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- L A CORTE SUPREMA D I C A S S A Z I O N E 1I -, SEZIONE SECONDA C I V I L E -~ c ~. Composta d a g l i I l l . m S i ' igg.ri M a g i s t r a t i : ___. D oF t tr.a n c o Rafaele Dott. - PONTORIERI - CRoenl .s i g l i e r e CORONA A n tD on o ito t. - VELLA .~ Consigliere ~ - BUCCIANTE - Consigliere C C ha pronunciato l a seguente S E N T E N Z A s u l r i c o r s o p r o p o s t o da: RUSCICA S BANCO SPIRITO BARDANZELLU i n ROMA V I A elettivamente domiciliata PAOLINA, 48, p r e s s o l o s t u d i od e l l ' a w o c a t o d i f e s ad a l l ' a w o c a t o G, STENDARDI LUCA, in a t t i : giusta delega - - ricorrente contro BUZZONI CLAUDIO, i n ROìA~PZA elettivamentedomiciliato ~ DEL FANTE 2, che G., lo p r e s s o l o s t u d i od e l l ' a v v o c a t o RIZZACASA d i f e n duen i t a m e na t el l ' a v v o c a t o TOCCO t ~- -. CARLO, d e l eggi uas t a ~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~ C( in atti; - ~~~ . ~~~~~ ~~~~~ ~ ~~~~ avverso ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ l a ~~~~~ controricorrente 6 ~ sentenza n. 1 1 2 2 / 9 8 d e l l aC o r t ed ' A p p e l l di B il l -1- R.G.N. 18909/98 - - Dott. E t t o r e i - - .Consigliere - Giovanna SCHERILLO Dott. - Presidente CORTE SUPREMA D ICASSAZKlNE UiTClO COPIE 1 li MILANO, d e p o s i t a t a i l2 4 / 0 4 / 9 8 ; ] d i t al ar e l a z i o n ed e l l a l causa s v o l t an e l l ap u b b l i c a -~ -~ ~~ 20/10/00 l d i e n zd ae l ~ d aCl o n s i g l i e rD e o t tR. a f a e l e i- .s !ORONA; " " ~ ~ l dl i' A t ov v o c a t o STENDARDI Luca, difensd oe r el ~ 7icorrente ha che ~ 4 c h i el 'satcoc o g l i m ednetlo C ricorso; l d i t ol ' A v v o c a t o d i f e n s o r ed e rl e s i s t e n t e +"_ - '7 :he h a c h i e s t o ldito RIZZACASA, 1 i lr i g e t t o d e l r i c o r s o ; " _ i l P.M. in C persona d eS l ostituto Procuratore .__ ;eneraleDott.Vincenzo MARINELLI chehaconclusoper 4 il r i g e t t o d e l r i c o r s o . + CL c c L .-I 1.;>l- -2- / 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CI. Con citazione4 aprile 1992, Claudio Buzzoni convenne, davanti al Tribunale I, di Milano,OrlandoJritano. Premesso che il convenuto, su un’areacomune pertinente all’edificio di via Garbagnate n. 20/A in Lainate, aveva edificato un box, domandò che fosse condannato alla demolizione aedl ripristino. Orlando Jritano sicostituì; rispose che ilmanufatto era stato costruito in forza d i concessione rilasciata dal Comune di Lainate nonsu area comune, bensì su un’area di pertinenza del box di sua proprietà, dove gli a l t r i c o n d o m i n i n o n avevano motivodi accedere. IlTribunale, con l a sentenza 4159 del 1995, accolse l a domanda e o r d i n ò l a demolizione dell’opera. Su impugnazione proposta da Orlando Jritano ed in contraddittorio con Buzzoni, l a Corte d’Appello di Milano, con sentenza in data 15 - 24 aprile 1998. respinse ilgravame e condannò l’appellante alla rifusione delle spese. S i legge nella decisioneche contenutanella . l’espressione “area d i pertinenza esclusiva”, schedacatastaleallegataall’atto di acquisto, non equivale @l’espressone “proprietà esclusiva”: dal regolamentocondominiale planimetrie,infatti,risulta autorimesse,checostituisce che l’areafaparte i e dalle di un tunnel d i accesso alle parte comune. N o n v’eracontraddizione trala ” destinazione dell’area a pertinenza esclusiva - in quanto può essere ingombrata soltanto dal proprietario dell’autorimessa - e l a appartenenzaallaproprietà comune.(Il pianerottolo dell’ultimo piano, che serve per l’accesso ad un unico alloggio, non può essere incorporato nella proprietà esclusiva dal proprietario dell’alloggio medesimo). A l l o 4,S’,kss0‘tempo,+6%Tressione “area di pertinenza esclusiva” n o n è stata utilizzata in senso tecnico giuridico, poiché l’esclusivitàs i riferisce all’ingombro dell’areae n o n a lsemplice passaggio, che n o n è l i m i t a t o a l 2 solo proprietario dell’autorimessa adiacente. In realtà, il vincolo pertinenziale . -,riguarda l’autorimessae l’abitazione acquistatada Jiritano. Ricorre per cassazione Paolina Ruscica, nella sua qualità di coniuge ed erede di Orlando Jritano con tre motivi di ricorso; resiste con controricorso Claudio Buzzoni. M O T I V I DELLA DECISIONE. 1.-A fondamento del ricorso, la ricorrente deduce: 1.1Violazione e falsa applicazione dell’art.1117 cod. civ., a i sensi dell’art.360 n. 3 cod. proc. civ. L a destinazione delle parti elencate dall’art. 1117 cod. civ., invece che al servizio comunepl serviziod iuna partein proprietà esclusiva, fa venire menol a presunzione di comunione, in quanto l a destinazioneesclusivasupera 1 1 $.t i la presunzione di destinazione ad utilità collettiva.L a sentenza è viziata in quanto n o n considera che esiste un atto d i frazionamento, con attribuzione dell’area jL;.L:l..> stessa allaproprietàJritano, e allovtempo,che l‘area non serve agli a t l r i condomini, in quanto - essendo posta in fondo al tunneldi accesso a i box interrati - n o n è necessaria al passaggio delle vetture degli altri condomini, ma solo a i quelli della ricorrente 1.2 Omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione, a i sensi dell’art. -. 360 n. 5 cod. proc. civ. L a sentenza afferma che: a) l o spazio, sul quale è stato costruito i lbox, è di . . pertinenza esclusiva della proprietà Jritano, serve ma anche agli altri condomini, 4- quindi è in comunione; b) L- com$ comunel’area ~. .- su c u i sorge iltunnel di ~ ingresso delle auto, senza considerare !a ‘limitazione .inserita nel regolamento “secondo l e modalità del frazionamento”; 2’ C) ilpotere del ricorrente‘di ingombrare l’area, m a non d i delimitarla con un muro, mentre tra idue tipi di utilizzazione v ’ , . 3 dell’area n o n esiste distinzione; d) ilrapporto di pertinenzialità s i era costituito t r a i l box e l’abitazione, ma ad essere pertinenziale era l’area, rispetto alla quale ., L. riconosce un diritto al maggioruso in favore della proprietà Jritano.S i tratta di gravi contraddizioni,che inficiano la motivazione. 1.3 Violazione e falsa applicazione di norme di legge (artt. 817 e 818 cod. civ.). Riconosciuto che iltitolo di proprietà dell’immobile ricomprende anche lo ~~ spazio pertinenziale antistante il box, l a sentenza h a erroneamente applicato il disposto degli artt. 817 e 818 cod. civ.. perche ilrapporto di pertinenza esclusiva e quello d i comunione sono tra loro incompatibili. 2.- Im o t i v i di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in ragione della loro i n t i m a connessione, etutti rigettati. 2.1 E’ risaputo che relativamente alle parti dell’edificio elencate, espressamente o per relationem, dall’art. 1117 cod.civ., la proprietà comune si un duplicecollegamentostrumentale,materiale e funzionale: l a fondasu necessità per l’esistenza o per l’uso delle cose, degli impiantio dei servizi comuni a vantaggio dei pianio delle porzioni di piano in proprietà esclusiva, ovvero l a destinazione delle parti comuni all‘uso o al servizio delle unità immobiliari in proprietà solitaria. Nel caso in c u i sussistano isuddetti requisiti- ilcollegamento materiale o quellofunzionale - l a deroga allaproprietàcomunepuò essere disposta solamente dal titolo (sono oggetto di proprietà comune “se ilcontrario non risulta dal titolo”: art. 1117 comma 1cit.). L’ipotesi del cosiddettocondominioparziale,valeadiredellaproprietà limitata alle cose, agli impianti ed ai servizi destinati a vantaggio d i u n a p a r t e .. , (autonoma) dell’edificio o soltanto d i alcune, determinate unità immobiliari (art. 1123 comma 3 cod. civ.), s i fonda s u l difetto del ricordato collegamento, materiale e funzionale, in favore d i tutti ip i a n i o l e porzioni di piano: in altre parole, l e cose 4 appartengono soltanto a i t i t o l a r i delle unità immobiliari, per l'esistenza o per .. l'uso delle quali l e parti comuni sono necessarie, o a l c u i u s o o servizio sono -I destinate. In tema: Cass., Sez. Il, 21 gennaio 2000, n. 651; Cass., Sez. 11, 2 febbraio 1995, n. 1255; Cass., Sez.I1,27 settembre 1994, n. 7885. In presenza del collegamento sopra ricordato- l a necessità per l'esistenzao per l'uso, o w e r o l destinazione a all'uso o al servizio - in difetto d i titolo contrario, ~. l e cose, g i limpianti ed iservizi comuni dell'edificio, elencati espressamente o per relationem dall'art. 1117 cit., appartengono indistintamentea tutti icondomini. In questo orientamento si inseriscono l e sentenze concernenti ilpianerottolo, che serve soltanto al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio("i pianerottoli, quali componenti essenziali delle scale comuni, e avendo così l a funzionale destinazione a l godimento dell'immobile da parte di tutti i condomini, non possono essere trasformati dell'appartamento che su di essi s i affacci, in modo da impedirel'uso comune, mediante l'incorporazione nell'appartamento, comportando una alterazione della destinazione della cosa comune ed una utilizzazione esclusivadi essa, lesivadelconcorrente diritto degli a l t r i condomininonché - in sede possessoria - lesiva del compossesso degli stessi": così Cass., S a . II,2 agosto 1990, ..". n. 7704; Cass., Sez. Il, 16 dicembre 1974, n. 4299; Cass., Sez. I L 1 7 gennaio 1963, n. 38). Per conseguenza, il condomino, ilquale pretenda l'appartenenza esclusiva di un bene compresotra quelli elencati espressamente o per relatwnem dall'art. 1117 cit., h a l'onere di fornire la prova della sua asserita proprietà derivante dal titolo contrario (Cass., Sez. II,9 novembre1998, n. 11268). Orbene, il giudice del merito,conmotivazionelogicamentecorretta e sufficiente, a conclusione del giudizio di fatto riguardante gli atti traslativi delle unità immobiliari, ha ritenuto non essere stato dimostrato che al momento della costituzionedelcondominio, in concomitanzacon l a alienazione deisingoli 5 appartamenti da parte dell'originario proprietario dell'intero fabbricato, -, v i sia stata attribuzione in proprietà esclusiva alla ricorrentedell'area, per c u i è causa. L. Quindi, deve ritenersiineccepibilel'affermazione, secondo cuiappartiene in comune a tutti i condomini il vano interrato destinato all'accesso a i garages: compresa quella parte,l a quale serve soltanto perl'accesso all'ultimo garage. che l solitamentevieneutilizzata in modoparticolaresoltantodalproprietario di questo en o n anche dagli altri condomini. 2.2 Chiarito il punto di diritto, poche parole intorno alle altre censure, essendo l a motivazione dellasentenza impugnata immuneda contraddizioni. L a proposizione che l'area sia d i pertinenza esclusiva della ricorrentedeve essere intesa in senso atecnico, nel senso cioè che, essendo prospiciente al suo garage, da l e i soltanto può essere ingombrata solo momentaneamente: il che t l r i significa che la ricorrente non può precluderne definitivamente l'uso agli a condomini (mentrel a recinzione nel o impedirebbe senz'altro). Che p o i ilrapporto di pertinenzialità intercorra trailgarage e l'area antistante e n o n t r ailgarage e l'abitazione, come ritiene l a Corte d'Appello, resta unaasserzione apodittica, non suffragata da specifiche ragioni da e prove idonee. Allo stesso tempo, poiché l a Corte d'Appello non ritiene l'area di c u i s i discute soggetta a l regimedellepertinenze. sebbene aquellodella comun.ione, n o n sussiste l a contraddizione denunciata con l'ultimo motivo. Al rigetto del ricorso segue l a condanna della ricorrente alla rifusione delle spese. PER QUESTIMOTIVI L a Corte: _. 6 rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida quanto alle spese vive in lire C. v onorari. Roma, 20 ottobre 2000. Il Consigliere est. IE . Dott. Rafaele Corona n Presidente Dotf: Fran$&d . I ,i ' r / l a L L w , Oltre l i r e 1.500.000 p e r gli