Criteri per la formazione della graduatoria unica di ammissione alla

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Criteri per la formazione della graduatoria unica di ammissione alla
COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Provincia di Bologna
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA UNICA DI AMMISSIONE ALLA
SCUOLA D’INFANZIA COMUNALE E STATALE
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Approvato con deliberazione consiliare n. 141 del 20/12/2011 in vigore dal 20/12/2011
Modificato con deliberazione consiliare n. 7 del 25/01/2012
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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA UNICA
DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA D’INFANZIA COMUNALE E STATALE
ART.1 OGGETTO:
IL Comune e l’Istituto Comprensivo possono stabilire di raccogliere ed elaborare le
iscrizioni alle scuole di infanzia comunali e statali in un unico procedimento, la
cui disciplina è contenuta nel presente atto.
ART. 2 BANDO DI ISCRIZIONE
In apposito bando sottoscritto congiuntamente dal Responsabile del Settore
competente del comune e dal Dirigente dell’Istituto Comprensivo viene indicata la
regolamentazione in dettaglio relativa alla procedura di iscrizione e in particolare:
- Schema di domanda;
- Modalità e scadenze di presentazione della domanda;
- Requisiti e modalità eventualmente introdotte dalla normativa al tempo
vigente;
Tutte le domande di ammissione alla Scuola d’Infanzia, redatte sull'apposito
modulo contenente le prescritte autocertificazioni e le documentazioni richieste,
vanno presentate al Comune e vengono protocollate al protocollo generale dello
stesso Comune.
ART.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
Possono presentare domanda per accedere alla scuola dell’infanzia coloro che
esercitano la potestà genitoriale dei bambini.
1. La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque
anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento;
2. Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola dell’infanzia, le bambine e i
bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di
riferimento;
3. Possono essere iscritti i bambini non residenti in età di scuola di infanzia.
Le domande di ammissione di coloro che dichiarano la prossima immigrazione
nel Comune di Calderara di Reno vengono valutate alla pari di quelle dei
residenti, salvo verifica della effettiva iscrizione anagrafica al momento
dell'inserimento.
Qualora da successivo accertamento il nucleo familiare del bambino non
risultasse effettivamente residente si disporrà la dimissione del posto assegnato e
l’esclusione dalla graduatoria dei residenti. L’accertamento di cui al punto
precedente potrà essere posticipato, su istanza del genitore interessato, qualora si
sia verificato un ritardo documentabile nella consegna dell’immobile da adibire ad
abitazione, per fatto indipendente dalla volontà della parte interessata.
ART. 4 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE DEI POSTI
La graduatoria unica è soggetta al criterio della precedenza ai residenti in base
allo stradario comunale ed è articolata nelle tre diverse frazioni ove sono collocate
le scuole dell’infanzia comunali e statali.
Alle domande pervenute nei termini viene assegnato un punteggio in base ai
criteri del presente atto .
Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicate in ordine di preferenza le
scuole di infanzia comunali e statali alla cui iscrizione la famiglia è interessata,
preferenze che verranno considerate qualora siano terminati i posti disponibili
nelle scuole della propria frazione.
In caso di presenza di più plessi scolastici nella stessa frazione territoriale
l’indicazione di preferenza di plesso, richiesta ai genitori, è considerata in
subordine ai criteri di formazione delle sezioni di cui all’art. 9.
L’assegnazione di un posto in una delle sedi indicate, anche se non è la prima
preferenza espressa dalla famiglia, comporta l’accettazione del posto da parte
della famiglia.
Qualora la famiglia rinunci alla sede assegnata verrà interpellata solo dopo aver
esaurito tutte le domande in lista di attesa presentate nei termini.
Qualora più fratelli siano stati ammessi in due diverse scuole il trasferimento
finalizzato alla riunione in una unica scuola potrà essere disposto anche in
presenza di una eventuale lista di attesa.
Ciascun posto che si renda disponibile successivamente all’approvazione della
graduatoria definitiva sarà assegnato al primo candidato in posizione utile.
Solo in presenza di posti disponibili e ad avvenuto esaurimento della graduatoria
complessiva dei bambini residenti dai 3 ai 5 anni accederanno al servizio i
bambini anticipatari residenti ed in seguito i non residenti.
A parità di punteggio precede il bambino con il reddito familiare ISEE più basso.
La graduatoria rimane in vigore per l' intero anno scolastico..
ART. 5 PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria provvisoria viene pubblicata per un periodo di 10 giorni all’Albo
Pretorio del Comune e dell’Istituto Comprensivo.
Durante la pubblicazione le famiglie potranno segnalare eventuali errori
nell’attribuzione del punteggio. Non sarà possibile integrare la domanda con
dichiarazioni inerenti nuove situazioni intervenute dopo la scadenza per la
presentazione della domanda.
Decorsi 10 giorni di pubblicazione, con determinazione del Responsabile del
Settore competente viene approvata la graduatoria definitiva con eventuali
rettifiche apportate e vengono disposte le singole ammissioni dei bambini.
La graduatoria provvisoria non attribuisce alla famiglia alcun diritto di
assegnazione del posto sino alla esecutività della determinazione di approvazione
della graduatoria definitiva.
ART. 6 CONTROLLI
Sulle autocertificazioni ricevute nell’ambito del procedimento di iscrizione
vengono effettuati controlli a campione dopo la definitività della graduatoria. Nel
caso i controlli evidenzino dichiarazioni non rispondenti alla realtà, non
riconducibili ad errori materiali ininfluenti sull’esito del procedimento, si
determinerà la decadenza dei benefici acquisiti e il recupero della differenza
economica tra il costo del servizio e la retta pagata.
ART.7 DOMANDE FUORI TERMINE
Le domande presentate dopo la scadenza prevista dal bando sono collocate in
una graduatoria separata e ad esse potrà essere assegnato un posto solo dopo
l’esaurimento della graduatoria delle domande presentate entro il termine, sia dei
residenti che dei non residenti.
ART. 8 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
A) SITUAZIONE DEL BAMBINO
Bambino di cinque anni purchè non già
inserito in una scuola dell’infanzia
pubblica o privata
Bambino in situazione di handicap
(certificato A.U.S.L.)
Bambino in situazione di disagio
familiare/sociale
(certificato
dal
Servizio Sociale del Comune)
Bambino in affido
Bambino residente in abitazione con
carenze igienico- sanitaria (certificato
dall'Ufficio Igiene dell'A.U.S.L.)
precedenza assoluta
precedenza assoluta
precedenza assoluta
precedenza assoluta
punti 2
B) SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI
Genitore occupato oltre le 30 ore
settimanali
Genitore occupato tra le 18 e le 30 ore
settimanali
Genitore occupato fino a 18 ore
settimanali o con lavori
occasionali/supplenze
Punti 10
Punti 8
Punti 6
Disoccupato/disoccupata iscritto/a al
Punti 2
centro per l’impiego da almeno 6 mesi
(documentabile)
Genitore studente o studentessa
Punti 2
(documentabile)
Genitore pendolare/lavoratore
Punti 2
(unico punteggio sommabile ai punteggi
stagionale con assenze prolungate
(almeno 3 mesi nel corso dell'anno o
precedenti)
con rientro solo nel week- end)
Il punteggio va attribuito per ogni genitore occupato, compreso il cassa-integrato.
C) SITUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Si precisa che le ETA’ sotto indicate sono riferite
presentazione della domanda.
Genitore separato
(con documentazione giuridicamente
valida)
Unico genitore che ha riconosciuto il
bambino - vedovo/a
al 31 agosto dell'anno di
Punti 10
Punti 10
Madre in gravidanza (documentata)
Fratelli o sorelle fino ai 3 anni di età
Punti 2
Punti 2
Fratelli o sorelle dai 3 anni fino al
compimento del 10° anno
Conviventi compresi
nello stato di
famiglia, bisognosi di assistenza.
Punti 1
Punti 3
La condizione dovrà essere documentata
da idoneo certificato rilasciato dalla
struttura
sanitari
pubblica,
con
l'indicazione
della
necessità
di
assistenza continua.
D) SITUAZIONE DEI NONNI PATERNI E MATERNI
Per ciascun nonno che rientri in una
delle seguenti condizioni documentabili:
lavoratore
invalido
deceduto
residente ad una distanza superiore a
20 km
punti 1
punteggio non cumulabile
ART. 9 CRITERI DI FORMAZIONE DELLE SEZIONI A SEGUITO
DELL’AMMISSIONE
La composizione delle sezioni delle scuole d’infanzia è riservata ad una
Commissione appositamente nominata dai competenti Dirigenti comunali e
statali.
I criteri di formazione delle sezioni sono i seguenti:
- favorire la eterogeneità tra le diverse età;
- favorire l’equilibrio tra bambini tenendo conto di situazioni sociali disagiate,
nazionalità, situazioni di salute, provenienza dal nido e/o prima esperienza
scolastica.