Regolamento Polizia Cimiterialenovità!
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Regolamento Polizia Cimiterialenovità!
INDICE 1. TITOLO I – Disposizioni generali pag. 1 2. TITOLO II – Trasporti funebri pag. 6 3. TITOLO III – Concessioni cimiteriali pag. 9 4. TITOLO IV – Esumazioni, estumulazioni pag. 14 5. TITOLO V – Cremazioni, affidamento e dispersioni delle ceneri pag. 16 6. TITOLO VI – Disciplina dei lavori nei cimiteri pag. 17 TITOLO I – Disposizioni generali Art. 1 - Oggetto Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, della legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 – Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità - e del Regolamento Regionale n. 6 del 09 novembre 2004, disciplina i requisiti e le procedure dei servizi correlati al decesso dei cittadini. Art. 2 – Competenze 1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. 2. Il Comune può affidare a terzi la gestione e la manutenzione del Cimitero secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 3 della Legge regionale e nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Per soggetto gestore si intende il Comune che cura la gestione e la manutenzione in economia diretta, ovvero l’affidatario terzo di cui al comma 2. 4. L’ordine e la vigilanza in materia di cimiteri spettano al Comune che si avvale dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio per gli aspetti igienico sanitari e della Polizia Locale per quelli legati alla sicurezza degli utenti. Art. 3 – Responsabilità 1. Il gestore cura che all’interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio, o per l’uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico. 2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente o per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Codice Civile, salvo che l’illecito non abbia rilevanza penale. Art. 4 - Piani cimiteriali Il comune di Rozzano è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali, per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell’arco dei vent’anni successivi all’approvazione di piani stessi, tenuto conto degli obblighi previsti dall’art. 75, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della Legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33. 1 I piani cimiteriali devono essere predisposti secondo quanto previsto dell’art. 6 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6. Art. 5.- Cimiteri I due cimiteri del comune di Rozzano ricomprendono: a) campi comuni di inumazioni b) campi di inumazioni per sepolture temporanee privilegiate trentacinquennali) c) loculi individuali d) cappelle gentilizie e) singole cellette ossario f) un deposito per la sosta dei feretri g) un ossario comune h) un cinerario comune i) un giardino delle rimembranze (venticinquennali o Art. 6 - Deposito per la sosta dei feretri 1. Ogni cimitero ha un deposito per l’eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso di loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze. 2. Le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, presenti sul territorio che operano in regime di ricovero, sono obbligate a ricevere le salme di deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche nei limiti delle loro disponibilità, per il periodo di osservazione o per l'effettuazione del riscontro diagnostico, autopsia ecc. disposti dall'autorità giudiziaria. Art. 7 – Ammissione nelle strutture cimiteriali Il comune è tenuto a garantire sepoltura: a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del comune, quale ne fosse la residenza b) ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso c) ai nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale d) alle parti anatomiche, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale e) alle ossa, resti mortali, ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c) e d) 2 Art. 8 – Onerosità del servizio 1. L’inumazione, la tumulazione, esumazione e la cremazione dei cadaveri sono servizi pubblici onerosi, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente. 2. Sono gratuiti quando si tratta: a) di servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge; b) sono altresì gratuiti, e da documentarsi debitamente, i servizi pubblici onerosi in favore di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. 3. L'estumulazione è sempre a titolo oneroso trattandosi di sepolcro privato. Art. 9 – Autorizzazione alla inumazione e alla tumulazione 1. Nessun cadavere, parti di esso od ossa umane possono essere ricevuti nel cimitero per essere inumati o tumulati se non accompagnati dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile. 2. L’autorizzazione al seppellimento di prodotti abortivi e di feti non denunciati come nati morti è rilasciata, unitamente all’autorizzazione al trasporto, dalla A.S.L. 3. Tali atti saranno ritirati dall'addetto ai servizi cimiteriali alla consegna di ogni singolo cadavere. Art. 10 – Servizio di accettazione delle salme e registrazione delle sepolture 1. Il gestore del Cimitero, per ogni ingresso di cadavere, ceneri, esisti di fenomeni cadaverici, trasformativi e conservativi, ossa, assicura l’acquisizione e la conservazione delle autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento, l’iscrizione cronologica, in apposito registro, anche di natura informatica, secondo le modalità stabilite col Decreto del Direttore Generale della competente Direzione Regionale di cui all’art. 76, comma 2, lettera b, della Legge regionale. 2. Nel caso di cremazione di cadaveri con dispersione delle ceneri fuori dal Cimitero, o affidamento ai familiari, la registrazione avviene su un registro, tenuto, presso il Comune che ha rilasciato la relativa autorizzazione, con le modalità di cui al comma 1. Art.11 – Deposizione del cadavere nel feretro 1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche previste dalla legge vigente in materia. 2. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti preferibilmente di tessuti naturali, ovvero decentemente avvolto in lenzuola. 3 3. In ciascun feretro non si possono racchiudere che un solo cadavere fatto salvo madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto. 4. I requisiti delle casse sono stabiliti dall’art. 18 del Regolamento Regionale n. 6/2004. Il trasporto di cadaveri di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati secondo le modalità indicate dagli artt. 24, 30 e 31 del DPR 285/90 . Art. 12 – Verifiche preventive al trasporto di cadavere 1. L’addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, deve verificare, prima della partenza, l’identità del cadavere e che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In ogni caso la chiusura del feretro viene effettuata dopo il rilascio dell’autorizzazione alla sepoltura. 2. Per i trasporti all’estero le funzioni di verifica di cui al comma 1, art. 36 del Regolamento Regionale n. 6/2004 sono svolte dal personale sanitario dell’ASL compente del luogo in cui si trova il cadavere. Art. 13 – Piastrina di riconoscimento 1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. 2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. Art. 14 - Funerali gratuiti Il Comune concede funerali gratuiti alle persone che si trovino nelle seguenti condizioni: 1. indigenti in carico ai servizi sociali dell’ente per problematiche socio economiche, privi di eredi in grado di provvedere alle esequie; 2. famiglie i cui congiunti decedano in circostanze violente e improvvise, a seguito di reati o pirateria stradale, in particolare in presenza di situazioni complesse o di minori. 3. E’ facoltà del Sindaco e della Giunta concedere il funerale gratuito a personalità che con le loro opere abbiano in vita dato lustro al comune di Rozzano. Art. 15 – Compiti Ente Gestore Sono trasferiti all’Ente Gestore i compiti relativi all’attività ordinaria e i servizi funerari e cimiteriali alle persone individuati da disciplinarsi con apposita convenzione. 4 Art. 16 – Servizio di custodia Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal personale del Gestore. Art. 17 – Orario di apertura Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Sindaco, che saranno affisse all'ingresso del cimitero. Art. 18 – Disciplina dell’ingresso Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Art. 19 – Ornamenti floreali Ogni coltivazione, da parte dei privati cittadini, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture private, è vietata in tutta l'estensione del cimitero; è soprattutto vietata la piantumazione di alberi ad alto fusto. Art. 20 – Cura ed ornamenti della sepoltura 1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc. 2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cadere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura dell'addetto ai servizi di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, previe comunicazioni alle famiglie interessate. Art. 21 – Obbligo di rimozione degli ornamenti L’Ente Gestore ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate presso sepolture private abbandonate per incuria per morte degli aventi diritto. Art. 22 – Divieto di asportazione degli ornamenti Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone, salvo che non si tratti di qualche fiore che a giudizio degli addetti cimiteriali, viene trattenuto come 5 ricordo al momento della sepoltura della salma. Art. 23 – Divieto di danneggiamento E' assolutamente proibito arrecare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc. Art. 24 – Divieto di presenziare alle esumazioni Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge, presenziare alle esumazioni ordinarie e straordinarie. Art. 25 – Obbligo di contegno decoroso Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal personale del cimitero o di Polizia Locale diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge. TITOLO II – Trasporti funebri Art. 26 – Autorizzazione dei soggetti esercenti l’attività funebre 1. Il Comune rilascia alle imprese di onoranze funebri che hanno la sede commerciale sul territorio, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre. Essa è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio, di agenzia di affari e abilità altresì allo svolgimento del trasporto funebre ecc. (art. 32 del Regolamento Regionale). 2. Le imprese autorizzate ai sensi del presente regolamento saranno invitate a sottoscrivere, ove lo ritengano opportuno, una convenzione con i soggetti di cui all’art. 2 per la prestazione di servizi obbligatori a carico del Comune e per la fornitura di un servizio funebre standard a prezzi concordati. Art. 27 - Gestione del servizio di trasporto 1. Il servizio di trasporto funebre è esercitato senza diritto di privativa secondo le disposizioni previste all’art. 16 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Detto servizio può essere svolto nel Comune da ciascun soggetto in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre; oppure, qualora le attività siano svolte in forma disgiunta, da soggetti congiuntamente titolari delle autorizzazioni del commercio per la vendita di articoli funerari, della licenza di cui all’art. 115 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza del 1931 e dell’autorizzazione al trasporto 6 preventivamente autorizzati ai sensi dell’art. 32 del Regolamento Regionale n. 6/2004 2. Ai sensi dell’art. 19 del DPR 10/9/1990 n. 285 le ditte che svolgono il trasporto sono tenute al pagamento di un diritto fisso nella misura stabilita con provvedimento dell’Amministrazione Comunale. 3. Il Gestore può richiedere agli esercenti l’attività funebre, autorizzati dal Comune, di effettuare, secondo il criterio della turnazione: a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari; b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all’obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico 4. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con mezzi propri, osservando le disposizioni contenute nel presente regolamento ed in esenzione da qualunque diritto. Art. 28 - Trasporti funebri 1. I funerali sono di classe unica. I trasporti funebri sono a pagamento e/o gratuiti. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio. Il trasporto deve effettuarsi con le 2 modalità seguenti: a) a bara aperta se non sono ancora trascorse le prescritte 24 ore dal decesso (trasporto salma); b) a bara chiusa se sono trascorse le 24 ore e se è già stata eseguita la visita necroscopica (trasporto cadavere). 2. Ai fini dell’applicazione del diritto fisso di cui all’art. 19 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 vale il criterio che il trasporto funebre, dalla partenza da altro comune all’arrivo o viceversa, si esegue col medesimo carro laddove non vi sia sosta fino al luogo di sepoltura o quando la sosta sia limitata al solo svolgimento dei riti religiosi o civili. In tali casi la ditta che esegue il trasporto, sia in entrata che in uscita dal Comune, ne deve dare comunicazione all’Ufficio incaricato. 3. Il trasporto di salme dal luogo del decesso al deposito di osservazione, se avvenuto in luogo pubblico o per accidente, alla sala di autopsia, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, si esegue a cura del Comune, in carro chiuso. 4. Il trasporto si intende dal luogo di osservazione, benché con sosta in luogo di culto, fino al luogo di sepoltura, all’interno del Cimitero. 5. L’Azienda Sanitaria Locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei 7 cadaveri e le loro rimesse si osserva quanto stabilito all’art. 37 del Regolamento Regionale n. 6/2004 Art. 29 – Svolgimento del funerale Il Sindaco, sentite le autorità religiose, con una ordinanza disciplina gli orari dei funerali e dei trasporti Il trasporto e l’accompagnamento sarà fatto dal luogo in cui è posto il feretro a quello stabilito per le esequie ed altre onoranze funebri in forma veloce, seguendo sempre il percorso più breve od altro autorizzato dal dirigente. Terminate le esequie o altre onoranze, il trasporto funebre si dirige sempre in forma veloce al Cimitero per il percorso più breve. Il trasporto funebre non può sostare lungo il percorso, salvo casi di forza maggiore. In caso di cerimonia di particolare onoranza la sosta è preventivamente autorizzata dal Sindaco. Il servizio di accompagnamento del corteo sarà garantito, compatibilmente con le esigenze del servizio, dalla Polizia Locale affinché questo si svolga in condizioni di sicurezza sia per il corteo che per la circolazione. Si richiederà l’intervento del personale del servizio cimiteriale solo per accompagnare il corteo dall’ingresso del cimitero fino al luogo della sepoltura Art. 30 – Autorizzazioni al trasporto. Il trasporto di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti e prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane o ceneri è autorizzato secondo il Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. N. 285 del 10 settembre 1990) e Regolamento Regionale 9 novembre 2004 - n. 6. Art. 31 - Trasporti per l'estero o dall'estero 1. I trasporti di cadaveri da o per uno Stato aderente alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/2/37 resa esecutiva con R.D. 1/7/37 n. 1379, sono soggetti alla Convenzione e alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R.285/90). 2. Nei rapporti con gli Stati non firmatari della Convenzione di Berlino si applicano le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R.285/90). 3. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, è regolato dalla Convenzione del 28/4/38 resa esecutiva con R.D. 16/6/38 n. 1055. 8 TITOLO III – Concessioni cimiteriali Art. 32 – Tipologia di sepolture Il Comune pone, a disposizione dei privati: a) cappelle gentilizie; b) loculi o colombari individuali; c) cellette ossario individuali per la raccolta dei resti mortali; d) campi da inumazione per sepolture temporanee privilegiate (concessioni venticinquennali o trentacinquennali) e) cinerari. Art. 33 – Modalità di assegnazione di loculi, ossari e cinerari L’assegnazione di loculi, ossari e cinerari avviene secondo le fasce di prezzo stabilite per file sulla base della scelta dei cittadini, mantenendo in ogni caso l’ordine di assegnazione orizzontale progressivo. Art. 34 - Tariffe 1. Le tariffe di concessione di cui all'art. 32 sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale. 2. Nelle tariffe di concessione di cellette ossario, è compresa la cassettina in lamiera per il contenimento dei resti mortali. Art. 35 – Suddivisione del territorio comunale 1. Il territorio comunale per quanto riguarda l'accoglimento delle salme viene così suddiviso: Cimitero di Rozzano Vecchio - Ex Capoluogo - Borgo Manzoni ex Loc. Cascina Perseghetto - C.na Torriggio - C.na S. Alberto Cimitero di Pontesesto - Rozzano Centro - Quinto Dè Stampi - Pontesesto - C.na Follazza - C.na Sovico - Borgo dei Fiori ex Fornace e Roggia - C.na Bandeggiata - Via Roma - Cassino Scanasio - Valleambrosia - Non residenti 9 2. L’elenco delle vie è allegato al presente Regolamento 3. E' concesso l'accoglimento di salme in un cimitero diverso da quello di appartenenza secondo il prospetto di cui sopra nei seguenti casi: a) quando il defunto abbia congiunti sepolti nei cimiteri cittadini computati nei seguenti gradi: il coniuge o discendenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) b) quando il defunto abbia una persona sepolta nei cimiteri cittadini alla quale era legato da vincoli di affettività, da almeno 1 anno, desumibili da idonea documentazione; c) quando non vi è disponibilità nel cimitero di appartenenza. Art. 36– Concessione in premorienza e tariffe 1. E’ permessa la concessione dei loculi, ossari, cinerari in premorienza limitatamente al cimitero di Pontesesto. 2. Analogamente, per il cimitero di Rozzano Vecchio, è permessa la concessione di ossari e cinerari in premorienza. La concessione di loculi in premorienza è prevista solo in caso di decesso del coniuge o di un discendente in linea retta di primo grado, consentendo l’assegnazione del loculo immediatamente successivo in senso orizzontale. É prevista inoltre la concessione in premorienza per i casi previsti dall'art. 35, n. 3, lettera b 3. Ai non residenti verranno applicate tariffe differenziate stabilite dalla Giunta Comunale: a) per persone che abbiano avuto la residenza in città per almeno quindici anni: tariffe uguali ai residenti; b) per persone che abbiano vincoli di parentela, ascendenti o discendenti, di primo grado in linea diretta con residenti in città: maggiorazione del 70% rispetto alla tariffa dei residenti; c) per gli anziani già residenti che siano stati ricoverati in cronicari, case di riposo od ospedali di lunga degenza e che solo per tale motivo abbiano perso la residenza in Rozzano: tariffa uguale ai residenti; per costoro sarà consentita anche l’inumazione in campo comune. 4. E’ fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di sospendere le concessioni in caso di indisponibilità degli spazi adeguati. Art. 37– Spese di manutenzione Le spese di manutenzione delle cappelle gentilizie, loculi o colombari, cinerari, ossari, tombe venticinquennali e trentacinquennali, sono a carico dei privati concessionari. Art. 38 – Capienza dei loculi e degli ossari 1. I loculi, sono di norma capaci di una sola salma che dovrà essere racchiusa in duplice cassa l’una di legno e l’altra di metallo corrispondente ai requisiti di cui all’art. 30 del Regolamento 10 Settembre 1990 n° 285 e dal Regolamento 10 2. 3. 4. 5. Regionale 9 novembre 2004 n. 6 Qualora la capienza dei loculi lo consenta, previa verifica da parte dell’ufficio tecnico, sarà possibile tumulare insieme alla cassa urne cinerarie o cassettine contenenti resti mortali. In tal caso la tumulazione sarà consentita solo qualora ricorrano tra i deceduti le condizioni previste dall’art. 35 n. 3 lett. a) e b); Qualora la capienza degli ossari lo consenta, analogamente a quanto previsto nel comma 2, sarà possibile tumulare insieme una o più urne cinerarie o cassette contenenti resti mortali. In tal caso la tumulazione sarà consentita solo qualora ricorrano tra i deceduti le condizioni previste dall’art. 35 n. 3 lett. a) e b); Nel caso di cui sopra alla tariffa prevista per la concessione del loculo è da aggiungere il 50% del costo dell’ossario o del cinerario previsto per la stessa fascia di prezzo oltre alle eventuali spese di apertura del loculo, comunque a carico del richiedente. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo, né per qualsiasi titolo ed ha la durata di anni 30 dalla data della stipulazione del contratto. Alla scadenza di tale termine, il Comune rientrerà in possesso di tale loculo, facendo porre i resti mortali nell’ossario comune, oppure i resti mortali potranno essere collocati anche in cellette ossario individuali, dietro pagamento del diritto regolato per le concessioni delle stesse. Art. 39 – Capienza delle sepolture temporanee privilegiate 1. Anche per campi da inumazione per sepolture temporanee privilegiate (concessioni venticinquennali o trenta cinquennali), qualora la capienza lo consenta, previa verifica tecnica da parte dell’ufficio competente, sarà possibile tumulare insieme alla cassa urne cinerarie o cassettine contenenti ossa. In tal caso la tumulazione sarà consentita solo qualora ricorrano tra i deceduti le condizioni previste dall’art. 35 n. 3 lett. a) e b) 2. Nel caso di cui sopra alla tariffa prevista per la concessione delle sepolture temporanee privilegiate è da aggiungere una maggiorazione da stabilire dalla Giunta Comunale oltre alle eventuali spese di apertura della tomba, comunque a carico del richiedente. Art. 40 - Lampade votive Il collocamento delle lampade votive, delle decorazioni e degli abbellimenti sulle lapidi delle cellette (ossari) o dei loculi e i lavori di posa/rimozione dei Provvisori/ Monumenti dovranno essere realizzati seguendo le prescrizioni “Tecnico Realizzative” indicate dall’Ente Gestore e stabilite nel regolamento interno di gestione. Art. 41 – Cappelle gentilizie 1. Potranno essere date in concessione o realizzate su aree date in concessione cappelle di famiglia, a tempo determinato di durata non superiore ad anni 90, salvo rinnovo alle tariffe in vigore al momento dell'evento. 11 2. Nel caso di cappelle di famiglia date in concessione, i lavori di completamento di dette cappelle dovranno essere eseguiti direttamente dai privati a seguito dell’ottenimento di titolo edilizio abilitativo per le residue opere da realizzare. I lavori dovranno iniziare entro il termine di un anno dall’ottenimento del titolo abilitativo, pena la decadenza della concessione e dovranno essere ultimati rispettando i termini che verranno a norma di legge stabiliti nella concessione stessa. 3 Nel caso in cui le cappelle di famiglia verranno realizzate su aree date in concessione i lavori dovranno essere eseguiti direttamente dai privati a seguito dell’ottenimento di permesso a costruire rilasciato con parere favorevole dalla Commissione Edilizia Comunale. Il progetto dovrà rispettare l’eventuale prescrizione stabilite al momento della concessione dell’area. I termini per l’esecuzione dei lavori sono i medesimi stabiliti dalla normativa vigente in materia edilizia per i Permessi a Costruire. Le cappelle gentilizie possono essere poste in uso soltanto dopo il collaudo effettuato da apposita commissione tecnico sanitaria. La spesa per il collaudo è a carico del concessionario. 4. Art. 42 – Divieto di cessione tra privati Le cappelle di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono, ai sensi dell'art. 43, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del manufatto rinunciato od abbandonato; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo e sottosuolo con libertà di cessione e di concessione ad altri. Il nuovo concessionario dovrà pagare una somma pari alla tariffa di concessione in vigore. Art. 43 – Scadenza della concessione Alla scadenza del periodo di concessione delle cappelle di famiglia, gli interessati dovranno chiederne la conferma e ciò perché consti sempre all'Autorità Comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione della cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono; quindi la cappella cadrà nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso di domanda e di constatata avvenuta regolare successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza. Art. 44 – Modalità di concessione delle sepolture 1. La concessione delle tombe, dei loculi, delle cappelle e degli ossari, deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario. 2. Allo stesso saranno accollati gli oneri della manutenzione e conservazione in solido e decoroso stato dei manufatti. 12 3. Anche per le sepolture temporanee privilegiate il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona (o alle sole persone) per la quale venne fatta la concessione. Alla scadenza del termine di concessione, il Comune rientrerà in possesso di tale spazio, facendo deporre - dopo l'esumazione - i resti mortali nell'ossario comune, riservando però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per una sola volta e per un periodo di 10 anni per le tombe privilegiate e 15 anni per i loculi. Il rinnovo per la concessione degli ossari potrà essere richiesto anche più di una volta per 30 anni. Il corrispettivo economico del diritto di concessione, in vigore all'epoca della scadenza, è proporzionale al periodo richiesto. Art. 45 – Rinuncia anticipata della concessione La rinuncia anticipata di concessioni cimiteriali per traslazione di salme e resti mortali ad altro cimitero (sia nei cimiteri di Rozzano che in cimiteri siti in altro Comune) o per cambio di posto all’interno dei cimiteri cittadini è consentita secondo le seguenti modalità: a) se alla data della domanda di rinuncia la concessione cimiteriale è stata rilasciata da non più di cinque anni, il rimborso della somma versata sarà pari al 70%; b) se alla data della domanda di rinuncia la concessione cimiteriale è stata rilasciata da più di cinque anni, il rimborso della somma versata sarà pari al 50%; c) se alla data della domanda di rinuncia la concessione cimiteriale è stata rilasciata da più di dieci anni, il rimborso della somma versata sarà pari al 30%. Art. 46 – Rinuncia anticipata della concessione per mancato utilizzo La rinuncia anticipata di concessioni cimiteriali in caso di mancato utilizzo del bene oggetto della concessione è possibile secondo le seguenti modalità: a) se alla data della domanda di rinuncia la concessione cimiteriale è stata rilasciata da non più di 30 giorni, il rimborso della somma versata sarà pari al 100%; b) se alla data della domanda di rinuncia la concessione cimiteriale è stata rilasciata da non più di cinque anni, il rimborso della somma versata sarà pari all’80%; c) se alla data della domanda di rinuncia la concessione cimiteriale è stata rilasciata da più di cinque anni, il rimborso della somma versata sarà pari al 60%; d) se alla data della domanda di rinuncia la concessione cimiteriale è stata rilasciata da più di dieci anni, il rimborso della somma versata sarà pari al 40%. Art. 47 - Estinzione delle concessioni Le concessioni in generale si estinguono alla scadenza del periodo convenuto o col verificarsi dei casi previsti negli artt. 45 e 46. 13 TITOLO IV – Esumazioni, estumulazioni Art. 48 – Esumazioni ordinarie e straordinarie 1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie. 2. Le prime si eseguono dopo un decennio dalla inumazione, od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata e vengono regolate dal Sindaco. 3. Le seconde, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della Giustizia, o per autorizzazione del Dirigente allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere cremati. 4. Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del personale dell’Ente Gestore del cimitero e alla presenza del Coordinatore Sanitario dell’A.S.L locale qualora sia necessaria l’adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico sanitaria (art. 20, comma 7 Regolamento Regionale n.6/2004). Art. 49 – Estumulazioni ordinarie e straordinarie Le estumulazioni sono ordinarie e straordinarie 1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione. 2. Le estumulazioni straordinarie si eseguono prima della scadenza dei termini di concessione per : a) ordine dell'Autorità Giudiziaria, b) trasporto in altra sepoltura c) cremazione. Art. 50 – Autorizzazione all’ estumulazioni straordinarie Le estumulazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Dirigente; devono essere eseguite alla presenza del personale dell’Ente Gestore del cimitero e alla presenza del Coordinatore Sanitario dell’A.S.L locale qualora sia necessaria l’adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico sanitaria (art. 20, comma 7 Regolamento Regionale n.6/2004). Art. 51 – Destinazione dei resti ossei Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie o quelle dei feretri estumulati, dopo che sia stata accertata la completa mineralizzazione delle salme, devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle negli ossari o in colombari ai sensi dell’art. 38. In tal caso i resti mortali devono essere rinchiusi in una cassettina di zinco. Art. 52 – Restituzione degli oggetti ornamentali 1. Le lapidi, i cippi, le sculture, le finiture metalliche devono essere ritirati dall’incaricato 14 del servizio del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune se non ritirati dal concessionario. 2. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore rinvenute verranno consegnate al Comune per essere restituite alla famiglia che ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, altrimenti saranno alienate a favore del Comune. 3. Ai rifiuti da attività cimiteriale si applicano le norme del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e del Decreto del presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254. Art. 53 – Divieto di esumazioni ed estumulazioni straordinarie Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni straordinarie quando trattasi di cadavere portatore di radioattività a meno che l’ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Art. 54 – Autorizzazione e modalità di esecuzione 1. Il Dirigente può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno l’esumazioni e l’ estumulazioni dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede. 2. Alle esumazioni devono sempre assistere l'incaricato del servizio cimitero e due testimoni. 3. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve essere depositata all'Ufficio dello Stato Civile. Art. 55 – Vilipendio di cadavere 1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. 3. Il Responsabile del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed alla A.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale TITOLO V – Cremazioni, affidamento e dispersione delle ceneri Art. 56 – Autorizzazione alla cremazione 1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall’Ufficiale di stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo su modulo approvato dalla Giunta Regionale. 2. In caso di cremazione postuma di cadavere precedentemente sepolto, 15 l’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall’ufficiale dello stato civile del comune in cui si trova sepolto il cadavere stesso. Art. 57 – Raccolta delle ceneri Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione, recante all’esterno l'indicazione del nome e del cognome, data di nascita e di morte del defunto, come previsto dall’art. 14 del R.R. n. 6/2004. Art. 58 – Trasporto delle ceneri Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le relative autorizzazioni, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri. Art. 59 – Tumulazione o affidamento delle ceneri 1. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, in cappelle gentilizie od anche in colombari privati (e nelle concessioni privilegiate). 2. L’affidamento dell’urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del C.C., in caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta. 3. La consegna dell’urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti da cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o tumulazioni.. L’affidamento delle ceneri avviene secondo le modalità previste dall’art. 14 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 N. 6 Art. 60 - Dispersioni delle ceneri. 1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall’ufficiale dello stato civile ove è avvenuto il decesso secondo la volontà del defunto espressa nelle forme di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) numeri 1 e 2, della legge n. 130/2001. 2. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’art. 3 comma 1, n. 8 del D.lgs 30.04.1992 n. 285 “Nuovo codice della strada” ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente. 3. La dispersione delle ceneri può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1. 4. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell’Associazione a cui era iscritto il defunto, o in mancanza dal personale autorizzato dal comune. Art. 61 - Controlli 1. L’Amministrazione Comunale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull’effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare. 16 2. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 59 e 60 dovrà essere corrisposta la tariffa nella misura che l’Amministrazione andrà a stabilire con apposito atto deliberativo. TITOLO VI – disciplina dei lavori nei cimiteri Art. 62 – Campi comuni 1. In ciascun Cimitero del Comune vi sono campi comuni per inumazioni. Nei campi comuni devono essere inumate le salme che, seconde le norme di legge vigenti, devono essere ricevute nei cimiteri cittadini e per le quali non venga richiesta altra destinazione o non esista diritto alla tumulazione in sepolture private a pagamento. Le inumazioni nei campi comuni hanno durata di dieci anni. 2. I campi comuni saranno divisi in riquadri e l’utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza interruzione di continuità. 3. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione sarà contraddistinta, a cura dell’Ente Gestore, da un cippo di materiale resistente all’azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l’indicazione dell’anno di seppellimento. Sul cippo, sempre a cura dell’Ente Gestore, verrà applicata una targhetta di marmo con l’indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento. E’ permessa la posa di opere a cura e spese dei richiedenti. Art. 63 – Modalità per l’inumazione 1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde a braccia od a mezzo meccanico sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita. 2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa. Art. 64 - Piantumazione delle sepolture privilegiate e dei campi comuni 1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggior altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'ufficio. In caso di inadempienza, l’Ente gestore provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera 17 muraria. Art. 65 – Collocazione di provvisori e monumenti 1. Sulle tombe è permesso il collocamento di Provvisori e Monumenti (croci, monumentini, lapidi in metallo, cemento, pietre o marmo) previa denuncia di posa monumento per l’inizio dei lavori all’ Ente Gestore. I lavori di posa/rimozione dei Provvisori e Monumenti dovranno essere realizzati seguendo le prescrizioni “Tecnico Realizzative” dell’Ente Gestore. 2. I ricordi di cui sopra al punto 1 del presente articolo, trascorso il periodo normale di dieci anni o della concessione privilegiata, restano di proprietà del Comune, qualora i concessionari non provvedano al tempestivo ritiro. Art. 66 – Orari per l’effettuazione dei lavori 1. Nessun lavoro potrà essere compiuto da privati nell'interno del cimitero, fuori dell'orario stabilito per l'accesso al pubblico o senza speciale autorizzazione del Dirigente competente. 2. Non è permesso di eseguire lavori di qualsiasi genere nei giorni festivi. 3. Col giorno 26 Ottobre dovrà cessare qualsiasi lavoro richiedente l'uso di ponti di servizio ed il cimitero dovrà essere sgombrato dai materiali di costruzione, ecc.; col giorno 29 Ottobre dovrà cessare qualsiasi lavoro di scalpellini, muratore, stuccatore, decoratore, scultore, fabbro, lattoniere, ecc. I lavori in corso a tale data non potranno essere ripresi che col giorno 5 Novembre. Art. 67 - Modalità per l’esecuzione dei lavori 1. Nell'esecuzione dei lavori i concessionari debbono provvedere a che non venga recato alcun danno alla proprietà municipale e privata; non si occupi, in modo anche temporaneo, senza speciale permesso, altro spazio oltre a quello avuto e non si lascino senza una legittima ragione sospesi i lavori. 2. In occasione di posa di monumenti, lapidi, ecc. i marmisti potranno sostare all'interno del cimitero col proprio automezzo, soltanto il tempo necessario per scaricare i predetti materiali. Dopo di che all'automezzo non è consentita sosta all'interno dello stesso cimitero. 3. A garanzia di eventuali danni che si arrecassero ai manufatti, pubblici e privati già esistenti nel cimitero, i marmisti dovranno effettuare un deposito cauzionale, la cui disciplina seguirà le vigenti norme di legge. Art. 68 – Divieto temporaneo per la posa dei monumenti funebri 1. L’installazione di monumenti funebri non è permessa prima che siano trascorsi mesi quattro dall’avvenuta inumazione. 2. I lavori di cordonatura o contenimento provvisorio del terreno e della fossa dovranno essere effettuati con traversine di marmo. 3. Il materiale di cordonatura del terreno della fossa e le lapidi provvisorie di identificazione del defunto potranno essere posate solo previa richiesta scritta dei familiari del defunto. 18 Art. 69 – Diligenza nell’esecuzione dei lavori 1. Nell'esecuzione degli scavi e delle costruzioni, i concessionari dovranno curare la massima diligenza nel compiere le opere per evitare guasti alle tombe ed alle opere pubbliche e private. 2. Nei giorni festivi è permesso lavorare quando si tratti di opere urgenti che non permettono deroga. Art. 70 – Demolizione delle opere non autorizzate 1. E’ facoltà del Comune, in relazione alla normativa vigente di far demolire tutte le opere costruite in deroga od anche con materiale non autorizzato dal Regolamento Edilizio o dall’Autorità Comunale. 2. Analogamente spetta al Sindaco di far sospendere l’esecuzione delle opere in contravvenzione ai regolamenti comunali oppure agli ordini tassativamente impartiti. Art. 71 – Norma transitoria 1. Ai sensi dell’art. 76 della legge regionale n. 33/2009 la regione Lombardia emanerà un successivo regolamento di attuazione. 2. Fino all’entrata in vigore del citato regolamento permangono e restano efficaci le norme previste del regolamento regionale n. 6 del 09 novembre 2004, regolamento attuativo della legge regionale n. 22/2003 ora abrogata. Art. 72 - Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01 maggio 2011, dopo l’approvazione nelle forme di legge e la pubblicazione all’Albo pretorio del Comune. 2. E’ fatto obbligo a chiunque di osservarlo. 3. E’ abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente Regolamento. 4. E' abrogata ogni disposizione comunale emessa precedentemente all'approvazione del presente Regolamento. 19 CIMITERO DI ROZZANO VECCHIO ROZZANO VECCHIO - EX CAPOLUOGO VIA CAVALLOTTI FELICE VIA CAVOUR VIA CERVI FRATELLI VIA COSTA ANDREA VIA GARIBALDI GIUSEPPE VIA MAZZINI GIUSEPPE VIA MINZONI DON G. VIA MATTEOTTI GIACOMO PIAZZA NENNI PIETRO VIA PAVESE VIA PISACANE CARLO VIA ROSSELLI FRATELLI VIA TURATI FILIPPO VIALE TOGLIATTI P. VIA ROSSA GUIDO L.GO BATTISTI CESARE VIA FITTABILE VIA XXV APRILE LARGO CORTE GELSI VIA CASTELLO VIA CONCA DEL NAVIGLIO LOCALITA' MOLINO BISSONE VIA CHIESA PIAZZA OBERDAN PIAZZA SANT'AMBROGIO VIA BORGOMANERI VIA AMENDOLA G. VIA LA MALFA UGO VIA SOLIDARIETA' VIA COOPERAZIONE VIA VOLONTARIATO PIAZZA PER PACE FRA POPOLI PIAZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA VIA C. A. DALLA CHIESA VIA ANGELO VASSALLO VIA ALDA MERINI VIA S.P.184 BAZZANELLA LOCALITA' PERSEGHETTO LOCALITA' TORRIGGIO S.P.122 LOCALITA' SANT'ALBERTO VIA MANZONI A. - BORGO MANZONI 20 CIMITERO DI PONTESESTO ROZZANO CENTRO VIA AZALEE VIA BIANCOSPINI VIA BUCANEVE VIA BETULLE VIA BEGONIE VIA CAMELIE VIA CICLAMINI VIA DALIE VIA FIORDALISI VIA FERRARA VIA GLICINI VIA GARDENIE VIA GINESTRE VIA GAROFANI VIA GLADIOLI VIA GIAGGIOLI VIA GERANI VIA GELSOMINI VIA GIGLI VIA GENZIANE VIA GIACINTI VIALE LOMBARDIA VIALE LIGURIA VIA LARICI VIA LILLA' VIALE LAZIO VIA ECOLOGIA VIA MIMOSE VIA MANDORLI VIA MAGNOLIE VIA MARGHERITE VIA MUGHETTI PIAZZA MORO ALDO VIA ORCHIDEE VIA PALME VIA NARCISI VIA OLEANDRI VIA ORTENSIE VIA PETUNIE VIA PEONIE VIA PRIMULE VIA PINI VIA PIACENZA VIALE ROMAGNA 21 VIA VIA VIA VIALE VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA PIAZZA VIA VIA P.ZA VIA VIA P.ZZA LARGO LARGO LARGO VIA CORSO ROSE RODODENDRI STELLE ALPINE TOSCANA TIGLI TUBEROSE ULIVI VERBENE VIOLE ZINNIE VENEZIA SANTA FRANCESCA CABRINI FOGLIA GIOVANNI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO DON ANGELO LONNI MICHELE ALBORETO LIDIA DE GRADA P. PAOLO PASOLINI PAPA GIOVANNI PAOLO II LUIGI ERIANO GIUSEPPE IMPASTATO CADUTI DI TUTTE LE GUERRE EDITH STEIN NILDE IOTTI CASSINO SCANASIO VIA ABRUZZI VIA BERGAMO VIA BRESCIA VIA COMO VIA CREMONA VIA CASSINO SCANASIO VIALE CAMPANIA VIA EMILIA VIA GRAMSCI ANTONIO VIALE MILANO VIA MOLISE VIA NOVARA VIA PIEMONTE VIA ROMA VIA SARDEGNA VIA SICILIA VIA TORINO VIA TRENTO VIALE UMBRIA VIA VAL D'AOSTA VIA VARESE 22 VIA MANTOVA VIA PRIV. VISCONTI DI MODRONE VIA CASTELLO VISCONTEO VIA DELL'ECOLOGIA QUINTO DE' STAMPI VIA ARNO VIA ADDA VIA ADIGE VIA BRENTA VIA CURIEL EUGENIO VIA EUROPA VIA FIUME VIA FRANCHI MAGGI P. PIAZZA FONTANA VIA ISONZO VIA LAMBRO VIA MINCIO VIA ROSENTHAL ERNEST CHARLES VIA OLONA VIA PIAVE VIA PO VIA SECCHIA VIA SESIA VIA SERIO VIA TAGLIAMENTO VIA TICINO VIA TEVERE VIA TARO VIA TREBBIA VIA TANARO VIA VOLTURNO LOCALITA' ROGGIA VIA PACE CORSO SANDRO PERTINI VIA EDUARDO DE FILIPPO VIA MASSIMO TROISI PONTESESTO VIA ALFIERI VITTORIO VIA ARIOSTO LUDOVICO VIA ALIGHIERI DANTE VIA BUOZZI BRUNO VIA BOCCACCIO GIOVANNI VIA BRODOLINI GIACOMO 23 VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA LOCALITA' VIA LOCALITA' LOCALITA' LOCALITA' VIA PIAZZA CARDUCCI GIOSUE' DI VITTORIO GIUSEPPE DE AMICIS EDMONDO D'AZEGLIO M. DE GASPERI ALCIDE FOSCOLO UGO GRANDI ACHILLE GIUSTI GIUSEPPE GALILEI GALILEO GATTO ALFONSO LEOPARDI GIACOMO DA VINCI LEONARDO MONTI VINCENZO MARCONI GUGLIELMO PARINI GIUSEPPE PASCOLI GIOVANNI PETRARCA PORTA CARLO PIRANDELLO LUIGI PELLICO SILVIO TORRICELLI EVANGELISTA TASSO TORQUATO TRILUSSA VOLTA ALESSANDRO SOVICO DOSSO DI VILLALTA PONTESESTO VILLALTA GAMBARONE TERRACINI UMBERTO BERLINGUER ENRICO VALLEAMBROSIA VIA MAZZOCCHI GIANNI VIA ASPROMONTE VIA ALBERELLE LOCALITA' BANDEGGIATA VIA ETNA VIA GRAN SASSO VIA GRAN SAN BERNARDO VIA MONTE ABETONE VIA MONTELLO VIA MONTE GRAPPA VIA MONCENISIO VIA MONTE BIANCO VIA MONTE ROSA 24 VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIALE LOCALITA' VIA VIA VIA LOCALITA' MONVISO MONTE AMIATA PORDOI RESEGONE STELVIO SPLUGA STROMBOLI VALLEAMBROSIA VESUVIO MONTE PENICE FOLLAZZA VARALLI CLAUDIO MONTE POLLINO ALZAIA NAVIGLIO PAVESE CASCINA NUOVA 25