Avendo avuto un`esperienza oltre 5 anni come medico in un servizio

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Avendo avuto un`esperienza oltre 5 anni come medico in un servizio
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE
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OGGETTO
MEDICI ABILITATI ALLE CERTIFICAZIONI DI IDONEITÀ SPORTIVA
QUESITO
(posto in data 15 luglio 2013)
Avendo avuto un'esperienza oltre 5 anni come medico in un servizio
di medicina dello sport posso essere equiparato ad uno specialista e
quindi svolgere attività per il rilascio dell'idoneità sportiva in un centro
convenzionato ed accreditato?
RISPOSTA
(inviata in data 17 luglio 2013)
Se l’esperienza quinquennale alla quale ci si riferisce nel quesito posto
è anteriore al 22 dicembre 1994 essa costituisce titolo per l’abilitazione alla certificazione dell’idoneità sportiva, altrimenti è necessaria
la specializzazione in medicina dello sport.
La Regione Toscana ha disciplinato la materia con la legge regionale
15 dicembre 1994, successivamente abrogata e sostituita dalla legge
9 luglio 2003, n. 35. Tale legge, all’articolo 4, comma 5, stabilisce che
Le aziende unità sanitarie locali possono avvalersi per il rilascio
delle certificazioni di idoneità allo sport agonistico anche di medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale che, pur privi del titolo di specializzazione previsto, alla data di entrata in vigore della legge
regionale 15 dicembre 1994 n. 94 avevano prestato servizio per almeno
cinque anni nel settore della medicina dello sport.
La legge regionale 94/1994 è stata pubblicata sul bollettino ufficiale
della Regione Toscana in data 21 dicembre 1994, ed è pertanto entrata in vigore dal 22 dicembre 1994.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663 – articolo 5 – ultimo comma
L'assistenza sanitaria che deve essere erogata in condizioni di uniformità ed eguaglianza a tutti i cittadini, in applicazione della legge 23
dicembre 1978, n. 883, comprende la tutela sanitaria delle attività
sportive. I controlli sanitari sono effettuati, oltre che dai medici della
Federazione medico-sportiva italiana, dal personale e dalle strutture
pubbliche e private convenzionate, con le modalità fissate dalle regioni
d'intesa con il CONI e sulla base di criteri tecnici generali che saranno
adottati con decreto del Ministro della sanità.
La legge nazionale definisce in sostanza soltanto criteri di carattere
generale, sulla base le quali le singole regioni, per le competenze ad
esse attribuite in materia di organizzazione e gestione dei servizi
sanitari, disciplinano gli aspetti specifici.
La Regione Toscana ha adottato una prima legge organica in materia
nel 1994, la legge regionale15 dicembre 1994, n. 94, che è stata poi
abrogata e sostituita dalla legge 9 luglio 2003, n. 35, che all’articolo 4
fissa i requisiti per il rilascio delle certificazioni di idoneità.
I requisiti qui definiti si estendono ai medici operanti nelle strutture
private accreditate, dati i requisiti richiesti per l’accreditamento così
come questi sono stati definiti dalle norme regionali, dalla legge
regionale 5 agosto 2009, n. 51, al regolamento di attuazione di tale
legge adottato con decreto del Presidente della giunta regionale 24
dicembre 2010, n. 61/R, successivamente modificato dal regolamento
adottato con decreto del presidente della giunta regionale 22 marzo
2012, n. 10/R.
I requisiti specifici degli ambulatori di medicina dello sport sono
definiti nell’allegato A al regolamento 61/R 2010, che per quanto
concerne i requisiti organizzativi precisa: Il personale sanitario deve
essere adeguato alla tipologia ed al volume delle prestazioni erogate e,
comunque, devono essere garantiti:
− uno specialista in medicina dello sport o disciplina equipollente,
− l’assistenza infermieristica e tecnico-assistenziale
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REGIONE TOSCANA
Legge regionale 9 luglio 2003, n. 35
Articolo 4
Certificazione di idoneità sportiva agonistica e non agonistica
1. Per consentire all'atleta di accedere agli accertamenti sanitari
prescritti per il rilascio della certificazione di idoneità all'attività
sportiva agonistica e non agonistica, la società o l'organizzazione
sportiva è tenuta a consegnare all'interessato la richiesta di visita
medica, conforme al modello predisposto dalla Regione ed il libretto
sanitario secondo quanto previsto dall' articolo 6.
2. La richiesta di certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica e non agonistica deve essere presentata nelle circostanze e
con la periodicità prevista dal decreto ministeriale 18 febbraio
1982, dal decreto ministeriale 28 febbraio 1983 e dal decreto ministeriale 4 marzo 1993.
3. Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva non agonistica sono
rilasciate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera
scelta limitatamente ai propri assistiti.
4. Le certificazioni di idoneità agonistica e non agonistica sono
rilasciate dalle aziende unità sanitarie locali o da strutture
ambulatoriali private accreditate per la medicina dello sport.
5. Le aziende unità sanitarie locali possono avvalersi per il rilascio
delle certificazioni di idoneità allo sport agonistico anche di medici
dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale che, pur privi del titolo
di specializzazione previsto, alla data di entrata in vigore della legge
regionale 15 dicembre 1994, n. 94 (Tutela sanitaria delle attività
sportive) avevano prestato servizio per almeno cinque anni nel
settore della medicina dello sport.
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