Criteri per la formazione della graduatoria unica di ammissione alla
Transcript
Criteri per la formazione della graduatoria unica di ammissione alla
COMUNE DI CALDERARA DI RENO Provincia di Bologna CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA UNICA DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA D’INFANZIA COMUNALE E STATALE - Approvato con deliberazione consiliare n. 141 del 20/12/2011 in vigore dal 20/12/2011 Modificato con deliberazione consiliare n. 7 del 25/01/2012 1 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA UNICA DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA D’INFANZIA COMUNALE E STATALE ART.1 OGGETTO: IL Comune e l’Istituto Comprensivo possono stabilire di raccogliere ed elaborare le iscrizioni alle scuole di infanzia comunali e statali in un unico procedimento, la cui disciplina è contenuta nel presente atto. ART. 2 BANDO DI ISCRIZIONE In apposito bando sottoscritto congiuntamente dal Responsabile del Settore competente del comune e dal Dirigente dell’Istituto Comprensivo viene indicata la regolamentazione in dettaglio relativa alla procedura di iscrizione e in particolare: - Schema di domanda; - Modalità e scadenze di presentazione della domanda; - Requisiti e modalità eventualmente introdotte dalla normativa al tempo vigente; Tutte le domande di ammissione alla Scuola d’Infanzia, redatte sull'apposito modulo contenente le prescritte autocertificazioni e le documentazioni richieste, vanno presentate al Comune e vengono protocollate al protocollo generale dello stesso Comune. ART.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO Possono presentare domanda per accedere alla scuola dell’infanzia coloro che esercitano la potestà genitoriale dei bambini. 1. La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento; 2. Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola dell’infanzia, le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento; 3. Possono essere iscritti i bambini non residenti in età di scuola di infanzia. Le domande di ammissione di coloro che dichiarano la prossima immigrazione nel Comune di Calderara di Reno vengono valutate alla pari di quelle dei residenti, salvo verifica della effettiva iscrizione anagrafica al momento dell'inserimento. Qualora da successivo accertamento il nucleo familiare del bambino non risultasse effettivamente residente si disporrà la dimissione del posto assegnato e l’esclusione dalla graduatoria dei residenti. L’accertamento di cui al punto precedente potrà essere posticipato, su istanza del genitore interessato, qualora si sia verificato un ritardo documentabile nella consegna dell’immobile da adibire ad abitazione, per fatto indipendente dalla volontà della parte interessata. ART. 4 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE DEI POSTI La graduatoria unica è soggetta al criterio della precedenza ai residenti in base allo stradario comunale ed è articolata nelle tre diverse frazioni ove sono collocate le scuole dell’infanzia comunali e statali. Alle domande pervenute nei termini viene assegnato un punteggio in base ai criteri del presente atto . Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicate in ordine di preferenza le scuole di infanzia comunali e statali alla cui iscrizione la famiglia è interessata, preferenze che verranno considerate qualora siano terminati i posti disponibili nelle scuole della propria frazione. In caso di presenza di più plessi scolastici nella stessa frazione territoriale l’indicazione di preferenza di plesso, richiesta ai genitori, è considerata in subordine ai criteri di formazione delle sezioni di cui all’art. 9. L’assegnazione di un posto in una delle sedi indicate, anche se non è la prima preferenza espressa dalla famiglia, comporta l’accettazione del posto da parte della famiglia. Qualora la famiglia rinunci alla sede assegnata verrà interpellata solo dopo aver esaurito tutte le domande in lista di attesa presentate nei termini. Qualora più fratelli siano stati ammessi in due diverse scuole il trasferimento finalizzato alla riunione in una unica scuola potrà essere disposto anche in presenza di una eventuale lista di attesa. Ciascun posto che si renda disponibile successivamente all’approvazione della graduatoria definitiva sarà assegnato al primo candidato in posizione utile. Solo in presenza di posti disponibili e ad avvenuto esaurimento della graduatoria complessiva dei bambini residenti dai 3 ai 5 anni accederanno al servizio i bambini anticipatari residenti ed in seguito i non residenti. A parità di punteggio precede il bambino con il reddito familiare ISEE più basso. La graduatoria rimane in vigore per l' intero anno scolastico.. ART. 5 PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA La graduatoria provvisoria viene pubblicata per un periodo di 10 giorni all’Albo Pretorio del Comune e dell’Istituto Comprensivo. Durante la pubblicazione le famiglie potranno segnalare eventuali errori nell’attribuzione del punteggio. Non sarà possibile integrare la domanda con dichiarazioni inerenti nuove situazioni intervenute dopo la scadenza per la presentazione della domanda. Decorsi 10 giorni di pubblicazione, con determinazione del Responsabile del Settore competente viene approvata la graduatoria definitiva con eventuali rettifiche apportate e vengono disposte le singole ammissioni dei bambini. La graduatoria provvisoria non attribuisce alla famiglia alcun diritto di assegnazione del posto sino alla esecutività della determinazione di approvazione della graduatoria definitiva. ART. 6 CONTROLLI Sulle autocertificazioni ricevute nell’ambito del procedimento di iscrizione vengono effettuati controlli a campione dopo la definitività della graduatoria. Nel caso i controlli evidenzino dichiarazioni non rispondenti alla realtà, non riconducibili ad errori materiali ininfluenti sull’esito del procedimento, si determinerà la decadenza dei benefici acquisiti e il recupero della differenza economica tra il costo del servizio e la retta pagata. ART.7 DOMANDE FUORI TERMINE Le domande presentate dopo la scadenza prevista dal bando sono collocate in una graduatoria separata e ad esse potrà essere assegnato un posto solo dopo l’esaurimento della graduatoria delle domande presentate entro il termine, sia dei residenti che dei non residenti. ART. 8 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO A) SITUAZIONE DEL BAMBINO Bambino di cinque anni purchè non già inserito in una scuola dell’infanzia pubblica o privata Bambino in situazione di handicap (certificato A.U.S.L.) Bambino in situazione di disagio familiare/sociale (certificato dal Servizio Sociale del Comune) Bambino in affido Bambino residente in abitazione con carenze igienico- sanitaria (certificato dall'Ufficio Igiene dell'A.U.S.L.) precedenza assoluta precedenza assoluta precedenza assoluta precedenza assoluta punti 2 B) SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI Genitore occupato oltre le 30 ore settimanali Genitore occupato tra le 18 e le 30 ore settimanali Genitore occupato fino a 18 ore settimanali o con lavori occasionali/supplenze Punti 10 Punti 8 Punti 6 Disoccupato/disoccupata iscritto/a al Punti 2 centro per l’impiego da almeno 6 mesi (documentabile) Genitore studente o studentessa Punti 2 (documentabile) Genitore pendolare/lavoratore Punti 2 (unico punteggio sommabile ai punteggi stagionale con assenze prolungate (almeno 3 mesi nel corso dell'anno o precedenti) con rientro solo nel week- end) Il punteggio va attribuito per ogni genitore occupato, compreso il cassa-integrato. C) SITUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE Si precisa che le ETA’ sotto indicate sono riferite presentazione della domanda. Genitore separato (con documentazione giuridicamente valida) Unico genitore che ha riconosciuto il bambino - vedovo/a al 31 agosto dell'anno di Punti 10 Punti 10 Madre in gravidanza (documentata) Fratelli o sorelle fino ai 3 anni di età Punti 2 Punti 2 Fratelli o sorelle dai 3 anni fino al compimento del 10° anno Conviventi compresi nello stato di famiglia, bisognosi di assistenza. Punti 1 Punti 3 La condizione dovrà essere documentata da idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitari pubblica, con l'indicazione della necessità di assistenza continua. D) SITUAZIONE DEI NONNI PATERNI E MATERNI Per ciascun nonno che rientri in una delle seguenti condizioni documentabili: lavoratore invalido deceduto residente ad una distanza superiore a 20 km punti 1 punteggio non cumulabile ART. 9 CRITERI DI FORMAZIONE DELLE SEZIONI A SEGUITO DELL’AMMISSIONE La composizione delle sezioni delle scuole d’infanzia è riservata ad una Commissione appositamente nominata dai competenti Dirigenti comunali e statali. I criteri di formazione delle sezioni sono i seguenti: - favorire la eterogeneità tra le diverse età; - favorire l’equilibrio tra bambini tenendo conto di situazioni sociali disagiate, nazionalità, situazioni di salute, provenienza dal nido e/o prima esperienza scolastica.