Lezione 13.: Statuto dell`embrione e PMA

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Lezione 13.: Statuto dell`embrione e PMA
Corso di Biodiritto, a.a. 2011-2012 (9a edizione)
Lezione 13.: Statuto dell’embrione e PMA
24 ottobre 2011
Prof. Giampaolo Azzoni
Il biodiritto e la bio-ontologia (1/2)
Nel gruppo di lavoro si è fatta subito strada la convinzione
che qualunque discussione bioetica che coinvolgesse
l’embrione dovesse preliminarmente prendere le mosse da
una adeguata risposta alla domanda sulla natura
dell’embrione.
Fonte: Comitato Nazionale per la Bioetica, Identità e statuto dell’embrione umano (22 giugno 1996)
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
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Il biodiritto e la bio-ontologia (2/2)
Una domanda quindi, per usare un termine impegnativo ma ineludibile,
ontologica, avendo per oggetto la ricerca di una definizione di un’essenza;
una domanda radicale, per rispondere alla quale si è reso indispensabile
l’apporto della biologia, ma che non poteva ridursi a una mera domanda
biologica, perché non poneva in questione ciò che la biologia percepisce e
definisce -con i propri criteri metodologici interni- come embrione, ma ciò
che quell’“oggetto” che la biologia studia e definisce come embrione è in
se stesso.
Insomma, mai come durante la riflessione sull’embrione è apparso
evidente ai membri del Comitato che la bioetica presuppone (almeno in
questo caso, ma si potrebbe dire ancora più esattamente in tutti i casi)
una bio-ontologia.”
Fonte: Comitato Nazionale per la Bioetica, Identità e statuto dell’embrione umano (22 giugno 1996)
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11. Statuto dell’embrione e PMA
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Quando inizia la vita umana?
Nature 418, 14-15 (4 July 2002)
Giampaolo Azzoni
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Quando inizia la vita umana meritevole di tutela giuridica?
Il ciclo biologico dell’uomo – come quello di tutti i mammiferi – inizia in
natura dalla riproduzione sessuale e cioè dalla fusione di due gameti di
sesso diverso (fecondazione). Questo tipo di riproduzione
(riproduzione sessuale) realizza il trasferimento dei caratteri genetici
da una generazione alla successiva.
Secondo la descrizione che ne danno i biologi, la fecondazione – intesa come
processo – è caratterizzata da eventi microscopici e submicroscopicomolecolari tutti indispensabili e di varia durata, che si sviluppano in modo
continuo, iniziando con l’interazione ravvicinata tra lo spermatozoo e i
rivestimenti cellulari e acellulari dell’oocita, continuando con la fusione dei
gameti e dando luogo in un tempo variabile tra 16 e 30 ore alla prima
divisione cellulare (embrione a due cellule).
Fonte: Comitato Nazionale per la Bioetica, Considerazioni bioetiche in merito al C.D. “OOTIDE”, 15
luglio 2005
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
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Quando inizia la vita umana meritevole di tutela giuridica?
1. fase dell’“oocita attivato”, nella quale la cellula uovo diventa
impenetrabile all’ingresso di nemaspermi diversi da quello che ha
preso contatto con lei
2. fase dell’“oocita penetrato”: penetrazione dello spermatozoo nell’interno
del citoplasma dell’ovocita;
formazione dell’ovocita fecondato a due pronuclei, da alcuni autori definito
“ootide”: i due genomi devono essere sostanzialmente considerati ancora
genomi dei due genitori sebbene contenuti in un unico citoplasma
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
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Quando inizia la vita umana meritevole di tutela giuridica?
3. fase dell’anfimissi o singamia (momento della formazione dello zigote)
/ costituzione di un corredo cromosomico diploide / comparsa di un
genoma nuovo:
in questa fase gli assetti cromosomici aploidi paterni e materni si sono
congiunti e sommandosi hanno ristabilito l’assetto cromosomico diploide,
proprio della specie umana.
Questioni:
attivazione del processo della vita umana vs. embrione ???
“embrione” fa riferimento ad una fase sicuramente post-zigotica ???
ootide vs. zigote vs. embrione ???
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
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Quando inizia la vita umana meritevole di tutela giuridica?
4. perdita della totipotenza da parte dell’embrione
5. annidamento in utero (secondo alcuni qui: embrione)
6. comparsa del sistema nervoso (sicuramente dopo il 14° giorno dalla
fecondazione)
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
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Prima interpretazione: meritevolezza di tutela
fino dall’inizio del processo (1/3)
L’evento di incontro-penetrazione dello spermatozoo nell’interno del
citoplasma dell’ovocita è l’evento che va ritenuto fondamentale, poiché è
quello che nello spazio e nel tempo congiunge e letteralmente “fonde”
due cellule gametiche dotate ciascuna di un patrimonio genetico aploide e
ne fa una “unità” biologica non presente anteriormente, fornita delle
strutture molecolari genetiche veicolanti la informazione necessaria per
guidare (modulandosi ed interagendo con l’ambiente) ogni stadio del
successivo sviluppo.
Fonte: Comitato Nazionale per la Bioetica, Considerazioni bioetiche in merito al C.D. “OOTIDE”, 15
luglio 2005
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Prima interpretazione: meritevolezza di tutela
fino dall’inizio del processo (2/3)
Una volta avvenuta la penetrazione spermatica dell’ovocita si sviluppa un
continuum di eventi che prosegue senza necessità di ulteriori impulsi genetici
esterni all’unità stessa, come appare peraltro sostenibile anche considerando la
inclusione dell’ovocita in una spessa membrana glicoproteica (denominata “zona
pellucida”) e la realizzazione rapida della “reazione corticale” dell’ovocita stesso,
che impedisce di regola la penetrazione all’interno di esso di ulteriore materiale
genetico veicolato da spermi.
Fonte: Comitato Nazionale per la Bioetica, Considerazioni bioetiche in merito al C.D. “OOTIDE”, 15
luglio 2005
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Prima interpretazione: meritevolezza di tutela
fino dall’inizio del processo (3/3)
In definitiva il “principio di continuità” dello sviluppo si applica immediatamente
dalla penetrazione spermatica in poi, e supera ovviamente il termine temporale di
ciò che viene didatticamente chiamata la fecondazione, pervadendo l’intera vita
dell’individuo, sia pure modulandosi nel tempo a seconda dell’età considerata.
D’altra parte anche la riflessione filosofica offre un ulteriore argomento a sostegno
del principio di continuità nella misura in cui riconosce che l’inizio della vita
dell’essere umano costituisce un “salto di qualità” (un passaggio dal non essere
all’essere) e che, una volta che tale passaggio sia avvenuto, ci siano solo
modificazioni accidentali (quantitative) e non trasformazioni sostanziali
(qualitative).
Fonte: Comitato Nazionale per la Bioetica, Considerazioni bioetiche in merito al C.D. “OOTIDE”, 15
luglio 2005
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Conseguenze etico-giuridiche della prima interpretazione:
principio tuzioristico
Elio Sgreccia, La Chiesa e la fecondazione artificiale. “Corriere della Sera”, 8.2.2005
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Il documento di riferimento per la Chiesa cattolica
CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
ISTRUZIONE DIGNITAS PERSONAE:
SU ALCUNE QUESTIONI DI BIOETICA
2008
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Seconda interpretazione: indecidibilità fattuale dell’inizio
della vita umana (1/2)
La transizione dai gameti all’embrione comporta fasi biologiche
cronologicamente distinte e successive che presentano ampie
sovrapposizioni funzionali e temporali che pur costituendo un continuum,
non sono tuttavia assimilabili tra loro sul piano ontologico.
I dati offerti dalla ricerca biologica sullo sviluppo dell’embrione non sono
cioè adeguati a definire con chiarezza e autorevolezza quale segmento
dell’intero processo possa essere assunto come cruciale per
l’identificazione del momento in cui si costituisce la nuova identità
individuale.
Fonte: Comitato Nazionale per la Bioetica, Considerazioni bioetiche in merito al C.D. “OOTIDE”, 15
luglio 2005
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Seconda interpretazione: indecidibilità fattuale dell’inizio
della vita umana (2/2)
I criteri che di volta in volta vengono indicati come validi per sostenere un
determinato assunto (continuità di sviluppo, comparsa di un genoma
nuovo, perdita della totipotenza da parte dell’embrione, annidamento in
utero, comparsa del sistema nervoso etc.) hanno una loro legittimità e
razionalità, ma non sono fonte sufficiente per desumere con certezza
l’inizio della vita umana.
Fonte: Comitato Nazionale per la Bioetica, Considerazioni bioetiche in merito al C.D. “OOTIDE”, 15
luglio 2005
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
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Corte costituzionale 27/1975
“Ora non esiste equivalenza fra il diritto non
solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi
è già persona, come la madre, e la
salvaguardia dell’embrione che persona deve
ancora diventare.”
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
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Tommaso d’Aquino: Summa contra gentiles
Contra Gentiles, lib. 2 cap. 89 n. 11
Contra Gentiles, lib. 2 cap. 89 n. 11
Quanto igitur aliqua forma est nobilior et
magis distans a forma elementi, tanto
oportet esse plures formas intermedias,
quibus gradatim ad formam ultimam
veniatur, et per consequens plures
generationes medias. Et ideo in generatione
animalis et hominis in quibus est forma
perfectissima, sunt plurimae formae et
generationes intermediae, et per
consequens corruptiones, quia generatio
unius est corruptio alterius. Anima igitur
vegetabilis, quae primo inest, cum embryo
vivit vita plantae, corrumpitur, et succedit
anima perfectior, quae est nutritiva et
sensitiva simul, et tunc embryo vivit vita
animalis; hac autem corrupta, succedit
anima rationalis ab extrinseco immissa, licet
praecedentes fuerint virtute seminis.
Perciò più una forma è nobile e lontana
dagli elementi, più numerose dovranno
essere le forme intermedie, con le quali
gradatamente si arriva all’ultima forma, e di
conseguenza più numerose saranno le
generazioni intermedie. Ecco perché nella
generazione dell’animale e dell’uomo, in cui
la forma è perfettissima, molte sono le
forme e le generazioni intermedie, e di
conseguenza le corruzioni, perché la
generazione di una forma è la corruzione di
un’altra. Perciò l’anima vegetativa, che
viene per prima, mentre l’embrione vive la
vita della pianta, si corrompe e le succede
un’anima più perfetta, che è insieme
intuitiva e sensitiva, e allora l’embrione vive
la vita dell’animale; distrutta questa, le
succede l’anima razionale che viene infusa
dall’esterno, sebbene le anime precedenti
derivassero dalla virtù del seme.
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
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Cass. Civ., Sez. III: sentenza 11 maggio 2009, n. 10741:
statuto giuridico del concepito
1. Capacità giuridica.
La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.
I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati
all'evento della nascita .
Massima
Il concepito, pur non avendo una piena capacità giuridica, è comunque un soggetto
di diritto, perché titolare di molteplici interessi personali riconosciuti
dall'ordinamento sia nazionale che sovranazionale, quali il diritto alla vita, alla salute,
all'onore, all'identità personale, a nascere sano, diritti, questi, rispetto ai quali l'avverarsi
della condicio iuris della nascita è condizione imprescindibile per la loro azionabilità in
giudizio ai fini risarcitori. Ne consegue che la persona nata con malformazioni congenite,
dovute alla colposa somministrazione di farmaci dannosi (nella specie teratogeni), alla
propria madre, durante la gestazione, è legittimata a domandare il risarcimento del danno
alla salute nei confronti del medico che quei farmaci prescrisse o non sconsigliò.
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
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Corte di giustizia dell’Unione europea, Sentenza 18 ottobre 2011,
relativa alla causa C-34/10: Oliver Brüstle / Greenpeace eV.
Massima: Non è brevettabile un procedimento che, ricorrendo al prelievo di
cellule staminali ricavate da un embrione umano nello stadio di blastocisti,
comporta la distruzione dell'embrione
Secondo la Corte, la nozione di «embrione umano» deve essere intesa in senso
ampio.
Pertanto, la Corte considera che sin dalla fase della sua fecondazione qualsiasi
ovulo umano deve essere considerato come un «embrione umano», dal
momento che la fecondazione è tale da dare avvio al processo di sviluppo di un
essere umano.
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
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Corte di giustizia dell’Unione europea, Sentenza 18 ottobre 2011,
relativa alla causa C-34/10: Oliver Brüstle / Greenpeace eV.
La qualificazione di «embrione umano» deve essere riconosciuta anche all’ovulo
umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana
matura e all’ovulo umano non fecondato indotto a dividersi e a svilupparsi
attraverso partenogenesi.
Anche se tali organismi non sono stati oggetto, in senso proprio, di una
fecondazione, essi, per effetto della tecnica utilizzata per ottenerli, sono tali da
dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano come l’embrione creato
mediante fecondazione di un ovulo.
Per quanto riguarda le cellule staminali ricavate da un embrione umano nello
stadio di blastocisti – alle quali si riferisce l'invenzione oggetto del brevetto del
sig. Brüstle – la Corte constata che spetta al giudice nazionale stabilire, in
considerazione degli sviluppi della scienza, se esse siano tali da dare avvio al
processo di sviluppo di un essere umano e, di conseguenza, rientrino nella
nozione di «embrione umano».
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
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L’emancipazione dai vincoli naturali
L’oggettivazione e la frammentazione dei processi di procreazione
risentono indubbiamente della libertà che s’è prodotta mano a mano negli
ultimi 50 anni, quanto ai nessi che stanno in madre natura.
Fino a non molti anni fa l’accoppiamento tra un uomo e una donna era
naturalmente (…) aperto alla possibilità che nascesse un bambino;
adesso, invece, i rapporti sessuali possono agevolmente essere tenuti
distinti dalla procreazione.
Fino a pochi anni fa l’infertilità del maschio e/o della femmina pareva
senza rimedi. Adesso è possibile avviare i processi di procreazione per
altre vie.
Fonte: C. Vigna, Etica e procreazione
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11. Statuto dell’embrione e PMA
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Dalla natura subita alla possibilità dell’arbitrio
La sessualità può essere tenuta distinta non solo dalla fecondità, ma
anche dalla responsabilità diretta della procreazione e persino della
gestazione.
Ovocita e/o sperma possono essere non solo omologhi alla coppia, ma
anche eterologhi.
L’utero può essere surrogato, e anche in affitto.
Si sta persino tentando di costruire un utero artificiale.
Si sa della diminuzione drastica della natalità. Ma il desiderio diffuso di
non avere più di un figlio convive con il desiderio di non poche donne
d’avere un figlio ad ogni costo.
Fonte: C. Vigna, Etica e procreazione
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
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Manipolazione genetica e artificialità della vita
La manipolazione genetica per gli umani è alle porte. Progettare un figlio come
un qualsiasi altro prodotto ingegneristico sembra a breve possibile, cioè una volta
che ci si sia completamente impadroniti della mappa del genoma umano e che si
possa operare sui singoli geni a piacimento. Si parla in ambiente anglosassone di
“designer babies”.
Ma una grossa opportunità, intanto, sembra già la selezione genetica preimpianto, soprattutto per escludere embrioni portatori di malattie ereditarie. Ma
gli scopi terapeutici potrebbero facilmente diventare scopi miglioristici.
L’eugenetica potrebbe persino suggerire forme di procreazione mirata a scopi
utilitaristici. Ciò che l’uomo finora ha fatto per soggiogare la natura, potrebbe ora
farlo per soggiogare la vita umana: potrebbe tutta ricondurla al prodotto artificiale.
Fonte: C. Vigna, Etica e procreazione
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
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“Il miraggio della perfezione” ???
Criticando l’ipotesi di scuola di “un’eugenetica come possibilità di perfezionare
l’uomo senza dover passare attraverso la selezione e l’uccisione degli embrioni”,
contenuta nel saggio Contro la perfezione: l’etica nell’età dell’ingegneria genetica
del filosofo americano Michael J. Sandel,
Adriano Pessina osserva che l’imperfezione è segno
“dell’appartenenza alla condizione umana” e si chiede “quale sia il
termine di un progetto di perfezionamento per un essere
contingente e finito come l’uomo stesso, in linea di principio
sempre ulteriormente modificabile e trasformabile”.
“Qual è il modello umano in base al quale perfezionare e
perfezionarci?” si interroga il bioeticista, convinto che non sia
possibile pensare davvero “in termini di perfezione senza
rispondere alla domanda «chi è l’uomo?»”.
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
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Quale accettabilità per la manipolazione genetica positiva?
Un essere umano, il quale ha dentro di sé, se è un essere umano, l’idea
del diritto alla libertà della propria origine e all’infinità del proprio destino,
non può sopportare più di tanto la notizia di essere stato programmato a
tavolino da un altro essere umano.
Si sentirebbe manipolato nella sua esistenza in totalità, vorrebbe a tutti i
costi liberarsi da questa dipendenza e forse vorrebbe farla pagare a chi lo
ha manipolato prima ancora che nascesse al mondo.
In ogni caso, egli tenderebbe a chiedere a tutti un risarcimento infinito.
Fonte: C. Vigna, Etica e procreazione
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
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Jürgen Habermas: “Contro la genetica liberale”
“la persona soggetta a trattamento pre-natale
viene a trovarsi in difficoltà – dopo avere
saputo dell’intenzionale alterazione del suo
patrimonio (genetico) – a concepirsi come
autonomo ed eguale membro di
un’associazione di liberi ed eguali.”
Fonte: J. Habermas, Il futuro della natura umana, 2001, tr. it. 79.
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
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25 luglio del 1978 : in UK la prima “bimba in provetta”
Louise Joy Brown
Giampaolo Azzoni
Robert Edwards, Nobel 2010
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PMA : la tecnica
Le Scienze, settembre 2004
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
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PMA : la tecnica
Le Scienze, settembre 2004
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
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Convenzione di Oviedo
Art. 13 Interventi sul Genoma Umano
Un intervento che ha come obiettivo di modificare il genoma umano non
può essere intrapreso che per delle ragioni preventive, diagnostiche o
terapeutiche e solamente se non ha come scopo di introdurre una
modifica nel genoma dei discendenti.
Art. 14 Non selezione dei sesso
L’utilizzazione delle tecniche di assistenza medica alla procreazione non è
ammessa per scegliere il sesso del nascituro, salvo che in vista di evitare
una malattia ereditaria legata al sesso.
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
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Convenzione di Oviedo
Art. 18 Ricerca sugli embrioni in vitro
(1) Quando la ricerca sugli embrioni in vitro è ammessa dalla legge,
questa assicura una protezione adeguata all’embrione.
(2) La costituzione di embrioni umani a fini di ricerca è vietata.
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
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Codice di deontologia medica (2006), art. 44
(Art. 44) - Fecondazione assistita La fecondazione medicalmente assistita è un atto integralmente medico
ed in ogni sua fase il medico dovrà agire nei confronti dei soggetti
coinvolti secondo scienza e coscienza.
Alla coppia vanno prospettate tutte le opportune soluzioni in base alle più
recenti ed accreditate acquisizioni scientifiche ed è dovuta la più
esauriente e chiara informazione sulle possibilità di successo nei confronti
dell’infertilità e sui rischi eventualmente incidenti sulla salute della donna
e del nascituro e sulle adeguate e possibili misure di prevenzione.
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
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Codice di deontologia medica (2006), art. 44
E’ fatto divieto al medico, anche nell’interesse del bene del
nascituro, di attuare:
a) forme di maternità surrogata;
b) forme di fecondazione assistita al di fuori di coppie eterosessuali
stabili;
c) pratiche di fecondazione assistita in donne in menopausa non
precoce;
d) forme di fecondazione assistita dopo la morte del partner.
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
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Codice di deontologia medica (2006), art. 44
E’ proscritta ogni pratica di fecondazione assistita ispirata a selezione
etnica e a fini eugenetici; non è consentita la produzione di embrioni ai
soli fini di ricerca ed è vietato ogni sfruttamento commerciale,
pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali.
Sono vietate pratiche di fecondazione assistita in centri non autorizzati o
privi di idonei requisiti strutturali e professionali.
Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di coscienza.
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
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L. 19.2.2004 n. 40
Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.
1. Finalità.
1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti
dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla
procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo
le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di
tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.
2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito
qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per
rimuovere le cause di sterilità o infertilità
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
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L. 19.2.2004 n. 40
Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.
4. Accesso alle tecniche.
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è
consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere
altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque
circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate
documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di
infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.
(…)
3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo.
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11. Statuto dell’embrione e PMA
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L. 19.2.2004 n. 40
Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.
5. Requisiti soggettivi.
1. (…) possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o
conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.
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11. Statuto dell’embrione e PMA
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L. 19.2.2004 n. 40
Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.
6. Consenso informato.
(…)
3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto
congiuntamente al medico responsabile della struttura, (...). Tra
la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica
deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La
volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal
presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
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L. 19.2.2004 n. 40
Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.
7. Linee guida.
1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di
sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità,
definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, linee guida
contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita.
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
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L. 19.2.2004 n. 40
Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.
Capo VI
Misure di tutela dell'embrione
13. Sperimentazione sugli embrioni umani.
1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione
umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione
umano è consentita a condizione che si perseguano
finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad
essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo
dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili
metodologie alternative.
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
40
L. 19.2.2004 n. 40
Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.
Capo VI
Misure di tutela dell'embrione
13. Sperimentazione sugli embrioni umani.
(…)
3. Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o
comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti
ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione
o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il
patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a
predeterminarne caratteristiche genetiche (…);
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione
precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la
produzione di ibridi o di chimere.
(...)
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
41
L. 19.2.2004 n. 40
Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.
14. Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni.
1.
È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando
quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnicoscientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un
numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e
contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e
documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna
non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la
crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da
realizzare non appena possibile.
(...)
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
42
Il problema degli embrioni crioconservati
COMMISSIONE DI STUDIO SUGLI EMBRIONI
CRIOCONSERVATI NEI CENTRI DI P.M.A.
nominata con Decreto del Ministro del Lavoro della Salute e delle
Politiche Sociali il 25 giugno 2009
RELAZIONE FINALE
8 gennaio 2010
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
43
L. 19.2.2004 n. 40
Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.
16. Obiezione di coscienza.
1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie
non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione
delle tecniche di procreazione medicalmente assistita
disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di
coscienza con preventiva dichiarazione. (...)
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
44
La fessurazione della L. 40 / 2004
Cfr. L’ accesso alla procreazione medicalmente assistita,
tra “integrazioni” della legge e nuove aperture
giurisprudenziali
di Elena Malfatti
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
45
Tribunale di Cagliari: sentenza 22 settembre 2007
Secondo il Tribunale di Cagliare la diagnosi preimpianto è lecita quando la
stessa risponda alle seguenti caratteristiche:
•
sia stata richiesta dai soggetti indicati nell’art. 14, quinto comma, l.
n. 40/2004;
•
abbia ad oggetto gli embrioni destinati all’impianto nel grembo
materno;
•
sia strumentale all’accertamento di eventuali malattie dell’embrione e
finalizzata a garantire a coloro che abbiano avuto legittimo accesso alle
tecniche di procreazione medicalmente assistita una adeguata
informazione sullo stato di salute degli embrioni da impiantare.
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
46
Tribunale di Firenze: sentenza 18 dicembre 2007
Massima
In caso di procreazione medicalmente assistita può disporsi con
provvedimento d'urgenza la diagnosi preimpianto sullo stato di salute
degli embrioni da impiantare, al fine di fornire ai futuri genitori le
informazioni necessarie per esprimere il consenso all'impianto (nella
specie, la donna era affetta da grave malattia genetica, trasmissibile
all'embrione con elevato grado di probabilità).
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
47
Tribunale di Bologna, Sez. I: sentenza 29 giugno 2009
Massima
Va accolto il ricorso presentato ex art. 700 c.p.c. affinché venga
eseguita, a favore della coppia di coniugi ricorrenti, la diagnosi
genetica pre-impianto di un numero minimo di sei embrioni onde
trasferire e impiantare nell'utero della donna gli embrioni creati che
non presentino la specifica grave patologia di cui la stessa è
portatrice.
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
48
Tribunale di Bologna, Sez. I: sentenza 29 giugno 2009
Dispositivo
DISPONE
Che TECNOBIOS PROCREAZIONE S.R.L. esegua a favore dei ricorrenti l'applicazione delle
metodiche della procreazione medicalmente assistita, secondo le migliori ed accertate pratiche
mediche, previa diagnosi preimpianto di un numero minimo di sei embrioni, e provvedendo a
trasferire nell'utero della Signora B. B. gli embrioni creati che non presentino la specifica
patologia di cui la stessa è portatrice, in base alle direttive impartite dalla medesima paziente, ed
applicando in ogni caso le procedure dettate dalla scienza medica per assicurare il miglior
successo della tecnica in considerazione dell'età e dello stato di salute della paziente, considerato
anche il rischio di gravidanze plurigemellari pericolose, provvedendo alla crioconservazione per
un futuro impianto degli embrioni risultati idonei che non sia possibile trasferire
immediatamente e, comunque, di quelli risultati affetti della patologia di cui la Signora B. B.
è portatrice.
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
49
Tribunale di Bologna, Sez. I: sentenza 29 giugno 2009:
la questione di fatto
•che la Signora B. B. è portatrice sana di Distrofia Muscolare tipo Becker o Duchenne,
patologia irreversibile e incurabile, trasmissibile geneticamente, determinante la
degenerazione progressiva delle fibre muscolari;
•che tale gravissima patologia è stata purtroppo trasmessa al figlio Gabriele, avuto dalla
coppia in data 8 settembre 1999, che già soffre in maniera conclamata delle
conseguenze di siffatta malattia;
•che, nonostante i tentativi protrattisi da oltre due anni, i coniugi non sono riusciti a
concepire un altro figlio, essendo infine stato medicalmente accertato un stato di infertilità
della coppia sine causa;
•che, pertanto, i coniugi si sono rivolti al Centro di Fecondazione Assistita "Tecnobios"
s.r.l. di Bologna, per ottenere le prestazioni necessarie all'ottenimento di una gravidanza;
in tale frangente, chiedevano anche di poter accedere alla diagnosi genetica pre-impianto
al fine di evitare il rischio di trasmissione alla prole della malattia di cui risulta portatrice la
Signora B. B., atteso che tale rischio è pari al 50%; i coniugi esprimevano inoltre il
desiderio di evitare di mettere al mondo un altro figlio gravemente ammalato,
dichiarandosi quindi disponibili ad accettare il trasferimento dell'embrione solo ove fosse
diagnosticato che lo stesso non risulti portatore della patologia;
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
50
Tribunale di Bologna, Sez. I: sentenza 29 giugno 2009:
gli argomenti di diritto (1/2)
•il divieto di diagnosi preimpianto pare irragionevole e incongruente col
sistema normativo se posto in parallelo con la diffusa pratica della
diagnosi prenatale, tecnica altrettanto invasiva del feto, rischiosa per la
gravidanza, ma perfettamente legittima in quanto avente la funzione di
tutelare la maternità e la salute del feto.
•In ogni caso, deve ritenersi che la legittimità della diagnosi preimpianto,
trovi saldo fondamento nella decisione della Corte Costituzionale che, con le
note declaratorie di illegittimità, ha posto chiaramente in primo piano la
tutela della salute fisica e psicologica della madre che, opinando
diversamente, sarebbe esposta al rischio derivante da interruzioni di
gravidanza, o prosecuzioni patologiche della stessa in caso di embrione
portatore di gravi malformazioni o malattie genetiche, ovvero conseguente
da plurime stimolazioni ovariche
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
51
Tribunale di Bologna, Sez. I: sentenza 29 giugno 2009:
gli argomenti di diritto (2/2)
•il giudice aderisce pienamente all'orientamento giurisprudenziale che, secondo
un'interpretazione costituzionalmente orientata della l. n. 40/2004, riconosce il diritto di
ottenere la diagnosi preimpianto sull'embrione, affermando, anzitutto, una netta
distinzione tra la nozione di "ricerca clinica e sperimentale" vietata dall'art. 13 comma 2
della citata legge, e quella di "diagnosi preimpianto", in quanto, pur coinvolgendo
entrambe l'embrione, generano conflitti di interessi distinti e, in quanto tali, trattati
diversamente dalla l. n. 40/2004
•la legge, all'art. 14, comma 5, prevede il diritto della coppia di chiedere informazioni sullo
stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero, informazioni certamente
determinanti per decidere se accettare o rifiutare il trasferimento, posto che la presenza di
gravi malattie genetiche dell'embrione, portata a conoscenza della donna, potrebbe spingere
quest'ultima a proteggere la propria integrità fisica e psichica. Pertanto, negare la diagnosi
medica preimpianto significherebbe costringere la donna a prendere una decisione non
informata e inconsapevole, in ordine al trasferimento in utero degli embrioni formati, con il
rischio di mettere in pericolo la propria salute.
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
52
Tribunale di Salerno, sentenza 9 gennaio 2010
“Il giudice Antonio Scarpa, del Tribunale di Salerno, ha
autorizzato, per la prima volta in Italia, la diagnosi
genetica preimpianto a una coppia fertile portatrice di
una grave malattia ereditaria, l’Atrofia Muscolare
Spinale di tipo 1(SMA1). La coppia non aveva potuto
accedere alle pratiche di procreazione medicalmente
assistita perché la legge 40 del 2004 lo consente solo
per casi di sterilità e di infertilità.”
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
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Tar Lazio sez. 3 quater: sentenza 31 ottobre 2007, n. 398
Sono illegittime le disposizioni delle Linee guida in materia di
procreazione assistita, approvate con decreto del Ministro della Salute del
21 luglio 2004, nella parte riguardante le misure di tutela dell’embrione,
laddove si statuisce che ogni indagine relativa allo stato di salute
degli embrioni creati in vitro dev’essere esclusivamente di tipo
osservazionale, in quanto esse contrastano con l’art. 13 della legge
40/2004, che, in assenza di disponibilità di metodologie alternative,
consente invece la ricerca clinica e sperimentale sull’embrione umano,
per finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche volte alla tutela
della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, nonché interventi aventi
finalità diagnostiche e terapeutiche al medesimo scopo.
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
54
Tar Lazio sez. 3 quater: sentenza 31 ottobre 2007, n. 398
E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 32 Cost., delle previsioni
dell’art. 14 commi 2 e 3 della legge 40/2004, che dispongono il divieto
di creare un numero di embrioni superiore a tre e consentono la
crioconservazione degli stessi soltanto nel caso che il loro
trasferimento nell’utero risulti impossibile per grave e documentata causa
di forza maggiore, relativa allo stato di salute della donna, non
prevedibile al momento della fecondazione.
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
55
Nuove linee-guida - Decreto del Ministero della Salute, 11 aprile 2008
Abrogato:
“Ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati in
vitro, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, dovrà essere di tipo
osservazionale. Qualora dall’indagine vengano evidenziate gravi
anomalie irreversibili dello sviluppo di un embrione, il medico
responsabile della struttura ne informa la coppia ai sensi dell’ art
14, comma 5. Ove in tal caso il trasferimento dell’embrione, non
coercibile, non risulti attuato, la coltura in vitro del medesimo
deve essere mantenuta fino al suo estinguersi.”
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
56
Nuove linee-guida - Decreto del Ministero della Salute, 11 aprile 2008
Introdotto:
“una volta assicurati i criteri diagnostici e di gradualità terapeutica,
tenendo conto anche di quelle peculiari condizioni in presenza
delle quali - essendo l’uomo portatore di malattie virali
sessualmente trasmissibili per infezioni da HIV, HBV od HCV l’elevato rischio di infezione per la madre o per il feto costituisce
di fatto, in termini obiettivi, una causa ostativa della
procreazione, imponendo l’adozione di precauzioni che si
traducono, necessariamente, in una condizione di infecondità,
da farsi rientrare tra i casi di infertilità maschile severa da causa
accertata e certificata da atto medico, di cui all’articolo 4,
comma 1 della legge n. 40 del 2004.”
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
57
Corte Cost., 8 maggio 2009, n. 151
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, della
legge 19 febbraio 2004, n. 40, limitatamente alle parole “ad un unico e
contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre”.
La Corte ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3 del
medesimo articolo nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli
embrioni, da realizzare non appena possibile, come previsto in tale norma,
debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna.
La Corte ha dichiarato inammissibili, per difetto di rilevanza nei giudizi principali,
le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6, comma 3, e 14, commi 1 e
4.
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
58
Corte Cost., ordinanza 97 / 2010
“dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 3, ultima
parte, e 14, commi 1, 2, e 3, della legge 19 febbraio
2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita), sollevate, in riferimento agli
artt. 2, 3 e 32, primo e secondo comma, della
Costituzione”
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
59
The European Court of Human Rights (First Section)
case of S. H. and Others v. Austria, 1 April 2010
In riferimento alla legge austriaca, è illegittimo il divieto di
fecondazione eterologa
In seguito alla Sentenza della CEDU diversi tribunali hanno posto
la questione di costituzionalità del divieto alla Corte
Costituzionale.
Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
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Giampaolo Azzoni
11. Statuto dell’embrione e PMA
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