Città di Enna - Comune di Enna

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Città di Enna - Comune di Enna
Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell’art.186
dell’O.EE.LL.
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Maria Stefania Marino
IL PRESIDENTE
F.to Ezio De Rose
Città di Enna
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Nadia Palma
DELIBERA N° 97 DEL 28/09/2016
Prat. 49381
Doc. 777979
del 28/09/2016
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE FRAZIONI NON METANIZZATE AI FINI DELLA RIDUZIONE
DEL COSTO DEL GASOLIO E DEL GPL USATI COME COMPUSTIBILEPER
RISCALDAMENTO – LEGGE 448/98 E S.M.I. – ANNO 2016.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile, che la presente deliberazione è rimasta affissa
all’Albo Pretorio online dal 28.09.2016 al 12.10.2016 per 15 giorni consecutivi e che contro di essa non è
pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna.
Il Responsabile del RUP della Pubblicazione
Mingrino Rosa Maria
[]
La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il 10° giorno dalla pubblicazione, ai sensi
dell’art.12 della L.R. 44/91.
[x]
La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell’adozione in quanto dichiarata
Immediatamente esecutiva.
L’anno 2016, il giorno 28 del mese di Settembre alle ore 9,00 e segg. in Enna, nella Sala Consiliare del
Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria.
Risultano all’appello nominale:
1) De Rose Ezio
2)
Marino Maria Stefania
3)
Lo Giudice Emilia
4)
Guarasci Emanuela
5)
Arena Tiziana Dee
6) Savoca Giuseppe
7) Marco Angela
8) Cappa Salvatore
9) Tremoglie Mario
10) Rizzo Stefano
11) Timpanaro Paolo Maria
12) Vasapollo Rosario
13) Rizza Massimo
14) Colaleo Miriam
15) Potenza Marta
Presenti
Si
Si
Assenti
Si giust
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
A riportare N. 13
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
Gargaglione F.sco Paolo
La Porta Giuseppe
Fiammetta Filippo
Bruno Maurizio
Fussone Cesare
Campanile Rosalinda
Palermo Gaetana
Ferrari Dante
Scillia Biagio
Cuci Saverio
Gloria Paolo F.
Solfato Davide
Frattalemi Marilina
Comito Francesco
Firrantello Giuseppina
2
Presenti Assenti
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
In totale N. 26
4
Su N. 30 Consiglieri assegnati e N. 30 Consiglieri in carica.
Il Presidente dott. Ezio De Rose, alle ore 9,20 constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta.
Partecipa il Segretario dott.ssa Nadia Palma ai sensi dell’art.52 della L.R. 142/90, come recepita con
L.R.48/91.
Partecipano per l’Amministrazione: il Sindaco Maurizio Dipietro, il Vice Sindaco Angelo Girasole e gli
Assessori: Contino, Di Venti, Cortese, Macaluso, Palermo.
Partecipano per il Collegio dei Revisori dei Conti: Volpe, Anfuso, Monastero.
Gli interventi dei consiglieri comunali riportati nel presente verbale, costituiscono enunciato esclusivamente
valutativo del tutto privo di qualsiasi funzione attestativa e di fidefacienza
Il Presidente fa presente che preliminarmente occorre procedere alla nomina degli scrutatori ai sensi
dell’art. 184 dell’O.EE.LL e dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale ed a tal proposito,
propone dinominare scrutatori della presente seduta i Consiglieri: Firrantello, Cuci, Vasapollo.
Messa ai voti la predetta proposta viene approvata all’unanimità.
Il Presidente Dott. Ezio De Rose comunica che è pervenuta una risposta scritta da parte dell’Assessore
competente, all’interrogazione presentata dal Consigliere Cuci, riguardante l’apertura delle Piscine .
Il Consigliere Comunale Tremoglie del Pd chiede il prelievo del 6° all’O.d.G. che posto in votazione
viene approvato all’unanimità.
Il Presidente Dott. De Rose invita il Consiglio a prendere le proprie determinazioni in ordine alla proposta
di deliberazione all’oggetto:” : Individuazione frazioni non metanizzate ai fini della riduzione del costo
del gasolio e del GPL usati come combustibile per riscaldamento- Legge 448/98 e S.M.I.- Anno 2016.
che testualmente recita:
VISTO il regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412
recante le norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici
degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della
legge 9 gennaio 1991, n. 10;
PREMESSO CHE:
L’art. 8 comma 10 lett. c) della Legge 448/98 (legge finanziaria 1999) prevedeva, a decorrere dal 1999,
una riduzione del costo del gasolio e del GPL (gas di petrolio liquefatto) impiegati come combustibili per
il riscaldamento in prestabiliti territori nazionali geograficamente o climaticamente svantaggiati
espressamente non cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise;
Il punto 4) della predetta lett. c) del comma 10 dell’art. 8 della Legge 448/98 stabilisce che la predetta
riduzione di costo sia applicata, tra l’altro, ai quantitativi di gasolio e di G.P.L. impiegati nelle frazioni
non metanizzate dei Comuni, ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 412 del 1993, da individuare con delibera di Consiglio dei Comuni interessati;
ACCERTATO, come da elenco allegato al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del
1993, che il Comune di Enna ricade nella zona climatica E, (fascia climatica ricompresa tra 2100 e 3000
gradi-giorno) e che lo stesso presenta un numero di gradi- giorno pari a 2248;
VISTO l’art. 4, comma 2, del D.L. 30.09.2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge
23.11.2000, n. 354 che stabilisce che, ai fini dell’applicazione del beneficio di cui al predetto art. 8
comma 10 lett. c) della Legge 448/98, così come sostituita dall’art. 12, comma 4, della legge n. 488 del
1999, per “frazioni dei comuni” si intendono le porzioni edificate di cui all’art. 2, comma 4, del predetto
D.P.R. n. 412/93, ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale,
ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;
VISTO l’art. 4 comma 3, del predetto D.L. 30.09.2000, n. 268, che ha specificato che, ai fini
dell’applicazione del beneficio di cui all’art. 8 comma 10 lett. c) della Legge 448/98, lo stesso si intende
limitato alle sole frazioni, non metanizzate, della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati
ricadenti anch’essi in zona climatica E;
DATO ATTO che:
il Comune di Enna rientra appunto nella fattispecie in quanto Comune elencato in zona climatica E,
dal D.P.R. 26.08.1993, n. 412, metanizzato e con frazioni non metanizzate;
le frazioni non metanizzate, devono essere individuate con deliberazione del Consiglio comunale da
comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 30 di settembre di ogni anno, in caso
di mutamento della situazione di metanizzazione già precedentemente comunicata;
VISTA la nota n. 178604 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 31.12.2009;
VISTA la nota n. 41017 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12/042010 che, in particolare,
prevede che il territorio comunale posto al di fuori del centro abitato dove insiste la sede comunale va
considerato nel suo insieme rappresentando, in sostanza, un’unica “frazione”, comprendente anche le
case sparse, a qualunque altitudine siano collocate, nella quale deve essere individuata, di volta in volta,
con delibera, la parte “non metanizzata”;
CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dal quadro normativo sopra delineato, non è possibile
statuire, come criterio atto ad individuare le frazioni non metanizzate del Comune, l’identificazione selettiva
di singoli immobili o singole particelle catastali, tenuto conto che, in tal modo, si restringerebbe il campo di
applicazione del beneficio fiscale oggetto della presente delibera tanto da renderlo soggettivo, andando così
in contrasto con la ratio delle disposizioni sopra esaminate;
CONSIDERATO quindi che, dal combinato disposto delle predette disposizioni, per frazioni non
metanizzate si devono intendere l’insieme delle aree del territorio comunale:
− esterne al centro abitato ove ha sede la casa comunale, individuato ai sensi del D. Lgs. 30 aprile
1992, n. 285 e successive modificazioni, che costituisce il Codice della Strada,
− non prospicienti la rete distributiva del gas naturale e non presentanti punti di riconsegna attivi del
gas naturale;
− per le quali risulterebbe oggettivamente impossibile il collegamento alla rete di distribuzione del gas
naturale a causa della conformazione morfologica del territorio ovvero della distanza tra il luogo di
consumo del medesimo gas naturale e la predetta rete di distribuzione;
VISTA la delimitazione del centro abitato, ove ha sede la casa comunale, individuata dall’Amministrazione
locale sulla base di quanto prescritto dagli artt. 3 e 4 del predetto D. Lgs. n. 285/92 e successive
modificazioni;
VISTE le planimetrie, depositate in atti, elaborate da ITALGAS SpA in tre Tavole in scala 1.2000 che
individuano in verde la rete di distribuzione del gas naturale esistente, aggiornata all’anno in corso;
CONSIDERATO che in base alla normativa citata e sulla base della rete di metano esistente, è stata
redatta dal competente Servizio 2/10 di questa Area 2 l’allegata planimetria del territorio comunale in
formato digitale suddivisa in 1 quadro di unione e in 15 fogli di dettaglio nella quale sono riportati il Centro
Abitato, le aree metanizzate e quelle non metanizzate soggette a beneficio;
DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto il provvedimento
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
VISTO lo Statuto Comunale;
SI PROPONE
1. di prendere atto delle planimetrie, depositate in atti, elaborate da ITALGAS SpA, in tre Tavole in
scala 1.2000 che individuano in verde la rete di distribuzione del gas naturale esistente
aggiornata all’anno in corso;
2. di individuare per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, quali aree
non metanizzate del Comune di Enna, ai sensi dell’’art. 8 comma 10 lett. C) punto 4 della Legge
448/98, come modificato dall’art. 8, comma 4, punto 4 della legge n. 488 del 1999, per l’anno
2016, le “porzioni…..edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede
la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse” come da planimetria allegata
in formato digitale riportata in 1 quadro di unione e in 15 fogli di dettaglio, al fine
dell’applicazione della riduzione sul prezzo del gasolio e del GPL utilizzati come combustibile
per riscaldamento;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’ Economia e delle Finanze, entro il 30
settembre 2016.
4. di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, con separata votazione.
5. di disporre che al presente provvedimento sia data ampia pubblicità, oltre che nei modi di legge,
anche mediante pubblicazione sul sito internet del Comune.
Si attesta l’esattezza degli atti richiamati
F.to Il redattore della proposta (P. Genovese)
In ordine alle regolarità tecnica si esprime parere favorevole, ai sensi dell’Art 12 della LR. 30/2000
CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dal quadro normativo sopra delineato, non è possibile
statuire, come criterio atto ad individuare le frazioni non metanizzate del Comune, l’identificazione selettiva
di singoli immobili o singole particelle catastali, tenuto conto che, in tal modo, si restringerebbe il campo di
applicazione del beneficio fiscale oggetto della presente delibera tanto da renderlo soggettivo, andando così
in contrasto con la ratio delle disposizioni sopra esaminate;
CONSIDERATO quindi che, dal combinato disposto delle predette disposizioni, per frazioni non
metanizzate si devono intendere l’insieme delle aree del territorio comunale:
Il Dirigente ing. P. Puleo
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412
recante le norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici
degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della
legge 9 gennaio 1991, n. 10;
PREMESSO CHE:
L’art. 8 comma 10 lett. c) della Legge 448/98 (legge finanziaria 1999) prevedeva, a decorrere dal 1999,
una riduzione del costo del gasolio e del GPL (gas di petrolio liquefatto) impiegati come combustibili per
il riscaldamento in prestabiliti territori nazionali geograficamente o climaticamente svantaggiati
espressamente non cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise;
Il punto 4) della predetta lett. c) del comma 10 dell’art. 8 della Legge 448/98 stabilisce che la predetta
riduzione di costo sia applicata, tra l’altro, ai quantitativi di gasolio e di G.P.L. impiegati nelle frazioni
non metanizzate dei Comuni, ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 412 del 1993, da individuare con delibera di Consiglio dei Comuni interessati;
ACCERTATO, come da elenco allegato al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del
1993, che il Comune di Enna ricade nella zona climatica E, (fascia climatica ricompresa tra 2100 e 3000
gradi-giorno) e che lo stesso presenta un numero di gradi- giorno pari a 2248;
VISTO l’art. 4, comma 2, del D.L. 30.09.2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge
23.11.2000, n. 354 che stabilisce che, ai fini dell’applicazione del beneficio di cui al predetto art. 8
comma 10 lett. c) della Legge 448/98, così come sostituita dall’art. 12, comma 4, della legge n. 488 del
1999, per “frazioni dei comuni” si intendono le porzioni edificate di cui all’art. 2, comma 4, del predetto
D.P.R. n. 412/93, ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi
comprese le aree su cui insistono case sparse;
VISTO l’art. 4 comma 3, del predetto D.L. 30.09.2000, n. 268, che ha specificato che, ai fini
dell’applicazione del beneficio di cui all’art. 8 comma 10 lett. c) della Legge 448/98, lo stesso si intende
limitato alle sole frazioni, non metanizzate, della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati
ricadenti anch’essi in zona climatica E;
DATO ATTO che:
il Comune di Enna rientra appunto nella fattispecie in quanto Comune elencato in zona climatica E,
dal D.P.R. 26.08.1993, n. 412, metanizzato e con frazioni non metanizzate;
le frazioni non metanizzate, devono essere individuate con deliberazione del Consiglio comunale da
comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 30 di settembre di ogni anno, in caso
di mutamento della situazione di metanizzazione già precedentemente comunicata;
VISTA la nota n. 178604 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 31.12.2009;
VISTA la nota n. 41017 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12/042010 che, in particolare,
prevede che il territorio comunale posto al di fuori del centro abitato dove insiste la sede comunale va
considerato nel suo insieme rappresentando, in sostanza, un’unica “frazione”, comprendente anche le case
sparse, a qualunque altitudine siano collocate, nella quale deve essere individuata, di volta in volta, con
delibera, la parte “non metanizzata”;
− esterne al centro abitato ove ha sede la casa comunale, individuato ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992,
n. 285 e successive modificazioni, che costituisce il Codice della Strada,
− non prospicienti la rete distributiva del gas naturale e non presentanti punti di riconsegna attivi del gas
naturale;
− per le quali risulterebbe oggettivamente impossibile il collegamento alla rete di distribuzione del gas
naturale a causa della conformazione morfologica del territorio ovvero della distanza tra il luogo di
consumo del medesimo gas naturale e la predetta rete di distribuzione;
VISTA la delimitazione del centro abitato, ove ha sede la casa comunale, individuata dall’Amministrazione
locale sulla base di quanto prescritto dagli artt. 3 e 4 del predetto D. Lgs. n. 285/92 e successive
modificazioni;
VISTE le planimetrie, depositate in atti, elaborate da ITALGAS SpA in tre Tavole in scala 1.2000 che
individuano in verde la rete di distribuzione del gas naturale esistente, aggiornata all’anno in corso;
CONSIDERATO che in base alla normativa citata e sulla base della rete di metano esistente, è stata redatta
dal competente Servizio 2/10 di questa Area 2 l’allegata planimetria del territorio comunale in formato
digitale suddivisa in 1 quadro di unione e in 15 fogli di dettaglio nella quale sono riportati il Centro Abitato,
le aree metanizzate e quelle non metanizzate soggette a beneficio;
DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto il provvedimento
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
VISTO lo Statuto Comunale;
Il Presidente, invita il Consiglio ad esprimersi sulla proposta. “Individuazione frazioni non metanizzate
ai fini della riduzione del costo del gasolio e del GPL usati come combustibile per riscaldamentoLegge 448/98 e S.M.I.- Anno 2016”
Nel corso del dibattito integralmente riportato nel anch’essi integralmente riportati nel verbale di seduta di consiglio
comunale n. 96 del 28/09/2016
Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui risultato viene accertato e proclamato dal Presidente con
l’ausilio degli scrutatori Firrantello, Cuci, Vasapollo:
Consiglieri presenti n. 28
Consiglieri assenti n. 2 (Lo Giudice, Timpanaro )
Voti favorevoli n. 28
DELIBERA
1. Di Prendere atto delle planimetrie, depositate in atti, elaborate da ITALGAS SpA, in tre Tavole
in scala 1.2000 che individuano in verde la rete di distribuzione del gas naturale esistente
aggiornata all’anno in corso;
2. Di Individuare per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, quali
aree non metanizzate del Comune di Enna, ai sensi dell’’art. 8 comma 10 lett. C) punto 4 della
Legge 448/98, come modificato dall’art. 8, comma 4, punto 4 della legge n. 488 del 1999, per
l’anno 2016, le “porzioni…..edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove
ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse” come da planimetria
allegata in formato digitale riportata in 1 quadro di unione e in 15 fogli di dettaglio, al fine
dell’applicazione della riduzione sul prezzo del gasolio e del GPL utilizzati come combustibile
per riscaldamento;
3. Di Trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’ Economia e delle Finanze, entro il 30
settembre 2016.
4. Di Disporre che al presente provvedimento sia data ampia pubblicità, oltre che nei modi di
legge, anche mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Enna
5.
Di Dichiarare, su proposta del Consigliere Campanile, il presente atto immediatamente
eseguibile stante l’urgenza di trasmettere l’atto al MISE con separata votazione unanime all’uopo
esperita