INDENNITA` DI DISOCCUPAZIONE L`indennità contro la
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INDENNITA` DI DISOCCUPAZIONE L`indennità contro la
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE L'indennità contro la disoccupazione è tra le più antiche forme di assicurazione obbligatoria sul piano previdenziale e assistenziale: le sue origini risalgono, infatti, allontano 1923. Il Rd 3158/1923.aveva previsto l'obbligo «dell'assicurazione avente lo scopo di assegnare i sussidi nei casi di disoccupazione per mancanza di lavoro». L'evoluzione normativa ha introdotto nuove regole per i soggetti assicurati e per quelli esclusi, ma ha mantenuto l'obbligo assicurativo a totale carico del datore di lavoro con il versamento dei contributi alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione. CARATTERISTICHE GENERALI Rientrano nella sfera applicativa dell'assicurazione Ds tutti i lavoratori dipendenti che, non possedendo la garanzia della stabilità di impiego possono, per qualsiasi motivo (compreso quello delle dimissioni volontarie per giusta causa), rimanere privi di lavoro con la perdita della relativa retribuzione. L'assicurazione sorge per ogni singolo lavoratore dipendente e, perciò, la prestazione economica di disoccupazione, riconosciuta a determinate condizioni, è sostanzialmente soggettiva ed è liquidata caso per caso, a seguito di domanda individuale dell'interessato. In altri termini con l'assicurazione contro la disoccupazione si vuole garantire un trattamento economico sostitutivo della retribuzione. Questo trattamento mira al temporaneo sostentamento della persona in attesa di una nuova occupazione. Esso si articola in diverse forme: prestazione economica di disoccupazione ordinaria, non agricola e agricola, con i requisiti normali e ridotti; trattamenti speciali di disoccupazione agricola, regime della disoccupazione edile e così via. L'articolo 78, comma 19, della legge 388/2000 (Finanziaria 2001) ha stabilito che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali è elevata al 40% dal l° gennaio 2001 ed è estesa fino a nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni: Comunque, tali aumenti non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli (ordinari e speciali) e all'indennità ordinaria con requisiti ridotti (articolo 7, comma 3, del DI 86/1988, convertito dalla legge 160/1988). Successivamente, la durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali è stata elevata da sei a sette mesi per i lavoratori con età anagrafica inferiore a 50 anni e da nove a dieci mesi per quelli con età pari o superiore a 50 anni. Infatti, l'articolo 13, comma 2, lettera a), del DI 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 80/2005. Tale norma ha aumentato anche la percentuale di commisurazione dell'indennità alla retribuzione che, per le prestazioni in pagamento nel periodo 1° aprile 2005-31 dicembre 2006, sarà calcolata nel seguente modo: • per i primi sei mesi è fissata al 50% e per il settimo mese al 40% (la rettifica dal 30 al 40% della retribuzione risulta dalla circolare Inps lO agosto 2005 n. 100) per i lavoratori con età inferiore a 50 anni; • per i primi sei mesi è fissata al 50%, per i tre mesi successivi al 40% e per il decimo mese al 30% per i lavoratori con età pari o superiore a 50 anni. Prima di vedere in dettaglio le modalità per accedere alle due diverse disoccupazioni è bene ricordare che le regole sulla modalità di accesso all'indennità di disoccupazione ordinaria hanno subito delle modifiche con l'applicazione del Dlgs n.297 del 19 dicembre 2002. Tale decreto infatti, oltre a modificare quello precedente sulla riforma del collocamento (Dlgs 181/2000), ha abrogato le liste di collocamento e il libretto di lavoro, di conseguenza la procedura in base alla quale l’iscrizione nelle liste di collocamento era una condizione necessaria per il pagamento dell’indennità ordinaria adesso non è più applicabile. Con il nuovo decreto infatti per accedere all'indennità ordinaria di disoccupazione è necessario essere nello 'stato di disoccupazione' con il quale si intende la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti. Lo stato di disoccupazione si acquisisce presentandosi personalmente al Centro per l’Impiego nel territorio del proprio domicilio e sottoscrivendo una dichiarazione con la quale il richiedente attesta sia l’attività svolta precedentemente sia l’immediata disponibilità a svolgere un’attività lavorativa. L’obiettivo delle nuove norme è quello di sostenere il disoccupato attraverso un progetto individualizzato e concordato con gli operatori: un progetto che parte dalla valutazione delle competenze e delle risorse complessive della persona. A tale scopo dopo la sottoscrizione della dichiarazione di “immediata disponibilità allo svolgimento di un lavoro”, il lavoratore viene preso in carico dal Centro per l’impiego che, come prima cosa deve garantire obbligatoriamente un colloquio di orientamento. La data del colloquio è fissata dal Centro per l’impiego entro 3 mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione sulla base dell'organizzazione interna dell' ufficio che deve tenere conto anche di tutti gli altri servizi che è obbligato ad erogare. Durante il colloquio viene concordato un piano il cui obbiettivo è il reintegro nel mondo del lavoro, tale piano terrà conto delle esigenze del lavoratore. Per favorire il reintegro nel mondo del lavoro potranno essere fatte proposte di lavoro compatibili con il livello di studio e le attitudini della persona (salvo diversa esplicita espressione dell'interessato), e/o potranno essere forniti strumenti e informazioni con finalità orientative e/o proposte di corsi di formazione, di tirocini presso aziende od altre azioni che ne migliorino il profilo lavorativo e l’occupabilità. I casi in cui si può perdere lo stato di disoccupazione, e quindi il diritto a un’indennità di disoccupazione ordinaria sono 2: mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del colloquio.( Di norma per giustificati motivi si intendono comprovati impedimenti oggettivi, tra i quali le ragioni di salute, comunque al massimo è ammesso un ritardo di 15 giorni). � rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi ( di norma per giustificato motivo si intende una offerta di lavoro non adeguata alla professionalità del disoccupato oppure un'offerta di lavoro ubicata in un raggio superiore a 50 km dal domicilio del disoccupato). Il caso in cui si può avere la sospensione dello stato di disoccupazione: � accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi. INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA Il diritto al trattamento previdenziale di disoccupazione ordinaria non agricola scatta quando i lavoratori: • presentano la domanda; • si trovano in uno stato di disoccupazione involontaria determinato da licenziamento, da sospensione per mancanza di lavoro, da fine contratto di lavoro o da dimissioni per giusta causa; • possiedono i requisiti assicurativi e contributivi e una residua capacità lavorativa; • sono in regola con l'iscrizione al collocamento (o dichiarazione di disponibilità al lavoro dopo la soppressione degli elenchi del collocamento); • non devono beneficiare di altri trattamenti pre videnziali e non devono esercitare attività lavorativa secondo la normativa vigente. Il soggetto disoccupato deve preoccuparsi di presentare domanda sull'apposito modello D521 completa della dichiarazione resa dall'ultimo datore di lavoro su modello DS22. È opportuno segnalare che l'lnps ha riconosciuto che «il mod DS22 purché presentato entro i 68 giorni dalla data del licenziamento, può essere considerato idonea manifestazione di volontà rivolta alla concessione della prestazione di disoccupazione». In questo caso, il disoccupato sarà invitato dall'lnps a formalizzare la richiesta, compilando l'apposito modello, la cui data di presentazione sarà quella apposta sul modello DS22.. La domanda deve essere corredata dell'attestazione dell'iscrizione nelle liste dei disoccupati, certificazione che può essere sostituita da dichiarazione di responsabilità a norma dell'articolo 47 della legge 445/2000, soprattutto, dopo la soppressione delle liste dei disoccupati. Con l'abolizione dell'iscrizione dei lavoratori nelle liste dei disoccupati, stabilita dal D.Lgs 181/2000, così come modificato dal D.Lgs 297/2002, è sorta subito la necessità di capire come effettuare l'accertamento dello stato di disoccupazione, cioè l'assenza di lavoro autonomo, dipendente o parasubordinato � sul piano delle prestazioni economiche di disoccupazione. In sostituzione dell'iscrizione nelle liste dei disoccupati, viene considerata la dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa resa dall'interessato al competente centro per l'impiego (dichiarazione di responsabilità che va allegata alla domanda di prestazione di disoccupazione). L'articolo 129 del RDL 1827/1935 prevede che, in caso di cessazione o sospensione di un rapporto di lavoro, l'interessato presenti la domanda di disoccupazione el)tro il termine di 60 giorni dalla data di inizio della disoccupazione indennizzabile (circolare Inps 16 febbraio 1968 n. 368). La disoccupazione diventa indennizzabile dall'ottavo giorno successivo a quello del/della licenziamento/sospensione, perché i primi sette giorni sono considerati di carenza, così come stabilito dall'articolo 73, comma 2, dello stesso RDL 1827/1935. Ciò significa che il periodo complessivo a disposizione del disoccupato per presentare la domanda di indennità di disoccupazione scade il sessantottesimo giorno successivo alla data di sospensione o di licenziamento (circolare Inps 16 maggio 1983 n. 471). Quando al lavoratore risulti pagata un'indennità sostitutiva del preavviso, il termine per presentare la domanda scade il sessantottesimo giorno successivo al periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate. Anche le lavoratrici madri e i lavoratori padri (articolo 55, comma 2, del testo unico sulla maternità), che nel corso del primo anno di vita del bambino restino disoccupati o a seguito a dimissioni ovvero a seguito di licenziamento, devono presentare la domanda entro il sessantottesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o da quella terminale dell'indennità sostitutiva del preavviso (si veda la circolare Inps 128/2000). Qualora la disoccupazione derivi da licenziamento in tronco, la prestazione decorre dal trentottesimo giorno, secondo l'articolo 76 del RDL 1827/1935, in quanto i 30 giorni successivi al periodo di carenza non sono indennizzabili. In tal caso, la domanda di indennità di disoccupazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il novantottesimo giorno dalla data del licenziamento (circolare Inps 16 febbraio 1968 n. 368). DECADENZA Il diritto all'indennità di disoccupazione cessa quando l'assicurato ha presentato domanda oltre 60 giorni dalla data di inizio della disoccupazione indennizzabile. Il primo giorno di disoccupazione indennizzabile teorico è l'ottavo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, in caso di licenziamento effettuato con atto formale e il trentottesimo in caso di licenziamento in tronco o per giusta causa. In presenza di pagamento di un'indennità di mancato preavviso, il primo giorno di disoccupazione indennizzabile è l'ottavo calcolato dalla fine del periodo stesso (articolo 73, comma 2, del RDL 1827/1935). Per il calcolo del limite massimo di 68 giorni, va considerata la data: • apposta allo sportello Inps nell'apposito spazio del modello DS21; • apposta, con timbro ufficiale a calendario, dal funzionario del centro per l'impiego sempre nell'apposito spazio del modello DS21; • di spedizione della raccomandata, in caso di presentazione mediante posta ( secondo l'articolo 2963 del Codice civile se l'ultimo giorno utile è festivo, il termine viene spostato al primo giorno feriale successivo). La scadenza per la presentazione della domanda, che è perentoria, può subire slittamenti: • quando il lavoratore ha intentato vertenza sindacale o giudiziaria riguardante il licenziamento; in tal caso il termine scade il sessantesimo giorno calcolato dalla data di definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria. Il lavoratore deve produrre idonea documentazione dalla quale risulti la data di composizione della vertenza sindacale o di notifica della sentenza della Magistratura. Se il disoccupato presenta la domanda nel corso della vertenza si deve procedere, in presenza dei requisiti di legge, alla liquidazione dell'indennità, adottando tutte le iniziative possibili e necessarie per procedere alloro recupero in caso di reintegrazione nel posto di lavoro (circolare Inps 27 marzo 1986 n. 495); • ·nel caso di malattia iniziata entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. In tal caso, il termine scade il sessantesimo giorno dalla data in cui il lavoratore abbia riacquistato la capacità lavorativa. LICENZIAMENTO Il provvedimento di licenziamento viene assunto dal datore di lavoro con atto formale, interrompendo così il contratto di lavoro stipulato sia nella forma a tempo indeterminato che a termine. Anche nel caso di licenziamento a seguito della stagione morta o della sosta ricorrente (sosta stagionale) nella lavorazione alla quale il lavoratore era addetto, diventa indennizzabile, senza differimento, qualora il lavoratore medesimo sia disponibile per assumere altre occupazioni (si veda la circolare Inps 1° agosto 1974 n. 445). Le industrie e le lavorazioni soggette a tale genere di disoccupazione (si veda l'articolo 76 del Rdl 1827/1935) sono stabilite con apposita tabella approvata con Dm 30 novembre 1964 e successive modificazioni. DIMISSIONI Dal 1° gennaio 1999 il lavoratore che si dimette volontariamente non ha diritto all'indennità di disoccupazione (articolo 34, comma 5, della legge 448/1998), a meno che non si tratti di una lavoratrice che si dimette nel periodo di puerperio (dalla data di inizio gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino). In caso, infatti, di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per il quale è previsto, secondo l'articolo 54 del predetto testo unico, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità stabilite da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. Tali disposizioni si applicano anche nei confronti del padre lavoratore per la durata del congedo di paternità e fino a un anno di età del bambino (articolo 55, comma 2, del testo unico). La sentenza della Corte costituzionale 24 giugno 2002 n. 269 ha riconosciuto, come già detto, il diritto alla prestazione di disoccupazione anche nel caso nel quale il rapporto di lavoro cessi per dimissioni per giusta causa, cioè quando si verifica un evento che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro. Tra le ipotesi più frequenti di dimissioni per giusta causa si trovano: il mancato pagamento della retribuzione, le molestie sessuali, le modificazioni delle mansioni e così via. Il pagamento dell'indennità ordinaria di disoccupazione (agricola e non), con requisiti normali o ridotti, scatta solo nei casi nei quali esista una delle cause di dimissioni «per giusta causa» già indicate dalla giurisprudenza. La domanda di disoccupazione, se il lavoratore dichiara le dimissioni per giusta causa, deve essere completata da una documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), dalla quale emerga almeno la sua volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro. In detta dichiarazione l’interessato deve indicare l’impegno di comunicare all'lnps l'esito della controversia giudiziale o stragiudiziale. Naturalmente, verrà recuperata l'indennità di disoccupazione corrisposta quando l'esito della lite venga a escludere la giusta causa delle dimissioni. Le dimissioni del lavoratore per giusta causa sono da assimilare, sul piano della concessione dell'indennità di disoccupazione, a una condizione di disoccupazione involontaria. È il principio che sostanzialmente ha affermato la citata sentenza della Consulta 269/02. Dal canto suo, l'lnps, con la circolare 4 giugno 2003 n. 97, ha recepito questo principio, anche perché la Corte di cassazione e i tribunali hanno riconosciuto l'indennità di disoccupazione in una serie infinita di casi. L'Istituto previdenziale, quindi, considera «per giusta causa» le dimissioni determinate: • dal mancato pagamento della retribuzione da parte del datore di lavoro e dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative; • dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro; • dal mobbing (crollo dell'equilibrio psicofisico del lavoratore a causa di comportamenti ves satori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi, ivi compresi i già visti "demansionamento" e molestie sessuali); • dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro derivanti da cessione ad altre persone, sia fisiche che giuridiche, dell'azienda; • dal comportamento ingiurioso tenuto dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente (Corte di cassazione, sentenza 5977/85); • dallo spostamento del lavoratore da una sede a un'altra, in assenza delle «comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive» stabilite dall'articolo 2103 del Codice civile (Corte di cassa zio ne, sentenza 1074/99). DECORRENZA DELL’INDENNITA’ L'indennità economica di disoccupazione decorre nella maniera seguente: 1. dall'ottavo giorno successivo a quello di cessazione di lavoro (articolo 73 del RdI1827/1935), quando !'as~icurato presenta la domanda entro l'ottavo giorno dalla risoluzione/sospensione del rapporto stesso e risulti iscritto a tale data nelle liste dei lavoratori disoccupati o con dichiarazione di disponibilità al lavoro comunicata dall'interessato al centro per l'impiego dopo la soppressione delle liste di collocamento; 2. dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda se la stessa viene presentata dopo l'ottavo giorno dalla risoluzione/sospensione del rapporto di lavoro e risulti iscritto a tale data nelle liste dei lavoratori disoccupati; 3. dalla data di iscrizione nelle liste dei lavoratori disoccupati o dalla dichiarazione di disponibilità al lavoro se questa circostanza è successiva alle due predette situazioni. In caso di corresponsione dell'indennità di mancato preavviso ('indennità di disoccupazione decorre dall'ottavo giorno successivo alla data terminale dell'indennità di preavviso ragguagliata a giornate. Requisiti contributivi Due anni di assicurazione contro la disoccupazione e possesso di almeno 52 contributi settimanali contro la disoccupazione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro dipendente Destinatari Tutti i lavoratori dipendenti con esclusione dei seguenti lavoratori: apprendisti; soci delle cooperative di facchinaggio e piccola pesca; lavoratori con la stabilità di impiego; personale artistico con rapporto di lavoro non dipendente; personale delle ferrovie, tranvie, linee di navigazione interna, addetti ai trasporti urbani ed extraurbani; lavoratori individuati con decreto ministeriale per i quali non si può controllare la disoccupazione; religiosi che lavorano per la propria congregazione od ordine; i lavoratori in part time verticale per i periodi di inattività; personale artistico, teatrale e cinematografico con rapporto non dipendente Altre condizioni Occorre il licenziamento del lavoratore. l'indennità di disoccupazione non spetta, quindi, ai lavoratori dimissionari salvo i casi di dimissione per giusta causa o di dimissione della lavoratrice entro il primo anno di età del figlio. Si richiede, inoltre, lo stato di disoccupato certificato dalla dichiarazione in tal senso resa dall'interessato al centro per l'impiego dopo la soppressione degli uffici di collocamento oppure con l'autocertificazione Domanda di disoccupazione Questa domanda va effettuata dal lavoratore mediante il modello DS21 entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Occorre anche il modello DS22 con il quale il datore di lavoro dichiara i dati del lavoratore, il tipo di rapporto di lavoro, le cause della cessazione e la retribuzione corrisposta. In caso di accoglimento della domanda l'lnps paga l'indennità di disoccupazione e l'eventuale assegno per il nucleo familiare (Anf) Decorrenza successivo alla presentazione della domanda negli altri casi; dall'ottavo giorno successi vo dalla fine del preavviso se il lavoratore è beneficiario dell'indennità sostitutiva del preavviso; dal trentottesimo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro nell'ipotesi di licenziamento per giusta causa. INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI L'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è stata istituita dall'articolo 7, comma 3, del DI 86/1988, convertito dalla legge 160/1988. Si tratta di una prestazione di disoccupazione ordinaria che richiede, per il suo riconoscimento, requisiti contributivi e assicurativi ridotti rispetto all'originaria indennità di disoccupazione ordinaria. Per questa circostanza assume nel linguaggio comune la denominazione di disoccupazione con requisiti ridotti. Altra caratteristica tipica di tale forma di disoccupazione consiste nel fatto che, mentre la disoccupazione ordinaria non agricola con i requisiti normali, indennizza il periodo di disoccupazione successivo alla perdita del posto di lavoro e/o alla presentazione della domanda, quella con i requisiti ridotti mira, invece, a indennizzare i periodi di disoccupazione involontaria riscontra bili nell'anno solare di riferimento (che, come vedremo subito, è quello anteriore all'anno di presentazione della domanda). La principale finalità del Legislatore, infatti, è stata quella di garantire un'indennità a coloro che, per effetto di lavori brevi o frammentari, non raggiungono i requisiti contributivi richiesti alla generalità degli assicurati per la corresponsione dell'indennità di disoccupazione ordinaria. Hanno diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti i lavoratori occasionali e i cosiddetti stagionali, ossia coloro che sono occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiono in determinati periodi dell’anno e che sono di durata inferiore ai 6 mesi. L'esempio classico è dato dalle supplenze effettuate dal personale precario della scuola. In particolare devono essere rispettati i seguenti 2 requisiti: 1. almeno 78 giornate di lavoro dal 1° gennaio al 31 dicembre . Le 78 giornate possono essere “accumulate” in diverse aziende e in periodi non continuativi durante l’anno. Nel calcolo delle 78 giornate sono comprese anche le festività, le giornate di malattia, maternità, riposi ordinari, etc. purchè retribuite, coperte da contribuzione obbligatoria e comunque riguardanti un periodo complessivamente considerato come lavorativo ( Circolare INPS n. 273 del 31 Dicembre 1998). Inoltre, poiché la Legge parla di “giornate” non si tiene conto delle “ore” lavorate e previste dal contratto. In un primo tempo l'Inps, con circolare 20 giugno 1988, n. 139, aveva sostenuto che le 78 giornate dovevano essere di effettivo svolgimento di attività lavorativa con esclusione, quindi, delle giornate di assenza per ferie, per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio o per altra causa. Il criterio interpretativo in questione, però, è stato ripetutamente contestato dalla giurisprudenza di legittimità (sentenze della Cassazione 13 maggio 1994 nn. 4476 e 4477 fino a 12262/95, 9059/96 e 2183/01). Il principio costantemente affermato dalla Cassazione è sostanzialmente il seguente: non vi è dubbio che le giornate utili ai fini dell'acquisizione del beneficio siano non soltanto quelle effettivamente lavorate, ma anche quelle comunque interne a un periodo complessivamente lavorato e per le quali esiste l’obbligo di contribuzione. 2. un'anzianità assicurativa per la disoccupazione da almeno due anni. Ciò significa che chi chiede l’indennità deve possedere almeno un contributo settimanale, versato prima dei due anni precedenti l'anno nel quale viene chiesta la disoccupazione.Ad esempio per chi presenterà domanda entro il 31 Marzo 2007, quindi, il contributo deve essere stato accreditato entro la fine del 2004 (anno precedente al 1° Gennaio 2005). Per la richiesta della prestazione devono essere presentati i seguenti documenti: • modello DS21 (domanda del lavoratore), compilato e firmato dal richiedente; • tanti modelli DL 86/88 bis (dichiarazione del datore di lavoro) quanti sono i rapporti di lavoro dipendente svolti nell'anno solare; • il modello per le detrazioni Irpef, compilato e firmato dall'interessato. L'Inps può, inoltre, richiedere la seguente documentazione aggiuntiva, se non già in suo possesso: . a) documenti relativi all'anzianità assicurativa (modello 01/M 50st per l'anno 1998, modelli Cud per gli anni successivi); b) documenti riguardanti eventuali periodi lavorativi diversi da quelli validi ai fini del diritto alla prestazione (dichiarazione/modulistica attestante eventi intervenuti nell'anno di riferimento, ad esempio il foglio matricolare). L'lnps ha precisato che la presentazione di uno o più modelli DL 86/88 bis, anche in assenza del modello DS21, purché avvenuta nei termini validi per la richiesta di prestazione, può essere considerata idonea manifestazione di volontà volta alla concessione della prestazione economica di disoccupazione con requisiti ridotti. Le domande di disoccupazione con requisiti ridotti devono essere presentate, secondo la legge 169/1991, inderogabilmente dal l° gennaio al 31 marzo dell'anno successivo al periodo temporale di riferimento (anno solare immediatamente precedente). Se il 31 marzo è festivo, il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo. Nel caso di domanda spedita per posta, anche ordinaria, è valida la data del timbro postale di spedizione. La domanda va presentata, ovvero spedita, meglio se per raccomandata, alla sede Inps competente per territorio in relazione alla residenza del lavoratore richiedente entro e non oltre i termini suindicati. La domanda è da considerarsi validamente presentata, anche se sprovvista dei documenti necessari alla liquidazione. A beneficiarne sono tutti i lavoratori soggetti al rischio della disoccupazione, con esclusione dei lavoratori con garanzia di impiego (circolare Inps 28 luglio 1982 n. 600) e dei lavoratori autonomi o parasubordinati. I lavoratori devono possedere, nel corso dell'anno solare di riferimento: a) attività lavorativa subordinata utile per il diritto; b) periodi temporali sprovvisti di lavoro subordinato o di altro tipo, e cioè essere stati nella condizione di disoccupato. Non è obbligatoria l'iscrizione nelle liste di collocamento e, quindi, l'attestazione dello status di disoccupato. Per velocizzare al massimo l'erogazione dell'indennità di disoccupazione ordinaria, risulta predisposto un modello di dichiarazione sostitutiva qualora il modello DS22 non fosse disponibile al momento della presentazione della relativa domanda. Tale dichiarazione sostitutiva, oltre ai dati identiFicativi del lavoratore, contiene: - una prima parte inerente le informazioni necessarie per la verifica del diritto alla prestazione e cioè l'indicazione dell'ultimo datore di lavoro presso il quale il lavoratore è stato occupato, il tipo di contratto e l'orario settimanale e la causa di cessazione del rapporto di lavoro; - una seconda parte riguardante i dati necessari alla definizione della misura e della decorrenza della prestazione e cioè l'esistenza del diritto all'indennità di mancato preavviso, gli importi delle retribuzioni lorde mensili (per le sole giornate lavorate) relativi al mese in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro e ai tre mesi precedenti e il numero di giornate lavorate nel periodo di riferimento per il quale sono indicate te retribuzioni. L'Inps con circolare 29 gennaio 2007 n. 28 ha cercato di dare un ulteriore impulso alla velocizzazione di tale procedura, stabilendo che l'erogazione dell'indennità andrà effettuata entro un mese dalla data di presentazione della domanda, salvo casi eccezionali dovuti a impossibilità oggettiva.