DPR 19/04/1994 n° 575 Decreto del Presidente della

Transcript

DPR 19/04/1994 n° 575 Decreto del Presidente della
Confederazione Generale Italiana del Lavoro
_______________________________________________________________________________
DPR 19/04/1994 n° 575 Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile
1994, n. 575 - Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il
rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli (1).
(1) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni
politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono
trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della
regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
Oggetto del regolamento.
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di rilascio della patente di guida ed i
procedimenti ad esso connessi, regolati dagli articoli 116 e seguenti del codice della strada,
emanato con il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e modificato con il decreto legislativo 10
settembre 1993, n. 360.
Articolo 2
Procedimenti di rilascio della patente di guida e procedimenti ad esso connessi.
1. Le competenze in materia di rilascio della patente di guida sono trasferite al Ministero dei
trasporti e della navigazione.
2. Le prefetture adottano i provvedimenti di sospensione e revoca quando questi costituiscono
sanzione amministrativa accessoria come conseguenza della commissione di illeciti
amministrativi, di fatti costituenti reato, di sentenza penale di condanna.
3. Ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento gli articoli 116, 119, 120, 121, 126, 127, 128, 129, 130, 137, 219, 228 del
codice della strada si intendono modificati secondo le disposizioni dei seguenti articoli.
Articolo 3
Modifiche all'art. 116.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
www.cgil.it
Confederazione Generale Italiana del Lavoro
_______________________________________________________________________________
3. (Omissis) (3).
4. (Omissis) (4).
5. (Omissis) (5).
6. (Omissis) (5).
7. (Omissis) (5).
8. (Omissis) (6).
(1) Sostituisce il comma 1 dell'art. 116, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(2) Sostituisce il comma 2 dell'art. 116, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(3) Sostituisce il comma 7 dell'art. 116, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(4) Sostituisce il comma 11 dell'art. 116, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(5) Comma non ammesso al visto della Corte dei Conti.
(6) Sostituisce il comma 17 dell'art. 117, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
Articolo 4
Modifiche all'art. 119.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce il comma 6 dell'art. 119, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
Articolo 5
Modifiche all'art. 120.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. (Omissis) (3).
(1) Sostituisce il comma 1 dell'art. 120, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(2) Sostituisce il comma 2 dell'art. 120, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(3) Sostituisce il comma 3 dell'art. 120, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
Articolo 6
Modifiche all'art. 121.
www.cgil.it
Confederazione Generale Italiana del Lavoro
_______________________________________________________________________________
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
(1) Sostituisce il comma 11 dell'art. 121, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(2) Sostituisce il comma 12 dell'art. 121, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
Articolo 7
Modifiche all'art. 126.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
(1) Sostituisce il comma 5 dell'art. 126, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(2) Sostituisce il comma 6 dell'art. 126, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
Articolo 8
Modifiche all'art. 127.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
(1) Sostituisce il comma 2 dell'art. 127, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(2) Sostituisce il comma 4 dell'art. 127, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
Articolo 9
Modifiche all'art. 128.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce il comma 1 dell'art. 128, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
Articolo 10
Modifiche all'art. 129.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce il comma 3 dell'art. 129, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
Articolo 11
Modifiche all'art. 130.
www.cgil.it
Confederazione Generale Italiana del Lavoro
_______________________________________________________________________________
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce il comma 1 dell'art. 130, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
Articolo 12
Modifiche all'art. 137.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce il comma 2 dell'art. 137, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
Articolo 13
Modifiche all'art. 219.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
(1) Sostituisce il comma 1 dell'art. 219, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(2) Sostituisce il comma 2 dell'art. 219, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
Articolo 14
Modifiche all'art. 228.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce il comma 2 dell'art. 228, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
Articolo 15
Abrogazione di norme precedentemente in vigore.
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati: l'art. 116,
comma 16; l'art. 119, comma 3, limitatamente alle parole: «La certificazione deve tener conto dei
precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di
fiducia»; l'art. 129, comma 2, limitatamente alle parole: «Dei suddetti provvedimenti di
sospensione viene data comunicazione ai competenti uffici della Direzione generale della
M.C.T.C.».
Articolo 16
Entrata in vigore del regolamento e disposizioni transitorie.
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1º ottobre 1995 (1).
2. Alle domande presentate in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento
continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
www.cgil.it
Confederazione Generale Italiana del Lavoro
_______________________________________________________________________________
3. Le disposizioni contenute nell'art. 12 sono rese operative decorsi centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
(1) Termine così prorogato dall'art. 2, d.l. 25 novembre 1995, n. 501, conv. in l. 5 gennaio 1996, n.
11.
www.cgil.it