Oggetto: nuove disposizioni in materia di codice della strada – legge
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Oggetto: nuove disposizioni in materia di codice della strada – legge
Oggetto: nuove disposizioni in materia di codice della strada – legge di conversione Il Governo ha emanato un nuovo decreto legge, giustificato dalla improcrastinabile necessità di contenere il crescente tasso di incidentalità sulle strade, sia individuando linee di intervento preventivo, sia inasprendo il regime sanzionatorio connesso alle violazioni che comportano maggior incidenza di rischio per la sicurezza stradale, nonché adottando ulteriori norme preordinate alla stessa finalità. Con questa premessa è stato così pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 180 del 4 agosto 2007, il decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, che, ai sensi dell’articolo 8, è entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione. Successivamente, il 4 ottobre 2007 è entrata in vigore la legge di conversione con modifiche. È quindi necessario fornire una adeguata, seppure sintetica, informazione sulle novità che riguardano i conducenti dei veicoli in circolazione. Guida senza patente Guidare senza patente un autoveicolo o un motoveicolo costituisce nuovamente reato dal 4 agosto 2007 ed è un comportamento punito con la sola ammenda da 2257,00 a 9032,00 euro nella misura determinata dal giudice penale. Se nei due anni successivi alla data di accertamento della violazione il conducente sanzionato verrà di nuovo sorpreso alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo senza aver ottenuto la patente, sarà applicata anche la pena dell’arresto fino ad un anno. In ogni caso verrà disposto il sequestro penale del veicolo, secondo le disposizioni del Ministero dell’interno. Limitazioni alla guida Patente A - Secondo la normativa europea a cui il codice della strada fa riferimento, per i primi due anni dal rilascio della patente di categoria A2 non è ammessa la guida dei motocicli di potenza superiore a 25 kW e/o di rapporto potenza/tara superiore a 0,16 kW/kg. Trascorsi due anni dal rilascio della patente A2 decadono le suddette limitazioni, senza necessità di aggiornare la patente. Tuttavia, se si sono compiuti 21 anni è possibile conseguire la patente A senza limitazioni (A3) se si effettua la prova di esame pratico direttamente su un motociclo di almeno 35 kW. Chi guida un motociclo non rispettando le limitazioni imposte è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 148,00 euro a 594,00 euro, per la quale è ammesso il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di una somma pari a 148,00 euro, oltre alla sospensione della patente da 2 a 8 mesi. Patente B – Ai titolari di patente di categoria B rilasciate dal 31 gennaio 2008 non sarà consentita, per il primo anno (termine modificato in sede di conversione del decreto legge) dal rilascio, la guida di autoveicoli aventi un rapporto tra la potenza e la tara superiore a 50 kW/t. Tale limitazione non si applicherà ai veicoli adibiti al servizio di persone detentrici del contrassegno rilasciato alle persone invalide, purché siano presenti sul veicolo. Anche in questo caso è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 148,00 euro a 594,00 euro, per la quale è ammesso il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di una somma pari a 148,00 euro, oltre alla sospensione della patente da 2 a 8 mesi. Velocità – Chi supera i limiti imposti di oltre 10 km/h, ma di non oltre 40 km/h, ferma restando la sanzione amministrativa pecuniaria già fissata in precedenza (148,00 euro), subirà una decurtazione non più di 2, ma di 5 punti che diventano quindi 10 per chi ha conseguito la patente da meno di tre anni; se la violazione è commessa tra le 20.00 e le 07.00 si applica una sanzione aggiuntiva di 200,00 euro che andrà ad alimentare il fondo per l’incidentalità notturna. Rimane invariata la sanzione amministrativa pecuniaria (370,00 euro), mentre viene ripristinata la durata originaria della sospensione della patente (disposta dal 4 agosto 2007 nella misura da 3 a 6 mesi e dal 4 ottobre 2007 nuovamente da 1 a 3 mesi – in caso di nuova violazione nel biennio, resta confermata la sospensione da 8 a 18 mesi) per chi supera i limiti di oltre 40 km/h. Tuttavia, in questo caso, al momento della restituzione della patente si applica una inibizione alla guida dalle 22.00 alle 07.00 per un periodo di tre mesi. Infine, se la violazione è commessa tra le 20.00 e le 07.00 si applica una sanzione aggiuntiva di 200,00 euro che andrà ad alimentare il fondo per l’incidentalità notturna. Le sanzioni sono aumentate se il superamento dei limiti va oltre 60 km/h, nel qual caso la sanzione pecuniaria è di 500,00 euro e si applica la sospensione della patente da 6 a 12 mesi (in caso di nuova violazione nel biennio è prevista la revoca della patente); in entrambi i casi si applica la decurtazione di 10 punti che diventano 20 per i neopatentati. Infine, anche quando si tratta di violazioni dell’articolo 141, legate alla velocità prudenziale in genere, quando vengono commesse tra le 20.00 e le 07.00 si applica una sanzione aggiuntiva di 200,00 euro che andrà ad alimentare il fondo per l’incidentalità notturna. Trasporto di bambini – Sui ciclomotori e sui motocicli, anche se idonei al trasporto dei passeggeri, è comunque vietato trasportare bambini di età inferiore a 5 anni (tra il 4 agosto ed il 3 settembre 2007 il limite era 4 anni). La sanzione per l’inosservanza di tale norma è di 148,00 euro. Si ricorda che in ogni caso, i passeggeri di qualsiasi età devono prendere posto in maniera sicura e stabile, facendo uso delle apposite attrezzature del veicolo. Cellulari – Aumenta la sanzione amministrativa pecuniaria per il conducente che usa il cellulare durante la marcia (euro 148) e viene aggiunta la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi alla seconda violazione nel corso del biennio. Continua ad essere applicata la decurtazione di 5 punti, che diventano 10 per i neopatentati. Ebbrezza – Chi verrà sorpreso a guidare in stato di ebbrezza sarà soggetto a pene e sanzioni accessorie più pesanti rispetto al passato. Sono previste tre fasce sanzionatorie in base alla gravità dello stato di ebbrezza, secondo lo schema che segue. Alcolemia Sanzioni penali Sanzioni accessorie Superiore a 0,5 e non Ammenda da euro 500 a Sospensione della superiore a 0,8 grammi euro 2.000 patente di guida da tre a per litro (g/l) sei mesi Superiore a 0,8 e non Ammenda da euro 800 a Sospensione della superiore a 1,5 grammi euro 3.200, l'arresto fino patente di guida da sei per litro (g/l) a tre mesi. mesi ad un anno; della Superiore a 1,5 grammi Ammenda da euro 1.500 Sospensione a euro 6.000, l'arresto patente di guida da uno per litro (g/l) fino a sei mesi. a due anni. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni penali sono raddoppiate ed è anche disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni. Rimane la revoca se l’ebbrezza, di qualsiasi livello alcolemico, è accertata alla guida di autobus, veicoli di mcpc superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli ovvero anche alla seconda violazione nel biennio. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento disposto dagli organi di polizia stradale con gli strumenti previsti dalla legge (in particolare l’etilometro) il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni. È poi previsto che, anche in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica. Infine, se le violazioni previste da queste disposizioni vengono commesse tra le 20.00 e le 07.00 si applica una sanzione aggiuntiva di 200,00 euro che andrà ad alimentare il fondo per l’incidentalità notturna. Misure di prevenzione - Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, dovranno esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite tabelle contenenti la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcoolemica nell’aria alveolare espirata, nonchè le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcoolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro della. Inoltre, in tali locali è vietata la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte e all’uscita del locale dovrà essere possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico. La violazione dei precetti comporterà la chiusura del locale da 7 fino a 30 giorni secondo valutazione dell'autorità competente. Stupefacenti - Anche per la guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope resta ferma la revoca della patente se l’alterazione è accertata alla guida di autobus, veicoli di mcpc superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli e viene introdotta la revoca in caso di seconda violazione nel biennio. Non potendosi applicare sanzioni proporzionali in base alla gravità dello stato di alterazione, è prevista l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000, e l'arresto fino a tre mesi con la possibilità per l’imputato di chiedere la sostituzione della pena con lo svolgimento di un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da tre a sei mesi. Se il conducente alterato provoca un sinistro, le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni. Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dello stato di alterazione comporta invece l’applicazione delle stesse sanzioni amministrative previste per l’analoga violazione relativa agli accertamenti necessari per stabilire l’alcolemia. Infine, se le violazioni previste da queste disposizioni vengono commesse tra le 20.00 e le 07.00 si applica una sanzione aggiuntiva di 200,00 euro che andrà ad alimentare il fondo per l’incidentalità notturna. Sosta e fermata - È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 400.