statuto - GPS delle cime

Transcript

statuto - GPS delle cime
STATUTO
DEL
STATUTO
Gruppo Promotore Sentieri
delle cime
(GPS delle cime)
I.
NOME, SEDE E SCOPO
Art. 1
Art. 2
Art. 3
II.
3
Nome, sede
Appartenenza
Scopi
3
3
3
SOCI E TASSA SOCIALE
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
3
Ammissioni
Diritto di voto, eleggibilità
Uscita
Esclusione
Diritto all’avere sociale
3
3
4
4
4
III. RISORSE
4
Art. 9 Tassa sociale
Art. 10 Altre risorse
Art. 11 Responsabilità
4
4
4
IV. ORGANIZZAZIONE
4
Art. 12 Organi
A. L’assemblea generale dei soci
Art. 13 Convocazione
Art. 14 Direzione e protocollazione dell’assemblea
Art. 15 Quorum
Art. 16 Ordine del giorno
Art. 17 Diritto di voto
Art. 18 Maggioranza
Art. 19 Competenze dell’assemblea generale
B. Il Comitato
Art. 20 Composizione
Art. 21 Durata della funzione
Art. 22 Sedute del comitato
Art. 23 Compiti e competenze
C. La commissione di revisione
Art. 24 Composizione
V.
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
7
Scioglimento
Liquidazione in caso di scioglimento dell’associazione
Diritto suplettorio
Entrata in vigore
2
7
7
8
8
I.
Nome, sede e scopo
Art. 1
Nome, sede
È costituito sotto il nome di
Gruppo Promotore Sentieri delle cime
(in seguito: GPS delle cime), un’associazione ai sensi degli articoli 60ss CCS con sede a Mesocco.
Art. 2
Appartenenza
Il GPS delle cime ha la facoltà di affiliarsi a associazioni e/o federazioni alpinistiche svizzere e/o
estere.
Art. 3
Scopi
Il GPS delle cime persegue gli scopi e svolge i compiti seguenti:
-
promuove le varie forme di attività legate alla montagna;
redige ogni anno un programma di gite estive e invernali che tenga conto delle possibilità e
degli interessi dei suoi soci;
organizza attività culturali che favoriscano la conoscenza e la protezione del mondo alpino e
promuovano incontri con persone che in un modo o nell’altro operano in quell’ambiente;
cura la manutenzione e l’esercizio dei propri rifugi, capanne e sentieri alpini;
collabora con privati e/o enti vari a singoli interventi di manutenzione e esercizio di rifugi,
capanne e sentieri alpini;
coinvolge le istituzioni scolastiche;
concorre all’affermazione dei valori di amicizia e di solidarietà tra i suoi membri.
II.
SOCI E TASSA SOCIALE
Art. 4
Ammissioni
1Può diventare socio del GPS delle cime chi abbia compiuto 14 anni e si impegna a osservare gli
statuti.
2Per i minorenni è richiesto il consenso dell’autorità parentale.
Art. 5
Diritto di voto, eleggibilità
Il diritto di voto e di eleggibilità è accordato dal momento in cui si compiono 16 anni.
3
Art. 6
Uscita
Le dimissioni dal GPS delle cime devono essere date per iscritto al comitato in ogni tempo con un
preavviso di 3 mesi. Per l’anno d’uscita non viene prelevata una tassa sociale.
Art. 7
Esclusione
1Per motivi gravi, un socio può essere espulso dal GPS delle cime su proposta del comitato e con i
due terzi dei voti dei membri presenti all’assemblea generale dei soci.
2Chi non paga la tassa sociale, dopo un secondo sollecito di pagamento, è radiato d’ufficio.
Art. 8
Diritto all’avere sociale
Tutti i diritti personali degli associati all’avere sociale sono esclusi.
III.
Risorse
Art. 9
Tassa sociale
I soci sono tenuti al pagamento della tassa sociale fissata dall’assemblea generale dei soci.
Art. 10
Altre risorse
Le altre risorse del GPS delle cime sono costituite dai guadagni provenienti dalle manifestazioni e
da liberalità private e pubbliche.
Art. 11
Responsabilità
Il GPS delle cime risponde per gli impegni assunti con il patrimonio sociale, escludendo qualsiasi
responsabilità delle persone facenti parte dei suoi organi statutari.
IV.
Organizzazione
Art. 12
Organi
Gli organi del GPS delle cime sono:
a) l’assemblea generale dei soci
b) il comitato
c) la commissione di revisione.
4
A. L’assemblea generale dei soci
Art. 13
Convocazione
1L’assemblea generale dei soci è convocata dal comitato, di regola nel corso del primo trimestre di
ogni anno.
2Il comitato o un quinto dei soci possono chiedere la convocazione di un’assemblea generale
straordinaria che dovrà svolgersi nei due mesi seguenti la domanda.
3Le convocazioni devono essere inviate almeno quindici giorni prima dell’assemblea generale dei
soci e menzionare l’ordine del giorno.
4Ogni socio ha il diritto di fare interpellanze a destinazione della prossima assemblea generale dei
soci. Queste interpellanze dovranno figurare all’ordine del giorno, se esse sono state inviate al
comitato per lettera raccomandata al più tardi entro la fine del mese di dicembre.
Art. 14
Direzione e protocollazione dell’assemblea
1L’assemblea generale dei soci è condotta dal presidente e, in caso d’impedimento, da un altro
membro del comitato.
2Il presidente designa gli scrutatori.
3Il segretario allestisce il verbale dell’assemblea generale dei soci.
Art. 15
Quorum
L’assemblea generale dei soci è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
Art. 16
Ordine del giorno
Solo i punti figuranti all’ordine del giorno possono essere oggetto di decisioni valide.
Art. 17
Diritto di voto
Ogni socio a diritto a un voto. Tutte le rappresentanze sono escluse.
Art. 18
Maggioranza
1Le decisioni dell’assemblea generale sono prese a maggioranza dei voti espressi.
2Il presidente può votare. In caso di parità di voto, quello del presidente è preponderante per le
decisioni. Per le elezioni, è la sorte che decide.
3Lo scioglimento dev’essere deciso da una maggioranza di tre quarti dei voti dei soci presenti.
4Le elezioni e votazioni hanno luogo per alzata di mano oppure per scrutinio segreto se ciò è
richiesto da un quarto dei presenti.
5
5I soci con un interesse personale a una decisione devono ricusarsi.
Art. 19
Competenze dell’assemblea generale
Le competenze inalienabili dell’assemblea generale dei soci:
a) la nomina del presidente del GPS delle cime e dei membri di comitato
b) la nomina della commissione di revisione
c) l’approvazione dei rapporti e dei conti annui
d) l’approvazione del preventivo annuale della gestione corrente
e) la determinazione della tassa sociale
f) l’approvazione e la modifica dello statuto del GPS delle cime
g) l’approvazione dei regolamenti delle capanne
h) la decisione sull’espulsione di membri
i) lo scioglimento del GPS delle cime.
B. Il Comitato
Art. 20
Composizione
1Il Comitato si compone di 9 membri e si ripartisce al suo interno cariche e competenze, ad
eccezione della carica di presidente.
2Fanno parte del comitato:
a) il presidente
b) il vicepresidente
c) il segretario
d) il cassiere
e) il responsabile del controllo soci
f) il responsabile dei rifugi e delle capanne
g) il responsabile dei sentieri
h) il responsabile delle attività
i) il responsabile del materiale e soccorso
Art. 21
Durata della funzione
Il comitato resta in carica due anni; tutti i membri sono rieleggibili.
Art. 22
Sedute del comitato
1Il comitato si riunisce, su convocazione del presidente, ogni qualvolta i singoli affari sociali lo
esigano.
2Le sedute sono dirette dal presidente, in sua assenza dal vicepresidente, rispettivamente da un altro
membro del comitato.
3Chi non può partecipare a una riunione è tenuto a giustificarsi.
6
Art. 23
Compiti e competenze
1Il Comitato:
a)
b)
c)
d)
persegue gli scopi del GPS delle cime
difende gli interessi del GPS delle cime e lo rappresenta
esegue le delibere dell’assemblea generale
prevede alla gestione degli affari nei limiti stabiliti dal preventivo approvato dall’assemblea
generale
e) è competente per spese straordinarie fino a fr. 5'000.-, se dispone del relativo finanziamento
2Il GPS delle cime è vincolato dalla firma collettiva del presidente e di un membro del comitato.
3Per oggetti particolari, il comitato può costituire commissioni speciali con il coinvolgimento anche
di membri esterni al GPS delle cime.
C. La commissione di revisione
Art. 24
Composizione
1La commissione di revisione è composta da due membri e da un supplente esterni al comitato.
2La commissione esamina prima dell’assemblea generale dei soci la gestione contabile.
3La commissione redige un rapporto scritto da sottoporre per approvazione all’assemblea generale
dei soci.
V.
Disposizioni finali
Art. 25
Scioglimento
1Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso da parte di un’assemblea generale convocata
esclusivamente a tale scopo. Per essere valida questa decisione dovrà ottenere la maggioranza
secondo l’art. 18, cpv. 3.
2In caso di fusione con un’istituzione avente scopi analoghi, l’assemblea generale decide le
modalità su proposta del comitato.
Art. 26
Liquidazione in caso di scioglimento dell’associazione
Il comitato esegue la liquidazione e presenta un rapporto e il conto finale all’assemblea generale.
L’assemblea generale decide l’utilizzazione di un eventuale saldo attivo.
7
Art. 27
Diritto suplettorio
Per quanto non regolato dal presente statuto fanno stato le disposizioni del diritto superiore.
Art. 28
Entrata in vigore
Questo statuto è stato adottato e immediatamente messo in vigore dall’assemblea generale dei soci
del 10 novembre 2006.
Mesocco, 10 novembre 2006
A nome dell’assemblea generale costitutiva:
Il presidente del giorno:
Il segretario:
Florio Cereghetti
Athos Fasani
8