N. 101 – A bis

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N. 101 – A bis
N. 101 – A bis
RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(agricoltura e foreste, sviluppo della montagna, pesca marittima e acquacoltura, industria, artigianato,
commercio interno ed estero, fiere e mercati, turismo e terziario, sostegno all’innovazione nei settori
produttivi, tutela dei consumatori, professioni, lavoro e cooperazione)
(Relatore di minoranza Colautti)
sul
DISEGNO DI LEGGE N. 101
<<Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive, risorse agricole e forestali,
caccia e pesca>>
Presentato dalla Giunta regionale il 17 giugno 2015
Presentata alla Presidenza il 29 giugno 2015
Signor Presidente, Signori Consiglieri,
il disegno di legge n. 101, che è stato presentato dalla Giunta regionale il 17 giugno
2015 ed assegnato alla II Commissione, con il parere della IV Commissione, il 18 giugno
2015, con illustrazione e l’esame il 25 giugno 2015, approda in Aula l’1 luglio 2015.
Il provvedimento in esame constava di 41 articoli a cui si sono aggiunti in
Commissione oltre una ventina di emendamenti presentati dalla Giunta regionale a cui
immagino ne seguiranno altri in Aula in ossequio a quella che ormai è una prassi
consolidata della XI legislatura e che potremmo definire di “manutenzione permanente”.
Il provvedimento legislativo come si evince dal titolo <<Disposizioni di riordino e
semplificazione in materia di attività produttive, risorse agricole e forestali, caccia e
pesca>> conferma altresì un’altra peculiarità della presente legislatura, dopo una
“conversione a U”, rispetto ai proclami e alle critiche mosse alla produzione legislativa
passata e cioè la formula cosiddetta “omnibus”.
Un preambolo non solo ironico ma che vuole sottolineare invece alcune questioni
importanti: la prima riferita al fatto che stare al Governo significa stare sui problemi e quindi
la “purezza” legislativa può aspettare; la seconda che le opposizioni in questa legislatura
non si abbandonano a tecniche di “filibustering” dilatatorio che il regolamento delle
Commissioni permetterebbe quale strumento per segnalare lo svuotamento del ruolo del
consigliere regionale messo nella condizione di non poter svolgere appieno il suo compiuto
per i tempi strettissimi concessi come sopra riportato.
Infine, ed è sicuramente il dato più importante, questo atteggiamento propositivo
non è certo dettato da incapacità di fare opposizione ma invece è la dimostrazione che non
si intende rifuggire dalle questioni di merito soprattutto quando queste riguardano
problematiche inerenti l’economia, il lavoro e l’occupazione.
Ciò non toglie che la mancanza di una seria programmazione delle proposte
legislative giuntali alterna momenti di inattività a situazioni di ingorgo nel lavoro del
Consiglio regionale con il rischio di produrre leggi con una non sufficiente ponderazione,
anche dal punto di vista della tecnica legislativa.
Ad ogni buon conto e proprio in ossequio a quanto detto in termini di impegno sul
merito abbiamo chiesto ed ottenuto di stralciare le parti riguardanti la caccia e la pesca che
nulla avevano a che vedere con l'urgenza in materia di attività produttive che costituiscono
e motivano la necessità di procedere con una legge “omnibus”.
Dato il breve tempo a disposizione per approfondire soprattutto gli emendamenti
altro non si può fare che rinviare al dibattito in Aula dove faremo una precisa valutazione e
daremo quindi un giudizio finale.
In questa fase si possono però sicuramente apprezzare alcune proposte presentate
dalla Giunta regionale in Commissione.
I
Apprezzabile lo sforzo di rendere maggiormente operativo il Comitato tecnico di
valutazione (emendamento 25.bis 1) con l’obiettivo di abbreviare il tempo di espletamento
delle pratiche e trasformandolo da organo consultivo ad organo che esprime
esclusivamente pareri tecnici in ordine ai progetti presentati dalle imprese su ricerca,
sviluppo e innovazione e negli altri casi previsti da discipline di settore. Significativo che la
composizione del Comitato preveda la presenza di esperti in possesso di competenze
tecniche specifiche. Di non poca importanza è la previsione dell’ampliamento delle
competenze riservate al Comitato prevedendo che i singoli esperti possano effettuare
analisi e fornire consulenza tecnica in caso di contenzioso, precontenzioso, nel caso di
accertamenti in loco da parte degli uffici competenti ovvero in relazione a problematiche
emerse nel corso dell’esame del progetto. Infine merita evidenziare l’estensione delle
competenze del Comitato anche al di fuori delle finalità della legge regionale 26/2005 che
sono relative esclusivamente alla promozione dell’attività di ricerca, alla diffusione
dell’innovazione e del trasferimento di competenze e conoscenze ma anche per
l’espressione di pareri per gli interventi di attuazione previsti dalla legge regionale 3/2015
(RilanciimpresaFVG) diversi dalla ricerca, sviluppo e innovazione, per la programmazione
comunitaria nonché per tutti quegli interventi che necessitano di una valutazione tecnica
per la loro ammissibilità a contributo.
Di rilievo la modifica, di cui all’emendamento 27 ter 1, che ha lo scopo di agevolare i
consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge 3/1999 stabilendo che il termine del 30
settembre 2015 per la rendicontazione delle opere realizzate con le economie e al
reimpiego dell’IVA derivanti dalle opere realizzate con i finanziamenti già erogati ai sensi
degli articoli 15 e 15 bis della legge regionale 3/1999, sia prorogato al 30 settembre 2016.
Importante l’emendamento 27 quater 1 che ha lo scopo di agevolare i consorzi di
sviluppo industriale di cui alla legge regionale 3/1999 nell’avvio delle complesse operazioni
di fusione perviste dalla legge regionale 3/2015.
Altrettanto importante l’emendamento 27 quinquies 1 che ha lo scopo di
individuare l’ambito territoriale, inserendo anche alle zone D1 che sono a tutti gli effetti
aree industriali ma non considerate dalla legge regionale, di applicazione del contratto di
insediamento negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi di sviluppo locale e
dei distretti industriali.
Di assoluta importanza l’emendamento 27 sexies 1 perché a fronte del
superamento delle vecchie ASDI si provvede di riconoscere, a fianco del riconoscimento del
cluster dell’agroalimentare, anche i cluster regionali del settore legno-arredo e
metalmeccanico salvaguardando la positiva esperienza di questi settori produttivi. Vero è
però che tale norma deve essere migliorata nella sua funzionalità e pertanto ci aspettiamo
attenzione sulle modifiche da apportare.
Molto importante, infine, l’emendamento 38 bis 1 che, partendo dal fatto acclarato
che l’amministrazione locale e regionale del FVG è tra le più virtuose in Italia nei tempi di
pagamento, modifica la norma vigente estendendo il sostegno offerto dalla Sezione
II
smobilizzo crediti PA, allargando le ipotesi di smobilizzo alle pretese vantate anche presso
alle altre pubbliche amministrazioni italiane da imprese che hanno sede operativa in FVG
per crediti sorti nel corso dello svolgimento dell’attività sul territorio regionale, allo scopo di
sfruttare appieno e comunque a favore del sistema economico locale òa spinta alla liquidità
offerta dallo strumento di agevolazione. La modifica proposta è congrua a quanto stabilito
dal DL 66/2014, convertito in legge 89/2014.
Da qui quindi la nostra astensione in Commissione.
Naturalmente in Aula vorremmo che l’attenzione venga posta sulle richieste di
miglioramento del testo che produrremmo e dall’atteggiamento della Giunta regionale e
della maggioranza sul merito delle stesse ne discenderà anche il nostro voto finale.
COLAUTTI
III
N. 101 – A ter
RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(agricoltura e foreste, sviluppo della montagna, pesca marittima e acquacoltura, industria, artigianato,
commercio interno ed estero, fiere e mercati, turismo e terziario, sostegno all’innovazione nei settori
produttivi, tutela dei consumatori, professioni, lavoro e cooperazione)
(Relatore di minoranza Sergo)
sul
DISEGNO DI LEGGE N. 101
<<Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive, risorse agricole e forestali,
caccia e pesca>>
Presentato dalla Giunta regionale il 17 giugno 2015
Presentata alla Presidenza il 29 giugno 2015
Presidente, Assessori, Consiglieri,
questo Testo di Legge fino alla passata Legislatura si sarebbe definito testo
“Omnibus” ovvero un testo normativo che può contenere norme relative a tutte le materie
seguite da un singolo assessore. In genere si affrontano casi particolari in cui sia necessario
un intervento normativo per adeguare le Leggi Regionali a quelli che sono i nuovi
regolamenti della Comunità Europea o nazionali.
In questo caso si adeguano vecchie normative, rendendo più efficaci le norme
inserite nella Legge 3/2015, cosiddetta Rilancimpresa Fvg.
Entrando nel merito del testo proposto dalla Giunta Regionale preso atto della
decisione assunta dalla II Commissione di voler stralciare alcune norme inserite in questo
DDL che riguardavano la Caccia e la Pesca, rimandate a Settembre, non rimane che
commentare i restanti Capi.Il Capo I riguarda le disposizioni in materia di risorse agricole.
Stralciato anche qui il primo articolo che proponeva una discutibile riduzione dei
controlli effettuati dall’Ersa sugli Agriturismi della nostra Regione, rimangono alcune norme
tecniche inerenti adeguamenti normativi e abrogazioni di norme riguardanti gli Utenti
Motori Agricoli e i centri autorizzati di assistenza tecnica, cui vengono riconosciuti dei
contributi per espletare funzioni ad essi demandate. L’articolo di maggior interesse è
sicuramente il quarto. Si tratta di una norma che dovrebbe agevolare la situazione
economica di alcune aziende della nostra Regione operanti nella produzione,
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Con le norme introdotte si
prevede la possibilità di rimodulare i finanziamenti contratti da queste aziende che, in caso
di difficoltà, possono modificarne la scadenza temporale. Inoltre, è prevista la possibilità per
l’amministrazione di rinunciare al rientro delle rate mancanti. Pur comprendendo le ragioni
di tale assunto, forse sarebbe più opportuno limitare i casi in cui l’amministrazione possa
rinunciare al previsto rientro per quelle aziende che, grazie a questo intervento, andrebbero
a garantire la salvaguardia di posti di lavoro o di coltivazioni pregiate, importanti per alcune
nostre filiere. L’articolo 5 prevede agevolazioni per il Centro di Ricerca e Innovazione
Tecnologica in Agricoltura (CRITA), anche per contributi concessi in passato. Sarebbe bello
approfittare di questa introduzione che aumenta la percentuale di anticipazione del
contributo per approfondire anche alcuni aspetti del CRITA la cui pagina di
“amministrazione trasparente” lascia alquanto perplessi. Anche in questo caso tranne le
informazioni sulle convenzioni di collaborazione per le attività di ricerca e sperimentazione
(ferme al 2013) e gli incarichi in corso, di cui al momento, stando alla scheda, solo quattro
sono quelli ancora in essere. Non vi è alcuna traccia di un bilancio, né di un rendiconto. Le
uniche informazioni sulla situazione economica sono riportate sulla sezione
amministrazione trasparente della Regione dedicata agli enti di diritto privato in controllo
pubblico. Anche qui però i dati di bilancio si riferiscono al 2012, da nessuna parte si evince,
ad esempio, chi sia l’attuale direttore generale, cui dovrebbero spettare 70 mila euro di
compenso annuale, o i membri del C.D.A. Eppure solo negli ultimi 18 mesi a questa società
sono stati destinati ben 740 mila euro di contributi regionali. Stesse considerazioni
I
potrebbero esser fatte per la società consortile Friulmont che grazie all’articolo 7 verrà
incaricata di relazionare la Giunta sul grado di attuazione del Piano di riconversione del
settore lattiero-caseario dell’area montana, in precedenza redatto da Agemont s.p.a. .
Impossibile non rilevare come il 2013 sia stato il terzo anno consecutivo chiuso con un
bilancio negativo per questa società partecipata dalla Regione, che in tre anni ha perso
circa 450 mila euro e sul cui futuro sarebbe il caso di fare una seria riflessione invece di
continuare a dargli un ruolo, senza domandarsi se sono più i benefici o i danni causati alla
nostra agricoltura. Infine, come accennato in commissione nutriamo perplessità sulla
norma che permette alle stazioni appaltanti di poter disporre delle economie derivanti dalle
procedure di gara. Bene prevedere con questo testo che nell’ambito degli interventi
finanziati a valere sul PSR 2014-2020 queste debbano esser restituite al Programma.
Rimane da capire se c’è la volontà di estendere tale obbligo anche a tutti gli altri lavori
pubblici.
Per quanto riguarda il CAPO II, l’articolo dieci recepisce una normativa nazionale
volta a favorire i giovani imprenditori agricoli che volessero aggiudicarsi l’assegnazione di
una delle nostre malghe regionali. Iniziativa lodevole, peccato che ci possono essere dietro i
soliti meccanismi che permettono di creare società con giovani alla guida, coadiuvati da
imprenditori agricoli di lungo corso, fossero anche i loro genitori, cambiando di poco la
situazione. Altra disposizione si prefigge la finalità di abrogare un disposto che, alla luce di
sopravvenuta disposizione statale, non risulta più conforme alla normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato. Tale azione di conformazione lascia invariata nell’ordinamento una
disposizione che consente, nel caso in cui l’importo del canone annuo sia inferiore a 5.000
euro, di individuare il contraente o il concessionario nell’unico richiedente o in quello che
abbia presentato la migliore offerta, senza che sia specificato se vi sia l’obbligo di previa
pubblicazione di avviso per l’individuazione del contraente.
Anche l’intervento sulla Lr 9/2007 nella parte in cui stabilisce quali sono i soggetti a
cui gli enti pubblici proprietari di boschi, fra cui la Regione, possono affidare la realizzazione
di lavori, opere e servizi in ambito forestale (anche società o consorzi a cui attualmente
aderiscono gli enti pubblici proprietari boschivi), sembra mirato più a superare recenti
polemiche apparse sulla stampa che a risolvere effettive problematiche di settore, oltre a
non prevedere le sorti delle società e consorzi esistenti che si vedrebbero mancare l’oggetto
(a volte unico) dell’attività statutaria: la gestione del patrimonio boschivo dell’Ente pubblico
partecipante (dato che non è solo la Regione e a risultare proprietaria di tali risorse).
Gli articoli 14 e 15 riguardano l’inventario regionale dei monumenti regionali. Dal
2013, l’organo preposto non è più il direttore Centrale competente in materia di risorse
naturali e forestali ma il Direttore Centrale competente in biodiversità, ovvero la Direzione
Centrale infrastrutture. Si proporrà in sede di discussione di aumentare le sanzioni previste
per chi distrugge o altera questi monumenti, il cui minimo è fissato a mille euro,
specificando anche meglio cosa si intende per ripristino ambientale con cui si intende porre
rimedio ai danni causati.
Il Capo V come anticipato in premessa adegua la normativa regionale previgente
alle norme introdotte con la Legge 3 del 2015 – Rilancimpresa in materia di industria.
II
Accogliamo con favore gli interventi che mirano a ridurre i tempi necessari per conoscere gli
esiti dei bandi delle domande di contributo presentate dalle imprese. Durante il
rilancimpresa avevamo anche chiesto che questi comitati di valutazione potessero essere
suddivisi anche per materia specifica e a quanto pare l’emendamento 25bis1 va proprio in
questa direzione. A proposito di Rilancimpresa ricordiamo la promessa fatta dal Vice
Presidente Bolzonello di presentare alla II Commissione i regolamenti attuativi dello
strumento essendo passati quattro mesi dalla pubblicazione ufficiale della Legge e quasi
cinque dalla sua votazione. L’impegno preso era quello di presentare (tutti) i regolamenti
previsti dalla Legge alla commissione competente entro 60 giorni.
Anche il Capo VI riguarda gli aggiornamenti previsti dalla normativa introdotta con
la 3 del 2015 in questo caso in materia di Artigianato.
Ben più cospicuo il Capo VII riferito al Turismo, dove viene tolta una deroga
concessa solamente pochi mesi fa in finanziaria alle residenze d’epoca, permettendo di
aumentare i posti letto, fino a 25, eventualmente derogando le previsioni normative del
settore. Gli articoli 29, 30, 31 e 32 riguardano i provvedimenti regionali con cui
l’amministrazione intende valorizzare il patrimonio della cultura cinematografica nella
nostra Regione, adeguando le definizioni del settore e prospettando lo sviluppo della
cultura cinematografica del territorio e non solo il sostegno alle attività di produzione
audiovisiva regionale. Con l’art. 31 si invita l’amministrazione regionale a intraprendere non
meglio identificate iniziative con la sede Rai Regionale e le altre emittenti televisive locali
affinchè i prodotti delle imprese del territorio trovino spazio all’interno delle loro
programmazioni. L’articolo 32 rivede le norme per la disciplina e la nomina del Comitato
Tecnico che valuta la qualità delle iniziative cinematografiche proposte.
L’articolo 33 interviene in materia di consorzi turistici montani che ai sensi della
Finanziaria 2015 avrebbero dovuto presentare le domande di contributo entro 60 giorni
dall’entrata in vigore della stessa. Siccome il regolamento che disciplina gli stessi è ancora
in fase di ultimazione i termini ultimi per la presentazione verranno stabiliti da quest’ultimo.
Con l’articolo 34 viene confermato un contributo erogato nel 2013 previsto dalla
L.R. 22/2012 che intende valorizzare le strutture alpine regionali al Club Alpino Italiano. Con
le risorse economiche stanziate si doveva realizzare e mantenere l’Elenco delle strutture
Alpine regionali e per tale scopo erano stati erogati al CAI ben 144 mila euro. Una cifra che
potrebbe apparire esorbitante a qualsiasi cittadino e che per fortuna il legislatore intende
correggere, confermando sì il contributo al Cai ma dandogli la possibilità di utilizzare i soldi
pubblici in eccesso per la manutenzione ordinaria delle strutture. Torniamo a scontrarci con
erogazioni passate fatte in tempi vicini alle elezioni in maniera a dir poco discutibile.
Diversa è la portata dell’articolo 36 che con un’interpretazione autentica della
norma che istituisce e disciplina l’Agenzia Promotur, che viene specificato che Promotur
possa operare in qualità di autorità espropriante con riferimento all’acquisizione di impianti
e strutture funzionali alle attività turistico – sportive e l’acquisizione e la realizzazione di
impianti e strutture adiacenti alle piste da sci e agli impianti di risalita. Grazie alla norma
Promotur potrà essere l’autorità espropriante nel periodo che va dall’entrata in vigore del
III
presente testo sino al 1° gennaio 2016 quando diverrà operativa la nuova Agenzia
PromoTurismoFvg.
L‘articolo 36 prevede la conferma di un contributo già concesso all’Agenzia Turismo
FVG che originariamente doveva servire all’ampliamento e alla ristrutturazione del
complesso termale di Grado, mentre adesso potrà essere usato anche per la costruzione di
una nuova struttura in un’area adiacente a quella dell’esistente stabilimento, con buona
pace di chi sostiene il principio “consumo di suolo zero”. Infine, chiudiamo con l’articolo che
permetterà alle nostre località balneari di limitare l’accesso agli animali d’affezione in
alcune zone delle spiagge libere, una norma che il legislatore può intendere come a
sostegno del Turismo, ma che temiamo possa diventare l’ennesimo boomerang contro
alcune amministrazioni che dimostrano sempre meno sensibilità verso i medesimi animali e
non dimostrano lo stesso sdegno nei confronti dei turisti che annualmente riducono le
nostre spiagge in luoghi in cui tutto è permesso. Vanno fatte delle scelte in merito a quali
turisti vogliamo ospitare nelle nostre località turistiche, noi stiamo con chi ama gli animali
rispettando il prossimo, evidentemente non tutti la pensano come noi.
Un tanto dimostra che continuare a intervenire con provvedimenti generalisti (cd.
omnibus) può essere anche utile per adeguare le norme, ma se ciò viene fatto in maniera
frettolosa non sempre tale manutenzione normativa risponde alle esigenze dei cittadini, ma
rischia di peggiorare il già caotico quadro normativo della Regione.
SERGO
IV