Contributo di solidarietà del 3% sui redditi al di sopra dei 300.000 euro

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Contributo di solidarietà del 3% sui redditi al di sopra dei 300.000 euro
Circolare N.136 del 18 ottobre 2011
Contributo di solidarietà del 3% sui redditi al di sopra dei 300.000 euro
Contributo di solidarietà del 3% sui redditi al di
sopra dei 300.000 euro
Gentile cliente, con la presente, desideriamo informarLa che con l’approvazione della legge di
conversione del DL 138/2011, diventa definitiva l‟istituzione del contributo di solidarietà e di
quello a carico degli appartenenti agli organi costituzionali. Come è noto, al contrario del
contributo sui dipendenti pubblici rimasto inalterato sin dalla prima formulazione del DL n. 138/2011,
il contributo di solidarietà è stato successivamente stralciato dalla manovra fino a poche ore
prima dell‟approvazione del testo blindato al senato. Alla luce della più recenti modifiche della
manovra di ferragosto, quindi il contributo di solidarietà si applica solamente sui redditi
eccedenti i 300.000 euro nella misura del 3%. La prima “veste” del contributo di solidarietà
prevedeva, invece, un onere decisamente più gravoso sui redditi medio-alti: il comma 1
dell’articolo 2 del DL n. 138/2011, infatti, stabiliva che il contributo era a carico delle persone
fisiche e veniva calcolato sull‟ammontare del reddito complessivo, di cui all’articolo 8 del
TUIR, dalle stesse prodotto nell‟anno di riferimento. La misura percentuale del contributo da
applicare al reddito complessivo era pari al 5% della parte eccedente 90.000 euro e fino a
150.000 euro; al 10% sulla parte di reddito che eccede 150.000 euro.
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Premessa
Con la manovra di ferragosto, come è noto, sono stati presi numerosi provvedimenti, sia in
materia di risparmio pubblico sia in materia fiscale. Seppure il corpo principale delle disposizioni
fiscali della manovra riguardi in particolar modo l’evasione fiscale, vi sono alcune disposizioni che
prevedono un maggior onere – in termini di imposte – a carico dei contribuenti. Tra queste lo
sblocco delle addizionali all‟IRPEF, il taglio delle agevolazioni fiscali del 20% (seppure la
sua operatività sia condizionata dall’approvazione di una riforma fiscale) e, soprattutto, l‟istituzione
del così detto “contributo di solidarietà” per le persone fisiche. Tale contributo, per effetto
delle modifiche apportate in sede di conversione, è previsto nella misura del 3% per il
reddito che eccede i 300.000 euro.
Ad attenuare la posizione contributiva dei soggetti che percepiscono redditi al di sopra dei
300.000 euro interviene un‟ulteriore disposizione della manovra di ferragosto (DL n.
138/2011) la quale prevede la deducibilità del contributo di solidarietà che, pertanto, riduce il
reddito complessivo ai fini della determinazione dell‟imposta sul reddito delle persone
fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali.
Il contributo di solidarietà
L’introduzione del contributo di solidarietà in sede di approvazione del DL n. 138/2011 è stata oggetto
di un iter di approvazione particolarmente complesso: il DL n. 138/2011, infatti, prevedeva
l‟introduzione di un contributo di solidarietà particolarmente gravoso, mentre in sede di
conversione è stata prevista la sua completa abolizione. Al termine di una serie di proposte e
modifiche intervenute è stato poi re-introdotto il contributo in questione, nella misura pari al
3%, sui redditi superiori a 300.000 euro lordi. Il contributo di solidarietà si applica per gli anni
2011, 2012 e 2013 ma le disposizioni della manovra di ferragosto prevedono che tale contributo
potrà essere prorogato anche oltre al 2013 qualora il bilancio dello Stato non raggiunga il
pareggio di bilancio.
Ciò detto ricordiamo che, secondo quanto previsto originariamente dal DL n. 138/2011
(ovvero prima delle modifiche accorse in sede di conversione) la misura percentuale del
contributo da applicare al reddito complessivo era pari al 5% della parte eccedente 90.000
euro e fino a 150.000 euro; al 10% sulla parte di reddito che eccede 150.000 euro.
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IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
Prima della legge di conversione
 5% per i redditi a partire da 90.000
DOPO la LEGGE di CONVERSIONE
 3% per i redditi oltre i 300.000 euro.
euro e fino a 150.000 euro;
 10% per i redditi oltre i 150.000 euro.
Il reddito rilevante
Precisiamo che il contributo di solidarietà andrà ad incidere sul reddito complessivo del
contribuente e, quindi, a seconda dei casi e della tipologia dei redditi riportati dal contribuente, il
reddito di lavoro dipendente ed assimilato, autonomo o d‟impresa, di capitale, fondiario
(fatta eccezione per l’irrilevanza reddituale della rendita catastale dell’abitazione principale), redditi
diversi eventualmente percepiti. Sotto tale profilo, infatti, la norma opera un chiaro
riferimento all‟art. 8 del T.U.I.R. in materia di determinazione del reddito complessivo che
prevede espressamente che lo stesso si determina sommando i redditi di ogni categoria
che concorrono a formarlo, così come appena indicati.
OSSERVA
Ai fini dell’applicazione del contributo di solidarietà, non concorrono a formare il reddito
complessivo i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell‟art. 60 del T.U.I.R. e,
quindi, i compensi del lavoro prestato o dell‟opera svolta dall‟imprenditore, dal coniuge,
dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli
ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all‟impresa familiare.
Il contributo in questione, inoltre, è deducibile dal reddito complessivo del contribuente.
ESEMPIO
Qualora per l‟anno 2011 un contribuente dichiari un reddito pari a 400.000 euro dovrà
versare un contributo pari a 3.000 euro( 100.000x3%). Tale contributo potrà essere portato
in deduzione del reddito.
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La determinazione del reddito rilevante
Precisiamo, come sopra accennato, che il meccanismo applicativo di determinazione del
contributo di solidarietà deve essere analizzato con attenzione, infatti il reddito di
riferimento sarà sì quello complessivo, ma dovrà essere „„depurato‟‟ dall‟abitazione
principale, che quindi mantiene la propria „„franchigia fiscale‟‟ in termini assoluti.
Il contributo, come accennato sopra, sarà deducibile dal reddito del contribuente ma stando
alle prime interpretazioni la deduzione opererà nello stesso anno del pagamento e non in
quello successivo.
ESEMPIO
Riprendendo l’esempio precedente, qualora per l‟anno 2011 un contribuente dichiari un
reddito pari a 400.000 euro dovrà versare un contributo pari a 3.000 euro ( 100.000x
3%). Tale contributo potrà essere portato in deduzione del reddito nello stesso anno per
cui viene versato: ne risulta che il reddito imponibile nell’anno in cui viene versato il contributo,
sarà pari a 397.000 euro, producendo quindi una immediata riduzione sulle imposte ordinarie.
Alla luce delle disposizioni attualmente vigenti, quindi, la tassazione deve essere effettuata
come segue:
 deve essere individuato il reddito imponibile ai fini dell‟applicazione del tributo, ossia
va individuata la quota eccedente i 300.000 Euro;
 le restanti imposte sui redditi vanno versate al netto della deduzione del contributo.
Quello che rileva ai fini dell‟applicazione del contributo di solidarietà, è che in base a tale
meccanismo impositivo, il contributo di solidarietà arriva quasi a dimezzarsi, dato che il
prelievo ulteriore riduce l‟imponibile che si trasforma in un risparmio in termini di IRPEF
ed addizionali. In linea generale ed in media, circa il 45% del contributo di solidarietà viene
„„restituito‟‟ in termini di minori imposte dovute, avuto riguardo alla deduzione spettante. E
evidente che il calcolo puntuale di tale risparmio dipenderà dalle addizionali comunali e
regionali di riferimento del contribuente.
ESEMPIO
Ipotizzano di seguito alcune casistiche per determinare la misura dell’impatto netto del contributo di
solidarietà ai fini IRPEF, sia avuto riguardo alla misura del contributo applicabile (3%) che
con riferimento al meccanismo della deduzione del contributo medesimo dal reddito del
contributo soggetto a tale prelievo che comporta una immediata riduzione del 43% di tale
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prelievo - in termine di ultimo scaglione IRPEF - a seguito del versamento del contributo di
solidarietà.
Nella tabella che segue, il reddito è assunto quale imponibile IRPEF ed il contributo di solidarietà del
3% è appunto applicato al reddito imponibile e al contributo di solidarietà netto si computa il
contributo in questione al netto del conseguente risparmio ai fini IRPEF ( 43% del contributo di
solidarietà considerando l’aliquota del 43%) derivante dalla deduzione prevista dalla disposizione in
commento.
Reddito
Contributo di solidarietà
Contributo di solidarietà
netto
300.000
0
0
350.000
1.500
855
400.000
3.000
1.710
500.000
6.000
3.420
750.000
13.500
7.695
1.000.000
21.000
11.970
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