covenants accessori a finanziamenti chirografari
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FOGLIO INFORMATIVO Data release 11/04/2014 N° release 0001 Pagina 1 di 4 COVENANTS ACCESSORI A FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI INFORMAZIONI SULLA BANCA Denominazione BANCA CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. Sede legale: P.za Ferrari 15 – 47921 Rimini Nr. di iscriz. Albo delle banche 5175.5.0 Codice ABI 06285 Nr. di telefono 0541-701.111 Nr. Fax 0541-701.337 Sito Internet www.bancacarim.it Indirizzo di posta elettronica: [email protected] OFFERTA FUORI SEDE – SOGGETTO COLLOCATORE: Nome e Cognome _________________________________________________________________________ Qualifica _____________________________ Indirizzo ___________________________________________ Nr. Telefonico _________________________ E-mail _____________________________________________ Eventuale Albo a cui il soggetto è iscritto ______________________ N° Iscrizione _____________________ COSA SONO I COVENANTS I Covenants sono specifiche clausole contrattuali, integrative e modificative di quelle che disciplinano il contratto di finanziamento cui accedono, adottate nei casi previsti dalla Banca, secondo un testo di norma in forma standardizzata. I Covenants si dividono in due tipologie: - i primi sono i "covenants non finanziari" che sono finalizzati a monitorare il comportamento generale del Cliente nella gestione dell'attività e quindi lo impegnano, tra l'altro, ad ottemperare a determinate regole di comportamento, astenendosi dal compiere atti contrastanti, e disciplinano una serie di eventi al verificarsi dei quali la Banca potrà invocare la risoluzione del contratto. - i secondi sono i "covenants finanziari" che sono finalizzati: al monitoraggio dell'andamento aziendale previsti nel caso di Società in Contabilità Ordinaria (DIN e società di Persone) e a rispettare anche particolari vincoli di bilancio per Società obbligate alla redazione del bilancio (Società di capitali e Società Cooperative); a fornire informazioni sul grado di copertura degli impegni finanziari assunti dal Cliente; in particolare essi indicano: a) il rapporto tra INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO e PATRIMONIO NETTO; b) il rapporto tra INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO e MARGINE OPERATIVO LORDO; c) il rapporto tra MARGINE OPERATIVO LORDO e ONERI FINANZIARI NETTI. Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Disposizioni di vigilanza di Banca d’Italia) FOGLIO INFORMATIVO Data release 11/04/2014 N° release 0001 Pagina 2 di 4 COVENANTS ACCESSORI A FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI Oltre ai rischi tipici di cui alla specifica tipologia di finanziamento cui la sottoscrizione dei Covenants accede, sono considerati tipici, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti rischi: – la realizzazione di condotte, l'adozione di delibere societarie e il compimento di atti di disposizione contrari alle clausole sottoscritte (Covenants non finanziari); – il mancato rispetto anche di uno solo degli indici finanziari richiesti e contrattualmente dedotti (Covenants finanziari); comporterà: – l'aumento delle condizioni (tasso applicato) nei termini contrattualmente stabiliti; – la facoltà di dichiarare risolto il contratto di finanziamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 e/o dell'art. 1353 cod. civ. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUO’ COSTARE IL FINANZIAMENTO TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG) IL TAEG calcolato sul tasso di interesse maggiorato e/o della commissione di istruttoria, che possono essere congiuntamente o alternativamente applicate in caso di mancato rispetto delle pattuizioni particolari (covenants), in ogni caso non è superiore e quindi rientra nel TAEG calcolato per i singoli prodotti cui accedono tali pattuizioni particolari (nei casi previsti dalla Banca). TASSI Tasso annuo nominale del finanziamento cui accedono i Covenants 1) in caso di mantenimento degli indici finanziari: tasso indicato nel F.I. relativo alla tipologia di finanziamento cui i Covenants accedono. 2) in caso di mancato rispetto anche di uno solo degli indici finanziari pattuiti (alternativamente o congiuntamente): - maggiorazione del tasso fisso o dello spread nella misura definita nell’addendum al contratto di finanziamento; la maggiorazione viene applicata anche in caso di mancato rispetto dei valori soglia. SPESE PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO COMMISSIONE DI INADEMPIMENTO Commissione applicata in caso di inadempimento dei covenant nella misura definita nell’addendum al contratto di finanziamento, calcolata sul debito residuo del finanziamento al momento dell’inadempimento, e comunque rientrante all’interno dei seguenti scaglioni: euro **** commissione *** euro **** commissione *** . La commissione può essere applicata ad insindacabile giudizio della Banca, in maniera singola o cumulativa alla maggiorazione dello spread. Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Disposizioni di vigilanza di Banca d’Italia) FOGLIO INFORMATIVO Data release 11/04/2014 N° release 0001 Pagina 3 di 4 COVENANTS ACCESSORI A FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI ESTINZIONE ANTICIPATA, TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI Estinzione anticipata Il mutuatario può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con la restituzione oltre che del capitale residuo alla data, della relativa quota interessi maturata. L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo. L'estinzione anticipata parziale determina l'abbattimento del debito residuo del finanziamento (pari all'importo versato) con calcolo del conguaglio degli interessi, che viene imputato sulla rata successiva a quella in corso, secondo la seguente formula: (importo versato x gg. intercorrenti fra la data di versamento e la scadenza della rata x tasso)/365. Esempio: capitale residuo 100.000 , tasso 5,00 , differenza giorni 15, importo versato 5.000 (5.000 x 15 x 5)/365 = euro 10,27 Tempi Massimi di chiusura del rapporto contrattuale Il rapporto viene estinto entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di estinzione da parte del cliente. Reclami Il Cliente può presentare reclamo alla Banca: con consegna agli sportelli delle Filiali della Banca; a mezzo posta ordinaria o raccomandata, all’indirizzo: BANCA CARIM Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. SEDE CENTRALE – U.O. Customer Care e Reclami Oggetto "Reclamo" P.zza Ferrari 15 – 47921 Rimini RN tramite posta elettronica all’indirizzo: [email protected]; tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: [email protected]; tramite fax al numero 0541-701.294. La Banca è tenuta a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento nel caso di reclamo relativo ad operazioni e servizi bancari e finanziari ovvero entro 90 giorni nel caso di reclamo relativo ai servizi e alle attività di investimento. Se non è soddisfatto dalla risposta della Banca o se non ha avuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice, il Cliente, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (A.B.F.). Per sapere come rivolgersi all’arbitro si può: consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it; rivolgersi alle sedi dell’A.B.F. (i) Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5 - 20123 Milano (Telefono: 02-724241); (ii) Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e - 00187 Roma (Telefono: 06-47921); (iii) Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71 - 80133 Napoli (Telefono: 081-7975111); chiedere alla Banca; chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia. Prima di far ricorso all’Autorità Giudiziaria, il Cliente e la Banca possono rivolgersi a: l’Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo Regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it ; - oppure un altro Organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Disposizioni di vigilanza di Banca d’Italia) FOGLIO INFORMATIVO Data release 11/04/2014 N° release 0001 Pagina 4 di 4 COVENANTS ACCESSORI A FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI Covenants Indebitamento finanziario netto Margine Operativo lordo (MOL) Oneri finanziari netti Patrimonio netto Parametro di indicizzazione Spread Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Tasso di interesse nominale annuo Tasso di preammortamento Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) LEGENDA Clausole accessorie con cui il debitore si impegna a non porre in atto determinati comportamenti che potrebbero accrescere in modo eccessivo il rischio di insolvenza, o comunque risultare pregiudizievoli per i creditori. Differenza fra l’importo derivante dalla somma delle voci di cui all’art.2424 c.c. voce Passivo, lettera D), numeri 1), 2), 3) (questi ultimi tre solo qualora non rientrino nella definizione di Patrimonio Netto Rettificato), 4) , 5) (ivi compresi i debiti di leasing limitatamente al capitale con esclusione degli interessi), 8), 9), 10) e 11) (queste ultime voci solo se riferite a società non incluse nel perimetro di consolidamento) con esclusione di eventuali finanziamenti soci subordinati, e l’importo derivante dalla somma delle voci di cui allo stesso art.2424 c.c., voce Attivo, lettera C, numero III (solo se si tratta di titoli liquidabili) e numero IV, numeri 1), 2) e 3), ove tra le disponibilità liquide si ricomprendono anche i titoli di stato, altri titoli quotati facilmente liquidabili ed altri strumenti di impiego temporaneo di liquidità. Differenza tra il valore della produzione, determinato dalla somma delle voci previste alla lettera A) dell’articolo 2425 c.c. - ove tra gli “altri ricavi e proventi2 di cui al punto 5 non possono essere fatti rientrare gli utilizzi di riserve patrimoniali – e i costi della produzione di cui allo stesso articolo 2425 c.c. lettera B), n.6),7),8),9),11) e 14), con esclusione in ogni caso dei costi relativi ai canoni di locazione finanziaria relativi ai beni utilizzati in leasing. E’ la somma algebrica della voce 17 del’art.2425 c.c. (interessi ed oneri finanziari) e della voce 16 dello stesso articolo, lettere A,B,C e D (altri proventi finanziari. Somma algebrica delle voci di cui all’art.2424 c.c. voce Passivo, lettera A), numeri I,II, IV, V,VII, VIII e IX e lettera D) numero 1), 2) e 3). Indice del mercato monetario preso a riferimento per determinare il tasso d’interesse nominale annuo applicato. Maggiorazione applicata al parametro di indicizzazione per determinare il tasso finito da applicare per lo sviluppo del piano di ammortamento Costo totale del mutuo su base annua espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, quali ad esempio spese di istruttoria della pratica, imposta sostitutiva e spesa di incasso rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili ed eventuali spese per certificazioni interessi rilasciate a richiesta. Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Tasso applicato sulla somma finanziata nel periodo di preammortamento, cioè per il periodo che va dal momento di erogazione del mutuo all’inizio dell’ammortamento dello stesso Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura (l. n. 108/1996). Il TEGM aumentato di un quarto, più ulteriori quattro punti percentuali (sempreché la differenza tra il tasso soglia e il tasso medio non sia superiore a otto punti percentuali) costituisce il tasso soglia, oltre il quale i tassi sono ritenuti usurari. Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Disposizioni di vigilanza di Banca d’Italia)