il professionista - Scuola di Formazione Ipsoa

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il professionista - Scuola di Formazione Ipsoa
IL CODICE DI DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE
Dott. Alessandro Lini
Deontologia
• - Le modifiche al codice di deontologia del dottore commercialista
• - Il rapporto del professionista con il cliente
– Aspetti particolari nelle gestione dell’incarico professionale
• - I rapporti con i colleghi in caso di subentro in un incarico
• - I principi di comportamento nelle funzione di tutela della fede
pubblica
• - La gestione della comunicazione pubblicitaria, attività di
marketing e segreto professionale.
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La professione di
Dottore Commercialista
• La professione di dottore commercialista ed esperto
contabile è una professione intellettuale.
• Le professioni intellettuali, trovano fondamento
giuridico nell’art 33 della Costituzione, che prescrive al
5° comma “un esame di Stato per l’ammissione ai vari
ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per
l’abilitazione all’esercizio professionale”.
• L’esercizio delle professioni intellettuali è disciplinato
negli artt. 2229 - 2236 del codice civile.
• Il suo fondamento giuridico è nel D. Lgs. 139/2005.
3
La disciplina delle libere professioni 1
•
•
•
L’art. 2229 dispone che la legge determina le professioni intellettuali per
l’esercizio delle quali è necessaria iscrizione in appositi albi o elenchi.
L’OBBLIGATORIETÀ DELL’ ISCRIZIONE È PERTANTO DA RICONDURRE AD UN
INTERESSE PUBBLICO TALMENTE RILEVANTE CHE PER TUTELARLO SI
DISPONE IL SACRIFICIO DI LIBERTÀ FONDAMENTALI, ANCH’ESSE TUTELATE
A LIVELLO COSTITUZIONALE (ART. 41 “L’INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA È
LIBERA).
Da questo “sacrificio” discendono precisi e puntuali obblighi posti a carico
del professionista:
–
–
–
–
–
Abilitazione attraverso esame di Stato: verifica della preparazione.
Obblighi di natura deontologica;
Personalità della prestazione;
Responsabilità del professionista;
Disciplina delle INCOMPATIBILITA’.
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La disciplina delle libere professioni 2
RIFORMA D.L. 138/2011  D.P.R. 137/2012:
• L’esercizio della professione è fondato e ordinato
sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio,
intellettuale e tecnica, del professionista.
• L’obbligo per il professionista di seguire percorsi di
formazione continua permanente predisposti sulla base
di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali.
• Il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione
per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività
professionale.
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La deontologia
La deontologia è la scienza del dovere
Deon-ontos “ciò che occorre fare”
e
Logos “scienza”
rappresenta cioè quel corpo di regole che
stanno alla base di una professione, imponendo,
per il suo esercizio, il rispetto delle leggi,
dell’etica e della prassi e tecnica professionale.
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L’evoluzione
• Evoluzione della norma deontologica, da
comportamento suggerito “eticamente
corretto” a vero e proprio precetto
normativo.
 previsione del 139
 principi per la riforma degli ordinamenti
professionali.
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Le norme deontologiche
• Necessità, soprattutto negli incarichi posti a
tutela della fede pubblica, di seguire le norme
deontologiche:
•  aiutare nell’organizzazione del proprio
lavoro;
•  costituire comunque un presidio di tutela
giuridica alla responsabilità del professionista
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Il codice di deontologia professionale
 L’art. 29 lett. c del D. Lgs. 139/05 prevede che il
C.N.D.C.E.C. adotti ed aggiorni il codice di deontologia;
Con il 139 la deontologia trova il suo fondamento
giuridico in una norma di legge e diviene norma cogente
per gli iscritti.
 Con la riforma degli ordini professionali il codice di
deontologia diviene obbligatorio per tutte le
professioni organizzate in ordini e collegi.
 Informativa CNDCEC 73 -2015, modifiche al codice in
pubblica consultazione fino al 23 ottobre.
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Le modifiche
•
•
•
•
Estensione delle norme alle STP.
Enfatizzato l’aspetto fiduciario.
Importanza anche dell’ apparenza.
Evidenziato il dovere di collaborazione con le
strutture territoriali.
• Disciplina ad hoc per il recesso dall’incarico.
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Struttura del codice di deontologia
• TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI Artt. 1-13
• TITOLO II – RAPPORTI PROFESSIONALI Artt. 14 - 39
capo 1 - Rapporti con i colleghi (14-18)
capo 2 - Rapporti con i clienti (19-24)
capo 3 - Rapporti con gli enti istituzionali di categoria
(25-29)
capo 4 - Rapporti con collaboratori e dipendenti (3033)
capo 5 - Rapporti con i tirocinanti (34–36)
capo 6 – Altri rapporti (37-39)
• TITOLO III – CONCORRENZA Artt. 40-43
• TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE art. 44
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ART. 2 CONTENUTO
1. Il presente Codice contiene principi e regole che il professionista deve
osservare nell'esercizio della professione.
2. Il comportamento del professionista, anche al di fuori dell'esercizio della
professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa.
L’inadempimento a obbligazioni estranee all’esercizio della professione
assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sua
tale da compromettere la fiducia dei terzi nelle capacità del professionista
di rispettare i propri doveri professionali.
3. Il professionista è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice,
la cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare.
4. Il professionista, nello svolgimento dell’attività professionale è altresì
tenuto all’osservanza delle norme di comportamento e delle disposizioni
emanate dal Consiglio Nazionale e dall’Ordine di appartenenza.
5. Le disposizioni specifiche del presente Codice costituiscono
esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito
di applicazione dei principi generali espressi
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Disposizioni generali
•
•
•
•
5 Interesse pubblico
6 Integrità
7 Obiettività
8 Competenza, Diligenza e Qualità della
prestazione
• 9 Indipendenza
• 10 Riservatezza
• 13 Responsabilità  Obbligo assicurativo
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Disposizioni generali 1
•
•
•
•
Il professionista ha il dovere e la responsabilità di agire nell’interesse pubblico, solo
nel rispetto di questo può soddisfare le richieste del cliente. (Interesse pubblico
5.1,2)
A causa di ciò pertanto il professionista ha il DOVERE DI INFORMARE IL CONSIGLIO
TERRITORIALE se viene a conoscenza di violazioni del codice da parte di colleghi.
(5.3)
Il professionista dovrà agire con integrità, onestà e correttezza in tutte le sue
attività e relazioni, sia di natura professionale, sia di natura personale, senza fare
discriminazioni di religione, razza, nazionalità, ideologia politica, sesso o classe
sociale.(6.1)
Il professionista deve evitare di perseguire utilità non dovute e deve adempiere
regolarmente alle obbligazioni assunte nei confronti del cliente o di terzi in genere.
Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente
compimento di atti inerenti al mandato o la nomina.(6.4)
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Disposizioni generali 2
• il professionista deve agire in assenza di pregiudizi, conflitti di
interesse o indebite pressioni. Non deve lasciarsi influenzare dalle
aspettative del cliente.(Obiettività 7.1,3)
• Dovere di mantenere competenza e capacità professionale per
erogare prestazioni di livello qualitativamente elevato (8.1)
• Non deve accettare incarichi su materie in cui non ha adeguata
competenza (8.2)
• Dedicare a ciascuna questione la cura ed il tempo necessari. (8.3)
• L’adempimento degli obblighi di F.P.C. secondo i regolamenti
emanati dal C.N. e dagli Ordini locali è requisito minimo richiesto
per il mantenimento della competenza professionale (8.5)
• Dotarsi di adeguata organizzazione coerente con le prestazioni rese.
(8.8)
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INDIPENDENZA: il professionista
• deve agire nel rispetto delle norme relative
ad indipendenza ed incompatibilità previste in
relazione alla natura dell’incarico affidato (9.1)
• È tenuto ad ottemperare alle interpretazioni
in materia di indipendenza ed incompatibilità
approvate dal C.N. (9.2)
• In ogni caso non deve mai porsi in una
situazione che possa diminuire il suo libero
arbitrio, deve evitare qualsiasi situazione in
cui egli si trovi in conflitto di interessi (9.4)
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Indipendenza e incompatibilità
Art. 4 D.Lgs 139/2005 cause di incompatibilità
Cass. civ., sez. un., 19 luglio 1976, n. 2848 affermato che:
devono ritenersi incompatibili con l’esercizio dell’attività
professionale non quelle attività caratterizzate dalla loro
attitudine a produrre reddito ma piuttosto quelle ritenute
“idonee a incidere negativamente sulla libertà del
professionista” e che “tale idoneità può, di volta in volta,
derivare dall’essere esse dirette alla cura di interessi che
possono interferire nell’esercizio delle suddette professioni,
ovvero dalla subordinazione che esse determinano nei
confronti di terzi, ovvero infine, dai poteri che esse
comportano in chi le esercita”.
 TASSATIVITA’ DELLA NORMA
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Rapporti con i colleghi
• Il professionista deve comportarsi con i colleghi con correttezza,
considerazione, cortesia, cordialità ed assistenza reciproca. (14.1)
• Il professionista deve astenersi dall’esprimere giudizi o dall’avviare
azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi, senza
fondato motivo. Non possono pertanto essere mossi addebiti di
responsabilità ai colleghi in merito al rapporto di casualità tra la
condotta e il danno che si vuole risarcito, se questi hanno
correttamente argomentato e giustificato le proprie scelte (4.4)
• Il professionista deve astenersi da comportamenti tendenti ad
acquisire scorrettamente clientela ad altri colleghi (14.5);
• Deve sussistere una correlazione tra corrispettivi e prestazioni rese
(14.7)
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Subentro ad un collega
1. Il professionista, chiamato a sostituire un collega nello svolgimento
di un incarico professionale, deve osservare procedure e formalità
corrette e comportarsi con lealtà. Salvo impedimenti particolari, casi di
urgenza, di forza maggiore o altre gravi ragioni, il professionista deve
rispettare le disposizioni che seguono.
2. Prima di accettare l’incarico, il professionista deve:
a) accertarsi che il cliente abbia informato il collega della richiesta di
sostituzione; in difetto, provvedere ad informarlo senza indugio;
b) accertarsi che la sostituzione non sia richiesta dal cliente per
sottrarsi al rispetto della legge, alla corretta esecuzione dell’incarico
imposta dal precedente collega o al riconoscimento delle legittime
spettanze di quest’ultimo;
c) invitare il cliente a pagare il compenso dovuto al precedente
collega, salvo che tale ammontare sia stato debitamente contestato
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Subentro ad un collega
3. Il professionista che venga sostituito da altro collega deve prestare
al subentrante piena collaborazione; trasmettergli senza indugio, e
previo consenso del cliente, tutta la documentazione in suo possesso;
e adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il
cliente.
4. In ipotesi di subentro di un collega nel corso di attività
professionali il nuovo professionista dovrà rendere noto, senza
indugio, il proprio incarico al collega sostituito, adoperandosi in modo
da non arrecare pregiudizio alle attività in corso. I professionisti
devono collaborare lealmente per lo svolgimento e la conclusione delle
attività professionali in corso.
5. Il professionista deve declinare l’incarico se il cliente vieta al
collega che lo ha preceduto di fornirgli tutti gli atti e le informazioni
necessari per la corretta esecuzione del mandato.
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Subentro ad un collega
•
•
•
•
6. In caso di decesso di un collega, il professionista, chiamato a
sostituirlo nella temporanea gestione dello studio dal Presidente del
Consiglio dell’Ordine di appartenenza, ha l’obbligo di accettare l’incarico,
salvo giustificato impedimento o altro giustificato motivo.
7. Il successore deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo
agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega
deceduto.
8. In presenza di pratiche iniziate dal collega deceduto e continuate dal
successore, la liquidazione dei rispettivi compensi spettanti ai due
professionisti avviene, nei casi dubbi o in quelli di rilevante interesse
economico, previo parere del Consiglio dell’Ordine.
9. In caso di sospensione, o di altro temporaneo impedimento di un
professionista, il collega chiamato a sostituirlo cura la gestione dello
studio del sospeso o impedito con particolare diligenza e si adopera a
conservarne le caratteristiche.
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Rapporti con i clienti
•
•
•
•
•
•
19 Principi generali
20 Accettazione dell'incarico
21 Esecuzione dell'incarico
22 RINUNCIA ALL'INCARICO
23 Fondi dei clienti, garanzie e prestiti
24 Compenso professionale
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Principi generali
1. Il rapporto con il cliente è fondato sulla fiducia. Il cliente ha il diritto
di scegliere il suo professionista e di sostituirlo in qualsiasi
momento.
2. Il cliente ed il professionista possono liberamente limitare
l’esercizio del diritto di recesso da parte del cliente; in tal caso, in
presenza di recesso anticipato del cliente, può prevedersi la
corresponsione al professionista dell’intero compenso concordato
per l’intera durata del rapporto.
3. Il professionista ha il diritto di scegliere i clienti nei confronti dei
quali erogare le sue prestazioni professionali.
4. Al professionista è fatto divieto di acquisire clientela tramite agenzie
o procacciatori ed è altresì fatto divieto di corrispondere compensi o
omaggi in cambio di acquisizioni di clienti o incarichi professionali
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Accettazione dell'incarico
1. Prima di accettare un incarico professionale da un cliente, il professionista deve
valutare se tale accettazione possa dar luogo a violazione dei principi espressi dal
presente Codice quali, a titolo esemplificativo, il coinvolgimento del cliente in attività
illegali. o la sua dubbia onestà.
2. Alla luce della disamina compiuta e della possibilità o meno di assumere le misure
necessarie ad impedire che l’accettazione dell’incarico dia luogo a violazioni da parte
del professionista, questo deve informare tempestivamente il cliente della propria
decisione di accettare o meno l’incarico.
3. Il professionista deve adoperarsi affinché il mandato sia conferito per iscritto, onde
precisarne limiti e contenuti, anche allo scopo di definire l’ambito delle proprie
responsabilità. Il professionista che accetta un incarico deve assicurare la specifica
competenza richiesta ed anche un’adeguata organizzazione dello studio.
4. E’ comunque opportuno che il professionista, il quale abbia ricevuto un mandato
verbale, ne dia conferma scritta al cliente. Il professionista all’atto dell’accettazione
dell’incarico informa il cliente dei rispettivi diritti e doveri nonché gli dà notizia della
esistenza del Codice Deontologico della Professione
5. Il professionista che accetta un incarico deve assicurare la specifica competenza
richiesta ed anche un’adeguata organizzazione dello studio.
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Esecuzione dell'incarico
1. Il professionista svolge la propria attività a favore del cliente in libertà, autonomia e
indipendenza.
2. Il professionista deve usare la diligenza e la perizia richieste dalle norme che regolano il
rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto.
3. Il professionista deve, tempestivamente, illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, gli
elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi alla pratica affidatagli.
4. Il professionista deve inoltre, nel corso del mandato, ragguagliare tempestivamente il cliente
sugli avvenimenti essenziali.
5. Il professionista non deve esorbitare, salvo i casi di urgente necessità, dai limiti dell’incarico
conferitogli. Egli deve, tuttavia, con prudenza, assumere le iniziative opportune e svolgere
tutte le attività confacenti allo scopo concordato con il cliente.
6. Il professionista, nell’esecuzione dell’incarico conferito, non deve perseguire interessi
personali in conflitto con quelli del cliente o assumere cointeressenze di natura economico professionale negli affari del cliente che possano compromettere la sua integrità o
indipendenza. Sono fatte salve le disposizioni di maggior rigore in relazione all’esercizio di
specifiche funzioni professionali
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Cessazione  Rinuncia
I codici deontologici fino alla versione del 2010 hanno
trattato LA cessazione dell’incarico.
Nella nuova versione 2015 si è sostituta la rubrica
dell’articolo con RINUNCIA all’incarico.
La rinuncia comportamento attivo del professionista, il
quale valuta E PRENDE ATTO che NON sussistono più le
condizioni necessarie per portare avanti qualsiasi incarico
professionale:
LIBERTA’ DI GIUDIZIO,
SITUAZIONE di CONFLITTO DI INTERESSI
INDIPENDENZA E OBIETTIVITA’
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Rinuncia all'incarico
1.Il professionista non deve proseguire nello svolgimento dell’incarico qualora
sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di
giudizio, condizionare il suo operato, come nel caso di mancato pagamento
dei suoi onorari, porlo in una situazione di conflitto di interessi o far venir
meno la sua indipendenza od obiettività.
2.Il professionista non deve proseguire nell’assolvimento dell’incarico se la
condotta o le richieste del cliente, o altri gravi motivi, ne impediscono il
corretto svolgimento.
3.Il professionista che non sia in grado di assolvere al proprio incarico con
specifica competenza, a causa di sopravvenute modificazioni alla natura del
medesimo ovvero per difficoltà della pratica, deve informare
tempestivamente il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da
altro professionista.
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Rinuncia all'incarico
4.Nel caso di cessazione dall rinuncia all’ incarico il professionista deve
avvertire il cliente tempestivamente; laddove questi fosse irreperibile, il
professionista è tenuto a comunicare la rinuncia al mandato mediante
lettera raccomandata a.r. ovvero a mezzo p.e.c., soprattutto se l’incarico
deve essere proseguito da altro professionista. Qualora il cliente non
provveda in tempi ragionevoli a incaricare altro professionista, nel rispetto
degli obblighi di legge, il professionista non è responsabile per la mancata
successiva assistenza, pur essendo tenuto a informare la parte delle
comunicazioni che dovessero pervenirgli.
5. Il professionista è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo al cliente,
pervio rilascio di ricevuta, la documentazione dallo stesso ricevuta per
l’espletamento del mandato quando questi ne faccia richiesta. Il
professionista può trattenere copia della documentazione, senza il consenso
della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della
documentabilità dei propri adempimenti e, per la liquidazione del
compenso, non oltre l’avvenuto pagamento.
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Fondi dei clienti garanzie e prestiti
1. Il professionista non deve impegnarsi patrimonialmente o fornire garanzie al cliente
o per conto di questi.
2. Il professionista che detiene somme del cliente o per conto di questi, deve operare
con la massima diligenza ed applicare, con rigore, i principi della buona
amministrazione e della corretta contabilità.
3. Il professionista che riceva somme per il versamento di imposte, tasse e contributi,
deve fornire al cliente tempestivamente dall’operazione, ricevuta attestante il
pagamento eseguito.
4. Il professionista in caso di deposito fiduciario, deve contestualmente ottenere
istruzioni scritte ed attenervisi.
5. Il professionista ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dal cliente
o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso allo stesso cliente. In
ogni altro caso egli è tenuto a mettere immediatamente a disposizione del cliente
le somme riscosse per conto di questo.
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Compenso professionale
1. Il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere commisurato all’importanza dell’incarico, alle
conoscenze tecniche e all’impegno richiesti, alla difficoltà della prestazione, tenuto conto anche del risultato
economico conseguito e dei vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente.
2. La misura del compenso è pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale con
preventivo di massima comprensivo di spese oneri e contributi.
3. Il compenso può essere costituito in parte da una componente variabile, anche fissata in percentuale,
commisurata al successo dell’incarico professionale.
4. Il professionista non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all’attività svolta o
da svolgere. Egli deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a
consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le
prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte.
5. La ripartizione dei compensi tra professionisti che assistano congiuntamente un cliente o che partecipino ad
un’associazione professionale avviene in base ad un accordo tra gli stessi.
6. E’ fatto divieto di ritenere i documenti e gli atti ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento degli
onorari o per il mancato rimborso delle spese anticipate.
7. Il professionista può agire giudizialmente nei confronti del cliente per il pagamento delle proprie prestazioni
professionali, previa rinuncia al mandato.
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Rapporti con gli enti istituzionali di
categoria
• Il professionista ha il dovere di partecipare alle assemblee
istituzionali (25.1)
• Nella formulazione di critiche o proposte deve comunque astenersi
da considerazioni irriguardose nei confronti dei colleghi (25.2)
• Per il professionista che ricopre incarichi istituzionali è disposto che
questi:
• Opera con spirito di servizio nei confronti dell’intera categoria (27.1)
• Promuova iniziative di aggregazione, volte a favorire la formazione,
la specializzazione ed il miglioramento delle prestazioni, nonché
l’evoluzione e lo sviluppo dell’identità e dell’appartenenza alla
categoria.
• Promuove la partecipazione di tutti gli iscritti alle vita dell’Ordine al
fine di assicurare il ricambio negli organi di governo della categoria.
(27.2)
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Rapporti con collaboratori e
dipendenti
• i rapporti tra il professionista ed i propri collaboratori
devono essere basati sul reciproco rispetto (30.1)
• il professionista deve evitare di avvalersi della
collaborazione di terzi che esercitano abusivamente la
professione e non deve distogliere con mezzi sleali
collaboratori altrui(30.2)
• il professionista deve vigilare affinché collaboratori e
dipendenti conoscano e rispettino gli obblighi di
segreto e riservatezza professionale (32.1)
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Rapporti con i tirocinanti
Doveri del professionista
•
•
•
•
•
•
Favorire lo sviluppo della professione (34.1)
Formare il T. su deontologia, tecnica e prassi professionale (34.2)
Favorire la frequenza corsi universitari. (34.3)
Non deve affidare al T. solo compiti meramente esecutivi (34.4)
Gestire il rapporto nella massima chiarezza e trasparenza(34.5)
Consentire al T. di partecipare a convegni e corsi di formazione
(34.6)
• Consegnare al T. copia del codice di deontologia e vigilare sul
rispetto del segreto professionale e degli obblighi di
riservatezza(34.7)
• Vigilare sull’apprendimento e sugli obblighi del segreto
professionale (34.8)
• Fornire un idoneo ambiente di lavoro (34.9)
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Obblighi dei Tirocinanti
• Astenersi dal tentativo di acquisire clienti dello
studio. (35.1)
• Non possono appropriarsi di procedure e
modulistiche di studio senza il consenso
esplicito del professionista. (35.2)
• Rispettare le norme del codice di
deontologia.(34.5)
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Trattamento economico
1. Il rapporto di tirocinio non determina alcun rapporto di lavoro
subordinato ed è considerato come periodo di apprendimento
professionale. Esso è per sua natura gratuito e non determina
l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
Tuttavia, trascorsi i primi sei mesi di tirocinio il professionista dovrà
concordare con il tirocinante un rimborso spese forfetario. Inoltre il
professionista non mancherà di attribuire al praticante, il cui apporto sia di
rilevante valore e utilità per lo Studio, somme, a titolo di borsa di studio,
per favorire ed incentivare l’assiduità e l’impegno nell’attività svolta.
2. Il tirocinio finalizzato al sostenimento dell’Esame di Stato non si protrae di
regola dovrebbe protrarsi oltre il periodo mediamente necessario in
relazione alle previsioni di legge e ai tempi tecnici inerenti al calendario
della sessione d’esame.
3. Trascorso tale periodo il rapporto di collaborazione, potendo comportare
una diversa configurazione giuridica, sarà regolato dalla libera
determinazione delle parti, così come ogni rapporto di collaborazione con
tirocinanti che abbiano già sostenuto l’Esame di Stato con esito favorevole.
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Informazione e Pubblicità informativa
1. La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali
posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera.
2. Il messaggio pubblicitario e la scelta dei mezzi devono in ogni caso ispirarsi al buon gusto e all’immagine della professione.
3. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie,
comparative e suggestive.
4. Non possono essere menzionati nominativi dei clienti che non abbiano fornito il proprio consenso, né promosse le attività di
altri soggetti.
5. Nella denominazione dello studio possono essere menzionati i nomi dei colleghi che abbiano fatto parte in passato dello
studio, previo esplicito consenso di questi o dei loro eredi.
6. Gli iscritti appartenenti ad istituzioni e ad associazioni senza fini di lucro possono utilizzare, nell’esercizio della professione, il
logo rappresentativo delle stesse e l’eventuale titolo, solo se i loro fini istituzionali siano attinenti all’oggetto della professione.
7. L’iscritto che partecipi ad una rete o network professionale, nazionale o internazionale, può renderlo esplicito, comunicarlo a
terzi ed usarne il logo.
8. Oltre all’utilizzo dei segni distintivi personali, l’iscritto può utilizzare il logo rappresentativo dell’Ordine professionale e del
Consiglio Nazionale secondo le regole emanate dal Consiglio Nazionale.
9. Il sito internet del professionista o dello studio associato di cui fa parte non può contenere riferimenti commerciali o
pubblicitari
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Concorrenza-Pubblicità
• Coordinamento con le norme:
– del D.P.R. 137/2012
(Riforma ordinamenti professionali)
– del D.Lgs. 145/2007
(pubblicità ingannevole)
– del D.Lgs. 206/2005 (codice del consumo)
– del D.Lgs. 130/2003 (privacy)
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L’incarico professionale
• DL.1/2012 Art. 9 4° Il compenso per le prestazioni
professionali è pattuito al momento del conferimento
dell'incarico professionale. Il professionista deve
rendere noto al cliente il grado di complessità
dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa
gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento
alla conclusione dell'incarico……
• Art. 22 3° c, il P. deve tempestivamente illustrare al
cliente, con semplicità e chiarezza, gli elementi
essenziali e gli eventuali rischi connessi alla pratica
affidata.
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L’incarico professionale
•
•
•
•
•
Le clausole indispensabili e quelle opportune.
Recesso
Risoluzione
Responsabilità
Segreto professionale
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Clausole indispensabili
•
•
•
•
•
oggetto dell’incarico;
compenso;
obblighi del cliente;
recesso;
norme di rinvio
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Clausole opportune
• clausola compromissoria;
• risoluzione per eccessiva onerosità (1467c.c.);
• risoluzione per impossibilità sopravvenuta
(1463 c.c.);
• restituzione documentazione (diritto di
ritenzione).
41
Obblighi del cliente
• Consegna della documentazione necessaria entro i
tempi concordati;
• Tempestiva informazione sulle variazioni
intervenute rispetto al momento del conferimento
dell’incarico;
• Collaborare con il professionista;
• Rispetto dei termini e delle modalità di pagamento
pattuite;
• Dare atto di aver ricevuto le informazioni in merito
alla complessità dell’incarico conferito
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Facsimile CNDCEC 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6. Diritti e Obblighi del Cliente
Il Cliente ha diritto di essere informato in ordine all’esecuzione dell’incarico e all’esistenza di
situazioni di conflitto d’interesse tra il Professionista e il Cliente.
Il cliente ha la facoltà di esprimere per iscritto il proprio eventuale dissenso rispetto agli ausiliari di
cui il Professionista intende avvalersi entro __________ giorni dalla sottoscrizione della presente
lettera di incarico.
Il Cliente ha l’obbligo di far pervenire presso lo studio del Professionista la documentazione
necessaria all’espletamento dell’incarico entro il giorno 5 di ogni mese.
A tal fine, il Professionista dichiara e il Cliente prende atto che la legge prevede termini e scadenze
obbligatori per gli adempimenti connessi alla prestazione professionale indicata in oggetto.
La consegna della documentazione occorrente alla prestazione professionale non sarà oggetto di
sollecito o ritiro da parte del Professionista, che, pertanto, declina ogni responsabilità per mancata
o tardiva esecuzione dell’incarico dovuta al ritardo, incuria o inerzia da parte del Cliente.
Il Cliente e il Professionista convengono che la documentazione ricevuta è conservata dal
Professionista fino alla conclusione dell’incarico.
Il Cliente deve collaborare con il Professionista ai fini dell’esecuzione del presente incarico
consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per l’espletamento
dell’incarico.
Il Cliente ha l’obbligo di informare tempestivamente il Professionista su qualsivoglia variazione che
abbia inerenza all’incarico conferito mediante atti scritti.
43
La disciplina del recesso
• Disciplinare il preavviso per il professionista;
• Esplicitare le cause che costituiscono giusta causa di recesso
per il professionista;
•
•
il mancato pagamento dei compensi secondo le modalità concordate;
il sistematico mancato utilizzo dei pareri richiesti al professionista e
da questo rilasciati nei tempi concordati.
• Prevedere eventuale risarcimento in caso di recesso del
cliente (19.2) disciplinando i termini di preavviso per il cliente
nel caso di prestazioni continuative
44
Recesso e risarcimento
• Per la giurisprudenza la disciplina del recesso
non ha carattere inderogabile, è sufficiente
l’apposizione di un termine ad un rapporto di
collaborazione professionale continuativa
perché venga meno per il cliente la facoltà di
recesso ad nutum (C-5738/2000).
45
Clausola Recesso CNDCEC
12. Recesso del Professionista
Il Professionista può recedere dal contratto per giusta causa, ovvero qualora, a suo insindacabile giudizio,
ritenga venuto meno il rapporto fiduciario con il cliente.
Il Cliente riconosce che costituiscono esplicitamente giusta causa di recesso:
- il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente contratto;
- il mancato rispetto dei pareri forniti dal Professionista vertenti sull’oggetto del contratto;
- la mancata accettazione dell’aumento del compenso di cui all’art. 4.
Il suddetto elenco ha valenza esemplificativa e non esclusiva.
In tale circostanza egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l’opera svolta.
Il recesso del Professionista avverrà dando comunicazione scritta al Cliente, a mezzo di lettera raccomandata
a/r oppure tramite comunicazione via posta elettronica certificata, con un preavviso di 15 giorni, decorrenti dal
ricevimento, durante i quali il Professionista si impegna ad adempiere agli atti, derivanti dal presente incarico,
che avranno scadenza nel corso di tale periodo; nella medesima comunicazione sarà dato avvertimento al
Cliente in ordine agli adempimenti che scadranno nei 20 giorni successivi al perfezionamento del recesso.
13. Recesso del Cliente
Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di motivazione. In tal caso il
cliente sarà comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per l’opera già
svolta.
46
Clausola risolutiva espressa
Nel FACSIMILE DI LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE
predisposto dalla commissione di studio del cndcec nel luglio
2015 si propone l’ inserimento nel mandato di una Clausola
risolutiva espressa, per l’ipotesi di ritardo nei pagamenti.
11. Clausola risolutiva espressa
Qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto dal cliente in base alla presente
lettera di incarico si sia protratto per oltre ____ giorni rispetto al termine pattuito, il
Professionista, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, ha facoltà di risolvere il contratto
comunicando al Cliente, con lettera raccomandata a/r o tramite comunicazione via
posta elettronica certificata, la propria volontà di avvalersi della presente clausola.
In tale caso, il Professionista si impegna ad adempiere agli atti, derivanti dal presente
incarico, che avranno scadenza nel corso dei 15 giorni successivi all’avvenuta
comunicazione al Cliente.
47
Risoluzione per eccessiva onerosità
Il compenso è stato pattuito al momento del conferimento dell’incarico,
tenuto conto della complessità dello stesso e determinato in funzione delle
prestazioni ipotizzabili alla data del conferimento e, di fatto, ipotizzate, ed
indicate nella “scheda di incarico professionale”. Poiché l’attività professionale
qui richiamata è comunque funzione di una serie di attività tra loro connesse
e correlate; considerato che non tutte queste attività sono oggettivamente
prevedibili e quantificabili, il Professionista, qualora nel corso dello
svolgimento dell’incarico, rilevi che a causa di circostanze non previste o non
prevedibili, si sta verificando una manifesta incongruenza tra le prestazioni
ipotizzate ed espressamente indicate nella “scheda di incarico professionale”
e quelle che si stanno rendendo effettivamente necessarie per l’adempimento
dell’incarico stesso, deve darne tempestiva comunicazione al Cliente. Nella
stessa comunicazione il Professionista dovrà evidenziare altresì l'importo
dell'aumento del compenso richiesto e le motivazioni a sostegno di detta
richiesta. La mancata accettazione di tale aumento da parte del Cliente,
ovvero il suo rifiuto ad una rinegoziazione del compenso è causa di
risoluzione del presente accordo.
48
Clausola compromissoria
• Devoluzione controversia a organismo di conciliazione;
• Eventuale ricorso all’arbitrato in caso di insuccesso del
tentativo di conciliazione.
ATTENZIONE !!!
Valutare l’opportunità di prevedere l’esclusione dalla
conciliazione per le controversie relative al pagamento degli
onorari;
– «Sono espressamente escluse dalla clausola di conciliazione e arbitrato, e sono quindi
devolute direttamente all’autorità giudiziaria, le controversie relative al pagamento degli
onorari spettanti al professionista, cosi come definiti e concordati al precedente art. __ , e dell’
eventuale ricorso per decreto ingiuntivo.»
49
Diritto di ritenzione
• Il professionista non ha il diritto di ritenzione (2235 cc).
• Si possono però inserire nel mandato clausole per disciplinare
modalità e tempi per la restituzione dei documenti del cliente
in occasione della risoluzione del rapporto.
• In caso di recesso da parte del cliente, solitamente non ci
sono problemi;
• Recesso da parte del professionista, possibili difficoltà nel
reperire il cliente per la restituzione della documentazione.
50
Responsabilità
• Il P., si impegna a prestare la propria opera, usando la diligenza richiesta dalla natura
dell’attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione, affinché il
Cliente possa raggiungere il risultato sperato ma non assume alcun obbligo circa il suo
conseguimento  OBBLIGAZIONE DI MEZZI.
• Nello svolgimento dell’attività professionale egli deve usare la normale diligenza richiesta dalla
professione e valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata (art. 1176 c2 c.c.).
• Il Professionista nell’espletamento dell’incarico può, sotto la propria direzione e
responsabilità, avvalersi di collaboratori o di personale dipendente.
• Il Professionista, nell’adempimento dell’incarico ricevuto, non è tenuto a svolgere operazioni
di verifica volte al rinvenimento di frodi, falsi o altre irregolarità, ad eccezione dell’ipotesi in
cui ciò costituisca oggetto dell’incarico conferito; la documentazione e le informazioni che il
Cliente fornirà al Professionista dovranno essere complete e veritiere e, in tal senso, verranno
comunque considerate.
• Il Professionista è inoltre tenuto all’osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 197/1991 e
successive modifiche ed integrazioni in materia di antiriciclaggio.
51
Clausola CNDCEC obblighi
professionista
5. Obblighi del Professionista
Diligenza. Con l’assunzione dell’incarico, il Professionista si impegna a prestare la propria opera
usando la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata, dalle leggi e dalle norme
deontologiche della professione. Nello svolgimento dell’attività professionale egli deve usare la
normale diligenza richiesta dalla professione e valutata con riguardo alla natura dell’attività
esercitata (art. 1176 c2 c.c.). Divieto di ritenzione. Il Professionista trattiene, ai sensi dell'art. 2235
del codice civile, la documentazione fornita dal Cliente per il tempo strettamente necessario
all’espletamento dell’incarico, salvo diversi accordi con il Cliente.
Segreto professionale. Il Professionista rispetta il segreto professionale non divulgando fatti o
informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all’esecuzione dell’incarico; né degli stessi
può essere fatto uso, sia nel proprio che nell’altrui interesse, curando e vigilando che anche i
collaboratori, i dipendenti e i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale. Le eventuali
segnalazioni di operazioni sospette effettuate non costituiscono violazione degli obblighi di
segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni
imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se
poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun
tipo.
Trasparenza. Il Professionista si impegna a comunicare al Cliente le informazione in ordine
all’esecuzione dell’incarico, all’esistenza di conflitti di interesse fra il Professionista e il Cliente,
nonché a comunicare, previamente e per iscritto, i nominativi di ausiliari di cui intende avvalersi.
52
Clausola polizza assicurazione
14. Polizza assicurativa
Si dà atto che alla data di sottoscrizione del presente mandato professionale il Professionista è
assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali, con apposita polizza n.
________________, massimale/i pari a euro_______________, stipulata con la Compagnia di
Assicurazioni _______________________________________.
Fatto del Cliente. Il Professionista declina ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione
del mandato dovuta ad incuria o inerzia da parte del Cliente; verificatosi tale circostanza il Cliente
non è comunque esonerato dal pagamento del compenso concordato.
Obbligo di denunzia e decadenza dalle azioni. Eventuali atti, fatti o circostanze che generano o
possono generare un danno o un pregiudizio in capo al Cliente, riconducibili, in via diretta o
indiretta, all’attività svolta dal Professionista e imputabili a sua incuria, negligenza,
inadempimento o simili, dovranno essere denunziati per iscritto al Professionista entro 15 giorni
dalla loro prima manifestazione.
La mancata tempestiva denunzia determina la decadenza, in capo al Cliente, da ogni azione verso
il Professionista, a titolo esemplificativo ma non esclusivo rivolta al risarcimento dei danni, alla
restituzione del compenso pagato o rivolta a non pagare in tutto o in parte il compenso al
Professionista.
53
Segreto professionale
Il Professionista deve:
– rispettare il segreto professionale (art. 5 D.Lgs 139/2005) non divulgando fatti o
informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all’espletamento
dell’incarico, né delle stesse può farne uso, sia nel proprio che nell’interesse di
terzi;
– curare che anche i suoi collaboratori rispettino questi doveri;
– ha il diritto d’astenersi dal testimoniare secondo quanto previsto dagli artt. 249
c.p.c e 200 c.p.p..
 Segreto professionale e disciplina “antiriciclaggio”
•
La norma dispone che le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono
violazioni del segreto professionale
54
D. Lgs 139/2005
Art. 5. Obbligo del segreto professionale
Gli iscritti nell'Albo hanno l'obbligo del segreto
professionale. Nei loro confronti si applicano gli
articoli 199 e 200 del codice di procedura penale
e l'articolo 249 del codice di procedura civile,
salvo per quanto concerne le attività di revisione
e certificazione obbligatorie di contabilità e di
bilanci, nonché quelle relative alle funzioni di
sindaco o revisore di società od enti.
55
Segreto professionale: Ambito soggettivo
Attivo  Professionista, collaboratori, dipendenti,
praticanti.
Passivo  ex clienti e soggetti che si sono rivolti al
professionista ed in seguito non hanno accettato il
mandato
56
Segreto professionale: Ambito oggettivo
Sono coperte dal segreto professionale le
INFORMAZIONI apprese dal professionista:
– Nello svolgimento della propria attività.
– Dal cliente sulla propria attività o su soggetti terzi.
– Sia quelle relative a comportamenti leciti che
quelle relative a illeciti, purché sia lecito il motivo
per quale si sono rivolti al professionista.
– Sono esclusi i cd FATTI NOTORI.
57
Segreto professionale
coinvolgimento del professionista
Attività svolte dal professionista che esulano
dall’assistenza e consulenza, con lo svolgimento
per conto del cliente di attività che sfocino in
fatti illeciticoncorso di persone in reato 110 c.p.
 favoreggiamento 378 c.p.
 non è eccepibile il segreto professionale
58
Il sindaco
I Principi di comportamento del Collegio Sindacale,
emanati dal Cndcec, in vigore dal 30 settembre
2015 hanno la natura di norma deontologica, con
tutte le conseguenze del caso.
Sono articolati in 11 paragrafi ciascuno dei quali
suddiviso in norme. Rispetto alla versione del 2012
siamo passati da 82 pagine a 142
Le norme sono strutturate con il principio, i
riferimenti normativi, i criteri applicativi ed un
commento.
59
I principi di comportamento del C.S.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Nomina, incompatibilità e cessazione dei componenti il C.S. : 8 norme;
Funzionamento del C.S.: 3 norme
Doveri del collegio sindacale: 8 norme
Partecipazione alle riunioni degli organi sociali: 3 norme
Poteri del collegio sindacale: 7 norme
Riscontro e denuncia di fatti censurabili: 4 norme
Relazione all’assemblea dei soci: 1 norma
Pareri e proposte del C.S. : 1 norma
Attività del C.S. in caso di omissione degli amministratori: 1 norma;
Attività del C.S. nelle op. straordinarie e altre op rilevanti: 10 norme
Attività del C.S. nella crisi d’impresa: 11 norme
60
Nomina incompatibilità e cessazione
• Norma 1.1. Composizione del C.S.
• Norma 1.2. Dichiarazione di trasparenza.
• Norma 1.3. Nomina accettazione e cumulo degli
incarichi.
• Norma 1.4. Obiettività, indipendenza e cause di
ineleggibilità.
• Norma 1.5. Retribuzione.
• Norma 1.6. Cessazione dall’ufficio.
• Norma 1.7. Passaggio di consegne.
• Norma 1.8. Sostituzione.
61
Dichiarazione di trasparenza
I candidati sindaci devono fornire all’assemblea
dei soci adeguate informazioni sugli incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti in altre
società.
E’ OPPORTUNO CHE LA DICHIARAZIONE SIA
RESA IN FORMA SCRITTA E PRIMA
DELL’ASSEMBLEA COSI’ DA AGEVOLARE LO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE
62
Contenuto dell’informazione
• Incarichi relativi all’amministrazione di società di
capitale, di persone e cooperative:
– Amministratore; Componente del cda/Consiglio di
gestione; Liquidatore; Amministratore giudiziario;
Commissario giudiziale o commissario straordinario
• Incarichi di controllo societario:
– Sindaco effettivo/supplente; componente Consiglio di
sorveglianza/comitato ctrl sulla gestione/comitato di
sorveglianza; revisore legale ovvero
socio/amministratore/sindaco/dipendente di società di
revisione legale.
63
Nomina, accettazione cumulo degli
incarichi
Il procedimento di nomina dei sindaci deve
essere improntato a principi di trasparenza.
Il sindaco deve dedicare allo svolgimento
dell’incarico impegno e tempo adeguati. Al
momento dell’accettazione dell’incarico e
periodicamente nel corso dello stesso, il sindaco
valuta attentamente l’impegno e il tempo
richiesto
per
il
diligente svolgimento
dell’incarico.
64
Cumulo degli incarichi
Soglia 20 incarichi
Attività di autovalutazione periodica
finalizzata ad accertare che il livello di impegno
richiesto sia rispettato.
Al momento dell’accettazione dell’incarico e
successivamente nel corso del medesimo il
sindaco deve valutare sempre la propria
capacità di svolgere diligentemente l’incarico.
65
Obiettività indipendenza e cause di
ineleggibilità e decadenza
• Ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità sono
stabilite per legge.
• Indipendenza è il requisito indispensabile per un
corretto svolgimento della funzione sindacale.
• L’indipendenza è un requisito etico-soggettivo in grado
di influenzare l’obiettività del sindaco.
• Non essendo possibile individuare e definire in maniera
oggettive tutte le circostanze che possano
compromettere l’obiettività, e previsto un sistema di
valutazione dei rischi da adottare caso per caso
66
Ineleggibilità e decadenza
•
•
•
•
Interdetto
Inabilitato
Fallito
Condannato a pena che comporta l’interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici ovvero l’incapacità ad esercitare
uffici direttivi
• Amminstratore della società
• Amministratore di società controllate/collegate
• Coniuge, parente o affine entro il 4° grado degli amministratori
• C.p.a entro il 4° grado degli amministratori di società controllate
Queste cause costituiscono presunzione assoluta senza possibilità di
alcuna valutazione discrezionale né tantomeno estensiva.
67
Obiettività e indipendenza
In presenza di un rapporto di lavoro o rapporto di consulenza
continuativo o prestazione d’opera ovvero altri rapporti di natura
patrimoniale
 necessità di valutazione caso per caso
68
Rischi di compromissione
• Derivanti da interessi personali
• Da auto riesame
• Da prestazione di attività di patrocinio
tributario ovvero di consulenza tecnica di
parte
• Da eccessiva confidenzialità/familiarità
• Da intimidazione
69
Retribuzione
• Non c’è più la tariffa.
• I parametri possono fornire un indicazione di
massima per valutare se la misura del
compenso proposto è idonea a remunerare
professionalità esperienza e impegno richiesti
dall’incarico.
70
Cessazione incarico
• Cessazione d’ufficio
• Sostituzione  sindaco supplente più
anziano, se c’è anche incarico di revisione
legale subentra il supplente revisore se
entrambi sono revisori, il più anziano
71
Il revisore
Nella pubblicazione delle
LINEE GUIDA PER L’ORGANIZZAZIONE DEL
COLLEGIO SINDACALE INCARICATO DELLA
REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Sono richiamati i principi già espressi in merito
alle norme di comportamento del collegio
sindacale, raccordandoli con gli ISA emanati
dall’IFAC nel 2009 e pubblicati in lingua italiana
nel 2011.
72
Natura delle linee guida
• Le linee guida non costituiscono una norma di
deontologia professionale diretta, ma
costituiscono comunque validi riferimenti tecnici
• Ma richiamando l’art. 22 1° c non possiamo non
tenerne di conto nello svolgimento dell’incarico
di revisore legale : “il P. deve usare la diligenza e la
perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto
professionale nel luogo e nel tempo in cui esso è
svolto”.
73
Accettazione dell’incarico
• Valutazione da fare, se possibile, collegialmente.
• Competenze e capacità adeguate nonché la
disponibilità di tempo e risorse.
• Condividere metodologie e procedure di lavoro.
• Rischiosità della società, integrità della direzione
e dei responsabili della governance.
• Sussistenza di minacce significative
all’indipendenza dei sindaci.
•  tutto ciò deve risultare dalle carte di lavoro!
74
Verifica dei requisiti di indipendenza
Prima dell’accettazione e poi durante lo
svolgimento dell’incarico occorre identificare
circostanze e rapporti che possano costituire
minacce all’indipendenza.
“A causa di relazioni finanziarie, d’affari di lavoro
o di altro genere sia dirette che indirette UN
TERZO
INFORMATO,
OBIETTIVO
E
RAGIONEVOLE, trarrebbe la conclusione che
l’indipendenza risulti compromessa”
75
L’attestatore
Principi di attestazione dei piani di risanamento.
Elaborati da:
AIDEA Accademia Italiana di Economia Aziendale
IRDCEC Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
ANDAF Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari
APRI Associazione Professionisti Risanamento Imprese
OCRI Osservatorio Crisi e Risanamento Imprese
76
L’attestatore
• Soggetto indipendente
• Iscritto nel registro revisori contabili (ora
revisori legali).
• Avere i requisiti di cui all’art. 28 l.f. lett. a) e b)
a) Avvocati, Commercialisti (iscr. Sez A albo unico)
b)Società o associazioni professionali i cui abbiamo i
requisti di cui alla lettera a)
77
Attività dell’attestatore
• Elabora per conto dell’imprenditore una serie
di documenti previsti dalla disciplina
fallimentare
• IL LAVORO DELL’ATTESTATORE COSTITUISCE IL
FONDAMENTO DELLE PROCEDURE DI
RISANAMENTO PER LE DECISIONI DI
SPETTANZA DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA E
DEL CETO CREDITORIO OVE PREVISTO
78
Principi di attestazione
• Standard di elevata diligenza professionale.
• Modello per il lavoro dell’attestatore.
• Riferimento per la valutazione ex post del
lavoro in un eventuale procedimento a carico
dell’attestatore (236 bis “Falso in attestazioni e
relazioni”).
79
Accettazione dell’incarico
• Valutazione del rischio
• Lettera d’incarico
• Indipendenza, sia al conferimento dell’incarico
che durante tutto il suo svolgimento dal
debitore e dai terzi interessati all’operazione
di risanamento.
80
Requisiti d’indipendenza
• Non deve essere legato al debitore da rapporti di
natura personale o professionale che possano
compromettere l’indipendenza di giudizio
• Deve avere i requisiti di cui all’art. 2399 cc
• Non deve aver prestato, neanche per il tramite di
altri professionisti (rete e/o associazione
professionale) attività di lavoro subordinato o
autonomo ovvero aver partecipato ad organi
amministrativi o di controllo del debitorie o di chi
lo incarica.
81
Compenso
• Il compenso deve essere adeguato all’attività
da svolgere e dai rischi connessi.
• Il compenso deve essere corrisposto secondo
un programma di avanzamento dei lavori
• Il pagamento del compenso non può mai
essere condizionato all’omologa né
tantomeno al rilascio di un giudizio favorevole
82
Raccomandazioni CNDC 2001
Erano rivolte al dottore commercialista chiamato a
svolgere funzioni di ausilio alla giustizia.
Il DC è e rimane un libero professionista chiamato a
collaborare con la giustizia  NON DEVE
confondere la sua funzione con quella del
magistrato
Quale “ausiliario” di giustizia il DC ha il solo scopo di
far conoscere la verità, 
NON DEVE farsi influenzare dalle impressioni
DEVE esaminare fatti, documenti e informazioni
83
Raccomandazioni CNDC 2001
VALUTAZIONE DEI FATTI
I fatti vanno valutati sempre con la stessa unità
di misura ed il medesimo senso critico sia che si
operi in ambito di incarichi privatistici che
pubblicistici.
Nello svolgimento di incarichi giudiziario
l’obiettività è sempre più importante della
competenza
84
Raccomandazioni CNDC 2001
ESAME DEI FATTI CENSURABILI
Esaminando un bilancio il DC deve sempre tener conto che:
- Sta valutando a posteriori congruità correttezza, prudenza
di stime ed accantonamenti;
- Non può non tener conto della storicità degli eventi
- Amministratori e sindaci hanno operato in un ottica di
previsione e probabilità basando le loro scelte sulla base delle
informazioni avute a quel tempo;
- Il dc ha la piena conoscenza dell’epilogo dei fatti
- Considerare sempre l’intervallo di tempo intercorso tra
l’elaborazione del bilancio ed il momento in cui tali scelte
sono sottoposte al suo giudizio critico
85
La gestione della pubblicità
Dpr 137/2012
• L’oggetto della pubblicità:
– L’ attività professionale
– Le specializzazioni
– I titoli professionali
– La struttura dello studio
– I compensi
• Sia il messaggio che il mezzo devono ispirarsi
al buon gusto ed all’immagine della
professione
86
Evoluzione della pubblicità nella professione del
dottore commercialista
Febbraio 1987
Art. 58 al D.C. è vietata la diffusione al di fuori
della propria clientela di fogli e circolari. Sono
comunque vietati la diffusione di avvisi
pubblicitari, l’uso di titoli accademici o
professionali non attinenti l’oggetto della
professione e l’impiego di caratteri grafici
vistosi.
87
Evoluzione della pubblicità nella professione del
dottore commercialista
Gennaio 2001
Art. 32 E’ consentita l’informazione a terzi… sulla
struttura dello studio e sulla sua composizione,
sull’attività professionale che viene svolta, su
particolari rami di attività…
..Sono consentite l’organizzazione e la
partecipazione a seminari e convegni, nonché la
pubblicazione di scritti e la partecipazione a
rubriche su materie professionali
88
Evoluzione della pubblicità nella professione del
dottore commercialista
Aprile 2008
Art. 44 La pubblicità informativa, con ogni
mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale,
le specializzazioni e di titoli professionali
posseduti, la struttura dello studio ed i compensi
delle prestazioni è libera
89
Il messaggio pubblicitario
Le informazioni trasmesse devono essere(43.3)
– Trasparenti
– Veritiere
– Corrette
Non devono essere:
– Equivoche, Ingannevoli, Denigratorie
– Comparative e suggestive.
90
Il mezzi ed il contenuto
• Si a cartelloni, inserzioni su giornali, riviste,
periodici, siti internet:
• Si a comunicazioni via fax/posta elettronica nel
rispetto della normativa sulla privacy (consenso
preventivo all’invio)
Contenuto della comunicazione.
• Si a contenuto informativo;
• SI a pubblicità diretta
• NO a contenuto
evocativo/persuasivo/emotivo/irrazionale
91
Destinatari del messaggio
E’ possibile indirizzare il messaggio pubblicitario anche a
clienti di altri professionisti.
La violazione del precetto di cui all’art. 15 si ha quando
l’informazione veicolata contiene elementi denigratori o
di discredito nei confronti del collega.
L’illecito disciplinare in ambito pubblicitario può
emergere solo se per modalità e contenuto si ravvisi una
lesione al decoro ed alla dignità professionale (SS.UU. n.
19705/2012)
92
Riferimenti
• CNDCEC - Codice deontologico della professione di dottore
commercialista ed esperto contabile (settembre 2010)
aggiornamento ?? 2015
• CNDCEC – Fac-simile di lettera d’incarico professionale giugno 2015
• CNDCEC- Norme di comportamento del collegio sindacale.
Settembre 2015
• CNDCEC – Linee guida per l’organizzazione del collegio sindacale
incaricato della revisione legale. Febbraio 2012
• AIDEA IRDCEC ANDAF APRI OCRI – Principi di attestazione dei piani
di risanamento. 6 Giugno 2014
• GDC - Raccomandazioni per il dottore commercialista che opera su
incarico dell'Autorità Giudiziaria- Inserto ottobre 2001 Gruppo di lavoro
CNDC "Responsabilità del dottore commercialista"
93
Per i principi di attestazione
• Principi di revisione richiamati dal D.Lgs. 39/2010
• ISAE 3000 e 3400
• Documenti CNDCEC:
– Osservazioni sul contenuto delle relazioni del
professionista nella composizione negoziale delle crisi
d’impresa
– Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi
• Guida al piano industriale a cura di Borsa Italiana
• Circolare Irdcec 30/IR 11.2.2013 Il ruolo del
professionista attestatore nella composizione negoziale della crisi:
requisiti di professionalità̀ e indipendenza e contenuto delle relazioni
94
GRAZIE PER L’ ATTENZIONE
95