il professionista - Scuola di Formazione Ipsoa
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IL CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE Dott. Alessandro Lini Deontologia • - Le modifiche al codice di deontologia del dottore commercialista • - Il rapporto del professionista con il cliente – Aspetti particolari nelle gestione dell’incarico professionale • - I rapporti con i colleghi in caso di subentro in un incarico • - I principi di comportamento nelle funzione di tutela della fede pubblica • - La gestione della comunicazione pubblicitaria, attività di marketing e segreto professionale. 2 La professione di Dottore Commercialista • La professione di dottore commercialista ed esperto contabile è una professione intellettuale. • Le professioni intellettuali, trovano fondamento giuridico nell’art 33 della Costituzione, che prescrive al 5° comma “un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale”. • L’esercizio delle professioni intellettuali è disciplinato negli artt. 2229 - 2236 del codice civile. • Il suo fondamento giuridico è nel D. Lgs. 139/2005. 3 La disciplina delle libere professioni 1 • • • L’art. 2229 dispone che la legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria iscrizione in appositi albi o elenchi. L’OBBLIGATORIETÀ DELL’ ISCRIZIONE È PERTANTO DA RICONDURRE AD UN INTERESSE PUBBLICO TALMENTE RILEVANTE CHE PER TUTELARLO SI DISPONE IL SACRIFICIO DI LIBERTÀ FONDAMENTALI, ANCH’ESSE TUTELATE A LIVELLO COSTITUZIONALE (ART. 41 “L’INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA È LIBERA). Da questo “sacrificio” discendono precisi e puntuali obblighi posti a carico del professionista: – – – – – Abilitazione attraverso esame di Stato: verifica della preparazione. Obblighi di natura deontologica; Personalità della prestazione; Responsabilità del professionista; Disciplina delle INCOMPATIBILITA’. 4 La disciplina delle libere professioni 2 RIFORMA D.L. 138/2011 D.P.R. 137/2012: • L’esercizio della professione è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. • L’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali. • Il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. 5 La deontologia La deontologia è la scienza del dovere Deon-ontos “ciò che occorre fare” e Logos “scienza” rappresenta cioè quel corpo di regole che stanno alla base di una professione, imponendo, per il suo esercizio, il rispetto delle leggi, dell’etica e della prassi e tecnica professionale. 6 L’evoluzione • Evoluzione della norma deontologica, da comportamento suggerito “eticamente corretto” a vero e proprio precetto normativo. previsione del 139 principi per la riforma degli ordinamenti professionali. 7 Le norme deontologiche • Necessità, soprattutto negli incarichi posti a tutela della fede pubblica, di seguire le norme deontologiche: • aiutare nell’organizzazione del proprio lavoro; • costituire comunque un presidio di tutela giuridica alla responsabilità del professionista 8 Il codice di deontologia professionale L’art. 29 lett. c del D. Lgs. 139/05 prevede che il C.N.D.C.E.C. adotti ed aggiorni il codice di deontologia; Con il 139 la deontologia trova il suo fondamento giuridico in una norma di legge e diviene norma cogente per gli iscritti. Con la riforma degli ordini professionali il codice di deontologia diviene obbligatorio per tutte le professioni organizzate in ordini e collegi. Informativa CNDCEC 73 -2015, modifiche al codice in pubblica consultazione fino al 23 ottobre. 9 Le modifiche • • • • Estensione delle norme alle STP. Enfatizzato l’aspetto fiduciario. Importanza anche dell’ apparenza. Evidenziato il dovere di collaborazione con le strutture territoriali. • Disciplina ad hoc per il recesso dall’incarico. 10 Struttura del codice di deontologia • TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI Artt. 1-13 • TITOLO II – RAPPORTI PROFESSIONALI Artt. 14 - 39 capo 1 - Rapporti con i colleghi (14-18) capo 2 - Rapporti con i clienti (19-24) capo 3 - Rapporti con gli enti istituzionali di categoria (25-29) capo 4 - Rapporti con collaboratori e dipendenti (3033) capo 5 - Rapporti con i tirocinanti (34–36) capo 6 – Altri rapporti (37-39) • TITOLO III – CONCORRENZA Artt. 40-43 • TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE art. 44 11 ART. 2 CONTENUTO 1. Il presente Codice contiene principi e regole che il professionista deve osservare nell'esercizio della professione. 2. Il comportamento del professionista, anche al di fuori dell'esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa. L’inadempimento a obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sua tale da compromettere la fiducia dei terzi nelle capacità del professionista di rispettare i propri doveri professionali. 3. Il professionista è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice, la cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare. 4. Il professionista, nello svolgimento dell’attività professionale è altresì tenuto all’osservanza delle norme di comportamento e delle disposizioni emanate dal Consiglio Nazionale e dall’Ordine di appartenenza. 5. Le disposizioni specifiche del presente Codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi 12 Disposizioni generali • • • • 5 Interesse pubblico 6 Integrità 7 Obiettività 8 Competenza, Diligenza e Qualità della prestazione • 9 Indipendenza • 10 Riservatezza • 13 Responsabilità Obbligo assicurativo 13 Disposizioni generali 1 • • • • Il professionista ha il dovere e la responsabilità di agire nell’interesse pubblico, solo nel rispetto di questo può soddisfare le richieste del cliente. (Interesse pubblico 5.1,2) A causa di ciò pertanto il professionista ha il DOVERE DI INFORMARE IL CONSIGLIO TERRITORIALE se viene a conoscenza di violazioni del codice da parte di colleghi. (5.3) Il professionista dovrà agire con integrità, onestà e correttezza in tutte le sue attività e relazioni, sia di natura professionale, sia di natura personale, senza fare discriminazioni di religione, razza, nazionalità, ideologia politica, sesso o classe sociale.(6.1) Il professionista deve evitare di perseguire utilità non dovute e deve adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte nei confronti del cliente o di terzi in genere. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o la nomina.(6.4) 14 Disposizioni generali 2 • il professionista deve agire in assenza di pregiudizi, conflitti di interesse o indebite pressioni. Non deve lasciarsi influenzare dalle aspettative del cliente.(Obiettività 7.1,3) • Dovere di mantenere competenza e capacità professionale per erogare prestazioni di livello qualitativamente elevato (8.1) • Non deve accettare incarichi su materie in cui non ha adeguata competenza (8.2) • Dedicare a ciascuna questione la cura ed il tempo necessari. (8.3) • L’adempimento degli obblighi di F.P.C. secondo i regolamenti emanati dal C.N. e dagli Ordini locali è requisito minimo richiesto per il mantenimento della competenza professionale (8.5) • Dotarsi di adeguata organizzazione coerente con le prestazioni rese. (8.8) 15 INDIPENDENZA: il professionista • deve agire nel rispetto delle norme relative ad indipendenza ed incompatibilità previste in relazione alla natura dell’incarico affidato (9.1) • È tenuto ad ottemperare alle interpretazioni in materia di indipendenza ed incompatibilità approvate dal C.N. (9.2) • In ogni caso non deve mai porsi in una situazione che possa diminuire il suo libero arbitrio, deve evitare qualsiasi situazione in cui egli si trovi in conflitto di interessi (9.4) 16 Indipendenza e incompatibilità Art. 4 D.Lgs 139/2005 cause di incompatibilità Cass. civ., sez. un., 19 luglio 1976, n. 2848 affermato che: devono ritenersi incompatibili con l’esercizio dell’attività professionale non quelle attività caratterizzate dalla loro attitudine a produrre reddito ma piuttosto quelle ritenute “idonee a incidere negativamente sulla libertà del professionista” e che “tale idoneità può, di volta in volta, derivare dall’essere esse dirette alla cura di interessi che possono interferire nell’esercizio delle suddette professioni, ovvero dalla subordinazione che esse determinano nei confronti di terzi, ovvero infine, dai poteri che esse comportano in chi le esercita”. TASSATIVITA’ DELLA NORMA 17 Rapporti con i colleghi • Il professionista deve comportarsi con i colleghi con correttezza, considerazione, cortesia, cordialità ed assistenza reciproca. (14.1) • Il professionista deve astenersi dall’esprimere giudizi o dall’avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi, senza fondato motivo. Non possono pertanto essere mossi addebiti di responsabilità ai colleghi in merito al rapporto di casualità tra la condotta e il danno che si vuole risarcito, se questi hanno correttamente argomentato e giustificato le proprie scelte (4.4) • Il professionista deve astenersi da comportamenti tendenti ad acquisire scorrettamente clientela ad altri colleghi (14.5); • Deve sussistere una correlazione tra corrispettivi e prestazioni rese (14.7) 18 Subentro ad un collega 1. Il professionista, chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di un incarico professionale, deve osservare procedure e formalità corrette e comportarsi con lealtà. Salvo impedimenti particolari, casi di urgenza, di forza maggiore o altre gravi ragioni, il professionista deve rispettare le disposizioni che seguono. 2. Prima di accettare l’incarico, il professionista deve: a) accertarsi che il cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione; in difetto, provvedere ad informarlo senza indugio; b) accertarsi che la sostituzione non sia richiesta dal cliente per sottrarsi al rispetto della legge, alla corretta esecuzione dell’incarico imposta dal precedente collega o al riconoscimento delle legittime spettanze di quest’ultimo; c) invitare il cliente a pagare il compenso dovuto al precedente collega, salvo che tale ammontare sia stato debitamente contestato 19 Subentro ad un collega 3. Il professionista che venga sostituito da altro collega deve prestare al subentrante piena collaborazione; trasmettergli senza indugio, e previo consenso del cliente, tutta la documentazione in suo possesso; e adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente. 4. In ipotesi di subentro di un collega nel corso di attività professionali il nuovo professionista dovrà rendere noto, senza indugio, il proprio incarico al collega sostituito, adoperandosi in modo da non arrecare pregiudizio alle attività in corso. I professionisti devono collaborare lealmente per lo svolgimento e la conclusione delle attività professionali in corso. 5. Il professionista deve declinare l’incarico se il cliente vieta al collega che lo ha preceduto di fornirgli tutti gli atti e le informazioni necessari per la corretta esecuzione del mandato. 20 Subentro ad un collega • • • • 6. In caso di decesso di un collega, il professionista, chiamato a sostituirlo nella temporanea gestione dello studio dal Presidente del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, ha l’obbligo di accettare l’incarico, salvo giustificato impedimento o altro giustificato motivo. 7. Il successore deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto. 8. In presenza di pratiche iniziate dal collega deceduto e continuate dal successore, la liquidazione dei rispettivi compensi spettanti ai due professionisti avviene, nei casi dubbi o in quelli di rilevante interesse economico, previo parere del Consiglio dell’Ordine. 9. In caso di sospensione, o di altro temporaneo impedimento di un professionista, il collega chiamato a sostituirlo cura la gestione dello studio del sospeso o impedito con particolare diligenza e si adopera a conservarne le caratteristiche. 21 Rapporti con i clienti • • • • • • 19 Principi generali 20 Accettazione dell'incarico 21 Esecuzione dell'incarico 22 RINUNCIA ALL'INCARICO 23 Fondi dei clienti, garanzie e prestiti 24 Compenso professionale 22 Principi generali 1. Il rapporto con il cliente è fondato sulla fiducia. Il cliente ha il diritto di scegliere il suo professionista e di sostituirlo in qualsiasi momento. 2. Il cliente ed il professionista possono liberamente limitare l’esercizio del diritto di recesso da parte del cliente; in tal caso, in presenza di recesso anticipato del cliente, può prevedersi la corresponsione al professionista dell’intero compenso concordato per l’intera durata del rapporto. 3. Il professionista ha il diritto di scegliere i clienti nei confronti dei quali erogare le sue prestazioni professionali. 4. Al professionista è fatto divieto di acquisire clientela tramite agenzie o procacciatori ed è altresì fatto divieto di corrispondere compensi o omaggi in cambio di acquisizioni di clienti o incarichi professionali 23 Accettazione dell'incarico 1. Prima di accettare un incarico professionale da un cliente, il professionista deve valutare se tale accettazione possa dar luogo a violazione dei principi espressi dal presente Codice quali, a titolo esemplificativo, il coinvolgimento del cliente in attività illegali. o la sua dubbia onestà. 2. Alla luce della disamina compiuta e della possibilità o meno di assumere le misure necessarie ad impedire che l’accettazione dell’incarico dia luogo a violazioni da parte del professionista, questo deve informare tempestivamente il cliente della propria decisione di accettare o meno l’incarico. 3. Il professionista deve adoperarsi affinché il mandato sia conferito per iscritto, onde precisarne limiti e contenuti, anche allo scopo di definire l’ambito delle proprie responsabilità. Il professionista che accetta un incarico deve assicurare la specifica competenza richiesta ed anche un’adeguata organizzazione dello studio. 4. E’ comunque opportuno che il professionista, il quale abbia ricevuto un mandato verbale, ne dia conferma scritta al cliente. Il professionista all’atto dell’accettazione dell’incarico informa il cliente dei rispettivi diritti e doveri nonché gli dà notizia della esistenza del Codice Deontologico della Professione 5. Il professionista che accetta un incarico deve assicurare la specifica competenza richiesta ed anche un’adeguata organizzazione dello studio. 24 Esecuzione dell'incarico 1. Il professionista svolge la propria attività a favore del cliente in libertà, autonomia e indipendenza. 2. Il professionista deve usare la diligenza e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto. 3. Il professionista deve, tempestivamente, illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi alla pratica affidatagli. 4. Il professionista deve inoltre, nel corso del mandato, ragguagliare tempestivamente il cliente sugli avvenimenti essenziali. 5. Il professionista non deve esorbitare, salvo i casi di urgente necessità, dai limiti dell’incarico conferitogli. Egli deve, tuttavia, con prudenza, assumere le iniziative opportune e svolgere tutte le attività confacenti allo scopo concordato con il cliente. 6. Il professionista, nell’esecuzione dell’incarico conferito, non deve perseguire interessi personali in conflitto con quelli del cliente o assumere cointeressenze di natura economico professionale negli affari del cliente che possano compromettere la sua integrità o indipendenza. Sono fatte salve le disposizioni di maggior rigore in relazione all’esercizio di specifiche funzioni professionali 25 Cessazione Rinuncia I codici deontologici fino alla versione del 2010 hanno trattato LA cessazione dell’incarico. Nella nuova versione 2015 si è sostituta la rubrica dell’articolo con RINUNCIA all’incarico. La rinuncia comportamento attivo del professionista, il quale valuta E PRENDE ATTO che NON sussistono più le condizioni necessarie per portare avanti qualsiasi incarico professionale: LIBERTA’ DI GIUDIZIO, SITUAZIONE di CONFLITTO DI INTERESSI INDIPENDENZA E OBIETTIVITA’ 26 Rinuncia all'incarico 1.Il professionista non deve proseguire nello svolgimento dell’incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio, condizionare il suo operato, come nel caso di mancato pagamento dei suoi onorari, porlo in una situazione di conflitto di interessi o far venir meno la sua indipendenza od obiettività. 2.Il professionista non deve proseguire nell’assolvimento dell’incarico se la condotta o le richieste del cliente, o altri gravi motivi, ne impediscono il corretto svolgimento. 3.Il professionista che non sia in grado di assolvere al proprio incarico con specifica competenza, a causa di sopravvenute modificazioni alla natura del medesimo ovvero per difficoltà della pratica, deve informare tempestivamente il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista. 27 Rinuncia all'incarico 4.Nel caso di cessazione dall rinuncia all’ incarico il professionista deve avvertire il cliente tempestivamente; laddove questi fosse irreperibile, il professionista è tenuto a comunicare la rinuncia al mandato mediante lettera raccomandata a.r. ovvero a mezzo p.e.c., soprattutto se l’incarico deve essere proseguito da altro professionista. Qualora il cliente non provveda in tempi ragionevoli a incaricare altro professionista, nel rispetto degli obblighi di legge, il professionista non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto a informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli. 5. Il professionista è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo al cliente, pervio rilascio di ricevuta, la documentazione dallo stesso ricevuta per l’espletamento del mandato quando questi ne faccia richiesta. Il professionista può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della documentabilità dei propri adempimenti e, per la liquidazione del compenso, non oltre l’avvenuto pagamento. 28 Fondi dei clienti garanzie e prestiti 1. Il professionista non deve impegnarsi patrimonialmente o fornire garanzie al cliente o per conto di questi. 2. Il professionista che detiene somme del cliente o per conto di questi, deve operare con la massima diligenza ed applicare, con rigore, i principi della buona amministrazione e della corretta contabilità. 3. Il professionista che riceva somme per il versamento di imposte, tasse e contributi, deve fornire al cliente tempestivamente dall’operazione, ricevuta attestante il pagamento eseguito. 4. Il professionista in caso di deposito fiduciario, deve contestualmente ottenere istruzioni scritte ed attenervisi. 5. Il professionista ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dal cliente o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso allo stesso cliente. In ogni altro caso egli è tenuto a mettere immediatamente a disposizione del cliente le somme riscosse per conto di questo. 29 Compenso professionale 1. Il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere commisurato all’importanza dell’incarico, alle conoscenze tecniche e all’impegno richiesti, alla difficoltà della prestazione, tenuto conto anche del risultato economico conseguito e dei vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente. 2. La misura del compenso è pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese oneri e contributi. 3. Il compenso può essere costituito in parte da una componente variabile, anche fissata in percentuale, commisurata al successo dell’incarico professionale. 4. Il professionista non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all’attività svolta o da svolgere. Egli deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte. 5. La ripartizione dei compensi tra professionisti che assistano congiuntamente un cliente o che partecipino ad un’associazione professionale avviene in base ad un accordo tra gli stessi. 6. E’ fatto divieto di ritenere i documenti e gli atti ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento degli onorari o per il mancato rimborso delle spese anticipate. 7. Il professionista può agire giudizialmente nei confronti del cliente per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato. 30 Rapporti con gli enti istituzionali di categoria • Il professionista ha il dovere di partecipare alle assemblee istituzionali (25.1) • Nella formulazione di critiche o proposte deve comunque astenersi da considerazioni irriguardose nei confronti dei colleghi (25.2) • Per il professionista che ricopre incarichi istituzionali è disposto che questi: • Opera con spirito di servizio nei confronti dell’intera categoria (27.1) • Promuova iniziative di aggregazione, volte a favorire la formazione, la specializzazione ed il miglioramento delle prestazioni, nonché l’evoluzione e lo sviluppo dell’identità e dell’appartenenza alla categoria. • Promuove la partecipazione di tutti gli iscritti alle vita dell’Ordine al fine di assicurare il ricambio negli organi di governo della categoria. (27.2) 31 Rapporti con collaboratori e dipendenti • i rapporti tra il professionista ed i propri collaboratori devono essere basati sul reciproco rispetto (30.1) • il professionista deve evitare di avvalersi della collaborazione di terzi che esercitano abusivamente la professione e non deve distogliere con mezzi sleali collaboratori altrui(30.2) • il professionista deve vigilare affinché collaboratori e dipendenti conoscano e rispettino gli obblighi di segreto e riservatezza professionale (32.1) 32 Rapporti con i tirocinanti Doveri del professionista • • • • • • Favorire lo sviluppo della professione (34.1) Formare il T. su deontologia, tecnica e prassi professionale (34.2) Favorire la frequenza corsi universitari. (34.3) Non deve affidare al T. solo compiti meramente esecutivi (34.4) Gestire il rapporto nella massima chiarezza e trasparenza(34.5) Consentire al T. di partecipare a convegni e corsi di formazione (34.6) • Consegnare al T. copia del codice di deontologia e vigilare sul rispetto del segreto professionale e degli obblighi di riservatezza(34.7) • Vigilare sull’apprendimento e sugli obblighi del segreto professionale (34.8) • Fornire un idoneo ambiente di lavoro (34.9) 33 Obblighi dei Tirocinanti • Astenersi dal tentativo di acquisire clienti dello studio. (35.1) • Non possono appropriarsi di procedure e modulistiche di studio senza il consenso esplicito del professionista. (35.2) • Rispettare le norme del codice di deontologia.(34.5) 34 Trattamento economico 1. Il rapporto di tirocinio non determina alcun rapporto di lavoro subordinato ed è considerato come periodo di apprendimento professionale. Esso è per sua natura gratuito e non determina l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Tuttavia, trascorsi i primi sei mesi di tirocinio il professionista dovrà concordare con il tirocinante un rimborso spese forfetario. Inoltre il professionista non mancherà di attribuire al praticante, il cui apporto sia di rilevante valore e utilità per lo Studio, somme, a titolo di borsa di studio, per favorire ed incentivare l’assiduità e l’impegno nell’attività svolta. 2. Il tirocinio finalizzato al sostenimento dell’Esame di Stato non si protrae di regola dovrebbe protrarsi oltre il periodo mediamente necessario in relazione alle previsioni di legge e ai tempi tecnici inerenti al calendario della sessione d’esame. 3. Trascorso tale periodo il rapporto di collaborazione, potendo comportare una diversa configurazione giuridica, sarà regolato dalla libera determinazione delle parti, così come ogni rapporto di collaborazione con tirocinanti che abbiano già sostenuto l’Esame di Stato con esito favorevole. 35 Informazione e Pubblicità informativa 1. La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. 2. Il messaggio pubblicitario e la scelta dei mezzi devono in ogni caso ispirarsi al buon gusto e all’immagine della professione. 3. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie, comparative e suggestive. 4. Non possono essere menzionati nominativi dei clienti che non abbiano fornito il proprio consenso, né promosse le attività di altri soggetti. 5. Nella denominazione dello studio possono essere menzionati i nomi dei colleghi che abbiano fatto parte in passato dello studio, previo esplicito consenso di questi o dei loro eredi. 6. Gli iscritti appartenenti ad istituzioni e ad associazioni senza fini di lucro possono utilizzare, nell’esercizio della professione, il logo rappresentativo delle stesse e l’eventuale titolo, solo se i loro fini istituzionali siano attinenti all’oggetto della professione. 7. L’iscritto che partecipi ad una rete o network professionale, nazionale o internazionale, può renderlo esplicito, comunicarlo a terzi ed usarne il logo. 8. Oltre all’utilizzo dei segni distintivi personali, l’iscritto può utilizzare il logo rappresentativo dell’Ordine professionale e del Consiglio Nazionale secondo le regole emanate dal Consiglio Nazionale. 9. Il sito internet del professionista o dello studio associato di cui fa parte non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari 36 Concorrenza-Pubblicità • Coordinamento con le norme: – del D.P.R. 137/2012 (Riforma ordinamenti professionali) – del D.Lgs. 145/2007 (pubblicità ingannevole) – del D.Lgs. 206/2005 (codice del consumo) – del D.Lgs. 130/2003 (privacy) 37 L’incarico professionale • DL.1/2012 Art. 9 4° Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico…… • Art. 22 3° c, il P. deve tempestivamente illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi alla pratica affidata. 38 L’incarico professionale • • • • • Le clausole indispensabili e quelle opportune. Recesso Risoluzione Responsabilità Segreto professionale 39 Clausole indispensabili • • • • • oggetto dell’incarico; compenso; obblighi del cliente; recesso; norme di rinvio 40 Clausole opportune • clausola compromissoria; • risoluzione per eccessiva onerosità (1467c.c.); • risoluzione per impossibilità sopravvenuta (1463 c.c.); • restituzione documentazione (diritto di ritenzione). 41 Obblighi del cliente • Consegna della documentazione necessaria entro i tempi concordati; • Tempestiva informazione sulle variazioni intervenute rispetto al momento del conferimento dell’incarico; • Collaborare con il professionista; • Rispetto dei termini e delle modalità di pagamento pattuite; • Dare atto di aver ricevuto le informazioni in merito alla complessità dell’incarico conferito 42 Facsimile CNDCEC 2015 • • • • • • • • • 6. Diritti e Obblighi del Cliente Il Cliente ha diritto di essere informato in ordine all’esecuzione dell’incarico e all’esistenza di situazioni di conflitto d’interesse tra il Professionista e il Cliente. Il cliente ha la facoltà di esprimere per iscritto il proprio eventuale dissenso rispetto agli ausiliari di cui il Professionista intende avvalersi entro __________ giorni dalla sottoscrizione della presente lettera di incarico. Il Cliente ha l’obbligo di far pervenire presso lo studio del Professionista la documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico entro il giorno 5 di ogni mese. A tal fine, il Professionista dichiara e il Cliente prende atto che la legge prevede termini e scadenze obbligatori per gli adempimenti connessi alla prestazione professionale indicata in oggetto. La consegna della documentazione occorrente alla prestazione professionale non sarà oggetto di sollecito o ritiro da parte del Professionista, che, pertanto, declina ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione dell’incarico dovuta al ritardo, incuria o inerzia da parte del Cliente. Il Cliente e il Professionista convengono che la documentazione ricevuta è conservata dal Professionista fino alla conclusione dell’incarico. Il Cliente deve collaborare con il Professionista ai fini dell’esecuzione del presente incarico consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per l’espletamento dell’incarico. Il Cliente ha l’obbligo di informare tempestivamente il Professionista su qualsivoglia variazione che abbia inerenza all’incarico conferito mediante atti scritti. 43 La disciplina del recesso • Disciplinare il preavviso per il professionista; • Esplicitare le cause che costituiscono giusta causa di recesso per il professionista; • • il mancato pagamento dei compensi secondo le modalità concordate; il sistematico mancato utilizzo dei pareri richiesti al professionista e da questo rilasciati nei tempi concordati. • Prevedere eventuale risarcimento in caso di recesso del cliente (19.2) disciplinando i termini di preavviso per il cliente nel caso di prestazioni continuative 44 Recesso e risarcimento • Per la giurisprudenza la disciplina del recesso non ha carattere inderogabile, è sufficiente l’apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa perché venga meno per il cliente la facoltà di recesso ad nutum (C-5738/2000). 45 Clausola Recesso CNDCEC 12. Recesso del Professionista Il Professionista può recedere dal contratto per giusta causa, ovvero qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga venuto meno il rapporto fiduciario con il cliente. Il Cliente riconosce che costituiscono esplicitamente giusta causa di recesso: - il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente contratto; - il mancato rispetto dei pareri forniti dal Professionista vertenti sull’oggetto del contratto; - la mancata accettazione dell’aumento del compenso di cui all’art. 4. Il suddetto elenco ha valenza esemplificativa e non esclusiva. In tale circostanza egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l’opera svolta. Il recesso del Professionista avverrà dando comunicazione scritta al Cliente, a mezzo di lettera raccomandata a/r oppure tramite comunicazione via posta elettronica certificata, con un preavviso di 15 giorni, decorrenti dal ricevimento, durante i quali il Professionista si impegna ad adempiere agli atti, derivanti dal presente incarico, che avranno scadenza nel corso di tale periodo; nella medesima comunicazione sarà dato avvertimento al Cliente in ordine agli adempimenti che scadranno nei 20 giorni successivi al perfezionamento del recesso. 13. Recesso del Cliente Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di motivazione. In tal caso il cliente sarà comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per l’opera già svolta. 46 Clausola risolutiva espressa Nel FACSIMILE DI LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE predisposto dalla commissione di studio del cndcec nel luglio 2015 si propone l’ inserimento nel mandato di una Clausola risolutiva espressa, per l’ipotesi di ritardo nei pagamenti. 11. Clausola risolutiva espressa Qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto dal cliente in base alla presente lettera di incarico si sia protratto per oltre ____ giorni rispetto al termine pattuito, il Professionista, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, ha facoltà di risolvere il contratto comunicando al Cliente, con lettera raccomandata a/r o tramite comunicazione via posta elettronica certificata, la propria volontà di avvalersi della presente clausola. In tale caso, il Professionista si impegna ad adempiere agli atti, derivanti dal presente incarico, che avranno scadenza nel corso dei 15 giorni successivi all’avvenuta comunicazione al Cliente. 47 Risoluzione per eccessiva onerosità Il compenso è stato pattuito al momento del conferimento dell’incarico, tenuto conto della complessità dello stesso e determinato in funzione delle prestazioni ipotizzabili alla data del conferimento e, di fatto, ipotizzate, ed indicate nella “scheda di incarico professionale”. Poiché l’attività professionale qui richiamata è comunque funzione di una serie di attività tra loro connesse e correlate; considerato che non tutte queste attività sono oggettivamente prevedibili e quantificabili, il Professionista, qualora nel corso dello svolgimento dell’incarico, rilevi che a causa di circostanze non previste o non prevedibili, si sta verificando una manifesta incongruenza tra le prestazioni ipotizzate ed espressamente indicate nella “scheda di incarico professionale” e quelle che si stanno rendendo effettivamente necessarie per l’adempimento dell’incarico stesso, deve darne tempestiva comunicazione al Cliente. Nella stessa comunicazione il Professionista dovrà evidenziare altresì l'importo dell'aumento del compenso richiesto e le motivazioni a sostegno di detta richiesta. La mancata accettazione di tale aumento da parte del Cliente, ovvero il suo rifiuto ad una rinegoziazione del compenso è causa di risoluzione del presente accordo. 48 Clausola compromissoria • Devoluzione controversia a organismo di conciliazione; • Eventuale ricorso all’arbitrato in caso di insuccesso del tentativo di conciliazione. ATTENZIONE !!! Valutare l’opportunità di prevedere l’esclusione dalla conciliazione per le controversie relative al pagamento degli onorari; – «Sono espressamente escluse dalla clausola di conciliazione e arbitrato, e sono quindi devolute direttamente all’autorità giudiziaria, le controversie relative al pagamento degli onorari spettanti al professionista, cosi come definiti e concordati al precedente art. __ , e dell’ eventuale ricorso per decreto ingiuntivo.» 49 Diritto di ritenzione • Il professionista non ha il diritto di ritenzione (2235 cc). • Si possono però inserire nel mandato clausole per disciplinare modalità e tempi per la restituzione dei documenti del cliente in occasione della risoluzione del rapporto. • In caso di recesso da parte del cliente, solitamente non ci sono problemi; • Recesso da parte del professionista, possibili difficoltà nel reperire il cliente per la restituzione della documentazione. 50 Responsabilità • Il P., si impegna a prestare la propria opera, usando la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione, affinché il Cliente possa raggiungere il risultato sperato ma non assume alcun obbligo circa il suo conseguimento OBBLIGAZIONE DI MEZZI. • Nello svolgimento dell’attività professionale egli deve usare la normale diligenza richiesta dalla professione e valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata (art. 1176 c2 c.c.). • Il Professionista nell’espletamento dell’incarico può, sotto la propria direzione e responsabilità, avvalersi di collaboratori o di personale dipendente. • Il Professionista, nell’adempimento dell’incarico ricevuto, non è tenuto a svolgere operazioni di verifica volte al rinvenimento di frodi, falsi o altre irregolarità, ad eccezione dell’ipotesi in cui ciò costituisca oggetto dell’incarico conferito; la documentazione e le informazioni che il Cliente fornirà al Professionista dovranno essere complete e veritiere e, in tal senso, verranno comunque considerate. • Il Professionista è inoltre tenuto all’osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 197/1991 e successive modifiche ed integrazioni in materia di antiriciclaggio. 51 Clausola CNDCEC obblighi professionista 5. Obblighi del Professionista Diligenza. Con l’assunzione dell’incarico, il Professionista si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione. Nello svolgimento dell’attività professionale egli deve usare la normale diligenza richiesta dalla professione e valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata (art. 1176 c2 c.c.). Divieto di ritenzione. Il Professionista trattiene, ai sensi dell'art. 2235 del codice civile, la documentazione fornita dal Cliente per il tempo strettamente necessario all’espletamento dell’incarico, salvo diversi accordi con il Cliente. Segreto professionale. Il Professionista rispetta il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all’esecuzione dell’incarico; né degli stessi può essere fatto uso, sia nel proprio che nell’altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti e i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale. Le eventuali segnalazioni di operazioni sospette effettuate non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo. Trasparenza. Il Professionista si impegna a comunicare al Cliente le informazione in ordine all’esecuzione dell’incarico, all’esistenza di conflitti di interesse fra il Professionista e il Cliente, nonché a comunicare, previamente e per iscritto, i nominativi di ausiliari di cui intende avvalersi. 52 Clausola polizza assicurazione 14. Polizza assicurativa Si dà atto che alla data di sottoscrizione del presente mandato professionale il Professionista è assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali, con apposita polizza n. ________________, massimale/i pari a euro_______________, stipulata con la Compagnia di Assicurazioni _______________________________________. Fatto del Cliente. Il Professionista declina ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta ad incuria o inerzia da parte del Cliente; verificatosi tale circostanza il Cliente non è comunque esonerato dal pagamento del compenso concordato. Obbligo di denunzia e decadenza dalle azioni. Eventuali atti, fatti o circostanze che generano o possono generare un danno o un pregiudizio in capo al Cliente, riconducibili, in via diretta o indiretta, all’attività svolta dal Professionista e imputabili a sua incuria, negligenza, inadempimento o simili, dovranno essere denunziati per iscritto al Professionista entro 15 giorni dalla loro prima manifestazione. La mancata tempestiva denunzia determina la decadenza, in capo al Cliente, da ogni azione verso il Professionista, a titolo esemplificativo ma non esclusivo rivolta al risarcimento dei danni, alla restituzione del compenso pagato o rivolta a non pagare in tutto o in parte il compenso al Professionista. 53 Segreto professionale Il Professionista deve: – rispettare il segreto professionale (art. 5 D.Lgs 139/2005) non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all’espletamento dell’incarico, né delle stesse può farne uso, sia nel proprio che nell’interesse di terzi; – curare che anche i suoi collaboratori rispettino questi doveri; – ha il diritto d’astenersi dal testimoniare secondo quanto previsto dagli artt. 249 c.p.c e 200 c.p.p.. Segreto professionale e disciplina “antiriciclaggio” • La norma dispone che le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazioni del segreto professionale 54 D. Lgs 139/2005 Art. 5. Obbligo del segreto professionale Gli iscritti nell'Albo hanno l'obbligo del segreto professionale. Nei loro confronti si applicano gli articoli 199 e 200 del codice di procedura penale e l'articolo 249 del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci, nonché quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti. 55 Segreto professionale: Ambito soggettivo Attivo Professionista, collaboratori, dipendenti, praticanti. Passivo ex clienti e soggetti che si sono rivolti al professionista ed in seguito non hanno accettato il mandato 56 Segreto professionale: Ambito oggettivo Sono coperte dal segreto professionale le INFORMAZIONI apprese dal professionista: – Nello svolgimento della propria attività. – Dal cliente sulla propria attività o su soggetti terzi. – Sia quelle relative a comportamenti leciti che quelle relative a illeciti, purché sia lecito il motivo per quale si sono rivolti al professionista. – Sono esclusi i cd FATTI NOTORI. 57 Segreto professionale coinvolgimento del professionista Attività svolte dal professionista che esulano dall’assistenza e consulenza, con lo svolgimento per conto del cliente di attività che sfocino in fatti illeciticoncorso di persone in reato 110 c.p. favoreggiamento 378 c.p. non è eccepibile il segreto professionale 58 Il sindaco I Principi di comportamento del Collegio Sindacale, emanati dal Cndcec, in vigore dal 30 settembre 2015 hanno la natura di norma deontologica, con tutte le conseguenze del caso. Sono articolati in 11 paragrafi ciascuno dei quali suddiviso in norme. Rispetto alla versione del 2012 siamo passati da 82 pagine a 142 Le norme sono strutturate con il principio, i riferimenti normativi, i criteri applicativi ed un commento. 59 I principi di comportamento del C.S. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Nomina, incompatibilità e cessazione dei componenti il C.S. : 8 norme; Funzionamento del C.S.: 3 norme Doveri del collegio sindacale: 8 norme Partecipazione alle riunioni degli organi sociali: 3 norme Poteri del collegio sindacale: 7 norme Riscontro e denuncia di fatti censurabili: 4 norme Relazione all’assemblea dei soci: 1 norma Pareri e proposte del C.S. : 1 norma Attività del C.S. in caso di omissione degli amministratori: 1 norma; Attività del C.S. nelle op. straordinarie e altre op rilevanti: 10 norme Attività del C.S. nella crisi d’impresa: 11 norme 60 Nomina incompatibilità e cessazione • Norma 1.1. Composizione del C.S. • Norma 1.2. Dichiarazione di trasparenza. • Norma 1.3. Nomina accettazione e cumulo degli incarichi. • Norma 1.4. Obiettività, indipendenza e cause di ineleggibilità. • Norma 1.5. Retribuzione. • Norma 1.6. Cessazione dall’ufficio. • Norma 1.7. Passaggio di consegne. • Norma 1.8. Sostituzione. 61 Dichiarazione di trasparenza I candidati sindaci devono fornire all’assemblea dei soci adeguate informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. E’ OPPORTUNO CHE LA DICHIARAZIONE SIA RESA IN FORMA SCRITTA E PRIMA DELL’ASSEMBLEA COSI’ DA AGEVOLARE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE 62 Contenuto dell’informazione • Incarichi relativi all’amministrazione di società di capitale, di persone e cooperative: – Amministratore; Componente del cda/Consiglio di gestione; Liquidatore; Amministratore giudiziario; Commissario giudiziale o commissario straordinario • Incarichi di controllo societario: – Sindaco effettivo/supplente; componente Consiglio di sorveglianza/comitato ctrl sulla gestione/comitato di sorveglianza; revisore legale ovvero socio/amministratore/sindaco/dipendente di società di revisione legale. 63 Nomina, accettazione cumulo degli incarichi Il procedimento di nomina dei sindaci deve essere improntato a principi di trasparenza. Il sindaco deve dedicare allo svolgimento dell’incarico impegno e tempo adeguati. Al momento dell’accettazione dell’incarico e periodicamente nel corso dello stesso, il sindaco valuta attentamente l’impegno e il tempo richiesto per il diligente svolgimento dell’incarico. 64 Cumulo degli incarichi Soglia 20 incarichi Attività di autovalutazione periodica finalizzata ad accertare che il livello di impegno richiesto sia rispettato. Al momento dell’accettazione dell’incarico e successivamente nel corso del medesimo il sindaco deve valutare sempre la propria capacità di svolgere diligentemente l’incarico. 65 Obiettività indipendenza e cause di ineleggibilità e decadenza • Ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità sono stabilite per legge. • Indipendenza è il requisito indispensabile per un corretto svolgimento della funzione sindacale. • L’indipendenza è un requisito etico-soggettivo in grado di influenzare l’obiettività del sindaco. • Non essendo possibile individuare e definire in maniera oggettive tutte le circostanze che possano compromettere l’obiettività, e previsto un sistema di valutazione dei rischi da adottare caso per caso 66 Ineleggibilità e decadenza • • • • Interdetto Inabilitato Fallito Condannato a pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l’incapacità ad esercitare uffici direttivi • Amminstratore della società • Amministratore di società controllate/collegate • Coniuge, parente o affine entro il 4° grado degli amministratori • C.p.a entro il 4° grado degli amministratori di società controllate Queste cause costituiscono presunzione assoluta senza possibilità di alcuna valutazione discrezionale né tantomeno estensiva. 67 Obiettività e indipendenza In presenza di un rapporto di lavoro o rapporto di consulenza continuativo o prestazione d’opera ovvero altri rapporti di natura patrimoniale necessità di valutazione caso per caso 68 Rischi di compromissione • Derivanti da interessi personali • Da auto riesame • Da prestazione di attività di patrocinio tributario ovvero di consulenza tecnica di parte • Da eccessiva confidenzialità/familiarità • Da intimidazione 69 Retribuzione • Non c’è più la tariffa. • I parametri possono fornire un indicazione di massima per valutare se la misura del compenso proposto è idonea a remunerare professionalità esperienza e impegno richiesti dall’incarico. 70 Cessazione incarico • Cessazione d’ufficio • Sostituzione sindaco supplente più anziano, se c’è anche incarico di revisione legale subentra il supplente revisore se entrambi sono revisori, il più anziano 71 Il revisore Nella pubblicazione delle LINEE GUIDA PER L’ORGANIZZAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI Sono richiamati i principi già espressi in merito alle norme di comportamento del collegio sindacale, raccordandoli con gli ISA emanati dall’IFAC nel 2009 e pubblicati in lingua italiana nel 2011. 72 Natura delle linee guida • Le linee guida non costituiscono una norma di deontologia professionale diretta, ma costituiscono comunque validi riferimenti tecnici • Ma richiamando l’art. 22 1° c non possiamo non tenerne di conto nello svolgimento dell’incarico di revisore legale : “il P. deve usare la diligenza e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto”. 73 Accettazione dell’incarico • Valutazione da fare, se possibile, collegialmente. • Competenze e capacità adeguate nonché la disponibilità di tempo e risorse. • Condividere metodologie e procedure di lavoro. • Rischiosità della società, integrità della direzione e dei responsabili della governance. • Sussistenza di minacce significative all’indipendenza dei sindaci. • tutto ciò deve risultare dalle carte di lavoro! 74 Verifica dei requisiti di indipendenza Prima dell’accettazione e poi durante lo svolgimento dell’incarico occorre identificare circostanze e rapporti che possano costituire minacce all’indipendenza. “A causa di relazioni finanziarie, d’affari di lavoro o di altro genere sia dirette che indirette UN TERZO INFORMATO, OBIETTIVO E RAGIONEVOLE, trarrebbe la conclusione che l’indipendenza risulti compromessa” 75 L’attestatore Principi di attestazione dei piani di risanamento. Elaborati da: AIDEA Accademia Italiana di Economia Aziendale IRDCEC Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ANDAF Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari APRI Associazione Professionisti Risanamento Imprese OCRI Osservatorio Crisi e Risanamento Imprese 76 L’attestatore • Soggetto indipendente • Iscritto nel registro revisori contabili (ora revisori legali). • Avere i requisiti di cui all’art. 28 l.f. lett. a) e b) a) Avvocati, Commercialisti (iscr. Sez A albo unico) b)Società o associazioni professionali i cui abbiamo i requisti di cui alla lettera a) 77 Attività dell’attestatore • Elabora per conto dell’imprenditore una serie di documenti previsti dalla disciplina fallimentare • IL LAVORO DELL’ATTESTATORE COSTITUISCE IL FONDAMENTO DELLE PROCEDURE DI RISANAMENTO PER LE DECISIONI DI SPETTANZA DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA E DEL CETO CREDITORIO OVE PREVISTO 78 Principi di attestazione • Standard di elevata diligenza professionale. • Modello per il lavoro dell’attestatore. • Riferimento per la valutazione ex post del lavoro in un eventuale procedimento a carico dell’attestatore (236 bis “Falso in attestazioni e relazioni”). 79 Accettazione dell’incarico • Valutazione del rischio • Lettera d’incarico • Indipendenza, sia al conferimento dell’incarico che durante tutto il suo svolgimento dal debitore e dai terzi interessati all’operazione di risanamento. 80 Requisiti d’indipendenza • Non deve essere legato al debitore da rapporti di natura personale o professionale che possano compromettere l’indipendenza di giudizio • Deve avere i requisiti di cui all’art. 2399 cc • Non deve aver prestato, neanche per il tramite di altri professionisti (rete e/o associazione professionale) attività di lavoro subordinato o autonomo ovvero aver partecipato ad organi amministrativi o di controllo del debitorie o di chi lo incarica. 81 Compenso • Il compenso deve essere adeguato all’attività da svolgere e dai rischi connessi. • Il compenso deve essere corrisposto secondo un programma di avanzamento dei lavori • Il pagamento del compenso non può mai essere condizionato all’omologa né tantomeno al rilascio di un giudizio favorevole 82 Raccomandazioni CNDC 2001 Erano rivolte al dottore commercialista chiamato a svolgere funzioni di ausilio alla giustizia. Il DC è e rimane un libero professionista chiamato a collaborare con la giustizia NON DEVE confondere la sua funzione con quella del magistrato Quale “ausiliario” di giustizia il DC ha il solo scopo di far conoscere la verità, NON DEVE farsi influenzare dalle impressioni DEVE esaminare fatti, documenti e informazioni 83 Raccomandazioni CNDC 2001 VALUTAZIONE DEI FATTI I fatti vanno valutati sempre con la stessa unità di misura ed il medesimo senso critico sia che si operi in ambito di incarichi privatistici che pubblicistici. Nello svolgimento di incarichi giudiziario l’obiettività è sempre più importante della competenza 84 Raccomandazioni CNDC 2001 ESAME DEI FATTI CENSURABILI Esaminando un bilancio il DC deve sempre tener conto che: - Sta valutando a posteriori congruità correttezza, prudenza di stime ed accantonamenti; - Non può non tener conto della storicità degli eventi - Amministratori e sindaci hanno operato in un ottica di previsione e probabilità basando le loro scelte sulla base delle informazioni avute a quel tempo; - Il dc ha la piena conoscenza dell’epilogo dei fatti - Considerare sempre l’intervallo di tempo intercorso tra l’elaborazione del bilancio ed il momento in cui tali scelte sono sottoposte al suo giudizio critico 85 La gestione della pubblicità Dpr 137/2012 • L’oggetto della pubblicità: – L’ attività professionale – Le specializzazioni – I titoli professionali – La struttura dello studio – I compensi • Sia il messaggio che il mezzo devono ispirarsi al buon gusto ed all’immagine della professione 86 Evoluzione della pubblicità nella professione del dottore commercialista Febbraio 1987 Art. 58 al D.C. è vietata la diffusione al di fuori della propria clientela di fogli e circolari. Sono comunque vietati la diffusione di avvisi pubblicitari, l’uso di titoli accademici o professionali non attinenti l’oggetto della professione e l’impiego di caratteri grafici vistosi. 87 Evoluzione della pubblicità nella professione del dottore commercialista Gennaio 2001 Art. 32 E’ consentita l’informazione a terzi… sulla struttura dello studio e sulla sua composizione, sull’attività professionale che viene svolta, su particolari rami di attività… ..Sono consentite l’organizzazione e la partecipazione a seminari e convegni, nonché la pubblicazione di scritti e la partecipazione a rubriche su materie professionali 88 Evoluzione della pubblicità nella professione del dottore commercialista Aprile 2008 Art. 44 La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni e di titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni è libera 89 Il messaggio pubblicitario Le informazioni trasmesse devono essere(43.3) – Trasparenti – Veritiere – Corrette Non devono essere: – Equivoche, Ingannevoli, Denigratorie – Comparative e suggestive. 90 Il mezzi ed il contenuto • Si a cartelloni, inserzioni su giornali, riviste, periodici, siti internet: • Si a comunicazioni via fax/posta elettronica nel rispetto della normativa sulla privacy (consenso preventivo all’invio) Contenuto della comunicazione. • Si a contenuto informativo; • SI a pubblicità diretta • NO a contenuto evocativo/persuasivo/emotivo/irrazionale 91 Destinatari del messaggio E’ possibile indirizzare il messaggio pubblicitario anche a clienti di altri professionisti. La violazione del precetto di cui all’art. 15 si ha quando l’informazione veicolata contiene elementi denigratori o di discredito nei confronti del collega. L’illecito disciplinare in ambito pubblicitario può emergere solo se per modalità e contenuto si ravvisi una lesione al decoro ed alla dignità professionale (SS.UU. n. 19705/2012) 92 Riferimenti • CNDCEC - Codice deontologico della professione di dottore commercialista ed esperto contabile (settembre 2010) aggiornamento ?? 2015 • CNDCEC – Fac-simile di lettera d’incarico professionale giugno 2015 • CNDCEC- Norme di comportamento del collegio sindacale. Settembre 2015 • CNDCEC – Linee guida per l’organizzazione del collegio sindacale incaricato della revisione legale. Febbraio 2012 • AIDEA IRDCEC ANDAF APRI OCRI – Principi di attestazione dei piani di risanamento. 6 Giugno 2014 • GDC - Raccomandazioni per il dottore commercialista che opera su incarico dell'Autorità Giudiziaria- Inserto ottobre 2001 Gruppo di lavoro CNDC "Responsabilità del dottore commercialista" 93 Per i principi di attestazione • Principi di revisione richiamati dal D.Lgs. 39/2010 • ISAE 3000 e 3400 • Documenti CNDCEC: – Osservazioni sul contenuto delle relazioni del professionista nella composizione negoziale delle crisi d’impresa – Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi • Guida al piano industriale a cura di Borsa Italiana • Circolare Irdcec 30/IR 11.2.2013 Il ruolo del professionista attestatore nella composizione negoziale della crisi: requisiti di professionalità̀ e indipendenza e contenuto delle relazioni 94 GRAZIE PER L’ ATTENZIONE 95