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Le norme legislative che disciplinano
L’attivita’ commerciale
DEFINIZIONE DI COMMERCIANTE
E’ commerciante quel soggetto (persona fisica o società) che esercita
un’attività economica consistente nell’acquisto di merci allo scopo di rivenderle.
Pertanto il commerciante è una figura di operatore economico nettamente
distinta dall’industriale e dall’artigiano, i quali acquistano merci non per
rivenderle ma per trasformarle in nuovi prodotti. Naturalmente se l’industriale
e l’artigiano vendono anche articoli da loro non prodotti, sono soggetti alla
disciplina del commercio.
CLASSIFICAZIONE DI ATTIVITA’ COMMERCIALE
L’attività commerciale può essere classificata in 3 tipi:
o COMMERCIO ALL’INGROSSO – Esercita il commercio all’ingrosso chi
acquista merci e le rivende:
- ad altri commercianti (grossisti, dettaglianti, esercenti pubblici)
- a utilizzatori professionali (industrie, aziende artigiane ecc)
Pertanto il grossista non può vendere al consumatore finale, anche se questi
è disposto ad acquistare grandi quantitativi. Rientra nell’ambito del
commercio all’ingrosso anche il commercio di importazione ed esportazione.
o COMMERCIO AL DETTAGLIO
E’ il commercio esercitato da chi acquista merci e le rivende direttamente al
consumatore finale, ovvero al pubblico in generale.
Dunque il commercio all’ingrosso e il commercio al dettaglio si differenziano
per il tipo di cliente a cui si rivolgono e non per la quantità di merci
scambiate.
Il commercio al dettaglio può essere esercitato sotto diverse forme; le piuù
diffuse sono quella in sede fissa (negozi) e quella ambulante (o su aree
pubbliche)
o SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
E’ l’attività svolta da chi somministra al pubblico alimenti e bevande che
sono consumati sul posto (bar, ristoranti, pizzerie ecc)
LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO E
ALL’INGROSSO, IN APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO
31.03.1998 N. 114
Il Decreto disciplina i requisiti di accesso all’attività commerciale, l’esercizio
dell’attività di commercio al dettaglio in sede fissa e sulle aree pubbliche, le
forme speciali di vendita, il regime degli orari e delle vendite straordinarie;
vengono inoltre definite le nuove caratteristiche delle strutture di vendita.
IL DECRETO NON SI APLLICA A (art. 4)
Farmacie, tabaccherie, associazioni di produttori ortofrutticoli, produttori
agricoli per la vendita di prodotti agricoli, vendita di carburanti effettuata
negli appositi impianti, artigiani iscritti all’albo per la vendita nei locali di
produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di propria produzione,
ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all’esecuzione delle
opere o alla prestazione del servizio, pescatori e cacciatori che vendano al
pubblico, al dettaglio, i prodotti della loro attività, vendita o esposizione per
la vendita delle proprie opere d’arte, vendita dei beni da fallimento, vendita
in fiere campionarie e mostre di oggetti connessi;
TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI
L’attività commerciale viene suddivisa in due specie:
- settore alimentare
- settore non alimentare
REQUISITI DI ACCESSO ALL’ATTIVITA’
Non possono esercitare l’attività commerciale salvo che abbiano ottenuto
riabilitazione:
- coloro che sono stati dichiarati falliti
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per delitto non colposo, o condanna a pena detentiva, o coloro
che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione, ovvero siano stati
dichiarati delinquenti abituali , professionali o per tendenza.
In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti di onorabilità devono
essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento
antimafia ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DPR 252/1998.
SOLO PER IL SETTORE ALIMENTARE viene richiesto, oltre ai requisiti morali,
anche il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (Rec) presso la
Camera di Commercio.
b) aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il
commercio relativo al settore merceologico alimentare istituito o
riconosciuto dalla Regione;
c) aver esercitato improprio per almeno due anni nell’ultimo quinquennio
l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari;
d) aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo
quinquennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare in
qualità
di
dipendente
qualificato
addetto
alla
vendita
o
all’amministrazione;
e) Essere stato coadiutore familiare di impresa che svolgeva o svolge
l’attività commerciale nel settore alimentare, comprovato dall’iscrizione
INPS;
In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto con
riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente
preposta all’attività commerciale nel settore alimentare.
TIPOLOGIE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
La nuova disciplina introduce tre diverse tipologie di esercizi commerciali
legati alla superficie di vendita ed alla consistenza demografica del comune
in cui sono insediati:
ESERCIZI DI VICINATO
Fino a 150 mq nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti
Fino a 250 mq nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
Tra i limiti massimi degli esercizi di vicinato e 1.500 mq o 2.500 mq
GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
Oltre i limiti massimi previsti per le medie strutture
I centri commerciali sono considerati medie o grandi strutture secondo la
superficie globale dei negozi che li compongono
LE ATTIVITA’ DI VICINATO possono essere avviate previa semplice
comunicazione scritta inviata al comune almeno 30 giorni prima dell’inizio
dell’attività.
Il rispetto dei 30 giorni di decorrenza dall’avvenuto ricevimento della
domanda è d’obbligo.
La mancata risposta da parte dell’Amministrazione Comunale entro 30 giorni
– regola del “silenzio assenso”, corrisponde per il commerciante a una
risposta affermativa per l’avvio dell’attività.
La comunicazione da parte dei piccoli negozi non è soggetta a bollo.
Per i residenti U.E. valgono le medesime regole dei cittadini italiani.
I cittadini extracomunitari dovranno inviare, unitamente alla domanda, gli
estremi del domicilio nel nostro paese e la fotocopia del permesso di
soggiorno.
Se all’interno dello stesso esercizio sono presenti sia prodotti alimentari che
non alimentari il commerciante dovrà essere in possesso della licenza per la
rivendita di quest’ultimi. Nella domanda dovranno essere indicati i metri
quadrati destinati a ciascuno dei due tipi di merce.
LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
Per questa tipologia si applica il regime autorizzato. Occorre quindi
presentare domanda scritta per il rilascio dell’autorizzazione, sia che si tratti
di apertura o trasferimento di sede, sia di ampliamento di superficie.
L’autorizzazione viene rilasciata dal comune sulla base di criteri
predeterminati.
GLI ORARI, I PREZZI, LE VENDITE
ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA
Viene prevista la facoltà di scegliere il proprio orario all’interno di una fascia
molto ampia (dalle 7.00 alle 22.00) non superando il limite delle tredici ore
giornaliere. Tutti gli esercenti possono, se vogliono, stare aperti molto meno.
Il comune, su richiesta dell’esercente, possono estendere nei giorni feriali la
fascia oraria di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi commerciali
di vendita al dettaglio tra le ore 05.00 e le ore 24.00, fermo restando il
limite delle tredici ore giornaliere.
L’osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa,
a discrezione dell’esercente.
Resta ferma la chiusura domenicale e festiva con le deroghe nel mese di
dicembre e 8 domeniche in un anno.
Le disposizioni su orario e chiusura domenicale e festiva non si applicano:
tabaccherie – esercizi interni ai campeggi, villaggi e complessi turistici –
esercizi nelle aree di servizio autostradali – nelle stazioni – nelle rivendite di
giornali – gelaterie – gastronomie – rosticcerie – esercizi specializzati nella
vendita di fiori e piante – opere d’arte – oggetti d’antiquariato.
PUBBLICITA’ DEI PREZZI
I prodotti esposti per la vendita al dettaglio dovranno indicare in modo
chiaro e leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Anche i beni d’arte,
d’antiquariato e oggetti preziosi sono soggetti alla pubblicità dei prezzi, però
il cartellino dovrà essere visibile all’interno del negozio.
VENDITE STRAORDINARIE
(D.Lgs. 31/03/1998 n.114 -L.R. 3 aprile 2000 n.22 – L.R. 28/10/2004 n.29)
Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di
fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l’esercente dettagliante
offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
INFORMAZIONI GENERALI
1.
Nelle vendite straordinarie è esposto obbligatoriamente il prezzo normale
di vendita e lo sconto o ribasso espresso in percentuale.
1bis E’ facoltà del venditore indicare anche il prezzo di vendita praticato a
seguito dello sconto o ribasso.
1ter E’ vietato all’operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi
rispetto a quanto previsto dal comma 1 e 1 bis.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I messaggi pubblicitari relativi alle vendite straordinarie devono essere
presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole per il
consumatore.
Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie
devono contenere gli estremi delle comunicazioni al comune quando
previste dalla Legge 03/04/2000 n. 22
Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie
devono indicare la durata esatta della vendita stessa.
L’operatore commerciale ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere
relativamente agli sconti o ribassi praticati, tanto nelle comunicazioni
pubblicitarie, quanto nella indicazione dei prezzi nei locali di vendita.
L’operatore commerciale deve essere in grado di dimostrare la veridicità
delle informazioni fornite agli organi di controllo.
Le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere fisicamente
separate in modo chiaro e in equivoco da quelle eventualmente poste in
vendita alle condizioni ordinarie. Qualora la separazione non sia possibile,
l’operatore commerciale, deve indicare, con cartelli o altri mezzi idonei, le
merci che non sono oggetto delle vendite straordinarie sempre che ciò
possa essere fatto in modo in equivoco e non ingannevole per il
consumatore. In caso contrario, non possono essere poste in vendita
merci a condizioni ordinarie.
LE VENDITE DI LIQUIDAZIONE
1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall’operatore commerciale al
fine di esaurire in breve tempo tutte le proprie merci a seguito di:
a)
cessazione di attività commerciale;
b)
trasferimento in gestione o cessione di proprietà di azienda;
c)
trasferimento dell’azienda in altro locale;
d)
trasformazione o rinnovo dei locali.
2. Tutte le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualsiasi
periodo dell’anno, salvo quanto disposto dal comma 5.
3. Le vendite di liquidazione di cui al comma 1, lettere a) e c) possono
essere effettuate per la durata massima di tredici settimane.
4. Le vendite di liquidazione di cui al comma 1, lettere d) possono essere
effettuate per la durata massima di sei settimane e per una sola volta in
ciascun anno solare.
5. Le vendite di liquidazione per la trasformazione o il rinnovo dei locali,
sempre liberamente praticabili nei mesi di febbraio e agosto, non
possono essere effettuate nei trenta giorni antecedenti le vendite di cui
all’art. 3, nonché, in ogni caso, dal 25 novembre al 31 dicembre.
L’operatore commerciale ha l’obbligo di chiusura dell’esercizio per un
periodo pari a un terzo della durata della vendita di liquidazione, e
comunque, per almeno sette giorni, con decorrenza dalla cessazione
della vendita straordinaria.
6. L’operatore commerciale che intende effettuare una vendita di
liquidazione è tenuto a darne comunicazione al comune ove ha sede
l’esercizio, tramite lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima
della data di inizio.
7. Tutte le comunicazioni di effettuazione di vendita di liquidazione devono
indicare:
a) l’ubicazione dei locali;
b) la data di inizio e quella di cessazione della vendita;
c) le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche con indicazione
delle quantità delle stesse.
8. Le comunicazioni relative a vendite di liquidazione per cessazione di
attività devono recare indicazione, anche mediante allegazione di copia,
della comunicazione di cessazione di attività per gli esercizi di vicinato,
ovvero dell’atto di rinuncia all’autorizzazione per le medie e le grandi
strutture di vendita; nel caso di vendite di liquidazione di cui alle lettere
a) e b) del comma 1, il titolare dell’attività, per un periodo di almeno sei
mesi successivi alla vendita di liquidazione, non può aprire un nuovo
esercizio dello stesso settore merceologico nei medesimi locali.
9. E’ vietata l’effettuazione di vendite di liquidazione con il sistema del
pubblico incanto.
10.
Dall’inizio delle vendite di liquidazione, è vietato introdurre nei
locali e nelle pertinenze dell’esercizio di vendita merci del genere di
quelle offerte in vendita di liquidazione, siano esse acquistate o acquisite
ad altro titolo, anche in conto deposito.
LE VENDITE DI FINE STAGIONE
1. Le vendite di fine stagione sono effettuate dall’operatore commerciale al fine
di esitare, durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo,
prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in
genere, prodotti che, se non sono venduti entro un certo tempo, siano
comunque suscettibili di notevole deprezzamento.
2. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate, tenuto conto delle
consuetudini locali e delle esigenze del consumatore, soltanto in due periodi
dell’anno della durata massima di sessanta giorni, determinati dalla giunta
regionale, sentite le Camere di Commercio, le associazioni dei commercianti
maggiormente rappresentative e le associazioni dei consumatori.
LE VENDITE PROMOZIONALI
1. Le vendite promozionali sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di
promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma
merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita.
2. Le vendite promozionali dei prodotti di cui all’articolo 3, comma 1, non
possono essere effettuate nei periodi delle vendite di fine stagione e nei
trenta giorni antecedenti, né in ogni caso dal 25 novembre al 31 dicembre.