Allegato B: la perequazione urbanistica
Transcript
Allegato B: la perequazione urbanistica
COMUNE DI MONTALE PROVINCIA DI PISTOIA ANALISI SULLA PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO Allegato B | La perequazione urbanistica Progettisti: Associazione Temporanea di Professionisti “Montale 2011” Arch. Riccardo Luca Breschi Arch. Sergio Fedi Arch. Alberto Santiloni Arch. Giovanni Parlanti Arch. Danilo Grifoni Arch. Marco Novedrati Arch. Giulia Gori Arch. Andrea Giraldi Capogruppo: Arch. Riccardo Luca Breschi Ottobre 2010 ANALISI SULLA PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTALE Indice Premessa...................................................................................................... 1 Le origini e gli obiettivi della perequazione ............................................................1 La perequazione nella letteratura tecnico-scientifica.................................................2 Casi nazionali e internazionali di applicazione..........................................................6 La perequazione nella normativa........................................................................10 La perequazione nei comuni fiorentini e pratesi......................................................15 Le applicazioni della perequazione urbanistica nella Provincia di Pistoia.........................18 Il caso di Montale..........................................................................................23 Bibliografia.................................................................................................. 22 Appendice 1 – Estratti di Norme Tecniche sulla perequazione........................................26 ANALISI SULLA PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTALE Premessa Il presente approfondimento sul tema della perequazione urbanistica contribuisce ad inquadrare l'analisi dello specifico caso di Montale in una più ampia riflessione sulle premesse culturali e normative di tale strumento e sugli esiti della sua applicazione in diversi contesti nazionali ed internazionali. Lo studio entra nel dettaglio delle applicazioni dei meccanismi perequativi nei Regolamenti Urbanistici dell'area Firenze-Prato-Pistoia ed esamina con particolare attenzione le proposte contenute nei piani dei comuni limitrofi della pianura pistoiese. La varietà dei modelli di perequazione previsti dai diversi Piani e le difficoltà di varia natura emerse nella loro applicazione aiutano a comprendere le ragioni delle specifiche problematiche del Regolamento Urbanistico di Montale, che ha introdotto la perequazione urbanistica nei due più importanti interventi di trasformazione da esso previsti. L'analisi dei percorsi compiuti in altre realtà aiuta a dare una risposta ed a cercare una soluzione ai problemi che su questo specifico aspetto sono emersi anche a Montale. Le origini e gli obiettivi della perequazione La perequazione urbanistica è un meccanismo di distribuzione dei volumi edificabili studiato dagli anni '60, ma con radici nei criteri di rapporto pubblico-privato utilizzati nelle prime città-giardino inglesi. In Italia la perequazione inizia ad essere sperimentata in Emilia-Romagna dagli anni '60 e il principio perequativo è implicitamente presente nella Legge Ponte del 1967. Negli anni '90 si ha una ripresa di sperimentazione più vigorosa che riaccende il dibattito sul tema. Se di questo concetto sono state approfondite le basi teoriche, tecniche, giuridiche ed economiche, così come gli studi di casi applicativi presi a modello1, risulta meno esplorato il campo delle applicazioni fortemente “spurie”, “ibride”, assunte in contingenze specifiche che richiedono di deviare, talvolta considerevolmente, dalle metodologie descritte in letteratura. Le molteplicità di declinazioni è dovuta certamente anche alla diffusione delle pratiche perequative in numerose applicazioni locali senza un quadro legislativo di riferimento (almeno in Italia) se non in termini molto generali nelle leggi e norme urbanistiche regionali. La perequazione è divenuta quindi un termine molto presente nei piani, sinonimo di equità ed efficacia, ma declinato nei casi specifici in modi alquanto differenziati, in alcuni casi discostandosi dai basamenti teorici tanto da metterne in bilico le garanzie di validità e correttezza terminologica e giuridica, o confondendosi talvolta con forme più generali di “compensazione”, “perequazione fiscale” e “contrattazione”. Come per termini quali “sostenibilità” e “partecipazione”, anche la perequazione, o meglio al plurale, “le perequazioni” presentano una casistica eterogenea e ciascun caso richiede una valutazione ad hoc dell'effettivo contributo in termini di equità e di efficacia. Sono ormai noti i limiti, tanto in termini di efficacia quanto di equità, della pianificazione “tradizionale” basata sullo zoning in senso stretto: decidendo quali zone possono essere edificate e quali sono sottoposte a vincolo di esproprio, attraverso il Piano “tradizionale” l'amministrazione distribuisce 1 Il modello teorico di perequazione che questo approfondimento prende come termine di confronto per le applicazioni locali si basa principalmente sulla lettura di Pompei 1998, Micelli 2004, Trillo 2009, citati nei riferimenti bibliografici. ALLEGATO B | 1 ANALISI SULLA PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTALE plusvalori fortemente differenziati. Altrettanto note sono le difficoltà che sorgono nel passaggio dal piano alla sua attuazione, in particolare per quanto riguarda la realizzazione della “città pubblica” per mezzo di strumenti quali gli standard e l'esproprio: i primi basati su un approccio conformativo/quantitativo e limitati dal punto di vista performativo/qualitativo, il secondo divenuto troppo complesso ed oneroso da attuare (o anche da reiterare oltre i limiti di validità del vincolo) per amministrazioni con risorse economiche già sufficientemente scarse. Ne risulta un'urbanistica di fatto contrattata, con un forte sbilanciamento sotto le spinte della rendita fondiaria a discapito della città pubblica tutelata da amministrazioni con pochi strumenti di contrattazione. Proprio per superare i limiti di un approccio conformativo basato sullo zoning e per rendere più aderenti gli strumenti urbanistici alle dinamiche di mercato e di rapporto tra pubblico e privato si sono diffuse e consolidate le numerose sperimentazioni applicative dello strumento perequativo, che riconosce il ruolo attivo del privato nella trasformazione urbana: applica in modo generale il diritto di proprietà e di edificazione, e attribuisce a proprietà e developers il ruolo di collaboratori nella produzione della città pubblica (con la quale si soddisfano le esigenze della collettività e al contempo si valorizzano le aree di trasformazione private). La perequazione permette di evitare la reiterazione del vincolo di esproprio, garantisce l'equità di trattamento dei proprietari nel comparto perequativo e consente di implementare un progetto urbano meno vincolato alle caratteristiche della proprietà immobiliare. Non sempre le meccaniche perequative hanno prodotto esiti positivi, e l'efficacia di questo strumento è messa ulteriormente in discussione dalle contingenze incerte del mercato immobiliare, come rilevato da Trillo (2009, p.15): “il concetto chiave della meccanica perequativa si fonda sul bilanciamento di benefici ed oneri tra soggetti pubblici e privati nel processo di trasformazione della città. La costruzione della città pubblica a carico dei privati si rende praticabile laddove sia presente un'aliquota di rendita dovuta alla proprietà, ovvero laddove il valore finale dei suoli, al netto dei costi di trasformazione, ne superi il valore intrinseco originario. Tale valore finale è inscindibilmente legato al valore di mercato dei beni immobili prodotti. Ma se il mercato immobiliare è in crisi, automaticamente l'aliquota sopra citata si assottiglia, riducendosi proporzionalmente la quantità di beni pubblici ricavabili attraverso la meccanica perequativa.” Ciò nonostante la perequazione continua a rappresentare una “frontiera di sperimentazione” sia riguardo le meccaniche perequative, sia per l'integrazione con altri strumenti, sia riguardo le ibridazioni sostanzialmente distaccate dalle basi teoriche della perequazione. La perequazione nella letteratura tecnico-scientifica L'interesse per la perequazione urbanistica poggia sostanzialmente sulla crisi del meccanismo espropriativo e sulla conseguente necessità di trovare vie alternative per la realizzazione della città pubblica. Occorre quindi fare un cenno alla letteratura che minimizza il ruolo della perequazione nella ricerca di equità ed efficienza, auspicando invece una urgente riforma normativa che renda agibile il meccanismo dell'esproprio. Da questo punto di vista (Salzano 2008) la perequazione appare come uno strumento in sé valido (di fatto previsto nei piani di lottizzazione della Legge 765/67) che troppo spesso però viene snaturato, mascherando applicazioni in cui l'interesse pubblico è subordinato alle pressioni ALLEGATO B | 2 ANALISI SULLA PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTALE degli interessi immobiliari ed al consumo di suolo (non riuscendo a espropriare, il Comune realizza la città pubblica concedendo oltre misura extra-volumetrie ai proprietari: invece di espropriare, rendo urbanizzabile e trasferisco i volumi). Altri, come Francesco Forte (in Trillo 2009) sottolineano la differenza tra perequazione e piano attuativo o intervento convenzionato, legando la prima alla dotazione di standard territoriali di interesse generale e i secondi alla realizzazione di standard urbanistici di legge. Micelli (2004) evidenzia la vicinanza della perequazione agli strumenti di programmazione integrata e complessa. Precisata questa cornice più generale, operando nel quadro dell'attuale regime dei suoli e dell'odierna giurisprudenza in tema di esproprio è opportuno prendere confidenza con almeno una parte dell'ampia letteratura tecnico-scientifica che approfondisce le basi teoriche della perequazione urbanistica come strumento di socializzazione del valore determinato dal piano. Iniziamo con il richiamare sinteticamente un nodo chiave: “Occorre pertanto distinguere, in via teorica, due aliquote all'interno dell'indicatore di edificabilità; un'aliquota riferita all'edificabilità intrinseca o convenzionale del suolo (plafond), e una relativa all'edificabilità aggiuntiva. L'edificabilità intrinseca esprime il valore del suolo in relazione alla sua posizione e compensa il proprietario. Un'ulteriore aliquota di edificabilità esprime invece l'incremento del valore del suolo in relazione all'attribuzione di un indicatore di sfruttamento superiore al plafond e si correla alla trasformazione. Questa e solo questa è la parte di cubatura che, qualora lasciata a beneficio della proprietà, rappresenterebbe una forma di speculazione a vantaggio del proprietario, ma che invece, fatto salvo il giusto profitto dell'impresa, può essere sfruttata dal decisore pubblico per ottenere in cambio vantaggi per la collettività, a iniziare da una quantità di suoli eccedente il minimo previsto per legge (su cui realizzare opere pubbliche, o edilizia sociale, o far 'atterrare' edificabilità privata che occorre delocalizzare per qualsiasi ragione) e a finire ai benefici più ampi: dalla realizzazione di opere pubbliche e di edilizia sociale, all'acquisizione di incentivi per il perseguimento di obiettivi pubblici.” (Trillo 2009, p.25) L'indice perequativo o la capacità edificatoria, siano essi espliciti o impliciti, saranno dunque composti da una aliquota che si basa sullo stato di fatto e di diritto delle aree, uguale per aree con le stesse caratteristiche di rendita di posizione; un'ulteriore aliquota dipende invece dalle scelte pubbliche per la trasformazione dell'area e sarà destinata in parte a premiare il rischio di impresa ed in parte (soprarendita) sarà gestita dall'amministrazione per finalità pubbliche, attraverso meccanismi perequativi diversi che possono calibrare in modo diverso l'equilibrio tra interesse pubblico e privato. La perequazione, libera da “pretese salvifiche”, è uno strumento che “consente di superare gravi impasse se opportunamente calibrato” (Gabellini 1997), garantendo la sostenibilità finanziaria del Piano sia dal punto di vista dei privati che della città pubblica. Uno dei principali nodi della questione è quindi la calibrazione di un equilibrato rapporto oneri/benefici a carico del privato, dato che è a esso che viene attribuito il ruolo di motore (o almeno di co-finanziatore) dell'implementazione del Piano. L'equilibrio ideale è quello in grado di dare un esito a somma positiva, massimizzando i benefici tanto per il privato che per la città, ma le variabili che concorrono a questo equilibrio sono complesse e dinamiche. Ogni definizione di indice perequativo, per quanto accurata, appare dunque come una estrema semplificazione. È chiaro inoltre che per una perequazione equilibrata occorre una macchina amministrativa competente ed un trasparente rapporto pubblico privato: ciò è condizione di efficacia anche per le tradizionali lottizzazioni convenzionate e l'esperienza insegna che tale condizione non è scontata (Fusco Girard 1997). La trasparenza e la certezza degli esiti in termini di valorizzazione fondiaria sono i fondamenti di una perequazione calibrata appetibile per i privati pur non gravando sul sovra-dimensionamento del Piano: ALLEGATO B | 3 ANALISI SULLA PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTALE “Se la perequazione preleva quote di valore altrimenti destinate alla proprietà immobiliare, diviene difficile ritenere che la proprietà stessa valuti conveniente una simile politica. E' possibile ritenere che la perequazione, pur distribuendo meno valore ai privati, rappresenti uno strumento di gestione concertato del Piano urbanistico? La soluzione del quesito richiede l'analisi delle condizioni di distribuzione del valore. Se è vero che il valore complessivamente distribuito alla proprietà diminuisce, è altrettanto vero che mutano le condizioni della sua distribuzione. Con la perequazione viene meno la lotteria del piano: non vi sono più proprietari fortunati a cui spetta in sorte una destinazione edificatoria economicamente vantaggiosa, e proprietari destinati ad essere espropriati. Tutti i proprietari ricevono invece una valorizzazione inferiore, ma certa. La sicurezza del plusvalore compensa la sua parziale diminuzione: se la proprietà è avversa al rischio, ipotesi più che verosimile, lo scambio appare vantaggioso sia per il pubblico che per il privato.” (Micelli 2004 p.19) Quello che Pompei2 chiama “comparto postmoderno” che si diffonde dagli anni '90, è per Micelli il risultato di un cammino di evoluzione in senso perequativo del “comparto” (introdotto dalla Legge urbanistica nazionale del '42) verso la programmazione integrata e concertata con l'operatore privato. Il promotore dell'intervento risulta essere sempre meno il proprietario dei terreni interessato alla rendita e sempre più una figura a sé stante di developer specializzato, con interessi imprenditoriali. Pompei e Micelli si distinguono anche per un altro aspetto dei modelli perequativi proposti: il primo delinea una perequazione con classi di suolo e indici bassi definiti a priori, preferibilmente su tutto il territorio comunale. Il secondo propone una perequazione di comparto e “sempre a posteriori”, in cui il privato sia incentivato al cofinanziamento della città pubblica sia dagli indici non compressi, sia per la ricaduta in termini di valorizzazione dei propri immobili (grazie alla vicinanza delle stesse attrezzature pubbliche): “In conclusione, la misura del prelievo e quindi la contestuale determinazione degli indici di carattere perequativo rappresentano operazioni necessariamente legate all'attività di progetto. Esse si basano sul principio che la proprietà privata deve cofinanziare lo sviluppo della città pubblica ritornando alla comunità parte del valore determinato dalle scelte di piano: ciò facendo, la proprietà concorre a finanziare beni pubblici in grado di generare esternalità di cui i progetti di sviluppo saranno importanti beneficiari.” (Micelli 2004 p.130) Claudia Trillo (2009), oltre a esaminare da un punto di vista teorico la quota di rendita recuperabile tramite perequazione, pone l'attenzione sulla qualità urbana e gli esiti formali della perequazione, maggiormente garantita da schede planivolumetriche di progetto dei comparti, non vincolanti ma di verifica, da cui desumere indici e parametri a posteriori. I campi di analisi aperti dalla letteratura approfondiscono il rapporto della perequazione con gli strumenti urbanistici e la normativa, gli elaborati di piano che impostano e verificano gli esiti applicativi, gli ambiti di applicazione della perequazione, i dettagli dei meccanismi perequativi riguardo ai diversi contesti di applicazione, le modalità di classificazione dei suoli, gli indici ed i parametri urbanistici attribuiti ed i diversi equilibri tra pubblico e privato che ne conseguono, gli strumenti di gestione. Nei casi empirici ognuno di questi punti può presentare elementi di sperimentazione e innovazione. Un ulteriore punto di interesse, non approfondito in questa sede, è il rapporto della perequazione dei volumi con la perequazione fiscale, come strumento di recupero della soprarendita generata da scelte di pianificazione pubblica. Per un quadro delle variabili principali legate alla perequazione, di seguito si elencano in forma schematica e come mero promemoria i titoli ed i principali temi (anche alternativi) dei meccanismi 2 Progettista di numerosi Piani perequativi “pionieristici” come quello di Casalecchio di Reno nel 1989, e autore del testo di riferimento “Il Piano regolatore perequativo” (1998) in cui espone il suo modello di perequazione diffusa su tutto il territorio comunale basata su plafond e edificabilità aggiuntiva, con classi ed indici definiti a priori. ALLEGATO B | 4 ANALISI SULLA PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTALE perequativi analizzati nella letteratura di riferimento. • NORMATIVA DI ATTUAZIONE ◦ Perequazione nelle norme tecniche ◦ Rapporto tra perequazione e Piano Strutturale ◦ • Rapporto con altri meccanismi incentivanti e compensativi AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PEREQUAZIONE URBANISTICA ◦ Territorio comunale ◦ Tutte le aree di trasformazione comprese quelle di ristrutturazione urbanistica dell'esistente (P. pervasiva) ◦ Alcune aree di trasformazione (P. parziale) ◦ Scelte per comparti con iter in corso a regime di esproprio (doppio regime) ◦ Scelte per aree destinate ad infrastrutture (esproprio o perequazione) • MECCANISMI ◦ Perequazione nella trasformazione (urbanizzazione) dei suoli agricoli ◦ Perequazione nella trasformazione (ristrutturazione urbanistica) della città esistente ◦ Perequazione a priori ◦ ◦ Articolazione delle aree in classi ◦ Assenza di classificazione dei suoli ◦ Valutazione dello stato di fatto e di diritto ◦ Peso delle scelte del previgente Piano come diritto acquisito ◦ Attribuzione degli indici Perequazione a posteriori ◦ Indici impliciti nei parametri urbanistici ◦ Rapporto tra perequazione e compensazione ◦ Rapporto pubblico-privato ◦ Accordi trasparenti prima delle scelte operative (bandi, ecc.) ◦ Orientamento verso partenariato (indici alti) o direzione pubblica delle trasformazioni (indici bassi) ◦ Valutazione dell'equilibrio pubblico-privato rispetto agli obiettivi strategici ◦ Definizione del plusvalore beneficiato dai privati proprietari ◦ Definizione dei benefici per la città pubblica ◦ Distinzione tra standard ed extra-standard ◦ Esplicitazione dei benefici: cessione gratuita, possibilità di monetizzare, obbligo di realizzazione delle attrezzature pubbliche (perequazione “integrata”), ecc. ◦ ◦ Conseguenze della perequazione sul dimensionamento del Piano e sulla dotazione di standard Strumenti operativi di gestione del comparto perequativo ◦ • Analisi della struttura proprietaria delle aree di trasformazione casi di proprietà monopolizzata o troppo frammentata (necessità di incentivi) ◦ Delimitazione dei comparti perequativi (continui o discontinui/di trasferimento/di riserva) ◦ Schede di progetto (prescrittive/di indirizzo) ◦ Determinazione delle regole di utilizzo dei diritti edificatori • possibilità di modificare il perimetro del comparto • possibilità di attuare per parti il comparto ALLEGATO B | 5 ANALISI REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNE DI MONTALE possibilità di attuare il comparto tramite S.T.U. • incentivi per edilizia sociale, bioedilizia, cooperazione in comparti disgiunti, ecc. Articolazione funzionale tra città privata e città pubblica • Definizione delle aree in cui concentrare i diritti edificatori • Definizione delle aree da cedere al Comune PEREQUAZIONE DEI VALORI (FISCALE) ◦ a livello di comparto ◦ a livello Comunale ◦ a livello sovra comunale (area vasta) ◦ rapporto con la perequazione dei volumi • DEL • ◦ • SULLA PRIMA APPLICAZIONE DEL ELABORATI ◦ analisi finanziaria e/o classificazione stato di fatto e di diritto di tutto il territorio ◦ analisi finanziaria e/o classificazione stato di fatto e di diritto di tutti i comparti di trasformazione ◦ analisi finanziaria e/o classificazione stato di fatto e di diritto di alcuni comparti ◦ esempi progettuali per la verifica morfologica degli indici definiti ex-ante ◦ norme con indici risarcitori ◦ schede norma con classificazione dei suoli e indici ex-ante ◦ schede norma con parametri morfologici da cui derivano ex-post gli indici ◦ schede norma con planivolumetrico • ASPETTI GESTIONALI ◦ Gestione dei costi di transazione per il funzionamento dei comparti ◦ Previsione dei costi di gestione delle aree cedute Casi nazionali e internazionali di applicazione Si riportano in sintesi alcuni approcci internazionali e nazionali alla perequazione, riprendendo casi analizzati dalla letteratura. In Spagna l'aprovechamiento tipo cioè il profitto urbanistico medio è garantito ai proprietari dei suoli in proporzione della superficie di suolo. Ciò consente l'indifferenza delle scelte di Piano rispetto alle proprietà, e consente di realizzare la città pubblica attraverso la cessione gratuita delle aree previste dal Piano, concentrando l'edificazione e quindi i profitti urbanistici medi, nelle aree edificabili. Il meccanismo è in evoluzione dagli anni '70 e prevede l'applicazione della perequazione dalla scala urbanistica a quella edilizia, con un complesso intreccio tra perequazione dei valori e perequazione dei volumi. La garanzia e la determinazione a priori del plusvalore finale sulle aree incentiva l'attività imprenditoriale. Allo stesso modo è determinata a priori la percentuale di area edificabile da cedere al pubblico oltre alle aree destinate ad attrezzature pubbliche. Viene rilevato che il finanziamento della città pubblica a suon di urbanizzazioni non comprime l'incidenza della rendita fondiaria ma attiva una spirale inflazionistica con un consistente aumento dei prezzi dei suoli e quindi degli edifici (GarciaBellido 1997). Nella legge urbanistica del 1994 e del 2005 la Comunidad (Regione) Valenciana introduce meccanismi competitivi per l'assegnazione di diritti edificatori: l'esperienza mostra una notevole ALLEGATO B | 6 ANALISI SULLA PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTALE efficacia del modello con però “il rischio di cartelli finalizzati ad ottenere il massimo ribasso della qualità delle proposte progettuali” (Trillo 2009 p.52), evitabile solo con criteri di valutazione basati sulla qualità urbana prima che su aspetti economici. Negli Stati Uniti il meccanismo di trasferimento dei diritti edificatori da aree di decollo ad aree di atterraggio, con libero mercato dei crediti edificatori, è applicato dagli anni '70. Si tratta di un doppio regime: sotto una certa soglia di edificazione si opera previa tradizionale attuazione del piano in aree edificabili, ma se si desidera superare tale soglia di densità edilizia e godere di ulteriori incentivi generalmente previsti, occorre comprare diritti edificatori di altre aree che saranno cedute all'Amministrazione. La complessità del meccanismo ne limita l'efficacia applicativa su larga scala3. In Italia Stefano Pompei ha sperimentato un modello di perequazione urbanistica basata sulla classificazione a priori dei suoli e l'attribuzione di un indice perequativo calcolato sullo stato di fatto e di diritto dei suoli indipendentemente dalle scelte di Piano. Egli sostiene l'efficacia di indici perequativi moderati (0,025 – 0,25 mq/mq), che hanno avuto buoni esiti nei casi di Casalecchio di Reno nel 1989 (dove il meccanismo perequativo “a priori” era applicato a tutto il territorio comunale) e Ravenna nel 1993 (uno dei casi di maggior esito, con perequazione “parziale” che riguardava solo alcuni comparti di trasformazione), al contrario dell'implementazione sbilanciata verso l'interesse privato sperimentata nei comparti perequativi di Torino (1995), in cui gli indici erano sull'ordine di 0,7 mq/mq. Il caso di Ravenna prevedeva 0,10 mq/mq per le aree della cintura verde da non edificare, e 0,16 mq/mq per le aree della darsena dove vengono trasferiti anche i diritti edificatori della cintura verde. Ravenna introduce il concetto di “perequazione integrata”, in cui il privato, oltre a cedere le aree, realizza le attrezzature come è proprio dei piani integrati. Claudia Trillo (2009) rileva il debole controllo degli esiti formali e la complessità del meccanismo proposto da Pompei a Casalecchio. Indica il modello attuato a La Spezia, Livorno e Modena come meccanismo più semplice ed efficace, basato sulla cessione gratuita del 60%-80% dell'area di comparto al Comune e la concentrazione dell'edificazione nel rimanente 20%-40% di suolo (cessione del 100% e trasferimento dei volumi nei casi di aree da tutelare). Micelli (2004) rileva che gli indici bassi sostenuti da Pompei o collegati al plafond legal de densitè francese, non sono necessariamente un valore in sé perchè oggi la conduzione pubblica del piano è spesso valutata meno efficace di un approccio orientato al finanziamento privato della città pubblica, come consentito da indici perequativi più alti, a costo di un minor recupero di plusvalore. Questo ragionamento si muove comunque nel quadro di una città pianificata con un disegno strategico definito dalla pubblica amministrazione. Sperimentazioni della perequazione più sbilanciate verso l'interesse privato (come il modello statunitense e la compensazione nella legge regionale del Veneto) lasciano più ampio margine di disegno della città agli imprenditori. Gli indici inoltre sono spesso incrementati nel caso di realizzazione di edilizia sociale, edilizia biosostenibile, o altri tipi di incentivi. Nel Comune di Montebelluna ad esempio il modello perequativo del piano del 2003 prevede4 un incremento del 5% dell'indice per incentivare la cooperazione nel 3 4 Vedi Jacobs H.M. nella prefazione a Trillo (2009) Riportato in Micelli 2004 p.147. Il riferimento non è verificato rispetto al piano di Montebelluna vigente. ALLEGATO B | 7 ANALISI SULLA PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTALE trasferimento di edificabilità tra comparti contigui. Inoltre prevede di acquisire aree tramite perequazione (ambiti di riserva), che il Comune può impiegare come permuta per delocalizzare industrie situate in contesti inadeguati. Nella pagina successiva si riporta un estratto della tabella di analisi degli indici perequativi e le classi utilizzate in alcuni piani dell'Emilia Romagna (Micelli 2004 p.34). Si fa presente il fatto che l'attribuzione di classi introduce pur sempre un quid di soggettività nella valorizzazione dei terreni, poiché lo stato di fatto è giudicato con un margine di interpretazione. ALLEGATO B | 8 ANALISI SULLA PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTALE Sei casi di piani e progetti gestiti attraverso la perequazione in Emilia Romagna (Micelli 2004 p.34) ALLEGATO B | 9 ANALISI SULLA PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTALE La perequazione nella normativa Allo stato attuale, nella normativa nazionale non è contenuto alcuno esplicito riferimento alla perequazione urbanistica. Il tema è però affrontato con diverse declinazioni in numerose proposte di legge sul governo del territorio che sono state elaborate e talvolta presentate in parlamento negli ultimi anni. Di seguito si analizzano i contenuti delle principali proposte di legge nazionali, le principali sentenze in tema di perequazione e le principali Leggi Regionali che hanno affrontato in modo diverso l'argomento. Le proposte di riforma della legge urbanistica nazionale Il Disegno di Legge “Lupi” Il Disegno di Legge “Lupi” approvato nel 2005 alla Camera ma rimasto bloccato al Senato (XIV legislatura), introduce competenze statali in ambito di rinnovo urbano e delinea un approccio negoziale alla pianificazione. Si ispira per molti aspetti ai meccanismi perequativi utilizzati negli Stati Uniti, basati sulla trasferibilità di diritti edificatori (Transfer of Development Rights – TDR). Tali crediti edificatori (che sostituiscono l'esproprio traducendo l'indennità monetaria con compensazione volumetrica) possono essere venduti ed acquistati secondo una logica di mercato tra privati. Il disegno di legge delega alle normative regionali le modalità che regolino la gestione di questo commercio di diritti edificatori. Il Comune risulta ad ogni modo “debitore” rispetto ai crediti edificatori che i proprietari hanno diritto di soddisfare edificando: la traduzione in consumo di suolo di tale “debito pubblico” risulta difficilmente contenibile e gestibile dall'Amministrazione locale che risulta in qualche modo limitata nell'autonomia decisionale sul disegno della città (De Lucia 2005). A questo si aggiunge la difficoltà gestionale della “borsa” dei diritti edificatori, come sperimentato sia negli Stati Uniti con il citato sistema TDR, sia in Veneto con la Legge urbanistica regionale ispirata a principi simili. Infine si riscontra una difficoltà nel controllo degli esiti formali e della qualità urbana delle attuazioni urbanistiche frutto del mercato dei crediti edificatori a discapito di una pianificazione contestualizzata dei comparti di trasformazione. Il Disegno di Legge presentato da Lupi e altri alla Camera nel 2010 con il n.3379 conferma l'idea del libero commercio dei diritti edificatori (trasferibili anche tramite varianti del piano, e comunque previa cessione gratuita dell'area da cui ha origine il credito volumetrico) e propone una copertura finanziaria (a carico delle regioni) per la disciplina della perequazione. Il Disegno di Legge “Paglionica” L'articolo 21 del DDL 1652/2007 “ Princìpi fondamentali per il governo del territorio. Delega al Governo in materia di fiscalità urbanistica e immobiliare” propone la perequazione come alternativa all'esproprio, limitatamente alle aree di trasformazione, in cui devono essere definite le modalità di progettazione unitaria, i valori di edificabilità e gli obblighi di cessione al comune. Prevede inoltre il decadimento dei diritti di edificabilità ogni cinque anni o comunque all'atto di adozione di nuove previsioni. Le modalità distributive di oneri e benefici sono delegati a Regioni e Comuni. I comparti perequativi possono attivarsi con l'adesione della maggioranza assoluta delle proprietà attraverso meccanismi di acquisizione delle proprietà non aderenti. Non è esplicita la distinzione tra oneri di legge (standard e dotazioni territoriali) ed extra-standard da cedere al comune per compensare il diritto ALLEGATO B | 10 ANALISI SULLA PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTALE edificatorio, né è esplicitato se la cessione delle aree al Comune è a titolo gratuito. Lo stesso impianto normativo riguardo alla perequazione è ripreso dalla proposta di Legge n. 2319 (Mariani, Fassino e altri), dall'articolo 15 del Disegno di Legge Ronchi e altri n. 1691/2007 “Norme per la tutela ed il governo del territorio e deleghe al Governo in materia di fiscalità urbanistica e immobiliare e per il riordino e il coordinamento della legislazione vigente” presentatati nel 2007 (XV Legislatura) e del Ddl n.446 del 2008 “Della Seta”. La perequazione nella Proposta di Legge INU L'Istituto Nazionale di Urbanistica rielabora dal 1995 ad oggi una Proposta di legge sui “Principi fondamentali del Governo del Territorio”, riferimento per numerose leggi urbanistiche regionali di stampo riformista. La proposta “conferma la perequazione urbanistica come modalità ordinaria per l’attuazione delle scelte operative del piano e, in particolare, per l’acquisizione delle aree necessarie per la collettività, come peraltro già indicato dalla maggioranza delle leggi riformiste approvate negli ultimi anni e come la recente sentenza 348/07 della Corte Costituzionale sulle indennità espropriative rende ormai obbligatorio. L’esproprio, necessario per la realizzazione delle opere pubbliche, diventa quindi una soluzione straordinaria, da utilizzare quando la perequazione non risulti praticabile. La proposta tratta anche la indispensabile perequazione territoriale, al fine di garantire la necessaria compensazione finanziaria fra le amministrazione coinvolte da scelte intercomunali, garantendo anche le indispensabili risorse per la realizzazione delle reti infrastrutturali e le dotazioni territoriali di rango sovracomunale, anche mediante processi di valorizzazione immobiliare. Infine, si tratta anche la compensazione 5, uno strumento che si è rivelato assai efficace negli ultimi anni, sia per l’acquisizione di aree pubbliche, sia come forma di incentivazione per gli interventi di trasformazione e di riqualificazione, sia per la gestione delle previsione residue dei previgenti strumenti urbanistici.”6 Le sentenze L'assenza di una normativa nazionale sulla perequazione urbanistica lascia ampio spazio all'interpretazione a livello regionale e comunale ma rende fragile la difendibilità giuridica delle scelte delle Amministrazioni. La validità giuridica della perequazione nel quadro variegato della “frontiera di sperimentazione” è delineata dalle sentenze amministrative sull'argomento. La presenza di standard ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge all'interno di un comparto perequativo è stata accolta dalla sentenza del Tar Emilia Romagna n.22 del 1999 che ha distinto il comparto perequativo dalla logica dello zoning tradizionale: la copertura giuridica è data assimilando il comparto perequativo ai “programmi integrati di intervento” ai sensi della Legge 179/92. Anche le sentenze e le norme in tema di esproprio influenzano fortemente, benchè in modo indiretto, il ruolo della perequazione tra gli strumenti urbanistici: le sentenze della Corte Costituzionale n. 348 e 349 del 2007, e successivamente la Finanziaria 2008, vincolano l'indennità di esproprio al valore venale del bene, come avveniva con la legge 2359 del 1865. Vengono così accantonate le modalità di calcolo dell'indennità basate sul valore agricolo come previsto dalla Legge 865/71(già abrogato dalle Sentenze della Corte Costituzionale n.5/80 e n.223/83) o le modalità indicate per le aree edificabili dalla Legge 359/92 e recepite dal Testo Unico sull’esproprio - D.Lgs. 327/01 (indennità media tra valore venale e redditi dominicali rivalutati degli ultimi dieci anni, al netto del 40%). La Sentenza 348/2007 non impedisce di normare con modalità diverse da quelle del Testo Unico una riduzione dell'indennità rispetto al valore venale. Nonostante questo, nel quadro giuridico attuale in tema di esproprio, e date le condizioni generali dei bilanci comunali, diviene necessario per i Comuni affidare la realizzazione della città pubblica a meccanismi perequativi e compensativi. 5 6 Trasfetimento del diritto di edificazione in cambio della cessione gratuita di aree Estratto dalla Relazione della Proposta di legge “Principi fondamentali del Governo del Territorio” ALLEGATO B | 11 ANALISI SULLA PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTALE Le sentenze del Tar Lazio e del Consiglio di Stato riguardo al meccanismo perequativo introdotto dal nuovo Piano Regolatore Generale di Roma7 sono rappresentative del delicato attrito tra innovazione e limiti giuridici e sottolineano l'urgenza di un indirizzo legislativo nazionale. Il nodo preso in esame dalle sentenze del Tar Lazio riguarda la possibilità di scegliere tra un meccanismo tradizionale di implementazione del Piano ed un meccanismo innovativo, di tipo perequativo, che incentiva con premi in volume la realizzazione di extra-standard (introducendo nel PRG “ambiti di compensazione” e meccanismi di “cessione compensativa”). Il proprietario delle aree può scegliere se attenersi a meccanismi tradizionali di implementazione del piano (l'esproprio di aree a destinazione pubblica o l'intervento diretto in aree a destinazione privata) o se ricevere in premio ulteriore capacità edificatoria in cambio di misure compensative a beneficio del Comune, secondo quantitativi stabiliti in modo trasparente dal Piano. Si crea quindi una soglia tra il beneficio ordinario comunque riconosciuto alla proprietà ed un beneficio aggiuntivo (in cambio di oneri aggiuntivi) a cui il privato può volontariamente scegliere se aderire o non aderire. Ulteriore nodo oggetto di ricorso riguarda il “contributo straordinario”, onere mirato al recupero di due terzi della soprarendita generata dalle previsioni del nuovo PRG rispetto al precedente: per attuare le nuove previsioni il privato deve riconoscere al Comune due terzi del plusvalore immobiliare generato dalla volumetria che il nuovo PRG aggiunge alle precedenti previsioni (le quali sono comunque fatte salve). La sentenza del Tar contro tale contributo si basa sul fatto che esso corrisponde ad una “prestazione patrimoniale” che può essere imposta solo per legge. Il Consiglio di Stato8 ha ad ogni modo annullato la validità delle sentenze del Tar, riabilitando il PRG di Roma senza modificarne i meccanismi perequativi, proprio in base al carattere facoltativo, consensuale e volontaristico con cui il privato può aderire a tali meccanismi, potendo comunque optare in alternativa a fruire dei benefici acquisiti tramite lo stato di diritto previgente. Leggi regionali e perequazione In questo paragrafo si riassumono le analisi di alcune leggi regionali esaminate dalla letteratura. Non tutte le Regioni hanno legiferato in tema di perequazione urbanistica. Tra le Leggi Regionali che trattano esplicitamente il tema, alcune come Toscana ed Emilia Romagna indicano criteri generali lasciando ai Comuni la possibilità di sperimentare e dare il taglio desiderato ai meccanismi perequativi. Altre regioni introducono criteri più rigidi e caratterizzano maggiormente l'approccio che i Comuni dovranno adottare. In Emilia Romagna, Calabria9 e Basilicata, la classificazione dei suoli con stesse caratteristiche avviene a priori, già nella fase strutturale dell'iter di pianificazione, in modo indipendente dalle future scelte operative. Ad una perequazione simile a quella appena descritta, a meno della necessità di classificazione dei suoli a priori, la legge urbanistica regionale veneta affianca anche un meccanismo compensativo basato sul libero scambio di crediti edificatori, gestiti da apposito registro, su modello statunitense, con le difficoltà attuative e gestionali già descritte. I crediti edificatori ottenuti in alcuni casi da 7 8 9 In particolare le sentenze del Tar Lazio n.1524, 2383, 3015, 3053 del 2010, analizzate da Ezio Micelli (2010) e da Cecchini e Modigliani (2010) Sentenza 4545/2010 Sebbene in Calabria la Legge Regionale 19/2002 preveda indicazioni più restrittive sul piano operativo, come rilevato da Micelli (2004) ALLEGATO B | 12 ANALISI SULLA PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTALE riqualificazioni urbanistiche e ambientali, in altri casi come indennizzo al posto dell'esproprio, sono spendibili in aree di “atterraggio” dei volumi corrispondenti ai crediti edilizi. La Regione Basilicata introduce meccanismi competitivi in cui sono messi a bando diritti edificatori per chi offre le proposte migliori sotto determinati criteri. Anche qui emergono difficoltà gestionali, soprattutto rispetto alla capacità di assimilazione del meccanismo da parte degli operatori del settore (Micelli 2004). In Campania la legge 16/2004 adotta il modello plafond, riconoscendo una soglia di edificabilità basata sullo stato di fatto e di diritto, ed una soglia aggiuntiva attribuita in base a scelte progettuali, il cui plusvalore è recuperato con cessione di aree e attrezzature pubbliche. Il caso toscano: Legge Regionale 1/2005 e Regolamento di attuazione del Titolo V della L.R.1/2005 In Toscana la perequazione è stata introdotta nella normativa dalla Legge Regionale n.1 del 2005 che all'articolo 60 disciplina la perequazione nell'ambito dei contenuti del Regolamento Urbanistico relativi alla disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territori 10. La perequazione è anche argomento di eventuali Piani Complessi di Intervento che approfondiscono le scelte dei Regolamenti Urbanistici (art.56 comma 2.e). L'articolo 60, intitolato “Perequazione” si compone di tre comma da cui si possono trarre le seguenti considerazioni: • si tratta di perequazione dei diritti edificatori, e quindi dei volumi, non dei valori, perequazione “urbanistica” e non “fiscale” • l'attuazione della perequazione riguarda ambiti di trasformazione, non tutto il territorio o le parti di esso sulle quali il piano non preveda trasformazioni. Sono quindi inclusi gli ambiti di trasformazione del suolo agricolo in urbano e le aree di ristrutturazione urbanistica dell'esistente, mentre sono escluse meccaniche perequative estese al territorio comunale sul modello applicato a Casalecchio di Reno e descritto da Pompei (1998) nel suo testo . Sono comunque possibili meccanismi perequativi applicati a tutti i comparti di trasformazione (perequazione “pervasiva”) o solo ad una selezione di essi in base a logiche progettuali (come nel caso del modello perequativo applicato a Ravenna in cui erano incluse nel meccanismo solo le aree di trasformazione della darsena e della cintura verde). • i diritti edificatori sono definiti sulla base dello stato di fatto e di diritto dei suoli compresi negli ambiti perequativi, in modo esplicito o implicito • la distribuzione dei diritti edificatori si effettua in relazione alle limitazioni conseguenti alle scelte degli strumenti urbanistici. L'articolo 16 del Regolamento n.3/R/2007, di attuazione del Titolo V della L.R. 1/2005, si intitola “Disposizioni sulla disciplina della perequazione urbanistica”. Esso prevede che il Regolamento Urbanistico o i Piani Complessi di Intervento, seguendo gli indirizzi del Piano Strutturale, definiscano i “parametri di riferimento”, le disposizioni, le proporzioni, per: “garantire una equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà immobiliari ricomprese nell'ambito medesimo. Nella stessa misura proporzionale dei diritti edificatori sono ripartiti, salvo diverso accordo tra gli aventi titolo: 10 Come indicato dall'art.55 comma 1.b e comma 4.h ALLEGATO B | 13 ANALISI SULLA PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTALE a) i quantitativi di superficie utile lorda o di volume edificabile relativi alle singole funzioni previste nell'ambito soggetto a perequazione; b) gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e gli interventi di interesse pubblico che il regolamento urbanistico o il piano complesso di intervento prescrivano come condizione obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi nell'ambito soggetto a perequazione; c) gli oneri relativi alla cessione gratuita al comune di aree a destinazione pubblica quali sedi stradali, verde pubblico, parcheggi pubblici, attrezzature pubbliche o di interesse pubblico; d) gli obblighi relativi alle eventuali quote obbligatorie di edilizia residenziale con finalità sociali; e) gli eventuali ulteriori benefici pubblici che il regolamento urbanistico o il piano complesso di intervento prescrivano come condizione obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi nell'ambito soggetto a perequazione.”(art.16 comma 3) Gli interventi nei comparti perequativi devono passare dalla sottoscrizione di atti obbligo rispetto alla distribuzione degli oneri e benefici suddetti, e dalla stesura di un piano di ricomposizione fondiaria. ALLEGATO B | 14 ANALISI SULLA PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTALE La perequazione nei comuni fiorentini e pratesi In base ad una ricerca nelle Norme Tecniche di Attuazione pubblicate nei portali ufficiali dei Comuni, si riportano di seguito alcune considerazioni sulla perequazione nei Regolamenti Urbanistici dell'area Firenze-Prato, completando così il quadro di osservazione a livello di area metropolitana riguardo alle normative in tema di perequazione. In tutti i casi rilevati la perequazione si attua solo in comparti di trasformazione e ristrutturazione urbanistica (alcuni o tutti) e non sono definiti indici né a priori né a posteriori, bensì semplici dimensionamenti complessivi, definiti a posteriori e in alcuni casi verificati con elaborati planivolumetrici non prescrittivi. Le differenze maggiori riguardano la modalità di redistribuzione di oneri e benefici. Tra i 44 Comuni della Provincia di Firenze è stato possibile rilevarne 10 che abbiano inserito la perequazione nelle norme del Regolamento Urbanistico, oltre a 2 Comuni con strumenti urbanistici in corso di redazione che la citano nei documenti programmatici. Il capoluogo non ha ancora un Piano Strutturale ed il PRG di Firenze del 1993 aggiornato al 2010 non tratta di perequazione. Tra questi “10+2” Comuni “perequativi”, Scandicci con circa 50.000 abitanti è il Comune più popolato, mentre il Comune più piccolo è Barberino di Mugello con circa 11.000 abitanti, dietro a Fiesole che ne ha 14.000. Le casistiche di applicazione della perequazione nei Comuni della Provincia di Firenze sono eterogenee ma possono essere ricondotte ad alcune tipologie. 1) Una tipologia diffusa è quella che delega ai proprietari la stipula di accordi in merito alla distribuzione di oneri e benefici definiti da Schede di comparto con parametri di volumetria e di attrezzature pubbliche da cedere. In questi casi è sottolineata l'estraneità dell'amministrazione rispetto a tali accordi. In sostanza non ci si discosta molto dai classici piani di lottizzazione di iniziativa privata introdotti dalla Legge 567/67 e dei consorzi normati in Toscana dall'art.66 della LR1/2005, con la differenza che oggi si esplicita il concetto di perequazione di fatto già implicita nel meccanismo pattizio della lottizzazione privata e del consorzio. Sotto molti aspetti, anche tutti i regolamenti urbanistici in cui la perequazione non è trattata in modo esplicito, affidando l'attuazione del piano ai comparti e ai piani di lottizzazione tradizionali, sono riconducibili a questa tipologia di perequazione con delega degli accordi al consorzio tra proprietari. In certi casi ci sono tuttavia alcune importanti puntualizzazioni introdotte negli articoli che trattano esplicitamente di perequazione, come ad esempio la chiara distinzione tra standard ed extra-standard (art. 27 comma 10 del RU di Certaldo), o la specificazione di diverse percentuali di maggioranza necessarie ai proprietari per attivare l'intervento nel comparto, o il diverso trattamento delle aree per infrastrutture. 2) Una seconda tipologia riguarda sostanzialmente le aree di trasformazione in cui si urbanizzano unicamente suoli agricoli. In questi casi i benefici e gli oneri sono distribuiti in modo proporzionale alla superficie territoriale delle proprietà, senza ulteriori criteri di distribuzione. ALLEGATO B | 15 ANALISI SULLA PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTALE 3) Un terzo caso introduce una diversa di modalità di distribuzione di oneri e benefici, applicata agli ambiti di ristrutturazione urbanistica nell'insediamento esistente: vengono valutati in una certa percentuale la superficie territoriale, ed in una certa percentuale il contributo della rendita catastale degli immobili. In alcuni Comuni questa modalità convive con quella descritta al punto precedente. 4) Quarto caso è quello di Certaldo, in cui oltre all'accordo fra proprietari, in alcune aree di ristrutturazione urbanistica si sperimenta una modalità di decollo delle volumetrie da ricostruire in apposite aree di atterraggio individuate dal Piano. In quasi tutti i casi rilevati è comunque consentita, come alternativa, una distribuzione di oneri e benefici secondo “diverso accordo tra proprietari” come quella descritta al punto 1, anche se in alcuni Comuni cambia la percentuale minima di proprietari necessaria a validare l'accordo. In provincia di Prato si trovano riferimenti alla perequazione nei Regolamenti Urbanistici dei Comuni di Montemurlo (circa 18.500 abitanti) e di Vaiano (circa 10.000 abitanti). Questi casi rappresentano un'ulteriore tipologia: 5) Nei casi pratesi i riferimenti normativi alla perequazione non sembrano tradursi in meccanismi perequativi che definiscono modalità di distribuzione degli oneri e dei benefici, né in particolari prescrizioni che distinguano i comparti di trasformazione perequativi dai tradizionali comparti o dalle lottizzazioni convenzionate. Le Schede di comparto indicano il dimensionamento e le misure compensative da fornire al Comune, senza prescrizioni sulla perequazione, senza indici perequativi e senza una verifica planivolumetrica dei parametri prescritti. ALLEGATO B | 16 ANALISI SULLA PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTALE Tabella di sintesi delle caratteristiche della perequazione nei Comuni fiorentini e pratesi. Comune Comparti di decollo e di atterraggio Distribuzione oneri e benefici Non specific ata Scheda comparto con planivolu metrico Note Tipo In base alla In base a Accordi tra superficie rendita proprietari territoriale catastale, superficie territoriale e vincoli sovraordinati PROVINCIA DI FIRENZE Barberino di Mugello Almeno 3/4 1 Calenzano 1 Campi Bisenzio 3 Certaldo 1-4 Fiesole Lastra Signa Aree di Piani trasformazi recupero one di 2,3 a 2 Pontassieve Scandicci 2 trasformazi one riqualificazion e In caso di 2,3 demolizione è recuperabile la SUL. Sesto Fiorentino Signa 1 50,1% 1 PROVINCIA DI PRATO Montemurlo Perequazione 5 implicita tipo lottizzazione convenzionata Vaiano Perequazione 5 implicita tipo lottizzazione convenzionata ALLEGATO B | 17 ANALISI SULLA PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTALE Le applicazioni della perequazione urbanistica nella Provincia di Pistoia La perequazione urbanistica è uno strumento poco diffuso nei Regolamenti Urbanistici dei Comuni della Provincia di Pistoia: ciò è sicuramente dovuto al fatto che molti piani sono stati approvati o elaborati prima dell’entrata in vigore della L.R. 1/2005. La precedente legge regionale sul governo del territorio , la L.R. 5 /1995, non conteneva infatti indicazioni sulla perequazione urbanistica. Il riferimento all'articolo 60 della L.R. 1/2005 è citato nelle Norme tecniche di diversi strumenti urbanistici comunali, ma solo in 4 Comuni su 22 della provincia i Regolamenti Urbanistici elaborano meccanismi esplicitamente perequativi. Questi quattro casi (Pistoia, Agliana, Montale e Quarrata) si rifanno a meccaniche perequative piuttosto eterogenee. La varietà delle procedure mostra come questi meccanismi siano ancora in corso di ampia sperimentazione. Inoltre solo in due di questi Comuni il Regolamento Urbanistico è vigente. La perequazione del RU di Agliana è descritta nella bozza di NTA e di Schede Norma allegate alla Valutazione Integrata intermedia, per cui l'iter di definizione delle norme è ancora aperto e suscettibile ad ampie modifiche prima dell'adozione e dell'entrata in vigore. I meccanismi perequativi di Pistoia sono descritti nelle NTA e nelle Schede Norma adottate ma non ancora approvate. Il RU di Montale è in vigore dal 2009 e la perequazione riguarda due complessi comparti perequativi, ma le procedure non sono ancora state sperimentate attraverso una concreta attivazione degli iter previsti. Qui di seguito si approfondiscono le procedure di perequazione urbanistica previste attualmente nei quattro Comuni, analizzando in particolare le tipologie di ambiti in cui vige la modalità perequativa, i meccanismi di distribuzione di oneri e benefici, gli aspetti legati al controllo della qualità urbana ed alla verifica morfologica dei parametri urbanistici-edilizi, ed infine le relazioni con altre forme di compensazione, incentivazione e attuazione delle trasformazioni urbanistiche. ALLEGATO B | 18 ANALISI SULLA PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTALE Perequazione nei Regolamenti Urbanistici dei Comuni della Provincia di Pistoia Comune abitanti Perequazione nel RU PISTOIA 84.274 si ABETONE 705 no AGLIANA 14.628 Perequazione prevista nella bozza BUGGIANO 8.043 no CHIESINA UZZANESE 3.983 no CUTIGLIANO 1.699 no LAMPORECCHIO 6.777 no LARCIANO 6.018 no MARLIANA 2.917 no MASSA E COZZILE 7.199 no MONSUMMANO TERME 19.906 no MONTALE 10.143 si MONTECATINI TERME 19.900 no PESCIA 17.428 no PIEVE A NIEVOLE 9.098 no PITEGLIO 1.877 no PONTE BUGGIANESE 7.618 no QUARRATA 22.683 si SAMBUCA P.SE 1.604 no SAN MARCELLO P.SE 7.142 no SERRAVALLE P.SE 10.150 no UZZANO 4.711 no ALLEGATO B | 19 ANALISI SULLA PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTALE Pistoia – Regolamento Urbanistico adottato Ambito di applicazione Il paragrafo 2.1.7.c della Relazione generale e l'articolo 20 delle Norme Tecniche di Attuazione definiscono il meccanismo perequativo, affrontato nello specifico all'interno delle Schede norma degli Ambiti Complessi di Trasformazione ACT (eccetto per quelli a totale o prevalente proprietà pubblica). Alcuni dei comparti ACT prevedono nuove urbanizzazioni di suoli agricoli, altri riguardano aree parzialmente o totalmente edificate, in cui è prevista una ristrutturazione urbanistica. Solo alcune delle aree di trasformazione previste dal RU sono soggette esplicitamente a perequazione, avendo escluso da tale meccanismo le zone ATP e le AT, cioè rispettivamente le zone per trasformazioni minori (puntuali) e quelle ereditate dal previgente PRG con procedure in corso. Nelle zone ATP sono comunque previste alte dotazioni di standard, prevedendo di fatto un meccanismo di perequazione “implicita”, riconducibile alla lottizzazione convenzionata con extra-standard. Distribuzione di oneri e benefici I suoli compresi nei comparti perequativi sono classificati secondo lo stato di fatto e di diritto, da cui deriva un Indice Convenzionale di Edificabilità (ICE), definito a priori indipendentemente dalle previsioni del Piano. Le classi di suolo individuate sono TPU (Territorio peri-urbano, con indice 0,13 mq/mq) e TUM (Territorio urbano marginale, con indice 0,19 mq/mq). Lo stato di diritto è rappresentato da un coefficiente di correzione del 20% in maggiorazione o in riduzione nel caso che la previsione del previgente PRG fosse rispettivamente di edificabilità privata o di vincolo a standard. gli indici risultanti dalla combinazione dello stato di fatto e di diritto sono quindi riconducibili ai seguenti: Territorio Territorio Territorio Territorio Territorio Territorio peri-urbano TPU a destinazione pubblica peri-urbano TPU a destinazione privata non edificabile peri-urbano TPU a destinazione privata edificabile urbano marginale TUM a destinazione pubblica urbano marginale TUM a destinazione privata non edificabile urbano marginale TUM a destinazione privata edificabile ICE=0,104mq/mq ICE=0,130mq/mq ICE=0,156mq/mq ICE=0,152mq/mq ICE=0,190mq/mq ICE=0,228mq/mq Questo ICE permette di ricavare in base alla superficie territoriale del suolo una Superficie Utile Convenzionale che si traduce (attraverso coefficienti di conversione legati alle destinazioni d'uso) in Superficie Utile da spendere nelle aree riceventi indicate dai planivolumetrici presenti nelle schede, su cui sono indicate anche le aree da cedere gratuitamente al Comune come extra-standard eccedenti i minimi previsti dalla legge e dai regolamenti. Se da un lato la classificazione dei TPU e TUM introdotta dal RU garantisce un trattamento equo tra comparti a livello comunale, in alcuni casi la diversa classificazioni di peri-urbano o marginale, soprattutto per aree limitrofe, risulta una scelta di Piano con un certo margine interpretativo, da cui scaturiscono concrete differenze rispetto alla valorizzazione delle aree. Aspetti morfologici e verifica dei parametri L'assetto urbanistico deve essere redatto sulla base (prescrittiva) di indicazioni morfologiche dettagliate nelle Schede norma, i cui parametri sono verificati da esempi planivolumetrici (non prescrittivi). L'eventuale modifica di un parametro condiziona la variazione degli indici perequativi e quindi dei parametri di tutti i comparti perequativi. Rapporto con altre procedure Il Comune può comunque espropriare le aree a standard incluse nei comparti perequativi, con proporzionale ridefinizione della capacità edificatoria del comparto. Oltre alla perequazione urbanistica sono previste altre misure compensatorie per specifiche caratteristiche degli interventi: Edilizia Sociale: Alcune schede norma prevedono aliquote di edilizia sociale ai sensi della L.244/2007 con affitto convenzionato per almeno 15 anni. E' prevista l'incentivazione della ristrutturazione di edifici privati destinati a edilizia sociale. Qualità Edilizia Sostenibile: per la riqualificazione energetica degli edifici il Regolamento rimanda alla normativa vigente (quindi anche l'incentivo del 10% previsto dall'art. 146 comma 3 della LR1/2005). Nel caso di miglioramento delle prestazioni energetiche passive degli edifici gli incrementi una tantum possono essere del 30% invece che del 20% per le strutture ricettive esistenti. ALLEGATO B | 20 ANALISI SULLA PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTALE Agliana – Regolamento Urbanistico in elaborazione (NTA allegate alla Valutazione Integrata intermedia) Ambito di applicazione La bozza di NTA prevede l'applicazione della perequazione alle aree di trasformazione gestite da Schede Norma. Di fatto si tratta di una perequazione definita a posteriori in base ad un assetto formale verificato graficamente con planivolumetrici. Non esiste una classificazione dello stato di fatto e di diritto dei suoli eseguita ex-ante su cui basare la definizione di indici perequativi. Allo stato attuale di elaborazione questo meccanismo perequativo appare capace di ottenere una migliore qualità formale o perlomeno di controllarla ampiamente, pur essendo meno rigoroso rispetto all'equità del trattamento dei proprietari dei suoli. Una perequazione implicita è applicata nelle zone in cui sono previsti i Piani Attuativi ed i Permessi Convenzionati ad intervento diretto. In questi perimetri sono previsti standard superiori ai minimi di Legge. Distribuzione di oneri e benefici La capacità edificatoria e le superfici da cedere sono determinate ex-post in base ad un progetto urbano planivolumetrico. La definizione delle modalità di distribuzione di oneri e benefici è delegata ai proprietari delle aree che devono trovare un accordo. L'Amministrazione dà indicazioni solo relativamente all'assetto finale ed ai parametri urbanistici. Lo stesso meccanismo perequativo che deroga ai proprietari gli accordi di distribuzione di oneri e benefici si trova in molti Regolamenti Urbanistici dell'area fiorentina, come quello di Calenzano, le cui NTA approvate informano all'articolo 26 che “l'Amministrazione comunale rimane estranea da ogni questione relativa alla perequazione dei benefici e dei gravami”. Questo meccanismo da un lato rende più flessibile la gestione dei comparti perequativi, dall'altro lato però può rendere meno efficacie la previsione del Piano laddove la mancanza di parametri di ripartizione renda più difficile l'accordo tra proprietari. Aspetti morfologici e verifica dei parametri La bozza di NTA contiene Schede Norma con bozze di planivolumetrici su cui si basa la definizione dei parametri urbanistici e delle superfici extra-standard da cedere al Comune. Rapporto con altre procedure Oltre alla perequazione urbanistica sono previste altre misure compensatorie per specifiche caratteristiche degli interventi: Edilizia sociale: la capacità edificatoria individuata dalle Schede Norma può essere incrementata di un 10% destinato ad Edilizia Economica e Popolare o ad abitazioni in affitto convenzionato per 8 anni. La quota suddetta deve essere concentrato in non meno del 20% dell'area soggetta a trasformazione. Qualità Edilizia Sostenibile: incremento del 10% della capacità edificatoria ai sensi dell'art.146 comma 3 della L.R.1/2005 per interventi che rispettano i criteri di sostenibilità edilizia previsti dal Regolamento Edilizio e/o dalle Linee Guida regionali. Innovazione Tecnologica e ricerca: incremento del 10% della Superficie Utile Lorda e del 5% della Superficie Coperta, per ampliamenti nei poli produttivi, se destinati alla ricerca e all'innovazione tecnologica. ALLEGATO B | 21 ANALISI SULLA PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTALE Quarrata – Regolamento Urbanistico approvato Ambito di applicazione La perequazione è applicata in numerosi comparti, sia di urbanizzazione di lotti liberi di completamento (zone AC, IN), sia di pianificazione differita di aree agricole limitrofe al centro abitato (APD) , sia di ristrutturazione urbanistica (ACU, AR). Costituiscono poi un originale forma di perequazione le procedure competitive e comparative della Pianificazione Differita : ad essa fanno riferimento le aree APD che concorrono fra loro per l’assegnazione di una quota significativa dei diritti edificatori risultanti dal dimensionamento del Piano. Distribuzione di oneri e benefici La perequazione si basa su una distribuzione di oneri e benefici stabiliti in base allo stato di fatto e di diritto degli immobili. Lo stato di fatto e di diritto non è ricavato da una classificazione dei suoli introdotta dal RU ma dalla superficie dei terreni e dalla rendita catastale degli immobili, nonché dalla presenza di eventuali vincoli sovraordinati. Oneri e benefici si distribuiscono attraverso percentuali che riguardano la superficie del terreno e la rendita catastale. Non viene dato peso allo stato di diritto assunto in base alle previsioni del previgente PRG, ad eccezione delle aree comprese nell’ ACU di via Montalbano. I proprietari possono accordarsi su altre modalità e parametri di distribuzione di oneri e benefici. La quantità di aree cedute al Comune come extra-standard costituisce parametro di valutazione nelle procedure competitive per l'assegnazione di edificabilità alle aree APD. Aspetti morfologici e verifica dei parametri Per tutte le aree di trasformazione o ristrutturazione urbanistica soggette a perequazione sono indicati i parametri urbanistici: la localizzazione delle infrastrutture e dei servizi e delle aree pubbliche è in genere affidata al livello attuativo di progettazione ferme restando alcune specifiche prescrizioni per gli elementi più significativi e di connessione con il contesto urbano . Rapporto con altre procedure I comparti perequativi non pongono vincoli di esproprio, inserendo le attrezzature previste come extra-standard compensativi del premio volumetrico e come elemento di valorizzazione dell'area stessa. Edilizia sociale: in alcune zone consolidate, di sostituzione edilizia e di recupero “è consentita una maggiore edificabilità pari alla metà della superficie utile lorda destinata a residenza sociale, fino ad un massimo del 25% del valore ammesso dalle norme di zona”. Inoltre la presenza di edilizia sociale costituisce parametro di valutazione nelle procedure competitive per l'assegnazione di edificabilità alle aree APD1. Qualità Edilizia Sostenibile: la presenza di misure per l'edilizia sostenibile costituisce parametro di valutazione nelle procedure competitive per l'assegnazione di edificabilità alle aree APD. E' inoltre previsto l'incremento del 10% della capacità edificatoria ai sensi dell'art.146 comma 3 della L.R.1/2005 per interventi che rispettano i criteri di sostenibilità edilizia previsti dal Regolamento Edilizio e/o dalle Linee Guida regionali. Innovazione Tecnologica e ricerca: incremento del 10% della Superficie Utile Lorda e del 5% della Superficie Coperta, per ampliamenti nei poli produttivi, se destinati alla ricerca e all'innovazione tecnologica. ALLEGATO B | 22 ANALISI SULLA PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTALE Il caso di Montale La peculiarità del caso di Montale discende innanzitutto dal fatto che il RU non prevede nuove zone di espansione ad eccezione dell'area per nuovi insediamenti produttivi (P11) lungo via Garibaldi (UTOE 4) e l'area di completamento del tessuto insediativo TU1 a Stazione. La crescita e la trasformazione della città sono affidati esclusivamente ad interventi di recupero di insediamenti produttivi e/o di complessi edilizi dismessi, sotto-utilizzati, degradati. Le aree di trasformazione (Titolo IX) sono Aree di riordino urbano classificate RU, TU, R6. Le aree di riordino urbano RU sono: - Riordino RU2, Via Gramsci, Fognano; - Riordino RU6, RU7, RU3a, Via I Maggio, Montale; - Riordino RU8 - Via Garibaldi, da realizzare in modo coordinato con gli interventi R6.2, R6.3, R6.4, Stazione; - Riordino RU9 - Via Alfieri, Stazione; - Recupero RU11 – Ex carbonizzo, Via Gramsci (Intorno insediativo E3.3); Le aree di trasformazione urbana TU sono - Trasformazione TU1 - Via Deledda/Via Fogazzaro, Stazione; Le aree del tessuto promiscuo degradato R6 concorrono al riordino urbano solo nel comparto disgiunto collegato all'intervento RU8 di cui sopra. L'articolo 83 “Perequazione urbanistica” è posto all'interno del Titolo IX e così recita: “1. La perequazione urbanistica è finalizzata, ai sensi dell’art.60 delle LR 1/05, al perseguimento degli obiettivi individuati dal PS e dal RU ed alla equa distribuzione dei diritti edificatori per le proprietà immobiliari ricadenti nelle aree o nei comparti di trasformazione urbanistica, appositamente individuate nelle schede di cui al successivo art. 84. 2. Gli ambiti di perequazione possono essere riferiti ad aree unitarie, adiacenti o, semplicemente, collegate in termini funzionali. Nel caso di aree disgiunte l’applicazione di criteri perequativi è condizionata all’attivazione di procedure di coordinamento mediante piani complessi di intervento o programmi complessi di riqualificazione insediativa. Le aree coordinate vengono considerate dal RU in modo solidale.” (RU Montale) Nello specifico la perequazione urbanistica è applicata a due ambiti di trasformazione: 1) “Intervento coordinato di via I Maggio e via Risorgimento a Montale” (art.84 comma 5) 2) “Intervento coordinato comprendente l'area di riordino RU8 e le aree R6.2, R6.3, R6.4 a Stazione” (art. 84 comma 6). Entrambi gli interventi includono aree non contigue e sono assoggettati a “programma complesso di riqualificazione insediativa redatto ai sensi dell'art.74 della L.R.1/05”. La creazione di ambiti di intervento così estesi e complessi è finalizzata a legare gli interventi di ristrutturazione urbanistica alla cessione di aree ed alla realizzazione di opere di interesse pubblico: - la cessione al Comune a titolo gratuito della vasta area (circa 20.000mq) di proprietà privata posta al centro del capoluogo, destinata a verde pubblico e attrezzature scolastiche, nel caso dell'intervento di ALLEGATO B | 23 ANALISI SULLA PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTALE via I Maggio e via Risorgimento. - la realizzazione delle opere idrauliche (cassa di espansione, sistemazione di corsi d'acqua, realizzazione di area a verde pubblico di compensazione) necessaria per la messa in sicurezza idraulica degli interventi stessi, nel caso del comparto perequativo di Stazione. Il meccanismo perequativo previsto nei due casi si fonda su una distinzione degli indici perequativi tra potenzialità propria dei comparti di trasformazione e potenzialità aggiuntiva derivante da un indice perequativo assegnato alle aree destinate a spazi pubblici ed a opere idrauliche. Si riportano di seguito gli estratti delle norme specifiche per i due comparti perequativi di Montale (comma 5.8) e di Stazione (comma 6.7): “Art.84 comma 5.8 Perequazione urbanistica La Sul totale residenziale si ricava, per una quantità pari al 70% (mq 7245,00) dal recupero dei volumi esistenti e per il rimanente 30% (mq 3105,00) dallo sfruttamento dell’indice perequativo attribuito alle aree verdi “V1.1” , alle aree per parcheggio “p” ed ai percorsi pedonali “V2.2” (mq 20218) localizzate tra le vie Masini e Martiri e opportunamente perimetrate nella Tav. 6 del RU. Al suddetto indice si attribuisce un valore pari a 0,1505 mq/mq.” “Art.84 comma 6.7 Perequazione urbanistica La Sul complessiva (20000 mq) si ricava, per una quantità pari a mq 13050 (65 % ca.), dal recupero dei volumi esistenti e per la rimanente quantità di mq 6950 (35% ca.) dall’utilizzazione degli indici perequativi attribuiti alle aree di interesse generale previste a corredo degli interventi R6 (mq 18254) e alle aree riferite al modulo sud della cassa di espansione (mq 51169), come perimetrato nella cartografia di RU. La misura delle prime si ottiene sottraendo la superficie territoriale teorica attribuita agli interventi R6 (mq 4965) dalla superficie territoriale individuata dal previgente PRG per l’area “RU4” (mq 23219). All’indice riferito alle aree di interesse generale si attribuisce un valore pari a 0,2438 mq/mq; all’indice riferito alla porzione di cassa di espansione si attribuisce un valore pari a 0,0488 mq/mq.” Gli indici aggiuntivi devono essere acquisiti obbligatoriamente dai comparti di trasformazione: il corrispettivo è la cessione gratuita delle aree a destinazione pubblica e la realizzazione delle opere di sistemazione idraulica. “Art.82 comma 9 La mancata attivazione del comparto perequativo implica l'obbligo di esproprio delle aree da cedere al Comune a spese dei privati: L’eventuale esito negativo della procedura perequativa, comporterà l’assunzione, da parte degli attuatori, dell’onere finanziario relativo agli espropri.” Il meccanismo perequativo del RU di Montale non ha carattere generale esteso a tutto il Comune né a tutti i comparti di trasformazione, riordino e recupero: non regola in modo diffuso i rapporti fra i proprietari delle aree interessate da interventi di trasformazione o di ristrutturazione urbanistica e non riguarda tutte le aree di trasformazione indicate dal RU. Esso interessa solo le due aree principali, entrambe costituite da comparti disgiunti non direttamente connessi dal punto di vista funzionale. Come detto in precedenza il meccanismo è finalizzato alla realizzazione di “porzioni” della città pubblica e di alcune opere per la sua messa in sicurezza. ALLEGATO B | 24 ANALISI SULLA PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTALE Bibliografia Cecchini D., Modigliani D. (2010), “Il Tar Lazio sul Piano di Roma”, in Urbanistica Informazioni, n.230 pp.5-7. De Lucia L. (2005) “La perequazione nel disegno di legge sui Principi in materia di governo del territorio” in Gibelli M.C. (a cura di), “La controriforma urbanistica. Critica al disegno di legge Principi in materia di governo del territorio", Firenze, Alinea Editrice. Fusco Girard L. (1997), “Uno strumento per lo sviluppo urbano sostenibile”, in Urbanistica, n.109 pp.5154. Gabellini P. (1997), “Tecniche e politiche”, in Urbanistica, n.109 pp.3-5. Garcia-Bellido J. (1997), “L'equidistribuzione o perequazione nell'urbanistica spagnola” in Urbanistica, n.109 pp.54-59. Istituto Nazionale di Urbanistica (1995-2010), Proposta di legge “Principi fondamentali del Governo del Territorio” Micelli E. (2004), Perequazione urbanistica. Pubblico e privato per la trasformazione della città. Marsilio editore, Venezia Micelli E. (2010), “Il Tar Lazio e la perequazione”, in Urbanistica Informazioni, n.230 pp.72-74. Pompei S. (1998), Il piano regolatore perequativo. Hoepli editore, Milano. Salzano E. (2008), “Perequazione, indennità d’esproprio, rendita: le tre parole che strozzano la buona urbanistica”, in www.eddyburg.it , Eddytoriale n. 119, 19 dicembre 2008. Trillo C. (a cura di, 2009), Perequazione e qualità urbana. Alinea, Firenze. ALLEGATO B | 25 ANALISI SULLA PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTALE Appendice 1 – Estratti di Norme Tecniche sulla perequazione Comuni in Provincia di Firenze BARBERINO DI MUGELLO - RU 2010 Art. 8. Disciplina della perequazione 1. Le potenzialità di trasformazione edilizia, e i relativi obblighi, indicati nelle Schede di Trasformazione – elaborato ST, sono conferiti unitamente all'insieme delle aree ed immobili compresi in ciascun comparto unitario di intervento, indipendentemente dalla prevista collocazione degli edifici, delle loro aree di pertinenza e delle aree da riservare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché indipendentemente dalla modalità attuativa dell’intervento. 2. I proprietari, o aventi titolo, devono regolare il loro rapporto in modo da rendere possibile l'attuazione dell’intervento e sono tenuti a definire, mediante accordi nelle forme ritenute più opportune, i criteri, le modalità ed i termini temporali con i quali garantire la perequazione dei benefici e dei gravami. 3. L'Amministrazione comunale rimane estranea ad ogni questione relativa alla perequazione dei benefici e dei gravami derivanti dalle attività di cui sopra. 4. Qualora non vi siano le condizioni per il raggiungimento di un accordo, il progetto degli interventi potrà essere presentato dai proprietari di almeno tre quarti delle superfici catastali interessate, limitatamente comunque alle aree di loro proprietà e alla relativa quota parte delle superfici consentite e delle opere pubbliche prescritte dalle presenti norme; i proponenti dovranno comunque dimostrare di aver cercato l'adesione anche degli altri proprietari. Art. 59. Interventi ammissibili sul patrimonio edilizio esistente Comma 7. Annessi agricoli soggetti a Perequazione Urbanistica Nelle Schede dei complessi ed edifici nel Territorio Rurale – elaborato SE sono individuati gli annessi per i quali, purchè legittimati, è ammessa, in alternativa alla Manutenzione Straordinaria senza cambio di destinazione, la demolizione e la contestuale ricostruzione di un corrispondente valore di SULA in una delle aree all’uopo individuate all’interno delle U.T.O.E. ovvero dei Centri Minori. La ricostruzione potrà avvenire a seguito di accordi pattizi fra le parti interessate (proprietà dell’annesso da demolire e proprietà dell’area destinata alla ricostruzione), da sottoscriversi con le modalità di cui all’art. 8 delle presenti Norme, e a seguito di una convenzione da sottoscriversi con l’Amministrazione Comunale, nella quale sia garantita la preventiva demolizione dell’immobile interessato, e siano individuate le modalità di ripristino dell’area di pertinenza. Art. 90bis Aree a pianificazione differita. Comma 4. Aree destinate alla ricollocazione di annessi ex-rurali incongrui a. Sono le aree nelle quali potrà essere preferenzialmente localizzato un potenziale edificatorio atto a consentire, mediante accordi perequativi, la delocalizzazione di volumi ex agricoli presenti nel Territorio Aperto. b. L’Amministrazione potrà individuare gli annessi rurali per i quali consentire in alternativa alla Ristrutturazione Edilizia, e a fronte della loro demolizione, la ricostruzione di una quota di S.U.L.A. all’interno di aree all’uopo individuate entro le U.T.O.E. o nei Centri Minori. c. L’individuazione dovrà avvenire mediante procedura ad evidenza pubblica, in base a criteri preferenziali tra i quali si indicano: - cessazione dell’attività agricola da almeno 5 anni; - presenza di materiali inquinanti (amianto) vicino alle abitazioni; - esistenza di piani di recupero già presentati e sospesi per subentro delle salvaguardie del piano strutturale d. La SULA assegnata sarà preferenzialmente localizzata all’interno delle aree di cui al presente articolo, previa verifica di sostenibilità dell’intervento ed attribuzione, mediante Variante urbanistica, a ciascuna area di adeguati parametri urbanistici. e. I proprietari delle aree in oggetto ed i proprietari degli annessi da delocalizzare dovranno stabilire accordi in modo da rendere possibile l'attuazione dell’intervento e definire i criteri, le modalità ed i termini temporali con i quali garantire la perequazione dei benefici e dei gravami. f. Fino a che non si determini la condizione di cui sopra, queste aree non prevedono l'attribuzione di alcun indice relativo alla capacità edificatoria da insediarsi, e sono soggette alle norme di cui all’art.92 delle presenti Norme (Aree a verde privato di frangia). ALLEGATO B | 26 ANALISI SULLA PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTALE CALENZANO Articolo 3.8. Durata e efficacia La disciplina della perequazione di cui all'articolo 60 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 ed i conseguenti vincoli preordinati alla espropriazione; (..omissis) - sono dimensionate sulla base del quadro previsionale strategico per i cinque anni successivi alla loro approvazione; perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del regolamento o dalla modifica che li contempla, non siano stati approvati i conseguenti piani attuativi o progetti esecutivi. Articolo 26 - Disciplina della perequazione 1. Le potenzialità di trasformazione edilizia e gli obblighi stabiliti negli Allegati A e B delle presenti norme, sono conferiti unitamente all'insieme degli immobili compresi in ciascun piano urbanistico attuativo, indipendentemente dalla collocazione prevista degli edifici, delle loro aree di pertinenza e delle aree da riservare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 2. I proprietari di tali immobili, o gli altri aventi titolo sugli stessi, devono regolare il loro rapporto in modo da rendere possibile l'attuazione del piano e sono tenuti a definire, mediante accordi pattizi, i criteri, le modalità ed i termini temporali con i quali garantire la perequazione dei benefici e dei gravami. 3. L'Amministrazione comunale rimane estranea da ogni questione relativa alla perequazione dei benefici e dei gravami. 4. Le aree del sistema infrastrutturale e gli spazi pubblici esistenti, ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi, non concorrono né alla potenzialità di trasformazione edilizia né agli obblighi stabiliti negli Allegato A e B. CAMPI BISENZIO Art. 39 Perequazione urbanistica 1. In attuazione dell’art. 60 della L.R. 1/2005, il Regolamento urbanistico prevede la perequazione urbanistica come strumento di equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio comunale. 2. Sono soggetti alla disciplina della perequazione urbanistica: a) gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi di cui agli artt. 128, 129 e 130; b) gli interventi di gestione degli insediamenti esistenti, limitatamente agli interventi di ricucitura ad uso prevalentemente residenziale di cui all’art. 117 ed alle zone BR di cui all’art. 119; c) qualsiasi altro intervento per il quale la perequazione sia prescritta dalle presenti norme. 3. In detti ambiti i diritti edificatori e gli oneri ed obblighi di cui al comma 1 sono ripartiti percentualmente tra i proprietari, secondo i seguenti criteri: a) quanto al 35%, in proporzione alla superficie del terreno di proprietà rispetto alla superficie territoriale interessata dalla trasformazione; b) quanto al 65%, in proporzione alla rendita catastale dei beni di proprietà rispetto al totale delle rendite di tutti i beni compresi nel perimetro dell’area interessata dalla trasformazione; c) ove alcune aree siano interessate da vincoli derivanti da norme sovraordinate al Regolamento urbanistico i quali ne dispongano l’inedificabilità, la superficie dei terreni interessati da tali vincoli, ai fini della determinazione della percentuale di cui alla lettera “a”, si computa al 50% di quella reale; d) le rendite degli edifici esistenti sono computate ai fini delle determinazione della percentuale di cui alla lettera “b” solo quando ne sia prevista la demolizione o la cessione al Comune; in caso di demolizione o cessione parziale la loro rendita si computa proporzionalmente alla parte da demolire o da cedere. E’ facoltà degli interessati aventi titolo accordarsi su quote percentuali diverse da quelle derivanti dall’applicazione dei criteri perequativi di cui sopra. 4. Negli ambiti di cui al comma 2, salvo diverso accordo tra gli aventi titolo, sono ripartiti nella stessa misura proporzionale: a) i quantitativi di superficie utile lorda relativi alle singole funzioni previste nell’ambito soggetto a perequazione; b) gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e gli interventi di interesse pubblico che il Regolamento urbanistico o il piano complesso di intervento prescrivano come condizione obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi nell’ambito soggetto a perequazione; c) gli oneri relativi alla cessione gratuita al Comune di aree a destinazione pubblica quali sedi stradali, verde pubblico, parcheggi pubblici, attrezzature pubbliche o d’interesse pubblico; ALLEGATO B | 27 ANALISI SULLA PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTALE d) gli obblighi relativi alle eventuali quote obbligatorie di edilizia residenziale con finalità sociali; e) gli eventuali ulteriori benefici pubblici che il Regolamento urbanistico, o il piano complesso di intervento, prescrivano come condizione obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi nell’ambito soggetto a perequazione. 5. La realizzazione degli interventi previsti nell’ambito soggetto a perequazione urbanistica presuppone la redazione di un piano di ricomposizione fondiaria comprendente le permute o cessioni immobiliari tra tutti i soggetti aventi titolo, definito sulla base del progetto di dettaglio riferito all’intero ambito. 6. Il rilascio o l’efficacia dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione di atti con i quali sono effettuate le permute o le cessioni immobiliari tra i soggetti aventi titolo, in applicazione dei criteri perequativi di cui al comma 3. CERTALDO – RU 2010 Art. 27 - Perequazione, compensazione, edilizia residenziale sociale 1. Perequazione e compensazione: il presente RU utilizza il metodo della perequazione e della compensazione urbanistica, di cui all’art. 16 del Regolamento di attuazione delle disposizioni del Titolo V della L.R. 1/2005. 2. E’ posta a carico degli interventi di nuova edificazione o ristrutturazione urbanistica la cessione e/o la realizzazione di standard/dotazioni territoriali quali l’edilizia residenziale sociale, le attrezzature collettive o scolastiche, la viabilità, le aree di verde, oltre agli altri standard previsti dal D.M. 1444/68, per realizzare l’assetto urbano confacente al raggiungimento degli obiettivi di qualità funzionale fissati dal presente R.U. e dal vigente P.S. 3. Comparti: ai fini di cui al precedente comma, il presente R.U. individua comparti edificatori, normati da apposite schede progetto e schede di valutazione, ove il nuovo assetto morfologico e tipologico non fa riferimento ai confini proprietari, e le potenzialità di trasformazione e i relativi obblighi sono attribuiti indipendentemente dalla prevista collocazione degli edifici, delle loro aree di pertinenza e delle aree da riservare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 4. In misura proporzionale dei diritti edificatori sono ripartiti in ogni comparto: a) le superficie utili lorde di ogni funzione; b) le opere di urbanizzazione e gli interventi di interesse pubblico prescritte; c) la cessione gratuita di aree a destinazione pubblica quali sedi stradali, verde pubblico, parcheggi pubblici, attrezzature pubbliche o di interesse pubblico; d) gli obblighi relativi all’edilizia residenziale con finalità sociali, individuati: - per i più rilevanti interventi di nuova edificazione come lotti dotati di diritti edificatori da cedere al Comune, - per gli interventi di minore entità o di ristrutturazione urbanistica come numero di alloggi o quantità di Sul da destinare all’affitto concordato (o in subordine da cedere in proprietà al Comune, oppure come monetizzazione di un valore corrispondente a tale entità). e) gli eventuali ulteriori benefici pubblici che il R.U. prescriva come condizione obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi. 5. L'Amministrazione comunale rimane estranea ad ogni questione relativa alla perequazione dei benefici e degli oneri. 6. Il progetto può essere presentato dai proprietari di almeno la maggioranza assoluta dell’imponibile catastale delle superfici interessate. 7. I proponenti dovranno dimostrare di aver cercato l'adesione anche degli altri proprietari e motivare l’impossibilità del raggiungimento dell’attuazione unitaria. 8. La realizzazione degli interventi previsti nell’ambito soggetto a perequazione urbanistica presuppone la redazione di un piano di ricomposizione fondiaria comprendente le permute o cessioni immobiliari tra tutti i soggetti aventi titolo, definito sulla base del progetto di dettaglio a fini esecutivi riferito all’intero ambito. Il rilascio o l’efficacia dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione di atti con i quali sono effettuate le permute o cessioni immobiliari tra i soggetti aventi titolo in applicazione dei criteri perequativi. 9. La realizzazione degli interventi inseriti nei comparti è soggetta a preventiva approvazione di Piano urbanistico attuativo. Può essere seguita la procedura dell’art. 66 della LR 1/2005 (Consorzi per la realizzazione dei piani attuativi). 10. E’ sempre dovuto il reperimento degli standard ai sensi del D.I. 1444/1968, nella misura di 18 mq/abitante; che, qualora non in toto ceduti, devono essere monetizzati per la parte residua. (...omissis) 16. Perequazione e trasferimento di diritti edificatori: al fine di attuare la riqualificazione urbana, tramite ristrutturazione urbanistica, senza gravare con carico urbanistico eccessivo nel contesto o qualora il lotto non permetta la ricostruzione della intera sul esistente per saturazione, sono individuate ALLEGATO B | 28 ANALISI SULLA PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTALE aree non contigue né collegate, definite ambiti di ristrutturazione urbanistica Ru.n. , ambiti di ristrutturazione urbanistica con differimento di capacità edificatoria Ru.n.de e ambiti di atterraggio. 17. Il piano attuativo, al quale gli interventi sono assoggettati, deve comprendere l’intera area Ru.n. e RU.n.de e parte –o intera- area di atterraggio. 18. Per ogni ambito di decollo, ove è ammessa la ristrutturazione urbanistica, la relativa scheda progetto indica il nuovo assetto, con dimensionamento degli spazi pubblici e dell’edificabilità, che può essere minore della Sul esistente, dando luogo a Sul residua, trasferibile negli ambiti di atterraggio. 19. Negli ambiti Ru.n. e RU.n.de non sono ammessi interventi oltre le manutenzioni fino alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione urbanistica e al contestuale trasferimento dell’edificabilità residua negli ambiti di atterraggio. Qualora il proponente avente titolo dell’intervento di ristrutturazione urbanistica non intenda procedere anche alla ricostruzione della Sul residua in area di atterraggio, il piano attuativo limitato all’area di ristrutturazione urbanistica ha valore di piano di recupero, e fra i suoi elaborati vi deve essere la esplicita rinuncia alla realizzazione della Sul residua non realizzabile nell’area medesima. 20. Gli ambiti di atterraggio sono privi di edificabilità, che viene assegnata solo qualora sia presentata proposta di piano attuativo comprendente l’ambito di decollo, con nuovo assetto tramite ristrutturazione urbanistica, e ambito di atterraggio, con nuovo assetto tramite nuova edificazione, ottenuta con il trasferimento dei diritti edificatori presenti in toto o in parte nell’ambito di decollo. 21. Per gli interventi di cui ai precedenti commi da 16 in poi, è obbligatoria la valutazione integrata ai sensi delle norme regionali in materia. Art. 89 - Ambiti C.at di destinazione delle potenzialità edificatorie (atterraggio) 1. Sono ambiti dove è previsto il trasferimento delle potenzialità edificatorie derivanti dagli ambiti RU.n.de. 2. Dette potenzialità possono avere attuazione a seguito dell’approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo esteso sia all’ambito Ru.de che all’ambito C.at. 3. E’ ammessa l’attuazione per stralci funzionali degli ambiti C.at perimetrati sulle tavole, a partire dalle aree più vicine all’abitato. 4. Fino all’approvazione del piano attuativo con il quale l’ambito C.at riceve le potenzialità edificatorie dall’ambito Ru.de, tutti gli ambiti C.at individuati dal presente RU hanno destinazione di “Aree da tutelare – VR ” di cui all’art. 51 delle presenti Norme quando tali ambiti siano ricompresi all’interno di aree urbane; altrimenti saranno assimilati a “Ambito agricolo” di cui all’art. 83 delle presenti norme, all’interno dei quali vale la disciplina della sottozona agricola limitrofa. 5. Sono date le seguenti indicazioni per l’eventuale edificazione in alcune C.at, fermo restando che tutte devono essere dotate di verdi di tutela o di schermatura in particolare sulle viabilità o per filtro verso aree contermini a diversa destinazione, e che è necessario che le strade di servizio siano collegate in modo funzionale alla viabilità esistente, che i percorsi pedonali e ciclabili siano collegati a percorsi analoghi esistenti all’esterno dell’ambito, che la dotazione delle aree pubbliche nella misura minima di 18 mq/abitante sia articolata in base alle esigenze sia del nuovo insediamento che delle aree contermini. E’ prescritta l’altezza massima di tre piani fuori terra, salvo quanto diversamente specificato per le singole C.at di seguito determinate. - C.at2 mantenimento del distacco dell’edificazione dalla strada, anche per la protezione della visuale panoramica di Certaldo Alto; i fabbricati devono avere massima altezza di due piani. - C.at 3 l’edificazione può avvenire a stralci ma a partire dalle aree vicino alla viabilità; le aree e attrezzature pubbliche devono essere localizzate vicino alla viabilità per la più agevole accessibilità - C.at6 mantenimento di un varco nella parte centrale dell’area per protezione delle visuali panoramiche Art. 96 comma 3 - Verde urbano pubblico di progetto Ove siano previste entro i comparti, in applicazione del metodo di perequazione e di compensazione definito dalle presenti Norme, al momento della presentazione di un progetto di comparto, il privato può proporre, in alternativa o in aggiunta a quanto disposto nella relativa scheda progetto, la realizzazione o il pagamento della spesa per la realizzazione di verde pubblico o parcheggi pubblici, se, in quanto nelle vicinanze, risultino migliorativi della funzionalità dell’intervento. FIESOLE – RU 2009 art. 37 comma 3 - Aree di trasformazione urbanistica Per ciascuna area di trasformazione urbanistica il Regolamento Urbanistico definisce il volume edificabile, le destinazioni ammissibili, gli allineamenti planoaltimetrici nei confronti dello spazio pubblico. Per le aree in cui l’attuazione non è ancora in itinere ed è sottoposta a piano urbanistico attuativo o a intervento convenzionato con progetto unitario, il Regolamento Urbanistico definisce una ALLEGATO B | 29 ANALISI SULLA PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTALE scheda norma contenente gli obblighi convenzionali e le particolari disposizioni per la attuazione degli interventi in coerenza con i principi stabiliti nell'Atlante delle UTOE. Le schede norma dei singoli ambiti di trasformazione contengono inoltre la quota di edilizia residenziale sociale da garantire, le opere di interesse pubblico da realizzare, l’obbligo di reperire i necessari standards urbanistici e/o la loro monetizzazione, i requisiti minimi e le eventuali incentivazioni atte a garantire il risparmio energetico e l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, i criteri di perequazione; le ulteriori specifiche disposizioni in attuazione e coerenza con gli indirizzi, direttive e prescrizione del P.I.T.. Disciplina della perequazione urbanistica nelle Aree di trasformazione: AT35 Compiobbi11 In presenza di più soggetti aventi titolo i diritti edificatori sono attribuiti in misura proporzionale alla superficie territoriale (St) afferente a ciascuna delle proprietà immobiliari ricomprese nell’area di trasformazione. Sono ripartiti nella stessa misura proporzionale, salvo diverso accordo tra gli aventi titolo: - la superficie utile lorda (Sul) edificabile relativa alle singole funzioni previste nell’area di trasformazione; - gli obblighi relativi alla quota di edilizia residenziale con finalità sociali; - gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e le attrezzature pubbliche obbligatorie. Disciplina della perequazione urbanistica nei Piani di recupero: PR 22 Compiobbi12 L’ 80% dei diritti edificatori è ripartito in misura proporzionale all’imponibile catastale di ciascuna delle proprietà immobiliari ricomprese nell’area di riqualificazione. Il residuo 20% è attribuito in misura proporzionale alla superficie territoriale (St) afferente a ciascuna delle proprietà immobiliari ricomprese nell’area di riqualificazione, comprendendo nel calcolo anche l’area di sedime degli edifici esistenti. Sono ripartiti nella stessa misura proporzionale, salvo diverso accordo tra gli aventi titolo: - gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e le opere pubbliche obbligatorie; - gli oneri relativi alla cessione gratuita all’Amm./ne Comunale delle aree da destinarsi a verde pubblico attrezzato ed a parcheggi pubblici. La realizzazione degli interventi previsti nell’area di riqualificazione presuppone la redazione di un piano delle permute immobiliari tra i soggetti aventi titolo, definito sulla base del progetto di dettaglio riferito all’intera area. Il rilascio e/o l’efficacia dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione di atti con i quali sono effettuate le permute immobiliari tra gli aventi titolo in applicazione dei criteri perequativi sopra descritti. LASTRA A SIGNA – RU 2008 Articolo 57 comma 7 - La disciplina degli ambiti Gli strumenti di progettazione unitaria garantiscono la massima perequazione tra gli eventuali diversi proprietari degli immobili compresi negli ambiti ai quali si riferiscono. La partecipazione ai benefici e ai gravami conferiti ai predetti immobili dagli strumenti di attuazione è definita in misura proporzionale alle superfici appartenenti ai diversi proprietari. PONTASSIEVE – RU 2009 Disciplina della perequazione urbanistica (Scheda norma Ambiti a progettazione unitaria P9 e P10) In presenza di più soggetti aventi titolo i diritti edificatori sono attribuiti in misura direttamente proporzionale alla Superficie territoriale afferente a ciascuna delle proprietà immobiliari ricomprese nell’Ambito a progettazione unitaria, escludendo dal calcolo le aree di proprietà pubblica. Sono ripartiti nella stessa misura direttamente proporzionale, salvo diverso accordo tra gli aventi titolo: - la Superficie utile lorda edificabile relativa alle singole utilizzazioni previste nell’Ambito a progettazione unitaria; - gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e le attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico obbligatorie; - gli oneri relativi alla cessione gratuita all’Amministrazione Comunale delle porzioni dell’Ambito a progettazione unitaria che saranno destinate dal piano attuativo ad opere e/o attrezzature pubbliche. La realizzazione degli interventi previsti nell’Ambito a progettazione unitaria presuppone, ove necessario, la redazione di un piano di ricomposizione fondiaria comprendente le permute o cessioni immobiliari tra tutti i soggetti aventi titolo, definito sulla base del progetto di dettaglio a fini esecutivi 11 Caso tipo. Simili prescrizioni sono presenti nelle Schede Norma di altri comparti di trasformazione 12 Caso tipo. Simili prescrizioni sono presenti nelle Schede Norma di altri comparti di recupero urbano ALLEGATO B | 30 ANALISI SULLA PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTALE riferito all’intero ambito. Il rilascio e/o l’efficacia dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione di atti con i quali sono effettuate le permute o cessioni immobiliari tra i soggetti aventi titolo in applicazione dei criteri perequativi sopra descritti. SCANDICCI - RU Art. 22 - AREE SOGGETTE A PEREQUAZIONE URBANISTICA 1. Per un più efficace perseguimento delle strategie di sviluppo sostenibile del territorio definite dal Piano Strutturale, il Regolamento Urbanistico assoggetta alla disciplina della perequazione urbanistica le seguenti “Aree TR / trasformazione degli assetti insediativi”, “Aree RQ / riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali” e “Aree CP / edificazione di completamento”: (...omissis...) 2. La disciplina delle aree di cui al punto 1, sottesa ad una equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà immobiliari in esse ricomprese, con riferimento all’edificabilità attribuita dal Regolamento Urbanistico a ciascuna area e tenuto conto delle condizioni fisiche del territorio nonché di eventuali vincoli di legge, è contenuta nelle rispettive ‘schede normative e di indirizzo progettuale di cui all’Allegato ‘B’ alle presenti norme, le cui disposizioni hanno efficacia vincolante. 3. Nelle aree soggette alla disciplina della perequazione urbanistica sono ripartiti secondo criterio proporzionale tra i soggetti attuatori anche gli oneri economici e gli obblighi convenzionali comunque connessi alla realizzazione dell’intervento. Esempio Area di trasformazione TR I diritti edificatori sono attribuiti in misura proporzionale alla superficie territoriale (St) afferente a ciascuna delle proprietà immobiliari ricomprese nell’area di trasformazione. Sono ripartiti nella stessa misura proporzionale, salvo diverso accordo tra gli aventi titolo: - la superficie utile lorda (Sul) edificabile relativa alle singole funzioni previste nell’area di trasformazione; - gli obblighi relativi alla quota di edilizia residenziale con finalità sociali; - gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e gli interventi di interesse pubblico obbligatori; - gli oneri relativi alla cessione gratuita all’Amm./ne Comunale di aree destinate a sedi stradali, verde pubblico e parcheggi pubblici; - gli oneri relativi alla cessione gratuita all’Amm./ne Comunale di eventuali porzioni di terreno utilizzabili per futuri interventi di edilizia residenziale con finalità sociali. La realizzazione degli interventi previsti nell’area di trasformazione presuppone la redazione di un piano di ricomposizione fondiaria comprendente le permute o cessioni immobiliari tra tutti i soggetti aventi titolo, definito sulla base del progetto di dettaglio a fini esecutivi riferito all’intera area. Il rilascio e/o l’efficacia dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione di atti con i quali sono effettuate le permute o cessioni immobiliari tra i soggetti aventi titolo in applicazione dei criteri perequativi sopra descritti. Esempio Area di riqualificazione RQ L’ 80% dei diritti edificatori è ripartito in misura proporzionale all’imponibile catastale di ciascuna delle proprietà immobiliari ricomprese nell’area di riqualificazione. Il residuo 20% è attribuito in misura proporzionale alla superficie territoriale (St) afferente a ciascuna delle proprietà immobiliari ricomprese nell’area di riqualificazione, comprendendo nel calcolo anche l’area di sedime degli edifici esistenti. Sono ripartiti nella stessa misura proporzionale, salvo diverso accordo tra gli aventi titolo: - gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e le opere pubbliche obbligatorie; - gli oneri relativi alla cessione gratuita all’Amm./ne Comunale delle aree da destinarsi a verde pubblico attrezzato ed a parcheggi pubblici. La realizzazione degli interventi previsti nell’area di riqualificazione presuppone la redazione di un piano di ricomposizione fondiaria comprendente le permute o cessioni immobiliari tra tutti i soggetti aventi titolo, definito sulla base del progetto di dettaglio a fini esecutivi riferito all’intera area. Il rilascio e/o l’efficacia dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione di atti con i quali sono effettuate le permute o cessioni immobiliari tra i soggetti aventi titolo in applicazione dei criteri perequativi sopra descritti. SESTO FIORENTINO - RU 2006 Articolo 60. Disciplina della perequazione 1. Le potenzialità di trasformazione edilizia e gli obblighi stabiliti nelle schede dell’Appendice 1 e ALLEGATO B | 31 ANALISI SULLA PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTALE nell’ambito di trasformazione di Montorsoli sono unitariamente conferiti all'insieme degli immobili compresi in ciascuno degli ambiti soggetti a piano attuativo o progetto unitario, indipendentemente dalla collocazione prevista degli edifici, delle loro aree di pertinenza e delle aree da riservare per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 2. I proprietari di tali immobili, o gli altri aventi titolo sugli stessi, sono tenuti a definire, mediante accordi pattizi, i criteri, le modalità ed i termini temporali con i quali garantire la perequazione dei benefici e dei gravami. 3. I proprietari possono presentare al comune una suddivisione dell’ambito in più comparti, nel rispetto delle prescrizioni delle schede, da attuare attraverso strumenti differenti, restando il comune estraneo da ogni questione relativa alla perequazione dei benefici e dei gravami. 4. Non concorrono alla potenzialità di trasformazione edilizia né agli obblighi stabiliti dalle schede le aree del sistema infrastrutturale e le aree utilizzate per attività pubbliche esistenti ricadenti all’interno degli ambiti di intervento. SIGNA – RU 2008 Art. 26 - Perequazione 1. Il presente RU utilizza il metodo della perequazione urbanistica, in base al quale: - utilizza lo strumento del comparto edificatorio per gli interventi di rilevanza urbanistica (nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica), indicati nelle apposite schede dal presente Regolamento Urbanistico, la cui realizzazione è soggetta a preventiva approvazione di Piano urbanistico attuativo o a rilascio di titolo abilitativo diretto accompagnato da apposita convenzione; - pone a carico degli interventi di cui sopra la cessione e/o la realizzazione di dotazioni territoriali quali l’edilizia residenziale sociale, le attrezzature collettive o scolastiche, la viabilità. 2. Le potenzialità di trasformazione e i relativi obblighi, indicati nelle Schede di cui all’Art. 8 delle presenti norme, sono attribuiti indipendentemente dalla prevista collocazione degli edifici, delle loro aree di pertinenza e delle aree da riservare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché indipendentemente dalla modalità attuativa dell’intervento. 3. L'Amministrazione comunale rimane estranea ad ogni questione relativa alla perequazione dei benefici e degli oneri. 4. Il progetto può essere presentato dai proprietari di almeno la maggioranza assoluta dell’imponibile catastale delle superfici interessate. 5. I proponenti dovranno dimostrare di aver cercato l'adesione anche degli altri proprietari e motivare l’impossibilità del raggiungimento dell’attuazione unitaria. 6. Per l’attuazione degli interventi assoggettati a piano attuativo, può essere seguita la procedura dell’art. 66 della LR 1/2005 (Consorzi per la realizzazione dei piani attuativi). Art. 55 comma 7 - Aree per urbanizzazione primaria e secondaria In applicazione del principio di perequazione, al momento della presentazione di un progetto di comparto, il privato può proporre, in alternativa o in aggiunta a quanto disposto nella relativa scheda di intervento, la realizzazione o il pagamento della spesa per la realizzazione di verde pubblico o parcheggi pubblici, se, in quanto nelle vicinanze, risultino migliorativi della funzionalità dell’intervento. Art. 65 comma 4- Zone C – di espansione dell’aggregato urbano Sono ammesse distribuzioni delle quantità edificatorie e localizzazioni degli spazi pubblici e di uso pubblico, delle attrezzature e dei servizi, nonché delle infrastrutture di comunicazione, diverse da quelle contenute nella scheda ai fini perequativi e per una migliore qualità degli interventi, senza che ciò costituisca variante; rimangono invece inalterati i relativi dimensionamenti, le funzioni e il perimetro dell’area interessata dall’intervento. ALLEGATO B | 32 ANALISI SULLA PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTALE Comuni in Provincia di Pistoia AGLIANA – PROGETTO PRELIMINARE (VALUTAZIONE INTEGRATA) Art. 3.2.1.1 Perequazione La perequazione urbanistica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi individuati dal Piano Strutturale ed alla equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà immobiliari ricomprese in ambiti oggetto di trasformazione urbanistica, effettuata in base alle limitazioni all’edificabilità derivante dal presente Atto di Governo del Territorio. La perequazione urbanistica consente la messa in atto di meccanismi di controllo delle dinamiche legate alle rendite dei suoli connesse alle previsioni del piano e in particolare essa permette: a) una maggiore equità di trattamento nei confronti della proprietà privata; b) il sistema di dotare la città, attraverso i nuovi interventi edilizi, di spazi scoperti da destinare a verde, parcheggi e servizi che ne arricchiscono il patrimonio e favoriscono il riequilibrio ambientale delle porzioni urbane più dense. La perequazione urbanistica distribuendo la “fertilità edilizia” senza distinzione tra servizi e edificato, elimina la suddivisione tra zone destinate all’edificazione privata e quelle destinate a verde e servizi, permettendo di conseguenza di limitare l’individuazione delle aree preordinate all’esproprio e la decadenza quinquennale dei relativi vincoli. Per i motivi esposti il Regolamento Urbanistico nel definire i vari comparti soggetti a perequazione: a) individua i meccanismi procedurali e amministrativi necessari ad effettuare il controllo delle cessioni delle aree, nonché delle dimensioni degli insediamenti che queste generano nei limiti fissati dal Piano Strutturale; b) disciplina gli eventuali trasferimenti di indice territoriale, attribuendo comunque ad ogni comparto il necessario quantitativo di verde pubblico; c) studia nel dettaglio ogni area di trasformazione e individua le aree soggette alla realizzazione dei nuovi edifici e quelle alla cessione diretta da destinare a verde pubblico o d’uso pubblico, avendo cura che i nuovi edifici siano posizionati sul perimetro delle nuove aree verdi, assieme ai parcheggi pubblici, in modo che la parte scoperta dei comparti perequati sia organicamente distribuita e priva di frammentazione. 3.2.1.2 Disposizioni sulla Disciplina della Perequazione Urbanistica La disciplina della perequazione urbanistica persegue gli obiettivi individuati dal Piano Strutturale ed è finalizzata al superamento della diversità di condizione giuridico-economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica, promuovendo forme di equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio comunale. Gli ambiti urbani soggetti alla disciplina della perequazione urbanistica sono individuati con il presente Regolamento Urbanistico, nel rispetto degli indirizzi dettati dal Piano Strutturale. Per ciascun ambito soggetto alla disciplina della perequazione urbanistica il Regolamento individua specifici parametri di riferimento dettando disposizioni volte a garantire una equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà immobiliari ricomprese nell’ambito medesimo. Nella stessa misura proporzionale dei diritti edificatori nell’ambito soggetto a perequazione sono ripartiti, salvo diverso accordo: a) i quantitativi di Superficie Utile Lorda relativi alle singole funzioni previste; b) gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e gli interventi di interesse pubblico che il Regolamento Urbanistico prescrive come condizione obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi; c) gli oneri relativi alla cessione gratuita al comune di aree a destinazione pubblica quali sedi stradali, verde pubblico, parcheggi pubblici, servizi e attrezzature; d) gli obblighi relativi alle eventuali quote obbligatorie di edilizia residenziale con finalità sociali; e) gli eventuali ulteriori benefici pubblici che il Regolamento Urbanistico prescrive come condizione ALLEGATO B | 33 ANALISI SULLA PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTALE obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi. La realizzazione degli interventi previsti nell’ambito soggetto a perequazione urbanistica presuppone la redazione di un piano di ricomposizione fondiaria, comprendente le permute o cessioni immobiliari tra tutti i soggetti aventi titolo, definito sulla base del progetto di dettaglio a fini esecutivi riferito all’intero ambito. Il rilascio o l’efficacia dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione di atti con i quali sono effettuate le permute o cessioni immobiliari tra i soggetti aventi titolo in applicazione di criteri perequativi e alla cessione delle aree prescritte in ciascun ambito, individuato dalla presente disciplina. Le potenzialità di trasformazione edilizia e gli obblighi stabiliti nelle presenti norme, sono conferiti unitamente all'insieme degli immobili compresi in ciascuna Unità Minima d’Intervento, indipendentemente dalla collocazione prevista degli edifici, delle loro aree di pertinenza e delle aree da riservare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. I proprietari di tali immobili, o gli altri aventi titolo sugli stessi, devono regolare il loro rapporto in modo da rendere possibile l'attuazione del piano e sono tenuti a definire, mediante accordi pattizi, i criteri, le modalità ed i termini temporali con i quali garantire la perequazione dei benefici e dei gravami. L'Amministrazione comunale rimane estranea da ogni questione relativa alla perequazione dei benefici e dei gravami. 3.2.1.3 Disposizioni Integrative alla Disciplina della Perequazione Urbanistica Al fine di agevolare la realizzazione di “abitazioni in affitto”, convenzionato con il comune e per un periodo non inferiore a 8 anni o la realizzazione di Edilizia Economica e Popolare, qualora nelle aree di trasformazione, si intendano realizzare, oltre agli interventi disciplinati nella scheda norma, anche tali interventi, la capacità edificatoria esito dell’applicazione dell’indice di utilizzazione territoriale (UT) all’intera area di trasformazione, può essere incrementata del 10%, concentrando tali incrementi, in non meno del 20% dell’intera area suscettibile di trasformazioni edilizie. L’area di trasformazione alla quale si applichi tale modalità di incremento della capacità edificatoria, è sempre subordinata all’approvazione di un Piano Attuativo. 4.2.2.1 Parametri Urbanistici ed Edilizi Ai fini dell’attuazione del Regolamento Urbanistico i parametri urbanistici ed edilizi sono definiti come segue, in attesa dell’adeguamento del Regolamento Edilizio: Area di Pertinenza (mq) – ADP E’ la superficie di pertinenza privata degli edifici, previsti di nuova edificazione in Area di Trasformazione, sottoposta alla disciplina della perequazione. Essa comprende il sedime degli edifici e le aree di pertinenza degli stessi, da destinare a parcheggio, giardino, spazio pedonale e altri similari e funzionali usi privati scoperti. MONTALE – RU VIGENTE TITOLO IX – LE AREE DI TRASFORMAZIONE CAPITOLO I – LE AREE A PREVALENTE DESTINAZIONE ABITATIVA Art. 82 – Generalità comma 9. E’ prevista la possibilità di introdurre criteri di perequazione urbanistica, ai sensi del successivo art. 83. In tal caso la fattibilità degli interventi riferiti ad aree o comparti di riordino è condizionata all’utilizzo dell’indice perequativo individuato. L’eventuale esito negativo della procedura perequativa, comporterà l’assunzione, da parte degli attuatori, dell’onere finanziario relativo agli espropri. Art. 83– Perequazione urbanistica 1. La perequazione urbanistica è finalizzata, ai sensi dell’art.60 delle LR 1/05, al perseguimento degli obiettivi individuati dal PS e dal RU ed alla equa distribuzione dei diritti edificatori per le proprietà immobiliari ricadenti nelle aree o nei comparti di trasformazione urbanistica, appositamente individuate nelle schede di cui al successivo art. 84. 2. Gli ambiti di perequazione possono essere riferiti ad aree unitarie, adiacenti o, semplicemente, collegate in termini funzionali. Nel caso di aree disgiunte l’applicazione di criteri perequativi è ALLEGATO B | 34 ANALISI SULLA PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTALE condizionata all’attivazione di procedure di coordinamento mediante piani complessi di intervento o programmi complessi di riqualificazione insediativa. Le aree coordinate vengono considerate dal RU in modo solidale. Art. 84– Aree di riordino urbano ed aree assimilate (RU, TU, R6) 5. Intervento coordinato di Via I Maggio e Via Risorgimento, Montale comma 5.8 Perequazione urbanistica La Sul totale residenziale si ricava, per una quantità pari al 70% (mq 7245,00) dal recupero dei volumi esistenti e per il rimanente 30% (mq 3105,00) dallo sfruttamento dell’indice perequativo attribuito alle aree verdi “V1.1” , alle aree per parcheggio “p” ed ai percorsi pedonali “V2.2” (mq 20218) localizzate tra le vie Masini e Martiri e opportunamente perimetrate nella Tav. 6 del RU. Al suddetto indice si attribuisce un valore pari a 0,1505 mq/mq. 6. Intervento coordinato comprendente l’area di riordino RU 8 e le aree R6.2, R6.3, R6.4, Stazione 6.7 Perequazione urbanistica La Sul complessiva (20000 mq) si ricava, per una quantità pari a mq 13050 (65 % ca.), dal recupero dei volumi esistenti e per la rimanente quantità di mq 6950 (35% ca.) dall’utilizzazione degli indici perequativi attribuiti alle aree di interesse generale previste a corredo degli interventi R6 (mq 18254) e alle aree riferite al modulo sud della cassa di espansione (mq 51169), come perimetrato nella cartografia di RU. La misura delle prime si ottiene sottraendo la superficie territoriale teorica attribuita agli interventi R6 (mq 4965) dalla superficie territoriale individuata dal previgente PRG per l’area “RU4” (mq 23219). All’indice riferito alle aree di interesse generale si attribuisce un valore pari a 0,2438 mq/mq; all’indice riferito alla porzione di cassa di espansione si attribuisce un valore pari a 0,0488 mq/mq. PISTOIA – RU ADOTTATO Art. 20 - Perequazione 1. Al fine di aumentare la dotazione di spazi pubblici e di migliorare l’organizzazione degli insediamenti, ai sensi dell’art. 60 della LR 1/2005 e dell’art. 16 del Regolamento di attuazione del Titolo V della stessa legge, si applica la perequazione urbanistica a tutte le proprietà immobiliari ricomprese negli ambiti complessi di trasformazione (ACT), salvo casi particolari (ambiti a totale o prevalente proprietà pubblica) comunque indicati specificamente nelle schede norma. 2. La capacità edificatoria dell’ambito di trasformazione è definita in base all’attribuzione dell’indice convenzionale di edificabilità (ICE) relativo alle diverse aree comprese nell’ambito di trasformazione, distinte per classi di suolo ed in funzione dello stato di diritto. 3. La capacità edificatoria risultante è espressa in Su convenzionale a destinazione residenziale o terziaria; per destinazioni diverse si applicano appositi coefficienti di conversione. 4. La Su effettiva così determinata viene allocata su aree a destinazione privata appositamente quantificate ed indicate nelle schede norma; i suoli eccedenti le aree private e le relative dotazioni minime di legge (standard, opere di urbanizzazione primaria), si definiscono “extra-standard” e sono ceduti gratuitamente al Comune. 5. L’attuazione dell’ambito perequativo è subordinata alla sottoscrizione di una convenzione (con relativo piano di ricomposizione fondiaria, ai sensi dell’art. 16, comma 4 del Regolamento n. 3/R del 2007) alla quale partecipano i proprietari delle aree implicate che sancisca: -l’assetto urbanistico delle aree sulla base della scheda norma del RU; -la distribuzione della capacità edificatoria nelle aree di trasformazione sulla base della scheda norma del RU; -il progetto delle opere a standard e delle opere di urbanizzazione primaria; - la cessione gratuita al Comune delle aree extra-standard; - l’eventuale attuazione per sub-comparti funzionali qualora espressamente consentito dalla scheda norma, e, in questo caso, i tempi di realizzazione e il rilascio delle fideiussioni necessarie. 7. Il Comune, in caso abbia necessità di disporre di aree destinate a standard nell’ambito delle schede relative alle ACT, può procedere all’esproprio. 8. In tal caso la successiva applicazione del dispositivo perequativo dovrà ricalcolare la quota di Su spettante ai privati in proporzione alla riduzione della quota di standard espropriata. ALLEGATO B | 35 ANALISI SULLA PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTALE QUARRATA - RU Art. 62 – Perequazione urbanistica 1. In attuazione dell’art. 60 della L.R. 1/2005, il Regolamento Urbanistico prevede la perequazione urbanistica come strumento di equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio comunale. 2. Sono soggetti alla disciplina della perequazione urbanistica gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi di cui al Capo I e Capo II dei Titolo V, con la sola eccezione di Progetti di Centralità di cui all’art. 167. 3. Sono inoltre soggetti alla stessa disciplina gli interventi di trasformazione degli insediamenti esistenti di cui al Titolo IV limitatamente alle aree di riqualificazione insediativa di cui all’art. 153, alle aree di completamento edilizio di cui all’art. 149 ed alle aree di integrazione dei nuclei di cui agli art. 156 bis e 156 ter. 4. In detti ambiti i diritti edificatori e gli oneri ed obblighi di cui al comma 1 sono ripartiti percentualmente tra i proprietari secondo i seguenti criteri: a) quanto al 35% in proporzione alla superficie del terreno di proprietà rispetto alla superficie territoriale interessata dalla trasformazione; b) quanto al 65% in proporzione alla rendita catastale dei beni di proprietà rispetto al totale delle rendite di tutti i beni compresi nel perimetro dell’area interessata dalla trasformazione; c) ove alcune aree siano interessate da vincoli sovraordinati al Regolamento che ne dispongano l’inedificabilità, la superficie dei terreni interessati da tali vincoli, ai fini della determinazione della percentuale di cui alla lettera “a”, si computa al 50% di quella reale; d) le rendite degli edifici esistenti sono computate ai fini delle determinazione della percentuale di cui alla lettera “b” solo quando l’intervento ne preveda la demolizione o la cessione al Comune; in caso di demolizione o cessione parziale la loro rendita si computa in misura proporzionale alla S.U.L. della porzione di edificio da demolire o cedere in rapporto alla S.U.L. complessiva dell’edificio cui si riferisce la rendita catastale. E’ facoltà degli interessati aventi titolo accordarsi su quote percentuali diverse da quelle derivati dall’applicazione dei criteri perequativi di cui sopra. In ogni altro caso il Comune procede in conformità ai criteri perequativi di cui al presente articolo. 5. Negli ambiti di cui ai commi 2 e 3, salvo diverso accordo tra gli aventi titolo, sono ripartiti nella misura determinata come prescritto al comma 4: a) i quantitativi di superficie utile lorda relativi alle singole funzioni previste nell’ambito soggetto a perequazione; b) gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e gli interventi di interesse pubblico che il regolamento urbanistico o il piano complesso di intervento prescrivano come condizione obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi nell’ambito soggetto a perequazione; c) gli oneri relativi alla cessione gratuita al comune di aree a destinazione pubblica quali sedi stradali, verde pubblico, parcheggi pubblici, attrezzature pubbliche o di interesse pubblico; d) gli obblighi relativi alle eventuali quote obbligatorie di edilizia residenziale con finalità sociali; e) gli eventuali ulteriori benefici pubblici che il regolamento urbanistico, o il piano complesso di intervento, prescrivano come condizione obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi nell’ambito soggetto a perequazione. 6. La realizzazione degli interventi previsti nell’ambito soggetto a perequazione urbanistica presuppone la redazione di un piano di ricomposizione fondiaria comprendente le permute o cessioni immobiliari tra tutti i soggetti aventi titolo, definito sulla base del progetto di dettaglio riferito all’intero ambito. 7. Il rilascio o l’efficacia dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione di atti con i quali sono effettuate le permute o cessioni immobiliari tra i soggetti aventi titolo in applicazione dei criteri perequativi di cui al comma 4. 8. Nell’area di connotazione urbana ACU di cui all’art. 168, il piano complesso di intervento prevede autonoma disciplina della perequazione, integrando i criteri di cui al comma 4 con un ulteriore parametro che tenga conto dei diritti edificatori pregressi (e cioè della potenzialità edificatoria delle aree interessate così come risultante dallo strumento urbanistico previgente). Il peso di detto parametro deve risultare compreso tra il 30 ed il 40%, con conseguente proporzionale riduzione del peso dei parametri di cui alle lettere “a” e “b” del comma 4. ALLEGATO B | 36 ANALISI SULLA PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTALE Comuni in Provincia di Prato MONTEMURLO – RU 2010 La disciplina riferita alle aree di cui al punto 1 è defi nita , oltre che dall’articolo 17, da apposite schede normative e di indirizzo progettuale il cui repertorio completo è contenuto nell’allegato “C” alle presenti norme. In ciascuna scheda sono tra l’altro indicati: - lo strumento previsto per l’attuazione degli interventi di trasformazione; - gli obiettivi dell’azione di trasformazione; - i dimensionamenti e le destinazioni d’uso previste; - le disciplina urbanistica di dettaglio riferita agli interventi di trasformazione nell’area di cui trattasi; - gli eventuali contenuti prescrittivi e/o le forme di garanzia obbligatorie della convenzione destinata a regolamentare la realizzazione dell’intervento ed i rapporti, anche economici, tra le parti; - la disciplina della perequazione urbanistica, ove prevista; - gli interventi e/o le attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico da realizzarsi contestualmente all’intervento di trasformazione; - la quota di nuova edifi cazione residenziale con fi nalità sociali, ove prevista; - la classifi cazione del patrimonio edilizio eventualmente esistente nell’area di intervento; - la fattibilità degli interventi dal punto di vista geologico e idraulico; - le annotazioni relative alla valutazione integrata e al monitoraggio degli effetti dell’azione di trasformazione, ove previsti; - le prescrizioni e mitigazioni ambientali; - il soggetto (pubblico e/o privato) cui compete l’iniziativa per la formazione del Piano Attuativo; - la disciplina degli immobili ed aree comprese nell’area di trasformazione in caso di scadenza del termine quinquennale dalla data di approvazione del Regolamento Urbanistico in difetto di approvazione del relativo Piano Attuativo, e comunque nelle more dell’approvazione dello stesso; - la disciplina degli immobili ed aree comprese nell’area di trasformazione ad avvenuta realizzazione ed ultimazione degli interventi previsti dal relativo Piano Attuativo. VAIANO – RU 2007 aggiornato 2010 Art. 6.1 - Perequazione urbanistica 1 - Ai sensi dell’Art. 60 della LR 1/2005 in ogni intervento di trasformazione degli assetti territoriali dovrà essere rispettato il criterio della perequazione urbanistica finalizzato all’equa distribuzione dei diritti edificatori tra le proprietà immobiliari oggetto dell’intervento. 2 - Le “Aree Unitarie” individuate nelle tavole “Usi e modalità d’intervento” scala 1:2000, costituiscono uno strumento di applicazione e verifica del suddetto criterio. Eventuali modifiche di tali aree in sede di Piani Attuativi dovranno comunque rispettare il criterio di perequazione urbanistica. Altrimenti la perequazione si effettuerà attraverso l’individuazione di comparti o Unità Minime di Intervento Art. 14 - Termini specifici 1 - Vengono definiti ai commi seguenti alcuni termini che assumono un significato specifico nell’ambito del RU. 2 - Aree Unitarie Il termine indica le aree soggette a progettazione unitaria nell’ambito delle previsioni attuative del RU. Tali aree sono strumenti per l’applicazione della perequazione (Art. 60 LR 1/2005). Tali aree non coincidono necessariamente con Unità Minime di Intervento (UMI). La perimetrazione potrà subire limitate modificazioni in relazione all’effettivo stato dei luoghi e alla situazione delle proprietà. ALLEGATO B | 37