1) Gestione e smobilizzo dei crediti pro solvendo

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1) Gestione e smobilizzo dei crediti pro solvendo
FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI ACQUISTO DI CREDITI DI IMPRESA (Factoring)
Aggiornamento al 1.1.2009
Servizio offerto da:
BANCA DI SASSARI S.p.A. (codice ABI 5676.2)
Società per Azioni con sede legale ed amministrativa in V.le Mancini, 2 - 07100 Sassari - Tel. 079 221511 Fax 079 221739
R.E.A. C.C.I.A.A. Sassari 103585 Reg. soc. / Cod. fisc. / P. IVA 01583450901
Capitale Sociale € 57.775.760,13 i.v. - Riserve e fondi di riserva € 136.270.120,11
Gruppo bancario Banca popolare dell’Emilia Romagna n.5387.6
• Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
• Aderente al Consorzio PattiChiari
• Aderente al Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR
Sito internet Http://www.bancasassari.it indirizzo e-mail [email protected]
per conto di:
Abf FACTORING S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa: Via Camperio, 8 – 20123 Milano (MI)
Telefono 02 854215.1, fax 02 85421540
Sito internet: www.abffactoring.it
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Codice ABI: 16755
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N. iscrizione all’elenco generale ex art. 106 al n. 28127
N. iscrizione all’elenco speciale degli intermediari finanziari ex art. 107 al n. 19103
Capitale Sociale: Euro 13.536.000 interamente versato
Riserve risultanti dal bilancio approvato al 31-12-2007: Euro 2.308.328
Gruppo Bancario Banca popolare dell’Emilia Romagna Scrl, iscritto all’albo dei Gruppi Bancari cod. 05387
Aderente all’ABI – Associazione Bancaria Italiana
Aderente ad Assifact – Associazione tra le Società di Factoring italiane
Aderente al Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR
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Sez. II - Caratteristiche e rischi tipici dell’operazione o del servizio
1) Gestione e smobilizzo dei crediti pro solvendo
Caratteristiche dell’operazione
Acquisto dei crediti commerciali vantati dal Cliente verso un insieme predefinito di debitori, senza
assunzione da parte della ns. Società del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza degli
stessi.
Rischi a carico del cliente
Il cliente garantisce l’esistenza dei crediti ceduti ed assume le obbligazioni previste dal contratto.
L’eventuale inadempimento di tali obbligazioni, così come il mancato pagamento da parte del debitore
alla scadenza legittima la ns. Società a richiedere l’immediata restituzione delle somme anticipate
quale corrispettivo dei crediti ceduti. In caso di mancato rimborso gli interessi potranno essere
calcolati al tasso di mora. Analoga conseguenza è connessa con la possibilità di recesso attribuita ad
entrambe le parti contraenti del contratto di factoring.
2) Gestione e smobilizzo dei crediti pro soluto
Caratteristiche dell’operazione
Acquisto dei crediti commerciali vantati dal Cliente verso tutti i propri debitori, ovvero verso un
insieme predefinito di essi, con assunzione da parte della ns. Società del rischio del mancato
pagamento dovuto ad insolvenza degli stessi, nei limiti dei plafond di credito definiti per ciascun
debitore e con la possibilità di ottenere l’anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti
stessi.
Rischi a carico del cliente
Il cliente garantisce l’esistenza dei crediti ceduti ed assume le obbligazioni previste dal contratto.
L’eventuale inadempimento di tali obbligazioni comporta, in via di principio, il venir meno della
garanzia di solvenza prestata dalla ns. Società e legittima quest’ultima a richiedere l’immediata
restituzione delle somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati.
In caso di mancato rimborso gli interessi potranno essere calcolati al tasso di mora. Analoga
conseguenza è connessa con la possibilità di recesso attribuita ad entrambe le parti contraenti del
contratto di factoring.
Sez. III - Condizioni economiche applicabili al servizio o all’operazione
Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (a favore del cliente) o
massima (a carico del cliente).
- TASSO MASSIMO APPLICABILE PER IL COMPUTO INTERESSI:
9,320 % annuo nominale, posticipato,da capitalizzarsi mensilmente;
9,320 % annuo nominale, anticipato;
+ 3 punti con capitalizzazione mensile per gli interessi di mora;
Calcolo degli interessi: riferimento anno civile (365/365, 366/366 se bisestile)
Si segnala altresì che il tasso di interesse effettivo globale medio, ai sensi dell’usura contenuto nel
Decreto Ministeriale del 19 Dicembre 2008, riferito al periodo 1° Gennaio 2009 – 31 Marzo 2009 per
le operazioni di factoring è pari a:
Classe d'importo
Tassi medi % (TEG base
annua)
FINO A 50.000
OLTRE 50.000
7,01
6,28
Altre condizioni praticate:
- VALUTE DI ADDEBITO
N.
2
giorni lavorativi antecedenti la data di emissione per le anticipazioni a mezzo assegno;
N.
3
giorni lavorativi antecedenti rispetto alla valuta applicataci dalla ns.banca per le
erogazioni a mezzo bonifico bancario.
- VALUTE DI ACCREDITO
N.
3
giorni lavorativi per gli incassi pervenuti a mezzo bonifico bancario;
N.
2
giorni lavorativi per gli incassi pervenuti a mezzo assegni circolari o bancari su
piazza;
N.
4
giorni lavorativi per gli incassi pervenuti a mezzo assegni bancari fuori piazza;
N. 20 giorni lavorativi per gli incassi effettuati a mezzo portafoglio/effetti, ricevute bancarie
od altri mezzi di incasso "salvo buon fine";
N. 15 giorni di calendario successivi alla data di scadenza del credito per gli incassi relativi
a crediti vantati nei confronti di debitori convenzionati.
- RIMBORSI PER SPESE AMMINISTRATIVE
Istruttoria pratica Fornitore:
€
1.500,00
Rinnovo Istruttoria
€
1.500,00
Valutazione Debitore (richieste,
€
200,00
rinnovi aumenti, riduzioni,
sospensioni, revoche)
Tenuta conto:
€
80,00
Copia documento:
€
30,00
Gestione Crediti:
€
4,00
€
150,00
€
annue;
annue;
annue;
ad ogni invio di estratto conto;
per ogni copia di documento richiesto;
per ciascun bonifico disposto;
per ciascun documento indicante i crediti
ceduti e/o per ciascuna scadenza del
credito (handling);
10,00 per l’incasso di ciascun effetto, ricevuta
Gestione documenti:
€
10,00
€
50,00
€
15,00
€
30,00
€
100,00
€
15,00
bancaria o altri mezzi di pagamento;
per rimborso spese postali di cessione e
notifica;
per rimborso spese di notifica a mezzo
Ufficiale Giudiziario;
per rimborso spese di trasmissione assegno
a mezzo corriere espresso;
per ogni effetto o documento richiamato o
insoluto e/o per richiesta d'esito, oltre al
rimborso delle eventuali commissioni e
spese vive sostenute e reclamateci in
relazione ai servizi forniti;
per ogni certificazione a Società di
Revisione o a terzi;
per ciascun telecontrollo protesti.
COMMISSIONI DI GESTIONE:
PRO - SOLVENDO:
2,00 % una tantum sul valore nominale dei crediti segnalati/ceduti da corrispondere in
occasione di ogni cessione;
0,50 % mensili sul valore nominale dei crediti segnalati/ceduti da corrispondere in
occasione di ogni cessione, in relazione alla durata del credito;
0,50 % mensili sull'importo del credito non interamente pagato alla scadenza da
corrispondere in occasione di ogni chiusura periodica del conto.
PRO - SOLUTO:
4,00 % una tantum sul valore nominale dei crediti segnalati/ceduti da corrispondere in
occasione di ogni cessione;
1,00 % mensili sul valore nominale dei crediti segnalati/ceduti da corrispondere in
occasione di ogni cessione, in relazione alla durata del credito;
1,00 % mensili sull'importo del credito non interamente pagato alla scadenza da
corrispondere in occasione di ogni chiusura periodica del conto.
Oltre alla ripetizione degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi,
assolvimento dell’imposta di bollo su effetti, documenti contabili ecc. ed Iva in quanto dovuta.
Sez. IV - Clausole contrattuali che regolano l’operazione o il servizio
Condizioni contrattuali dell’operazione
Le operazioni sono regolate dalle clausole contrattuali che vengono riportate integralmente
nell’allegata copia delle “Condizioni Generali per le future operazioni di factoring” allegate al
presente Foglio Informativo quale parte integrante e sostanziale. In particolare si evidenzia che ad
entrambe le tipologie di operazioni di factoring sopra descritte sono applicabili le norme contenute
nelle Sezione I (Disciplina della Cessione), Sezione II (Obblighi del Fornitore), Sezione III
(Prestazioni del Factor) e Sezione V (Disposizioni Generali), mentre la Sezione IV (Disciplina
dell’assunzione del rischio da parte del Factor del mancato pagamento del debitore) è applicabile
esclusivamente alla tipologia di operazione di factoring pro-soluto sopra descritta.
La presente sezione riporta una sintesi delle clausole contrattuali di natura non economica.
Recesso: è facoltà delle parti, purché adempienti, recedere in ogni momento dal contratto di factoring,
dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata all'altra parte, senza obbligo di motivazione né
di preavviso.
Termini di esecuzione delle operazioni : il Factor provvederà ad accogliere per la loro gestione e
relativa contabilizzazione sul conto cessioni, intestato al Fornitore, i crediti ceduti entro 2 giorni
lavorativi dalla ricezione della segnalazione del fornitore dell’emissione delle relative fatture. Il
corrispettivo delle cessioni di credito sarà dal Factor dovuto al Fornitore al momento dell’effettivo
incasso di ciascun credito e comunque, nel caso di assunzione da parte del Factor del rischio di
mancato pagamento, decorsi 210 giorni dalla scadenza dei crediti ceduti. Su richiesta del
Fornitore/cedente il Factor potrà pagare in tutto o in parte i corrispettivi dovuti anche prima
dell’incasso effettivo degli stessi, restando inteso che sulle somme anticipate decorreranno interessi
nella misura concordata. Qualora il Factor acconsenta ad effettuare il pagamento anticipato del
corrispettivo, la relativa erogazione sarà disposta subordinatamente al positivo riscontro presso il
debitore dell’insussistenza di contestazioni e/o ragioni compensative inerenti l’intero portafoglio
crediti a scadere, il cui ammontare netto complessivo deve essere comunque sufficiente ad assicurare
l’integrale copertura dei pagamenti anticipati concessi oltre relativi interessi e spese.
Tempi di chiusura del rapporto: così come previsto nelle ipotesi di recesso o risoluzione, il Factor
provvederà alla chiusura del rapporto di factoring al momento della restituzione dei pagamenti
anticipati ricevuti oltre interessi convenzionali e quant’altro dovuto da parte del Fornitore/cedente, che
ad avvenuto pagamento potrà disporre dei crediti ceduti ancora in essere, ovvero nella tempistica
connessa con l’incasso dei crediti ceduti fino a concorrenza delle anticipazioni effettuate.
Termini per l’esercizio di facoltà o adempimento di obblighi : il Fornitore/cedente deve segnalare
al Factor i crediti oggetto di cessione entro 30 giorni dalla prestazione, consegnando contestualmente i
relativi documenti; è tenuto all’immediato rimborso dei pagamenti anticipati del corrispettivo ricevuti
in caso di recesso o risoluzione del rapporto di factoring, nonché , su richiesta del Factor, di mancato
pagamento alla scadenza dei crediti ceduti da parte dei debitori; può sollevare specifiche contestazioni
su estratti conto ed altra documentazione contabile, inviata periodicamente dal Factor, a mezzo lettera
raccomandata entro 60 giorni dalla loro ricezione, restando inteso che si intenderanno tacitamente
approvati decorso tale termine; al verificarsi di pagamenti dei Debitori erroneamente effettuati a suo
favore, è obbligato a trasmettere immediatamente al Factor le somme, gli eventuali titoli debitamente
girati ed i valori ricevuti.
Rinnovo tacito del contratto alla scadenza : Il contratto di factoring non prevede nessun rinnovo
tacito, in quanto la sua durata è a tempo indeterminato, con facoltà di recesso.
Accettazione di contratti accessori : possono essere previste Appendici integrative o modificative
delle Condizioni Generali per le future operazioni di factoring, che devono essere anch’esse
specificatamente accettate e sottoscritte dal Fornitore .
Esoneri di responsabilità a favore della società : il Factor è in ogni caso esonerato dall’osservanza
del disposto del II comma dell’art. 1267 del Codice Civile, in quanto applicabile
Foro Competente : per qualunque controversia dovesse sorgere sulla validità, interpretazione ed
esecuzione del contratto di factoring e delle conseguenti cessioni di credito, il Foro competente sarà
esclusivamente quello di Milano.
Organi e procedure per la composizione stragiudiziale delle controversie: Per qualunque
doglianza derivante dal rapporto, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta, indirizzata all’Ufficio
Reclami del Factor, istituito presso la Direzione Generale del medesimo. L’Ufficio Reclami ha
l’obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di
ricezione delle stesse. Nel caso in cui il Cliente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all’Ufficio
Reclami, potrà ricorrere all’organismo decidente costituito ai sensi dell’art. 128 bis del T.U.B. ,
direttamente od attraverso l’assistenza di un’associazione di categoria di appartenenza.
Tale iniziativa non preclude né inibisce la possibilità del Fornitore/cedente di avvalersi delle altre
forme di tutela previste dal contratto (recesso o risoluzione del contratto) né di investire della
controversia l’autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un collegio arbitrale.
Variazioni unilaterali da parte dell’intermediario: Il Factor, ove ricorra giustificato motivo, si
riserva la facoltà, con un preavviso di 30 giorni, di modificare unilateralmente le condizioni
economiche e contrattuali pattuite. Tali modifiche saranno rese note al Cliente mediante apposita
comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dall’ art. 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993
n. 385.
In caso di variazione sfavorevole, il Cliente ha diritto, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al
comma 1, di recedere dal rapporto senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di
liquidazione dello stesso, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Conformità del contratto a schemi standard di istituzioni comunitarie, associazioni di categoria
e codici di condotta – Le condizioni Generali per le future operazioni di factoring, nonché le
eventuali Appendici integrative sono conformi con quelle adottate dalle principali Società Italiane, che
esercitano professionalmente l’attività di acquisto crediti d’impresa.
Legenda esplicativa delle principali nozioni contrattuali
Factor: oltre alla ns. Società indica il Factor estero o la Società corrispondente estera di cui la stessa
si avvale o si avvarrà per l’espletamento dei suoi servizi in campo internazionale;
Fornitore/Cedente: l’impresa Cliente del Factor, cioè la controparte del contratto di factoring;
Debitore: la persona fisica o giuridica –italiana o straniera- tenuta ad effettuare al fornitore il
pagamento di uno o più crediti;
Credito: i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore
nell’esercizio dell’impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal debitore in
pagamento di beni e servizi od a titolo diverso;
Cessione: il negozio giuridico mediante il quale il fornitore trasferisce i propri crediti esistenti e/o
futuri come sopra definiti;
Notifica: comunicazione al Debitore della intervenuta cessione del credito, tramite la quale il debitore
è impegnato ad effettuare i pagamenti esclusivamente a favore del Factor;
Corrispettivo: valore nominale dei crediti ceduti al netto di eventuali sconti od abbuoni;
Pagamento del corrispettivo: pagamento operato dal Factor al Fornitore/Cedente del corrispettivo
della cessione dovuto al momento dell’effettivo incasso o alla scadenza dei crediti ceduti (maturity), o,
in caso di assunzione del rischio di solvenza del debitore, alla data convenzionalmente pattuita con il
Factor;
Pagamento anticipato del corrispettivo: pagamento operato dal Factor al Fornitore/Cedente in tutto
od in parte del corrispettivo dei crediti ceduti, effettuato prima dei termini previsti per il pagamento, di
cui sopra, a discrezione del Factor;
Assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento: assunzione da parte del Factor
del rischio di solvenza del debitore ceduto, previa determinazione del relativo plafond;
Plafond pro soluto: limite massimo dell’importo dei crediti per i quali il Factor è disposto a garantire
la solvenza del debitore;
Compensazione volontaria: diritto del Factor di trattenere somme e compensare i propri debiti con
propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del Fornitore/Cedente, ancorché non ancora liquidi
od esigibili;
Compensi del Factor: commissioni ed ogni qualsivoglia ulteriore corrispettivo pattuiti tra il
Fornitore/Cedente ed il Factor per le prestazioni rese dal Factor nello svolgimento del contratto di
factoring;
Interessi: corrispettivo periodico dovuto dal Fornitore/Cedente al Factor in ragione del pagamento
anticipato del corrispettivo dei crediti ceduti;
Tasso di mora: tasso di calcolo degli interessi dovuti al Factor in caso di ritardato pagamento di una
somma di denaro da parte del Fornitore/Cedente;
Valuta: data di addebito o di accredito presa a riferimento per il calcolo degli interessi;
Foro competente: autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie
derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal
codice di procedura civile.
Per opportuna conoscenza si allega al presente foglio informativo schema delle “Condizioni
generali per le future operazioni di factoring “.
N.B.: Le condizioni indicate nel presente FOGLIO INFORMATIVO non costituiscono offerta al
pubblico e sono valide sino a nuovo avviso.