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14/04/2016 1 Il presidente della Repubblica 1. Alle origini della
14/04/2016 10 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Il presidente della Repubblica 1. Alle origini della figura presidenziale 2. Il presidente della Repubblica: elezione e durata in carica 3. Le attribuzioni del presidente della Repubblica 4. La responsabilità del presidente della Repubblica 5. Il presidente della Repubblica nella prassi 6. Il potere di scioglimento delle Camere 1 10 1 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Il presidente della Repubblica I CAPI DI STATO NELL’UNIONE EUROPEA Capi di stato repubblicani • eletti direttamente: Austria, Bulgaria, Croazia, Finlandia, Francia, Irlanda, Portogallo, Cipro, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia • eletti dal parlamento: Germania, Grecia, Italia, Estonia, Lettonia, Malta, Repubblica ceca, Ungheria Capi di stato monarchici Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia 2 2 1 14/04/2016 10 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Il presidente della Repubblica COME VIENE ELETTO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (ART. 83 COST.) Parlamento in seduta comune + 58 delegati regionali* 1°, 2°, 3° votazione votazioni successive maggioranza assoluta dei componenti maggioranza dei due terzi dei componenti * 3 delegati per ogni regione, eletti dal consiglio regionale con voto limitato, tranne la Valle d’Aosta un solo delegato 3 10 3 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Il presidente della Repubblica L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE CIAMPI 13 maggio 1999 1° scrutinio Presenti Votanti Maggioranza dei due terzi 990 990 674 CIAMPI 707 voti 4 4 2 14/04/2016 10 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Il presidente della Repubblica L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE NAPOLITANO 10 maggio 2006 4° scrutinio Presenti Votanti Maggioranza assoluta 1000 990 505 NAPOLITANO 543 voti 5 10 5 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Il presidente della Repubblica LA RIELEZIONE DEL PRESIDENTE NAPOLITANO 20 aprile 2013 6° scrutinio Presenti Votanti Maggioranza assoluta 997 997 504 NAPOLITANO 738 voti 6 6 3 14/04/2016 10 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Il presidente della Repubblica LA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA • Requisiti: un cittadino che abbia compiuto i 50 anni di età e goda dei diritti politici e civili (art. 84.1 Cost.) • Incompatibilità con qualsiasi altra carica (art. 84.2 Cost.) • Assegno e dotazione finanziaria fissati per legge (art. 84.3 Cost.) • Durata in carica: 7 anni, senza limiti alla rielezione (art. 85 Cost.) • Impedimento temporaneo: supplenza del presidente del Senato (art. 86.1 Cost.) • Impedimento permanente: indizione dell’elezione del nuovo presidente (art. 86.2 Cost.) • Senatore di diritto a vita dopo la cessazione della carica, a meno che non vi rinunzi (art. 59.1 Cost.) 7 10 7 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Il presidente della Repubblica L’APPARATO AMMINISTRATIVO DEL QUIRINALE Segretariato generale della presidenza della Repubblica (segretario generale) Uffici (consiglieri del presidente) e Servizi – es.: ufficio affari giuridici, ufficio affari diplomatici, ufficio affari militari, servizio cerimoniale, servizio personale, servizio tenute e giardini, ecc. 8 8 4 14/04/2016 10 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Il presidente della Repubblica IL RUOLO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Art. 87.1 Cost. «Il presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale». 9 10 9 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Il presidente della Repubblica GLI ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Art. 89.1 Cost. «Nessun atto del presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità». • Obbligo di controfirma dei ministri proponenti (rectius, competenti: sent. Corte cost. 200/2006) e del presidente del Consiglio (ex art. 89.2 Cost.) per tutti gli atti del presidente della Repubblica – atti formalmente e sostanzialmente presidenziali (atti presidenziali in senso stretto) – atti solo formalmente presidenziali (atti governativi) – atti frutto di un concorso di volontà (atti duali o complessi) 10 10 5 14/04/2016 10 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Il presidente della Repubblica LE ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA In ordine alla rappresentanza esterna: • accredita e riceve i rappresentanti diplomatici • ratifica i trattati (eventualmente su autorizzazione delle Camere) • dichiara lo stato di guerra (deliberato dalle Camere) • effettua visite ufficiali all’estero 11 10 11 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Il presidente della Repubblica LE ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA In ordine all’esercizio delle funzioni parlamentari: • nomina fino a 5 senatori a vita • può convocare le Camere in seduta straordinaria • fissa la prima riunione delle nuove Camere • può inviare messaggi alle Camere • può sciogliere le Camere o anche una sola di esse (tranne negli ultimi sei mesi del mandato, se non coincidono con gli ultimi sei mesi della legislatura) 12 12 6 14/04/2016 10 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Il presidente della Repubblica LE ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA In ordine alla funzione legislativa: • promulga le leggi approvate dal Parlamento • può con messaggio motivato rinviare alle Camere le leggi per una nuova deliberazione (ma è obbligato a promulgare se le Camere le approvano nuovamente) • autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge del governo • emana gli atti del governo aventi forza di legge 13 10 13 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Il presidente della Repubblica LE ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA In ordine alla funzione esecutiva e di governo-indirizzo: • conduce le consultazioni per la formazione del governo • nomina il presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i ministri • accoglie il giuramento del governo e ne accetta le dimissioni • autorizza la presentazione dei disegni di legge del governo • emana i decreti legislativi, i decreti legge e i regolamenti del governo 14 14 7 14/04/2016 10 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Il presidente della Repubblica LE ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA [segue] In ordine alla funzione esecutiva e di governo-indirizzo: • nomina i funzionari dello Stato di grado più elevato • conferisce le onorificenze della Repubblica • ha il comando delle Forze armate • presiede il Consiglio supremo di difesa (Csd) • dispone lo scioglimento e la rimozione degli organi regionali e locali • emana gli atti amministrativi da adottarsi con d.p.r. (deliberati dal Consiglio dei ministri) 15 10 15 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Il presidente della Repubblica LE ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA In ordine all’esercizio della sovranità popolare: • indice le elezioni delle Camere • indice i referendum previsti dalla Costituzione • dichiara l’abrogazione della legge sottoposta a referendum in caso di esito favorevole • può procrastinare fino a 60 giorni l’entrata in vigore dell’abrogazione referendaria 16 16 8 14/04/2016 10 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Il presidente della Repubblica LE ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA In ordine all’esercizio della giurisdizione costituzionale, ordinaria e amministrativa: • nomina un terzo dei giudici della Corte costituzionale • presiede il Consiglio superiore della magistratura (Csm) • può concedere la grazia e commutare le pene • adotta i decreti che decidono i ricorsi straordinari contro gli atti amministrativi 17 10 17 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Il presidente della Repubblica ATTI PRESIDENZIALI SENZA CONTROFIRMA • Dimissioni dalla carica di presidente della Repubblica • Dichiarazioni informali in pubbliche occasioni (esternazioni) • Esercizio delle funzioni di presidente del Csm e presidente del Csd • Conferimento dell’incarico di formare il governo 18 18 9 14/04/2016 10 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Il presidente della Repubblica ATTRIBUZIONI E RUOLO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA • Attribuzioni il cui esercizio è in qualche caso formalmente, in diversi casi sostanzialmente, obbligato – es.: la promulgazione di una legge rinviata dal presidente e riapprovata dalle Camere (tranne in caso di attentato alla Costituzione); la firma dei decreti presidenziali relativi alla gran parte degli atti che con tale veste devono entrare a far parte dell’ordinamento • Attribuzioni che certamente riservano al presidente uno spazio di valutazione discrezionale – es.: il rinvio alle Camere di una legge da esse approvata (per ragioni formali, di palese incostituzionalità o anche di merito); l’invio di messaggi alle Camere • Attribuzioni che si possono definire di altissima valenza politica, in grado di influenzare se non condizionare il circuito corpo elettorale-parlamento-governo – es.: la nomina del presidente del Consiglio; lo scioglimento delle Camere 19 10 19 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Il presidente della Repubblica IL RINVIO PRESIDENZIALE DELLE LEGGI ALLE CAMERE (ART. 74 COST.) Presidenti Einaudi (1948-1955) Gronchi (1955-1962) Segni (1962-1964) Saragat (1964-1971) Leone (1971-1978) Pertini (1978-1985) Cossiga (1985-1992) Scalfaro (1992-1999) Ciampi (1999-2006) Napolitano (2006-) N. rinvii 4 3 9 2 7 22 6 8 1 20 20 10 14/04/2016 10 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Il presidente della Repubblica I MESSAGGI PRESIDENZIALI ALLE CAMERE (ART. 87.2 COST.) N. messaggi 1 1 7 1 1 1 Presidenti Einaudi (1948-1955) Gronchi (1955-1962) Segni (1962-1964) Saragat (1964-1971) Leone (1971-1978) Pertini (1978-1985) Cossiga (1985-1992) Scalfaro (1992-1999) Ciampi (1999-2006) Napolitano (2006-) 21 10 21 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Il presidente della Repubblica UN ESEMPIO DI ATTO SOSTANZIALMENTE PRESIDENZIALE: LA GRAZIA Sentenza Corte cost. n. 200/2006 «[...] alla controfirma va attribuito carattere sostanziale quando l’atto sottoposto alla firma del capo dello Stato sia di tipo governativo e, dunque, espressione delle potestà che sono proprie dell’esecutivo, mentre ad essa deve essere riconosciuto valore soltanto formale quando l’atto sia espressione di poteri propri del presidente della Repubblica, quali – ad esempio – quelli di inviare messaggi alle Camere, di nomina dei senatori a vita o dei giudici costituzionali. A tali atti deve essere equiparato quello di concessione della grazia, che solo al capo dello Stato è riconosciuto dall’art. 87 della Costituzione [...]». 22 22 11 14/04/2016 10 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Il presidente della Repubblica IL CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA • È un organo presieduto dal capo dello Stato e composto dal presidente del Consiglio dei ministri, da cinque ministri (affari esteri, difesa, interno, economia e finanze, sviluppo economico) e dal capo di stato maggiore della difesa • Ha la funzione di discutere linee generali strategiche e impiego delle forze armate • Si riunisce con frequenza e regolarità (almeno tre volte all’anno) • Da mero organo di informazione e consultazione si è evoluto in protagonista attivo e determinante della politica di sicurezza del paese (presidenza Ciampi e presidenza Napolitano) 23 10 23 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Il presidente della Repubblica LA RESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA [I] Art. 90 Cost. «Il presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri». 24 24 12 14/04/2016 10 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Il presidente della Repubblica LA RESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA [II] • Irresponsabilità del presidente per tutti gli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni (una sostanziale irresponsabilità politica) • Responsabilità del presidente per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione (messa in stato d’accusa del Parlamento in seduta comune) • Responsabilità del presidente per tutte le azioni compiute fuori dell’esercizio delle funzioni (la questione dell’improcedibilità) 25 10 25 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Il presidente della Repubblica IL PROCEDIMENTO D’ACCUSA CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA archiviazione Comitato parlamentare per i procedimenti d’accusa relazione (istruttoria) Corte costituzionale Parlamento in seduta comune (eventuale sospensione dalla carica, giudizio in composizione integrata) (messa in stato di accusa) sentenza di condanna assoluzione 26 26 13 14/04/2016 10 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Il presidente della Repubblica IL GIUDIZIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLE ACCUSE AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA • Fase istruttoria condotta dal presidente della Corte e da uno o più giudici da lui delegati: acquisizione di tutti gli elementi di prova utili e interrogatorio dell’imputato • Dibattimento in contraddittorio tra le parti (commissari parlamentari per l’accusa, avvocati del presidente per la difesa) sulle risultanze dell’istruttoria e loro richieste • Decisione finale in camera di consiglio • Applicazione, in caso di condanna, delle pene fino alla misura massima prevista dalla legislazione vigente al momento della commissione dei fatti ed eventuali sanzioni civili, amministrative e costituzionali (destituzione) adeguate al caso • Sentenza definitiva che non può essere impugnata in alcun modo, a eccezione delle ipotesi di revisione 27 10 27 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Il presidente della Repubblica LA QUESTIONE DELLE INTERCETTAZIONI DEL CAPO DELLO STATO • Sono ammesse, previa deliberazione del comitato parlamentare per i procedimenti d’accusa, solo dopo la sospensione dalla carica disposta dalla Corte costituzionale (art. 7 della l. 219/1989) • In tutti gli altri casi il presidente della Repubblica ha diritto a una tutela assoluta della riservatezza delle proprie comunicazioni (sent. Corte cost. 1/2013) 28 28 14 14/04/2016 10 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Il presidente della Repubblica IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: UNA FIGURA STRUTTURALMENTE AMBIGUA • Il presidente della Repubblica come il «rappresentante dell’unità nazionale» che non ha funzioni di indirizzo politico, bensì di garanzia • Il presidente della Repubblica come uno dei protagonisti di scelte fortemente incidenti sull’indirizzo politico, contropotere di influenza che opera come soggetto autonomo, potere politico fra i poteri politici, anche se non di partito, titolare di un proprio indipendente indirizzo 29 10 29 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Il presidente della Repubblica LA PRASSI DEI PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA [I] • Luigi Einaudi: il primo presidente costituzionale in una fase politica in cui il funzionamento della forma di governo rassomigliava al modello britannico • Giovanni Gronchi: protagonista di interventi pesanti in materia sia di politica estera sia di politica interna e in generale di indirizzo politico • Antonio Segni e Giuseppe Saragat: un forte ridimensionamento di qualsiasi velleità presidenzialista • Giovanni Leone: presidente durante la crisi della VI e della VII legislatura, costretto a dimettersi per scandali nei quali il suo coinvolgimento mai venne provato 30 30 15 14/04/2016 10 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Il presidente della Repubblica LA PRASSI DEI PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA [II] • Sandro Pertini: il primo presidente dell’era mediatica che stabilì un rapporto diretto con l’opinione pubblica, compiendo scelte innovative e assumendo decisioni che incisero sull’indirizzo politico • Francesco Cossiga: promotore di un cambiamento istituzionale, ma il tentativo, anche a causa di alcuni suoi eccessi verbali, suscitò reazioni aspre, fino all’avvio di un procedimento per la messa in stato d’accusa • Oscar Luigi Scalfaro: presidenza che rivelò le grandi potenzialità della figura presidenziale durante la drammatica XI legislatura e l’altrettanto drammatica XII legislatura 31 10 31 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Il presidente della Repubblica LA PRASSI DEI PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA [III] • Carlo Azeglio Ciampi: raramente un presidente ha conservato nel tempo una così alta popolarità e al tempo stesso la fiducia delle forze politiche, scelse di non accettare le proposte di rielezione per l’inopportunità di innovare la prassi del mandato unico • Giorgio Napolitano: il primo caso in cui un presidente è stato rieletto dopo il primo mandato, si è espresso con grande frequenza su temi di attualità e ha accompagnato le decisioni politicamente più delicate con dichiarazioni volte a motivare le scelte compiute, accentuando la propria responsabilità diffusa di fronte ai cittadini e agli altri organi costituzionali; si è trovato ad affrontare fasi diverse della sempre difficile e instabile vita politica italiana, costringendolo spesso a farsi maieuta della governabilità minima necessaria 32 32 16 14/04/2016 10 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Il presidente della Repubblica IL POTERE PRESIDENZIALE DI SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE Art. 88 Cost. • Obbligo di consultare previamente i presidenti delle due Camere (parere non vincolante) • Divieto di scioglimento negli ultimi sei mesi di mandato (cosiddetto semestre bianco, «salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura») • Lo scioglimento come potere governativo • Lo scioglimento come potere condizionato dalla volontà dei principali partiti • Lo scioglimento come potere sostanzialmente presidenziale 33 10 33 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Il presidente della Repubblica IL POTERE DI SCIOGLIMENTO IN ALTRI ORDINAMENTI Costituzione spagnola (art. 115) «El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey». Costituzione svedese (cap. III, art. 4) «The Government may order an extraordinary election for the Riksdag to be held between ordinary elections». 34 34 17 14/04/2016 10 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Il presidente della Repubblica PRESIDENTI E SCIOGLIMENTI ANTICIPATI • • • • • • • • • • Einaudi (1948-1955): I leg. 1948-1953* Gronchi (1955-1962): II leg. 1953-1958* Segni (1962-1964): III leg. 1958-1963 Saragat (1964-1971): IV leg. 1963-1968 Leone (1971-1978): V leg. 1968-1972, VI leg. 1972-1976 Pertini (1978-1985): VII leg. 1976-1979, VIII leg. 1979-1983 Cossiga (1985-1992): IX leg. 1983-1987, X leg. 1987-1992 Scalfaro (1992-1999): XI leg. 1992-1994, XII leg. 1994-1996 Ciampi (1999-2006): XIII leg. 1996-2001, XIV leg. 2001-2006 Napolitano (2006-): XV leg. 2006-2008, XVI leg. 2008-2012 * Scioglimento anticipato del Senato per ricondurre la sua durata a quella della Camera. 35 10 35 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Il presidente della Repubblica LA PRASSI DEGLI SCIOGLIMENTI ANTICIPATI DAGLI ANNI NOVANTA AD OGGI [I] • 1994: il presidente Scalfaro fece ricorso allo scioglimento, contro l’avviso di larga parte dei parlamentari, motivandolo col varo della nuova legge elettorale e con i risultati delle elezioni amministrative che avevano indicato un quadro politico radicalmente mutato • 1995: il presidente Scalfaro non fece ricorso allo scioglimento dopo la crisi del primo governo Berlusconi • 1996: il presidente Scalfaro sciolse le Camere quando giudicò ristabilite le condizioni minime di parità fra le forze politiche, a seguito del decreto legge sulla par condicio • 1997-1998: il presidente Scalfaro non usò e anzi escluse lo scioglimento quando il primo governo Prodi andò per due volte in crisi 36 36 18 14/04/2016 10 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Il presidente della Repubblica LA PRASSI DEGLI SCIOGLIMENTI ANTICIPATI DAGLI ANNI NOVANTA AD OGGI [II] • febbraio 2007: il presidente Napolitano dichiarò, dopo le dimissioni del secondo governo Prodi, di registrare la volontà prevalente dei gruppi parlamentari di continuare la legislatura e rinviò il governo alle Camere • gennaio-febbraio 2008: il presidente Napolitano, dopo la sfiducia parlamentare al governo Prodi, prima esperì un tentativo, affidato al presidente del Senato, di dar vita a un governo «funzionale all’approvazione» della riforma elettorale, ma una volta registrata l’impossibilità di un’intesa fra maggioranza e opposizione procedette allo scioglimento dopo soli 22 mesi di legislatura 37 10 37 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Il presidente della Repubblica NAPOLITANO E LO SCIOGLIMENTO ANTICIPATO [I] Dichiarazione del 24 febbraio 2007 «Ho ritenuto... che non ricorrano le condizioni per un immediato scioglimento delle Camere, sia alla luce di una costante prassi istituzionale sia in considerazione di un giudizio largamente convergente, benché non unanime, sulla necessità prioritaria di una modificazione del sistema elettorale vigente». Dichiarazione del 30 gennaio 2008 «Sciogliere anticipatamente le Camere ha sempre rappresentato la decisione più impegnativa e grave affidata dalla Costituzione al presidente della Repubblica. E questa volta la decisione dovrebbe essere assunta a meno di due anni dalle ultime elezioni. Considero perciò mio dovere riservarmi un’adeguata ponderazione e valutazione conclusiva; il che non può essere da nessuna parte inteso come scelta rituale o dilatoria». Dichiarazione del 30 gennaio 2008 «La decisione di sciogliere le Camere, sentiti i loro presidenti, è divenuta obbligata, visto l’esito negativo degli sforzi che ho doverosamente compiuto nella convinzione che elezioni così fortemente anticipate costituiscano un’anomalia rispetto al normale succedersi delle legislature parlamentari, non senza conseguenze sulla governabilità del paese». 38 38 19 14/04/2016 10 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Il presidente della Repubblica NAPOLITANO E LO SCIOGLIMENTO ANTICIPATO [II] Discorso del 20 dicembre 2010 «Resta invece, nel nostro ordinamento, prerogativa del Capo dello Stato – poco importa che la si possa beceramente sminuire a parole – sancire l’impossibilità di completare una legislatura parlamentare e quindi sciogliere le Camere. Quella degli scioglimenti anticipati è stata un’improvvida prassi tutta italiana, da cui speravamo di esserci liberati e al cui ripetersi sono tenuto a resistere nell’interesse generale. Specie in periodi così gravidi di incognite. Non a caso io ritenni, a metà agosto – mentre, a seguito di una clamorosa rottura politica nel maggior partito di governo, già precipitosamente si evocavano elezioni anticipate – di dover chiamare tutte le forze politiche a riflettere sulle conseguenze per il paese dell’andare verso un vuoto politico e verso un durissimo scontro elettorale». • 12 novembre 2011: dimissioni del quarto governo Berlusconi • 16 novembre 2011: formazione del governo Monti • 21 dicembre 2012: dimissioni del governo Monti e scioglimento delle Camere 39 39 20