Versione finale del 30/11/2010 COCOF 07/0074
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Versione finale del 30/11/2010 COCOF 07/0074/09 COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE POLITICA REGIONALE NOTA AGGIORNATA DI ORIENTAMENTO SULL’ARTICOLO 55 DEL FESR E FONDO COESIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (CE) NO 1083/2006: PROGETTI GENERATORI DI ENTRATE TRADUZIONE NON UFFICIALE A CURA DI FORMEZPA DISCLAIMER: "Si tratta di un documento di lavoro preparato dai servizi della Commissione. Basandosi sulla legislazione vigente nell’Unione Europea, fornisce una guida tecnica a beneficio di istituzioni pubbliche, professionisti, beneficiari reali o potenziali ed altri enti coinvolti nelle fasi di monitoraggio, controllo ed implementazione della Politica di Coesione su come interpretare ed attuare le regole dell’UE in questo ambito. L’obiettivo di questo documento è quello di fornire i chiarimenti e le interpretazioni dei servizi della Commissione in merito alle regole summenzionate, al fine di facilitare l’implementazione dei programmi operativi ed incoraggiare le buone pratiche. Tuttavia, questa nota di orientamento è senz’altro soggetta all’interpretazione della Corte di Giustizia e della Corte generale ed alle decisioni della Commissione." CONTENUTI 1. CONTESTO ..................................................................................................................................... 3 2. IL FONDAMENTO LOGICO PER IL CALCOLO DEL "DEFICIT DI INVESTIMENTO" ....... 3 2.1. Articolo 55(1): Identificazione di progetti generatori di entrate ............................................... 3 2.1.1. Inclusione delle Entrate nel Calcolo di un Intervento Pubblico......................................... 3 2.1.2. Redditività Finanziaria dell’Investimento .......................................................................... 4 2.1.3. Costi di investimento ......................................................................................................... 4 2.1.4. Classificazione dei Flussi di Cassa Positivi ....................................................................... 4 2.2. Articolo 55(2): Il Metodo del Deficit di Finanziamento ........................................................... 6 2.2.1. Spesa Ammissibile e Deficit di Finanziamento ................................................................. 7 2.2.2. Imputazione Pro Rata ......................................................................................................... 8 2.2.3. Categorie di Investimento e Periodo di Riferimento ......................................................... 8 2.2.4. Redditività Normalmente Attesa per Categorie di Investimento ....................................... 8 2.2.5. Il Principio “Chi Inquina Paga” ....................................................................................... 10 2.2.6. Equità ed Abbordabilità ................................................................................................... 10 3. LA BASE RAZIONALE DELLE DETRAZIONI ........................................................................ 11 3.1. Detrazioni ................................................................................................................................ 12 3.2. Articolo 55(3): Detrazioni per Progetti le cui Entrate non possono essere stimate obiettivamente Ex Ante.................................................................................................................. 12 3.3. Articolo 55(4) .......................................................................................................................... 13 3.4. Accordi per il Monitoraggio e l’Audit .................................................................................... 14 4. APPLICABILITA’ DELL’ARTICOLO 55 ................................................................................... 15 4.1. Articolo 55(5) .......................................................................................................................... 15 4.2. Article 55(6) ............................................................................................................................ 16 Allegato I............................................................................................................................................ 17 Allegato II .......................................................................................................................................... 20 1. CONTESTO L’Articolo 55 del Regolamento (CE) No 1083/2006 (di seguito "Articolo 55") specifica relativamente ai progetti generatori di entrate, il come le entrate stesse debbano essere prese in considerazione nella determinazione della spesa ammissibile per ricevere un contributo dai Fondi e nella determinazione delle detrazioni dalla spesa dichiarata alla Commissione. Durante il 2007-2010, alcune difficoltà sono state messe in evidenza, collegate all’applicazione delle clausole dell’Articolo 55 del Regolamento (CE) No 1083/2006, incluso un onere amministrativo sproporzionato, specie legato a piccoli volumi finanziati dal FESR o dal Fondo Coesione e al monitoraggio e alla gestione dei fondi da rimborsare tramite le operazioni. Alla luce di tali obiettivi perseguiti dalla Politica di Coesione, la Commissione ha considerato necessario affrontare tali difficoltà emendando il Regolamento (CE) No 1083/2006. L’obiettivo di questa nota è quello di fornire una guida sulle operazione previste nell’Articolo 55 per il FESR ed il Fondo Coesione, tenendo in considerazione anche: • L’Allegato XXI del Regolamento (CE) N. 1828/2006, ossia il modulo di richiesta da adottare per grandi progetti che richiedano il cofinanziamento da parte del FESR e del Fondo di Coesione; • La “Guida all’analisi costi-benefici dei progetti di investimento” predisposta per i servizi della Commissione (qui di seguito “guida ACB”); e • Il documento di lavoro n°4 dei servizi della Commissione “Guida sulla metodologia per l’effettuazione di analisi costi benefici” (qui di seguito “documento di lavoro n° 4”). 2. IL FONDAMENTO LOGICO PER IL CALCOLO DEL "DEFICIT DI INVESTIMENTO" 2.1. Articolo 55(1): Identificazione di progetti generatori di entrate “Ai fini del presente Regolamento, per progetto generatore di entrate si intende qualsiasi operazione che comporti un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o qualsiasi operazione che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento”. L’obiettivo di questa sezione è quello di identificare le operazioni per le quali le entrate devono essere tenute in considerazione. Ciò è richiesto al fine di determinare le quote massime ammesse per il contributo dei Fondi a questi progetti. Le entrate riducono il deficit di finanziamento che può essere ritenuto quale spesa ammissibile. Nel corso dell’ultimo periodo di programmazione, l’entrata è stata tenuta in considerazione al fine di identificare le massime rate di cofinanziamento applicabili laddove nel periodo corrente l’entrata riduce in maniera proporzionale la spesa massima ammissibile. Al fine di chiarire il significato di entrata, è necessario descrivere il metodo del deficit di finanziamento, insieme ai suoi obiettivi e ai suoi passaggi – chiave. 2.1.1. Inclusione delle Entrate nel Calcolo di un Intervento Pubblico La considerazione delle entrate nell’analisi finanziaria è volta a definire quella parte dei costi di investimento che può essere finanziata dal progetto stesso (tramite tariffe, pedaggi, ecc.) per poi individuare quella parte dei costi di investimento, ove esistente, che debba essere finanziata dal contributo pubblico (ad es., 3 sovvenzioni dirette, pedaggi ombra, ecc.). In particolare, il contributo pubblico intende garantire uno specifico livello di redditività finanziaria dell’investimento. Il metodo utilizzato per regolare il contributo dei Fondi ai progetti generatori di entrate è il cosiddetto metodo del deficit di finanziamento. Il deficit di finanziamento è la differenza tra il valore corrente dei costi di investimento del progetto e le entrate. Quindi, il deficit di finanziamento rappresenta la parte dei costi di investimento del progetto che il progetto stesso non può finanziare ma che è necessario finanziare dai contributi del programma. Questo metodo viene utilizzato per assicurare prima di tutto che il progetto abbia risorse finanziarie adeguate per essere realizzato senza essere sovra-finanziato e secondariamente che raggiunga un livello minimo di profittabilità affinché i beneficiari possano sostenere il costo del capitale necessario in aggiunta al sostegno pubblico1. 2.1.2. Redditività Finanziaria dell’Investimento “La redditività finanziaria dell’investimento” è la capacità del progetto di generare risorse finanziarie ulteriori (profitti) rispetto a quelle investite, a prescindere dalla modalità di finanziamento del progetto. In altre parole, questa consiste nella capacità del progetto di per sé stesso di generare introiti finanziari, indipendentemente da flussi di cassa derivanti da prestiti, investimenti azionari privati, o contributi governativi (ad es., sovvenzioni). E’ bene notare che uno degli indici principali della redditività finanziaria dell’investimento è l’attuale valore netto finanziario, dato dalla differenza tra le entrate nette attualizzate del progetto2 ed i costi di investimento del progetto derivati da un’analisi dei flussi di cassa34 2.1.3. Costi di investimento I costi di investimento si riflettono nell’analisi dei costi – benefici e nel calcolo del deficit di finanziamento, sulla base della loro ammissibilità. Nel tempo, i costi di investimento potrebbero essere soggetti a variazioni. Potrebbero incrementare o ridursi. In caso di riduzione dei costi, il deficit di finanziamento è più contenuto e le autorità di gestione sono incoraggiate a prestare attenzione affinché i progetti non siano sovra finanziati e che le risorse dei programmi siano, laddove possibile, messe a disposizione per essere allocate ad altri progetti. 2.1.4. Classificazione dei Flussi di Cassa Positivi I Flussi di cassa positivi possono essere classificati come segue: • • Entrate, ossia flussi di cassa positivi direttamente pagati dagli utenti per i beni/servizi forniti dal progetto (ad es., costi sostenuti direttamente dagli utenti per l’utilizzo dell’infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili, o servizi contro pagamento); Altri flussi di cassa positivi, ossia contributi privati o pubblici e/o introiti finanziari che non derivino da tariffe, pedaggi, tasse, canoni o altri costi sostenuti direttamente dagli utenti. 1 La parte dei costi di investimento “coperta” dai ricavi netti scontati, può essere finanziata prendendo denaro in prestito. 2 Le entrate nette attualizzate sono pari alla differenza tra (a) la somma delle entrate attualizzate e il valore residuale attualizzato e (b) i costi operativi attualizzati. 3 Ciò implica che le spese, ad esempio le svalutazioni, non debbano essere prese in considerazione. Tale esclusione è altresì giustificata sulla base del fatto che il relativo contributo è finalizzato a sostituire l’investimento al di là del suo orizzonte temporale. Se la svalutazione fosse presa in considerazione, l’UE finanzierebbe sia l’investimento presente che quello futuro. 4 Alla luce di quanto appena detto, il metodo del deficit di finanziamento si basa sulla redditività dell’investimento. Ciò implica, in generale, che i costi e le spese siano quelle che maturano per l’investitore. Tuttavia, ove il proprietario e l’operatore non siano lo stesso soggetto, occorre, in genere, eseguire un’analisi finanziaria consolidata. Ciò è necessario al fine di valutare la reale redditività dell’investimento, indipendentemente dai flussi di cassa tra gli investitori e gli operatori. In tal caso, le entrate da prendere in considerazione nel deficit di finanziamento sono chiaramente quelle dell’operatore. Un’analisi consolidata è altresì utile anche nei casi in cui parti diverse delle infrastrutture siano gestite da operatori diversi. 4 Figura 1: Entrate e altri Flussi di cassa positivi Flussi di cassa positivi Entrate: flussi di cassa pagati direttamente dagli utenti Altri flussi di cassa positivi Costi sostenuti direttamente dagli utenti per l’utilizzo di infrastrutture, la vendita o locazione di terreni o immobili, o servizi contro pagamento Contributi privati e pubblici e/o introiti finanziari non derivanti da tariffe, pedaggi, tasse, canoni o altri costi sostenuti direttamente dagli utenti Deficit di Finanziamento/Redditività Finanziaria dell’Investimento (Art. 55) Redditività Finanziaria del Capitale Nazionale Al fine di facilitare la comprensione dei suddetti concetti, riportiamo i seguenti esempi, relativi alle tre diverse categorie di progetti generatori di entrate di cui all’Articolo 55(1).5 Una “infrastruttura, il cui utilizzo è soggetto ad oneri direttamente a carico degli utenti” Autostrade • • Entrate: i pedaggi a carico degli autisti che utilizzano le autostrade. Altri flussi di cassa positivi: i “pedaggi ombra” corrisposti dal governo agli operatori del progetto6. Ferrovie • Entrate: tariffe pagate dai viaggiatori7. 5 Gli esempi sono forniti su base meramente illustrativa, allo scopo di facilitare la comprensione dei suddetti concetti. Non creano, quindi, alcun quadro generale di progetti. Considerando la varietà delle operazioni interessate, è possibile che alcuni casi non rientrino esattamente nel quadro ivi presentato. Tuttavia, indipendentemente dalla categoria alla quale appartengono, tutti i progetti generatori di entrate sono soggetti alle medesime regole. 6 Gli oneri a carico degli utilizzatori di strade (vignettes) sono regolati dalla Direttiva 1999/62/EC, emendata dalla Direttiva 2006/38/EC. Le entrate provenienti dai pedaggi sono sempre attribuite ad un progetto, tuttavia, le entrate derivanti dalle vignettes devono essere analizzate affinché possa essere stabilito se esse siano attribuibili al progetto. Nel caso in cui le autorità competenti abbiano deciso di attribuire le entrate generate dalle vignettes ad un progetto su una base pro rata - affinché il reddito generato dalle vignettes sia riallocato a favore del pagamento dei prestiti associati al progetto oppure utilizzato a copertura dei costi di manutenzione e dei costi operativi - ciò deve essere tenuto in considerazione. 5 • Altri flussi di cassa positivi: contributi governativi ai costi operativi. "qualsiasi operazione che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili" Parchi Tecnologici • • Entrate: i prezzi o i canoni di locazione pagati dagli utenti che utilizzano gli immobili ed il pagamento a carico degli stessi degli altri servizi forniti dal progetto. Altri flussi di cassa positivi: i contributi di investimenti azionari, gli introiti generati dai prestiti. Edifici Culturali • • Entrate: i canoni di locazione per mostre ecc. Altri flussi di cassa positivi: i sussidi da parte di enti pubblici o donazioni private. "qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento" Trattamento Acque di Scarico e Trattamento Rifiuti • Entrate: le tariffe pagate dagli utenti. • Altri flussi di cassa positivi: i contributi di investimenti azionari. *** Conclusioni: Solo le entrate definite quali flussi di cassa positivi direttamente a carico degli utenti tramite la vendita o l’affitto di terreni ed edifici e la fornitura di servizi a pagamento possono essere tenuti in considerazione nel calcolo del deficit di finanziamento così come definito nell’Articolo 55(2). Qualsiasi progetto con queste caratteristiche è generatore di entrate. Pertanto, deve essere evidenziato se il progetto determina un reddito netto positivo o negativo. Un progetto avente un reddito netto negativo, non può essere considerato un progetto generatore di entrate ed ha un deficit di finanziamento del valore del 100%. Altri flussi di cassa positivi non devono essere inclusi nella determinazione del deficit di finanziamento, sebbene possano essere presi in esame nell’analisi della redditività del capitale nazionale. 2.2. Articolo 55(2): Il Metodo del Deficit di Finanziamento “La spesa ammissibile per i progetti generatori di entrate non supera il valore attuale del costo di investimento diminuito del valore attuale dei proventi netti derivanti dall’investimento nell’arco di un periodo di riferimento specifico, per quanto riguarda: (a) gli investimenti in infrastrutture; o (b) altri progetti per i quali sia possibile stimare obiettivamente ex ante le entrate. Qualora il costo di investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette vengono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo di investimento. Nel calcolo, l’autorità di gestione tiene conto del periodo di riferimento adeguato alla categoria di investimento in questione, della categoria del progetto, della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione, dell’applicazione del principio “chi inquina paga” e, se del caso, di considerazioni di equità legate alla prosperità relativa dello Stato Membro interessato.” 7 Considerando la vasta gamma di situazioni presenti negli Stati Membri nel settore delle ferrovie, è possibile che le spese pagate dagli operatori ferroviari (tariffe di accesso) debbano essere considerate quali entrate ai sensi dell’Articolo 55(1) piuttosto che tariffe pagate dai viaggiatori. In principio, ove il progetto abbia più di un operatore, le entrate da considerare ai fini del calcolo della spesa ammissibile sono quelle direttamente pagate dagli operatori sotto forma di spese. 6 2.2.1. Spesa Ammissibile e Deficit di Finanziamento Secondo il primo periodo dell’Articolo 55(2), la spesa ammissibile non può superare la differenza tra l’attuale8costo di investimento e le attuali entrate nette, ossia il deficit di finanziamento. “Corrente” è sinonimo di “incrementale”. Il calcolo del deficit di finanziamento è progettato per calcolare il livello del prestito necessario per la realizzazione del progetto. Richiede un’applicazione rigorosa dei principi del CBA e la scelta di parametri chiave cruciali come la rata incrementale e l’orizzonte temporale. Il metodo è descritto in dettaglio nel documento di lavoro No 4 sull’analisi costi – benefici (http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/sf2000_en.htm). Esprimendo il concetto in formule, ricaviamo quanto segue: max SAA= CIA-PNA=DF (1) ove SAA indica la spesa ammissibile attualizzata9; DF è il deficit di finanziamento; CIA è il costo d’investimento attualizzato; PNA sono i proventi netti attualizzati. Secondo l’Articolo 55(2), occorre tener conto delle “entrate nette derivanti dall’investimento”. Ciò significa che solo le entrate nette incrementali (vedi la definizione del documento di lavoro capitolo 2.2.2) generate dall’investimento sono prese in esame al fine di calcolare il deficit di finanziamento. Le entrate nette sono la differenza tra le entrate e il costo operativo di due scenari di progetto (“con il progetto” e “senza il progetto”).10 I costi operativi di cui tenere conto nel calcolo del deficit di finanziamento devono includere i costi correnti (ad es., manodopera, materie prime, elettricità), oltre alle spese di manutenzione e ai costi per la sostituzione delle attrezzature “a vita breve” del progetto. I costi di finanziamento (ad es., il pagamento di interessi) e la svalutazione devono essere esclusi (quest’ultima non rappresenta un flusso di cassa). Qualora l’IVA fosse recuperabile, i costi e le entrate vanno riportati senza l’IVA. Progetti per i quali le entrate siano inferiori ai costi operativi: Allorché le entrate di un progetto siano inferiori ai costi operativi (entrate nette negative), queste non possono ovviamente contribuire a finanziare indirettamente i costi di investimento del progetto tramite prestiti o il contributo di capitale da parte di investitori11. Perciò, poiché l’obiettivo del metodo del deficit di finanziamento è quello di individuare quella parte del costo d’investimento del progetto che non può essere finanziata dal progetto stesso, per i progetti con entrate nette negative non è necessario applicare il metodo del deficit di finanziamento per individuare la partecipazione dei Fondi. Poiché i costi operativi non sono coperti dalle entrate, occorre effettuare un’analisi della sostenibilità finanziaria del progetto per verificare la sussistenza di liquidità sufficienti a coprire le relative spese, per tutto l’orizzonte temporale del progetto stesso. Allo scopo di determinare se un’operazione generi entrate ai sensi dell’Articolo 55(1), e se sia necessario applicare il metodo del deficit di finanziamento, non è necessario tener conto del valore residuale dell’infrastruttura. Ad esempio, nel caso di un investimento in una nuova strada, non soggetta a pedaggi o non generatrice di altri oneri a carico degli utenti, questo non diventa generatore di entrate solo in virtù del valore residuale della strada al termine del periodo di riferimento. Tuttavia, qualora sia stabilito che un progetto generi entrate ai sensi dell’Articolo 55(1), e ove tali entrate possano essere stimate obiettivamente ex ante tramite l’applicazione del metodo del deficit di finanziamento, il valore residuale deve essere preso in considerazione nell’ambito di tale calcolo. 8 Da notare che l’attuale valore è sinonimo di valore attualizzato. A tal proposito, è bene notare che il documento di lavoro n° 4 afferma che sia possibile utilizzare come benchmark indicativo un tasso di sconto finanziario del 5% in termini reali. 9 Poiché la spesa ammissibile deriva da valori attualizzati, nel presente ambito tale spesa è un valore attualizzato. 10 Tutti i flussi di cassa considerati per calcolare il deficit di finanziamento devono basarsi sull’approccio incrementale. 11 Nel caso l’operazione generi risparmi sui costi operativi, essi sono considerati entrate nel calcolo del deficit di finanziamento. 7 Occorre notare che il risparmio dei costi operativi generato dai progetti deve essere tenuto a mente nel calcolo del deficit di finanziamento. Questo può essere omesso solo ove sia compensato da una pari riduzione dei sussidi operativi. Nel caso in cui la riduzione dei sussidi operativi non dovesse coprire l’intero importo del risparmio dei costi operativi, la parte rimanente dei risparmi dei costi operativi dovrà essere inclusa nel calcolo del deficit di finanziamento. 2.2.2. Imputazione Pro Rata “Qualora il costo d’investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette vengono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d’investimento.” L’ammissibilità della spesa è soggetta alle disposizioni del Regolamento (CE) N. 1083/200612 e alle normative sui Fondi individuali13. A tal proposito, il secondo sottoparagrafo dell’Articolo 55(2) stabilisce che qualora il costo d’investimento14 non sia integralmente ammissibile, occorre tener conto di una parte proporzionale delle entrate nette per il calcolo del deficit di finanziamento. Ad esempio, se solo l’80% dei costi di investimento attualizzati è ammissibile15, il che significa che il 20% dei costi di investimento attualizzati non è ammissibile, allora anche il 20% delle entrate nette attualizzate non deve essere contemplato nel deficit di finanziamento. Ciò significa che occorre moltiplicare le entrate nette attualizzate e i costi di investimento per l’80%. 2.2.3. Categorie di Investimento e Periodo di Riferimento “Nel calcolo, l’autorità di gestione tiene conto del periodo di riferimento adeguato alla categoria di investimento in questione, della categoria del progetto (…)” Il periodo di riferimento o l’orizzonte temporale di un progetto è il numero di anni della sua vita economica, ossia il periodo di tempo oltre il quale l’investimento necessita di essere riposizionato. (Vedi Documento di lavoro n° 4 p. 7). Le autorità di gestione dovranno tenere in considerazione doverosamente il periodo di riferimento, poiché più lungo è l’orizzonte temporale, più elevate saranno le entrate da considerare nel calcolo del deficit di finanziamento. Tuttavia, occorre tenere in mente che: (a) le entrate nette maturate in un orizzonte temporale futuro saranno progressivamente meno importanti a causa del calcolo incrementale; (b) il valore residuale è una delega delle entrate rimanenti. 2.2.4. Redditività Normalmente Attesa per Categorie di Investimento “Nel calcolo, l’autorità di gestione tiene conto (…) della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione (…)” Al fine di illustrare cosa si intenda per redditività normalmente attesa per categorie di investimento, occorre esaminare più approfonditamente il concetto della redditività finanziaria dell’investimento, già discussa nella sottosezione 2.2.2, utilizzando il seguente esempio numerico: 12 Si veda l’Articolo 56. Da notare, in particolare, che l’Articolo 56(4) fa riferimento anche alle norme in materia di ammissibilità stabilite a livello nazionale. 13 In particolare: per il FESR, si veda l’Articolo 7 del Regolamento (CE) N. 1080/2006; per il Fondo di Coesione, l’Articolo 3 del Regolamento (CE) N. 1084/2006. 14 Le suddette disposizioni comprendono anche norme per l’ammissibilità dei costi durante la fase operativa del progetto. 15 Ovviamente, per consentire il raffronto, occorre che i costi di investimento attualizzati siano confrontati con i costi ammissibili attualizzati. 8 Esempio Numerico Come già detto nella sezione 2.2.1, la redditività dell’investimento può essere definita quale la capacità del progetto di generare risorse finanziarie ulteriori (profitti) rispetto a quelle investite. A tal proposito, possiamo utilizzare quale indicatore in merito l’attuale valore netto finanziario dell’investimento (AVNF/C), ossia la differenza tra le entrate nette attualizzate e il costo d’investimento attualizzato, formulata come segue (utilizzando gli stessi simboli di cui sopra): (2) AVNF/C=PNA-CIA Immaginiamo ora, per semplicità, che un dato progetto duri due anni. Nel primo anno, emergono solo i costi di investimento, pari ad €1, mentre, nel secondo anno, emergono solo le entrate nette, pari a €3,15. Immaginiamo, inoltre, che il capitale necessario possa essere prestato dal sistema bancario, e che il relativo tasso di interesse (ossia il prezzo ulteriore da pagare per €1) sia del 5%. Poiché le entrate nette saranno pari ad €3,15 nel secondo anno, nel primo anno il promotore del progetto potrà chiedere un prestito per un importo pari alle entrate nette (€3,15) diminuito del costo del prestito, ossia un importo dato dalla seguente equazione: PNA= __3,15___= 3 (1+0,05) (3) L’equazione 3 mostra che il promotore del progetto potrà chiedere un prestito fino a €3 nel primo anno e restituire nel secondo anno un importo pari a €3*(1,05)=€3,15. Perciò, utilizzando nell’equazione 2 il valore di cui all’equazione 3, troviamo che l’attuale valore netto finanziario dell’investimento in questione è pari a: AVNF/C= __3,15__ -1= 2>0 (1+0,05) (4) Secondo l’equazione 4, il promotore del progetto sarà in grado di restituire il capitale necessario, compresi i relativi costi, ed ottenere anche ulteriori risorse finanziarie (€2): il progetto qui preso in esame è quindi in grado di generare profitti. I Fattori che Condizionano la Redditività Finanziaria dell’Investimento sono quelli che condizionano: (a) le entrate; (b) il costo di investimento ed il costo operativo. Quanto alle entrate, queste sono composte da due elementi: (a) spese/canoni/pagamenti e (b) numero di utenti e/o quantità di beni/servizi forniti dal progetto. Il primo elemento dipende dalle politiche nazionali/regionali/locali, mentre il secondo dall’effettiva domanda prevista per tali beni/servizi che, a sua volta, può essere condizionata da una serie di fattori16. Quanto ai costi di investimento e ai costi operativi, anche questi sono il prodotto di due elementi: (a) il tipo di input (ad es., il tipo di manodopera) e perciò il relativo prezzo unitario; (b) la relativa quantità (ad es., il numero di lavoratori). La natura dell’input ed il relativo prezzo dipendono, da un lato, dalle scelte effettuate a livello progettuale, tra cui la tecnologia scelta (inceneritore, interramento), l’ubicazione (ad es., una strada che taglia un territorio pianeggiante o montuoso), e l’entità (numero di carreggiate), e dall’altro, dalla struttura economica e dalle relative politiche governative che condizionano il progetto in termini di prezzi e quantità dell’input (costi per l’elettricità e politiche energetiche; disponibilità di lavoratori non qualificati e politiche in tema di lavoro). Prendendo in esame tutti fattori di cui sopra, può non essere possibile stabilire un livello specifico di redditività per tutti i settori di investimento o per tutti gli Stati Membri. Tuttavia, se i fattori di cui sopra sono grosso modo omogenei (ad esempio, progetti rientranti nello stesso settore di investimento, attuati nella 16 Una discussione dettagliata sui fattori che influenzano le entrate sarà inclusa nella Sezione 4.2. 9 stessa macro-area, in cui la struttura economica e le politiche governative sono simili), è possibile individuare una redditività normalmente attesa. La conoscenza della redditività normalmente attesa può essere importante per chiarire quale sia lo schema approssimativo di finanziamento (ad es., la combinazione tra sovvenzioni-prestiti) necessario per il progetto in questione. A tal fine, è bene ricordare che il documento di lavoro n° 4 sottolinea (p. 14), ad esempio, che la realizzazione di un aeroporto può richiedere sovvenzioni relativamente basse (poiché il deficit di finanziamento può essere contenuto), mentre la realizzazione di progetti di erogazione e trattamento delle acque può richiedere sovvenzioni piuttosto consistenti, sebbene possa comunque essere finanziata da prestiti (poiché tali progetti prevedono l’applicazione di tariffe). Tali esempi contrastano chiaramente con quei progetti che non generano alcuna entrata, quali le strade senza pedaggio, il cui schema di finanziamento può fondarsi solo sulle sovvenzioni. 2.2.5. Il Principio “Chi Inquina Paga” “Nel calcolo, l’autorità di gestione tiene conto (…) dell’applicazione del principio “chi inquina paga” (…) Nel calcolare il deficit di finanziamento, l’Articolo 55(2) richiede all’autorità di gestione di tener conto dell’applicazione del principio “chi inquina paga”. Ciò significa che i costi esterni generati dall’inquinamento devono, in una certa misura, essere pagati da chi inquina, sebbene ciò non si ripercuota sempre sulle tariffe a carico degli utenti. Riportiamo qui di seguito alcuni esempi di costi esterni. Impianti di Trattamento dei Rifiuti. Gli impianti per il trattamento dei rifiuti possono inquinare l’aria (ad es., fumo derivante da inceneritori), il suolo e l’acqua (liquidi derivanti da interramenti che penetrano nell’acqua sotterranea). Tale inquinamento può condizionare la salute pubblica, oltre che il valore del terreno e degli edifici circostanti. Le tariffe a carico degli utenti devono comprendere anche una parte di costi proporzionati agli effetti dell’inquinamento causato dall’impianto. Nell’applicare il principio “chi inquina paga”, le autorità di gestione devono ricordare che: • la mancata applicazione del principio “chi inquina paga” comporta, da un lato, il guadagno di chi inquina (ad es., gli autisti pagano pedaggi autostradali più contenuti) e, dall’altro, un danno per i cittadini condizionati dall’inquinamento; • l’applicazione del principio “chi inquina paga”, specialmente quando implica misure di prevenzione/mitigazione, può aumentare il consenso pubblico che può essere fondamentale per alcuni progetti (ad es., impianti di trattamento dei rifiuti); • l’applicazione del principio “chi inquina paga” comporta un aumento delle tariffe; a tal fine, è consigliabile che questioni di equità ed abbordabilità (v. prossimo paragrafo) siano contemplate nella determinazione delle relative tariffe. 2.2.6. Equità ed Abbordabilità “Nel calcolo, l’autorità di gestione tiene conto (…) se del caso, di considerazioni di equità legate alla prosperità relativa dello Stato membro interessato.” Nell’esaminare la redditività finanziaria dell’investimento, le suddette considerazioni di equità (nel senso di prosperità relativa del Paese Membro) riguardano l’abbordabilità delle tariffe, ossia la capacità degli utenti di pagare tali tariffe. A tal proposito, per garantire l’abbordabilità, è possibile determinare le tariffe quale percentuale del reddito medio o dei livelli reddituali più bassi17, a seconda della distribuzione del reddito nel 17 Si veda l’Allegato II del documento di lavoro n° 4 per alcuni esempi di rapporti di abbordabilità. 10 territorio in questione. Ciò giustifica un maggiore contributo in termini di Fondi rispetto all’applicazione del principio “chi inquina paga”. A tal fine, i servizi della Commissione suggeriscono alle autorità di gestione di prendere debitamente in considerazione l’abbordabilità delle tariffe, poiché se gli utenti non sono in condizione di pagarle, il progetto può essere esposto ad una carenza finanziaria nell’arco della propria durata; in altre parole, garantire l’abbordabilità significa anche verificare la sostenibilità finanziaria del progetto (ossia verificare che vi siano sufficienti liquidità per ciascun anno del progetto). Come per la redditività normalmente attesa, anche in questo ambito le autorità nazionali possono giocare un ruolo importante nell’individuazione dei criteri necessari per la determinazione delle tariffe. Inoltre, va notato che grazie al metodo del deficit di finanziamento che assicura l’abbordabilità delle tariffe, ciò potrebbe portare ad un maggiore contributo da parte dei Fondi. Se le tariffe sono basse a causa del fatto che i clienti sono più poveri, il deficit di finanziamento sarà più ampio e richiederà un maggiore contributo dai Fondi. Questo risultato è in coerenza con la Politica di Coesione della UE (il Documento di lavoro n°4 del 2006 nell’Allegato II riporta alcuni esempi di tariffe abbordabili. La guida CBA del 2008 nell’Allegato B spiega il concetto di sconti sociali). *** Conclusioni: Il deficit di finanziamento è pari alla differenza tra il costo dell’investimento incrementale e l’entrata netta incrementale. Conseguentemente, la sua applicazione permette: (1) ai progetti di avere risorse finanziarie sufficienti per la loro realizzazione senza però essere sovra finanziati; e (2) ai promotori di progetto di sostenere i costi del capitale necessario aggiuntivo rispetto ai contributi. L’allocazione pro rata dell’entrata netta della spesa ammissibile viene realizzata tramite la moltiplicazione del deficit di finanziamento un numero di volte in proporzione tra i costi ammissibili incrementali e i costi di investimento incrementali. L’importo risultante, la spesa incrementale ammissibile, moltiplicata per la quota di cofinanziamento, fa emergere il contributo incrementale da parte dei Fondi, dal quale può derivare il relativo valore non incrementale. Quando le autorità di gestione calcolano il deficit di finanziamento, e più in generale la spesa ammissibile, si raccomanda che la redditività normalmente attesa della categoria del progetto venga considerata al fine di verificare se sia stato scelto lo schema di finanziamento appropriato (per es. contributo-prestito). Ciò implica che le autorità di gestione abbiano stimato la redditività normalmente attesa della relativa categoria di investimento, oppure che siano in possesso di linee guida per calcolare la stessa redditività nel loro contesto. A questo proposito, un ruolo utile potrebbe essere svolto dalle autorità nazionali (p.es. Ministero del Tesoro). 3. LA BASE RAZIONALE DELLE DETRAZIONI La seguente sezione tiene in considerazione gli emendamenti all’Articolo 55(3) e (4) del Regolamento (CE) No 539/2010. Gli emendamenti all’Articolo 55(3) e (4) hanno l’obiettivo di semplificare il monitoraggio delle entrate e di allinearle rispetto al ciclo di vita complessivo dei programmi operativi. Pertanto, il periodo di riferimento del monitoraggio dell’entrata è limitato alla data di consegna dei documenti sulla base del punto (a) dell’Articolo 89(1) del Regolamento (CE) No 1083/2006, per es. i documenti per la conclusione di un programma operativo. Gli emendamenti all’Articolo 53(3) e (4) hanno l’obiettivo di evitare situazioni in cui le entrate nette debbano essere monitorate dopo la chiusura di un programma operativo, favorendo una riduzione significativa dell’onere amministrativo. 11 I fondi liberati possono essere riallocati ad altri nuovi progetti prima del termine del periodo di ammissibilità. Gli emendamenti all’Articolo 55(3) e (4) si applicano retroattivamente dall’entrata in vigore del Regolamento (UE) No 539/2010, a tutte le operazioni ove l’Articolo 55 è applicabile. 3.1. Detrazioni Ad eccezione dei progetti soggetti alle regole sugli aiuti di Stato (cf. infra su Articolo 55(6)) e ad eccezione delle operazioni finanziate da programmi cofinanziati dal FESR o dal Fondo Coesione qualora il loro costo totale sia inferiore a 1 000 000 Euro (cf. infra su Articolo 55(5)), l’Articolo 55 prevede due casi: • Progetti di cui all’Articolo 55(2): Per tali progetti, le entrate possono essere stimate obiettivamente ex ante, applicando il metodo del “deficit di finanziamento”. Ove il “deficit di finanziamento” sia determinato correttamente e le condizioni per l’attuazione del progetto non varino sostanzialmente, non esiste, in principio, la necessità per l’autorità di gestione di rettificare le sovvenzioni concesse. Tuttavia, qualora una verifica riveli sostanziali discrepanze tra le entrate inizialmente stimate e quelle che saranno realizzate in ultimo, le autorità di gestione dovranno decidere chi potrà utilizzare le entrate nette. Nessun monitoraggio ulteriore è richiesto in questi casi. Nel caso cambino le condizioni, vengono applicate le clausole dell’Articolo 55.4 (vedi punto 3.4). • Progetti di cui all’Articolo 55(3): Nell’ambito di tali progetti, “è obiettivamente impossibile stimare le entrate ex ante” e le entrate nette generate dal progetto nei cinque anni successivi al completamento dell’operazione devono essere detratte dalla spesa ammissibile dichiarata alla Commissione. Il periodo di cinque anni è ritenuto sufficiente per determinare le entrate di cui tener conto nel calcolo della partecipazione dei Fondi a tali progetti. 3.2. Articolo 55(3): Detrazioni per Progetti le cui Entrate non possono essere stimate obiettivamente Ex Ante L’articolo 55(3) così come emendato dal Regolamento (UE) No 539/2010, prevede che: “Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate ex ante, le entrate generate nei cinque anni successivi al completamento di un’operazione sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione.” Per alcune tipologie di progetti è oggettivamente impossibile stimare le entrate ex ante. L’Allegato II contiene i casi maggiormente rilevanti. Le autorità di gestione devono calcolare il deficit di finanziamento di tutte le relative tipologie di progetti, mettendo a frutto l’esperienza attraverso i diversi programmi. Il fatto che le entrate di un progetto possano essere stimate ex ante è dovuto da fattori dipendenti dalle tariffe e dalla domanda. Tale classificazione indicativa è presentata in maniera sinottica dalla tabella che segue. Tabella: Classificazione delle entrate in termini di possibilità di stima ex ante e relativi fattori Possibilità di Stima delle Entrate Tariffe Domanda delle Entrate stimata Entrate Stimabili Obiettivamente ex ante (Articolo 55(2)) Politica Chiaramente Espressa Politica Prevedibile Modelli e dati disponibili Opinioni di esperti basate su modelli e dati Entrate non Stimabili. Obiettivamente ex ante (Articolo 55(3)). Mancanza di dati. Nuova domanda generata dalla fornitura di beni/servizi Mancanza di dati. Opinioni di esperti sostanzialmente soggettive 12 Per quei progetti le cui entrate non possono essere calcolate ex ante, l’Articolo 55(3) prevede una detrazione legata alle entrate generate nei cinque anni successivi al completamento di un’operazione. Questa detrazione deve essere effettuata dall’autorità di certificazione sulla base della spesa dichiarata alla Commissione, al più tardi entro la chiusura definitiva del programma operativo, per es. al più tardi entro il momento di presentazione dei documenti: punto (a) dell’Articolo 89(1) del Regolamento (CE) No 1083/2006 per il programma operativo. Le detrazioni ai sensi dell’Articolo 55(3) saranno utilizzate per entrate generate in un periodo di cinque anni, sulla base di un monitoraggio delle entrate realizzato a partire dal completamento dell’operazione fino alla data di trasmissione dei documenti finali e in particolare della richiesta di pagamento. Quando in casi eccezionali la fase dell’operazione legata agli investimenti nazionali effettuati tramite spese non ammissibili rilevate in seguito alla trasmissione dei documenti secondo il punto (a) dell’Articolo 89(1), per es. il periodo di cinque anni inizia dopo il 31 marzo 2017, l’Articolo non si applica alle operazioni. Le entrate devono essere detratte in proporzione rispetto ai costi ammissibili delle operazioni con costi per investimenti (vedi capitolo 2.2.2) e in proporzione al contributo dei Fondi. Per esempio, se le entrate hanno un valore di €100 e i costi dell’investimento sono €1000, includendo €900 di costi ammissibili e cofinanziamento UE ad un tasso da asse prioritario al livello del 75%, la somma da detrarre è determinata come segue: 100*(900/1000)*75%=67,5 Quindi l’importo detratto dovrà essere uguale a €67,5. 3.3. Articolo 55(4) L’Articolo 55(4) emendato dal Regolamento (CE) No 539/2010 prevede che: "Qualora sia stabilito che un’operazione abbia generato entrate che non siano state tenute in considerazione secondo i paragrafi 2 e 3, queste entrate saranno detratte dall’autorità di certificazione al più tardi nel momento della presentazione dei documenti secondo il punto (a) dell’Articolo 89(1) per il programma operativo. La domanda per il pagamento del saldo dovrà essere corretta di conseguenza.” L’Articolo 55(4) si occupa di detrazioni ad entrate non previste ex ante. Le detrazioni possono verificarsi al più tardi entro il momento della presentazione dei documenti secondo il punto (a) dell’Articolo 89(1) del Regolamento (CE) No 1083/2006 per i programmi operativi, per es. al massimo entro il 31 Marzo 2017. Per i progetti secondo l’Articolo 55(2) e l’Articolo 55(3), le detrazioni secondo l’Articolo 55(4) sono richieste qualora sia stabilito che: (a) alcune fonti di entrate che saranno generate dal progetto non sono state contemplate nel calcolo del deficit di finanziamento e/o nuove fonti di entrate sono emerse dopo il calcolo del deficit di finanziamento (ad es., strade senza pedaggio successivamente soggette a pedaggio o locazione di spazi o servizi. In questi casi un progetto potrebbe rientrare nell’Articolo 55 in seguito alla generazione di entrate, quindi il calcolo del deficit di finanziamento diverrebbe necessario). Nel caso in cui un progetto dovesse generare entrate da fonti già stimate, tali entrate potrebbero essere maggiori o minori da quelle calcolate, ma in ogni caso non sarebbe richiesto un completo ricalcolo del deficit di finanziamento (a meno che non sia stato sottostimato di proposito) oppure (b) siano intervenuti cambiamenti sostanziali nella politica tariffaria, tali da mettere in dubbio l’esattezza del calcolo del deficit di finanziamento. In ogni caso, eventuali cambiamenti relativi alla domanda o ad altri 13 fattori economici esterni (quali un’inflazione imprevedibile dei prezzi) non sono legati ad un’applicazione impropria del metodo del deficit di finanziamento e quindi non comportano alcuna restituzione1819. Nell’Articolo 55(4) così come emendato, è chiarito che nel momento della trasmissione dei documenti finali, i progetti per i quali non era stato possibile chiedere l’applicazione del metodo del deficit di finanziamento, in seguito al monitoraggio dei loro costi e delle loro entrate, i titolari del progetto e l’autorità di gestione devono calcolare l’entità del sostegno cui possono accedere. Eventuali entrate esistenti devono essere detratte dall’autorità di certificazione dalla spesa dichiarata alla Commissione, al più tardi entro la presentazione dei documenti secondo il punto (a) dell’Articolo 89(1) del Regolamento (CE) No 1083/2006 per il programma operativo. I Progetti ricadenti nell’Articolo 55(3) possono non essere inclusi nella chiusura parziale definita nell’Articolo 88. I progetti soggetti all’Articolo 55(2) dovrebbero essere proposti solo per la chiusura parziale, nel caso l’autorità di gestione abbia preso le misure opportune per escludere il rischio di qualsiasi necessità di ricalcolo del loro deficit di finanziamento. 3.4. Accordi per il Monitoraggio e l’Audit Al fine di attuare le disposizioni dell’Articolo 55(2) a (4), viene raccomandata all’autorità di gestione la creazione di un sistema per monitorare le entrate al più tardi entro la presentazione dei documenti secondo il punto (a) dell’Articolo 89(1) per il programma operativo. L’autorità di gestione ha un marcato interesse ad impostare, appena possibile nell’ambito del periodo di programmazione, un sistema di monitoraggio efficiente per progetti generatori di entrate. L’obiettivo di questa dotazione non è quello di imporre procedure pesanti e non necessarie, ma piuttosto impostare un sistema in grado di prevenire ogni sovrafinanziamento dei progetti, contribuire all’efficiente allocazione delle risorse e rendere possibile, prima del termine del periodo di ammissibilità, la riallocazione dei contributi pubblici da progetti i costi e le entrate dei quali non sono ben stimati, ad altre operazioni all’interno del programma operativo. La predisposizione di questi sistemi di monitoraggio è in ogni caso decisa tra le autorità di gestione. Durante le attività di audit, gli auditor della Commissione otterranno la rassicurazione che l’autorità di gestione ha messo in piedi soddisfacenti sistemi per identificare i progetti generatori di entrate, per calcolare correttamente il deficit di finanziamento, per monitorare le entrate in seguito al completamento e per tenere in considerazione opportunamente le entrate alla chiusura. Durante le attività di audit, gli auditor della Commissione, una volta valutata adeguatamente la selezione dei progetti, verificheranno che l’autorità di gestione abbia validato i progetti generatori di entrate calcolando correttamente il deficit di finanziamento, includendo tutti i parametri, compresi i costi di investimento. *** Conclusioni: L’Articolo 55(4) affronta due scenari: - Solo i progetti secondo l’Articolo 55(2) che beneficiano di categorie aggiuntive di redditi risultanti da entrate dovute ai seguenti elementi: cambiamento di politiche tariffarie o fonti di entrate non considerate inizialmente; 18 Tuttavia, qualora sia stabilito che le entrate siano state sottostimate proprio al fine di massimizzare la partecipazione dei Fondi ad alcun progetti, ciò costituisce una irregolarità 19 Nel caso in cui l’Autorità di gestione o un altro ente dello Stato Membro, prima dell’entrata in vigore del Regolamento 539/2010, in buona fede avesse attivato accordi contrattuali con una parte terza, concedendo in maniera impegnativa alla propria controparte che se il deficit di finanziamento di un progetto variasse oltre il 10% del calcolo iniziale non comporterebbe una variazione del contributo pubblico, tale contratto dovrà essere rivisto il più possibile. 14 - Progetti le cui entrate non possono essere stimate ex ante dovranno determinare l’importo della spesa ammissibile basata sul monitoraggio fino a cinque anni dal completamento dell’operazione o al più tardi entro la presentazione dei documenti secondo il punto (a) dell’Articolo 89(1) per il programma operativo. Per quanto concerne la base razionale e la tempistica delle detrazioni, è stato posto in evidenza che: (a) secondo l’Articolo 55(4) le detrazioni devono essere proporzionate al contributo dei Fondi; (b) tale detrazione è equivalente rispetto alla differenza tra il contributo dei Fondi calcolato ex ante e quello calcolato sulla base delle entrate monitorate; (c) tale detrazione dovrà essere effettuata sulla base delle entrate monitorate al più tardi entro la presentazione dei documenti secondo il punto (a) dell’Articolo 89(1) per il programma operativo. Un sistema per il monitoraggio delle entrate, basato possibilmente su sistemi esistenti realizzati da autorità di gestione o beneficiari, è la migliore soluzione per assicurare l’attuazione corretta dell’Articolo 55 ed il migliore utilizzo dei Fondi. Identificando entrate non pianificate o deviazioni dalle stime iniziali sui costi di investimento durante il periodo di attuazione del programma, i fondi richiamati potrebbero essere utilizzati per nuovi progetti. 4. APPLICABILITA’ DELL’ARTICOLO 55 4.1. Articolo 55(5) L’Articolo 55(5). "I Paragrafi da 1 a 4 di questo Articolo saranno applicati solo alle operazioni cofinanziate dal FESR o Fondo Coesione il cui costo totale non supera gli EUR 1 000 000." L’emendamento all'articolo 55(5) del Regolamento (CE) N.1083/2006 introdotto dal Regolamento (CE) n. 1341/2008 del 18 dicembre 2008 consiste nella sostituzione della disposizione relativa al monitoraggio proporzionale concordato per operazioni il cui costo complessivo è inferiore ai 200 000 EUR da una chiara limitazione della applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 55 (1) a (4) alle operazioni cofinanziate dal FESR o dal Fondo di Coesione il cui costo complessivo è superiore a 1 000 000 euro20. Le operazioni esentate dal calcolo del deficit di finanziamento devono applicare i principi della sana gestione finanziaria. Per le operazioni cofinanziate dal FESR o FC che generano reddito al di fuori del campo di applicazione dell'articolo 55, gli Stati Membri hanno la responsabilità di determinare come trattarle, considerando il principio della sana gestione finanziaria (articolo 14 (1), del Regolamento (CE) 1083/2006). Per esempio, redditi imprevisti come la vendita di materiale trovato in un cantiere edile come pietre nel corso della costruzione di strade devono essere considerati in base alle norme nazionali non come entrate del progetto, ma come reddito che riduce i costi di investimento. Poiché il trattamento di tali redditi è di responsabilità nazionale, la Commissione, nei risultati delle attività di audit e verifiche, non trarrà conclusioni sul trattamento dato che potrebbe portare a conseguenze finanziarie per la singola operazione. Tuttavia, può fare raccomandazioni allo Stato Membro di allineare meglio la sua pratica al principio della sana gestione finanziaria21. Autorità di gestione e beneficiari dovrebbero prestare una particolare attenzione alla stima del costo totale delle operazioni. Revisioni o aumenti dei costi, mentre l'operazione è in corso di attuazione, potrebbero causare lo sforamento al di sopra della soglia di 1 000 000 EUR dei costi di questa operazione, nel qual caso l’Articolo 55 (1) a (4) diventerebbe applicabile. Pertanto, al fine di ridurre l'incertezza futura, la Commissione incoraggia le autorità di gestione a prendere in considerazione eventuali variazioni della stima 20 'I costi totali' sono da intendersi come il costo totale d'investimento ai sensi dell'articolo 55 (2), vale a dire compresi i costi ammissibili e non ammissibili. 21 Questa raccomandazione non crea un obbligo giuridico supplementare, ma incita le autorità pubbliche ad offrire solo il sostegno finanziario necessario. 15 dei costi totali e di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 55(1) a (4) per progetti il cui costo totale è vicino alla soglia. Per gli Stati Membri che non hanno adottato l'euro come valuta, le fluttuazioni del tasso di cambio della moneta nazionale nei confronti dell'euro possono causare il superamento della soglia di 1 000 000 EUR dell'operazione. La Commissione raccomanda agli Stati Membri interessati di prendere in considerazione le fluttuazioni dei tassi di cambio nei costi di previsione dell’operazione. Tuttavia, se si desidera garantire la certezza giuridica, gli Stati Membri potrebbero decidere di prendere in considerazione solo il tasso di cambio in vigore al momento della selezione o approvazione del progetto a livello nazionale. Questo contribuirà a neutralizzare il rischio di variazioni dei costi dovuti unicamente alle fluttuazioni dei tassi di cambio. L’emendamento all'articolo 55 (5), si applica retroattivamente a decorrere dal 1 agosto 2006 a tutte le operazioni assistite dai Fondi strutturali o dal Fondo di Coesione nell'ambito del periodo di programmazione 2007-2013, al fine di evitare due insiemi di regole differenti durante lo stesso periodo di programmazione. La Commissione applicherà le disposizioni modificate in controlli e verifiche contabili ex post, compresa la valutazione dei progetti realizzati prima dell'entrata in vigore del Regolamento (CE) 1341/2008. Al fine di garantire la parità di trattamento di tutti i beneficiari e potenziali beneficiari, l'impatto delle modifiche normative sui contratti o convenzioni di sovvenzione già conclusi dovrà essere riesaminato dalle autorità di gestione al fine di allineare tali contratti e accordi alle modifiche introdotte dal regolamento (CE) n 1341/2008. Le autorità di gestione possono tuttavia decidere di non intraprendere una tale revisione se il sistema applicato in precedenza fosse più rigoroso. Nel caso in cui l'autorità di gestione si impegnasse a tale revisione, essa dovrebbe essere applicata in modo coerente. Inviti a presentare proposte già avviate o chiuse dovrebbero essere rivisti a tal fine. *** Conclusioni: L’Articolo 55 è applicato soltanto su progetti aventi costi totali sotto gli EUR 1 000 000 e sono cofinanziati dal FESR e dal FC. 4.2. Article 55(6) Articolo 55 (6). "Il presente articolo non si applica ai progetti disciplinati dalle norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del TFUE. Ai sensi dell'Articolo 55 (6) i requisiti di cui all'Articolo 55 (1) dell'Articolo 55 (5) non si applica ai progetti disciplinati dalle norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del TFUE. Questo comma dell'Articolo 55 è dettagliatamente spiegato nella nota informativa al COCOF sull'Articolo 55 (6) del regolamento (CE) n 1083/200622. Occorre prestare attenzione sul fatto che le modifiche introdotte all'Articolo 55 del regolamento (CE) N. 1341/2008 e del regolamento (CE) n 539/2010 non hanno alcun impatto sui sensi dell'Articolo 55 (6) e sui progetti sottoposti alle norme sugli aiuti di Stato. In questo senso, per esempio, non vi è alcuna interazione o conflitto possibile tra le soglie rilevanti per Aiuti di Stato (ad es. sulle regole de minimis) e quelle introdotte per i progetti generatori di entrate (ossia 1 000 000 EUR dei costi totali al di sotto della quale i progetti FESR e Fondo Coesione sono esentati dall'Articolo 55 (1) a (4) del Regolamento (CE) N. 1083/2006). 22 Riferimento della nota informativa COCOF 08/0012/02-EN. 16 Allegato I Calcolo del contributo dei Fondi: un esempio numerico Data la loro importanza, nel box che segue sono riassunti i tre passaggi fondamentali per calcolare il deficit di finanziamento che lo Stato Membro può scegliere di applicare per i progetti di minore entità. I tre passaggi chiave per calcolare il contributo dei Fondi Primo passaggio: Deficit di finanziamento maxSAI = CII- ENI = DF (2) dove : SAI è la spesa ammissibile incrementale; DF è il deficit di finanziamento; CII è il costo di investimento incrementale; ENI sono le entrate nette incrementali. Secondo Passaggio: Spesa Ammissibile Incrementale: SAI = FG* P (3) dove : SAI è la spesa ammissibile incrementale; DF è il deficit di finanziamento; P è la percentuale composta dal tasso del costo ammissibile incrementale e il costo di investimento incrementale. Terzo Passaggio: Contributo dei Fondi DG EU DEE * RC EU Dove: RC EU è il tasso di cofinanziamento DGEU è il contributo incrementale dei Fondi (4) Questo metodo è utile per determinare il contributo dei Fondi in valori attualizzati, se vi sono. Per ricavare il contributo dei Fondi in valori non attualizzati, ogni spesa ammissibile attualizzata deve essere moltiplicata per (1 + r) t dove r sta per tasso di interesse (il valore del tasso raccomandato è 5%), e t per l'anno in cui si verifica la relativa spesa ammissibile. Esempio numerico Si consideri che il costo di investimento attualizzato di un progetto è pari a € 100 e al netto attualizzato vi sono ricavi pari a € 60 in modo che la spesa ammissibile massima attualizzata sia pari a € 40. Si consideri, inoltre, che l'acquisto del terreno necessario per realizzare il progetto sia pari a 24 €. Ai sensi dell'Articolo 7 (1) (b) del regolamento (CE) N. 1080/2006, il costo del terreno non può ordinariamente superare il 10% della 17 spesa23 ammissibile, allora solo (0,1 * 40 =) € 4 possono essere contabilizzati come costi ammissibili per l’acquisto del terreno e quindi 20 € non saranno costi ammissibili. Ai sensi dell'articolo 55 (2), in quanto non ammissibili, i costi sono il 20% del costo d'investimento attualizzato, allora dovremmo destinare il 20% dei ricavi netti di costi non ammissibili e l'80% del reddito netto ai costi ammissibili. Questo si ottiene moltiplicando il deficit di finanziamento dalla quota dei costi di investimento attualizzati che è ammissibile, P, cioè, SAA = DF* P = (100 60 )* 0.8 = 32 (4) dove DEE è l’acronimo di spesa ammissibile attualizzata, cioè, l'ammontare del costo dell'investimento che moltiplicato per il tasso di cofinanziamento UE individuerà il contributo attualizzato dal Fondo che è (5) DG EU= 32*0.75 = 24 da cui è possibile derivare il contributo dei Fondi in valori non attualizzati, come riportato nell'allegato I Assumendo che il progetto abbia i seguenti flussi di cassa: Costi Anno Investimento 2007 32,00 2008 25,00 2009 30,00 2010 25,00 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Totale 112,00 Attualizzato 99,63 Costi correnti 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 32,00 17,83 Entrate 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 136,00 75,79 Valore residuale 5,00 5,00 1,88 Flusso Costo SAA SANA cassa netto ammissibile -32,00 25,71 9,14 9,59 -25,00 20,09 7,14 7,87 -30,00 24,11 8,57 9,92 -25,00 20,09 7,14 8,68 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 11,50 90,00 31,98 36,05 -39,79 80,06 Ove SAA sta per la spesa ammissibile attualizzata, e SANA sta per la spesa ammissibile non attualizzata. La partecipazione dei Fondi in valori non attualizzati è: SNUE=SANA*TCUE=36,05*0,75=27,04 ove TCUE è il tasso di cofinanziamento UE; SNUE sta per la partecipazione non attualizzata dei Fondi, 23 Ad eccezione di casi eccezionali e debitamente giustificati legati ad operazioni di conservazione ambientale nel caso del FESR. 18 Ai fini di trasparenza, occorre notare che: (a) qualora la fase di investimento del progetto sia della durata di un anno, l’approccio al calcolo della partecipazione dei Fondi, presentato nella presente informativa, conduce allo stesso risultato prodotto dall’approccio illustrato nel documento di lavoro n° 4; (b) qualora tale fase sia superiore ad un anno, i risultati dei due approcci mostrano una differenza non sostanziale, Infatti, l’approccio qui indicato conduce ad un importo della spesa massima ammissibile lievemente maggiore a quello dell’approccio del documento di lavoro n° 424, Occorre ricordare che per progetti consistenti, gli Stati membri sono tenuti ad attenersi al metodo indicato nell’Allegato XXI del Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione, che corrisponde al metodo presentato nel documento di lavoro n° 4, Tuttavia, per tutti gli altri progetti generatori di entrate, gli Stati membri possono utilizzare uno dei due approcci, entrambi in linea con l’Articolo 55(2), per il calcolo della partecipazione dei Fondi, a seconda di quello ritenuto più idoneo. 24 Utilizzando le stesse ipotesi di cui all’esempio della sezione 3.2.2., e il relativo flusso di cassa, l’approccio descritto nel documento di lavoro n° 4 comporta una partecipazione dei Fondi del 26,96%, quindi una differenza dello 0,301% tra i due approcci. 19 Allegato II Articoli 55(2) e 55(3): Classificazione di Progetti in termini di Possibilità di Stimare Obiettivamente Ex Ante le Entrate Nella presente sottosezione desideriamo fornire alcune linee guida per l’applicazione dell’Articolo 55(3) in merito alla individuazione delle entrate che non possono essere stimate obiettivamente ex ante e, conseguentemente, all’individuazione delle entrate che possono essere stimate obiettivamente ex ante di cui all’Articolo 55(2). A tal fine, la presente sottosezione si concentrerà sui fattori che incidono sulla possibilità di stimare le entrate ex ante, per poi proporre una classificazione sinottica delle fonti di entrate, a seconda della relativa possibilità di stima obiettiva ex ante, unitamente ai fattori che incidono su tale esercizio. Al fine di applicare il metodo del deficit di finanziamento, è necessario prevedere il flusso dei costi e delle entrate nell’arco dell’orizzonte temporale del progetto. A tal proposito, è bene ricordare che le entrate sono il prodotto di due elementi: (a) spese/canoni/pagamenti (qui di seguito “tariffe”); (b) numero di utenti e/o quantità di beni/servizi forniti dal progetto. Le tariffe sono stabilite in base alle relative politiche e dipendono: dalle politiche attuali (ad es., tariffe per il trattamento dei rifiuti a carico degli utenti, o pedaggi autostradali); e dai cambiamenti attesi nel quadro normativo (ad esempio, l’applicazione del principio “chi inquina paga” può modificare le tariffe applicate). Il numero degli utenti dipende dall’insieme dei fattori che incidono sulla domanda dei beni/servizi forniti dal progetto di investimento in questione. Al fine di chiarire quali siano i fattori che incidono sulla domanda, la presente Informativa fornirà qualche esempio sia di casi in cui le entrate possono essere obiettivamente stimate ex ante (ad es., trasporti e trattamento rifiuti) sia di casi in cui ciò non sia possibile (ad es., progetti RTD). Esempi di progetti per i quali sia possibile stimare obiettivamente ex ante le entrate • Trasporti Occorre tener conto dei seguenti fattori: a. le caratteristiche socio-economiche del territorio; b. i viaggi generati dal territorio stesso; c. la distribuzione dei viaggi per destinazioni diverse; d. il lavoro assegnato; e. raffronto dei risultati con i relativi dati sul traffico. L’analisi della domanda deve comprendere: 1.la domanda attuale: i dati sul traffico nell’anno di riferimento, derivanti dai cinque fattori di cui sopra, alla luce dello stato attuale delle relative infrastrutture per i trasporti; 2.la domanda indotta: il traffico nell’anno di riferimento alla luce dei cambiamenti infrastrutturali apportati dal progetto in termini di generazione e distribuzione di viaggi, split modale e lavoro assegnato; 3.la domanda prevista: i dati sul traffico comprensivi delle previsioni settoriali e macroeconomiche e delle stime di elasticità della domanda dei trasporti rispetto ai costi25 e ai redditi generati. • Trattamento Rifiuti Occorre tener conto dei seguenti fattori al fine di individuare la domanda del trattamento dei rifiuti: a. i principali agglomerati che producono i rifiuti da trattare, in termini di popolazione, tendenze demografiche e flussi migratori; 25 Il costo generalizzato dei trasporti è costituito dalla somma dei costi pecuniari (ad es., biglietti per i treni) e non pecuniari (valore del tempo). 20 b. le principali attività produttive che generano i rifiuti da trattare, assieme al relativo sviluppo previsto; c. le abitudini e le possibili modifiche agli stessi (ad es., il riciclaggio); d. nuove potenziali tecnologie che incidono sulla quantità e sul tipo di rifiuti da trattare. L’analisi della domanda deve comprendere: 1. la domanda attuale: l’attuale domanda, data non solo dalla quantità e dal tipo di rifiuti prodotti ma anche dalle infrastrutture già presenti; 2. la domanda indotta, ossia la domanda dei nuovi utenti: le nuove infrastrutture possono coprire una vasta zona; 3. la domanda prevista: dovuta ai cambiamenti previsti risultanti dai quattro fattori di cui sopra e ai cambiamenti previsti nel quadro normativo. Esempi di progetti le cui entrate non possono essere obiettivamente stimate ex ante • Centro d’Innovazione A differenza degli esempi sopra citati, le entrate non possono essere obiettivamente stimate ex ante nei progetti le cui caratteristiche chiave siano quelle dell’innovazione; in tal caso, la domanda non può essere ricavata poiché si tratta di una domanda generata dall’offerta stessa (ossia, è l’innovazione stessa che genera la domanda). In altre parole, data la mancanza di dati e di esperienze passate, è possibile formulare stime solo su base sostanzialmente soggettiva. Alcuni esempi di tali progetti possono essere riscontrati nelle priorità di cui all’Articolo 4(1) del Regolamento (CE) N. 1080/2006 (ad es., istituti di ricerca e centri tecnologici e di ricerca). L’Articolo 55(2) stabilisce che: “La spesa ammissibile per i progetti generatori di entrate non supera il valore attuale del costo d’investimento diminuito del valore attuale dei proventi netti derivanti dall’investimento nell’arco di un periodo di riferimento specifico per quanto riguarda: (a)gli investimenti in infrastrutture; o (b)altri progetti per i quali sia possibile stimare obiettivamente ex ante le entrate. L’Articolo 55(3) emendato dal Regolamento (CE) N0XX prevede che: “Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, le entrate generate nei cinque anni successivi al completamento di un’operazione sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione”. Perciò, l’Articolo 55(2) e l’Articolo 55(3) classificano progetti in due gruppi, a seconda che le relative entrate possano essere stimate obiettivamente ex ante. Come mostrato sopra, la possibilità di stimare obiettivamente le entrate ex ante è determinata da fattori su cui dipendono le relative tariffe e la domanda dei beni/servizi offerti dal progetto. Tale classificazione indicativa viene sinotticamente presentata nella seguente Tabella. Tabella: Classificazione delle entrate in termini di possibilità di stima ex ante e relativi fattori Possibilità di Stima Tariffe Domanda delle Entrate stimata Possibilità di Stima delle Entrate Tariffe Domanda delle Entrate stimata Entrate Stimabili Obiettivamente ex ante (Articolo 55(2)) Politica Chiaramente Espressa Politica Prevedibile Modelli e dati disponibili Opinioni di esperti basate su modelli e dati Entrate non Stimabili. Mancanza di dati. Nuova domanda Mancanza di dati. Opinioni di esperti 21 Obiettivamente ex ante (Articolo 55(3)). generata dalla fornitura di beni/servizi sostanzialmente soggettive *** Conclusioni. L’individuazioni di progetti per i quali sia possibile, o meno, stimare ex ante le entrate dipende da una serie di fattori che condizionano la possibilità di prevedere gli elementi chiave delle entrate, ossia le tariffe e la domanda. Nella presente sottosezione, abbiamo individuato gli elementi chiave necessari per prevedere le tariffe e la domanda. Come si nota nella Tabella di cui sopra, i fattori più importanti in tal senso sono la disponibilità di dati coerenti e le esperienze passate in simili progetti di investimento. 22