equivalenza dei titoli equipollenza
Transcript
equivalenza dei titoli equipollenza
Collegio Infermieri Professionali Assistenti Sanitari Vigilatrici d’Infanzia Provinciale di Gorizia EQUIVALENZA DEI TITOLI E’ in corso la procedura avviata da gennaio 2012 per le professioni sanitarie tecniche, a cui seguiranno da giugno quelle della Riabilitazione e da settembre Infermieristica, Ostetrica e professioni della Prevenzione. Chi è in possesso di un titolo CHE E’ GIA’ STATO DICHIARATO EQUIPOLLENTE ai diplomi universitari (delle Professioni Sanitarie) dai decreti del Ministero della Sanità emanati nell’anno 2000, NON DEVE PRESENTARE ALCUNA DOMANDA. Vedi decreti allegati! EQUIPOLLENZA Oltre all’equipollenza stabilita dal Ministero della Salute nel 2000, riguardante le Scuole Regionali e le Scuole Universitarie Dirette a Fini Speciali SDAF (di durata biennale o triennale), ai Diplomi Universitari, con la recente legge Gelmini del 30 dicembre 2010, n. 240 art. 17, commi 1 e 2, sia i Diplomi rilasciati dalle Scuole Dirette A Fini Speciali che i Diplomi Universitari, ma solo se a durata triennale, sono stati riconosciuti EQUIPOLLENTI anche alla Laurea, con diritto alla qualifica accademica di “dottore”. Il Presidente Mario SCHIAVON Decreto 27 luglio 2000 Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di infermiere Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di infermiere ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base Il Ministero della Sanità in data 27 luglio 2000 ha emanato i decreti relativi all'equiparazione dei diplomi di Infermiere, Assistente Sanitario e Vigilatrice d'infanzia che di seguito riportiamo integralmente; tali decreti completano l'iter del riconoscimento dei vecchi Diplomi ai nuovi Diplomi Universitari. INFERMIERE "Equipollenza di Diplomi ed attestati al diploma universitario di infermiere ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base." IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni; Vista la legge 26 febbraio 1999, n° 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base: Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n° 42 del 1999; Decreta: Art. 1 I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502 e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n° 42, al diploma universitario di infermiere di cui al decreto del Ministro della Sanità 14 settembre 1994, n° 739, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base. Sez. A Diploma Universitario Infermiere Decreto del Ministro della Sanità 14/9/1994, n° 739 Sez. B Titoli equipollenti Infermiere Professionale R.D. 21/11/1929, n° 2330 Infermiere Professionale D.P.R. 162, 10/3/1982 D.U. Scienze infermieristiche Legge 11/11/1990, n° 341 Art. 2 L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di infermiere indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Roma, 27 luglio 2000 p. Il Ministro della Sanità Labate p. Il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni presente decreto. INFERMIERE PEDIATRICO "Equipollenza del titolo di vigilatrici d'infanzia al diploma universitario di infermiere pediatrico, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post- base" IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto l'art. 6 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni Vista la legge 26 febbraio 1999, n° 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base: Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n° 42 del 1999; Decreta: Art. 1 Il titolo di vigilatrice d'infanzia conseguito in base alla legge 19 luglio 1940, n° 1098, è equipollente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n° 42, al diploma universitario di infermiere pediatrico di cui al decreto del Ministro della Sanità 17 gennaio 1997, n° 70, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base. Art. 2 L'equipollenza, di cui all'art. 1, del titolo di vigilatrice d'infanzia al diploma universitario di infermiere pediatrico, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Roma, 27 luglio 2000 p. Il Ministro della Sanità Labate p. Il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni ASSISTENTE SANITARIO "Equipollenza di diplomi ed attestato al diploma universitario di assistente sanitario, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post- base". IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto l'art. 6 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni; Vista la legge 26 febbraio 1999, n° 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base: Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n° 42 del 1999; Decreta: Art. 1 I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6 , comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502 e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n° 42, al diploma universitario di assistente sanitario, di cui al Decreto del Ministro della Sanità 17 gennaio 1997, n° 69, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base. Sez. A Diploma Universitario Assistente Sanitario Decreto del Ministro della Sanità 17/1/1997, n° 69 Sez. B Titoli equipollenti Assistente sanitaria visitatrice R. D. 21/11/1929, n° 2330 Tecnico dell'educazione sanitaria D. P. R. n° 162, 10/3/1982 Art. 2 L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di assistente sanitario indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Roma, 27 luglio 2000 p. Il Ministro della Sanità Labate p. Il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni LEGGE 30 dicembre 2010 , n. 240 Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario. (11G0009) Art. 17. (Equipollenze) 1. I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, purche' della medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 2. Ai diplomati di cui al comma 1 compete la qualifica accademica di «dottore» prevista per i laureati di cui all'articolo 13, comma 7, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. 3. Ai diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, e ai diplomi universitari istituiti ai sensi della citata legge n. 341 del 1990, di durata inferiore a tre anni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999. 4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' identificata l'attuale classe di appartenenza del titolo di laurea a cui fanno riferimento i diplomi universitari rilasciati dalle scuole dirette a fini speciali e i diplomi universitari dell'ordinamento previgente. Note all'articolo 17: - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 recante «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 17 aprile 1982, n. 105, S.O. - La legge 19 novembre 1990, n. 341 recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari» e' pubblicata nella Gazz. Uff. 23 novembre 1990, n. 274. - Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509 recante «Norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2000, n. 2. - Il comma 7 dell'articolo 13 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica) e' il seguente: «7. A coloro che hanno conseguito, in base agli ordinamenti didattici di cui al comma 1, la laurea, la laurea magistrale o specialistica e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete, altresi', a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.» - Il comma 3, dell'articolo 13 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e' il seguente: «3. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle universita' per il conseguimento della laurea di cui all'articolo 3, comma 1. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le universita', qualunque ne sia la durata.»