Contributo di solidarietà del 3% sui redditi al di sopra dei 300.000 euro
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Contributo di solidarietà del 3% sui redditi al di sopra dei 300.000 euro
Circolare N.136 del 18 ottobre 2011 Contributo di solidarietà del 3% sui redditi al di sopra dei 300.000 euro Contributo di solidarietà del 3% sui redditi al di sopra dei 300.000 euro Gentile cliente, con la presente, desideriamo informarLa che con l’approvazione della legge di conversione del DL 138/2011, diventa definitiva l‟istituzione del contributo di solidarietà e di quello a carico degli appartenenti agli organi costituzionali. Come è noto, al contrario del contributo sui dipendenti pubblici rimasto inalterato sin dalla prima formulazione del DL n. 138/2011, il contributo di solidarietà è stato successivamente stralciato dalla manovra fino a poche ore prima dell‟approvazione del testo blindato al senato. Alla luce della più recenti modifiche della manovra di ferragosto, quindi il contributo di solidarietà si applica solamente sui redditi eccedenti i 300.000 euro nella misura del 3%. La prima “veste” del contributo di solidarietà prevedeva, invece, un onere decisamente più gravoso sui redditi medio-alti: il comma 1 dell’articolo 2 del DL n. 138/2011, infatti, stabiliva che il contributo era a carico delle persone fisiche e veniva calcolato sull‟ammontare del reddito complessivo, di cui all’articolo 8 del TUIR, dalle stesse prodotto nell‟anno di riferimento. La misura percentuale del contributo da applicare al reddito complessivo era pari al 5% della parte eccedente 90.000 euro e fino a 150.000 euro; al 10% sulla parte di reddito che eccede 150.000 euro. 2 STUDIO SOLUZIONE | consulting Premessa Con la manovra di ferragosto, come è noto, sono stati presi numerosi provvedimenti, sia in materia di risparmio pubblico sia in materia fiscale. Seppure il corpo principale delle disposizioni fiscali della manovra riguardi in particolar modo l’evasione fiscale, vi sono alcune disposizioni che prevedono un maggior onere – in termini di imposte – a carico dei contribuenti. Tra queste lo sblocco delle addizionali all‟IRPEF, il taglio delle agevolazioni fiscali del 20% (seppure la sua operatività sia condizionata dall’approvazione di una riforma fiscale) e, soprattutto, l‟istituzione del così detto “contributo di solidarietà” per le persone fisiche. Tale contributo, per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione, è previsto nella misura del 3% per il reddito che eccede i 300.000 euro. Ad attenuare la posizione contributiva dei soggetti che percepiscono redditi al di sopra dei 300.000 euro interviene un‟ulteriore disposizione della manovra di ferragosto (DL n. 138/2011) la quale prevede la deducibilità del contributo di solidarietà che, pertanto, riduce il reddito complessivo ai fini della determinazione dell‟imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali. Il contributo di solidarietà L’introduzione del contributo di solidarietà in sede di approvazione del DL n. 138/2011 è stata oggetto di un iter di approvazione particolarmente complesso: il DL n. 138/2011, infatti, prevedeva l‟introduzione di un contributo di solidarietà particolarmente gravoso, mentre in sede di conversione è stata prevista la sua completa abolizione. Al termine di una serie di proposte e modifiche intervenute è stato poi re-introdotto il contributo in questione, nella misura pari al 3%, sui redditi superiori a 300.000 euro lordi. Il contributo di solidarietà si applica per gli anni 2011, 2012 e 2013 ma le disposizioni della manovra di ferragosto prevedono che tale contributo potrà essere prorogato anche oltre al 2013 qualora il bilancio dello Stato non raggiunga il pareggio di bilancio. Ciò detto ricordiamo che, secondo quanto previsto originariamente dal DL n. 138/2011 (ovvero prima delle modifiche accorse in sede di conversione) la misura percentuale del contributo da applicare al reddito complessivo era pari al 5% della parte eccedente 90.000 euro e fino a 150.000 euro; al 10% sulla parte di reddito che eccede 150.000 euro. 3 STUDIO SOLUZIONE | consulting IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ Prima della legge di conversione 5% per i redditi a partire da 90.000 DOPO la LEGGE di CONVERSIONE 3% per i redditi oltre i 300.000 euro. euro e fino a 150.000 euro; 10% per i redditi oltre i 150.000 euro. Il reddito rilevante Precisiamo che il contributo di solidarietà andrà ad incidere sul reddito complessivo del contribuente e, quindi, a seconda dei casi e della tipologia dei redditi riportati dal contribuente, il reddito di lavoro dipendente ed assimilato, autonomo o d‟impresa, di capitale, fondiario (fatta eccezione per l’irrilevanza reddituale della rendita catastale dell’abitazione principale), redditi diversi eventualmente percepiti. Sotto tale profilo, infatti, la norma opera un chiaro riferimento all‟art. 8 del T.U.I.R. in materia di determinazione del reddito complessivo che prevede espressamente che lo stesso si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo, così come appena indicati. OSSERVA Ai fini dell’applicazione del contributo di solidarietà, non concorrono a formare il reddito complessivo i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell‟art. 60 del T.U.I.R. e, quindi, i compensi del lavoro prestato o dell‟opera svolta dall‟imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all‟impresa familiare. Il contributo in questione, inoltre, è deducibile dal reddito complessivo del contribuente. ESEMPIO Qualora per l‟anno 2011 un contribuente dichiari un reddito pari a 400.000 euro dovrà versare un contributo pari a 3.000 euro( 100.000x3%). Tale contributo potrà essere portato in deduzione del reddito. 4 STUDIO SOLUZIONE | consulting La determinazione del reddito rilevante Precisiamo, come sopra accennato, che il meccanismo applicativo di determinazione del contributo di solidarietà deve essere analizzato con attenzione, infatti il reddito di riferimento sarà sì quello complessivo, ma dovrà essere „„depurato‟‟ dall‟abitazione principale, che quindi mantiene la propria „„franchigia fiscale‟‟ in termini assoluti. Il contributo, come accennato sopra, sarà deducibile dal reddito del contribuente ma stando alle prime interpretazioni la deduzione opererà nello stesso anno del pagamento e non in quello successivo. ESEMPIO Riprendendo l’esempio precedente, qualora per l‟anno 2011 un contribuente dichiari un reddito pari a 400.000 euro dovrà versare un contributo pari a 3.000 euro ( 100.000x 3%). Tale contributo potrà essere portato in deduzione del reddito nello stesso anno per cui viene versato: ne risulta che il reddito imponibile nell’anno in cui viene versato il contributo, sarà pari a 397.000 euro, producendo quindi una immediata riduzione sulle imposte ordinarie. Alla luce delle disposizioni attualmente vigenti, quindi, la tassazione deve essere effettuata come segue: deve essere individuato il reddito imponibile ai fini dell‟applicazione del tributo, ossia va individuata la quota eccedente i 300.000 Euro; le restanti imposte sui redditi vanno versate al netto della deduzione del contributo. Quello che rileva ai fini dell‟applicazione del contributo di solidarietà, è che in base a tale meccanismo impositivo, il contributo di solidarietà arriva quasi a dimezzarsi, dato che il prelievo ulteriore riduce l‟imponibile che si trasforma in un risparmio in termini di IRPEF ed addizionali. In linea generale ed in media, circa il 45% del contributo di solidarietà viene „„restituito‟‟ in termini di minori imposte dovute, avuto riguardo alla deduzione spettante. E evidente che il calcolo puntuale di tale risparmio dipenderà dalle addizionali comunali e regionali di riferimento del contribuente. ESEMPIO Ipotizzano di seguito alcune casistiche per determinare la misura dell’impatto netto del contributo di solidarietà ai fini IRPEF, sia avuto riguardo alla misura del contributo applicabile (3%) che con riferimento al meccanismo della deduzione del contributo medesimo dal reddito del contributo soggetto a tale prelievo che comporta una immediata riduzione del 43% di tale 5 STUDIO SOLUZIONE | consulting prelievo - in termine di ultimo scaglione IRPEF - a seguito del versamento del contributo di solidarietà. Nella tabella che segue, il reddito è assunto quale imponibile IRPEF ed il contributo di solidarietà del 3% è appunto applicato al reddito imponibile e al contributo di solidarietà netto si computa il contributo in questione al netto del conseguente risparmio ai fini IRPEF ( 43% del contributo di solidarietà considerando l’aliquota del 43%) derivante dalla deduzione prevista dalla disposizione in commento. Reddito Contributo di solidarietà Contributo di solidarietà netto 300.000 0 0 350.000 1.500 855 400.000 3.000 1.710 500.000 6.000 3.420 750.000 13.500 7.695 1.000.000 21.000 11.970 6 STUDIO SOLUZIONE | consulting