covenants accessori a finanziamenti chirografari

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covenants accessori a finanziamenti chirografari
FOGLIO INFORMATIVO
Data release 11/04/2014
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COVENANTS ACCESSORI A FINANZIAMENTI
CHIROGRAFARI
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione
BANCA CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.
Sede legale:
P.za Ferrari 15 – 47921 Rimini
Nr. di iscriz. Albo delle banche
5175.5.0
Codice ABI
06285
Nr. di telefono
0541-701.111
Nr. Fax
0541-701.337
Sito Internet
www.bancacarim.it
Indirizzo di posta elettronica:
[email protected]
OFFERTA FUORI SEDE – SOGGETTO COLLOCATORE:
Nome e Cognome _________________________________________________________________________
Qualifica _____________________________ Indirizzo ___________________________________________
Nr. Telefonico _________________________ E-mail _____________________________________________
Eventuale Albo a cui il soggetto è iscritto ______________________ N° Iscrizione _____________________
COSA SONO I COVENANTS
I Covenants sono specifiche clausole contrattuali, integrative e modificative di quelle che disciplinano
il contratto di finanziamento cui accedono, adottate nei casi previsti dalla Banca, secondo un testo di
norma in forma standardizzata.
I Covenants si dividono in due tipologie:
- i primi sono i "covenants non finanziari" che sono finalizzati a monitorare il comportamento
generale del Cliente nella gestione dell'attività e quindi lo impegnano, tra l'altro, ad ottemperare a
determinate regole di comportamento, astenendosi dal compiere atti contrastanti, e disciplinano una
serie di eventi al verificarsi dei quali la Banca potrà invocare la risoluzione del contratto.
- i secondi sono i "covenants finanziari" che sono finalizzati:
 al monitoraggio dell'andamento aziendale previsti nel caso di Società in Contabilità Ordinaria
(DIN e società di Persone) e a rispettare anche particolari vincoli di bilancio per Società
obbligate alla redazione del bilancio (Società di capitali e Società Cooperative);
 a fornire informazioni sul grado di copertura degli impegni finanziari assunti dal Cliente; in
particolare essi indicano:
a) il rapporto tra INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO e PATRIMONIO NETTO;
b) il rapporto tra INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO e MARGINE OPERATIVO LORDO;
c) il rapporto tra MARGINE OPERATIVO LORDO e ONERI FINANZIARI NETTI.
Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Disposizioni di vigilanza di Banca d’Italia)
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COVENANTS ACCESSORI A FINANZIAMENTI
CHIROGRAFARI
Oltre ai rischi tipici di cui alla specifica tipologia di finanziamento cui la sottoscrizione dei Covenants
accede, sono considerati tipici, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti rischi:
– la realizzazione di condotte, l'adozione di delibere societarie e il compimento di atti di disposizione
contrari alle clausole sottoscritte (Covenants non finanziari);
– il mancato rispetto anche di uno solo degli indici finanziari richiesti e contrattualmente dedotti
(Covenants finanziari); comporterà:
– l'aumento delle condizioni (tasso applicato) nei termini contrattualmente stabiliti;
– la facoltà di dichiarare risolto il contratto di finanziamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456
e/o dell'art. 1353 cod. civ.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUO’ COSTARE IL FINANZIAMENTO
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE
(TAEG)
IL TAEG calcolato sul tasso di interesse maggiorato e/o
della commissione di istruttoria, che possono essere
congiuntamente o alternativamente applicate in caso di mancato
rispetto delle pattuizioni particolari (covenants), in ogni caso non
è superiore e quindi rientra nel TAEG calcolato per i singoli
prodotti cui accedono tali pattuizioni particolari (nei casi
previsti dalla Banca).
TASSI
Tasso
annuo
nominale
del
finanziamento
cui
accedono
i
Covenants
1) in caso di mantenimento degli indici finanziari:
tasso indicato nel F.I. relativo alla tipologia di finanziamento cui i
Covenants accedono.
2) in caso di mancato rispetto anche di uno solo degli indici
finanziari pattuiti (alternativamente o congiuntamente):
- maggiorazione del tasso fisso o dello spread nella misura
definita nell’addendum al contratto di finanziamento; la
maggiorazione viene applicata anche in caso di mancato rispetto
dei valori soglia.
SPESE PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO
COMMISSIONE DI INADEMPIMENTO
Commissione applicata in caso di inadempimento dei
covenant nella misura definita nell’addendum al contratto di
finanziamento, calcolata sul debito residuo del finanziamento al
momento dell’inadempimento, e comunque rientrante all’interno
dei seguenti scaglioni:
euro **** commissione ***
euro **** commissione *** .
La commissione può essere applicata ad insindacabile
giudizio della Banca, in maniera singola o cumulativa alla
maggiorazione dello spread.
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CHIROGRAFARI
ESTINZIONE ANTICIPATA, TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI
Estinzione anticipata
Il mutuatario può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con la restituzione oltre che del
capitale residuo alla data, della relativa quota interessi maturata.
L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto
insieme - prima della scadenza del mutuo.
L'estinzione anticipata parziale determina l'abbattimento del debito residuo del finanziamento (pari all'importo
versato) con calcolo del conguaglio degli interessi, che viene imputato sulla rata successiva a quella in corso,
secondo la seguente formula:
(importo versato x gg. intercorrenti fra la data di versamento e la scadenza della rata x tasso)/365.
Esempio: capitale residuo 100.000 , tasso 5,00 , differenza giorni 15, importo versato 5.000
(5.000 x 15 x 5)/365 = euro 10,27
Tempi Massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Il rapporto viene estinto entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di estinzione da parte del cliente.
Reclami
Il Cliente può presentare reclamo alla Banca:
con consegna agli sportelli delle Filiali della Banca;
a mezzo posta ordinaria o raccomandata, all’indirizzo:
BANCA CARIM Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.
SEDE CENTRALE – U.O. Customer Care e Reclami
Oggetto "Reclamo"
P.zza Ferrari 15 – 47921 Rimini RN
tramite posta elettronica all’indirizzo: [email protected];
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: [email protected];
tramite fax al numero 0541-701.294.
La Banca è tenuta a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento nel caso di reclamo relativo ad operazioni e
servizi bancari e finanziari ovvero entro 90 giorni nel caso di reclamo relativo ai servizi e alle attività di
investimento.
Se non è soddisfatto dalla risposta della Banca o se non ha avuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di
ricorrere al giudice, il Cliente, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (A.B.F.). Per sapere come rivolgersi
all’arbitro si può:
consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it;
rivolgersi alle sedi dell’A.B.F. (i) Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5 - 20123
Milano (Telefono: 02-724241); (ii) Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre,
97/e - 00187 Roma (Telefono: 06-47921); (iii) Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel
Cervantes, 71 - 80133 Napoli (Telefono: 081-7975111);
chiedere alla Banca;
chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia.
Prima di far ricorso all’Autorità Giudiziaria, il Cliente e la Banca possono rivolgersi a:
l’Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione
delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Le condizioni e le procedure sono definite
nel relativo Regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it ;
- oppure un altro Organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e
specializzato in materia bancaria e finanziaria.
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CHIROGRAFARI

Covenants
Indebitamento
finanziario netto
Margine Operativo lordo
(MOL)
Oneri finanziari netti
Patrimonio netto
Parametro di
indicizzazione
Spread
Tasso Annuo Effettivo
Globale (TAEG)
Tasso di interesse
nominale annuo
Tasso di
preammortamento
Tasso Effettivo Globale
Medio (TEGM)
LEGENDA
Clausole accessorie con cui il debitore si impegna a non porre in atto determinati
comportamenti che potrebbero accrescere in modo eccessivo il rischio di insolvenza, o
comunque risultare pregiudizievoli per i creditori.
Differenza fra l’importo derivante dalla somma delle voci di cui all’art.2424 c.c. voce Passivo,
lettera D), numeri 1), 2), 3) (questi ultimi tre solo qualora non rientrino nella definizione di
Patrimonio Netto Rettificato), 4) , 5) (ivi compresi i debiti di leasing limitatamente al capitale
con esclusione degli interessi), 8), 9), 10) e 11) (queste ultime voci solo se riferite a società
non incluse nel perimetro di consolidamento) con esclusione di eventuali finanziamenti soci
subordinati, e l’importo derivante dalla somma delle voci di cui allo stesso art.2424 c.c., voce
Attivo, lettera C, numero III (solo se si tratta di titoli liquidabili) e numero IV, numeri 1), 2) e
3), ove tra le disponibilità liquide si ricomprendono anche i titoli di stato, altri titoli quotati
facilmente liquidabili ed altri strumenti di impiego temporaneo di liquidità.
Differenza tra il valore della produzione, determinato dalla somma delle voci previste alla lettera
A) dell’articolo 2425 c.c. - ove tra gli “altri ricavi e proventi2 di cui al punto 5 non possono
essere fatti rientrare gli utilizzi di riserve patrimoniali – e i costi della produzione di cui allo
stesso articolo 2425 c.c. lettera B), n.6),7),8),9),11) e 14), con esclusione in ogni caso dei costi
relativi ai canoni di locazione finanziaria relativi ai beni utilizzati in leasing.
E’ la somma algebrica della voce 17 del’art.2425 c.c. (interessi ed oneri finanziari) e della voce
16 dello stesso articolo, lettere A,B,C e D (altri proventi finanziari.
Somma algebrica delle voci di cui all’art.2424 c.c. voce Passivo, lettera A), numeri I,II, IV,
V,VII, VIII e IX e lettera D) numero 1), 2) e 3).
Indice del mercato monetario preso a riferimento per determinare il tasso d’interesse nominale
annuo applicato.
Maggiorazione applicata al parametro di indicizzazione per determinare il tasso finito da
applicare per lo sviluppo del piano di ammortamento
Costo totale del mutuo su base annua espresso in percentuale sull'ammontare del
finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, quali ad esempio
spese di istruttoria della pratica, imposta sostitutiva e spesa di incasso rata. Alcune spese non
sono comprese, per esempio quelle notarili ed eventuali spese per certificazioni interessi
rilasciate a richiesta.
Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale
prestato) e il capitale prestato.
Tasso applicato sulla somma finanziata nel periodo di preammortamento, cioè per il periodo che
va dal momento di erogazione del mutuo all’inizio dell’ammortamento dello stesso
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come
previsto dalla legge sull’usura (l. n. 108/1996). Il TEGM aumentato di un quarto, più ulteriori
quattro punti percentuali (sempreché la differenza tra il tasso soglia e il tasso medio non sia
superiore a otto punti percentuali) costituisce il tasso soglia, oltre il quale i tassi sono ritenuti
usurari.
Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Disposizioni di vigilanza di Banca d’Italia)