NUOVO CCNL.doc

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NUOVO CCNL.doc
RINNOVO DEL CCNL
LOGISTICA, TRASPORTO E SPEDIZIONE
In data 1° agosto 2013 è stato rinnovato il CCNL, scaduto il 31 dicembre 2012. Sul
piano economico, l’Accordo prevede, per il triennio 2013-2015, un aumento a regime
di 108 euro lordi mensili parametrati sul 3° livello Super.
Sul
•
•
•
•
piano normativo, prevede particolari disposizioni volte a:
aumentare la produttività del personale viaggiante;
rendere più flessibile la prestazione del personale non viaggiante;
incrementare l’utilizzo dei contratti part-time, a termine e di somministrazione;
determinare un sistema premiale a favore delle imprese di autotrasporto “virtuose”.
AUMENTI
L’aumento di 108 euro lordi è stato suddiviso in 3 rate, aventi le seguenti decorrenze:
35 euro già in corso dal 1° giugno 2013;
35 euro dal 1° ottobre 2014;
38 euro dal 1° ottobre 2015.
Livello
Parametro
Minimo
al
31/5/13
Aumento
1/6/13
Minimo
al
1/6/13
Aumento
1/10/14
Minimo
al
1/10/14
Aumento
1/10/15
Minimo
al
1/10/15
Totale
aumenti
Quadri
169
1.970,12
44,81
2.014,93
44,81
2.059,74
48,65
2.108,39
138,27
1°
159
1.849,62
42,16
1.891,78
42,16
1.933,94
45,77
1.979,71
130,09
2°
3°
Super
3° Super
Junior
146
1.699,32
38,71
1.738,03
38,71
1.776,74
42,03
1.818,77
119,45
132
1.534,37
35,00
1.569,37
35,00
1.604,37
38,00
1.642,37
108,00
34,20
1.533,70
34,20
1.567,90
37,14
1.605,04
105,55
3°J
128
1.494,05
33,94
1.527,99
33,94
1.561,93
36,85
1.598,78
104,73
4°S
122
1.420,60
32,35
1.452,95
32,35
1.485,30
35,12
1.520,42
99,82
4° J
119
1.383,21
31,55
1.414,76
31,55
1.446,31
34,26
1.480,57
97,36
5°
116
1.355,15
30,76
1.385,91
30,76
1.416,67
33,39
1.450,06
94,91
6° S
109
1.265,37
28,90
1.294,27
28,90
1.323,17
31,38
1.354,55
89,18
6° J
100
1.164,54
26,51
1.191,05
26,51
1.217,56
28,79
1.246,35
81,82
129
Rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto e Spedizione
Settembre 2013
Si rammenta che la prima tranche di 35 euro, erogata nel mese di giugno, a decorrere
dal 1° agosto 2013 diventa parte integrale della paga base, e non deve essere più
considerata come elemento distinto.
UNA TANTUM
A copertura del periodo 1° gennaio/31 maggio 2013, ai soli lavoratori in servizio alla
data del 1° agosto 2013 dovrà essere corrisposta una somma una tantum, uguale per
tutti, di 88 euro lordi da erogarsi in due rate uguali di 44 euro ciascuna, di cui la prima
con la retribuzione di novembre 2013 e la seconda con la retribuzione di febbraio
2014.
L’una tantum dovrà essere proporzionalmente ridotta per i lavoratori part-time e per
quelli assunti dal 1° gennaio 2013, e non dovrà essere considerata ai fini del calcolo
del Tfr e dei vari istituti contrattuali.
DURATA
Il nuovo CCNL decorre dal 1° gennaio 2013 e scadrà il 31 dicembre 2015.
REGIME PREMIALE PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO
Per la vigenza del nuovo contratto sono state previste alcune misure premiali per le
imprese di autotrasporto che dimostrino di essere in regola con gli adempimenti
contributivi e di aver stipulato accordi sindacali ai sensi degli artt. 11 e 11-bis del CCNL.
Le misure premiali sono di due tipi: alcune attivabili in via automatica a condizione che
non siano stati effettuati licenziamenti collettivi nell’anno precedente, altre invece
attivabili tramite specifici accordi sindacali aventi come obiettivo la difesa
dell’occupazione e il consolidamento delle attività aziendali in ambito nazionale.
Le misure premiali automatiche, che si applicheranno esclusivamente al personale
viaggiante, consistono nell’elevazione dal 35% al 40% della percentuale massima
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Settembre 2013
ammessa di contratti a termine e nell’introduzione di un nuovo livello 3° Super Junior a
cui si applicherà la disciplina dell’orario discontinuo dell’art.11-bis del contratto.
Le misure premiali da definire tramite accordi potranno invece riguardare le materie
degli orari del personale viaggiante e di quello impiegato in attività accessorie per la
gestione del traffico, nonché i compensi per il lavoro straordinario e la trasferta.
TRASFERTA
Gli importi giornalieri attualmente in vigore dell’indennità di trasferta per il personale
viaggiante saranno incrementati di 0,60 euro dal 1° gennaio 2014 e di ulteriori 0,60
euro dal 1° gennaio 2015. Per le imprese di autotrasporto destinatarie del
regime premiale di cui al paragrafo precedente, gli incrementi in
questione si considereranno automaticamente assorbiti nei valori
forfettizzati delle trasferte stabiliti con accordi aziendali.
AUTISTI DISCONTINUI DI 4° LIVELLO
È stata introdotta la possibilità tramite accordi aziendali di verificare la sussistenza delle
caratteristiche della “discontinuità” per i conducenti inquadrati al livello 4° con
conseguente applicazione di un orario ordinario di 44 ore settimanali.
ASSENTEISMO DEI CONDUCENTI
Al fine di contrastare fenomeni di assenteismo ricorrente che incidono sulla produttività
aziendale è stata prevista la possibilità di determinare, tramite accordi aziendali,
penalizzazioni retributive nei confronti degli autisti.
PERMESSI RETRIBUITI PER IL PERSONALE VIAGGIANTE
Per il 2014 e il 2015, le 4,5 giornate di permesso retribuito di cui all’art. 11 del CCNL
dovranno essere obbligatoriamente monetizzate in ragione del 75% del valore
corrispondente. Il relativo importo dovrà essere corrisposto in via anticipata nel mese di
febbraio di ciascun anno salvo eventuali conguagli.
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Settembre 2013
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
È stata ampliata la casistica delle mancanze dei lavoratori sanzionabili con la
sospensione dal servizio o con il licenziamento.
MUTAMENTO DI MANSIONI
È stato elevato a 3 mesi (in precedenza 2 mesi) per tutti i livelli di inquadramento il
periodo massimo durante il quale il lavoratore può svolgere mansioni di livello
superiore senza che si determini il passaggio automatico al livello superiore.
FLESSIBILITÀ PERSONALE NON VIAGGIANTE
È stato elevato a 4 mesi all’anno anche non consecutivi (in precedenza 5 settimane
consecutive all’anno) il periodo massimo entro cui, in base all’art. 1 della Sezione
Trasporti del CCNL, è consentito alle aziende di derogare, senza necessità di accordo
sindacale, al regime dell’orario ordinario delle 8 ore giornaliere.
In particolare, durante tale periodo le aziende potranno distribuire l’orario di lavoro in
maniera non omogenea nell’arco dei 5 giorni lavorativi (fermo restando il minimo di 32
e il massimo di 48 ore settimanali, nonché il minimo di 6 ed il massimo di 10 ore
giornaliere ordinarie) con una media settimanale di 39 ore su due mesi consecutivi; ai
lavoratori interessati dovrà essere riconosciuta una indennità mensile di 75 euro.
Sempre all’interno dei 4 mesi, le aziende, per un periodo massimo di 4 settimane
consecutive, potranno articolare l’orario normale di lavoro su 6 giorni anziché su 5
riconoscendo in questo caso ai lavoratori interessati un’indennità mensile di 110 euro.
L’applicazione del regime di flessibilità in questione dovrà essere preceduto da un
esame preventivo col sindacato da avviarsi con un anticipo di almeno 45 giorni; detto
esame non potrà in alcun modo pregiudicare l’applicazione della flessibilità.
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Settembre 2013
CONTRATTI A TERMINE
Per tutte le aziende è stata elevata al 35% dei lavoratori a tempo indeterminato (in
precedenza 25% e 20%, rispettivamente per le aziende fino a 50 dipendenti e per
quelle maggiori) la quantità massima di contratti a termine ammessa.
Utilizzando la facoltà concessa dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012) sono stati inoltre
ridotti i termini che devono intercorrere tra un contratto e l’altro per poter stipulare un
nuovo contratto a termine con lo stesso lavoratore; i nuovi termini sono di 20 e 30
giorni, rispettivamente in caso di contratti di durata fino a 6 mesi e di contratti di durata
superiore.
Sempre in forza della suddetta riforma sono stati allungati i termini entro cui è
consentito proseguire la durata del contratto a termine oltre la scadenza senza che
scatti la trasformazione a tempo indeterminato (30 e 50 giorni contro i precedenti 20 e
30, rispettivamente per i contratti di durata fino a 6 mesi e per quelli di durata
superiore).
PART-TIME
È stata elevata al 38% (in precedenza 25%) del personale dipendente la quantità
massima di part-time ammessa nelle singole aziende con possibilità di ulteriore
elevazione fino al 48% in caso di part-time con almeno il 65% della prestazione rispetto
all’orario a tempo pieno. Inoltre, per le imprese fino a 3 dipendenti è stata fissata una
franchigia di almeno 3 contratti part-time.
SOMMINISTRAZIONE
Solo per il personale non viaggiante è stata elevata dal 15% al 35% del personale
dipendente la quantità massima ammessa di contratti di somministrazione. È stata inoltre
estesa anche alla somministrazione e al distacco transnazionale europeo la procedura
di informativa sindacale già prevista dall’art. 52 del CCNL per la somministrazione in
ambito nazionale.
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Settembre 2013
APPRENDISTATO
È stato elevato il periodo di prova degli apprendisti (in precedenza pari a 4 settimane)
che è stato equiparato a quello già previsto dal CCNL per la generalità dei lavoratori a
tempo indeterminato. A fronte della maggiore durata della prova è stata aumentata dal
70% all’80% la percentuale di contratti di apprendistato scaduti nell’anno che l’azienda
deve confermare a tempo indeterminato per poter continuare ad assumere apprendisti.
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