pdf 375,14 kB

Transcript

pdf 375,14 kB
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 2A ISTANZA -
MASSIMARIO 2009
A NNO 2009
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 2 A ISTANZA
Decisione 26 gennaio 2009, n. 1.
Procedimento disciplinare – Erronea valutazione delle risultanze istruttorie – Riforma della
decisione assunta dalla commissione di prima istanza
Deve essere riformata la decisione assunta dalla commissione di disciplina di I° istanza (con
conseguente assoluzione dell’incolpato) per erronea valutazione delle risultanze probatorie (nel
caso di specie, la commissione di disciplina di I° istanza non aveva attentamente valutato la
documentazione raccolta in primo grado, con particolare riferimento alle date riportate da
alcuni certificati, giungendo all’errato riconoscimento in capo all’incolpato di responsabilità
disciplinare con l’applicazione della sanzione della sospensione per trenta mesi).
Decisione 26 gennaio 2009, n. 2.
Procedimento disciplinare – Entrata in vigore del nuovo regolamento attuazione statuto Enci
- Applicabilità
L’art. 26.2 del nuovo regolamento attuazione statuto Enci, seppure emanato in pendenza di
un procedimento disciplinare, è ad esso applicabile in virtù del principio del favor rei.
Decisione 26 gennaio 2009, n. 3.
Procedimento disciplinare – Applicazione a un socio dell’art. 33.1, lett. c), regolamento
attuazione statuto Enci – Conferimento della carica di direttore responsabile di una rivista
cinofila – Illecito disciplinare – Non sussiste
L’attività di direttore responsabile di una rivista non può ricomprendersi in quella di
“…funzione dallo stesso ricoperte in seno all’ente o ai soci collettivi…” prevista dall’art. 33.1,
lett. c), del regolamento attuazione statuto Enci, essendo la stessa figura e carica del tutto
autonoma rispetto alle “funzioni sociali” e solo strettamente connessa ai titoli (di giornalista)
propri del soggetto nominato; conseguentemente, il ricoprire detta carica nel periodo di
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
1
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 2A ISTANZA -
MASSIMARIO 2009
sospensione comminato dalla citata norma non costituisce violazione alcuna e non genera
responsabilità disciplinare.
Decisione 2 aprile 2009, n. 4.
Procedimento disciplinare – Responsabilità disciplinare – Fattispecie – Differenza da
responsabilità penale
Socio allevatore – Comportamento scorretto nel corso di una trasmissione televisiva - Illecito
disciplinare – Sospensione
1. La responsabilità disciplinare ai sensi dell'art. 27 dello statuto Enci può non coincidere
con la responsabilità penale dal momento che questa deve necessariamente riferirsi alle
specifiche ipotesi di reato previste dal codice penale, mentre la responsabilità disciplinare
degli associati Enci riguarda, in modo più generale, ogni infrazione deontologica inerente alla
qualità di socio.
2. Sorge responsabilità disciplinare, ai sensi dell'art. 27 dello statuto Enci, con applicazione
della sanzione della sospensione per ventiquattro mesi, nel caso in cui venga adottato nei
confronti di un cane, da parte di un socio Enci, uno strumento idoneo a dare sofferenza,
indipendentemente dal fatto che tale sofferenza abbia risultati positivi di addestramento,
atteso che lo scopo dell'addestramento non giustifica l'uso errato di uno strumento che
provoca sofferenza, in quanto la tutela dell'animale riguarda, anche in modo specifico, gli
strumenti adottati per addestrarlo ed il loro uso corretto (nel caso di specie venne usato uno
stimolatore elettrico, collare, in sede di addestramento con evidenti manifestazioni di dolore
dell’animale, situazione che venne ripresa da una trasmissione televisiva).
Decisione 2 aprile 2009, n. 5.
Procedimento disciplinare – Carattere personale della sanzione
Procedimento disciplinare – Commissioni di disciplina – Natura
Procedimento disciplinare – Statuto sociale SAS – Violazione art. 28 ter, 1° comma –
Illegittimità
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
2
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 2A ISTANZA -
MASSIMARIO 2009
Procedimento disciplinare – Statuto sociale SAS – Violazione art. 28 ter, 2° comma Illegittimità
1. L’art. 27 dello statuto Enci si riferisce, in punto comminazione delle sanzioni disciplinari,
ai soci dei gruppi cinofili e delle associazioni specializzate di razza, atteso che le sanzioni
disciplinari possono essere irrigate solo alle persone fisiche e non alle associazioni quale socio
collettivo.
2. Le commissioni di disciplina non sono un “terzo” rispetto all’associazione di
appartenenza, bensì un organo sociale interno all’associazione che delibera l’irrigazione di
sanzioni disciplinari, atteso che è la stessa associazione a riservarsi il diritto di decidere essa
stessa le controversie che insorgono con un socio.
3. Ai sensi dell’art. 28 ter, 1° comma, statuto sociale SAS, non è possibile ricusare un
membro del collegio dei probiviri (nel caso di specie, nominato dal soggetto sottoposto a
giudizio del collegio stesso).
4. Ai sensi dell’art. 28 ter, 2° comma, statuto sociale SAS, è illegittima la ricusazione che non
sia stata illustrata e deliberata entro i termini e con le procedure previste dalla norma citata.
Decisione 2 aprile 2009, n. 6.
Procedimento disciplinare – Termine per appellare
Procedimento disciplinare – Pubblicazione di un provvedimento sul sito internet di una
associazione – Pubblicità inadeguata
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 45.1 del regolamento di attuazione statuto Enci, l’appello
avverso le decisioni della commissione di disciplina di I° istanza o del collegio dei probiviri deve
essere proposto nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di
cui all’art. 43.1 (decisione di I° istanza), con conseguente declaratoria di inammissibilità del
gravame nel caso di mancato rispetto del suddetto termine.
2. L’onere di rendere pubblico un provvedimento pseudo-normativo, pur in ambito
associativo, non può ritenersi soddisfatto dalla mera pubblicazione sul sito internet
dell’associazione medesima (mentre sarebbe adeguata la pubblicazione su una rivista
specializzata).
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
3
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 2A ISTANZA -
MASSIMARIO 2009
Decisione 28 aprile 2009, n. 7.
Socio allevatore – Compravendita di cani – Comportamento contrattuale scorretto – Assenza
di prove - Illecito disciplinare – Non sussiste
Non sussiste responsabilità in capo a un socio allevatore, che si asserisce abbia preteso
dall’acquirente di un cucciolo di razza un prezzo maggiore di quello originariamente pattuito,
nonchè abbia illegittimamente trattenuto un acconto versato come anticipazione (sulla base
dell’asserzione non veritiera che si trattasse di una caparra subordinata alla rivendita del
cucciolo), in assenza di adeguati strumenti probatori volti a dimostrare la fondatezza dei fatti
contestati.
Decisione 28 aprile 2009, n. 8.
Procedimento disciplinare – Collegio dei probiviri – Composizione
Procedimento disciplinare – Commissione di disciplina di II° istanza – Competenza
Procedimento disciplinare – Comportamento scorretto tenuto da un socio – Ileccito
disciplinare - Sospensione
1. Non sussiste conflitto di interessi tra un socio allevatore e i membri del collegio dei
probiviri di una associazione riconosciuta, per il solo fatto che questi ultimi siano a loro volta
allevatori, atteso che, sia con riferimento all’Enci, sia con riferimento alle società specializzate, i
soci di tali organismi sono certamente possessori di cani, se non allevatori, e i membri dei vari
organismi vengono eletti dall’assemblea, scegliendoli tra i soci.
2. La commissione di disciplina di II° istanza è incompetente a decidere sulla richiesta di
rettifica del verbale del consiglio direttivo di una associazione riconosciuta, nonché di ordinare
allo stesso consiglio direttivo di pubblicare i nominativi di tutti gli associati che hanno espresso
parere negativo al regolamento e di mettere a disposizione dei singoli associati l’elenco
completo degli associati stessi con relativi indirizzi e recapiti.
3. Sussiste responsabilità disciplinare in capo a un socio che, in violazione dell’art. 26 del
regolamento di attuazione statuto sociale Enci, abbia assunto ripetuti comportamenti offensivi
e denigratori degli organismi direttivi di un’associazione riconosciuta e dello stesso Enci,
istigando, anche a mezzo e-mail, altri allevatori associati, ad assumere le proprie stesse
posizioni di dissenso (nel caso di specie, il socio aveva adottato una icona riportante il logo di
una associazione riconosciuta, regolarmente depositato all’Enci, a cui aveva aggiunto una
dicitura denigratoria e lo aveva pubblicato sul sito web del proprio allevamento, facendolo, da
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
4
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 2A ISTANZA -
MASSIMARIO 2009
ultimo, pubblicare sulla rivista Enci; aveva istigato altri allevatori associati ad adottare, a loro
volta, il logo di cui s'è detto; aveva, infine pubblicato, sempre sul proprio sito, commenti circa
l'attività del consiglio direttivo dell’associazione riconosciuta asserendo che, in esito a una
assemblea, sarebbe stata redatta una relazione affetta da falsità ideologica in quanto la stessa
relazione non avrebbe riportato l'asserito ampio dissenso espresso da numerosi allevatori su
una bozza di regolamento redatta e poi approvata dal consiglio direttivo medesimo), con
conseguente irrogazione della sanzione di sospensione per mesi cinque.
Decisione 21 luglio 2009, n. 9.
Socio – Comportamento scorretto nei confronti di un esperto giudice di gara - Illecito
disciplinare – Sospensione
La violazione degli artt. 40/41 del regolamento speciale delle esposizioni canine (nella
versione aggiornato al 31 dicembre 1986: in quello in vigore dal 1° gennaio 2009, si vedano gli
art. 35 e 36), che fanno obbligo ai concorrenti del massimo rispetto e deferenza nei confronti
del giudice e vietano qualsiasi atto di indisciplina o mancanza verso di essi, comporta
responsabilità disciplinare in capo al concorrente che vi abbia trasgredito, con conseguente
irrogazione della sanzione della sospensione per diciotto mesi (nel caso di specie, una
concorrente aveva inveito contro un giudice della gara con frasi gravemente ingiuriose e
fortemente lesive dell'onore del medesimo, per di più alla presenza dei figli minori dello stesso).
Decisione 21 luglio 2009, n. 10.
Procedimento disciplinare – Commissione di disciplina di I° grado – Competenza
Socio allevatore – Comportamento scorretto – Illecito disciplinare – Sospensione
1. Un procedimento disciplinare iniziato dinanzi alla commissione di disciplina di I° istanza
deve essere rimesso al collegio dei probiviri di una associazione riconosciuta ove l’incolpata,
all’epoca dei fatti, non sia allevatrice.
2. Sussiste responsabilità disciplinare in capo a un socio che abbia reso una denuncia di
monta e di nascita non rispondente al vero, in quanto dall’esame del DNA è stato accertato non
essere esatta l’attestazione di paternità del cane, con conseguente irrogazione della sanzione
della sospensione per ventiquattro mesi, atteso che trattasi di una infrazione particolarmente
grave in quanto inerente l’iscrizione ai libri genealogici, cioè a uno degli elementi costitutivi
delle tutele affidate all’Enci.
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
5
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 2A ISTANZA -
MASSIMARIO 2009
Decisione 20 ottobre 2009, n. 11.
Procedimento disciplinare – Comportamento scorretto di alcuni soci – Illecito disciplinare Ammonizione e censura
Sussiste responsabilità disciplinare in capo a due soci che abbiano enfatizzato, su un sito
internet, comportamenti vietati dalla legge e, precisamente, l’ uno, la caccia al cinghiale
“dogueros” con uso di dogo argentini e coltello, a cui va irrogata la sanzione della ammonizione,
l’altro, perché oltre ad avere enfatizzato la caccia al cinghiale “dogueros”, ha pubblicato una
foto che ritraeva un coltello in uso, a cui va irrogata la sanzione della censura.
Decisione 20 ottobre 2009, n. 12.
Procedimento disciplinare –Condotta scorretta di particolare gravità – Illecito disciplinare –
Sospensione cautelativa
Ai sensi dell’art. 39.2 del regolamento di attuazione statuto Enci, ove le ipotesi delittuose
contestate da una procura della repubblica e fatte proprie dalla commissione di disciplina di
prima istanza siano di gravità assoluta poiché riguardano fatti che incidono sulla vita sociale
dell'ente, violandone le norme fondamentali, nonché lo spirito associativo e sportivo, deve
essere comminata la sanzione della sospensione cautelativa dei soggetti autori dei fatti
contestati.
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
6