Avendo avuto un`esperienza oltre 5 anni come medico in un servizio
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Avendo avuto un`esperienza oltre 5 anni come medico in un servizio
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO MEDICI ABILITATI ALLE CERTIFICAZIONI DI IDONEITÀ SPORTIVA QUESITO (posto in data 15 luglio 2013) Avendo avuto un'esperienza oltre 5 anni come medico in un servizio di medicina dello sport posso essere equiparato ad uno specialista e quindi svolgere attività per il rilascio dell'idoneità sportiva in un centro convenzionato ed accreditato? RISPOSTA (inviata in data 17 luglio 2013) Se l’esperienza quinquennale alla quale ci si riferisce nel quesito posto è anteriore al 22 dicembre 1994 essa costituisce titolo per l’abilitazione alla certificazione dell’idoneità sportiva, altrimenti è necessaria la specializzazione in medicina dello sport. La Regione Toscana ha disciplinato la materia con la legge regionale 15 dicembre 1994, successivamente abrogata e sostituita dalla legge 9 luglio 2003, n. 35. Tale legge, all’articolo 4, comma 5, stabilisce che Le aziende unità sanitarie locali possono avvalersi per il rilascio delle certificazioni di idoneità allo sport agonistico anche di medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale che, pur privi del titolo di specializzazione previsto, alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 dicembre 1994 n. 94 avevano prestato servizio per almeno cinque anni nel settore della medicina dello sport. La legge regionale 94/1994 è stata pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Toscana in data 21 dicembre 1994, ed è pertanto entrata in vigore dal 22 dicembre 1994. CIMO – ASMD Il sindacato che si prende cura dei medici www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 RIFERIMENTI NORMATIVI decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663 – articolo 5 – ultimo comma L'assistenza sanitaria che deve essere erogata in condizioni di uniformità ed eguaglianza a tutti i cittadini, in applicazione della legge 23 dicembre 1978, n. 883, comprende la tutela sanitaria delle attività sportive. I controlli sanitari sono effettuati, oltre che dai medici della Federazione medico-sportiva italiana, dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalità fissate dalle regioni d'intesa con il CONI e sulla base di criteri tecnici generali che saranno adottati con decreto del Ministro della sanità. La legge nazionale definisce in sostanza soltanto criteri di carattere generale, sulla base le quali le singole regioni, per le competenze ad esse attribuite in materia di organizzazione e gestione dei servizi sanitari, disciplinano gli aspetti specifici. La Regione Toscana ha adottato una prima legge organica in materia nel 1994, la legge regionale15 dicembre 1994, n. 94, che è stata poi abrogata e sostituita dalla legge 9 luglio 2003, n. 35, che all’articolo 4 fissa i requisiti per il rilascio delle certificazioni di idoneità. I requisiti qui definiti si estendono ai medici operanti nelle strutture private accreditate, dati i requisiti richiesti per l’accreditamento così come questi sono stati definiti dalle norme regionali, dalla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, al regolamento di attuazione di tale legge adottato con decreto del Presidente della giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R, successivamente modificato dal regolamento adottato con decreto del presidente della giunta regionale 22 marzo 2012, n. 10/R. I requisiti specifici degli ambulatori di medicina dello sport sono definiti nell’allegato A al regolamento 61/R 2010, che per quanto concerne i requisiti organizzativi precisa: Il personale sanitario deve essere adeguato alla tipologia ed al volume delle prestazioni erogate e, comunque, devono essere garantiti: − uno specialista in medicina dello sport o disciplina equipollente, − l’assistenza infermieristica e tecnico-assistenziale CIMO – ASMD Il sindacato che si prende cura dei medici www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 3 REGIONE TOSCANA Legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 Articolo 4 Certificazione di idoneità sportiva agonistica e non agonistica 1. Per consentire all'atleta di accedere agli accertamenti sanitari prescritti per il rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica e non agonistica, la società o l'organizzazione sportiva è tenuta a consegnare all'interessato la richiesta di visita medica, conforme al modello predisposto dalla Regione ed il libretto sanitario secondo quanto previsto dall' articolo 6. 2. La richiesta di certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica e non agonistica deve essere presentata nelle circostanze e con la periodicità prevista dal decreto ministeriale 18 febbraio 1982, dal decreto ministeriale 28 febbraio 1983 e dal decreto ministeriale 4 marzo 1993. 3. Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva non agonistica sono rilasciate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta limitatamente ai propri assistiti. 4. Le certificazioni di idoneità agonistica e non agonistica sono rilasciate dalle aziende unità sanitarie locali o da strutture ambulatoriali private accreditate per la medicina dello sport. 5. Le aziende unità sanitarie locali possono avvalersi per il rilascio delle certificazioni di idoneità allo sport agonistico anche di medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale che, pur privi del titolo di specializzazione previsto, alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 dicembre 1994, n. 94 (Tutela sanitaria delle attività sportive) avevano prestato servizio per almeno cinque anni nel settore della medicina dello sport. CIMO – ASMD Il sindacato che si prende cura dei medici www.cimoasmd.it