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CONVEGNO “Domain names: opportunità per le imprese, conflittualità nel sistema” Organizzato da INDICAM Milano, 23 maggio 2001 LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI SEGNI DISTINTIVI SU INTERNET Avv. Stefania Calvello Rucellai & Raffaelli Studio Legale DOMAIN NAME Indirizzo telematico alfabetico o alfanumerico Elementi costitutivi: Top Level Domain (“TLD”): Country Code Top Level Domain; Generic Top Level Domain; Second Level Domain (“SLD”) Rucellai & Raffaelli DOMAIN NAME -scelto liberamente dall’ utente (limitatamente al SLD); -graficamente limitato; -unico: non può essere identico ad altro indirizzo della stessa specie; -non vincolato al principio di specialità; -“globale”. Rucellai & Raffaelli DOMAIN NAME Qualificazione giuridica Tribunale di Firenze, 29 giugno 2000, Sabena S.A. c. A&A di Castellani Alessio il Domain Name serve a raggiungere un determinato sito, “non diversamente da quanto avviene raggiungendo un certo numero civico di una certa via per andare a trovare qualcuno o comporre un numero di telefono per parlare con una data persona”..“In sostanza, la corrispondenza marchio-dominio non è un valore assoluto e, soprattutto, non è un principio positivamente sancito nel nostro ordinamento…”. “Gli aspetti operativi, tecnici e logici propri del Domain Name System prevalgono sull’ utilità che la singola impresa può ricavare dalla corrispondenza nome-dominio; aspetti operativi, tecnici e logici che assimilano più il Domain Name ad un indirizzo che ad un segno identificativo di un soggetto”. Rucellai & Raffaelli DOMAIN NAME Qualificazione giuridica Trib. di Modena, 1 agosto 2000, Data Service c. Ascom Servizi “Tale teoria non può essere condivisa per la semplice considerazione che l’ elemento qualificante del DNS – ovvero il second level domain – viene ad essere stabilito dall’ utente ed ha quindi ben poco in comune con l’ indirizzo, che certo non è oggetto di scelta. In realtà non può seriamente dubitarsi dell’ appartenenza del Domain Name alla categoria dei segni distintivi, di cui possiede tutte le caratteristiche peculiari, vale a dire la natura di rappresentazione grafica (nella specie denominativa) prescelta dal titolare allo scopo di far riconoscere la propria attività rispetto agli altri”. Rucellai & Raffaelli DOMAIN NAME: Qualificazione giuridica Tribunale di Siracusa, 23 marzo 2001, Gestel s.r.l. c. Euro Data Engineering s.r.l. - “il termine "segno" di cui all'art. 1 della Legge Marchi risulta utilizzato dal legislatore con un significato talmente ampio da potervi senz'altro ricomprendere qualsiasi espressione grafica o fonetica (anche se composta esclusivamente da lettere e numeri) preordinata alla individuazione di una attività di impresa; - la possibilità di individuare posizioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela sussiste pur nell'ipotesi in cui si sostenga che la denominazione del sito equivalga ad un semplice indirizzo. Non può difatti disconoscersi che l’ avvalersi nella rete Internet di un “indirizzo” già utilizzato legittimamente da terzi per contraddistinguere la propria impresa riveste i caratteri di un comportamento idoneo ad ingenerare confusione presso gli utenti.…E' indiscutibile che l'utilizzo come domain name di un marchio in precedenza registrato da altri viola i diritti del titolare di quel marchio perché comporta l'immediato vantaggio di ricollegare la propria attività a quella del titolare del marchio stesso, sfruttando la notorietà del segno e ricavandone un indebito vantaggio. … L' art. 1 Legge Marchi …precisa che il titolare del marchio può comunque utilizzare il segno "nella corrispondenza e nella pubblicità" e quindi anche nella rete Internet, all'interno di un sito o come domain name. Deve, pertanto, ritenersi che l'adozione del marchio come nome di dominio rientri nelle prerogative del titolare”. Rucellai & Raffaelli DOMAIN NAME e MARCHIO NON RINOMATO Principio di specialità o relatività della tutela: al marchio non rinomato e’ riconosciuta tutela solo nei limiti dei beni da esso contrassegnati o comunque di beni affini, e dunque nelle situazioni in cui si produca un rischio di confusione per il pubblico quanto all’ origine imprenditoriale dei beni. Elementi costitutivi della tutela: -identità tra segni e prodotti o servizi; -identità o somiglianza fra i segni; e -identità o affinità tra i prodotti o i servizi, tale da determinare un rischio di confusione per il pubblico. Tribunale di Roma, 9 marzo 2000, Carpoint S.p.A. c. Microsoft Corp. “… la valutazione della confondibilità deve tenere conto della capacità di discernimento media dei consumatori, è da escludere che i destinatari dei servizi e prodotti di Carpoint italiana possano confondere il sito Carpoint della Microsoft, sì da ritenerlo come appartenente alla società italiana (o emanazione di questa)” Rucellai & Raffaelli DOMAIN NAME e MARCHIO RINOMATO Tutela “ultramerceologica”: consente al titolare del marchio rinomato di vietare l’ uso di un segno identico o simile, anche per prodotti o servizi non affini, se ciò consente al terzo di trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o, comunque, gli arreca pregiudizio. Rucellai & Raffaelli DOMAIN NAME e MARCHIO RINOMATO Tribunale di Vicenza, 6 luglio 1998, GEL e Gold Service S.r.l. c. Peugeot Automobili Italia S.p.A e Automobiles Peugeot S.A. L’ uso di un marchio che gode di rinomanza come Domain Name o all’ interno di un sito Internet, anche per prodotti o servizi non affini “…comporta l’ immediato vantaggio di ricollegare la propria attività a quella del gruppo francese, sfruttando la buona fama da questo goduta. Vantaggio che è sicuramente indebito attesa la mancanza di autorizzazione e smaccatamente parassitario” “Oltre a ciò sussiste sicuramente, pur come rovescio della stessa medaglia, il pericolo di pregiudizio per il titolare del marchio celebre, che vede il suo nome associato a servizi o a prodotti non da lui provenienti, che ben possono essere di scarso valore, tale da indurre a ritenere nel pubblico che la casa non sia più all’ altezza delle sue tradizioni e rinomanza”. Rucellai & Raffaelli DOMAIN NAME e MARCHIO RINOMATO Trib. di Reggio Emilia, 30 maggio 2000,Concorso Nazionale Miss Italia c. Ruozzi Stefano Comunicazione “l’ utilizzo dei Domain Names oggetto di contestazione costituisce, essendo tale da consentire di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo e dalla capacità attrattiva del marchio, violazione del diritto della ricorrente a prescindere dal settore merceologico dell’ attività del convenuto”; “pur essendo i nomi di dominio non ancora attivati, si è in presenza di un’ attività chiaramente preordinata all’ utilizzazione degli indirizzi per l’ esercizio di un’ attività commerciale” “nella registrazione dei nomi di dominio simili al marchio …è ravvisabile l’ approntamento …di mezzi univocamente finalizzati ad una condotta costituente violazione del diritto al marchio della Miss Italia S.r.l.”. Rucellai & Raffaelli DOMAIN NAME e MARCHIO RINOMATO Corte di Giustizia CE (C-375/1997 caso General Motors Corp. V. Yplon SA) “… Per poter beneficiare di una tutela ampliata a prodotti e servizi non simili, un marchio d’ impresa registrato deve: •essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti,… •in una parte sostanziale del territorio dello Stato”. Rucellai & Raffaelli DOMAIN NAME GRABBING quando viene registrato un nome di dominio corrispondente ad un nome o ad un marchio altrui, normalmente celebre, per scopi speculativi. Trib. di Parma, 19-22 febbraio 1999, Edizioni Blu S.r.l., Nesti Ombretta e Nesti Carletto c. Laura Ashley Manufacturing B.V. “L’ attività diretta alla sua commercializzazione costituisce una forma di ingiustificato approfittamento della notorietà che il marchio Laura Ashley ha acquisito e consente ai suoi utilizzatori di realizzare un vantaggio indebito. Il vantaggio consiste nell’ utilità economica che i reclamanti possono trarre dalla cessione del nome di dominio alla resistente o a terzi; Il carattere indebito consegue alla consapevolezza dell’ esistenza di un potiore diritto altrui, del sicuro ostacolo creato con la registrazione all’ esercizio dello stesso nelle sue molteplici forme, della volontà di trarre da ciò profitto”. Rucellai & Raffaelli LINKING Tecnica base del World Wide Web, consistente nel collegamento “ipertestuale” tra una pagina e l’ altra di un sito o tra due siti differenti. Si realizza attraverso: - il collegamento diretto alla home page del sito richiamato: “surface linking”; - il collegamento diretto alle pagine interne del sito richiamato, saltando il collegamento alla home page del sito: “deep linking”; - l ’ inserimento del contenuto del sito richiamato nella pagina web del sito richiamante: “framing”. Rucellai & Raffaelli LINKING Tribunale di Rotterdam, 22 agosto 2000. Il Tribunale ha: - negato l’ esistenza di una violazione del copyright:“Copyright restricts the right to reproduce data. However, adding a deep link from the website kranten.com to the (reports and articles on the) websites of papers published by the Newspapers cannot be regarded as a reproduction of these works”; - negato l’ esistenza di una violazione della normativa sulle banche di dati, (pur potendosi considerare tali delle liste di titoli): “Eligibility of protection as a database presupposes that the contents of the collection shows a substantial investment in qualitative or quantitative respect….The Newspapers investement is directed to gathering the reports and articles to fill the newspapers…The selection of the reports and articles which will be put on the Internet is a matter of minor importance in this respect…..The assertion that seven employees are said to be concerned in the website of a newspaper will be numerically negligible compared to the total number of people that work for a newspaper…Therefore there is no qualitative or quantitative investment in the drafting a list of titles”; - espresso il proprio favore alla c.d. teoria “implied license to link” cioè della c.d. “licenza implicita”: il titolare di un sito acconsente implicitamente a che lo stesso sia oggetto di links, a meno che non ne faccia espresso divieto attraverso l’ uso di disclaimers. Rucellai & Raffaelli LINKING Trib. di Parigi, 26 dicembre 2000, Havas et Cadre On Line c. Keljob Considera illegittimi tali fenomeni, e, in particolare, quelli che provochino l’ effetto di: - “detourner ou denaturer le contenu ou l’ image du site cible, vers lequel conduit le lien hyperytexte”; - faire apparaitre ledit site cible comme étant le sien, sans mentionner la source, notamment en ne laissant pas apparaitre l’ adresse URL du site lié et de plus en faisant figurer l’ adresse URL du site ayant pris l’ initiative d’ établir ce lien hypertexte”; - de ne pas segnaler à l’ internaute, de façon claire et sans équivoque, qu’il est dirigé vers un site ou une page web exterieur au premier site connecté, la reference du site cible devant obligatoirement, clairement et lisiblement indiqueé, notamment son addresse URL”. Rucellai & Raffaelli META-TAG Parole non visibili nella pagina web, (“etichette nascoste”), che sono individuate dai motori di ricerca. Con i meta-tag il creatore del sito può inserire quelle parole chiave che sono idonee a renderlo maggiormente visibile attraverso i motori di ricerca. Tribunale di Roma, 18 gennaio 2001, Genertel c. Crowe: afferma la necessità “che ciascun imprenditore nella lotta con i concorrenti per l’ acquisizione di più favorevoli posizioni di mercato, si avvalga di mezzi suoi propri e non tragga invece vantaggio in maniera parassitaria dall’ effetto di “agganciamento” ai risultati dei mezzi impiegati da altri”. Rucellai & Raffaelli RIMEDI •Inibitoria all’ uso del Domain Name; •Fissazione di una somma dovuta per ogni violazione od inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell’ esecuzione del provvedimento; •Cancellazione/trasferimento; •Pubblicazione del provvedimento: stampa specializzata e sito Internet; •Sequestro del materiale contenente il Domain Name contraffatto; •Risarcimento dei danni. Rucellai & Raffaelli