GAR toner 2016
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GAR toner 2016
spaziottantotto s.r.l. L.ta Incubatore Imprese Innovative Politecnico di Torino Sede legale ed operativa: Via Nino Bixio 8 – 10138 TORINO Tel e Fax +39 011 4337431 / +39 011 4332892 P.I. / C.F. 08283280017 – N.REA TO960463 – Cap.Soc. € 10.500 i.v. Torino, 18/02/2016 Oggetto: parere per G.A.R. la gestione del toner esausto NELLE AGENZIE DI ASSICURAZIONE Premessa Il toner è una polvere finissima utilizzata in apparecchiature per la stampa (stampanti, fotocopiatrici, fax), ma con tale termine si indica, nel linguaggio comune, anche la cartuccia che generalmente lo contiene. Quando il toner si esaurisce, occorre sostituirlo: si propone a questo punto il problema della gestione del toner esausto, che diventa quindi un rifiuto, nella fattispecie un rifiuto speciale prodotto da attività commerciali o di servizio. Nel passato, a seguito dell’introduzione del SISTRI, il sistema informatico messo a punto dal Ministero dell’Ambiente per la tracciabilità dei rifiuti, erano emersi molti dubbi circa la corretta applicazione delle norme, tant’è che l’uso di tale sistema era stato sospeso, finché recentemente esso è stato riattivato con alcune sostanziali modifiche, ma riguardanti solo marginalmente lo specifico tema della gestione dei rifiuti di toner esausto. Nella trattazione seguente, per semplicità e chiarezza, in base alle conoscenze attuali, sono state formulate alcune ipotesi (evidenziate con il simbolo ) per chiarire gli obblighi a cui le agenzie sono tenute e per fornire utili indicazioni operative alla maggior parte dei soggetti coinvolti. Indicazioni operative Innanzitutto il problema di gestione del rifiuto è a carico del cosiddetto produttore, che coincide con l’agenzia quando questa è proprietaria delle stampanti e dei toner nuovi. Successivamente rimane da determinare se si tratta di rifiuto pericoloso oppure no, poiché da questa distinzione dipendono obblighi e oneri diversi. Ai fini della classificazione , è sufficiente la sola scheda tecnica del prodotto che certifichi l’assenza di sostanze pericolose, da richiedere alla casa produttrice del toner o al proprio fornitore. Poiché il toner è generalmente un preparato formato da una miscela di più sostanze, nel caso in cui tale preparato non sia classificato come pericoloso ai sensi della direttiva 1999/45/CE sui preparati pericolosi, o del Regolamento (CE) n. 1278/2008 sulla classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e miscele pericolosi, allora il toner esausto potrà essere classificato come rifiuto non pericoloso. Nel caso in cui il toner sia classificato come preparato pericoloso, anche le cartucce toner esaurite devono essere classificate come pericolose. In particolare, l’elenco dei rifiuti (allegato D alla parte IV del Testo Unico Ambientale) prevede due diversi codici CER attribuibili: • 08 03 17* toner per stampa esauriti contenenti sostanze pericolose • 08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 Ottenuta la scheda tecnica e supponendo che risulti un prodotto non pericoloso, il produttore predispone un’autocertificazione in cui dichiara di non aver alterato il normale ciclo di produzione del rifiuto, che pertanto può considerarsi non pericoloso, come il prodotto integro da cui deriva. Sulla base delle ipotesi precedenti, non vi è alcun obbligo, da parte delle agenzie assicurative di iscrizione al SISTRI, in quanto i rifiuti di toner esausto non risulterebbero pericolosi. pag. 1 di 5 Il toner esausto, prodotto da attività di servizi, è un rifiuto speciale che deve essere raccolto in contenitori idonei (ecobox o simili) e almeno una volta all’anno conferito ad apposita ditta di smaltimento o di recupero (per la rigenerazione), con costi a carico dell’agenzia (produttore). Il deposito temporaneo dei rifiuti di toner non deve contenere altri rifiuti e deve essere monosoggettivo: non è perciò possibile, in caso di diverse imprese operanti nello stesso sito, la creazione di un deposito temporaneo cumulativo. Mano a mano che i toner esausti vengono accumulati nel contenitore, occorre provvedere entro 10 giorni alle obbligatorie annotazioni di carico relative alla produzione del rifiuto sul registro di carico e scarico vidimato come un registro IVA e da conservare per 5 anni. Al ritiro dei toner esausti, la ditta specializzata che interviene, sia in caso di smaltimento, sia di rigenerazione, deve predisporre e rilasciare un formulario: su di esso occorre verificare e pretendere l’attribuzione del codice CER non pericoloso (08 03 18, senza asterisco) e successivamente provvedere alle annotazioni di scarico sul registro di carico e scarico. Nel caso di recupero e rigenerazione del toner esausto, se il rifiuto è conferito direttamente dall’agenzia o a mezzo corriere (ditta per trasporto di cose conto terzi), allora è possibile ricorrere ad una semplificazione amministrativa: anzichè il formulario, è possibile utilizzare un semplice documento di trasporto (con un limite di 30kg al giorno) annotando il riferimento al DM Ambiente 22/10/2008. Inoltre, se l’agenzia ha un numero di dipendenti superiore alla 10 unità (da 11 dipendenti in su), occorre provvedere entro il 30 aprile di ogni anno all’elaborazione e presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) relativamente all’anno precedente (http://mud.ecocerved.it/ ). Costi indicativi Oltre ai costi di smaltimento o recupero, si hanno circa: 25€ per i diritti di vidimazione di un registro di carico e scarico (presso camera di commercio) 15 € se Spaziottantotto si occupa della pratica di vidimazione (servizio erogabile solo su Torino) 10€ per il registro stesso ed eventualmente 80€ per la compilazione del MUD 10€ per i diritti di segreteria per la presentazione del MUD telematico Sanzioni (art. 258 D.Lgs. 152/2006) Registro di carico e scarico Nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti, per l’omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile varia da Euro 1.040 a 6.200 ; con 15 dipendenti e oltre, la sanzione varia da Euro 2.600 a Euro 15.500. Se le indicazioni del registro di carico e scarico sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute, la sanzione amministrativa pecuniaria varia da Euro 260 a 1.550. MUD La scadenza per la presentazione del MUD è fissata al 30 aprile di ogni anno. L'ente che applica le sanzioni è la Provincia. Sanzioni per ritardata presentazione: La presentazione effettuata dopo il termine previsto dalla normativa, ma entro 60 giorni dalla scadenza (è necessario contare esattamente 60 giorni, e non semplicemente due mesi), comporta una sanzione da Euro 26,00 a Euro 160,00. La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza comporta una sanzione da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00. Per omessa dichiarazione o dichiarazione incompleta o inesatta: da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00. pag. 2 di 5 In caso di noleggio delle stampanti Se l’agenzia si avvale di un accordo con una società di noleggio, assistenza, o vendita di macchine per ufficio, e questa stessa società si occupa della sostituzione dei toner, occorre documentare in maniera diversa ed adeguata il fatto che non è l’agenzia il soggetto produttore del rifiuto, bensì la società con cui vige il predetto accordo di manutenzione e sostituzione dei consumabili e che il rifiuto si è prodotto solo dopo l’attività di manutenzione. Questa sorta di deroga deve essere attentamente documentata ed avallata da una serie di evidenze: • contratto di manutenzione con manleva circa la produzione del rifiuto: cioè il toner è sostituito anche se ancora funzionante perché possa essere ripristinato, senza alcuna garanzia di risultato da parte del manutentore; solo successivamente il manutentore si rende conto che il toner non è più ripristinabile e quindi genera un rifiuto • bolle di ritiro dei toner in c/manutenzione rilasciate dal manutentore all’agenzia • comunicazioni in merito all’impossibilità di ripristino dei toner ritirati con annessa dichiarazione, rilasciata dal manutentore, di aver prodotto un rifiuto e di aver provveduto in autonomia, allo smaltimento dello stesso. In tale caso, tutti gli obblighi relativi a registro di carico e scarico, formulari, MUD, ecc. sono a carico del noleggiatore. Diversamente, se l’agenzia si avvale di un accordo con una società di noleggio, assistenza, o vendita di macchine per ufficio, ma questo contratto non comprende il materiale consumabile, che rimane quindi a carico dell’agenzia, allora le indicazioni operative sono le medesime del caso in cui le stampanti sono di proprietà. In caso di toner contenenti sostanze pericolose Nel caso in cui le schede tecniche dei toner riportino la presenza di prodotti pericolosi, allora anche il rifiuto rientrerebbe nella categoria dei rifiuti pericolosi (codice CER 08 03 17*, con l’asterisco): occorre che l’agenzia si iscriva al SISTRI e ottemperi a tutta la normativa per la gestione di tale tipo di rifiuti ben più onerosa sia in termini di costi diretti, indiretti e di adempimenti burocratici. Se fosse questo il caso converrebbe valutare con il proprio fornitore l’utilizzo di altri tipi di toner o addirittura la sostituzione delle stampanti, così da rientrare nel caso in ipotesi, con una gestione semplificata. Se la precedente soluzione, relativa alla sostituzione del prodotto pericoloso, non fosse praticabile, allora l’agenzia dovrebbe iscriversi al SISTRI entro il 1° marzo 2014; attrezzare il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi; compilare registri e formulari nell’attesa delle istruzioni semplificate per l’uso del sistema informatico; dal 1° marzo dovrebbe gestire il ciclo dei rifiuti secondo le nuove istruzioni, avvalendosi di ditte specializzate nello smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi; entro il 30 aprile dovrebbe comunque compilare il MUD per l’anno 2013, indipendentemente dal numero di dipendenti. Normativa di riferimento Tutto ciò che riguarda i rifiuti è normato dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi, diventato in tempi recenti, a seguito delle numerose modifiche subite, T.U.A. (Testo Unico Ambientale) e di cui di seguito riportiamo alcuni estratti di interesse applicativo per le attività di ufficio, come le agenzie assicurative; le parti non affini a tale contesto sono state volutamente omesse. DEFINIZIONI (cfr. Art. 183) a) Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentori si disfi o abbia l’ intenzione di disfarsi b) Rifiuto pericoloso: rifiuto che presente una o più caratteristiche di cui all’ All. I della parete IV del presente decreto … f) produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pre trattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei detti rifiuti (nuovo produttore). … bb) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle seguenti condizioni: 1) ... 2) I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero e di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: pag. 3 di 5 a. con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; b. quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 m3 di cui al massimo 10 m3 di rifiuti pericolosi. c. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’ anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo; NOTE: Se il deposito temporaneo non soddisfa tutte le condizioni di cui sopra alla lettera bb), anche la detenzione dei propri rifiuti dovrà essere approvata e autorizzata. Inoltre, in caso di deposito di rifiuti pericolosi, deve essere vietato l’accesso ad estranei. CLASSIFICAZIONE (cfr. Art. 184) Comma 1. ... I rifiuti sono classificati, secondo l’ origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi ... Comma 3. sono rifiuti speciali: a) Omissis b) Omissis c) I rifiuti da lavorazioni industriali d) I rifiuti da lavorazioni artigianali e) I rifiuti da attività commerciali f) I rifiuti da attività di servizio g) I rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi h) .... Comma 4. sono pericolosi i rifiuti che recano le caratteristiche di cui all’ All. I della parte quarta del presente decreto SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACIABILITA’ DEI RIFIUTI – SISTRI (cfr . Art. 188 ter) Comma 1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’ Art. 188 bis, c. 2. lettera a): • i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e • gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori. Comma 2. possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) su base volontaria i produttori e i gestori dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1 REGISTRI DI CARICO E SCARICO (cfr. Art. 190) Comma 1. i soggetti di cui all’ Art. 188 ter, c. 2, che non hanno aderito su base volontaria al SISTRI hanno l’ obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazione sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. le annotazioni devono essere effettuate almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. Comma 2. ... i registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione e integrati con i formulari di identificazione ..., relativi al trasporto dei rifiuti, … sono conservati per cinque anni dall’ ultima registrazione. .... Comma 4. le informazioni contenute nei registri di carico e scarico sono rese disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo qualora ne faccia richiesta Comma 5. i registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le modalità e le procedure fissate dalla normativa sui registri IVA. … I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti. pag. 4 di 5 TRASPORTO DEI RIFIUTI (cfr. Art. 193) Comma 1. I rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario. Comma 2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo da' atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. SEMPLIFICAZIONI PER RACCOLTA E TRASPORTO Il DM 22 ottobre 2008, introduce modalità operative semplificate per la raccolta ed il trasporto di toner per stampa esauriti, a condizione che siano destinati al recupero e conferiti direttamente dalle agenzie (in quanto utenti finali dei beni che originano i rifiuti) ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero. Quindi tali modalità non si applicano nel caso dello smaltimento, ma solo del recupero e rigenerazione dei toner esausti. Le semplificazioni, consistono nella sostituzione del formulario (FIR) di scarico del rifiuto con un semplice documento di trasporto (DDT), che ha una gestione più semplice e non necessita di vidimazione. RIGENERAZIONE La rigenerazione di cartucce e toner esausti è un’attività di recupero rifiuti che può essere esercitata in forma agevolata secondo il punto 13.20 All.1 Sub.1 del DM 5 febbraio 1998. Riavvio del SISTRI: ultime novità A seguito di quanto disposto dal Decreto Legge 31 agosto 2012, n. 101 (art. 11) il riavvio del Sistri è stato circoscritto alle seguenti categorie di soggetti e sono stati fissati i rispettivi termini iniziali di operatività: • dal 1° ottobre 2013: o Enti ed imprese che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi a titolo professionale o Enti ed imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi, o "nuovi produttori" di rifiuti pericolosi, cioè chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione di detti rifiuti. • dal 3 marzo 2014 (con possibile proroga di sei mesi): o Produttori iniziali di rifiuti pericolosi; o Comuni ed imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania Il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014 al fine di consentire ulteriori semplificazioni, con possibilità di ulteriore proroga di sei mesi se a tale data le semplificazioni non saranno operative. Questi soggetti possono comunque utilizzare il Sistri su base volontaria a decorrere dal 1° ottobre 2013. Entro i termini iniziali di operatività, rispettivamente, entro il 1° ottobre ed entro il 3 marzo, in vista dell'avvio definitivo del sistema: • i soggetti rientranti nell'obbligo e non ancora iscritti al Sistri devono effettuare l'iscrizione accedendo al portale istituzionale http://www.sistri.it • i soggetti già iscritti al Sistri e coinvolti dall'obbligo di iscrizione devono verificare l'attualità dei dati e delle informazioni trasmesse al Sistri e provvedere ad effettuare i dovuti aggiornamenti. In tal caso i soggetti interessati riceveranno comunicazione, tramite e-mail o fax, contenente le istruzioni per il riallineamento dei dati. pag. 5 di 5