Circolare Clienti n. 24-2011. Manovra economica 2011 e novità in
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Circolare Clienti n. 24-2011. Manovra economica 2011 e novità in
CIRCOLARE CLIENTI N. 24/2011 Milano, 28 novembre 2011 MANOVRA CORRETTIVA 2011 E NOVITÀ IN MATERIA DI PRIVILEGI TRIBUTARI Considerazioni preliminari Il D. L. del 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito nella L. del 15 luglio 2011, n. 111, attraverso alcune modifiche apportate al Codice Civile, ha razionalizzato ed ampliato l’ambito di applicazione dei privilegi già esistenti per i crediti tributari con delle ripercussioni in materia concorsuale1. Tali interventi, sostanzialmente finalizzati ad avvantaggiare l’Amministrazione Finanziaria nelle procedure esecutive sia collettive che individuali, sono così riassumibili: 1. per tutti i crediti tributari, anche relativamente a quelli sorti anteriormente al 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del Decreto in questione), viene riconosciuto un privilegio generale sui mobili (art. 2752, comma 1, c.c.); 2. sono ammesse al privilegio privilegio generale mobiliare anche le sanzioni relative alle imposte dirette, coerentemente con quanto già previsto per le sanzioni in materia di Iva (art. 2752, comma 3, c.c.); 3. è stata abrogata la norma che accordava, per le imposte dovute sui redditi immobiliari, iari, un privilegio speciale sugli immobili del contribuente, ancorché limitatamente a quelli situati nel Comune in cui era effettuata la riscossione (art. 2771 c.c.); 4. viene riconosciuta la collocazione sussidiaria del prezzo degli immobili, con preferenzaa rispetto a quelli chirografari, anche per le imposte sui redditi e le relative sanzioni in caso vi sia stata un’infruttuosa esecuzione mobiliare (art. 2776 c.c.); 5. è possibile, per i creditori (già intervenuti o ammessi al passivo in data anteriore a quella quella di entrata in vigore delle nuove disposizioni in commento) titolari di altri crediti privilegiati diversi dai crediti che, per effetto delle nuove norme, sono ammessi ammess al privilegio, avvalersi di specifici mezzi di gravame qualora si ritengano pregiudicati dalla nuova disciplina. 1 L’intento, enunciato anche nella Relazione di accompagnamento al Decreto, De è quello di incrementare per questa via le entrate, contando su di un rapido riposizionamento nelle ne graduatorie dei creditori - proprie dei processi pro esecutivi, anche pendenti - in occasione delle fasi distribuitive contemplanti il Fisco o comunque in vista di esse. 2. In caso di sussistenza di cause di prelazione, come ipoteca, pegno o privilegio2 i creditori fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati e qualora non siano soddisfatti interamente interamente con il valore realizzato da tali beni concorrono con i creditori chirografari nella ripartizione dell’attivo3. Inoltre i creditori muniti di cause di prelazione godono di un trattamento preferenziale anche per ciò che concerne il regime degli interessi4. Come tutti gli altri crediti, crediti anche quelli tributari debbono essere sorti antecedentemente alla lla dichiarazione di fallimento del debitore5; a ciò consegue che costituiscano debiti del fallito queii tributi relativi ai periodi d’imposta precedenti alla sentenza dichiarativa di fallimento anche se accertati dall’Ufficio o iscritti a ruolo successivamente. Ciò premesso, dopo le modifiche normative introdotte dai commi 37, 38, 39 e 40 dell’art. 23, del D. L. n. 98/2011 i crediti dello Stato risultano assistiti da privilegi più incisivi. Di seguito si riportano le singole modifiche codicistiche. Modifica all’art. 2752 del codice civile Il comma 37 dell’art. 23 del D. L. n. 98/2011 ha modificato il primo comma dell’art. 2752 del c.c., il quale oggi prevede che “hanno “hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive produt e imposta locale sui redditi”. ”. La modifica normativa investe sostanzialmente due aspetti della disciplina del privilegio generale sui mobili del debitore ex art. 2752, comma 1, c.c., in particolare: - vi è un nuovo privilegio generale mobiliare sui crediti per sanzioni correlate alle imposte dirette aventi diciottesimo grado mobiliare6 da cui deriva che ai crediti dello Stato per il mancato pagamento di imposte dirette il Legislatore ha aggiunto, aggiunto quale accessorio con estensione del privilegio, la sanzione amministrativa (che ha sostituito la sopratassa e la pena pecuniaria). Le modifiche non hanno interessato però i crediti per tributi locali (propriamente Ici, Tarsu, Tia ecc..) ai quali, pertanto, continua ad applicarsi applicarsi l’ultimo comma dell’art. 2752 c.c., con conseguente 2 Capo I, sezione I, Libro VI, c.c.. Art. 54 della L. F.. 4 L’art. 54 della L. F. dispone infatti che i creditori garantiti ti da pegno, ipoteca o privilegio fanno valere va il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, l’interesse e le spese. 5 Il principio della cristallizzazione della massa passiva esclude che possano trovare soddisfazione sul patrimonio appreso alla procedura pro coloro che sono divenuti debitori in seguito alla dichiarazione di fallimento. 6 Precedentemente tale privilegio (comma 3, art. 2752 c.c.) era riconosciuto solo ai crediti per sanzioni correlate con l’Iva. 3 3. riconoscimento del privilegio generale mobiliare al solo credito per imposta e non al credito per sanzioni, quest’ultimo pertanto continuerà continuer ad avere natura chirografaria; - non è più necessario che i tributi in questione siano iscritti nei ruoli resi esecutivi nell’anno in cui il concessionario del servizio procede o interviene nell’esecuzione nè nell’anno antecedente estendendosi anche agli anni precedenti. Tale privilegio era temporalmente limitato alle imposte messe in riscossione mediante iscrizione dei ruoli nell’anno in corso al momento in cui il concessionario si insinuava al passivo del fallimento (e non non della dichiarazione del fallimento) e dell’anno anteriore, senza alcuna rilevanza circa gli anni di produzione del reddito purché anteriori alla data della dichiarazione di fallimento. Di particolare rilevanza è la parte finale della norma, norma, che si riprenderà ri in seguito, in base alla quale la disposizione stessa si osserva anche per i crediti sorti prima dell’entrata i vigore del decreto in questione. questione Abrogazione dell’art. 2771 del codice civile Il comma 38 dell’art. 23 del D. L. n. 98/2011 ha disposto l’abrogazione dell’art. 2771 del c.c. che attribuiva ai crediti dello Stato per Irpef, Irpeg (oggi Ires) e Ilor (abrogata nel 1993), limitatamente all’imposta o alla quota di imposta imputabile ai redditi immobiliari, compresi quelli quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, un privilegio speciale “su “su tutti gli immobili del contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuoteva e si estendeva ai frutti, ai fitti e alle pigioni degli immobili stessi, si, senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla 7 legge” . Allo Stato spettava dunque un privilegio speciale immobiliare di primo grado (sugli immobili) e un privilegio speciale mobiliare di secondo grado (sui frutti degli immobili), immobil limitato temporalmente alle imposte messe in riscossione mediante l’iscrizione dei ruoli nell’anno in corso al momento in cui il concessionario si insinuava al passivo del fallimento (e non dell’anno di dichiarazione del fallimento) e dell’anno anteriore, anterio senza 7 La disposizione residuale, in termini applicativi, tutela(va) i crediti per imposte impost dirette, ma limitatamente all’imposta imposta afferente ai redditi immobiliari e ai loro frutti, che non trovavano copertura nella tutela ex articolo 2752, attraverso l’attribuzione l’attribuzione di un privilegio speciale immobiliare e/o mobiliare, mobilia a condizione che (i detti crediti) fossero iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente. Tale privilegio si esercitava solo sugli immobili immobili del contribuente situati nel territorio del Comune in cui il tributo si riscuoteva e si estendeva ai frutti, ai fitti e alle pigioni degli immobili stessi. 4. influenza alcuna sugli anni di produzione del reddito, purché anteriori alla data di dichiarazione del fallimento. È importante sottolineare che la norma che ha abrogato tale privilegio speciale sugli immobili, contenuto nell’art. 2771 del c.c., non ha efficacia retroattiva8. Modifiche all’art. 2776 del codice civile Il comma 399 dell’art. 23 del D. L. n. 98/2011, apporta delle modifiche al comma 3 dell’art. 2776 del c.c., da cui ne risulta che “I crediti dello Stato indicati dal primo e dal terzo comma dell’art. 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di esecuzione infruttuosa sugli immobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati dal comma precedente”. precedente”. Anche in questo o caso nasce un privilegio generale (di terzo grado, sussidiario sugli immobili) per i crediti relativi ad imposte dirette e sanzioni di cui al primo comma dell’art. 2752 del c.c. (di cui si è detto prima). Pertanto se fin ora godevano della collocazione sussidiaria ussidiaria soltanto i crediti dello Stato per Iva e le relative sanzioni (comma 3 dell’art. 2752 del c.c.), con le modifiche intervenute il privilegio sussidiario si estende anche ai crediti e alle imposte dirette, che vanno ad essere collocati al pari di quelli per l’Iva. Anche tale norma, nella parte finale, prevede che la disposizione si osservi anche per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto in questione. Efficacia temporale e rimedi La norma contenuta nel comma 40 dell’art. 23 del D. L. n. 98/2011, 98/2011 da leggersi alla luce della la previsione di retroattività riguardante le modifiche degli art. 2752 e 2756, 2756 è sicuramente quella maggiormente messa in discussione per la sua s incertezza applicativa. Il comma 40 dell’art. 23 del D. L. n. 98/2011 prevede che: “I titolari di crediti privilegiati, intervenuti nell’esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore alla data di entrate in vigore del presente decreto, decreto possono contestare i 8 Dal fatto che la norma abrogativa dell’art. 2771 del c.c. non abbia efficacia retroattiva potrebbe derivarne che, oggi, uno stesso stato passivo potrebbe avere crediti per imposte sui redditi immobiliari ammessi con privilegio (in quanto sorti fino al 5 luglio 2011) e crediti con la stessa causa, ammessi al passivo in via chirografaria (poiché sorti dal 6 luglio 2011 in poi, data di entrata in vigore del D. L. n. 98/2011). 9 L’art. rt. 23, comma 3, del D. L. n. 98/2011, 98/2011, ha inserito una precisazione nel terzo comma dell’art. 2756 del c.c.: “Nel terzo comma dell’art. 2776 del c.c., dopo le parole: “ i crediti dello Stato” sono inserite le seguenti: “dal primo e”. 5. crediti che, per effetto delle nuove norme di cui ai precedenti commi, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, valendosi, in sede di distribuzione della somma ricavata, del rimedio di cui all’art. 512 del c.p.c., c.p.c oppure proponendo l’impugnazione prevista dall’art. 98, comma 3, del R. D. del 16 marzo 1942, n. 267, nel termine di cui all’art. 99 dello stesso decreto”. Dunque, a tutela delle posizioni degli altri creditori privilegiati che potrebbero subire un pregiudizio con l’entrata in vigore, con effetti retroattivi, delle modifiche modif ai privilegi fiscali, il comma 40 del D. L. 98/2011 prevede l’esperimento di specifiche azioni volte a garantire le loro ragioni. Infatti, i titolari dei crediti privilegiati (intervenuti nell’esecuzione o ammessi al passivo fallimentare prima del 6 luglio l scorso) possono contestare i crediti fiscali che – a seguito di queste modifiche – sono stati anteposti ai loro crediti nel grado di privilegio con i rimedi previsti dall’articolo 51210 del C.p.c. (risoluzione risoluzione delle controversie sorte in sede distributiva) distribu ) e dall’articolo 98, comma 3, del R.D. 267/42 (opposizione opposizione al decreto che rende esecutivo lo stato passivo). passivo Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 41/E/2011) Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nella vigenza della precedente prec disciplina il privilegio generale mobiliare per i crediti dello Stato per IRPEG, IRAP ed ILOR, era limitato in quanto esteso unicamente - tra i crediti rientranti nelle predette categorie - a quelli iscritti nei ruoli resi esecutivi nell’anno in cui c l’agente della riscossione promuoveva l’esecuzione o vi interveniva e nell’anno precedente. precedente Tale limitazione, considerati i tempi tecnici necessari per portare ad esecuzione i crediti tributari e alla complessità delle relative procedure, anche giurisdizionali, vanificava la ratio del privilegio destinato in concreto a non operare disconoscendo, di fatto, la “causa” del credito. L’abrogazione della norma che accordava alle imposte sui redditi immobiliari un privilegio speciale sugli immobili del contribuente (anche anche se limitatamente a quelli situati nel Comune in cui era effettuata la riscossione) riscossione si è resa necessaria in quanto la norma non era più adeguata a tutelare i crediti dello Stato attraverso il riconoscimento del diritto di preferenza. 10 Art. 512 c.p.c.: “Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all’espropriazione, circa la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti circa la sussistenza dei diritti di prelazione, il giudice dell’esecuzione sentite le parti, e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’art. 617, comma 2. Ill giudice può anche con ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata”. 6. Infine, la ratio dell’introduzione dell’introduzione della norma che prevede la possibilità per i creditori privilegiati già intervenuti o ammessi al passivo prima del 6 luglio 2011 di avvalersi dell’impugnazione ell’impugnazione prevista dall’art. 98, comma 3, del R. D. del 16 marzo 1942, n. 267, 267 risiede nella la circostanza che le nuove disposizioni esplicano i propri effetti anche sulle procedure concorsuali aperte. Riferimenti normativi ed interpretativi - Art. 23, commi 37, 38, 39 e 40, D. Lgs. del 6 luglio 2011, n. 98. 98 Art. 2752 Codice Civile. Civile Art. 2771 Codice civile. civile Art. 2776 Codice Civile. Civile Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 5 agosto 2011, n. 41/E. Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo