Oggetto: nuove disposizioni in materia di codice della strada – legge

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Oggetto: nuove disposizioni in materia di codice della strada – legge
Oggetto: nuove disposizioni in materia di codice della strada – legge di conversione
Il Governo ha emanato un nuovo decreto legge, giustificato dalla improcrastinabile
necessità di contenere il crescente tasso di incidentalità sulle strade, sia
individuando linee di intervento preventivo, sia inasprendo il regime sanzionatorio
connesso alle violazioni che comportano maggior incidenza di rischio per la sicurezza
stradale, nonché adottando ulteriori norme preordinate alla stessa finalità. Con questa
premessa è stato così pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n.
180 del 4 agosto 2007, il decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, che, ai sensi
dell’articolo 8, è entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione.
Successivamente, il 4 ottobre 2007 è entrata in vigore la legge di conversione con
modifiche. È quindi necessario fornire una adeguata, seppure sintetica, informazione
sulle novità che riguardano i conducenti dei veicoli in circolazione.
Guida senza patente
Guidare senza patente un autoveicolo o un motoveicolo costituisce nuovamente
reato dal 4 agosto 2007 ed è un comportamento punito con la sola ammenda da
2257,00 a 9032,00 euro nella misura determinata dal giudice penale. Se nei due anni
successivi alla data di accertamento della violazione il conducente sanzionato verrà di
nuovo sorpreso alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo senza aver ottenuto la
patente, sarà applicata anche la pena dell’arresto fino ad un anno. In ogni caso verrà
disposto il sequestro penale del veicolo, secondo le disposizioni del Ministero
dell’interno.
Limitazioni alla guida
Patente A - Secondo la normativa europea a cui il codice della strada fa riferimento,
per i primi due anni dal rilascio della patente di categoria A2 non è ammessa la guida
dei motocicli di potenza superiore a 25 kW e/o di rapporto potenza/tara superiore a
0,16 kW/kg. Trascorsi due anni dal rilascio della patente A2 decadono le suddette
limitazioni, senza necessità di aggiornare la patente. Tuttavia, se si sono compiuti 21
anni è possibile conseguire la patente A senza limitazioni (A3) se si effettua la prova di
esame pratico direttamente su un motociclo di almeno 35 kW.
Chi guida un motociclo non rispettando le limitazioni imposte è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria nella misura da 148,00 euro a 594,00 euro, per la quale è
ammesso il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale
di una somma pari a 148,00 euro, oltre alla sospensione della patente da 2 a 8 mesi.
Patente B – Ai titolari di patente di categoria B rilasciate dal 31 gennaio 2008 non
sarà consentita, per il primo anno (termine modificato in sede di conversione del
decreto legge) dal rilascio, la guida di autoveicoli aventi un rapporto tra la potenza e
la tara superiore a 50 kW/t. Tale limitazione non si applicherà ai veicoli adibiti al
servizio di persone detentrici del contrassegno rilasciato alle persone invalide, purché
siano presenti sul veicolo.
Anche in questo caso è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da
148,00 euro a 594,00 euro, per la quale è ammesso il pagamento entro 60 giorni
dalla contestazione o notificazione del verbale di una somma pari a 148,00 euro, oltre
alla sospensione della patente da 2 a 8 mesi.
Velocità – Chi supera i limiti imposti di oltre 10 km/h, ma di non oltre 40 km/h,
ferma restando la sanzione amministrativa pecuniaria già fissata in precedenza
(148,00 euro), subirà una decurtazione non più di 2, ma di 5 punti che diventano
quindi 10 per chi ha conseguito la patente da meno di tre anni; se la violazione è
commessa tra le 20.00 e le 07.00 si applica una sanzione aggiuntiva di 200,00 euro
che andrà ad alimentare il fondo per l’incidentalità notturna.
Rimane invariata la sanzione amministrativa pecuniaria (370,00 euro), mentre viene
ripristinata la durata originaria della sospensione della patente (disposta dal 4 agosto
2007 nella misura da 3 a 6 mesi e dal 4 ottobre 2007 nuovamente da 1 a 3 mesi – in
caso di nuova violazione nel biennio, resta confermata la sospensione da 8 a 18 mesi)
per chi supera i limiti di oltre 40 km/h. Tuttavia, in questo caso, al momento della
restituzione della patente si applica una inibizione alla guida dalle 22.00 alle 07.00 per
un periodo di tre mesi. Infine, se la violazione è commessa tra le 20.00 e le 07.00 si
applica una sanzione aggiuntiva di 200,00 euro che andrà ad alimentare il fondo per
l’incidentalità notturna.
Le sanzioni sono aumentate se il superamento dei limiti va oltre 60 km/h, nel qual
caso la sanzione pecuniaria è di 500,00 euro e si applica la sospensione della patente
da 6 a 12 mesi (in caso di nuova violazione nel biennio è prevista la revoca della
patente); in entrambi i casi si applica la decurtazione di 10 punti che diventano 20 per
i neopatentati.
Infine, anche quando si tratta di violazioni dell’articolo 141, legate alla velocità
prudenziale in genere, quando vengono commesse tra le 20.00 e le 07.00 si applica
una sanzione aggiuntiva di 200,00 euro che andrà ad alimentare il fondo per
l’incidentalità notturna.
Trasporto di bambini – Sui ciclomotori e sui motocicli, anche se idonei al trasporto
dei passeggeri, è comunque vietato trasportare bambini di età inferiore a 5 anni
(tra il 4 agosto ed il 3 settembre 2007 il limite era 4 anni). La sanzione per
l’inosservanza di tale norma è di 148,00 euro. Si ricorda che in ogni caso, i passeggeri
di qualsiasi età devono prendere posto in maniera sicura e stabile, facendo uso delle
apposite attrezzature del veicolo.
Cellulari – Aumenta la sanzione amministrativa pecuniaria per il conducente che usa
il cellulare durante la marcia (euro 148) e viene aggiunta la sanzione accessoria della
sospensione della patente da uno a tre mesi alla seconda violazione nel corso del
biennio. Continua ad essere applicata la decurtazione di 5 punti, che diventano 10 per
i neopatentati.
Ebbrezza – Chi verrà sorpreso a guidare in stato di ebbrezza sarà soggetto a pene e
sanzioni accessorie più pesanti rispetto al passato. Sono previste tre fasce
sanzionatorie in base alla gravità dello stato di ebbrezza, secondo lo schema che
segue.
Alcolemia
Sanzioni penali
Sanzioni accessorie
Superiore a 0,5 e non Ammenda da euro 500 a Sospensione
della
superiore a 0,8 grammi euro 2.000
patente di guida da tre a
per litro (g/l)
sei mesi
Superiore a 0,8 e non Ammenda da euro 800 a Sospensione
della
superiore a 1,5 grammi euro 3.200, l'arresto fino patente di guida da sei
per litro (g/l)
a tre mesi.
mesi ad un anno;
della
Superiore a 1,5 grammi Ammenda da euro 1.500 Sospensione
a euro 6.000, l'arresto patente di guida da uno
per litro (g/l)
fino a sei mesi.
a due anni.
Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni penali
sono raddoppiate ed è anche disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta
giorni.
Rimane la revoca se l’ebbrezza, di qualsiasi livello alcolemico, è accertata alla guida di
autobus, veicoli di mcpc superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli ovvero anche alla
seconda violazione nel biennio.
Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento disposto
dagli organi di polizia stradale con gli strumenti previsti dalla legge (in particolare
l’etilometro) il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di
un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalla
violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del
veicolo per un periodo di centottanta giorni. È poi previsto che, anche in caso di rifiuto
di sottoporsi agli accertamenti, con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione
della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica.
Infine, se le violazioni previste da queste disposizioni vengono commesse tra le 20.00
e le 07.00 si applica una sanzione aggiuntiva di 200,00 euro che andrà ad alimentare
il fondo per l’incidentalità notturna.
Misure di prevenzione - Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con
qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento,
congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche,
dovranno esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite tabelle
contenenti la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione
alcoolemica nell’aria alveolare espirata, nonchè le quantità, espresse in centimetri
cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso
alcoolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da
determinare anche sulla base del peso corporeo, secondo quanto stabilito con decreto
del Ministro della. Inoltre, in tali locali è vietata la somministrazione di bevande
alcoliche dopo le ore 2 della notte e all’uscita del locale dovrà essere possibile
effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso
alcolemico. La violazione dei precetti comporterà la chiusura del locale da 7 fino a 30
giorni secondo valutazione dell'autorità competente.
Stupefacenti - Anche per la guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope resta ferma la revoca della patente se l’alterazione
è accertata alla guida di autobus, veicoli di mcpc superiore a 3,5 t. o di complessi di
veicoli e viene introdotta la revoca in caso di seconda violazione nel biennio. Non
potendosi applicare sanzioni proporzionali in base alla gravità dello stato di
alterazione, è prevista l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000, e l'arresto fino a tre
mesi con la possibilità per l’imputato di chiedere la sostituzione della pena con lo
svolgimento di un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie
traumatologiche pubbliche per un periodo da tre a sei mesi.
Se il conducente alterato provoca un sinistro, le pene sono raddoppiate ed è disposto
il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni.
Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dello stato di alterazione
comporta invece l’applicazione delle stesse sanzioni amministrative previste per
l’analoga violazione relativa agli accertamenti necessari per stabilire l’alcolemia.
Infine, se le violazioni previste da queste disposizioni vengono commesse tra le 20.00
e le 07.00 si applica una sanzione aggiuntiva di 200,00 euro che andrà ad alimentare
il fondo per l’incidentalità notturna.
Sosta e fermata - È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o la
fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento
d’aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 200 a euro 400.