. Lo scopo è di garantire a chi ricopre una carica elettiva di dedicarsi pienamente a questo mandato senza il timore di dover rinunciare alla propria fonte di reddito. Prof.ssa Maria Rappazzo I RAPPORTI POLITICI Artt. 48-54_4 I DOVERI DEL CITTADINO La Costituzione sancisce alcuni fondamentali e inderogabili doveri pubblici imposti ai singoli al fine di realizzare concretamente il principio di solidarietà economica, sociale e politica che discende dall’art. 2 della Costituzione. 1. LA DIFESA DELLA PATRIA Art. 52. La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica. L’articolo 52 sancisce il dovere di difesa della Patria. Questo dovere inderogabile non si riferisce solo al territorio nazionale, ma anche al patrimonio comune di cultura e di valori che trovano riconoscimento nella Costituzione. Tale dovere è definito dal 1° comma dell’art. 52 un dovere sacro, perché ha un fondamento non solo giuridico ma anche morale. La difesa della Patria riguarda tutti i cittadini, uomini e donne, perciò l’assolvimento di questo dovere non deve essere inteso solo come difesa militare, in quanto anche in tempo di pace, per far fronte a calamità naturali, tutta la comunità sociale deve sentirsi coinvolta a prestare soccorso. Dal 1° gennaio 2005 con la L. n. 226/2004, è stato sospeso l’obbligo di leva ed istituito il servizio militare professionale, Lo Stato italiano conserva la possibilità di reintrodurlo in caso di entrata in guerra dell’Italia o per eventi eccezionali. L’ultimo comma dell’articolo 52, infine, stabilisce che l’organizzazione ed il funzionamento delle Forze armate debbano essere permeati dallo spirito democratico. In applicazione di questo principio è stato modificato il regolamento relativo alla disciplina militare, per cui al soldato devono essere garantiti gli stessi diritti inviolabili che spettano al cittadino: proprio per questo è stata abolita la pena di morte anche nel codice penale militare di guerra. 2. IL DOVERE DI PAGARE I TRIBUTI Art. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Prof.ssa Maria Rappazzo I RAPPORTI POLITICI Artt. 48-54_5 L’art. 53 prevede il dovere di pagare i tributi. La Stato impone i tributi per reperire i mezzi finanziari per far fronte alle spese derivanti dalla fornitura dei servizi pubblici alla collettività. Il primo comma stabilisce che tutti coloro che hanno capacità contributiva, cioè percepiscono un reddito o possiedono un patrimonio, non solo i cittadini, hanno il dovere di pagare i tributi allo Stato. Il secondo comma sancisce per l’imposizione fiscale il criterio della progressività, in base al quale la percentuale da applicare per determinare l’imposta aumenta al crescere della ricchezza. E ciò perché coloro che percepiscono alti redditi, possono, con un minor sacrificio, contribuire maggiormente al benessere della collettività. 3. IL DOVERE DI FEDELTÀ ALLA REPUBBLICA Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. L’art. 54 prevede il dovere di fedeltà alla Repubblica e di rispetto della Costituzione e delle leggi. Imponendo il dovere di fedeltà alla Repubblica il costituente ha inteso garantire la fedeltà alla forma istituzionale scelta dal popolo il 2 giugno del 1946 oltre che ai principi ispiratori del nostro ordinamento. Sempre al 1° comma l’art. 54 prevede il dovere di osservare la Costituzione e tutte le leggi che costituiscono il nostro sistema giuridico. Il dovere di fedeltà non ha limiti in quanto ognuno di noi è tenuto a rispettare tutte le leggi dello Stato, in particolar modo chi ricopre cariche pubbliche ha il dovere di compierle con disciplina ed onore, in quanto essere al servizio della collettività significa agire nell’interesse di tutti. In alcuni casi previsti dalla Costituzione viene imposto il giuramento solenne di fedeltà alla Repubblica ed alla Costituzione, per vincolare chi ricopre certe cariche allo svolgimento delle proprie funzioni nel rispetto delle istituzioni ed al servizio della collettività. Prof.ssa Maria Rappazzo