NUOVO CCNL.doc
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RINNOVO DEL CCNL LOGISTICA, TRASPORTO E SPEDIZIONE In data 1° agosto 2013 è stato rinnovato il CCNL, scaduto il 31 dicembre 2012. Sul piano economico, l’Accordo prevede, per il triennio 2013-2015, un aumento a regime di 108 euro lordi mensili parametrati sul 3° livello Super. Sul • • • • piano normativo, prevede particolari disposizioni volte a: aumentare la produttività del personale viaggiante; rendere più flessibile la prestazione del personale non viaggiante; incrementare l’utilizzo dei contratti part-time, a termine e di somministrazione; determinare un sistema premiale a favore delle imprese di autotrasporto “virtuose”. AUMENTI L’aumento di 108 euro lordi è stato suddiviso in 3 rate, aventi le seguenti decorrenze: 35 euro già in corso dal 1° giugno 2013; 35 euro dal 1° ottobre 2014; 38 euro dal 1° ottobre 2015. Livello Parametro Minimo al 31/5/13 Aumento 1/6/13 Minimo al 1/6/13 Aumento 1/10/14 Minimo al 1/10/14 Aumento 1/10/15 Minimo al 1/10/15 Totale aumenti Quadri 169 1.970,12 44,81 2.014,93 44,81 2.059,74 48,65 2.108,39 138,27 1° 159 1.849,62 42,16 1.891,78 42,16 1.933,94 45,77 1.979,71 130,09 2° 3° Super 3° Super Junior 146 1.699,32 38,71 1.738,03 38,71 1.776,74 42,03 1.818,77 119,45 132 1.534,37 35,00 1.569,37 35,00 1.604,37 38,00 1.642,37 108,00 34,20 1.533,70 34,20 1.567,90 37,14 1.605,04 105,55 3°J 128 1.494,05 33,94 1.527,99 33,94 1.561,93 36,85 1.598,78 104,73 4°S 122 1.420,60 32,35 1.452,95 32,35 1.485,30 35,12 1.520,42 99,82 4° J 119 1.383,21 31,55 1.414,76 31,55 1.446,31 34,26 1.480,57 97,36 5° 116 1.355,15 30,76 1.385,91 30,76 1.416,67 33,39 1.450,06 94,91 6° S 109 1.265,37 28,90 1.294,27 28,90 1.323,17 31,38 1.354,55 89,18 6° J 100 1.164,54 26,51 1.191,05 26,51 1.217,56 28,79 1.246,35 81,82 129 Rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto e Spedizione Settembre 2013 Si rammenta che la prima tranche di 35 euro, erogata nel mese di giugno, a decorrere dal 1° agosto 2013 diventa parte integrale della paga base, e non deve essere più considerata come elemento distinto. UNA TANTUM A copertura del periodo 1° gennaio/31 maggio 2013, ai soli lavoratori in servizio alla data del 1° agosto 2013 dovrà essere corrisposta una somma una tantum, uguale per tutti, di 88 euro lordi da erogarsi in due rate uguali di 44 euro ciascuna, di cui la prima con la retribuzione di novembre 2013 e la seconda con la retribuzione di febbraio 2014. L’una tantum dovrà essere proporzionalmente ridotta per i lavoratori part-time e per quelli assunti dal 1° gennaio 2013, e non dovrà essere considerata ai fini del calcolo del Tfr e dei vari istituti contrattuali. DURATA Il nuovo CCNL decorre dal 1° gennaio 2013 e scadrà il 31 dicembre 2015. REGIME PREMIALE PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO Per la vigenza del nuovo contratto sono state previste alcune misure premiali per le imprese di autotrasporto che dimostrino di essere in regola con gli adempimenti contributivi e di aver stipulato accordi sindacali ai sensi degli artt. 11 e 11-bis del CCNL. Le misure premiali sono di due tipi: alcune attivabili in via automatica a condizione che non siano stati effettuati licenziamenti collettivi nell’anno precedente, altre invece attivabili tramite specifici accordi sindacali aventi come obiettivo la difesa dell’occupazione e il consolidamento delle attività aziendali in ambito nazionale. Le misure premiali automatiche, che si applicheranno esclusivamente al personale viaggiante, consistono nell’elevazione dal 35% al 40% della percentuale massima Rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto e Spedizione Settembre 2013 ammessa di contratti a termine e nell’introduzione di un nuovo livello 3° Super Junior a cui si applicherà la disciplina dell’orario discontinuo dell’art.11-bis del contratto. Le misure premiali da definire tramite accordi potranno invece riguardare le materie degli orari del personale viaggiante e di quello impiegato in attività accessorie per la gestione del traffico, nonché i compensi per il lavoro straordinario e la trasferta. TRASFERTA Gli importi giornalieri attualmente in vigore dell’indennità di trasferta per il personale viaggiante saranno incrementati di 0,60 euro dal 1° gennaio 2014 e di ulteriori 0,60 euro dal 1° gennaio 2015. Per le imprese di autotrasporto destinatarie del regime premiale di cui al paragrafo precedente, gli incrementi in questione si considereranno automaticamente assorbiti nei valori forfettizzati delle trasferte stabiliti con accordi aziendali. AUTISTI DISCONTINUI DI 4° LIVELLO È stata introdotta la possibilità tramite accordi aziendali di verificare la sussistenza delle caratteristiche della “discontinuità” per i conducenti inquadrati al livello 4° con conseguente applicazione di un orario ordinario di 44 ore settimanali. ASSENTEISMO DEI CONDUCENTI Al fine di contrastare fenomeni di assenteismo ricorrente che incidono sulla produttività aziendale è stata prevista la possibilità di determinare, tramite accordi aziendali, penalizzazioni retributive nei confronti degli autisti. PERMESSI RETRIBUITI PER IL PERSONALE VIAGGIANTE Per il 2014 e il 2015, le 4,5 giornate di permesso retribuito di cui all’art. 11 del CCNL dovranno essere obbligatoriamente monetizzate in ragione del 75% del valore corrispondente. Il relativo importo dovrà essere corrisposto in via anticipata nel mese di febbraio di ciascun anno salvo eventuali conguagli. Rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto e Spedizione Settembre 2013 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI È stata ampliata la casistica delle mancanze dei lavoratori sanzionabili con la sospensione dal servizio o con il licenziamento. MUTAMENTO DI MANSIONI È stato elevato a 3 mesi (in precedenza 2 mesi) per tutti i livelli di inquadramento il periodo massimo durante il quale il lavoratore può svolgere mansioni di livello superiore senza che si determini il passaggio automatico al livello superiore. FLESSIBILITÀ PERSONALE NON VIAGGIANTE È stato elevato a 4 mesi all’anno anche non consecutivi (in precedenza 5 settimane consecutive all’anno) il periodo massimo entro cui, in base all’art. 1 della Sezione Trasporti del CCNL, è consentito alle aziende di derogare, senza necessità di accordo sindacale, al regime dell’orario ordinario delle 8 ore giornaliere. In particolare, durante tale periodo le aziende potranno distribuire l’orario di lavoro in maniera non omogenea nell’arco dei 5 giorni lavorativi (fermo restando il minimo di 32 e il massimo di 48 ore settimanali, nonché il minimo di 6 ed il massimo di 10 ore giornaliere ordinarie) con una media settimanale di 39 ore su due mesi consecutivi; ai lavoratori interessati dovrà essere riconosciuta una indennità mensile di 75 euro. Sempre all’interno dei 4 mesi, le aziende, per un periodo massimo di 4 settimane consecutive, potranno articolare l’orario normale di lavoro su 6 giorni anziché su 5 riconoscendo in questo caso ai lavoratori interessati un’indennità mensile di 110 euro. L’applicazione del regime di flessibilità in questione dovrà essere preceduto da un esame preventivo col sindacato da avviarsi con un anticipo di almeno 45 giorni; detto esame non potrà in alcun modo pregiudicare l’applicazione della flessibilità. Rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto e Spedizione Settembre 2013 CONTRATTI A TERMINE Per tutte le aziende è stata elevata al 35% dei lavoratori a tempo indeterminato (in precedenza 25% e 20%, rispettivamente per le aziende fino a 50 dipendenti e per quelle maggiori) la quantità massima di contratti a termine ammessa. Utilizzando la facoltà concessa dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012) sono stati inoltre ridotti i termini che devono intercorrere tra un contratto e l’altro per poter stipulare un nuovo contratto a termine con lo stesso lavoratore; i nuovi termini sono di 20 e 30 giorni, rispettivamente in caso di contratti di durata fino a 6 mesi e di contratti di durata superiore. Sempre in forza della suddetta riforma sono stati allungati i termini entro cui è consentito proseguire la durata del contratto a termine oltre la scadenza senza che scatti la trasformazione a tempo indeterminato (30 e 50 giorni contro i precedenti 20 e 30, rispettivamente per i contratti di durata fino a 6 mesi e per quelli di durata superiore). PART-TIME È stata elevata al 38% (in precedenza 25%) del personale dipendente la quantità massima di part-time ammessa nelle singole aziende con possibilità di ulteriore elevazione fino al 48% in caso di part-time con almeno il 65% della prestazione rispetto all’orario a tempo pieno. Inoltre, per le imprese fino a 3 dipendenti è stata fissata una franchigia di almeno 3 contratti part-time. SOMMINISTRAZIONE Solo per il personale non viaggiante è stata elevata dal 15% al 35% del personale dipendente la quantità massima ammessa di contratti di somministrazione. È stata inoltre estesa anche alla somministrazione e al distacco transnazionale europeo la procedura di informativa sindacale già prevista dall’art. 52 del CCNL per la somministrazione in ambito nazionale. Rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto e Spedizione Settembre 2013 APPRENDISTATO È stato elevato il periodo di prova degli apprendisti (in precedenza pari a 4 settimane) che è stato equiparato a quello già previsto dal CCNL per la generalità dei lavoratori a tempo indeterminato. A fronte della maggiore durata della prova è stata aumentata dal 70% all’80% la percentuale di contratti di apprendistato scaduti nell’anno che l’azienda deve confermare a tempo indeterminato per poter continuare ad assumere apprendisti. Rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto e Spedizione Settembre 2013