N. 101 – A bis
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N. 101 – A bis RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (agricoltura e foreste, sviluppo della montagna, pesca marittima e acquacoltura, industria, artigianato, commercio interno ed estero, fiere e mercati, turismo e terziario, sostegno all’innovazione nei settori produttivi, tutela dei consumatori, professioni, lavoro e cooperazione) (Relatore di minoranza Colautti) sul DISEGNO DI LEGGE N. 101 <<Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive, risorse agricole e forestali, caccia e pesca>> Presentato dalla Giunta regionale il 17 giugno 2015 Presentata alla Presidenza il 29 giugno 2015 Signor Presidente, Signori Consiglieri, il disegno di legge n. 101, che è stato presentato dalla Giunta regionale il 17 giugno 2015 ed assegnato alla II Commissione, con il parere della IV Commissione, il 18 giugno 2015, con illustrazione e l’esame il 25 giugno 2015, approda in Aula l’1 luglio 2015. Il provvedimento in esame constava di 41 articoli a cui si sono aggiunti in Commissione oltre una ventina di emendamenti presentati dalla Giunta regionale a cui immagino ne seguiranno altri in Aula in ossequio a quella che ormai è una prassi consolidata della XI legislatura e che potremmo definire di “manutenzione permanente”. Il provvedimento legislativo come si evince dal titolo <<Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive, risorse agricole e forestali, caccia e pesca>> conferma altresì un’altra peculiarità della presente legislatura, dopo una “conversione a U”, rispetto ai proclami e alle critiche mosse alla produzione legislativa passata e cioè la formula cosiddetta “omnibus”. Un preambolo non solo ironico ma che vuole sottolineare invece alcune questioni importanti: la prima riferita al fatto che stare al Governo significa stare sui problemi e quindi la “purezza” legislativa può aspettare; la seconda che le opposizioni in questa legislatura non si abbandonano a tecniche di “filibustering” dilatatorio che il regolamento delle Commissioni permetterebbe quale strumento per segnalare lo svuotamento del ruolo del consigliere regionale messo nella condizione di non poter svolgere appieno il suo compiuto per i tempi strettissimi concessi come sopra riportato. Infine, ed è sicuramente il dato più importante, questo atteggiamento propositivo non è certo dettato da incapacità di fare opposizione ma invece è la dimostrazione che non si intende rifuggire dalle questioni di merito soprattutto quando queste riguardano problematiche inerenti l’economia, il lavoro e l’occupazione. Ciò non toglie che la mancanza di una seria programmazione delle proposte legislative giuntali alterna momenti di inattività a situazioni di ingorgo nel lavoro del Consiglio regionale con il rischio di produrre leggi con una non sufficiente ponderazione, anche dal punto di vista della tecnica legislativa. Ad ogni buon conto e proprio in ossequio a quanto detto in termini di impegno sul merito abbiamo chiesto ed ottenuto di stralciare le parti riguardanti la caccia e la pesca che nulla avevano a che vedere con l'urgenza in materia di attività produttive che costituiscono e motivano la necessità di procedere con una legge “omnibus”. Dato il breve tempo a disposizione per approfondire soprattutto gli emendamenti altro non si può fare che rinviare al dibattito in Aula dove faremo una precisa valutazione e daremo quindi un giudizio finale. In questa fase si possono però sicuramente apprezzare alcune proposte presentate dalla Giunta regionale in Commissione. I Apprezzabile lo sforzo di rendere maggiormente operativo il Comitato tecnico di valutazione (emendamento 25.bis 1) con l’obiettivo di abbreviare il tempo di espletamento delle pratiche e trasformandolo da organo consultivo ad organo che esprime esclusivamente pareri tecnici in ordine ai progetti presentati dalle imprese su ricerca, sviluppo e innovazione e negli altri casi previsti da discipline di settore. Significativo che la composizione del Comitato preveda la presenza di esperti in possesso di competenze tecniche specifiche. Di non poca importanza è la previsione dell’ampliamento delle competenze riservate al Comitato prevedendo che i singoli esperti possano effettuare analisi e fornire consulenza tecnica in caso di contenzioso, precontenzioso, nel caso di accertamenti in loco da parte degli uffici competenti ovvero in relazione a problematiche emerse nel corso dell’esame del progetto. Infine merita evidenziare l’estensione delle competenze del Comitato anche al di fuori delle finalità della legge regionale 26/2005 che sono relative esclusivamente alla promozione dell’attività di ricerca, alla diffusione dell’innovazione e del trasferimento di competenze e conoscenze ma anche per l’espressione di pareri per gli interventi di attuazione previsti dalla legge regionale 3/2015 (RilanciimpresaFVG) diversi dalla ricerca, sviluppo e innovazione, per la programmazione comunitaria nonché per tutti quegli interventi che necessitano di una valutazione tecnica per la loro ammissibilità a contributo. Di rilievo la modifica, di cui all’emendamento 27 ter 1, che ha lo scopo di agevolare i consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge 3/1999 stabilendo che il termine del 30 settembre 2015 per la rendicontazione delle opere realizzate con le economie e al reimpiego dell’IVA derivanti dalle opere realizzate con i finanziamenti già erogati ai sensi degli articoli 15 e 15 bis della legge regionale 3/1999, sia prorogato al 30 settembre 2016. Importante l’emendamento 27 quater 1 che ha lo scopo di agevolare i consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 3/1999 nell’avvio delle complesse operazioni di fusione perviste dalla legge regionale 3/2015. Altrettanto importante l’emendamento 27 quinquies 1 che ha lo scopo di individuare l’ambito territoriale, inserendo anche alle zone D1 che sono a tutti gli effetti aree industriali ma non considerate dalla legge regionale, di applicazione del contratto di insediamento negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi di sviluppo locale e dei distretti industriali. Di assoluta importanza l’emendamento 27 sexies 1 perché a fronte del superamento delle vecchie ASDI si provvede di riconoscere, a fianco del riconoscimento del cluster dell’agroalimentare, anche i cluster regionali del settore legno-arredo e metalmeccanico salvaguardando la positiva esperienza di questi settori produttivi. Vero è però che tale norma deve essere migliorata nella sua funzionalità e pertanto ci aspettiamo attenzione sulle modifiche da apportare. Molto importante, infine, l’emendamento 38 bis 1 che, partendo dal fatto acclarato che l’amministrazione locale e regionale del FVG è tra le più virtuose in Italia nei tempi di pagamento, modifica la norma vigente estendendo il sostegno offerto dalla Sezione II smobilizzo crediti PA, allargando le ipotesi di smobilizzo alle pretese vantate anche presso alle altre pubbliche amministrazioni italiane da imprese che hanno sede operativa in FVG per crediti sorti nel corso dello svolgimento dell’attività sul territorio regionale, allo scopo di sfruttare appieno e comunque a favore del sistema economico locale òa spinta alla liquidità offerta dallo strumento di agevolazione. La modifica proposta è congrua a quanto stabilito dal DL 66/2014, convertito in legge 89/2014. Da qui quindi la nostra astensione in Commissione. Naturalmente in Aula vorremmo che l’attenzione venga posta sulle richieste di miglioramento del testo che produrremmo e dall’atteggiamento della Giunta regionale e della maggioranza sul merito delle stesse ne discenderà anche il nostro voto finale. COLAUTTI III N. 101 – A ter RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (agricoltura e foreste, sviluppo della montagna, pesca marittima e acquacoltura, industria, artigianato, commercio interno ed estero, fiere e mercati, turismo e terziario, sostegno all’innovazione nei settori produttivi, tutela dei consumatori, professioni, lavoro e cooperazione) (Relatore di minoranza Sergo) sul DISEGNO DI LEGGE N. 101 <<Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive, risorse agricole e forestali, caccia e pesca>> Presentato dalla Giunta regionale il 17 giugno 2015 Presentata alla Presidenza il 29 giugno 2015 Presidente, Assessori, Consiglieri, questo Testo di Legge fino alla passata Legislatura si sarebbe definito testo “Omnibus” ovvero un testo normativo che può contenere norme relative a tutte le materie seguite da un singolo assessore. In genere si affrontano casi particolari in cui sia necessario un intervento normativo per adeguare le Leggi Regionali a quelli che sono i nuovi regolamenti della Comunità Europea o nazionali. In questo caso si adeguano vecchie normative, rendendo più efficaci le norme inserite nella Legge 3/2015, cosiddetta Rilancimpresa Fvg. Entrando nel merito del testo proposto dalla Giunta Regionale preso atto della decisione assunta dalla II Commissione di voler stralciare alcune norme inserite in questo DDL che riguardavano la Caccia e la Pesca, rimandate a Settembre, non rimane che commentare i restanti Capi.Il Capo I riguarda le disposizioni in materia di risorse agricole. Stralciato anche qui il primo articolo che proponeva una discutibile riduzione dei controlli effettuati dall’Ersa sugli Agriturismi della nostra Regione, rimangono alcune norme tecniche inerenti adeguamenti normativi e abrogazioni di norme riguardanti gli Utenti Motori Agricoli e i centri autorizzati di assistenza tecnica, cui vengono riconosciuti dei contributi per espletare funzioni ad essi demandate. L’articolo di maggior interesse è sicuramente il quarto. Si tratta di una norma che dovrebbe agevolare la situazione economica di alcune aziende della nostra Regione operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Con le norme introdotte si prevede la possibilità di rimodulare i finanziamenti contratti da queste aziende che, in caso di difficoltà, possono modificarne la scadenza temporale. Inoltre, è prevista la possibilità per l’amministrazione di rinunciare al rientro delle rate mancanti. Pur comprendendo le ragioni di tale assunto, forse sarebbe più opportuno limitare i casi in cui l’amministrazione possa rinunciare al previsto rientro per quelle aziende che, grazie a questo intervento, andrebbero a garantire la salvaguardia di posti di lavoro o di coltivazioni pregiate, importanti per alcune nostre filiere. L’articolo 5 prevede agevolazioni per il Centro di Ricerca e Innovazione Tecnologica in Agricoltura (CRITA), anche per contributi concessi in passato. Sarebbe bello approfittare di questa introduzione che aumenta la percentuale di anticipazione del contributo per approfondire anche alcuni aspetti del CRITA la cui pagina di “amministrazione trasparente” lascia alquanto perplessi. Anche in questo caso tranne le informazioni sulle convenzioni di collaborazione per le attività di ricerca e sperimentazione (ferme al 2013) e gli incarichi in corso, di cui al momento, stando alla scheda, solo quattro sono quelli ancora in essere. Non vi è alcuna traccia di un bilancio, né di un rendiconto. Le uniche informazioni sulla situazione economica sono riportate sulla sezione amministrazione trasparente della Regione dedicata agli enti di diritto privato in controllo pubblico. Anche qui però i dati di bilancio si riferiscono al 2012, da nessuna parte si evince, ad esempio, chi sia l’attuale direttore generale, cui dovrebbero spettare 70 mila euro di compenso annuale, o i membri del C.D.A. Eppure solo negli ultimi 18 mesi a questa società sono stati destinati ben 740 mila euro di contributi regionali. Stesse considerazioni I potrebbero esser fatte per la società consortile Friulmont che grazie all’articolo 7 verrà incaricata di relazionare la Giunta sul grado di attuazione del Piano di riconversione del settore lattiero-caseario dell’area montana, in precedenza redatto da Agemont s.p.a. . Impossibile non rilevare come il 2013 sia stato il terzo anno consecutivo chiuso con un bilancio negativo per questa società partecipata dalla Regione, che in tre anni ha perso circa 450 mila euro e sul cui futuro sarebbe il caso di fare una seria riflessione invece di continuare a dargli un ruolo, senza domandarsi se sono più i benefici o i danni causati alla nostra agricoltura. Infine, come accennato in commissione nutriamo perplessità sulla norma che permette alle stazioni appaltanti di poter disporre delle economie derivanti dalle procedure di gara. Bene prevedere con questo testo che nell’ambito degli interventi finanziati a valere sul PSR 2014-2020 queste debbano esser restituite al Programma. Rimane da capire se c’è la volontà di estendere tale obbligo anche a tutti gli altri lavori pubblici. Per quanto riguarda il CAPO II, l’articolo dieci recepisce una normativa nazionale volta a favorire i giovani imprenditori agricoli che volessero aggiudicarsi l’assegnazione di una delle nostre malghe regionali. Iniziativa lodevole, peccato che ci possono essere dietro i soliti meccanismi che permettono di creare società con giovani alla guida, coadiuvati da imprenditori agricoli di lungo corso, fossero anche i loro genitori, cambiando di poco la situazione. Altra disposizione si prefigge la finalità di abrogare un disposto che, alla luce di sopravvenuta disposizione statale, non risulta più conforme alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Tale azione di conformazione lascia invariata nell’ordinamento una disposizione che consente, nel caso in cui l’importo del canone annuo sia inferiore a 5.000 euro, di individuare il contraente o il concessionario nell’unico richiedente o in quello che abbia presentato la migliore offerta, senza che sia specificato se vi sia l’obbligo di previa pubblicazione di avviso per l’individuazione del contraente. Anche l’intervento sulla Lr 9/2007 nella parte in cui stabilisce quali sono i soggetti a cui gli enti pubblici proprietari di boschi, fra cui la Regione, possono affidare la realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito forestale (anche società o consorzi a cui attualmente aderiscono gli enti pubblici proprietari boschivi), sembra mirato più a superare recenti polemiche apparse sulla stampa che a risolvere effettive problematiche di settore, oltre a non prevedere le sorti delle società e consorzi esistenti che si vedrebbero mancare l’oggetto (a volte unico) dell’attività statutaria: la gestione del patrimonio boschivo dell’Ente pubblico partecipante (dato che non è solo la Regione e a risultare proprietaria di tali risorse). Gli articoli 14 e 15 riguardano l’inventario regionale dei monumenti regionali. Dal 2013, l’organo preposto non è più il direttore Centrale competente in materia di risorse naturali e forestali ma il Direttore Centrale competente in biodiversità, ovvero la Direzione Centrale infrastrutture. Si proporrà in sede di discussione di aumentare le sanzioni previste per chi distrugge o altera questi monumenti, il cui minimo è fissato a mille euro, specificando anche meglio cosa si intende per ripristino ambientale con cui si intende porre rimedio ai danni causati. Il Capo V come anticipato in premessa adegua la normativa regionale previgente alle norme introdotte con la Legge 3 del 2015 – Rilancimpresa in materia di industria. II Accogliamo con favore gli interventi che mirano a ridurre i tempi necessari per conoscere gli esiti dei bandi delle domande di contributo presentate dalle imprese. Durante il rilancimpresa avevamo anche chiesto che questi comitati di valutazione potessero essere suddivisi anche per materia specifica e a quanto pare l’emendamento 25bis1 va proprio in questa direzione. A proposito di Rilancimpresa ricordiamo la promessa fatta dal Vice Presidente Bolzonello di presentare alla II Commissione i regolamenti attuativi dello strumento essendo passati quattro mesi dalla pubblicazione ufficiale della Legge e quasi cinque dalla sua votazione. L’impegno preso era quello di presentare (tutti) i regolamenti previsti dalla Legge alla commissione competente entro 60 giorni. Anche il Capo VI riguarda gli aggiornamenti previsti dalla normativa introdotta con la 3 del 2015 in questo caso in materia di Artigianato. Ben più cospicuo il Capo VII riferito al Turismo, dove viene tolta una deroga concessa solamente pochi mesi fa in finanziaria alle residenze d’epoca, permettendo di aumentare i posti letto, fino a 25, eventualmente derogando le previsioni normative del settore. Gli articoli 29, 30, 31 e 32 riguardano i provvedimenti regionali con cui l’amministrazione intende valorizzare il patrimonio della cultura cinematografica nella nostra Regione, adeguando le definizioni del settore e prospettando lo sviluppo della cultura cinematografica del territorio e non solo il sostegno alle attività di produzione audiovisiva regionale. Con l’art. 31 si invita l’amministrazione regionale a intraprendere non meglio identificate iniziative con la sede Rai Regionale e le altre emittenti televisive locali affinchè i prodotti delle imprese del territorio trovino spazio all’interno delle loro programmazioni. L’articolo 32 rivede le norme per la disciplina e la nomina del Comitato Tecnico che valuta la qualità delle iniziative cinematografiche proposte. L’articolo 33 interviene in materia di consorzi turistici montani che ai sensi della Finanziaria 2015 avrebbero dovuto presentare le domande di contributo entro 60 giorni dall’entrata in vigore della stessa. Siccome il regolamento che disciplina gli stessi è ancora in fase di ultimazione i termini ultimi per la presentazione verranno stabiliti da quest’ultimo. Con l’articolo 34 viene confermato un contributo erogato nel 2013 previsto dalla L.R. 22/2012 che intende valorizzare le strutture alpine regionali al Club Alpino Italiano. Con le risorse economiche stanziate si doveva realizzare e mantenere l’Elenco delle strutture Alpine regionali e per tale scopo erano stati erogati al CAI ben 144 mila euro. Una cifra che potrebbe apparire esorbitante a qualsiasi cittadino e che per fortuna il legislatore intende correggere, confermando sì il contributo al Cai ma dandogli la possibilità di utilizzare i soldi pubblici in eccesso per la manutenzione ordinaria delle strutture. Torniamo a scontrarci con erogazioni passate fatte in tempi vicini alle elezioni in maniera a dir poco discutibile. Diversa è la portata dell’articolo 36 che con un’interpretazione autentica della norma che istituisce e disciplina l’Agenzia Promotur, che viene specificato che Promotur possa operare in qualità di autorità espropriante con riferimento all’acquisizione di impianti e strutture funzionali alle attività turistico – sportive e l’acquisizione e la realizzazione di impianti e strutture adiacenti alle piste da sci e agli impianti di risalita. Grazie alla norma Promotur potrà essere l’autorità espropriante nel periodo che va dall’entrata in vigore del III presente testo sino al 1° gennaio 2016 quando diverrà operativa la nuova Agenzia PromoTurismoFvg. L‘articolo 36 prevede la conferma di un contributo già concesso all’Agenzia Turismo FVG che originariamente doveva servire all’ampliamento e alla ristrutturazione del complesso termale di Grado, mentre adesso potrà essere usato anche per la costruzione di una nuova struttura in un’area adiacente a quella dell’esistente stabilimento, con buona pace di chi sostiene il principio “consumo di suolo zero”. Infine, chiudiamo con l’articolo che permetterà alle nostre località balneari di limitare l’accesso agli animali d’affezione in alcune zone delle spiagge libere, una norma che il legislatore può intendere come a sostegno del Turismo, ma che temiamo possa diventare l’ennesimo boomerang contro alcune amministrazioni che dimostrano sempre meno sensibilità verso i medesimi animali e non dimostrano lo stesso sdegno nei confronti dei turisti che annualmente riducono le nostre spiagge in luoghi in cui tutto è permesso. Vanno fatte delle scelte in merito a quali turisti vogliamo ospitare nelle nostre località turistiche, noi stiamo con chi ama gli animali rispettando il prossimo, evidentemente non tutti la pensano come noi. Un tanto dimostra che continuare a intervenire con provvedimenti generalisti (cd. omnibus) può essere anche utile per adeguare le norme, ma se ciò viene fatto in maniera frettolosa non sempre tale manutenzione normativa risponde alle esigenze dei cittadini, ma rischia di peggiorare il già caotico quadro normativo della Regione. SERGO IV