DPR 19/04/1994 n° 575 Decreto del Presidente della
Transcript
DPR 19/04/1994 n° 575 Decreto del Presidente della
Confederazione Generale Italiana del Lavoro _______________________________________________________________________________ DPR 19/04/1994 n° 575 Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575 - Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli (1). (1) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.). Preambolo (Omissis). Articolo 1 Oggetto del regolamento. 1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di rilascio della patente di guida ed i procedimenti ad esso connessi, regolati dagli articoli 116 e seguenti del codice della strada, emanato con il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e modificato con il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360. Articolo 2 Procedimenti di rilascio della patente di guida e procedimenti ad esso connessi. 1. Le competenze in materia di rilascio della patente di guida sono trasferite al Ministero dei trasporti e della navigazione. 2. Le prefetture adottano i provvedimenti di sospensione e revoca quando questi costituiscono sanzione amministrativa accessoria come conseguenza della commissione di illeciti amministrativi, di fatti costituenti reato, di sentenza penale di condanna. 3. Ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli articoli 116, 119, 120, 121, 126, 127, 128, 129, 130, 137, 219, 228 del codice della strada si intendono modificati secondo le disposizioni dei seguenti articoli. Articolo 3 Modifiche all'art. 116. 1. (Omissis) (1). 2. (Omissis) (2). www.cgil.it Confederazione Generale Italiana del Lavoro _______________________________________________________________________________ 3. (Omissis) (3). 4. (Omissis) (4). 5. (Omissis) (5). 6. (Omissis) (5). 7. (Omissis) (5). 8. (Omissis) (6). (1) Sostituisce il comma 1 dell'art. 116, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285. (2) Sostituisce il comma 2 dell'art. 116, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285. (3) Sostituisce il comma 7 dell'art. 116, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285. (4) Sostituisce il comma 11 dell'art. 116, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285. (5) Comma non ammesso al visto della Corte dei Conti. (6) Sostituisce il comma 17 dell'art. 117, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285. Articolo 4 Modifiche all'art. 119. 1. (Omissis) (1). (1) Sostituisce il comma 6 dell'art. 119, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285. Articolo 5 Modifiche all'art. 120. 1. (Omissis) (1). 2. (Omissis) (2). 3. (Omissis) (3). (1) Sostituisce il comma 1 dell'art. 120, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285. (2) Sostituisce il comma 2 dell'art. 120, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285. (3) Sostituisce il comma 3 dell'art. 120, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285. Articolo 6 Modifiche all'art. 121. www.cgil.it Confederazione Generale Italiana del Lavoro _______________________________________________________________________________ 1. (Omissis) (1). 2. (Omissis) (2). (1) Sostituisce il comma 11 dell'art. 121, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285. (2) Sostituisce il comma 12 dell'art. 121, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285. Articolo 7 Modifiche all'art. 126. 1. (Omissis) (1). 2. (Omissis) (2). (1) Sostituisce il comma 5 dell'art. 126, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285. (2) Sostituisce il comma 6 dell'art. 126, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285. Articolo 8 Modifiche all'art. 127. 1. (Omissis) (1). 2. (Omissis) (2). (1) Sostituisce il comma 2 dell'art. 127, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285. (2) Sostituisce il comma 4 dell'art. 127, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285. Articolo 9 Modifiche all'art. 128. 1. (Omissis) (1). (1) Sostituisce il comma 1 dell'art. 128, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285. Articolo 10 Modifiche all'art. 129. 1. (Omissis) (1). (1) Sostituisce il comma 3 dell'art. 129, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285. Articolo 11 Modifiche all'art. 130. www.cgil.it Confederazione Generale Italiana del Lavoro _______________________________________________________________________________ 1. (Omissis) (1). (1) Sostituisce il comma 1 dell'art. 130, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285. Articolo 12 Modifiche all'art. 137. 1. (Omissis) (1). (1) Sostituisce il comma 2 dell'art. 137, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285. Articolo 13 Modifiche all'art. 219. 1. (Omissis) (1). 2. (Omissis) (2). (1) Sostituisce il comma 1 dell'art. 219, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285. (2) Sostituisce il comma 2 dell'art. 219, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285. Articolo 14 Modifiche all'art. 228. 1. (Omissis) (1). (1) Sostituisce il comma 2 dell'art. 228, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285. Articolo 15 Abrogazione di norme precedentemente in vigore. 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati: l'art. 116, comma 16; l'art. 119, comma 3, limitatamente alle parole: «La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia»; l'art. 129, comma 2, limitatamente alle parole: «Dei suddetti provvedimenti di sospensione viene data comunicazione ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.». Articolo 16 Entrata in vigore del regolamento e disposizioni transitorie. 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1º ottobre 1995 (1). 2. Alle domande presentate in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. www.cgil.it Confederazione Generale Italiana del Lavoro _______________________________________________________________________________ 3. Le disposizioni contenute nell'art. 12 sono rese operative decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. (1) Termine così prorogato dall'art. 2, d.l. 25 novembre 1995, n. 501, conv. in l. 5 gennaio 1996, n. 11. www.cgil.it