contratto portierato, protocollazione, servizio ausiliario
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contratto portierato, protocollazione, servizio ausiliario
CONTRATTO DI FORNITURA SERVIZI DI PORTIERATO E CENTRALINO, PROTOCOLLAZIONE E SERVIZI AUSILIARI Periodo 1/11/2010 – 31/10/2013 -1- ART 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO La Camera di Commercio di Lodi affida a Servicecamere l’incarico per lo svolgimento di servizi finalizzati a garantire adeguate modalità di accoglienza del pubblico e dell’utenza, a favorire l’efficienza dei servizi erogati supportando le funzionalità degli uffici e agevolando il flusso delle comunicazioni interne ed esterne e a garantire alcuni servizi ausiliari, tecnici e di mantenimento dell’infrastruttura dell’Ente. Il tutto coerentemente con la logica della qualità e del miglioramento continuo che ispira la gestione dell’Ente, e che è divenuta fondante in seguito all’ottenimento del riconoscimento della conformità del sistema per la gestione della qualità della Camera di Commercio ai requisiti previsti dalla normativa UNI EN ISO 9001:2008. I servizi richiesti sono articolati nelle due tipologie seguenti per le quali vengono indicate, a titolo esemplificativo, le specifiche attività: a) Servizio di portierato e centralino - apertura e chiusura degli ingressi camerali all’inizio e alla fine dell’orario di servizio e attività connesse; - anticamera e/o portineria; - centralino e smistamento chiamate telefoniche; - raccolta e smaltimento della corrispondenza in arrivo ed in uscita; - prelievo, trasporto, consegna di fascicoli e materiale d’uso, nella sede camerale; - riproduzione di documenti con l’uso di macchine fotocopiatrici e scanner; - affrancatura della posta; - imbustatura, confezione di pacchi e plichi ed eventuale apposizione materiale di bolli e sigilli; - segnalazione di eventuali guasti, incidenti o situazioni non ordinarie e attuazione all’occorrenza di interventi di prima necessità; - sostituzione del servizio ausiliario ove impossibilitato per: piccole commissioni esterne, preparazione delle sale in occasione delle riunioni o manifestazioni previste, consegna materiale vidimato. b) Servizio di protocollazione e assistenza logistica ufficio segreteria - protocollazione della posta in entrata; - supporto alla gestione documentale e logistica dell’ufficio segreteria; c) Altri servizi ausiliari generici e di riparazione - commissioni esterne e consegne presso altri uffici in provincia di Lodi; - vidimazioni e timbrature; - preparazione delle sale in occasione di riunioni e manifestazioni organizzate dalla Camera di Commercio, rifornimenti e altri adempimenti connessi; - controllo sale e relative attrezzature successivamente all’utilizzo in occasione delle riunioni e manifestazioni suddette; - rifornimento periodico di cancelleria agli uffici; - trasporto faldoni, materiali e attrezzature fra i locali della sede, dagli uffici ai locali deposito e archivio; -2- - spostamento di piccoli arredi, attrezzature e materiale vario dai locali camerali verso altre sedi esterne (in provincia di Lodi) anche con automezzi messi a disposizione dalla Camera di Commercio di Lodi; - riordinamento e mantenimento dei locali archivio e deposito; - allacciamento personal computer e altre attrezzature informatiche ed elettroniche; - piccole riparazioni e interventi di mantenimento sui locali e sulle attrezzature (es. piante, stuccature, tende, fissaggi a muro, esposizione bandiere, sostituzione lampade, tinteggiature parziali o totali di alcuni locali camerali, riparazione porte, finestre e serrande, piccoli interventi di stuccaggio, ecc..); - supporto alla gestione documentale e alle attività d’ufficio dei vari servizi (invio fax, consegna buoni pasto ai dipendenti, fotocopie, gestione chiamate telefonica, archiviazione, imbustamento, ecc.. ); ART 2 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 2.1 PORTIERATO E CENTRALINO (art. 1 lettera a) Il servizio di portierato e centralino dovrà essere prestato quotidianamente presso la sede camerale di via Haussmann 11/15, negli orari seguenti: Lunedì/Martedì e Giovedì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle ore 17.00; il Mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 17.00; il Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30, per un totale di 37,5 ore settimanali per 52 settimane all’anno. Il servizio dovrà essere espletato tramite l’impiego alternato di almeno due unità lavorative, idonee allo svolgimento delle attività elencate alla lettera a) dell’art. 1. Servicecamere si impegna a garantire la continuità del servizio tramite la disponibilità di una terza unità lavorativa altrettanto idonea, da impiegare per le sostituzioni in caso di assenze o impedimenti. 2.2. SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE E ASSISTENZA LOGISTICA ALL’UFFICIO SEGRETERIA (art. 1 lett. b) Il servizio di protocollazione e ausilio logistico agli uffici dovrà essere prestato quotidianamente presso la sede camerale di via Haussmann 11/15, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 per un totale di 15 ore settimanali per 52 settimane all’anno. La Camera di Commercio si riserva di concordare con Servicecamere modulazioni d’orario diversificate all’interno del totale settimanale, in relazione alle esigenze di flessibilità dell’Ente. Il servizio viene espletato tramite l’impiego di una unità lavorativa, idonea allo svolgimento di tale attività. Servicecamere si impegna a garantire la continuità del servizio tramite la disponibilità di una seconda unità lavorativa altrettanto idonea, da impiegare per le sostituzioni in caso di assenze o impedimenti. 2.3. ALTRI SERVIZI AUSILIARI GENERICI E DI RIPARAZIONE (art. 1 lett. c) Gli altri servizi ausiliari generici e di riparazione dovranno essere prestati quotidianamente presso la sede camerale di via Haussmann 11/15 per un totale di 30 ore settimanali per 48 settimane all’anno. -3- L’articolazione delle ore di servizio nell’arco della settimana sarà orientativamente la seguente: dal Lunedì al Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 13.30 alle ore 16.00 il Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. La Camera di Commercio si riserva di concordare con Servicecamere modulazioni d’orario diversificate all’interno del totale settimanale, in relazione alle esigenze di flessibilità dell’Ente. Il servizio viene espletato tramite l’impiego di una unità lavorativa, idonea allo svolgimento delle attività elencate alla lettera a) dell’art. 1. Servicecamere si impegna a garantire la continuità del servizio tramite la disponibilità di una seconda unità lavorativa altrettanto idonea, da impiegare per le sostituzioni in caso di assenze o impedimenti. Per l’esecuzione delle attività di commissioni esterne e di piccole riparazioni e interventi di mantenimento sui locali e sulle attrezzature, Servicecamere si avvale di mezzi e attrezzature proprie. Per le rimanenti attività vengono utilizzati i mezzi e le attrezzature della Camera di Commercio. E’ inoltre a carico della Camera di Commercio l’acquisto dei materiali d’uso necessari per l’esecuzione di tutti i servizi di cui al presente articolo. ART. 3 - GESTIONE E FUNZIONALITA’ DEI SERVIZI I servizi dovranno essere svolti da unità lavorative idonee allo svolgimento delle attività elencate nell’art. 1, secondo le istruzioni impartite in maniera coordinata dal Responsabile del nucleo di funzioni “Servizi Interni” per i servizi di cui all’art. 2.1 e 2.2 in collaborazione con l’Ufficio Provveditorato, e dal Responsabile della funzione Provveditorato per i servizi di cui all’art. 2.3. I nominativi delle unità lavorative impiegate nei servizi suddetti vengono comunicati per le vie brevi alla Camera di Commercio contestualmente alla stipula del presente contratto e formalizzati con apposita comunicazione entro 15 giorni dalla stipula del contratto. La direzione dell’Ente si riserva di valutare in qualsiasi momento l’efficienza del servizio e di comunicare per iscritto gli eventuali disservizi. Servicecamere si impegna a provvede alla risoluzione di tali disservizi fino all’eventuale sostituzione delle unità lavorative destinate a tali servizi. In caso di sostituzione programmata di unità lavorative precedentemente impiegate, Servicecamere comunica alla Camera di Commercio i nuovi nominativi con almeno quindici (15) giorni di anticipo rispetto al momento dell’impiego nel relativo servizio. In ogni caso di sostituzione (programmata, per inidoneità, o per copertura di assenze e impedimenti temporanei) l’addestramento operativo delle nuove unità lavorative coinvolte sarà a carico di Servicecamere. Servicecamere si impegna a indicare un proprio referente responsabile della commessa con il quale la Camera di Commercio manterrà i rapporti. -4- ART 4 - ORE DI SERVIZIO STRAORDINARIE Per i servizi di cui al precedente art. 1 la Camera di Commercio può richiedere l’effettuazione di ore straordinarie sia nei giorni feriali lavorativi e non che nei giorni festivi. Servicecamere si impegna ad effettuare le ore straordinarie ogni qualvolta la Camera ne faccia richiesta scritta con almeno un (1) giorno di anticipo. ART 5 - DURATA DEL CONTRATTO Il contratto ha una durata di tre anni, con decorrenza dal 1 novembre 2010 e scadenza al 31 ottobre 2013. La volontà di un’eventuale rinnovo dovrà essere esplicitamente espressa dalla Camera di Commercio di Lodi. I servizi di cui all’art. 1 lett. a) e b) dovranno essere garantiti improrogabilmente a partire dal 1.11.2010 mentre il servizio di cui all’art. 1 lett. c) dovrà essere garantito improrogabilmente a partire dal 01.01.2011. ART. 6 – COSTO DEI SERVIZI a) Portierato e protocollazione (art. 1 lett. a + b): COSTO ANNUO SERVIZIO ORDINARIO € 45.500,00 esente Iva COSTO ORARIO SERVIZIO STRAORDINARIO: - dalle ore 06,00 alle ore 22,00 feriale pari a: €/h 16,00 esente Iva; - dalle ore 22,00 alle ore 06,00 feriale pari a: €/h 20,80 esente Iva; - sabato, domenica e festivo pari a: €/h 24,00 esente Iva. b) Servizi ausiliari generici e di riparazione (art. 1 lett. c): COSTO ANNUO SERVIZIO ORDINARIO € 21.780,00 esente Iva COSTO ORARIO SERVIZIO STRAORDINARIO: - dalle ore 06,00 alle ore 22,00 feriale pari a: €/h 16,50 esente Iva; - dalle ore 22,00 alle ore 06,00 feriale pari a: €/h 21,45 esente Iva; - sabato, domenica e festivo pari a: €/h 24,00 esente Iva; COSTO RIMBORSO KM (per commissioni esterne) pari a: -5- €/km 0,49 ART. 7 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI In conformità al disposto dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006, su espressa richiesta di Servicecamere, si provvede alla revisione periodica dei corrispettivi indicati all’art. 6 che precede, sulla base dell’eventuale rinnovo dei CCNL di categoria applicati al personale adibiti ai servizi di cui al precedente art. 1. A tale scopo si richiede quindi di indicare, entro 15 gg dalla decorrenza del presente contratto, il CCNL di riferimento e il livello di inquadramento del personale. ART 8 - MODALITA’ DI PAGAMENTO I pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario dietro presentazione di un'unica regolare fatture da emettersi con cadenza mensile. Il pagamento avverrà di regola a 30 d.f.f.m., previa verifica della regolarità contributiva – DURC. Le fatture devono indicare separatamente gli importi mensili riferiti a ciascuna tipologia di servizio e specificare se trattasi di servizio ordinario o straordinario (solo se espressamente richiesto dalla Camera di Commercio di Lodi come previsto al precedente art. 4). ART. 9 – PENALI La Camera di Commercio, a suo insindacabile giudizio, fatte salve eventuali azioni di rivalsa in presenza di danni attribuibili alla impresa assegnataria, si riserva di applicare sul corrispettivo mensile riferito ai singoli servizi le seguenti penali: • mancata continuità del servizio (per ogni giorno di interruzione) 5% • mancata sostituzione di unità lavorativa non idonea dopo tre segnalazioni di disservizio di cui al precedente art. 3. 7% • comportamento negligente o sconveniente dell’unità lavorativa coinvolta 5% Il mancato inizio di uno dei servizi come previsto al precedente art. 5) darà luogo inoltre ad una penale pari al 7% del primo corrispettivo mensile del servizio di riferimento. Per le infrazioni successive alla prima, la percentuale della penale è raddoppiata. Le penali saranno applicate a seguito di preventiva comunicazione scritta del Dirigente dell’Area Amministrazione della Camera di Commercio, e trattenute direttamente in sede di liquidazione fatture qualora non si sia verificato un immediato intervento risolutivo da parte dell’impresa stessa. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Camera di Commercio. ART. 10 - ADEMPIMENTI IN TEMA DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA Tutto il personale assunto e adibito al servizio appaltato è sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità di Servicecamere la quale è obbligata al rispetto della normativa applicabile con riferimento alle eventuali diverse tipologie contrattuali applicate. -6- Servicecamere si obbliga all'osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi collettivi regolanti il rapporto di lavoro instaurato col proprio personale, a prescindere dal tipo di CCNL adottato. Servicecamere si obbliga altresì all'adempimento di tutti gli obblighi e di tutti gli oneri concernenti le assicurazioni generali obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Di conseguenza Servicecamere si impegna in caso di inadempienza ai suddetti obblighi e oneri a sollevare la Camera di Commercio da ogni e qualsiasi responsabilità assumendo a proprio carico tutte le relative conseguenze, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia. Servicecamere dovrà osservare nei riguardi del proprio personale, lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza, assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro. ART. 11 - GARANZIA DI ESECUZIONE A garanzia della corretta esecuzione del contratto Servicecamere dovrà costituire una garanzia fidejussoria il cui importo sarà pari al 10% dell’importo totale triennale (Iva esclusa), con validità per la durata del contratto, entro 10 gg dall’assegnazione dell’incarico. Il versamento della garanzia potrà essere effettuato, a mezzo fideiussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 10 giugno1982, n. 349. Le firme dei rappresentanti degli Istituti di Credito o delle Società di Assicurazione dovranno essere autenticate, con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina l’impossibilità di perfezionare il contratto. Nel caso in cui Servicecamere rifiutasse di stipulare il contratto formale o trascurasse ripetutamente, in modo grave, l'adempimento delle condizioni contrattuali, l'Amministrazione potrà, di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con lo stesso, a maggiori spese di questi, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della cauzione definitiva. La garanzia in sede di esecuzione del contratto verrà restituita a Servicecamere a completamento della prestazione e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione. ART. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO Ai sensi di quanto previsto dall’art. 118 comma 1 del D.lgs. 163/2006, è vietata la cessione anche parziale del contratto. -7- Servicecamere non potrà cedere a terzi i crediti verso la Camera di Commercio sorti in esecuzione del presente appalto. ART. 13 – RISOLUZIONE CONTRATTO Salve le ipotesi particolari regolate nel presente accordo, la risoluzione totale del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 1453 e ss. In caso di risoluzione del contratto imputabile a Servicecamere, la C.C.I.A.A. avrà il diritto di trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore. La Camera di Commercio di Lodi si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: a) impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non si versino regolarmente i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori; b) l’applicazione per più di due volte delle penali previste al precedente art. 9; c) cessione a terzi del presente contratto; d) avvio a carico di Servicecamere delle procedure di fallimento o di concordato preventivo; e) adozione nei confronti di Servicecamere del servizio di provvedimenti di sequestro o di pignoramento dei beni; f) subappalto del servizio non espressamente autorizzato dalla Camera di Commercio; g) mancata presentazione della cauzione definitiva entro i termini previsti al precedente art. 11. Qualora si verificasse quanto previsto al precedente punto a), la Camera di Commercio potrà procedere alla risoluzione del contratto e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali. In caso di risoluzione del contratto o di mancato fornitura per cause imputabili a Servicecamere, la Camera di Commercio si riserva la facoltà di ricorrere ad altra impresa richiedendo al primo classificato il risarcimento del danno e degli eventuali maggiori oneri. ART. 14 – CONTROVERSIE Tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione verranno deferite alla Camera di Commercio scelta dalla controparte e risolte secondo il Regolamento di conciliazione adottato dalla stessa. In alternativa alla conciliazione oppure qualora la stessa non fosse andata a buon fine, le controversie possono essere devolute in via esclusiva ad una arbitro unico, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. ART. 15 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato e dalla documentazione di gara vigente, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di appalti pubblici di servizi e al Codice civile. -8- ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti sono destinati all’affidamento del servizio ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che Servicecamere deve fornire alla Stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara. La mancata produzione dei predetti documenti comporta la decadenza dell’affidamento. Ai sensi dell’art.11 del D.leg.vo 196/2003 i dati forniti dalle Imprese saranno trattati dalla Camera di Commercio esclusivamente per le finalità connesse alla stipulazione e gestione del contratto. I dati raccolti possono essere comunicati al personale dell’Ente appaltante che adempie agli obblighi derivanti dal presente contratto ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 241/1990. I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la C.C.I.A.A. di Lodi e Responsabile del Trattamento è il Dirigente dell’Area Amministrazione. Lodi, ____________________ Per la Camera di Commercio di Lodi Il Segretario Generale (Federica Pasinetti) _______________________ Per servicecamere S.C.a.r.l Il Legale Rappresentante (Paolo La Selva) ______________________ -9-