La nuova convenzione sulle successioni tra Svizzera e Francia

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La nuova convenzione sulle successioni tra Svizzera e Francia
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Maggio 2013
LA NUOVA CONVENZIONE SULLE SUCCESSIONI TRA SVIZZERA E FRANCIA
L’attuale convenzione in materia di imposte di successione in vigore con la Francia risale
al 31 dicembre 1953. Appare quindi ragionevole che nel maggio del 2011 le autorità
francesi abbiano manifestato alla controparte svizzera la loro intenzione di denunciare
l’attuale convenzione così permettendo al fisco francese di applicare senza limitazioni il
diritto fiscale interno. La Svizzera ha quindi proposto alla Francia di negoziare una nuova
convenzione. La negoziazione è stata relativamente breve in quanto già nel mese di luglio
2012 si e’ giunti alla parafatura del nuovo testo convenzionale. Stando alle ultime
indiscrezioni lette sulla stampa, la firma dovrebbe aver luogo nel corso del corrente mese
in occasione di una visita della Consigliera Federale On. Eveline Widmer-Schlumpf in
Francia.
La nuova convenzione, se accettata dai rispettivi Parlamenti, dovrebbe applicarsi alle
successioni delle persone decedute a contare dal 1 gennaio 2014. Il condizionale è
d’obbligo in quanto il testo della nuova convenzione intacca la sovranità della
Confederazione in materia fiscale e per questo e’ stata aspramente criticata dai direttori
cantonali delle finanze (si rammenta che in Svizzera le imposte sulle successioni e
donazioni sono al momento applicate al solo livello cantonale).
Infatti l’articolo 11 della nuova convenzione riserva alla Francia il diritto di assoggettare
all’imposta francese:
- i beni mobili (“meubles corporales” ossia oggetti di arredamento, collezioni d’arte, di vini
e automobili, gioielli, lingotti d’oro, ma non azioni, quote, obbligazioni, liquidità su conti
bancari);
- gli immobili facenti parte della massa ereditaria nel caso in cui detti beni si trovino in
Francia;
- i beni mobili e immobili ovunque posti se gli eredi sono al momento del decesso del de
cuius residenti in Francia da almeno 6 anni (nel testo finale dovrebbero essere 8 anni)
computati in un lasso temporale di 10 anni antecedenti il decesso.
I contenuti del presente documento non possono essere intesi come espressione di un parere, ma hanno carattere esclusivamente
informativo e di aggiornamento. Il lettore che desidera utilizzare le suddette informazioni è tenuto a consultare un professionista al fine
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La Francia deve in ogni caso scomputare dalla propria imposta quella pagata in Svizzera
in ossequio alle norme cantonali vigenti al momento del decesso del de cuius.
Per comprendere la portata pratica del suddetto articolo si propone il seguente esempio.
Nel 2014, dopo quindi l’ipotizzata entrata in vigore della nuova convenzione, Tizio cittadino
italiano domiciliato a Lugano muore lasciando quali eredi i suoi due figli Caio e Sempronio,
quest’ultimo residente in Francia da più di 10 anni. Caio è invece anch’esso domiciliato a
Lugano. La massa ereditaria si compone di beni tutti localizzati in Canton Ticino.
Poiché il de cuis al momento della morte era domiciliato a Lugano il diritto primario
d’imposizione spetta ai fini dell’imposta di successione al Canton Ticino. Parimenti, grazie
al dettato dell’art. 11 della nuova convenzione, la Francia può esercitare il suo diritto
d’imposizione sull’erede residente in Francia (diritto sussidiario d’imposizione) con il
risultato seguente: la successione di Tizio e’ esonerata nel Canton Ticino dalla relativa
imposta di successione in considerazione del fatto che i beneficiari della stessa sono
discendenti del de cuius (art. 154 cpv. 1 lett. f LT) ma la successione in favore di
Sempronio e’ comunque imponibile in Francia.
A questo si aggiunga anche il fatto che la nuova convenzione contiene nell’art. 10 una
clausola antiabuso in forza della quale non può essere accordato alcun beneficio
convenzionale se e’ dimostrato che il defunto o un suo erede hanno posto in essere una
condotta volta ad ottenere un vantaggio fiscale: questo articolo potrebbe, nel suddetto
esempio, permettere alla Francia di contestare una presa di domicilio in Svizzera di
Sempronio se essa stima che la stessa e’ stata effettuata unicamente per sottrarsi
all’imposizione in Francia.
Altra novità che merita menzione la ritroviamo all’art. 5 che recepisce il concetto di
imposizione immobiliare per trasparenza previsto dal diritto francese, assimilando agli
immobili i titoli di società immobiliari francesi ed estere che detengono immobili in Francia.
La casistica è oltremodo vasta in quanto l’articolo in parola oltre alle società prende in
considerazione qualsiasi “institution ou entité” quindi ad esempio anche fondazioni o trust.
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