CORTE FEDERALE FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA La
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CORTE FEDERALE FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA La Corte Federale composta dai seguenti componenti: AVV. JACOPO TOGNON AVV. GIORGIO DE ARCANGELIS DOTT. PAOLO PADOIN AVV. FRANCESCO PRISCO AVV. MARINA FIACCARINI SEGRETARIO – SIG.RA CLAUDIA GIUSTI Presidente ed estensore Componente effettivo Componente effettivo Componente effettivo Componente supplente Funzionario FCI Decisione N°6/2010 La Corte Federale ha fornito il seguente parere, sulla richiesta del 10.05.2010 di interpretazione norme federali da parte della Commissione Nazionale Elettorale. *** Il Presidente della Commissione Nazionale Elettorale segnala che nella normativa federale non si rinviene alcuna disposizione che attribuisca esplicitamente ad alcun organo federale il compito di verificare il possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto per la presentazione delle candidature a delegato all’Assemblea Nazionale. Più precisamente rileva l’assenza di norma procedurale che, ricalcando quella prevista dallo Statuto Federale per l’elezione delle cariche elettive, disciplini la verifica delle candidature dei delegati all’Assemblea Nazionale al fine di consentire a quest’ultima ogni possibile garanzia circa il possesso dei requisiti da parte dei suoi componenti. In conseguenza di una tale carenza suggerisce di applicare per analogia alle candidature a delegato la normativa che regola la presentazione delle candidature elettive e quindi di attribuire alla Commissione Elettorale la competenza a decidere in primo grado (e alla Corte Federale in secondo grado) circa la legittimità anche delle candidature dei delegati all’Assemblea Nazionale. Chiede, quindi alla Corte se tale interpretazione è corretta e condivisa. *** La Corte preliminarmente osserva che nello Statuto non si rinviene alcuna specifica attribuzione dei compiti di verifica dei requisiti richiesti per candidati a cariche elettive. Le norme che regolano tale materia sono contenute, invece, nel Regolamento Organico ove espressamente si fa riferimento alle candidature alle cariche elettive. Alla stregua di tale rilievo ed esaminata la normativa richiamata, la Corte ritiene, quindi, dirimente valutare se nella dizione cariche elettive vada ricompresa o meno quella di delegato all’Assemblea Nazionale per le indubbie conseguenze che ne derivano ai fini di una eventuale differente disciplina rispetto ad altre cariche elettive. La figura del delegato nazionale è disegnata e disciplinata dagli art.7/8 dello Statuto. L’art.7, per quanto qui interessa, testualmente recita: l’Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberante della F.C.I. Alle Assemblee partecipano i Delegati dei soggetti aventi diritto al voto, eletti nell’ambito delle rispettive assemblee provinciali.” La selezione dei Delegati dell’Assemblea Nazionale e cioè dei componenti dell’assemblea nazionale avviene quindi mediante una elezione con la conseguenza che essi rientrano nella categoria degli “eletti”. La carica di delegato all’Assemblea Nazionale costituisce, quindi, carica elettiva e come tale non può essere sottratta alle procedure previste, senza distinzione nè di modalità di elezione nè di carica elettiva, per tutti gli “eletti”. Una tale conclusione è confortata anche dal rilievo che l’art.13 richiede anche a tali candidati il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto per tutti i candidati. Del resto una diversa disciplina o una interpretazione del combinato normativo federale che comportasse la dispensa dei delegati dal possesso dei requisiti personali espressamente previsti dall’art.30 mal si concilierebbe con i principi di uniformità e logicità della relativa disciplina e vanificherebbe i principi di democrazia interna ai quali è ispirata tutta la normativa federale. Mal si concilierebbe, inoltre, una interpretazione di segno opposto sia con la disciplina di cui al citato art.13 la quale, invece, richiede espressamente che i delegati siano in possesso dei requisiti richiesti, sia con l’art.6 il quale colloca l’Assemblea Nazionale fra gli “Organi Centrali a carattere delibaratorio” al pari del Consiglio Federale, del Presidente della Federazione e del Consiglio di Presidenza e sia con l’art.8 che indica l’Assemblea Nazionale come il “massimo organo deliberatorio della FCI” (art.8) Osserva infine la Corte Federale che l’applicazione delle norme di cui agli artt. 27 e 42 del Regolamento Organico non appare ristretta ad alcuna o solo ad alcune delle categorie di eletti e che non si rinviene nello statuto la previsione di procedure particolari per l’elezione delle cariche elettive provinciali rivelatrice di una differente e specifica disciplina che giustifichi un diverso regime. Alla stregua di quanto sopra la Corte ritiene quindi che la Commissione Nazionale Elettorale ai sensi dell’art.27 del Regolamento organico sia competente a decidere in primo grado sull’ammissibilità delle candidature alle elezioni a tutte le cariche elettive e direttive nazionali comprese le candidature per l’elezione a Delegato nazionale. Così deciso in Firenze, Villa Aurora, addì 31 luglio 2010. Il Presidente Il Componente effettivo - estensore prof. Avv. Jacopo Tognon Avv. Giorgio De Arcangelis