finanziamento agrario con rilascio di cambiale

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finanziamento agrario con rilascio di cambiale
F.I. relativo al Finanziamento cambiario
NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
Redatto ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, titolo VI del Testo Unico
ed ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia del 29/07/2009
FOGLIO INFORMATIVO
relativo al
FINANZIAMENTO AGRARIO
CON RILASCIO DI CAMBIALE AGRARIA
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione: Banca Veronese Credito Cooperativo di Concamarise – Società cooperativa
Sede Legale: Via Capitello 36 - 37050 Concamarise (VR) − Tel.: 0442/398411 – Fax: 0442/398460
Sede Amministrativa e Direzionale: Via Roma 2 - 37051 Bovolone (VR) − Tel.: 045/6992211 – Fax: 045/6901023
E-mail: [email protected] – Sito internet: www.bancaveronese.it
Iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di Verona: n. 37299
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia: n. 2176 – cod. ABI: 08322.0
Iscritta all’Albo delle società cooperative: n. A161637
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo ed al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti
del Credito Cooperativo
CHE COS’È IL FINANZIAMENTO AGRARIO CON RILASCIO DI CAMBIALE AGRARIA
I finanziamenti agrari con rilascio di cambiali agrarie – a tasso ordinario o agevolato - sono destinati a finanziare le
esigenza di spesa di un azienda agricola quali spese di conduzione, investimenti per acquisto di macchine agricole,
attrezzature e bestiame, opere di piccolo miglioramento. Il cliente rilascia alla banca effetti cambiari, eventualmente
sottoscritti anche da uno o più garanti (avallanti) o assistiti da altre garanzie, di importo pari a quello da rimborsare.
Inoltre sono destinati a finanziare le cooperative agricole per la lavorazione e vendita dei prodotti agricoli o per
anticipare ai soci parte del valore del prodotto conferito.
Beneficiari sono soggetti operanti nei settori dell'agricoltura, della zootecnia e delle attività connesse e collaterali.
Nel caso di finanziamento destinato a spese di conduzione, il cliente rilascia alla banca effetti cambiari, eventualmente
sottoscritti anche da uno o più garanti (avallanti) o assistiti da altre garanzie, di importo pari a quello da rimborsare.
L’importo erogato sarà pari al fido concesso diminuito degli interessi e delle spese dovute (interessi anticipato).
Nel caso di finanziamento destinato a spese diverse da conduzione, il cliente riceve una somma di denaro dietro
impegno da parte del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento
definito al momento della stipulazione del contratto stesso e rilascia alla banca effetti cambiari, eventualmente
sottoscritti anche da uno o più garanti (avallanti) o assistiti da altre garanzie, di importo pari a quello da rimborsare.
In tutti i casi la cambiale deve indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonchè il luogo
dell’iniziativa finanziata.
In caso di operazioni a tasso agevolato l’erogazione è effettuata a seguito di emissione di nulla osta da parte delle
Regioni competenti, ai sensi della legge n.185/92, art.3, comma 2, lett. c) e lett. d).
Le operazioni in parola sono assistite da privilegio legale (sulla base delle disposizioni del D.L. 4 gennaio 1994, n. 1,
convertito nella legge 17 febbraio 1994, n. 135), possono essere assistite da privilegio speciale, da avallo e/o da altre
garanzie.
Tra i principali rischi vanno considerati:
ƒ l’obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla Banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento
degli effetti presentati;
ƒ Impossibilità di beneficiare dell’eventuale diminuzione dei tassi, stante la previsione del tasso fisso.
ƒ la variazione in senso sfavorevole al Cliente delle condizioni normative ed economiche (tassi di interesse,
commissioni e spese), se contrattualmente prevista.
ONI SU
LLA BANCA
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CONDIZIONI ECONOMICHE
INTERESSI DEBITORI
OPERAZIONI A TASSO ORDINARIO PER CONDUZIONE
Tasso debitore annuo massimo nominale (1)
massimo pari a 9,000%
Tasso annuo massimo per interessi di mora (1)
massimo pari a 12,000%
Durata massima
mesi 12
OPERAZIONI A TASSO ORDINARIO PER INVESTIMENTO O MIGLIORAMENTO
Tasso debitore annuo massimo nominale (1)
massimo pari a 9,000%
Tasso annuo massimo per interessi di mora (1)
massimo pari a 12,000%
Durata massima
anni 10
OPERAZIONI A TASSO AGEVOLATO ai sensi della legge 185/92 art. 3, comma 2, lett. c) e d)
Importo massimo
stabilito dal nulla osta regionale
Tasso debitore annuo
fisso, determinato mensilmente dalla Regione in
funzione del tasso di riferimento per i prestiti agrari
Tasso annuo massimo per interessi di mora
massimo pari a 12,000%
Durata massima
anni 5
IN COMUNE ALLE OPERAZIONI SOPRA ELENCATE
Modalità di calcolo degli interessi
TAEG (tasso annuo effettivo globale) massimo
Gli interessi sono calcolati con riferimento
all’anno commerciale (360 giorni)
10,070% (calcolato su capitale di € 20.000,00
con durata di 60 mesi, periodicità mensile, spese
istruttoria € 100,00 e spese incasso rata € 3,00)
COMMISSIONI E SPESE
Spese collegate all’erogazione del credito (visure, controllo
protesti, accesso a base dati, ecc.)
Spese di istruttoria per affidamenti concessi/rinnovati
Spese produzione/invio quietanza e spese incasso rata
Spese postali di avviso scadenza rata
Spese postali per invio sollecito scadenza rata
Spese per estinzione anticipata
Bollo su cambiali agrarie a norma di legge
Imposta sostitutiva (D.p.r. 29/09/1973 n. 601 art. 15, co. 3)
Trattenuta al F.I.G. (Fondo Interbancario di Garanzia) nei casi
previsti dalla normativa, sull’importo erogato
Spese per comunicazioni periodiche (ex art.119 TUB)
- in forma cartacea
- in forma elettronica
Spese per altre comunicazioni (ad eccezione di quelle
concernenti variazioni unilaterali)
Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata
Spese per ricerca e copia documentazione
pari ai costi effettivamente sostenuti
massimo € 500,00
massimo € 15,00
massimo € 10,00
massimo € 10,00
massimo 3,00% del debito residuo
a carico del cliente
massimo 2,000%
massimo 0,30%
massimo € 2,00
€ 0,00
massimo € 8,00
massimo € 15,00
pari ai costi sostenuti per la produzione della
documentazione richiesta
Spese di informativa pre-contrattuale
(1)
€ 0,00
Entro comunque la soglia dei tassi usura (L.108/96 art.2) tempo per tempo in vigore.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle
operazioni di “altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”, può essere consultato in filiale e sul sito internet della
Banca.
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ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI
Estinzione anticipata
Il cliente può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale del mutuo con un preavviso
di almeno 3 giorni corrispondendo un compenso percentuale sul debito residuo, nella misura sopra indicata.
Recesso della banca
In determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che –
incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme
alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di
ottenere l’immediato pagamento di quanto dovutole.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
Dal momento in cui sono rese disponibili alla banca tutte le somme dovute dalla parte mutuataria per l’estinzione
anticipata del contratto, la banca provvederà entro 3 giorni alla sua chiusura.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Via Capitello 36 – 37050 Concamarise VR, indirizzo email:
[email protected]), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
• Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia o alla Banca;
• Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la Banca il cliente può attivare una procedura di
conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un
conciliatore indipendente. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 40, comma 6, del decreto
legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario –
Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto al n. 3 del registro
tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet
www.conciliatorebancario.it .
Qualora per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente
servizio, il cliente intenda rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della
relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero
attivare il procedimento innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche
successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore
Bancario Finanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.
LEGENDA
Imposta sostitutiva
Istruttoria
Tasso di interesse debitore
annuo
Tasso di mora
cambiale agraria
Fondo Interbancario di
Garanzia (F.I.G.)
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Imposta pari al 2,00% dell’ammontare del finanziamento.
Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del finanziamento.
Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso
del capitale prestato) e il capitale prestato.
Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento
delle rate.
titolo di credito all’ordine in cui il sottoscrittore si impegna a pagare una
determinata somma a una prefissata scadenza. E’ assistita da privilegio legale.
ente avente lo scopo di contribuire al ripianamento delle perdite sostenute dalle
banche per l’erogazione di prestiti agrari. Al Fondo è dovuta una contribuzione
obbligatoria per legge in relazione all’importo finanziato.
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