Parte III

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Parte III
PARTE III DEL PROSPETTO D’OFFERTA – ALTRE INFORMAZIONI
La Parte III del Prospetto d’offerta, da consegnare su richiesta all’Investitore-Contraente, è volta ad
illustrare le informazioni di dettaglio sull’offerta.
Data di deposito in Consob della Parte III: 22/04/2016
Data di validità della Parte III: dal 26/04/2016
A) INFORMAZIONI GENERALI
1. L’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
UNIQA Previdenza Società per Azioni, in forma abbreviata UNIQA Previdenza S.p.A. (Società), è una
Compagnia assicurativa appartenente al Gruppo UNIQA ITALIA, autorizzata all’esercizio dell’attività
assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 17656 del 23 aprile
1988 (G.U. n. 117 del 20 maggio 1988).
Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00070 - Gruppo “UNIQA ITALIA” (Albo gruppi n. 007).
Società con unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di UNIQA Assicurazioni S.p.A.
La durata della Società fissata al 31 dicembre 2070 e la chiusura dell’esercizio sociale è stabilita al 31
dicembre di ogni anno.
Le attività esercitate dalla Società sono le seguenti:
 la prestazione di servizi assicurativi e finanziari in tutti i rami vita realizzata attraverso l’emissione, la
promozione e l’organizzazione di prodotti assicurativi e finanziari collegati a gestioni assicurative
separate e a fondi interni d’investimento, curando l’amministrazione dei rapporti con gli InvestitoriContraenti;
 la prestazione di servizi previdenziali realizzata attraverso l’emissione, la promozione e l’organizzazione
di piani individuali pensionistici collegati a gestioni assicurative separate e a fondi interni d’investimento
e fondi pensione aperti, curando l’amministrazione dei rapporti con gli iscritti;
 l’esercizio delle assicurazioni nei rami danni 1 (infortuni) e 2 (malattia);
 la commercializzazione di prodotti finanziari collegati a quote di OICR di altrui istituzione;
 lo svolgimento dell’attività di consulenza assicurativa e previdenziale in materia di assicurazioni sulla
vita e di prodotti di previdenza complementare.
Il Gruppo UNIQA, presente in 20 nazioni europee, ha oltre 600.000 clienti in Italia e opera nei mercati
assicurativo e finanziario.
L'offerta del Gruppo in Europa spazia dalla protezione dai rischi alla previdenza integrativa, dal risparmio
gestito e amministrato ai prodotti tipicamente bancari. Il Gruppo utilizza una molteplicità di canali
distributivi tra i quali: Agenti, Promotori Finanziari, Broker, Sportelli Bancari.
Il capitale sociale della Società è di Euro 39.000.000 sottoscritto e interamente versato. Il controllo della
Società è esercitato interamente da UNIQA Assicurazioni SpA.
Altre informazioni relative alle attività esercitate dalla Società e al Gruppo di appartenenza, all’organo
amministrativo, all’organo di controllo e ai componenti di tali organi, nonché alle persone che esercitano
funzioni direttive della Società e agli altri prodotti finanziari offerti sono fornite sul sito internet della Società
http://www.uniqagroup.it/.
2. IL FONDO INTERNO E I COMPARTI DI INVESTIMENTO
Il Fondo Interno “ASSIX” è stato istituito in data 22/04/2016.
La politica di investimento definita per il Fondo non è mai stata variata dalla data di inizio della sua
operatività; la gestione del Fondo ha sempre fatto capo direttamente alla Società UNIQA Previdenza SpA.
La Linea “Flessibile” è ad obiettivo di rischio
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3. LE CLASSI DI QUOTE/AZIONI
Il Fondo Interno non prevede la distinzione per classi di quote.
4. I SOGGETTI CHE PRESTANO GARANZIE E CONTENUTO DELLA GARANZIA
Il presente contratto non prevede alcuna garanzia di rimborso del capitale investito o di rendimento minimo.
5. I SOGGETTI DISTRIBUTORI
I soggetti distributori del prodotto sono:
 gli Agenti di assicurazione della Società iscritti al Registro Unico Intermediari dell’IVASS.
6. GLI INTERMEDIARI NEGOZIATORI
Per l’esecuzione delle operazioni disposte per conto del Fondo Interno “ASSIX”, la Società si avvale dei
seguenti operatori del mercato nazionale ed internazionale, che offrono garanzie di elevata specializzazione
sui singoli mercati di riferimento:
AllFunds Bank S.p.A.
Veneto Banca S.p.a.
7. LA SOCIETÀ DI REVISIONE
Con delibera del 24/04/2012, l’incarico di revisione della contabilità e il giudizio sul bilancio di esercizio
della Società è stato affidato, per gli esercizi 2012-2020, alla società Pricewaterhousecoopers SpA, con sede
in Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano (MI).
B) TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO
Di seguito si riporta una sintetica descrizione delle tecniche per la gestione dei rischi adottate per il Fondo
Interno “ASSIX”.
Linea “Flessibile”
La Società supporta ex ante l’attività di investimento nella costruzione di un portafoglio con caratteristiche di
rischio-rendimento coerenti con lo stile di gestione del comparto di investimento, e controlla ex post tale
coerenza con il grado di rischio del comparto stesso.
Il controllo ex ante dell'attività d'investimento si avvale dell'utilizzo di una tecnica di Risk Budgeting che
punta a mantenere la volatilità conseguita entro un valore predeterminato: vengono infatti fissati dei limiti di
rischio massimo in termini di volatilità; in particolare l’obiettivo di rischio del comparto è costituito da un
valore della volatilità su base annua del 14%. La stessa tecnica infine viene applicata ex post per verificare la
coerenza dei risultati.
8. ESEMPLIFICAZIONI DI RENDIMENTO DEL CAPITALE INVESTITO
Il prodotto non prevede la possibilità della sottoscrizione di linee di investimento ad “obiettivo di
rendimento/protetta”.
C) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RISCATTO, RIDUZIONE E SWITCH
9. SOTTOSCRIZIONE
La sottoscrizione del contratto può essere effettuata direttamente presso la Società ovvero presso uno dei
soggetti incaricati della distribuzione. La sottoscrizione avviene esclusivamente mediante l’apposito Modulo
di proposta.
Le coperture assicurative presenti nel prodotto avranno decorrenza a partire dalle ore zero del giorno di
riferimento indicato al par. 22.1 della Parte I del Prospetto d’offerta.
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Il premio unico versato dall’Investitore-Contraente, al netto dei costi indicati nel presente prospetto, viene
convertito in quote il giorno di valorizzazione precisato al par. 22.1 della Parte I del Prospetto d’offerta.
Pertanto all’Investitore-Contraente verrà assegnato un numero di quote, corrispondente al premio versato, al
netto dei diritti e costi, diviso per il valore unitario della singola quota.
L’Investitore-Contraente ha la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi, nonché di effettuare
versamenti in nuovi comparti o comparti istituiti successivamente alla sottoscrizione, previa consegna della
relativa informativa da parte della Società, tratta dal Prospetto d’offerta aggiornato. Successivamente
all’emissione del contratto, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote,
la Società si impegna ad inviare all’Investitore-Contraente apposita lettera di conferma contenente
indicazioni circa:
- la data di decorrenza del contratto;
- la conferma dell’avvenuto versamento con indicazione del premio lordo versato e del premio investito;
- la data di incasso del premio ed il giorno di riferimento,
- il valore di ogni singola quota ed il numero delle quote attribuite.
10. RISCATTO E RIDUZIONE
Il contratto prevede, su richiesta scritta dell’Investitore-Contraente e purché l’Assicurato sia in vita, la
possibilità di esercitare il riscatto in ogni momento successivo al primo anno dalla decorrenza della polizza.
Il valore di riscatto è pari al valore di disinvestimento della polizza, cioè al prodotto del numero delle quote
attribuite al contratto, per il valore unitario delle singole quote, riferito al venerdì immediatamente seguente
alla data di ricevimento in Società della richiesta di disinvestimento. A seguito di riscatto totale il contratto si
estingue.
Non è prevista alcuna garanzia di rendimento minimo rilasciata direttamente dalla Società; in
conseguenza di ciò l’Investitore-Contraente si assume il rischio connesso all’andamento negativo del
valore delle quote. In particolare, qualora il valore delle quote al momento del disinvestimento fosse
inferiore al loro valore al momento dell’investimento del premio in polizza, la prestazione disponibile
sarebbe certamente inferiore a quanto pagato.
L’Investitore-Contraente può richiedere alla Società – con le medesime modalità previste per il riscatto totale
e alle condizioni specificate al par. 15 della Parte I del Prospetto d’offerta – di riscattare solo in parte il
capitale maturato ad una determinata data. In questo caso il contratto rimane in vigore per la quota non
riscattata.
Tale facoltà può essere esercitata a condizione che:
- il controvalore delle quote da riscattare sia almeno pari a 1.000 Euro;
- il controvalore delle eventuali quote residue per ogni comparto non sia inferiore a 1.000 Euro.
Ai fini della determinazione dei limiti indicati, verrà adottato l’ultimo valore disponibile delle quote al
momento della richiesta.
All’atto del pagamento del valore di riscatto parziale, la Società invierà all’Investitore-Contraente una lettera
di conferma con le informazioni riassuntive della nuova situazione, comprendente:
- numero delle quote rimborsate e di quelle residue;
- valore unitario delle quote rilevato nel giorno di riferimento;
- ammontare dell’eventuale onere di disinvestimento.
La richiesta deve essere accompagnata dai documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo
di pagamento (esemplare del contratto in possesso dell’Investitore-Contraente), nonché dalla fotocopia di un
documento di identità valido e del relativo codice fiscale degli aventi diritto. La Società si riserva la facoltà
di indicare tempestivamente l’ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso
presentasse particolari esigenze istruttorie.
La Società esegue i pagamenti entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno in cui è stata consegnata
la richiesta di liquidazione, la quale deve essere accompagnata dalla documentazione completa. Decorso tale
termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.
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Nel caso, tuttavia, in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da
comportare la sospensione o mancata rilevazione del valore delle quote del Fondo Interno, i pagamenti della
Società vengono rinviati fino a quando la valorizzazione si rende nuovamente disponibile.
L'operazione di riduzione non è prevista dalla presente forma assicurativa.
11. OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA COMPARTI (C.D. SWITCH)
Essendo presente un’unica Linea del Fondo Interno, non è prevista la possibilità di effettuare operazioni di
switch.
D) REGIME FISCALE
12. IL REGIME FISCALE E LE NORME A FAVORE DELL’INVESTITORE-CONTRAENTE
12.1 Detrazione fiscale dei premi
Non prevista.
12.2 Tassazione delle somme percepite
Per le somme dovute dalla Società in dipendenza dell’assicurazione sulla vita qui descritta, sono previste le
seguenti tassazioni:

se corrisposte in forma di capitale, le somme liquidate per riscatto sono soggette ad imposta a titolo di
ritenuta definitiva nella misura del
o 20% (*) a partire dal 1° gennaio 2012 e sino al 30 giugno 2014
o 26% (*) a partire dal 1° luglio 2014
della differenza (plusvalenza) tra il capitale maturato e l’ammontare dei premi versati (al netto degli
eventuali riscatti parziali);

se corrisposte in forma di rendita vitalizia, a seguito di conversione del valore di riscatto:
 la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del capitale
maturato in rendita, di un’imposta a titolo di ritenuta definitiva nella misura del
o 20% (*) a partire dal 1° gennaio 2012 e sino al 30 giugno 2014
o 26% (*) a partire dal 1° luglio 2014
della differenza tra il valore capitale della rendita stessa e l’ammontare dei premi versati
(eventualmente riproporzionati in caso di riscatti parziali);

le rate di rendita sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva nella misura del
o 20% (*) a partire dal 1° gennaio 2012 e sino al 30 giugno 2014
o 26% (*) a partire dal 1° luglio 2014
limitatamente alla parte del rendimento maturato in ciascun periodo d’imposta successivo all’inizio
della corresponsione.
Inoltre se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, sono esenti dall’imposta sulle successioni e,
unicamente per la componente di capitale erogata a fronte della copertura del rischio demografico,
dall’IRPEF.
(*) Le aliquote del 20% e del 26% vengono eventualmente ridotte per effetto di quanto stabilito dal D.Lgs.
13 agosto 2011 N. 138 e dal Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 relativamente alle obbligazioni e altri
titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della
c.d. White List (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di
informazioni).
12.3 Imposta di bollo
A norma dell’art. 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni, il contratto
è soggetto all’imposta di bollo annuale sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari.
L’aliquota prevista è pari allo 0,20% sul valore della polizza.
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12.4 Pignorabilità e Sequestrabilità
Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile e fatti salvi i casi previsti dalla vigente normativa (2° comma dell'art.
1923 del Codice Civile e Regio Decreto 16/3/1942 n. 267 - "Legge fallimentare"), le somme dovute dalla
Società in virtù di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.
12.5 Diritto proprio del Beneficiario
Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista,
per effetto della designazione fatta a suo favore dall’Investitore-Contraente, un diritto proprio ai vantaggi
dell'assicurazione. Ne deriva che - fatti salvi i diritti riservati ai legittimari previsti dal Codice Civile agli artt.
536 e seguenti - le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicuralo non rientrano nell'asse ereditario.
Trasparenza fiscale transfrontaliera (FATCA / CRS)
Il 1° luglio 2014 è entrata in vigore la normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance – cosiddetta
FATCA. Il Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") è una legge emanata dal Congresso U.S.A.
con l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale offshore da parte di cittadini o residenti U.S., che investono
direttamente o indirettamente al di fuori degli USA tramite istituzioni finanziarie estere.
La normativa è rivolta sia ad istituti finanziari U.S.A. che a quelli non statunitensi (Foreign Financial
Institution - FFI), quali banche, SGR e fondi, broker e compagnie di assicurazioni sulla vita, ai quali sarà
chiesto di adempiere a nuovi e specifici obblighi di identificazione, documentazione e reporting della propria
clientela alle autorità fiscali nazionali competenti.
In sostanza, il legislatore statunitense, persegue l'obiettivo di impegnare a livello mondiale tutti gli istituti
finanziari (tra cui le assicurazioni) a fornire, direttamente, alle autorità fiscali statunitensi informazioni sui
valori patrimoniali di soggetti fiscali statunitensi (cosiddette "US-Persons"), indipendentemente dal loro
domicilio.
In Italia sussiste una base legale per l'attuazione delle disposizioni FATCA in virtù di un accordo
intergovernativo avente forza di legge.
La normativa prevede a carico della Società, l’identificazione, sia in fase di sottoscrizione della polizza che
per tutta la durata del contratto, dei Contraenti e dei beneficiari che presentano indizi di americanità (siano
essi cittadini americani o soggetti con residenza fiscale negli Stati Uniti d’America), e l’invio, qualora si
presentasse la fattispecie, di una comunicazione periodica tramite l’Agenzia delle Entrate italiana all’autorità
erariale statunitense (IRS- Internal Revenue Service).
Ad integrazione della Normativa FATCA, sempre con la finalità di migliorare il rispetto della normativa
fiscale internazionale, in data 29 ottobre 2014 è stato siglato a Berlino un accordo multilaterale per lo
scambio automatico di informazioni finanziarie (Standard for Automatic Exchange of Financial Account
Information – AEoI, anche Common Reporting Standard - CRS) fra i Paesi aderenti all’accordo.
Tale accordo, come reso noto dal comunicato stampa n° 246 del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
mira a combattere l’evasione fiscale internazionale attraverso uno scambio reciproco di informazioni, sia di
carattere anagrafico che patrimoniale, per il tramite delle autorità fiscali locali, di soggetti (sia Persone
Fisiche che Entità) fiscalmente residenti in giurisdizioni estere aderenti.
L’applicazione operativa dei requisiti normativi dell’accordo inerente lo scambio automatico di informazioni
si fonda su criteri analoghi a quelli previsti dalla normativa di origine statunitense FATCA, estendendo
dall’1/1/2016 gli obblighi in capo agli intermediari finanziari italiani anche ad altri paesi oltre agli Stati Uniti
d’America.
Il CRS, rispetto al FATCA, non prevede obblighi di registrazione della Compagnia (financial institution) o
l’applicazione di ritenute fiscali (cd. Withholding tax). Inoltre, la cittadinanza ed il luogo di nascita non
assumono rilevanza come criteri di presunzione fiscale.
Quanto sopra indicato comporterà – di fatto - la richiesta, da parte delle società esercenti i rami vita del
Gruppo UNIQA Italia, di ulteriori informazioni rispetto a quanto già oggi richiesto con riguardo sia ai clienti
che sottoscrivono polizze vita interessate dalla normativa in parola sia ai beneficiari delle stesse, attraverso la
compilazione e la sottoscrizione di una specifica autocertificazione in relazione alla/e residenze fiscali dei
soggetti contraenti o beneficiari della prestazione.
A tal fine il Gruppo Uniqa Italia informa la propria clientela che resta in capo alla clientela stessa l’obbligo
di comunicare, tempestivamente e sotto la propria esclusiva responsabilità, ogni variazione dei dati che
comporti una modifica della propria residenza fiscale (quale ad esempio l’acquisizione di una nuova
residenza fiscale estera o la perdita di una residenza fiscale estera precedentemente comunicata) ovvero
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eventuali cambi di circostanza che abbiano impatto sul suo status di cittadino americano, riservandosi di
richiedere eventuali ed ulteriori informazioni all’interessato, qualora risultassero discordanze tra i dati in suo
possesso e l’autocertificazione sottoscritta dal cliente e comunque nei casi in cui intervengano, nel corso del
contratto, elementi nuovi rispetto a quelli dichiarati in precedenza.
Obblighi di adeguata verifica della clientela (Titolo II, art. 15 e ss. D.Lgs. 231/2007 e successive
modificazioni e integrazioni e Sezione II, art. 7 e ss. Del Regolamento IVASS n. 5 del 21/07/2014)
Le nuove normative in materia di adeguata verifica della clientela in materia di contrasto al riciclaggio di
denaro proveniente da attività illecite e di contrasto al terrorismo, impongono alla Società specifici obblighi
da espletarsi mediante l’acquisizione di tutte quelle informazioni utili ad identificare il contraente,
l’assicurato, il titolare effettivo nel caso di contraente persona giuridica ed il beneficiario, al momento della
liquidazione della prestazione assicurativa. Dovrà essere identificato altresì l’eventuale soggetto che effettua
l’operazione per conto di terzi, ovvero l’esecutore e quindi colui che opera in nome e per conto altrui in forza
di poteri conferiti a mezzo di procure. Tali informazioni devono essere raccolte prima dell’apertura del
rapporto continuativo, sia in fase di sottoscrizione della polizza che nel corso della durata del contratto a
seguito di operazioni rappresentate da movimento di denaro, attraverso la compilazione e la sottoscrizione di
appositi schede integrate nella modulistica e devono essere raccolte con lo scopo specifico di attestare e
verificare l’identità degli stessi, sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e
indipendente di cui va acquisita copia leggibile in formato cartaceo o elettronico.
In aggiunta la normativa prevede ulteriori informazioni da raccogliere in fase di stipula e di apertura del
rapporto continuativo inerenti altre figure che potrebbero essere ulteriormente censite in tali fasi.
A tal fine l’art. 21 del citato decreto impone ai clienti (o l’eventuale soggetto che effettua l’operazione per
conto di terzi ovvero all’esecutore) di fornire, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie per
consentire l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela sopra indicati. A tal proposito si
rimanda per il dettaglio a quanto riportato nella apposita modulistica.
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