Presidenza del Consiglio dei Ministri
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Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Comunitarie Relazione per la Commissione europea ai sensi dell’art. 60 della Direttiva 2005/36/CE 1. Il recepimento della direttiva 2005/36/CE La direttiva 2005/36/CE è stata recepita nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo del 9 Novembre 2007 n.206 che, in linea con le disposizioni e le finalità della direttiva, stabilisce le regole e disciplina le modalità amministrative che assicurano ai cittadini dell’Unione europea, che hanno acquisito una qualifica professionale in un altro Stato membro, la possibilità di accedere ad una professione regolamentata in Italia e di esercitarla con gli stessi diritti previsti dalla normativa nazionale. L’obiettivo del recepimento della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali è facilitare la mobilità in Europa per l’esercizio della professione, nonché il riconoscimento dei titoli professionali. L’Italia è stata tra i primi Paesi comunitari a trasporre la direttiva nell’ordinamento interno. Il decreto legislativo di recepimento ha sostituito, abrogando in tutto o in parte, la normativa nazionale che regolava la materia dei riconoscimenti professionali. La direttiva, infatti, sostituisce le quindici direttive precedenti in materia (77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE, 89/48/CEE, 92/51/CEE, 93/16/CEE, E 1999/42/CE) anche con la finalità di rispettare i criteri, stabiliti dalla normativa comunitaria, per legiferare meglio e semplificare il quadro normativo. Il testo di recepimento riguarda le cosiddette professioni "regolamentate", ossia, in base al dettato della direttiva, “le attività, o insieme di attività professionali, l’accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali”. L’individuazione delle professioni regolamentate italiane è affidata all’art. 4, comma 1, lettera a) del d.lgs., che contiene un elenco di categorie professionali individuate sulla base dei parametri normativi che ne caratterizzano la regolamentazione. Non è previsto, quindi, uno specifico allegato contenente l’elenco delle professioni regolamentate. Il decreto si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione. La professione può essere esercitata in regime di stabilimento o con prestazione transfrontaliera temporanea e occasionale. Non si applicano, invece, ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti (norme particolari sono dettate per gli extracomunitari che ottengono il riconoscimento delle proprie qualifiche professionali in uno Stato membro). Il riconoscimento delle qualifiche professionali, operato ai sensi del nuovo decreto, permette di accedere alla professione corrispondente per la quale i cittadini europei sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano. La professione che l'interessato eserciterà sul territorio italiano sarà quella per la quale è stato qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività sono comparabili. 2. Aspetti innovativi La novità di maggior rilievo rispetto alle disposizioni che hanno trasposto le precedenti direttive è costituita dalla disciplina della prestazione temporanea e occasionale di servizi. In particolare: 1. la prestazione di servizi “temporanea e occasionale” è qualificata sulla base di criteri desunti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e non da parametri esclusivamente temporali, fissati nella normativa; 2. è prevista una iscrizione automatica e temporanea dei professionisti presso i Collegi o Ordini professionali, se esistenti, sempre nel caso di libera prestazione di servizi professionali: 3. nel caso di prima prestazione, è stabilito l’obbligo, per il prestatore che viene in Italia provenendo da un altro Stato membro, di presentare una dichiarazione preventiva all’autorità competente e di accompagnare tale comunicazione con documenti che comprovino le proprie qualifiche professionalizzanti; 4. è data all’autorità competente per i riconoscimenti, nel caso di prestazione temporanea e occasionale relativa a professioni che implichino profili di pubblica sicurezza o sanità pubblica, la possibilità di richiedere misure compensative in presenza di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali. 2 Altra novità, tesa a favorire la mobilità dei professionisti e ad ampliare le possibilità di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, è l’applicazione, in regime di diritto di stabilimento, delle regole previste dalle direttive Sistemi generali a situazioni professionali coperte da direttive settoriali ma che non soddisfano tutti i requisiti richiesti da tali direttive per il riconoscimento automatico. Infine, va evidenziato che l’art. 4 del decreto individua espressamente specifiche normative nazionali che rispondono alla definizione comunitaria di “formazione regolamentata”. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, nella sua funzione di coordinatore nazionale e di punto di contatto, ha, sin dagli anni ’90, curato l’aggiornamento dell’elenco delle professioni regolamentate. 3. Struttura del decreto legislativo 206/2007 Il decreto legislativo n. 206/2007(di seguito solo d.lgs.) è composto da tre Titoli, 61 articoli e da cinque allegati (che sono quelli che fanno parte della direttiva 2005/36/CE). Più specificamente, per quanto riguarda i suoi contenuti, con riferimento al diritto di stabilimento, il decreto ripropone la disciplina già consolidata dal precedente diritto comunitario secondo la quale i regimi che regolano i “riconoscimenti professionali” sono tre: I. Un regime basato sull’armonizzazione preventiva dei percorsi formativi e che assicura un riconoscimento automatico. Tale regime si applica alle professioni di infermiere professionale, odontoiatra, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico. II. Un regime basato sulla mutua fiducia tra gli Stati membri (detto Sistema Generale) si applica se la professione è regolamentata in Italia e se il professionista ha esercitato, o è abilitato a esercitare, la stessa professione nello Stato di provenienza. Il riconoscimento non è automatico ma prevede un confronto tra i percorsi formativo - professionali previsti nei due Stati e la possibilità, in caso di “differenza sostanziale”, di condizionare il riconoscimento a misure compensative (prova attitudinale o tirocinio di adattamento). Tale regime si applica ad un numero di professioni che può variare tra gli Stati membri, atteso che la direttiva non impone agli Stati alcun obbligo di regolamentazione, per cui il decreto legislativo non introduce novità nella relativa normativa nazionale. III. Un regime basato sull’esperienza professionale maturata nello Stato membro d’origine. Il sistema si applica ad attività di tipo artigianale o industriale espressamente indicate nell’allegato IV del decreto e prevede un riconoscimento automatico se sono rispettate le condizioni espressamente previste per le singole categorie professionali. 3 Il sistema Generale (regime II), nei casi elencati all’art.18 del d.lgs., si applica anche a professioni coperte dai regimi I e III quando non sono soddisfatti alcuni requisiti che assicurano l’automaticità del riconoscimento. Come la direttiva, anche il decreto di recepimento distingue la disciplina per lo stabilimento da quella dettata per la prestazione temporanea. In regime di stabilimento, se la professione che il professionista può esercitare nello Stato membro d’origine (regolamentata o non regolamentata) è corrispondente ad una professione che in Italia è regolamentata, le autorità competenti nazionali, individuate all’art.5 del d.lgs., assicurano, su istanza dell’interessato, l’attivazione delle procedure amministrative necessarie per autorizzare il professionista ad accedere e esercitare tale professione. La procedura di riconoscimento professionale si basa sulla catalogazione delle possibili formazioni previste per l’accesso ad una professione in cinque livelli descritti dall’art. 19 del d.lgs., graduati sulla base della struttura della formazione esistente. Il primo livello di qualifica si riferisce a una formazione breve di pochi mesi o a carattere generale (“attestato di competenza”) e l’ultimo una formazione di livello universitario di almeno quattro anni (“diploma”). La struttura a livelli è funzionale esclusivamente a stabilire possibili condizioni per il riconoscimento e a permetterne la comparazione al fine delle eventuali richieste di misure compensative. La collocazione di una professione regolamentata ad uno specifico livello è determinata dalle norme che regolano l’accesso alla professione stessa e mai, quindi, dal decreto legislativo. Inoltre la direttiva, e quindi anche il decreto legislativo, ha introdotto il concetto di “titolo di formazione assimilato”, di cui all’art. 20 del d.lgs. per tener conto di possibili formazioni non rientranti nei cinque livelli previsti, ma che possono essere considerati equivalenti ad uno di detti livelli. L’assimilazione garantisce, al professionista italiano, che il riconoscimento professionale effettuato dalle autorità competenti di un altro Stato membro che regolamenta la stessa professione, sia fatto a partire dal “livello” corrispondente a detta formazione. In regime di prestazione temporanea e occasionale le condizioni previste al Titolo II si applicano solo se il servizio professionale si riferisce a una professione che in Italia è regolamentata. In questo caso il prestatore, ai sensi dell’art.10 del d.lgs., in occasione della prima prestazione, deve presentare all’autorità competente una dichiarazione scritta contenente informazioni che comportino il possesso delle qualifiche necessarie per esercitare tale professione e un’eventuale copertura assicurativa per le responsabilità professionali. La prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato nel quale il prestatore è stabilito (art. 12 del d.lgs.). Solo per professioni regolamentate particolarmente 4 sensibili in materia di pubblica sicurezza e sanità pubblica l’autorità competente può procedere ad una verifica preliminare delle qualifiche professionali in possesso del prestatore. In presenza di differenze sostanziali può essere richiesto il superamento di una prova attitudinale. In questo caso, come nel caso delle 7 professioni coperte dal regime I, la prestazione è effettuata con il titolo professionale previsto dalla normativa nazionale. Al fine di assicurare la necessaria tutela del destinatario del servizio, il decreto prevede, oltre alla dichiarazione preventiva da parte del professionista, l’iscrizione automatica presso gli organismi professionali, se esistenti (art.13), la cooperazione amministrativa tra autorità competenti interessate (art.14) e alcuni obblighi di informazione al destinatario del servizio (art.15). 4. Coordinatore nazionale e Punto di contatto Sulla base di quanto disposto dall’art. 56, par. 4, e dall’art. 57 della direttiva, che stabiliscono che ogni Stato membro designi un Coordinatore delle attività connesse ai riconoscimenti professionali e un Punto di contatto nazionale, al fine di promuovere un’applicazione uniforme della direttiva, l’art. 6, comma 1, del d.lgs., attribuisce al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i compiti di Coordinatore nazionale e di Punto nazionale di contatto. Il coordinatore promuove l’applicazione uniforme del decreto legislativo n. 207/2006 da parte delle autorità competenti, designate dall'art.5 del decreto, e la circolazione di ogni informazione utile per la sua applicazione, in particolare quelle relative alle condizioni di accesso alle professioni regolamentate negli Stati membri (l’articolo 6 del decreto legislativo di recepimento ha ripreso le disposizioni della direttiva e ha confermato i compiti di Coordinatore nazionale presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie). Per meglio facilitare l’applicazione uniforme di tutte le disposizione previste dalla direttiva, ed evitare, altresì, un’attuazione erronea della stessa, l’Unione Europea ha adottato la Decisione della Commissione del 19 marzo 2007, con la quale è stato istituito uno specifico gruppo composto dai Coordinatori nazionali designati dagli Stati membri. Tale gruppo ha in particolar modo il compito di garantire il coordinamento tra tutte le amministrazioni competenti al riconoscimento delle qualifiche nazionali. In particolare i compiti del Gruppo di Coordinatori, identificati dall’articolo 2 della citata Decisione, sono i seguenti: - creare una cooperazione tra le autorità degli Stati membri e la Commissione su aspetti relativi al riconoscimento delle qualifiche professionali. Questo compito, a parere della Commissione, può andare oltre gli aspetti relativi alla 5 direttiva “qualifiche”, ad esempio potrebbe ricomprendere questioni legate all’applicazione del Trattato, o l’esame delle proposte di accordo sul riconoscimento reciproco che la Commissione ha avuto mandato di elaborare nei confronti dei Paesi terzi (in particolare è allo studio un accordo con gli USA); - monitorare l’evoluzione delle politiche che hanno un impatto sulle professioni regolamentate per quel che riguarda le qualifiche; ad es. le politiche per l’istruzione, che possono avere un impatto sulle professioni settoriali; - facilitare l’applicazione della Direttiva 2005/36/CE, in particolare mediante l’elaborazione di documenti di interesse comune, quali il codice di condotta già adottato in passato. Questo compito dà una valenza particolare al ruolo dei Coordinatori, permettendo anche di mettere in evidenza le buone pratiche. Il punto di contatto assicura ai cittadini e ai punti di contatto degli altri Stati membri sia le informazioni utili ai fini dell'applicazione del decreto legislativo n. 207/2006 e in particolare ogni informazione sulle procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali, sia (disposizione nuova rispetto alle precedenti direttive) per assistere i cittadini nell’ottenimento dei diritti conferiti dalla direttiva, cooperando eventualmente con altri punti di contatto e con le competenti autorità dello Sato membro ospitante (l’articolo 6 del decreto legislativo di recepimento ha ripreso tali disposizioni e ha confermato il punto di contatto presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie). Il punto di contatto nazionale del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie dal 2007 ha dato risposta a circa 3000 quesiti pervenuti sia in forma cartacea, sia elettronica e telefonica assicurando sempre una costante e puntuale assistenza. Il punto di contatto, a seguito dei nuovi compiti conferiti allo stesso dalla nuova direttiva, ha in corso l’aggiornamento e la creazione di apposite banche dati indispensabili per poter fornire assistenza ai cittadini. 5. Flussi in regime di stabilimento nel 2008 Gli uffici del mercato interno della Commissione hanno chiesto ai Paesi membri i dati statistici relativi al 2008 circa le domande pervenute per l’esercizio in regime di stabilimento e di prestazione temporanea. Ogni Paese ha potuto inserire i dati, relativi alle specifiche professioni, direttamente nella banca dati predisposta dalla Commissione, che è accessibile da chiunque sia interessato a conoscere tali flussi (http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=ho me.welcome). 6 Per quanto riguarda l’Italia, gli uffici che seguono le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali, hanno riscontrato una continuità di impegno sulle domande di riconoscimento in regime di stabilimento, a cui si sono aggiunte le dichiarazioni pervenute in regime di prestazione temporanea. Le professioni per le quali è arrivato il maggior numero di dichiarazioni preventive per l’esercizio temporaneo della professione sono quelle della guida turistica e di maestro di sci. Per quanto riguarda le professioni con riconoscimento automatico, quella di medico è sicuramente la più richiesta, avendo registrato nel 2008, 170 riconoscimenti. Mentre tra le professioni con riconoscimento secondo il sistema generale, quella di docente di scuola secondaria, con 93 riconoscimenti, e quella di ingegnere, con 75 riconoscimenti, hanno ricevuto il maggior numero di domande. I dati statistici relativi alle domande di riconoscimento in regime di stabilimento per il 2008 sono di seguito riportati. Professioni con sistema di riconoscimento automatico Autorità competente: Ministero della Salute Austria Belgio Bulgaria Estonia Francia Germania Grecia Germania Grecia Lettonia Lituania Malta Olanda Polonia Portogallo Regno Unito Rep. Ceca Romania Slovacchia Slovenia Spagna Svizzera Svezia Ungheria TOTALE MEDICI 6 6 12 ODONTOIATRI 2 12 34 2 34 2 6 16 4 16 4 2 4 2 VETERINARI 6 2 FARMACISTI 10 2 12 MEDICI spec. 4 2 4 2 2 2 2 4 16 2 2 16 2 6 4 2 INFERMIERI 53 45 11 17 1 3 7 10 2 2 2 54 4 4 12 6 6 2 170 22 4 2 2 4 76 4 1608 18 2 8 2 2 4 4 4 26 24 34 16 1795 7 Autorità competente: Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Architetti Germania Portogallo Gran Bretagna Francia Grecia Belgio Spagna Olanda Norvegia Svizzera Irlanda Ungheria Romania 15 3 3 11 4 2 2 7 1 33 1 1 1 Totale 84 Professioni con sistema generale Autorità competente: Ministero della Giustizia Assistente Sociale Avvocato Dottore Commercialista Esperto Contabile Biologo Chimico Dottore Agronomo e Forestale Geologo Geometra Giornalista Ingegnere Perito Industriale Psicologo Revisore Contabile Tecnologo Alimentare Totale 24 90 10 15 2 7 1 2 9 75 2 57 5 3 302 8 Autorità competente: Ministero dell’Istruzione SCUOLA Austria Belgio Danimarca Francia Finlandia Germania Grecia Paesi Bassi Regno Unito Romania Slovacchia Spagna Ungheria Svizzera Polonia TOTALE INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 11 4 2 5 1 7 1 7 8 4 2 30 5 2 6 1 2 1 1 1 3 2 6 7 93 Autorità competente: Ministero del Turismo Giuda turistica Austria Bulgaria Germania Polonia Rep. Slovacca Slovenia Ungheria 1 1 1 Totale 8 Direttore di agenzia Accompagnatore 1 1 3 1 4 2 1 2 9 Autorità competente: Ministero del lavoro Estetista Francia Germania Polonia Svizzera Lituania Slovenia Romania Rep. Ceca Regno Unito 4 8 4 4 1 1 8 1 1 Totale 64 Autorità competente: Ministero della Salute Odontotecnico Op. socio Ottico sanitario Austria Bulgaria Germania Estonia Irlanda Polonia Romania SF Slovenia Totale Tec. San. Tec. San. Terapista Lab. Rad. occup. Biomedico Medica 2 1 3 3 1 1 3 1 7 2 1 2 14 3 2 1 Igienista dentale 1 4 5 2 1 1 6 1 10 Infermiere Austria Belgio Bulgaria Germania Estonia Francia Regno Unito Grecia Ungheria Lettonia Lituania Olanda Polonia Romania Slovenia Slovacchia Rep. ceca Svezia Irlanda Totale Ostetrica Fisioterapista Dietista 26 9 53 17 45 11 21 53 1 1 1 2 Logopedista Massaggiatore capo bagnino 2 2 18 1 2 11 e 4 16 1 3 7 10 1608 2 18 4 1 1 16 4 30 60 1 1 1 3 2 1795 22 210 1 5 7 30 Autorità competente: Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo sport Maestro di sci Francia Regno Unito Austria Slovenia Rep. Ceca Totale 5 4 1 1 1 12 11 6. Problematiche applicative La direttiva 2005/36/CE, nel riordinare in un unico testo normativo le precedenti quindici direttive che disciplinavano il settore, non ha modificato in modo incisivo la disciplina del riconoscimento delle qualifiche in regime di stabilimento, mentre è stata innovativa con l’introduzione del regime di libera prestazione temporanea. In relazione all’applicazione della direttiva e, conseguentemente, della norma di recepimento, mentre è opinione diffusa (tra le autorità competenti) che non si sono riscontrate particolari difficoltà applicative, sono state evidenziate alcune criticità soprattutto per quanto riguarda la novità della prestazione temporanea di servizi. Lo stesso concetto di prestazione occasionale e temporanea, così come delineato nella direttiva, non sembra sufficientemente definito in relazione alla previsione, necessaria, di quale possa essere un lasso di tempo appropriato per fare valere la temporaneità e l’occasionalità della prestazione. Peraltro, la non conoscenza dei periodi temporali di svolgimento della prestazione temporanea e occasionale, impedisce di poter controllare sul territorio l’attività del medesimo e di poterne verificare l’effettiva temporaneità e occasionalità. Nonostante l’Italia, nella norma di recepimento, abbia scelto di richiedere la prevista dichiarazione preventiva al prestatore che si sposta per la prima volta da un altro Stato membro, tale previsione non è apparsa idonea per una effettiva verifica del possesso delle qualifiche professionali del richiedente. Inoltre, nelle ipotesi di professione non regolamentata negli Stati membri del dichiarante, la definizione della documentazione probatoria della pregressa esperienza professionale è spesso risultata inadeguata ai casi concreti, senza possibilità di fatto di “bloccare” il professionista che non è tenuto a comunicare il luogo delle proprie prestazioni. Ad esempio, con riferimento alla guida turistica la richiesta di due anni di esperienza professionale nel corso degli ultimi dieci ha ingenerato dubbi applicativi: in alcuni casi sono stati inviati alle autorità italiane certificati annuali relativi ad un’attività svolta in modo continuativo, in altri casi sono stati trasmessi, come prova di attività svolta nell’arco di due anni, certificati relativi a periodi di lavoro di 6-7 giorni per un anno. Tale certificazione, senza un titolo specifico, non sembra configurare l’esercizio di prestazioni all’estero da parte di “professionisti”. Sempre con riferimento alla guida turistica, sulla base dell’esperienza finora maturata risulta inoltre evidente che non si avvalgono delle disposizioni della Direttiva molte guide straniere che accompagnano gruppi in Italia. Difatti, fino ad oggi, le dichiarazioni preventive pervenute alle autorità competenti sono state 85 per il 2008 e 61 per il 2009 alla data del 27/10/2009. Basta confrontare questi dati con le multe del solo Comune di Roma, che da aprile a maggio 2009 ha elevato 20 multe per mancato rispetto degli obblighi della dichiarazione preventiva. 12 Ai fini di una migliore applicazione della direttiva, sarebbe estremamente utile contare su un sito che riesca a contenere il maggior numero di informazioni sulle discipline applicate nei singoli Stati membri. Fruttuoso, a questo fine, lo sforzo che la Commissione sta attuando per “centralizzare” sul proprio sito informazioni aggiornate relative a ciascuno Stato membro: la trasparenza del sistema è la precondizione per incoraggiare la mobilità dei servizi professionali. Anche i nuovi compiti affidati ai punti di contatto nazionali hanno messo in moto la creazione di una rete comunitaria per lo scambio sollecito delle informazioni. Lo sviluppo della rete IMI (Internal Market Information) tra le autorità competenti degli Stati membri sta contribuendo ad accelerare le procedure e a migliorare i flussi informativi tra autorità competenti. Per migliorare l’applicazione della direttiva, peraltro, il punto di contatto nazionale ha stabilito uno stretto raccordo con il Centro nazionale Solvit. Da un’indagine svolta a livello comunitario relativa al 2009, l’Italia, dopo la Spagna, risulta essere il paese contro il quale è presentato il maggior numero di lamentele, anche in considerazione del fatto che il nostro è il paese verso il quale si concentra un flusso notevole di richieste di riconoscimento. Le lamentele riguardano soprattutto il non rispetto dei tempi per il completamento delle procedure. Il Centro ha tuttavia svolto in modo ottimale il proprio compito: su 25 casi trattati nel 2009, infatti, solo uno è stato dichiarato “non risolto”. Si è, infine, evidenziata la necessità di individuare strumenti che evitino una mobilità professionale finalizzata unicamente a conseguire i titoli professionali nei Paesi dove il percorso formativo sia di più semplice accesso e di minore durata, acquisendo le proprie qualifiche professionali in tali Paesi e tornando in Italia per ottenerne il riconoscimento. Con questo sistema si rischia di consentire di utilizzare una normativa nata per favorire la mobilità professionale al solo fine di ridurre i tempi della stessa formazione professionale. Un aspetto critico connesso a tali problematiche è la questione relativa al titolo di odontoiatra conseguito da cittadini italiani - che ne chiedono successivamente il riconoscimento all’Italia - presso università rumene. Essa riveste profili di particolare gravità in quanto dalle informazioni in possesso risulta che molti dei suddetti cittadini avrebbero conseguito il titolo senza avere seguito un regolare corso di studi, senza avere seguito le lezioni, senza avere sostenuto gli esami di rito, senza studiare in lingua rumena, rimanendo di fatto sul territorio italiano dove continuano a svolgere la propria attività lavorativa. La gravità del fenomeno, la cui ampiezza non è ancora definita, ha indotto le autorità giudiziarie italiane, ad avviare un indagine penale. Una analoga indagine è altresì stata avviata da tempo dalla Procura anticorruzione rumena. Sul versante della mobilità dei cittadini italiani verso Paesi dell’Unione europea, per quanto attiene alle professioni sanitarie, si rappresenta che di recente molti medici italiani, che intendevano trasferirsi in uno Stato dell’Unione europea, non hanno potuto stabilirvisi in quanto l’esercizio della professione è subordinato alla preventiva 13 iscrizione all’Ordine dei medici di tale Paese per la quale è richiesto non solo il possesso del titolo di medico ma anche del titolo di medico specialista. Con riferimento agli ingegneri, viene segnalata la difficoltà di ottenere in alcuni Stati membri l’applicazione della direttiva, a testimonianza del fatto che vi è scarsa fiducia reciproca nei sistemi formativi degli altri Stati membri. Con riferimento ai livelli di formazione di cui all’art. 11 della direttiva, alcune Autorità competenti hanno proposto la previsione di una maggiore coerenza tra la direttiva 2005/36/CE e le raccomandazioni EQF e EQVET, che faciliterebbe la trasparenza delle qualifiche professionali e dei relativi descrittori: conoscenze/abilità/competenze; completamente assenti nella direttiva 2005/36/CE. Una maggiore integrazione dei diversi provvedimenti porterebbe alla definizione di criteri comuni basati su una impostazione più omogenea dei livelli e dei descrittori delle professioni che diverrebbe così il primo importante passo verso il processo di costruzione delle piattaformi comuni, oggi basate sulle ore di formazione e non su figure/competenze. 7. Le osservazioni delle associazioni e degli ordini professionali Da una parte del mondo professionale si auspica l’introduzione delle seguenti modifiche: 1) Richiamare esplicitamente nella revisione della direttiva la giurisprudenza recente e in particolare le sentenze: CJCE causa C-311/06, (16-02-2009) per l’utilizzo fraudolento della direttiva (ora presente solo nel semplice considerando 11) CJCE causa C-330/03, (19-01-2006) Riconoscimento parziale delle qualifiche se il migrante ne fa richiesta. La direttiva dovrebbe stabilire che per alcune professioni ove gli ambiti professionali hanno ampiezza molto diversa, il migrante che proviene da uno Stato membro ove la regolamentazione professione è più settorializzata, possa ottenere, se ne fa espressa domanda, di esercitare, utilizzando il proprio titolo professionale di origine, le sole attività che esercita nello stato di provenienza. Naturalmente tale possibilità deve costituire una scelta del richiedente che non pregiudica la possibilità di ottenere il riconoscimento pieno, se lo preferisce, accettando le misure compensative necessarie. 2) La “formazione assimilata” prevista dalla direttiva è considerata causa di notevoli problemi nell’applicazione della ex direttiva 89/48/CEE. Continua a esserlo anche con la direttiva attuale che non garantisce sufficientemente il rispetto del suo considerando 11, ora ribadito con vigore anche dalla Corte di Giustizia nella causa C311/06. Dovrebbe essere garantita la trasparenza del percorso nel caso di questi tipi di formazione potendosi acquisire la certezza che il migrante non stia eludendo fraudolentemente la regolamentazione professionale nazionale. 14 3) Viene anche evidenziato che il sistema autorizzatorio appare puramente formalistico e non in grado di ben conciliarsi con il sistema EQF, European Qualification Framework, e con le “professional cards” previste dalla Direttiva 123/2006 sui Servizi nel mercato interno. Sarebbe, cioè, auspicabile una transizione da un sistema esclusivamente autorizzatorio ad uno più accreditatorio che presti attenzione oltre che alla formazione formale alle competenze specifiche e specialistiche del professionista che le Organizzazioni di competenza potrebbero essere chiamate a certificare. 4) Si confida molto in una semplificazione del sistema e nell’utilizzo del sistema di autocertificazione. 5) Si ritiene indispensabile rafforzare sia la collaborazione fra l’autorità competente e gli Ordini professionali, sia la collaborazione amministrativa tramite la rete IMI. 15