Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di

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Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di
CONVENZIONE PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DEL CRIMINE DI GENOCIDIO
Le Alte Parti Contraenti,
considerando che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella Risoluzione 96 (1. dell’11 dicembre
1946 ha dichiarato che il genocidio è un crimine di diritto internazionale, contrario allo spirito e ai fini
delle Nazioni Unite e condannato dal mondo civile;
riconoscendo che il genocidio in tutte le epoche storiche ha inflitto gravi perdite all’umanità;
convinte che la cooperazione internazionale è necessaria per liberare l’umanità da un flagello così odioso,
convengono quanto segue:
Articolo I
Le Parti contraenti confermano che il genocidio, sia che venga commesso in tempo di pace sia che venga commesso in tempo di guerra, è un crimine di diritto internazionale che esse si impegnano a prevenire ed a punire.
Articolo II
Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con
l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religiose, come
tale:
a) uccisione di membri del gruppo;
b) lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
d) misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo;
e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.
Articolo III
Saranno puniti i seguenti atti:
a) il genocidio;
b) l’intesa mirante a commettere genocidio;
c) l’incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio;
d) il tentativo di genocidio;
e) la complicità nel genocidio.
Articolo IV
Le persone che commettono il genocidio o uno degli atti elencati nell’articolo III saranno punite, sia
che rivestano la qualità di governanti costituzionalmente responsabili o che siano funzionari pubblici o
individui privati.
Articolo V
Le Parti contraenti si impegnano ad emanare, in conformità alle loro rispettive Costituzioni, le leggi necessarie per dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, e in particolare a prevedere
sanzioni penali efficaci per le persone colpevoli di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell’articolo
III.
Articolo VI
Le persone accusate di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell’articolo III saranno processate dai
tribunali competenti dello Stato nel cui territorio l’atto sia stato commesso, o dal tribunale penale internazionale competente rispetto a quelle Parti contraenti che ne abbiano riconosciuto la giurisdizione.
Articolo VII
Il genocidio e gli altri atti elencati nell’articolo III non saranno considerati come reati politici ai fini
dell’estradizione.
Le Parti contraenti si impegnano in tali casi ad accordare 1’estradizione in conformità alle loro leggi ed
ai trattati in vigore.
Articolo VIII
Ogni Parte contraente può invitare gli organi competenti delle Nazioni Unite a prendere, ai sensi della
Carta delle Nazioni Unite ogni misura che essi giudichino appropriata ai fini della prevenzione e della
repressione degli atti di genocidio o di uno qualsiasi degli altri atti elencati all’articolo III.
DATABASE STRUMENTI INTERNAZIONALI
Università degli Studi di Padova - Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli
Archivio Regionale ‘Pace Diritti Umani’ - http://www.centrodirittiumani.unipd.it
Articolo IX
Le controversie tra le Parti contraenti, relative all’interpretazione, all’applicazione o all’esecuzione della
presente Convenzione, comprese quelle relative alla responsabilità di uno Stato per atti di genocidio o
per uno degli altri atti elencati nell’articolo III, saranno sottoposte alla Corte internazionale di Giustizia,
su richiesta di una delle parti alla controversia.
Articolo X
La presente Convenzione, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, porterà la data del 9 dicembre 1948.
Articolo XI
La presente Convenzione sarà aperta fino al 31 dicembre 1949 alla firma da parte di ogni Membro delle
Nazioni Unite e di ogni Stato non membro al quale l’Assemblea Generale abbia rivolto un invito a tal
fine.
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario
Generale delle Nazioni Unite.
Dal l° gennaio 1950, alla presente Convenzione potrà aderire qualsiasi Membro delle Nazioni Unite e
qualsiasi Stato non membro che abbia ricevuto l’invito sopra menzionato.
Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Articolo XII
Ogni Parte contraente potrà, in qualsiasi momento, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite, estendere l’applicazione della presente Convenzione a tutti i territori o ad
uno qualsiasi dei territori dei quali diriga i rapporti con l’estero.
Articolo XIII
Nel giorno in cui i primi venti strumenti di ratifica o di adesione saranno stati depositati, il Segretario
Generale ne redigerà un processo verbale e trasmetterà una copia di esso a ciascun Membro delle Nazioni Unite ed a ciascuno degli Stati non membri previsti nell’articolo XI.
La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del
ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
Qualsiasi ratifica o adesione effettuata posteriormente a quest’ultima data avrà effetto il novantesimo
giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione.
Articolo XIV
La presente Convenzione avrà una durata di dieci anni a partire dalla sua entrata in vigore.
In seguito essa rimarrà in vigore per successivi periodi di cinque anni fra quelle Parti contraenti che non
l’avranno denunciata almeno sei mesi prima della scadenza del termine.
La denuncia sarà effettuata mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Articolo XV
Se, in conseguenza di denunce, il numero delle Parti alla presente Convenzione diverrà inferiore a sedici, la Convenzione cesserà di essere in vigore dalla data in cui l’ultima di tali denunce avrà efficacia.
Articolo XVI
Una domanda di revisione della presente Convenzione potrà essere formulata in qualsiasi momento da
qualsiasi Parte contraente, mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario Generale.
L’Assemblea Generale deciderà le misure da adottare, se del caso, in ordine a tale domanda.
Articolo XVII
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite notificherà a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed agli Stati
non membri previsti nell’articolo XI:
a) le firme, ratifiche ed adesioni ricevute in applicazione dell’articolo XI;
b) le notificazioni ricevute in applicazione dell’articolo XII;
c) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, in applicazione dell’articolo XIII;
d) le denunce ricevute in applicazione dell’articolo XIV;
e) l’abrogazione della Convenzione, in applicazione dell’articolo XV;
f) le notificazioni ricevute in applicazione dell’articolo XVI.
Articolo XVIII
L’originale della presente Convenzione sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.
Una copia certificata conforme sarà inviata a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed a tutti gli Stati non
membri previsti nell’articolo XI.
Articolo XIX
La presente Convenzione sarà registrata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite alla data della sua
entrata in vigore.
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