equivalenza dei titoli equipollenza

Transcript

equivalenza dei titoli equipollenza
Collegio Infermieri Professionali Assistenti Sanitari
Vigilatrici d’Infanzia Provinciale di Gorizia
EQUIVALENZA DEI TITOLI
E’ in corso la procedura avviata da gennaio 2012 per le professioni sanitarie tecniche, a cui
seguiranno da giugno quelle della Riabilitazione e da settembre Infermieristica, Ostetrica e
professioni della Prevenzione.
Chi è in possesso di un titolo CHE E’ GIA’ STATO DICHIARATO EQUIPOLLENTE ai
diplomi universitari (delle Professioni Sanitarie) dai decreti del Ministero della
Sanità emanati nell’anno 2000, NON DEVE PRESENTARE ALCUNA DOMANDA.
Vedi decreti allegati!
EQUIPOLLENZA
Oltre all’equipollenza stabilita dal Ministero della Salute nel 2000, riguardante le Scuole
Regionali e le Scuole Universitarie Dirette a Fini Speciali SDAF (di durata biennale o
triennale), ai Diplomi Universitari, con la recente legge Gelmini del 30 dicembre 2010, n.
240 art. 17, commi 1 e 2, sia i Diplomi rilasciati dalle Scuole Dirette A Fini Speciali che i
Diplomi Universitari, ma solo se a durata triennale, sono stati riconosciuti
EQUIPOLLENTI anche alla Laurea, con diritto alla qualifica accademica di
“dottore”.
Il Presidente
Mario SCHIAVON
Decreto 27 luglio 2000
Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di infermiere
Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di infermiere ai fini dell'esercizio
professionale e dell'accesso alla formazione post-base
Il Ministero della Sanità in data 27 luglio 2000 ha emanato i decreti relativi all'equiparazione dei diplomi di
Infermiere, Assistente Sanitario e Vigilatrice d'infanzia che di seguito riportiamo integralmente; tali decreti
completano l'iter del riconoscimento dei vecchi Diplomi ai nuovi Diplomi Universitari.
INFERMIERE
"Equipollenza di Diplomi ed attestati al diploma universitario di infermiere
ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base."
IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n° 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in
particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente
normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di
lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio
sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui
all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base:
Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento,
provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1,
della richiamata legge n° 42 del 1999;
Decreta:
Art. 1
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art.
6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502 e successive modificazioni, che
sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
della legge 26 febbraio 1999, n° 42, al diploma universitario di infermiere di cui al decreto del
Ministro della Sanità 14 settembre 1994, n° 739, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
Sez. A
Diploma Universitario Infermiere Decreto del Ministro della Sanità 14/9/1994, n° 739
Sez. B
Titoli equipollenti
Infermiere Professionale R.D. 21/11/1929, n° 2330
Infermiere Professionale D.P.R. 162, 10/3/1982
D.U. Scienze infermieristiche Legge 11/11/1990, n° 341
Art. 2
L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di
infermiere indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto
sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro
dipendente
già
instaurati
alla
data
di
entrata
in
vigore
del
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Roma, 27 luglio 2000
p. Il Ministro della Sanità Labate
p. Il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni
presente
decreto.
INFERMIERE PEDIATRICO
"Equipollenza del titolo di vigilatrici d'infanzia al diploma universitario di infermiere pediatrico, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post- base"
IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto l'art. 6 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni
Vista la legge 26 febbraio 1999, n° 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in
particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente
normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di
lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio
sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui
all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base:
Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento,
provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1,
della richiamata legge n° 42 del 1999;
Decreta:
Art. 1
Il titolo di vigilatrice d'infanzia conseguito in base alla legge 19 luglio 1940, n° 1098, è
equipollente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n° 42, al diploma universitario
di infermiere pediatrico di cui al decreto del Ministro della Sanità 17 gennaio 1997, n° 70, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
Art. 2
L'equipollenza, di cui all'art. 1, del titolo di vigilatrice d'infanzia al diploma universitario di infermiere
pediatrico, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle
mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Roma, 27 luglio 2000
p. Il Ministro della Sanità Labate
p. Il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni
ASSISTENTE SANITARIO
"Equipollenza di diplomi ed attestato al diploma universitario di assistente sanitario, ai fini dell'esercizio
professionale e dell'accesso alla formazione post- base".
IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto l'art. 6 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n° 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in
particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente
normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di
lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio
sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui
all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base:
Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento,
provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1,
della richiamata legge n° 42 del 1999;
Decreta:
Art. 1
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art.
6 , comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502 e successive modificazioni, che
sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4,
comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n° 42, al diploma universitario di assistente sanitario, di cui al
Decreto del Ministro della Sanità 17 gennaio 1997, n° 69, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
Sez. A
Diploma Universitario Assistente Sanitario Decreto del Ministro della Sanità 17/1/1997, n° 69
Sez. B
Titoli equipollenti
Assistente sanitaria visitatrice R. D. 21/11/1929, n° 2330
Tecnico dell'educazione sanitaria D. P. R. n° 162, 10/3/1982
Art. 2
L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di
assistente sanitario indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo,
alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di
lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Roma, 27 luglio 2000
p. Il Ministro della Sanità Labate
p. Il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni
LEGGE 30 dicembre 2010 , n. 240
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonche' delega
al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario. (11G0009)
Art. 17.
(Equipollenze)
1. I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i
diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, purche' della
medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
2. Ai diplomati di cui al comma 1 compete la qualifica accademica di «dottore» prevista per i
laureati di cui all'articolo 13, comma 7, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
3. Ai diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 162 del 1982, e ai diplomi universitari istituiti ai sensi della citata legge n. 341 del 1990, di
durata inferiore a tre anni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del citato regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999.
4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e' identificata l'attuale classe di appartenenza del titolo di laurea a cui fanno riferimento i diplomi
universitari rilasciati dalle scuole dirette a fini speciali e i diplomi universitari dell'ordinamento previgente.
Note all'articolo 17:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 recante «Riordinamento delle scuole
dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento» e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 17 aprile 1982, n. 105, S.O.
- La legge 19 novembre 1990, n. 341 recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari» e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 23 novembre 1990, n. 274.
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509
recante «Norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 4 gennaio
2000, n. 2.
- Il comma 7 dell'articolo 13 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22
ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica) e' il seguente:
«7. A coloro che hanno conseguito, in base agli ordinamenti didattici di cui al comma 1, la laurea, la laurea
magistrale o specialistica e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di
dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete, altresi', a coloro i
quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3
novembre 1999, n. 509.»
- Il comma 3, dell'articolo 13 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509 e' il seguente:
«3. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono
valutati in crediti e riconosciuti dalle universita' per il conseguimento della laurea di cui all'articolo 3, comma
1. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali
istituite presso le universita', qualunque ne sia la durata.»