Il Presidente
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F.I.L.I.N.S. Federazione Italiana Licei Linguistici e Istituti Scolastici non Statali (C.F.: 97248130581) - e-mail: [email protected]______________ Il Presidente CONFAPI SOCIO AGGREGATO ASSOCIATA ALLA CASA D’ EUROPA Roma, 6 giugno 2005 Spett.le MIUR Gabinetto del Ministro Ufficio Legislativo V.le Trastevere, 76/A 00100 ROMA Oggetto: Attribuzione del punteggio per i servizi d’insegnamento prestati con rapporto di lavoro a progetto (legge Biagi). In data 16 maggio u.s. questa Presidenza ha inviato al Direttore Generale per il Personale della Scuola una lettera in merito a quanto indicato nel modulo 1, allegato al DDG del 31 marzo 2005 relativo all’aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo – anni scolastici 2005/06 e 2006/7, per contestare la nota n. 21 nella parte in cui essa prescrive che, per la valutazione del servizio d’insegnamento prestato con rapporto di lavoro non subordinato (prestazione d’opera, collaborazione ecc.), devono essere computati solo i giorni di effettiva prestazione dell’attività didattica e non l’intero periodo di rapporto lavorativo. Con lettera n. 929 del 30 maggio 2005, la Direzione Generale ha risposto sommariamente che tale nota riguarda il servizio prestato con contratto d’opera (art.2222 c.c.) o di collaborazione…, rimettendo al giudizio di Codesto Ufficio Legislativo la sua applicabilità anche nel caso d’insegnamento con “lavoro a progetto” secondo la nuova legge Biagi. Si ritiene utile sottolineare che il “lavoro a progetto”, secondo le indicazioni del D.lvo 276/2003 e le successive circolari applicative del Ministero del Lavoro, dell’INPS e dell’INAIL, presenta caratteristiche peculiari che lo differenziano sia dal contratto d’opera” che dalla semplice collaborazione, in quanto è finalizzato alla realizzazione di un progetto (o programma o fase di esso) che si sviluppa in un determinato periodo senza soluzione di continuità. Infatti, il programma affidato al docente, nella fattispecie di cui trattasi, non può essere frammentato o suddiviso in prestazioni riferite alle singole giornate. Già prima della legge Biagi, il D.Lgs. n. 38/2000, all’art. 5, precisa: “per i lavoratori parasubordinati non è prevista una prestazione a tempo giornaliero”. I docenti parasubordinati svolgono lo stesso servizio di quelli subordinati, compresi tutti gli adempimenti accessori e complementari all’insegnamento come ad esempio: programmazione didattica e relazioni preventiva e consuntiva dell'anno scolastico; correzione degli elaborati; valutazione periodica e costante verifica dell'apprendimento; incontro con le famiglie; partecipazione ai consigli di classe, di scrutinio e alle attività degli Organi Collegiali; scelta dei sussidi didattici e dei libri di testo; corretta tenuta dei registri personali, di classe e compilazione dei prescritti verbali; partecipazione eventuale alle commissioni d'esame d’idoneità e/o di Stato; attività di aggiornamento; collaborazione costante per il raggiungimento dei fini istituzionali della scuola, in coerenza con il PE (Progetto Educativo d'Istituto) e per la realizzazione del POF; svolgimento dell’incarico nel rispetto del “piano di lavoro” indicato nella scheda di programmazione allegata al contratto individuale (secondo la legge Biagi). E’ evidente che i docenti con contratto di lavoro a progetto non svolgono un’attività di prestazione d’opera, bensì un’attività a carattere continuativo nell’ambito di un contratto collettivo di lavoro regolarmente stipulato con le OO.SS. a livello nazionale e registrato presso il Ministero del Lavoro a norma di legge (vedi fascicoli allegati). In conclusione la nota n. 21 non è applicabile nel caso di servizio prestato con “lavoro a progetto” e, a parere dello scrivente, è comunque illegittima per i seguenti motivi: 1) non scaturisce da alcuna norma primaria o secondaria; infatti, nessuna legge o decreto o circolare pone la questione della tipologia del rapporto lavorativo ai fini dell’attribuzione del punteggio. In pratica è una nota priva di un qualsivoglia fondamento giuridico e probabilmente è stata fatta inserire in calce al modulo 1 del DDG del 31 marzo 2005 per privilegiare il rapporto di subordinazione e penalizzare il contratto di lavoro a progetto, non in base a considerazioni giuridiche, ma in ubbidienza ad interessi sindacali; 2) è palesemente ingiusta in quanto è discriminante dei diritti dei docenti che hanno svolto lo stesso servizio e ottenuto gli stessi risultati, anche se con presupposti contrattuali diversi; 3) è paradossalmente fuorviante in quanto, come dimostrato in seguito, la discriminazione viene indirizzata non alla tipologia del rapporto di lavoro, ma all’organizzazione dell’orario settimanale delle lezioni. Infatti, si fa il caso di due docenti che hanno entrambi un incarico annuale di cinque ore settimanali, con il medesimo contratto di “lavoro a progetto”; il primo docente ha, in base all’orario settimanale stabilito dal Collegio Docenti, tutte e cinque le ore raggruppate in un solo giorno (ad esempio: il lunedì); il secondo docente ha, invece, le cinque ore distribuite in cinque giorni nella settimana (un’ora al giorno: dal lunedì al venerdì). Considerando che l’anno scolastico di compone di 33 settimane, che il mese si compone di 26 giorni lavorativi e applicando il criterio dettato dalla nota, ne consegue che: - al primo docente verrà attribuito un punteggio relativo a 33 giorni di effettivo servizio (33/26 = 1 mese + 8 giorni) cioè soltanto due punti; - al secondo docente verrà attribuito un punteggio relativo a 165 giorni di effettivo servizio (5 x 33 = 165; 165/26 = 6 mesi + 11 giorni) cioè il punteggio max di 12 punti. A questo punto è ovvio che il criterio voluto dalla nota n.21 non raggiunge lo scopo, che pur è da censurare, ma si riferisce soprattutto all’organizzazione dell’orario settimanale delle lezioni, penalizzando o premiando assurdamente i docenti per colpe o meriti a loro estranei. Per quanto sopra si chiede la cancellazione della nota qui contestata o, quanto meno la sua inapplicabilità ai servizi svolti con rapporto di “lavoro a progetto”. Con deferenti ossequi, Il Presidente FILINS Prof. Giovanni Piccardo All.: Nota FILINS dell’ 8 aprile 2005 - Nota MIUR del 10 Maggio 2004 e normativa. PRESIDENZA: - IST. TECN. AERONAUTICO “S. MARIA” - VIA TICINO, 45 - 00015 MONTEROTONDO (RM) - TEL./FAX 06.90.62.77.93 VICE PRESIDENZE: - ISTITUTO S.C.D. - VIA DAMIANO CHIESA, 10 - 58100 GROSSETO - TEL.: 0564.411011 - FAX: 0564.414820 - IST. TECN. PER LE ATTIVITA’ SOCIALI “G. MAZZINI” – VIA NOALESE,17/a – 3100 TREVISO - TEL.: 0422.230028 - L.L. "OXFORD" - VIA ADRIATICA, 12 - 73100 LECCE - TEL.: 0832.390312 / FAX: 0832.390168 NOTA FILINS – 8 Aprile 2005 RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO PER SERVIZIO D’INSEGNAMENTO. Il DDG del 31 marzo 2005, relativo all’aggiornamento delle graduatorie permanenti, nell’allegato modulo 1, al punto 21, specifica che il periodo di servizio deve essere computato per intero se il rapporto di lavoro è subordinato, mentre deve essere calcolato per i giorni effettivi di lezione (?) se il rapporto è stato costituito con contratto d’opera o di collaborazione coordinata e continuativa ecc. Nella legge e nella normativa specifica (e nello stesso DDG sopra richiamato) non vi è alcun riferimento alla tipologia del rapporto di lavoro ai fini del riconoscimento del punteggio. Pertanto, la discriminazione indicata nel modulo allegato al DDG è assolutamente illegittima in quanto non ha alcun fondamento giuridico. Per contro, il certificato di servizio potrebbe anche non “indicare l’Ente a cui sono stati versati i contributi o, in mancanza, la normativa in base alla quale detti contributi non sono dovuti”. (Vedi sentenza Cons. Stato, Sez. VI, Dec. n. 5570 del 23.10.2001). La norma prescrive che il riconoscimento del punteggio per il servizio d’insegnamento prestato sia legato ad altri presupposti come ad esempio: - che sia stato retribuito (tranne i casi di volontariato), - che sia stato assoggettato ai contributi previdenziali e assistenziali (tranne i casi di esenzione), - che sia stato svolto presso una scuola statale o paritaria (punteggio intero) o presso una scuola media legalmente riconosciuta o pareggiata, elementare parificata o materna autorizzata (punteggio dimezzato), - che sia stato svolto con il titolo di studio richiesto nell’ambito del curricolo scolastico ordinamentale riferibile ad una specifica classe di concorso. Con questi presupposti, i docenti c.d. parasubordinati, ed in particolare quelli di scuola paritaria con “lavoro a progetto”, hanno tutto il diritto al punteggio alla stessa stregua dei lavoratori subordinati. Detti docenti potranno legittimamente indicare nel modulo allegato alla domanda semplicemente il periodo di servizio: dal……… al……… La FILINS si pone a disposizione di quegli insegnanti che malauguratamente dovessero vedersi negare il loro giusto diritto. Il Presidente Prof. Giovanni Piccardo Dipartimento per l'istruzione Direzione generale per il personale della scuola - ex Ufficio VI Nota 10 maggio 2004 Prot. n. 691 / Uff. VI Oggetto: Decreto dirigenziale 21 aprile 2004 - integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo - aa.ss. 2004/2005 e 2005/2006. - Chiarimenti Con riferimento ai numerosi quesiti pervenuti in merito a problematiche connesse alla valutabilità di titoli e alla compilazione dei modelli di domanda annessi al decreto dirigenziale in oggetto e con il fine di fornire utili elementi per una valutazione omogenea su tutto il territorio nazionale, si precisa quanto segue. A) Titolo di accesso SSIS - graduatorie di III fascia - tabella di valutazione allegata al decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, (all. 2 al D.D.) 1- I 30 punti previsti dal punto A.4 della tabella di valutazione a favore dell'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), a seguito di un corso di durata biennale, spettano ad una sola abilitazione in ciascun biennio di durata legale del corso. Ne consegue, che ulteriori 30 punti per altra abilitazione possono essere attribuiti soltanto qualora trattasi di titolo SSIS conseguito a seguito di altro corso di durata biennale, tenutosi in biennio distinto, neppure parzialmente coincidente con il biennio che ha dato luogo ai primi 30 punti. 2- Nello stesso biennio di durata legale del corso SSIS non è valutabile, ai sensi della medesima tabella (all. 2 al D.D.), qualsiasi servizio di insegnamento prestato nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché il servizio militare o servizi assimilati. A tal fine, i competenti C.S.A dovranno verificare le dichiarazioni dei servizi prestati dai candidati interessati. Detti servizi, invece, sono valutabili per graduatorie di I e II fascia e di strumento musicale, in quanto le rispettive tabelle di valutazione annesse quali allegati 1 e 3 al D.D. non prevedono tale divieto. 3- Posto che alle abilitazioni SSIS, conseguite a seguito di un corso di durata annuale, non spettano i 30 punti, eventuali servizi di insegnamento prestati nel periodo di durata dello stesso corso sono valutabili. B) Servizi di insegnamento 1- Servizi contemporanei. - Non hanno rilevanza, per i motivi indicati al precedente puntoA.2, i servizi contemporanei afferenti a due graduatorie di I e/o II fascia, ovvero a graduatoria di I o II fascia e a graduatoria di III fascia. Devono essere considerati servizi rientranti nella previsione di cui al punto B3 della tabella di valutazione e valutati per una sola graduatoria a scelta dell'interessato, i servizi prestati nello stesso anno scolastico in due insegnamenti o classi di concorso afferenti a graduatorie di III fascia, qualora riguardino periodi sovrapposti relativi a due o più contratti di lavoro distinti. 2- Servizi pregressi.- Secondo quanto previsto nell'Avvertenza al modello 1 di domanda, la sezione G2 deve essere obbligatoriamente compilata per le graduatorie interessate alle seguenti situazioni: - servizi contemporanei; - servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado delle piccole isole e nelle scuole elementari di montagna; - servizi pregressi non dichiarati; - servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge. Tali servizi vanno dichiarati nella sez. G1 del modello 1 di domanda, se prestati dopo il 17 maggio 2003 e nella sez. G2, se prestati prima di tale data. In tutti i casi sopraelencati il candidato deve ridichiarare tutti i servizi di insegnamento prestati già valutati, tenendo conto di quanto precisato nell'Avvertenza al modello 1 di domanda e della prescrizione di cui alla nota 28 dello stesso mod. 1. 3- Limite dei 12 punti di cui al punto B.1) della tabella di valutazione. - Il predetto limite, fatte salve le eventuali supervalutazioni previste per i servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado delle piccole isole e nelle scuole elementari di montagna e la valutazione del servizio militare, è posto con esclusivo riferimento alla singola graduatoria. 4- Servizi d'insegnamento prestati con contratto d'opera o di collaborazione coordinata e continuativa nelle scuole non statali.- Premesso che sono valutabili, alle condizioni previste dalla tabella di valutazione dei titoli, tutti gli insegnamenti definiti come curricolari nel Piano dell'Offerta Formativa di ciascuna scuola, che siano riferibili a posto di insegnamento o a classe di concorso, se il servizio è stato attribuito mediante contratto d'opera, la valutazione del servizio è limitata ai giorni di effettivo servizio e non all'intero periodo indicato nel contratto; se, invece, il servizio d'insegnamento è stato prestato mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa, il servizio stesso è riferito all’intero periodo e può essere autocertificato. In ogni caso, il punteggio è valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia per la forma contrattuale in questione. (n.d.r.: Non si esclude nemmeno il riconoscimento del servizio svolto nelle forme che sono esenti dalla contribuzione previdenziale e assistenziale, come nel caso del volontariato o della compartecipazione agli utili, ecc., purché tale condizione sia dichiarata nel certificato di servizio con riferimento alla specifica normativa). C) Altri titoli (lett. C, tabella di valutazione, all. 2) 1- Abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini.- Nel caso di valutazione in una graduatoria di abilitazioni conseguite con unico esame per ambiti disciplinari o classi affini afferenti ad altre graduatorie, è attribuito un solo punto. (es.: valutazione per la graduatoria classe 37/A, delle abilitazioni conseguite con unico esame, per le classi 43/A e 50/A a seguito di concorso ordinario per esami e titoli indetto nel 1999). Ove la valutazione riguardi una delle graduatorie relative ad una delle classi di concorso comprese nell'ambito, non è attribuito alcun punteggio. (es.: valutazione, rispettivamente, per le graduatorie 50/A e 43/A delle abilitazioni per la classe 43/A e per la classe 50/A conseguite a seguito di concorso ordinario per esami e titoli indetto nel 1999). 2- Il diploma abilitazione SSIS e quello di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili non sono valutabili ai sensi del punto C.11) della tabella di valutazione in quanto, l'uno deve essere valutato al punto C.3 e l'altro è titolo d'accesso alle attività di sostegno. 3- La laurea in scienze motorie, equiparata per legge al diploma ISEF non è valutabile come altro titolo, ai sensi del punto C.2 della tabella di valutazione, rispetto al diploma citato. 4- Ai sensi del punto C.6) della tabella di valutazione, si valuta un solo dottorato di ricerca. Sono valutati anche i titoli di specializzazione universitari equiparati per legge al dottorato di ricerca. 5- Sono valutati ai sensi dei punti C.2), C.6 e C.11, della tabella di valutazione anche i titoli rilasciati nei paesi della U.E.. A tal fine il titolo deve essere debitamente tradotto e corredato della dichiarazione di valore in loco della competente autorità diplomatica italiana che ne attesti la validità e durata. Si precisa, altresì, che ai fini della predisposizione dell'elenco del sostegno nella scuola media, le graduatorie di I e II fascia dello strumento musicale, in considerazione della particolarità della classe di concorso in questione, istituita ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, vanno considerate corrispondenti, rispettivamente, alla II e alla III fascia delle graduatorie permanenti delle altre classi di concorso. Infine, si fa presente che nel modello 1, sez F , in particolare sub F3 - dichiarazione titoli culturali e artistico professionali per docenti di strumento musicale………..- , l'indicazione che prevede che il personale deve ridichiarare tutti i titoli già valutati non deve essere presa in considerazione. Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione e si prega di dare massima diffusione alla presente nota che sarà pubblicata sul sito Internet del MIUR e sulla rete Intranet. IL DIRETTORE GENERALE Giuseppe Cosentino Dipartimento per l'istruzione Direzione Generale per il personale della scuola - ex Ufficio VI Nota 21 aprile 2004 Prot. n. 567 Oggetto: Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo - aa.ss. 2004/2005 e 2005/2006 Si trasmette, con preghiera di immediata affissione all'albo dei rispettivi Uffici e dei CSA di competenza, il decreto dirigenziale in data 21 aprile 2004, con il quale vengono disposti l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006, in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004. Si precisa che la tabella di valutazione, allegata al predetto decreto legge prevede una rideterminazione dei punteggi limitatamente ai titoli posseduti dagli aspiranti inclusi nella terza fascia (all.2). Le tabelle 1 e 3, riguardanti la valutazione dei titoli rispettivamente per la I^ e la II^ fascia e per la graduatoria di strumento musicale nella scuola media, sono invariate rispetto a quelle allegate al decreto dirigenziale 17 aprile 2003, con il quale sono stati disposti l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per l'anno scolastico 2003/2004 con eccezione, per quanto riguarda la tabella 1, valida per la I^ e la II^ fascia, del divieto previsto nell'art. 1, comma 3, del citato decreto legge, di utilizzare quale titolo d'accesso l'abilitazione conseguita presso le S.S.I.S.. Le predette tabelle si allegano, unitamente ai modelli per la presentazione della domanda (Mod. 1,2,3). A norma dell'art. 11 del citato decreto dirigenziale del 21 aprile 2004 le domande di aggiornamento e di inclusione in graduatoria, devono essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dalla predetta data di emanazione. La scadenza del termine è pertanto fissata al giorno 21 maggio 2004. I provvedimenti allegati sono reperibili nella rete INTRANET e sul sito INTERNET di questo Ministero (www.istruzione.it). In relazione all'urgenza, si pregano le SS.LL di dare massima diffusione al provvedimento anche attraverso i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado. IL DIRETTORE GENERALE Giuseppe Cosentino Decreto Dirigenziale 21 aprile 2004