Regolamento Polizia Cimiterialenovità!

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Regolamento Polizia Cimiterialenovità!
INDICE
1.
TITOLO I – Disposizioni generali
pag.
1
2.
TITOLO II – Trasporti funebri
pag.
6
3.
TITOLO III – Concessioni cimiteriali
pag.
9
4.
TITOLO IV – Esumazioni, estumulazioni
pag. 14
5.
TITOLO V – Cremazioni, affidamento e dispersioni delle ceneri
pag. 16
6.
TITOLO VI – Disciplina dei lavori nei cimiteri
pag. 17
TITOLO I – Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto
Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo
Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, della legge regionale n.
33 del 30 dicembre 2009 – Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità - e del
Regolamento Regionale n. 6 del 09 novembre 2004, disciplina i requisiti e le procedure
dei servizi correlati al decesso dei cittadini.
Art. 2 – Competenze
1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal
Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. Il Comune può affidare a terzi la gestione e la manutenzione del Cimitero secondo
quanto previsto dall’art. 9, comma 3 della Legge regionale e nel rispetto di quanto
stabilito dal Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni.
3. Per soggetto gestore si intende il Comune che cura la gestione e la manutenzione
in economia diretta, ovvero l’affidatario terzo di cui al comma 2.
4. L’ordine e la vigilanza in materia di cimiteri spettano al Comune che si avvale
dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio per gli aspetti igienico
sanitari e della Polizia Locale per quelli legati alla sicurezza degli utenti.
Art. 3 – Responsabilità
1. Il gestore cura che all’interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle
persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da
persone estranee al suo servizio, o per l’uso difforme di mezzi e strumenti a
disposizione del pubblico.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente o per fatto altrui, ne
risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Codice Civile, salvo che l’illecito
non abbia rilevanza penale.
Art. 4 - Piani cimiteriali
Il comune di Rozzano è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali, per i cimiteri
esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell’arco dei
vent’anni successivi all’approvazione di piani stessi, tenuto conto degli obblighi previsti
dall’art. 75, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della Legge regionale 30 dicembre 2009
n. 33.
1
I piani cimiteriali devono essere predisposti secondo quanto previsto dell’art. 6 del
Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6.
Art. 5.- Cimiteri
I due cimiteri del comune di Rozzano ricomprendono:
a) campi comuni di inumazioni
b) campi di inumazioni per sepolture temporanee privilegiate
trentacinquennali)
c) loculi individuali
d) cappelle gentilizie
e) singole cellette ossario
f) un deposito per la sosta dei feretri
g) un ossario comune
h) un cinerario comune
i) un giardino delle rimembranze
(venticinquennali o
Art. 6 - Deposito per la sosta dei feretri
1. Ogni cimitero ha un deposito per l’eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti
fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne
cinerarie prima del seppellimento o in caso di loro trasferimento temporaneo per
motivate esigenze.
2. Le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, presenti sul territorio che
operano in regime di ricovero, sono obbligate a ricevere le salme di deceduti in
luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche nei limiti delle loro disponibilità, per il
periodo di osservazione o per l'effettuazione del riscontro diagnostico, autopsia ecc.
disposti dall'autorità giudiziaria.
Art. 7 – Ammissione nelle strutture cimiteriali
Il comune è tenuto a garantire sepoltura:
a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del comune,
quale ne fosse la residenza
b) ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel
comune stesso
c) ai nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in
struttura sanitaria sita nel territorio comunale
d) alle parti anatomiche, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel
territorio comunale
e) alle ossa, resti mortali, ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c) e d)
2
Art. 8 – Onerosità del servizio
1. L’inumazione, la tumulazione, esumazione e la cremazione dei cadaveri sono servizi
pubblici onerosi, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente.
2. Sono gratuiti quando si tratta:
a) di servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla
legge;
b) sono altresì gratuiti, e da documentarsi debitamente, i servizi pubblici onerosi in
favore di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi
sia disinteresse da parte dei familiari.
3. L'estumulazione è sempre a titolo oneroso trattandosi di sepolcro privato.
Art. 9 – Autorizzazione alla inumazione e alla tumulazione
1. Nessun cadavere, parti di esso od ossa umane possono essere ricevuti nel cimitero
per essere inumati o tumulati se non accompagnati dall'autorizzazione scritta
rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. L’autorizzazione al seppellimento di prodotti abortivi e di feti non denunciati come
nati morti è rilasciata, unitamente all’autorizzazione al trasporto, dalla A.S.L.
3. Tali atti saranno ritirati dall'addetto ai servizi
cimiteriali alla consegna di ogni singolo cadavere.
Art. 10 – Servizio di accettazione delle salme e registrazione delle sepolture
1. Il gestore del Cimitero, per ogni ingresso di cadavere, ceneri, esisti di fenomeni
cadaverici, trasformativi e conservativi, ossa, assicura l’acquisizione e la
conservazione delle autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento, l’iscrizione
cronologica, in apposito registro, anche di natura informatica, secondo le modalità
stabilite col Decreto del Direttore Generale della competente Direzione Regionale di
cui all’art. 76, comma 2, lettera b, della Legge regionale.
2. Nel caso di cremazione di cadaveri con dispersione delle ceneri fuori dal Cimitero, o
affidamento ai familiari, la registrazione avviene su un registro, tenuto, presso il
Comune che ha rilasciato la relativa autorizzazione, con le modalità di cui al comma
1.
Art.11 – Deposizione del cadavere nel feretro
1. Nessun
cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le
caratteristiche previste dalla legge vigente in materia.
2. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti preferibilmente di
tessuti naturali, ovvero decentemente avvolto in lenzuola.
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3. In ciascun feretro non si possono racchiudere che un solo cadavere fatto salvo
madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del
parto.
4. I requisiti delle casse sono stabiliti dall’art. 18 del Regolamento Regionale n.
6/2004. Il trasporto di cadaveri di persone morte per malattia infettiva - diffusiva
vengono effettuati secondo le modalità indicate dagli artt. 24, 30 e 31 del DPR
285/90 .
Art. 12 – Verifiche preventive al trasporto di cadavere
1. L’addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, deve
verificare, prima della partenza, l’identità del cadavere e che il feretro, in relazione
alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo
quanto previsto dalla normativa vigente. In ogni caso la chiusura del feretro viene
effettuata dopo il rilascio dell’autorizzazione alla sepoltura.
2. Per i trasporti all’estero le funzioni di verifica di cui al comma 1, art. 36 del
Regolamento Regionale n. 6/2004 sono svolte dal personale sanitario dell’ASL
compente del luogo in cui si trova il cadavere.
Art. 13 – Piastrina di riconoscimento
1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica,
recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e
le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della
data di morte e gli eventuali altri dati certi.
Art. 14 - Funerali gratuiti
Il Comune concede funerali gratuiti alle persone che si trovino nelle seguenti condizioni:
1. indigenti in carico ai servizi sociali dell’ente per problematiche socio economiche,
privi di eredi in grado di provvedere alle esequie;
2. famiglie i cui congiunti decedano in circostanze violente e improvvise, a seguito di
reati o pirateria stradale, in particolare in presenza di situazioni complesse o di
minori.
3. E’ facoltà del Sindaco e della Giunta concedere il funerale gratuito a personalità che
con le loro opere abbiano in vita dato lustro al comune di Rozzano.
Art. 15 – Compiti Ente Gestore
Sono trasferiti all’Ente Gestore i compiti relativi all’attività ordinaria e i servizi funerari e
cimiteriali alle persone individuati da disciplinarsi con apposita convenzione.
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Art. 16 – Servizio di custodia
Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal personale del Gestore.
Art. 17 – Orario di apertura
Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Sindaco, che
saranno affisse all'ingresso del cimitero.
Art. 18 – Disciplina dell’ingresso
Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel
cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei
cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio.
Art. 19 – Ornamenti floreali
Ogni coltivazione, da parte dei privati cittadini, che non sia quella di semplici arbusti
sempre verdi sulle sepolture private, è vietata in tutta l'estensione del cimitero; è
soprattutto vietata la piantumazione di alberi ad alto fusto.
Art. 20 – Cura ed ornamenti della sepoltura
1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle
tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i
cippi, ecc.
2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cadere, quando non
possono più essere rimessi a posto, sarà cura dell'addetto ai servizi di ritirarli per
essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, previe comunicazioni alle
famiglie interessate.
Art. 21 – Obbligo di rimozione degli ornamenti
L’Ente Gestore ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e
temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con
l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti,
collocate presso sepolture private abbandonate per incuria per morte degli aventi diritto.
Art. 22 – Divieto di asportazione degli ornamenti
Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come
è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone, salvo che
non si tratti di qualche fiore che a giudizio degli addetti cimiteriali, viene trattenuto come
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ricordo al momento della sepoltura della salma.
Art. 23 – Divieto di danneggiamento
E' assolutamente proibito arrecare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o
delle cappelle, alle lapidi, ecc.
Art. 24 – Divieto di presenziare alle esumazioni
Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga
all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge, presenziare alle esumazioni
ordinarie e straordinarie.
Art. 25 – Obbligo di contegno decoroso
Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal
personale del cimitero o di Polizia Locale diffidato ad uscire immediatamente ed anche,
ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le
conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.
TITOLO II – Trasporti funebri
Art. 26 – Autorizzazione dei soggetti esercenti l’attività funebre
1. Il Comune rilascia alle imprese di onoranze funebri che hanno la sede commerciale
sul territorio, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre. Essa è comprensiva
delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio, di
agenzia di affari e abilità altresì allo svolgimento del trasporto funebre ecc. (art. 32
del Regolamento Regionale).
2. Le imprese autorizzate ai sensi del presente regolamento saranno invitate a
sottoscrivere, ove lo ritengano opportuno, una convenzione con i soggetti di cui
all’art. 2 per la prestazione di servizi obbligatori a carico del Comune e per la
fornitura di un servizio funebre standard a prezzi concordati.
Art. 27 - Gestione del servizio di trasporto
1. Il servizio di trasporto funebre è esercitato senza diritto di privativa secondo le
disposizioni previste all’art. 16 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
Detto servizio può essere svolto nel Comune da ciascun soggetto in possesso
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre; oppure, qualora le attività siano
svolte in forma disgiunta, da soggetti congiuntamente titolari delle autorizzazioni del
commercio per la vendita di articoli funerari, della licenza di cui all’art. 115 del T.U.
delle leggi di Pubblica Sicurezza del 1931 e dell’autorizzazione al trasporto
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preventivamente autorizzati ai sensi dell’art. 32 del Regolamento Regionale n.
6/2004
2. Ai sensi dell’art. 19 del DPR 10/9/1990 n. 285 le ditte che svolgono il trasporto
sono tenute al pagamento di un diritto fisso nella misura stabilita con
provvedimento dell’Amministrazione Comunale.
3. Il Gestore può richiedere agli esercenti l’attività funebre, autorizzati dal Comune, di
effettuare, secondo il criterio della turnazione:
a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del
defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all’obitorio dei deceduti sulla
pubblica via o in luogo pubblico
4. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come
enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei
soli soci, con mezzi propri, osservando le disposizioni contenute nel presente
regolamento ed in esenzione da qualunque diritto.
Art. 28 - Trasporti funebri
1. I funerali sono di classe unica. I trasporti funebri sono a pagamento e/o gratuiti. Il
trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro
del servizio.
Il trasporto deve effettuarsi con le 2 modalità seguenti:
a) a bara aperta se non sono ancora trascorse le prescritte 24 ore dal decesso
(trasporto salma);
b) a bara chiusa se sono trascorse le 24 ore e se è già stata eseguita la visita
necroscopica (trasporto cadavere).
2. Ai fini dell’applicazione del diritto fisso di cui all’art. 19 comma 3 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 285/1990 vale il criterio che il trasporto funebre,
dalla partenza da altro comune all’arrivo o viceversa, si esegue col medesimo carro
laddove non vi sia sosta fino al luogo di sepoltura o quando la sosta sia limitata al
solo svolgimento dei riti religiosi o civili. In tali casi la ditta che esegue il trasporto,
sia in entrata che in uscita dal Comune, ne deve dare comunicazione all’Ufficio
incaricato.
3. Il trasporto di salme dal luogo del decesso al deposito di osservazione, se avvenuto
in luogo pubblico o per accidente, alla sala di autopsia, anche su richiesta
dell’Autorità Giudiziaria, si esegue a cura del Comune, in carro chiuso.
4. Il trasporto si intende dal luogo di osservazione, benché con sosta in luogo di culto,
fino al luogo di sepoltura, all’interno del Cimitero.
5. L’Azienda Sanitaria Locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle
salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari
ad assicurarne la regolarità. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei
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cadaveri e le loro rimesse si osserva quanto stabilito all’art. 37 del Regolamento
Regionale n. 6/2004
Art. 29 – Svolgimento del funerale
Il Sindaco, sentite le autorità religiose, con una ordinanza disciplina gli orari dei
funerali e dei trasporti
Il trasporto e l’accompagnamento sarà fatto dal luogo in cui è posto il feretro a
quello stabilito per le esequie ed altre onoranze funebri in forma veloce, seguendo
sempre il percorso più breve od altro autorizzato dal dirigente.
Terminate le esequie o altre onoranze, il trasporto funebre si dirige sempre in forma
veloce al Cimitero per il percorso più breve.
Il trasporto funebre non può sostare lungo il percorso, salvo casi di forza maggiore.
In caso di cerimonia di particolare onoranza la sosta è preventivamente autorizzata
dal Sindaco.
Il servizio di accompagnamento del corteo sarà garantito, compatibilmente con le
esigenze del servizio, dalla Polizia Locale affinché questo si svolga in condizioni di
sicurezza sia per il corteo che per la circolazione. Si richiederà l’intervento del
personale del servizio cimiteriale solo per accompagnare il corteo dall’ingresso del
cimitero fino al luogo della sepoltura
Art. 30 – Autorizzazioni al trasporto.
Il trasporto di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati
morti e prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane o ceneri è
autorizzato secondo il Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. N. 285 del 10
settembre 1990) e Regolamento Regionale 9 novembre 2004 - n. 6.
Art. 31 - Trasporti per l'estero o dall'estero
1. I trasporti di cadaveri da o per uno Stato aderente alla Convenzione Internazionale
di Berlino del 10/2/37 resa esecutiva con R.D. 1/7/37 n. 1379, sono soggetti alla
Convenzione e alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R.285/90).
2. Nei rapporti con gli Stati non firmatari della Convenzione di Berlino si applicano le
norme del Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R.285/90).
3. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, è regolato dalla
Convenzione del 28/4/38 resa esecutiva con R.D. 16/6/38 n. 1055.
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TITOLO III – Concessioni cimiteriali
Art. 32 – Tipologia di sepolture
Il Comune pone, a disposizione dei privati:
a) cappelle gentilizie;
b) loculi o colombari individuali;
c) cellette ossario individuali per la raccolta dei resti mortali;
d) campi da inumazione per sepolture temporanee privilegiate (concessioni
venticinquennali o trentacinquennali)
e) cinerari.
Art. 33 – Modalità di assegnazione di loculi, ossari e cinerari
L’assegnazione di loculi, ossari e cinerari avviene secondo le fasce di prezzo stabilite per
file sulla base della scelta dei cittadini, mantenendo in ogni caso l’ordine di assegnazione
orizzontale progressivo.
Art. 34 - Tariffe
1. Le tariffe di concessione di cui all'art. 32 sono fissate con deliberazione della Giunta
Comunale.
2. Nelle tariffe di concessione di cellette ossario, è compresa la cassettina in lamiera
per il contenimento dei resti mortali.
Art. 35 – Suddivisione del territorio comunale
1. Il territorio comunale per quanto riguarda l'accoglimento delle salme viene così
suddiviso:
Cimitero di Rozzano Vecchio
- Ex Capoluogo
- Borgo Manzoni ex Loc. Cascina Perseghetto
- C.na Torriggio
- C.na S. Alberto
Cimitero di Pontesesto
- Rozzano Centro
- Quinto Dè Stampi
- Pontesesto
- C.na Follazza
- C.na Sovico
- Borgo dei Fiori ex Fornace e Roggia
- C.na Bandeggiata
- Via Roma
- Cassino Scanasio
- Valleambrosia
- Non residenti
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2. L’elenco delle vie è allegato al presente Regolamento
3. E' concesso l'accoglimento di salme in un cimitero diverso da quello di appartenenza
secondo il prospetto di cui sopra nei seguenti casi:
a) quando il defunto abbia congiunti sepolti nei cimiteri cittadini computati nei
seguenti gradi:
il coniuge o discendenti in linea retta di primo grado (genitori e figli)
b) quando il defunto abbia una persona sepolta nei cimiteri cittadini alla quale era
legato da vincoli di affettività, da almeno 1 anno, desumibili da idonea
documentazione;
c) quando non vi è disponibilità nel cimitero di appartenenza.
Art. 36– Concessione in premorienza e tariffe
1. E’ permessa la concessione dei loculi, ossari, cinerari in premorienza limitatamente
al cimitero di Pontesesto.
2. Analogamente, per il cimitero di Rozzano Vecchio, è permessa la concessione di
ossari e cinerari in premorienza. La concessione di loculi in premorienza è prevista
solo in caso di decesso del coniuge o di un discendente in linea retta di primo
grado, consentendo l’assegnazione del loculo immediatamente successivo in senso
orizzontale. É prevista inoltre la concessione in premorienza per i casi previsti
dall'art. 35, n. 3, lettera b
3. Ai non residenti verranno applicate tariffe differenziate stabilite dalla Giunta
Comunale:
a) per persone che abbiano avuto la residenza in città per almeno quindici anni:
tariffe uguali ai residenti;
b) per persone che abbiano vincoli di parentela, ascendenti o discendenti, di primo
grado in linea diretta con residenti in città: maggiorazione del 70% rispetto alla
tariffa dei residenti;
c) per gli anziani già residenti che siano stati ricoverati in cronicari, case di riposo od
ospedali di lunga degenza e che solo per tale motivo abbiano perso la residenza in
Rozzano: tariffa uguale ai residenti; per costoro sarà consentita anche l’inumazione
in campo comune.
4. E’ fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di sospendere le concessioni in caso
di indisponibilità degli spazi adeguati.
Art. 37– Spese di manutenzione
Le spese di manutenzione delle cappelle gentilizie, loculi o colombari, cinerari, ossari,
tombe venticinquennali e trentacinquennali, sono a carico dei privati concessionari.
Art. 38 – Capienza dei loculi e degli ossari
1. I loculi, sono di norma capaci di una sola salma che dovrà essere racchiusa in
duplice cassa l’una di legno e l’altra di metallo corrispondente ai requisiti di cui
all’art. 30 del Regolamento 10 Settembre 1990 n° 285 e dal Regolamento
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2.
3.
4.
5.
Regionale 9 novembre 2004 n. 6
Qualora la capienza dei loculi lo consenta, previa verifica da parte dell’ufficio
tecnico, sarà possibile tumulare insieme alla cassa urne cinerarie o cassettine
contenenti resti mortali. In tal caso la tumulazione sarà consentita solo qualora
ricorrano tra i deceduti le condizioni previste dall’art. 35 n. 3 lett. a) e b);
Qualora la capienza degli ossari lo consenta, analogamente a quanto previsto
nel comma 2, sarà possibile tumulare insieme una o più urne cinerarie o
cassette contenenti resti mortali. In tal caso la tumulazione sarà consentita solo
qualora ricorrano tra i deceduti le condizioni previste dall’art. 35 n. 3 lett. a) e
b);
Nel caso di cui sopra alla tariffa prevista per la concessione del loculo è da
aggiungere il 50% del costo dell’ossario o del cinerario previsto per la stessa
fascia di prezzo oltre alle eventuali spese di apertura del loculo, comunque a
carico del richiedente.
Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la
concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo, né per qualsiasi
titolo ed ha la durata di anni 30 dalla data della stipulazione del contratto. Alla
scadenza di tale termine, il Comune rientrerà in possesso di tale loculo, facendo
porre i resti mortali nell’ossario comune, oppure i resti mortali potranno essere
collocati anche in cellette ossario individuali, dietro pagamento del diritto
regolato per le concessioni delle stesse.
Art. 39 – Capienza delle sepolture temporanee privilegiate
1.
Anche per campi da inumazione per sepolture temporanee privilegiate
(concessioni venticinquennali o trenta cinquennali), qualora la capienza lo
consenta, previa verifica tecnica da parte dell’ufficio competente, sarà possibile
tumulare insieme alla cassa urne cinerarie o cassettine contenenti ossa. In tal caso
la tumulazione sarà consentita solo qualora ricorrano tra i deceduti le condizioni
previste dall’art. 35 n. 3 lett. a) e b)
2.
Nel caso di cui sopra alla tariffa prevista per la concessione delle sepolture
temporanee privilegiate è da aggiungere una maggiorazione da stabilire dalla
Giunta Comunale oltre alle eventuali spese di apertura della tomba, comunque a
carico del richiedente.
Art. 40 - Lampade votive
Il collocamento delle lampade votive, delle decorazioni e degli abbellimenti sulle lapidi
delle cellette (ossari) o dei loculi e i lavori di posa/rimozione dei Provvisori/ Monumenti
dovranno essere realizzati seguendo le prescrizioni “Tecnico Realizzative” indicate dall’Ente
Gestore e stabilite nel regolamento interno di gestione.
Art. 41 – Cappelle gentilizie
1.
Potranno essere date in concessione o realizzate su aree date in concessione
cappelle di famiglia, a tempo determinato di durata non superiore ad anni 90,
salvo rinnovo alle tariffe in vigore al momento dell'evento.
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2.
Nel caso di cappelle di famiglia date in concessione, i lavori di completamento di
dette cappelle dovranno essere eseguiti direttamente dai privati a seguito
dell’ottenimento di titolo edilizio abilitativo per le residue opere da realizzare. I
lavori dovranno iniziare entro il termine di un anno dall’ottenimento del titolo
abilitativo, pena la decadenza della concessione e dovranno essere ultimati
rispettando i termini che verranno a norma di legge stabiliti nella concessione
stessa.
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Nel caso in cui le cappelle di famiglia verranno realizzate su aree date in
concessione i lavori dovranno essere eseguiti direttamente dai privati a seguito
dell’ottenimento di permesso a costruire rilasciato con parere favorevole dalla
Commissione Edilizia Comunale. Il progetto dovrà rispettare l’eventuale prescrizione
stabilite al momento della concessione dell’area. I termini per l’esecuzione dei lavori
sono i medesimi stabiliti dalla normativa vigente in materia edilizia per i Permessi a
Costruire.
Le cappelle gentilizie possono essere poste in uso soltanto dopo il collaudo
effettuato da apposita commissione tecnico sanitaria. La spesa per il collaudo è a
carico del concessionario.
4.
Art. 42 – Divieto di cessione tra privati
Le cappelle di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di
rinuncia o di abbandono, ai sensi dell'art. 43, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno
del suo impero di uso e di possesso pubblico del manufatto rinunciato od abbandonato;
venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite
nel soprassuolo e sottosuolo con libertà di cessione e di concessione ad altri. Il nuovo
concessionario dovrà pagare una somma pari alla tariffa di concessione in vigore.
Art. 43 – Scadenza della concessione
Alla scadenza del periodo di concessione delle cappelle di famiglia, gli interessati
dovranno chiederne la conferma e ciò perché consti sempre all'Autorità Comunale che
esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione della cappella. La
mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono; quindi la
cappella cadrà nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare
deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per
rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso di domanda e di constatata
avvenuta regolare successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo
pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
Art. 44 – Modalità di concessione delle sepolture
1. La concessione delle tombe, dei loculi, delle cappelle e degli ossari, deve risultare
da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.
2. Allo stesso saranno accollati gli oneri della manutenzione e conservazione in
solido e decoroso stato dei manufatti.
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3. Anche per le sepolture temporanee privilegiate il diritto di sepoltura è circoscritto
alla sola persona (o alle sole persone) per la quale venne fatta la concessione.
Alla scadenza del termine di concessione, il Comune rientrerà in possesso di tale
spazio, facendo deporre - dopo l'esumazione - i resti mortali nell'ossario comune,
riservando però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per una sola volta
e per un periodo di 10 anni per le tombe privilegiate e 15 anni per i loculi.
Il rinnovo per la concessione degli ossari potrà essere richiesto anche più di una
volta per 30 anni.
Il corrispettivo economico del diritto di concessione, in vigore all'epoca della
scadenza, è proporzionale al periodo richiesto.
Art. 45 – Rinuncia anticipata della concessione
La rinuncia anticipata di concessioni cimiteriali per traslazione di salme e resti mortali ad
altro cimitero (sia nei cimiteri di Rozzano che in cimiteri siti in altro Comune) o per cambio
di posto all’interno dei cimiteri cittadini è consentita secondo le seguenti modalità:
a) se alla data della domanda di rinuncia la concessione cimiteriale è stata rilasciata da
non più di cinque anni, il rimborso della somma versata sarà pari al 70%;
b) se alla data della domanda di rinuncia la concessione cimiteriale è stata rilasciata da
più di cinque anni, il rimborso della somma versata sarà pari al 50%;
c) se alla data della domanda di rinuncia la concessione cimiteriale è stata rilasciata da
più di dieci anni, il rimborso della somma versata sarà pari al 30%.
Art. 46 – Rinuncia anticipata della concessione per mancato utilizzo
La rinuncia anticipata di concessioni cimiteriali in caso di mancato utilizzo del bene oggetto
della concessione è possibile secondo le seguenti modalità:
a) se alla data della domanda di rinuncia la concessione cimiteriale è stata rilasciata da
non più di 30 giorni, il rimborso della somma versata sarà pari al 100%;
b) se alla data della domanda di rinuncia la concessione cimiteriale è stata rilasciata da
non più di cinque anni, il rimborso della somma versata sarà pari all’80%;
c) se alla data della domanda di rinuncia la concessione cimiteriale è stata rilasciata da
più di cinque anni, il rimborso della somma versata sarà pari al 60%;
d) se alla data della domanda di rinuncia la concessione cimiteriale è stata rilasciata da
più di dieci anni, il rimborso della somma versata sarà pari al 40%.
Art. 47 - Estinzione delle concessioni
Le concessioni in generale si estinguono alla scadenza del periodo convenuto o col
verificarsi dei casi previsti negli artt. 45 e 46.
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TITOLO IV – Esumazioni, estumulazioni
Art. 48 – Esumazioni ordinarie e straordinarie
1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si eseguono dopo un decennio dalla inumazione, od alla scadenza della
concessione, se trattasi di sepoltura privata e vengono regolate dal Sindaco.
3. Le seconde, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, per ordine
dell'Autorità Giudiziaria per
indagini nell'interesse
della Giustizia, o per
autorizzazione del Dirigente allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o
per essere cremati.
4. Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del personale
dell’Ente Gestore del cimitero e alla presenza del Coordinatore Sanitario dell’A.S.L
locale qualora sia necessaria l’adozione di particolari misure precauzionali di natura
igienico sanitaria (art. 20, comma 7 Regolamento Regionale n.6/2004).
Art. 49 – Estumulazioni ordinarie e straordinarie
Le estumulazioni sono ordinarie e straordinarie
1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione.
2. Le estumulazioni straordinarie si eseguono prima della scadenza dei termini di
concessione per :
a) ordine dell'Autorità Giudiziaria,
b) trasporto in altra sepoltura
c) cremazione.
Art. 50 – Autorizzazione all’ estumulazioni straordinarie
Le estumulazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da
cremare sono autorizzate dal Dirigente; devono essere eseguite alla presenza del
personale dell’Ente Gestore del cimitero e alla presenza del Coordinatore Sanitario
dell’A.S.L locale qualora sia necessaria l’adozione di particolari misure precauzionali di
natura igienico sanitaria (art. 20, comma 7 Regolamento Regionale n.6/2004).
Art. 51 – Destinazione dei resti ossei
Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie o quelle dei
feretri estumulati, dopo che sia stata accertata la completa mineralizzazione delle salme,
devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi
abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle negli ossari o in
colombari ai sensi dell’art. 38. In tal caso i resti mortali devono essere rinchiusi in una
cassettina di zinco.
Art. 52 – Restituzione degli oggetti ornamentali
1. Le lapidi, i cippi, le sculture, le finiture metalliche devono essere ritirati dall’incaricato
14
del servizio del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune se non ritirati dal
concessionario.
2. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore rinvenute verranno
consegnate al Comune per essere restituite alla famiglia che ha interesse di
successione, se questa sarà chiaramente indicata, altrimenti saranno alienate a favore
del Comune.
3. Ai rifiuti da attività cimiteriale si applicano le norme del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 e del Decreto del presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.
Art. 53 – Divieto di esumazioni ed estumulazioni straordinarie
Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni
o estumulazioni straordinarie quando trattasi di cadavere portatore di radioattività a meno
che l’ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la salute
pubblica.
Art. 54 – Autorizzazione e modalità di esecuzione
1. Il Dirigente può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese
dell'anno l’esumazioni e l’ estumulazioni dei feretri destinati ad essere trasportati in
altra sede.
2. Alle esumazioni devono sempre assistere l'incaricato del servizio cimitero e due
testimoni.
3. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia,
delle quali una deve essere depositata all'Ufficio dello Stato Civile.
Art. 55 – Vilipendio di cadavere
1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere
entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel
loculo al momento della tumulazione.
3. Il Responsabile del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed alla
A.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa
configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del
codice penale
TITOLO V – Cremazioni, affidamento e dispersione delle ceneri
Art. 56 – Autorizzazione alla cremazione
1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall’Ufficiale di stato Civile del
comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa
con le modalità di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) della legge 30 marzo 2001, n.
130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), previo
accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di
necroscopo su modulo approvato dalla Giunta Regionale.
2. In caso di cremazione postuma di cadavere precedentemente sepolto,
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l’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall’ufficiale dello stato civile del comune
in cui si trova sepolto il cadavere stesso.
Art. 57 – Raccolta delle ceneri
Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita
urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione, recante all’esterno
l'indicazione del nome e del cognome, data di nascita e di morte del defunto, come
previsto dall’art. 14 del R.R. n. 6/2004.
Art. 58 – Trasporto delle ceneri
Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le relative
autorizzazioni, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il
trasporto dei cadaveri.
Art. 59 – Tumulazione o affidamento delle ceneri
1. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, in cappelle
gentilizie od anche in colombari privati (e nelle concessioni privilegiate).
2. L’affidamento dell’urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa
volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più
prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del C.C., in caso di concorso
di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta.
3. La consegna dell’urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o
provenienti da cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi,
derivanti da esumazioni o tumulazioni..
L’affidamento delle ceneri avviene secondo le modalità previste dall’art. 14 del
Regolamento Regionale 9 novembre 2004 N. 6
Art. 60 - Dispersioni delle ceneri.
1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall’ufficiale dello stato civile ove è
avvenuto il decesso secondo la volontà del defunto espressa nelle forme di cui
all’art. 3, comma 1, lettera b) numeri 1 e 2, della legge n. 130/2001.
2. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti
dall’art. 3 comma 1, n. 8 del D.lgs 30.04.1992 n. 285 “Nuovo codice della strada”
ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.
3. La dispersione delle ceneri può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate,
nel rispetto di quanto previsto al comma 1.
4. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dal
coniuge o da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario o dal
rappresentante legale dell’Associazione a cui era iscritto il defunto, o in mancanza
dal personale autorizzato dal comune.
Art. 61 - Controlli
1. L’Amministrazione Comunale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche
periodici, sull’effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare.
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2. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 59 e 60 dovrà essere corrisposta la
tariffa nella misura che l’Amministrazione andrà a stabilire con apposito atto
deliberativo.
TITOLO VI – disciplina dei lavori nei cimiteri
Art. 62 – Campi comuni
1. In ciascun Cimitero del Comune vi sono campi comuni per inumazioni. Nei campi
comuni devono essere inumate le salme che, seconde le norme di legge vigenti,
devono essere ricevute nei cimiteri cittadini e per le quali non venga richiesta altra
destinazione o non esista diritto alla tumulazione in sepolture private a pagamento. Le
inumazioni nei campi comuni hanno durata di dieci anni.
2. I campi comuni saranno divisi in riquadri e l’utilizzazione delle fosse deve farsi
cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila
procedendo senza interruzione di continuità.
3. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione sarà contraddistinta, a cura dell’Ente
Gestore, da un cippo di materiale resistente all’azione disgregatrice degli agenti
atmosferici e portante un numero progressivo e l’indicazione dell’anno di
seppellimento. Sul cippo, sempre a cura dell’Ente Gestore, verrà applicata una
targhetta di marmo con l’indicazione del nome e cognome del defunto e della data di
seppellimento. E’ permessa la posa di opere a cura e spese dei richiedenti.
Art. 63 – Modalità per l’inumazione
1.
Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza.
L'operazione verrà fatta con corde a braccia od a mezzo meccanico sicuro. Deposto il
feretro nella fossa, questa verrà subito riempita.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
Art. 64 - Piantumazione delle sepolture privilegiate e dei campi comuni
1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni,
si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi
rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che
soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di
altezza non superiore a m. 1,10.
Le piante ed arbusti di maggior altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire
ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'ufficio. In caso di inadempienza,
l’Ente gestore provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo
sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e
seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera
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muraria.
Art. 65 – Collocazione di provvisori e monumenti
1. Sulle tombe è permesso il collocamento di Provvisori e Monumenti (croci,
monumentini, lapidi in metallo, cemento, pietre o marmo) previa denuncia di posa
monumento per l’inizio dei lavori all’ Ente Gestore.
I lavori di posa/rimozione dei Provvisori e Monumenti dovranno essere realizzati
seguendo le prescrizioni “Tecnico Realizzative” dell’Ente Gestore.
2. I ricordi di cui sopra al punto 1 del presente articolo, trascorso il periodo normale di
dieci anni o della concessione privilegiata, restano di proprietà del Comune, qualora
i concessionari non provvedano al tempestivo ritiro.
Art. 66 – Orari per l’effettuazione dei lavori
1. Nessun lavoro potrà essere compiuto da privati nell'interno del cimitero, fuori
dell'orario stabilito per l'accesso al pubblico o senza speciale autorizzazione del
Dirigente competente.
2. Non è permesso di eseguire lavori di qualsiasi genere nei giorni festivi.
3. Col giorno 26 Ottobre dovrà cessare qualsiasi lavoro richiedente l'uso di ponti di
servizio ed il cimitero dovrà essere sgombrato dai materiali di costruzione, ecc.; col
giorno 29 Ottobre dovrà cessare qualsiasi lavoro di scalpellini, muratore,
stuccatore, decoratore, scultore, fabbro, lattoniere, ecc. I lavori in corso a tale
data non potranno essere ripresi che col giorno 5 Novembre.
Art. 67 - Modalità per l’esecuzione dei lavori
1. Nell'esecuzione dei lavori i concessionari debbono provvedere a che non venga
recato alcun danno alla proprietà municipale e privata; non si occupi, in modo
anche temporaneo, senza speciale permesso, altro spazio oltre a quello avuto e
non si lascino senza una legittima ragione sospesi i lavori.
2. In occasione di posa di monumenti, lapidi, ecc. i marmisti potranno sostare
all'interno del cimitero col proprio automezzo, soltanto il tempo necessario per
scaricare i predetti materiali. Dopo di che all'automezzo non è consentita sosta
all'interno dello stesso cimitero.
3. A garanzia di eventuali danni che si arrecassero ai manufatti, pubblici e privati già
esistenti nel cimitero, i marmisti dovranno effettuare un deposito cauzionale, la cui
disciplina seguirà le vigenti norme di legge.
Art. 68 – Divieto temporaneo per la posa dei monumenti funebri
1. L’installazione di monumenti funebri non è permessa prima che siano trascorsi mesi
quattro dall’avvenuta inumazione.
2. I lavori di cordonatura o contenimento provvisorio del terreno e della fossa
dovranno essere effettuati con traversine di marmo.
3. Il materiale di cordonatura del terreno della fossa e le lapidi provvisorie di
identificazione del defunto potranno essere posate solo previa richiesta scritta dei
familiari del defunto.
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Art. 69 – Diligenza nell’esecuzione dei lavori
1. Nell'esecuzione degli scavi e delle costruzioni, i concessionari dovranno curare la
massima diligenza nel compiere le opere per evitare guasti alle tombe ed alle
opere pubbliche e private.
2. Nei giorni festivi è permesso lavorare quando si tratti di opere urgenti che non
permettono deroga.
Art. 70 – Demolizione delle opere non autorizzate
1. E’ facoltà del Comune, in relazione alla normativa vigente di far demolire tutte le opere
costruite in deroga od anche con materiale non autorizzato dal Regolamento Edilizio o
dall’Autorità Comunale.
2. Analogamente spetta al Sindaco di far sospendere l’esecuzione delle opere in
contravvenzione ai regolamenti comunali oppure agli ordini tassativamente impartiti.
Art. 71 – Norma transitoria
1. Ai sensi dell’art. 76 della legge regionale n. 33/2009 la regione Lombardia emanerà un
successivo regolamento di attuazione.
2. Fino all’entrata in vigore del citato regolamento permangono e restano efficaci le
norme previste del regolamento regionale n. 6 del 09 novembre 2004, regolamento
attuativo della legge regionale n. 22/2003 ora abrogata.
Art. 72 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01 maggio 2011, dopo l’approvazione nelle
forme di legge e la pubblicazione all’Albo pretorio del Comune.
2. E’ fatto obbligo a chiunque di osservarlo.
3. E’ abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente Regolamento.
4. E' abrogata ogni disposizione comunale emessa precedentemente all'approvazione del
presente Regolamento.
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CIMITERO DI ROZZANO VECCHIO
ROZZANO VECCHIO - EX CAPOLUOGO
VIA
CAVALLOTTI FELICE
VIA
CAVOUR
VIA
CERVI FRATELLI
VIA
COSTA ANDREA
VIA
GARIBALDI GIUSEPPE
VIA
MAZZINI GIUSEPPE
VIA
MINZONI DON G.
VIA
MATTEOTTI GIACOMO
PIAZZA
NENNI PIETRO
VIA
PAVESE
VIA
PISACANE CARLO
VIA
ROSSELLI FRATELLI
VIA
TURATI FILIPPO
VIALE
TOGLIATTI P.
VIA
ROSSA GUIDO
L.GO
BATTISTI CESARE
VIA
FITTABILE
VIA
XXV APRILE
LARGO
CORTE GELSI
VIA
CASTELLO
VIA
CONCA DEL NAVIGLIO
LOCALITA' MOLINO BISSONE
VIA
CHIESA
PIAZZA
OBERDAN
PIAZZA
SANT'AMBROGIO
VIA
BORGOMANERI
VIA
AMENDOLA G.
VIA
LA MALFA UGO
VIA
SOLIDARIETA'
VIA
COOPERAZIONE
VIA
VOLONTARIATO
PIAZZA
PER PACE FRA POPOLI
PIAZZA
MADRE TERESA DI CALCUTTA
VIA
C. A. DALLA CHIESA
VIA
ANGELO VASSALLO
VIA
ALDA MERINI
VIA
S.P.184 BAZZANELLA
LOCALITA' PERSEGHETTO
LOCALITA' TORRIGGIO S.P.122
LOCALITA' SANT'ALBERTO
VIA
MANZONI A. - BORGO MANZONI
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CIMITERO DI PONTESESTO
ROZZANO CENTRO
VIA
AZALEE
VIA
BIANCOSPINI
VIA
BUCANEVE
VIA
BETULLE
VIA
BEGONIE
VIA
CAMELIE
VIA
CICLAMINI
VIA
DALIE
VIA
FIORDALISI
VIA
FERRARA
VIA
GLICINI
VIA
GARDENIE
VIA
GINESTRE
VIA
GAROFANI
VIA
GLADIOLI
VIA
GIAGGIOLI
VIA
GERANI
VIA
GELSOMINI
VIA
GIGLI
VIA
GENZIANE
VIA
GIACINTI
VIALE
LOMBARDIA
VIALE
LIGURIA
VIA
LARICI
VIA
LILLA'
VIALE
LAZIO
VIA
ECOLOGIA
VIA
MIMOSE
VIA
MANDORLI
VIA
MAGNOLIE
VIA
MARGHERITE
VIA
MUGHETTI
PIAZZA
MORO ALDO
VIA
ORCHIDEE
VIA
PALME
VIA
NARCISI
VIA
OLEANDRI
VIA
ORTENSIE
VIA
PETUNIE
VIA
PEONIE
VIA
PRIMULE
VIA
PINI
VIA
PIACENZA
VIALE
ROMAGNA
21
VIA
VIA
VIA
VIALE
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
PIAZZA
VIA
VIA
P.ZA
VIA
VIA
P.ZZA
LARGO
LARGO
LARGO
VIA
CORSO
ROSE
RODODENDRI
STELLE ALPINE
TOSCANA
TIGLI
TUBEROSE
ULIVI
VERBENE
VIOLE
ZINNIE
VENEZIA
SANTA FRANCESCA CABRINI
FOGLIA GIOVANNI
CAVALIERI DI VITTORIO VENETO
DON ANGELO LONNI
MICHELE ALBORETO
LIDIA DE GRADA
P. PAOLO PASOLINI
PAPA GIOVANNI PAOLO II
LUIGI ERIANO
GIUSEPPE IMPASTATO
CADUTI DI TUTTE LE GUERRE
EDITH STEIN
NILDE IOTTI
CASSINO SCANASIO
VIA
ABRUZZI
VIA
BERGAMO
VIA
BRESCIA
VIA
COMO
VIA
CREMONA
VIA
CASSINO SCANASIO
VIALE
CAMPANIA
VIA
EMILIA
VIA
GRAMSCI ANTONIO
VIALE
MILANO
VIA
MOLISE
VIA
NOVARA
VIA
PIEMONTE
VIA
ROMA
VIA
SARDEGNA
VIA
SICILIA
VIA
TORINO
VIA
TRENTO
VIALE
UMBRIA
VIA
VAL D'AOSTA
VIA
VARESE
22
VIA
MANTOVA
VIA PRIV. VISCONTI DI MODRONE
VIA
CASTELLO VISCONTEO
VIA
DELL'ECOLOGIA
QUINTO DE' STAMPI
VIA
ARNO
VIA
ADDA
VIA
ADIGE
VIA
BRENTA
VIA
CURIEL EUGENIO
VIA
EUROPA
VIA
FIUME
VIA
FRANCHI MAGGI P.
PIAZZA
FONTANA
VIA
ISONZO
VIA
LAMBRO
VIA
MINCIO
VIA
ROSENTHAL ERNEST CHARLES
VIA
OLONA
VIA
PIAVE
VIA
PO
VIA
SECCHIA
VIA
SESIA
VIA
SERIO
VIA
TAGLIAMENTO
VIA
TICINO
VIA
TEVERE
VIA
TARO
VIA
TREBBIA
VIA
TANARO
VIA
VOLTURNO
LOCALITA' ROGGIA
VIA
PACE
CORSO
SANDRO PERTINI
VIA
EDUARDO DE FILIPPO
VIA
MASSIMO TROISI
PONTESESTO
VIA
ALFIERI VITTORIO
VIA
ARIOSTO LUDOVICO
VIA
ALIGHIERI DANTE
VIA
BUOZZI BRUNO
VIA
BOCCACCIO GIOVANNI
VIA
BRODOLINI GIACOMO
23
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
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VIA
VIA
VIA
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VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
LOCALITA'
VIA
LOCALITA'
LOCALITA'
LOCALITA'
VIA
PIAZZA
CARDUCCI GIOSUE'
DI VITTORIO GIUSEPPE
DE AMICIS EDMONDO
D'AZEGLIO M.
DE GASPERI ALCIDE
FOSCOLO UGO
GRANDI ACHILLE
GIUSTI GIUSEPPE
GALILEI GALILEO
GATTO ALFONSO
LEOPARDI GIACOMO
DA VINCI LEONARDO
MONTI VINCENZO
MARCONI GUGLIELMO
PARINI GIUSEPPE
PASCOLI GIOVANNI
PETRARCA
PORTA CARLO
PIRANDELLO LUIGI
PELLICO SILVIO
TORRICELLI EVANGELISTA
TASSO TORQUATO
TRILUSSA
VOLTA ALESSANDRO
SOVICO
DOSSO DI VILLALTA
PONTESESTO
VILLALTA
GAMBARONE
TERRACINI UMBERTO
BERLINGUER ENRICO
VALLEAMBROSIA
VIA
MAZZOCCHI GIANNI
VIA
ASPROMONTE
VIA
ALBERELLE
LOCALITA' BANDEGGIATA
VIA
ETNA
VIA
GRAN SASSO
VIA
GRAN SAN BERNARDO
VIA
MONTE ABETONE
VIA
MONTELLO
VIA
MONTE GRAPPA
VIA
MONCENISIO
VIA
MONTE BIANCO
VIA
MONTE ROSA
24
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIALE
LOCALITA'
VIA
VIA
VIA
LOCALITA'
MONVISO
MONTE AMIATA
PORDOI
RESEGONE
STELVIO
SPLUGA
STROMBOLI
VALLEAMBROSIA
VESUVIO
MONTE PENICE
FOLLAZZA
VARALLI CLAUDIO
MONTE POLLINO
ALZAIA NAVIGLIO PAVESE
CASCINA NUOVA
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