DOCUMENTO DI SINTESI relativo al contratto di garanzia Con la

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DOCUMENTO DI SINTESI relativo al contratto di garanzia Con la
Spett.le
(indirizzo impresa)
DOCUMENTO DI SINTESI
relativo al contratto di garanzia
Con la presente siamo a comunicarVi che, facendo seguito alla richiesta da Voi ricevuta in data ____________
Ascomfidi Imprese ha deliberato il rilascio della garanzia alla sotto indicata Banca .
Il presente documento di sintesi, redatto ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza bancaria e
finanziaria, riporta in maniera personalizzata, secondo quanto previsto dall’allegato contratto di garanzia, le
condizioni economiche, pubblicizzate nel Foglio Informativo, relative allo specifico tipo di operazione o servizio e,
come da accordi tra il Confidi ed il Cliente, costituisce parte integrante e sostanziale dell’allegato contratto di garanzia.
La garanzia AFI è accessoria alla seguente linea di credito:
BANCA:
FORMA TECNICA:
FINALITA’:
IMPORTO FINANZIAMENTO:
DURATA FINANZIAMENTO:
RATA:
% GARANZIA AFI:
DURATA GARANZIA:
ULTERIORI GARANZIE:
COSTO DELL’OPERAZIONE DA PAGARE AL MOMENTO DELLA RICHIESTA
Anticipo Spese Istruttoria
€
TOTALE (1)
€
COSTO DELL'OPERAZIONE DA PAGARE AL MOMENTO DELL'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
Quote Iscrizione AFI
€
Saldo Spese Istruttoria
€
Commissioni di garanzia
€
Assistenza Finanziaria
€
Fondo Rischi
€
Quote Integrative
€
Deposito Cauzionale
€
Competenze Confidi Aderente
€
TOTALE (2)
€
COSTO TOTALE (1+2) = €
CONTRATTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI GARANZIA
(Credito di Firma)
Impresa_____________________________________________________________________ (di seguito anche Cliente/Socio),
sede legale
______________________________________________________________________________________________,
P.IVA ____________________________________ Cod. Fisc. ____________________________________ , in persona del titolare /
legale Rappresentate pro tempore____________________________________, Cod. Fisc. _____________________________nato a
_______________________ il _________________, residente a_________________________________________________
1 ) CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA
Su richiesta del Cliente, Ascomfidi Imprese (d’ora in poi anche il Confidi) rilascia alla Banca convenzionata una garanzia diretta,
irrevocabile ed a prima richiesta.
Il rilascio della garanzia è rimesso alla valutazione del merito creditizio di Ascomfidi Imprese (rating interno), mentre l’erogazione
del finanziamento è rimessa alla valutazione del merito creditizio della Banca.
Mediante la “lettera di garanzia” rilasciata alla Banca da Ascomfidi Imprese, questi garantisce percentualmente (di norma nella
misura del 20-50%, ma non sono escluse percentuali inferiori o superiori) il rimborso del debito che il Socio ha contratto con la
Banca, qualora il Socio divenga inadempiente.
La garanzia rilasciata da Ascomfidi Imprese è accessoria rispetto al finanziamento garantito concesso dalla Banca al Cliente. In altri
termini, il finanziamento richiesto dal Cliente configura l'obbligazione principale, di cui il Ascomfidi Imprese garantisce
l'adempimento e pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde
efficacia.
Qualora la Banca/IF si faccia rilasciare altre garanzie da soggetti terzi, Ascomfidi Imprese, ferma la solidarietà con il debitore
principale (Cliente) e suoi eventuali aventi causa, non assume la veste di confidejussore nei confronti degli eventuali terzi garanti,
escludendosi quindi nei confronti di questi, ogni solidarietà ed essendo espressamente previsto il beneficio della divisione ex art.
1947 cod. civ. La garanzia di Ascomfidi Imprese è pertanto prestata solamente in favore della Banca ed è escutibile solamente da
questa/o (o da altro soggetto cessionario autorizzato), restando così espressamente escluso il diritto di regresso, in deroga all’art.
1954 cod. civ..
L’impresa socia, pertanto, si impegna a comunicare agli eventuali terzi garanti quanto segue:
- che le garanzie da essi rilasciate non danno luogo a confideiussione con la garanzia rilasciata da Ascomfidi Imprese, trattandosi
invece di plurime ed autonome obbligazioni fideiussorie, correlate ad interessi e posizioni ben distinte;
- che la garanzia rilasciata da Ascomfidi Imprese, in particolare, oltre che differenziata rispetto a quella rilasciata dai terzi garanti, è
anche subordinata a quella rilasciata dal terzo garante;
- che, pertanto, Ascomfidi Imprese, una volta escussa dalla Banca, potrà agire, ex art. 1203 cod. civ., in via di regresso, contro i terzi
garanti, per ottenere da ciascuno di essi il pagamento anche dell’intero importo versato dal Confidi, beninteso sempre nei limiti
massimi della garanzia prestata dal terzo garante;
- che i terzi garanti, al contrario, nel caso in cui abbiano pagato, per primi, in luogo del debitore principale, prima che la Banca
abbiano escusso il Confidi, non potranno in alcun caso agire in via di regresso nei confronti di quest’ultimo.
Il Cliente prende atto che, il Confidi può eventualmente inoltrare richieste di controgaranzia al Fondo Centrale di Garanzia per le
PMI ex L. 662/1996, altri Fondi Pubblici e Fondi di Intermediari Finanziari, pertanto, in caso di richiesta della garanzia da parte
dell’impresa cliente, verrà valutata l’ammissibilità all’intervento di garanzia (per maggiori info consultare: www.fondidigaranzia.it).
Il Cliente prende atto che, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato del CE e della Comunicazione 2008/C155/02, la Garanzia
prestata dal Confidi può essere considerata “Aiuto di Stato” qualora fornita con il concorso di risorse della Comunità Europea, dello
Stato o di altro Ente Pubblico. In tal caso, la garanzia è concessa in regime di “de minimis”, ai sensi del Regolamento CE n.
1998/2006 della Commissione Europea del 15/12/2006.
Qualora la domanda di garanzia fosse accompagnata da una richiesta di contributo pubblico, il Cliente è responsabile della
correttezza dei dati forniti ed esonera espressamente il Confidi da qualsiasi responsabilità in merito al mancato accoglimento, per
qualsiasi motivo, della domanda di contributo.
Ricorrendo le condizioni previste nelle convenzioni, il Confidi pagherà l’importo che la Banca documenta nel caso di
inadempimento del Cliente.
2 ) CONDIZIONI ECONOMICHE
Il costo complessivo dell’operazione riportato al Documento di Sintesi (frontespizio del contratto), è il prezzo omnicomprensivo per
il rilascio della garanzia da parte di Ascomfidi Imprese.
Unitamente alla Lettera di garanzia, Ascomfidi Imprese inoltra alla Banca una “Autorizzazione all’Addebito” sottoscritta dal Cliente
contenente gli importi dettagliati delle quote sociali e dei corrispettivi della garanzia che la Banca dovrà trattenere per conto del
Confidi, all’atto dell’erogazione del finanziamento o attivazione del fido.
2.1 – QUOTE SOCIALI
Le imprese interessate al rilascio della garanzia, sono tenute a sottoscrivere azioni Ascomfidi Imprese da versare una tantum
all’atto dell'erogazione del finanziamento o dell’attivazione della linea di credito, mediante bonifico bancario:
a) Quota di iscrizione: € 260,00 (n. 10 azioni valore nominale unitario € 26,00), una tantum:
b) Quote Integrative: min. 1% - max 2% sull’importo del finanziamento, fino ad un massimo cumulabile di € 30.000,00, per ciascuna
operazione garantita.
Qualora l’impresa interessata sia già socio del Confidi, in caso di integrazione o rinnovi delle operazioni di garanzia, l’ulteriore
versamento sarà richiesto solo quale integrazione, ove necessaria, fino al raggiungimento della dovuta quota integrativa, ove si
terrà conto dell’ammontare delle quote già versato, purchè collegato a finanziamenti regolarmente estinti.
Le quote sociali (di iscrizione ed integrative), sono restituibili solo in caso di recesso dal Confidi, ammesso alle condizioni e nei
limiti previsti dallo Statuto, qualora tutti gli impegni siano stati onorati, inclusa la regolare estinzione del finanziamento garantito.
La liquidazione delle azioni, avviene nei modi e termini previsti dallo Statuto sociale.
2.2 - COSTO FISSO DELLA GARANZIA
La definizione delle condizioni economiche applicate in concreto, viene determinata, all’interno della forbice minima/massima
sotto evidenziata, sulla scorta di determinati parametri come di seguito indicati (importo del finanziamento o della garanzia, durata
della garanzia, finalità del finanziamento, merito creditizio dell’operazione). Il merito creditizio (rating interno) dell’operazione in
richiesta, viene determinato dal Confidi in seguito all’analisi della solidità finanziaria dell’impresa e della valutazione dell’operazione
proposta. Gli importi effettivi relative all’esecuzione del presente contratto, verranno comunicati al Cliente al momento del
perfezionamento del contratto, e specificati nel documento di sintesi.
Nel caso di mancata accettazione della proposta contrattuale, il Cliente non dovrà corrispondere alcun corrispettivo di costo;
tuttavia, verrà trattenuto l’acconto eventualmente versato per le spese di istruttoria, che non è rimborsabile.
L’anticipata estinzione del Finanziamento, non comporta il diritto di ripetizione delle somme versate a titolo di spese e
commissioni; in tale eventualità, il Cliente rimane comunque obbligato al versamento per intero delle commissioni e spese, come
originariamente pattuito.
a) Spese di Istruttoria - calcolate in percentuale sull’importo del finanziamento :
- Finanziamenti MLT per Investimenti / Fidi a Breve: 0,30% (minimo € 200,00 - massimo € 2.500,00);
- Finanziamenti MLT per Liquidità / Consolidamento / Scorte: 0,60% ( minimo € 200,00 - massimo € 2.500,00);
- Finanziamenti L.R. Emilia Romagna n. 40/02 (incentivi rivolti all’offerta turistica) e relativi Prefinanziamenti durata max 18 mesi:
0,10 % ( minimo € 200,00 - massimo € 2.500,00), non si tiene conto del rating;
- Fidejussioni rilasciate all’Amministrazione Finanziaria dello Stato ed Enti Pubblici: 0,30% ( minimo € 200,00 - massimo € 2.500,00).
Le spese di istruttoria sono così ripartite: € 200,00 all'atto della sottoscrizione della richiesta di garanzia; il saldo viene versato
all’atto dell'erogazione del credito o l’attivazione della linea di fido da parte della Banca/IF.
Per ogni variazioni su prefinanziamenti, preammortamenti o perfezionamenti L.R. Emilia Romagna n. 40/02, oltre alla soglia
massima concordata, sono previste ulteriori € 100,00 di spese di istruttoria da versare alla richiesta.
b) Commissioni di garanzia – calcolate in percentuale sull’importo garantito per ogni anno di durata della garanzia:
- Finanziamenti MLT per Investimenti : min 0,20% - max 0,30%;
- Finanziamenti MLT per Liquidità / Consolidamento / Scorte : min 0,30% - max. 0,40%;
- Scoperti di c/c – crediti di firma: min 1,50 % - max 1,65%;
- Anticipo fatture/sbf : min 1,20% - max 1,35%;
- LR Emilia Romagna n. 40/02 prefinanziamento: 0,80% (non si tiene conto del rating);
- LR Emilia Romagna n.40/02: 0,10% (non si tiene conto del rating) ;
- Fidejussioni rilasciate all’Amministrazione Finanziaria dello Stato ed Enti Pubblici: min 0,50% - max 0,70% annuo.
c) Commissioni per Assistenza Finanziaria – calcolate in percentuale sull’importo garantito, per ogni anno di durata della garanzia:
- Finanziamenti MLT per Investimenti: min 0,65% - max 0,85%;
- Finanziamenti MLT per Liquidità/Consolidamento/Scorte : min 0,80% - max 1,00%;
- Scoperti di c/c - crediti di firma : min 1,80% - max 2,20% ;
- Anticipo fatture/sbf : min 1,80% - max 2,20% ;
- LR Emilia Romagna n. 40/02 prefinanziamento : 4,20% (non si tiene conto del rating);
- LR Emilia Romagna n. 40/02: 0,90% (non si tiene conto del rating);
- Fidejussioni rilasciate all’Amministrazione Finanziaria dello Stato ed enti pubblici: min 0,60% - max 0,90% annuo;
e) Fondo Rischi di solidarietà - dovuto nella seguente misura fissa per ogni anno e frazione di anno di durata della garanzia:
- Finanziamenti MLT per investimento: € 50,00;
- Finanziamenti MLT per liquidità/consolidamento / Fidi a Breve: € 100,00;
- Finanziamenti di importo inferiore o uguale ad € 20.000: € 50 (su qualunque finalità);
- Finanziamenti di importo superiore ad € 200.000: € 100 (su qualunque finalità).
Il fondo rischi è previsto anche per quelle forme tecniche che richiedono allungamenti della garanzia già prestata.
2.3 - DEPOSITO CAUZIONALE (EVENTUALE):
Al Socio può essere richiesto, un deposito cauzionale proporzionale all’ammontare della garanzia rilasciata, in dipendenza di
particolari condizioni di rischio connesse con l’operazione, determinabili in sede di delibera della garanzia, da corrispondere ad
Ascomfidi Imprese al momento dell’erogazione del finanziamento. In tali ipotesi, le cauzioni verranno obbligatoriamente
consegnate, senza produrre frutti, presso e nell’interesse di Ascomfidi Imprese che ne manterrà la piena disponibilità oppure il
diritto esclusivo a rinunciarvi, almeno per tutta la durata della garanzia o nel diverso termine definito dall’Organo deliberante. Le
somme versate a titolo di deposito cauzionale resteranno vincolate fino alla liberazione totale di ogni obbligazione, in essere o
eventuale, che potrebbero sorgere in capo ad Ascomfidi Imprese, anche per esborsi a titolo di spese di qualsiasi genere, in
dipendenza della garanzia prestata. Le cauzioni saranno definitivamente trattenute, e pertanto rinunciate dal Cliente ad ogni
effetto di legge, in caso di inadempimento del Cliente. Il deposito, pertanto verrà restituito alla scadenza prefissata, al netto di tutti
i costi, oneri e spese sostenuti in dipendenza della garanzia rilasciata dal Confidi Capofila. Il Cliente riconosce al Confidi che tale
deposito avrà pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia personale o reale rilasciata, con rinuncia preventiva a
qualunque eccezione.
3) VARIAZIONI
In caso di richiesta di variazioni sulla garanzia in essere,
- senza modifica dell’importo e/o della durata della garanzia (ad es. cambio di denominazione, fusioni, cessioni d’azienda,
sostituzione dei garanti, accollo di finanziamento, in generale modifica di ogni altro elemento fondamentale per il rilascio della
garanzia ma che non produce novazione), è previsto un costo fisso di € 100,00 da corrispondere al momento della richiesta.
- con modifica dell’importo e/o della durata della garanzia, è prevista un’integrazione delle quote integrative e delle commissioni
già versate secondo i normali criteri, in misura proporzionale all’aumento del rischio assunto dal Confidi.
4) MORATORIA
La richiesta sospensione dei finanziamenti per un massimo di 12 mesi, in osservanza dell’ “Avviso comune per la sospensione dei
debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio”, ha i seguenti costi da corrispondere al Confidi al momento della
concessione della moratoria:
- Spese di Istruttoria: € 100,00
- Commissioni di Garanzia: commisurate alla durata della moratoria (frazione di quelle applicate al momento dell’erogazione);
- Adeguamento del Fondo Rischi come da condizioni generali.
5 ) CONDIZIONI CONTRATTUALI
5.1 – Conclusione ed efficaci del contratto di Garanzia
Il contratto di garanzia si perfeziona nel momento in cui Ascomfidi Imprese riceve l’accettazione da parte del Cliente della presente
proposta; tuttavia l’efficacia del contratto resterà sospesa sino a quando la Banca non avrà concesso l’accordata linea di credito ed
il Confidi non avrà ricevuto il pagamento dei corrispettivi della garanzia indicati nel Documento di Sintesi.
5.2 – Risoluzione del Contratto
Il contratto si intenderà automaticamente risolto e la garanzia decaduta, senza necessità per il Confidi di preventiva comunicazione
al Cliente, nei seguenti casi:
- mancata concessione del finanziamento da parte della Banca;
- mancata erogazione del credito da parte della Banca, entro 6 mesi dall’emissione della garanzia;
- mancato pagamento dal Cliente dei corrispettivi della garanzia indicati nel Documento di Sintesi, dovute al Confidi per il rilascio
iniziale della garanzia, la revisione periodica, i rinnovi successivi anche se parziali;
- mancata rispondenza dell’operazione alle finalità espresse nella lettera di garanzia;
- naturale scadenza o estinzione anticipata del finanziamento garantito previo rilascio di un atto liberatorio dalla Banca.
Inoltre, a seguito dell’eventuale pagamento da parte del Confidi della garanzia escussa dalla Banca a causa dell’inadempimento del
Cliente debitore, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per Cassa di Ascomfidi Imprese verso il Socio
inadempiente.
5.3 - Recesso dal Contratto
Il Cliente può recedere dal Contratto di Garanzia, mediante comunicazione da inoltrare per raccomandata a/r (o altri mezzi
equipollenti) ad Ascomfidi Imprese, e comunque previa attestazione della Banca di una lettera di manleva con cui comunica la
cessazione anticipata della garanzia e la liberazione del Confidi da ogni impegno ed onere economico connesso.
5.4- Modifiche Unilaterali del Contratto
Il Confidi, nel rispetto di quanto previsto dall’ art. 118 del D. Lgs. 385/93 (TUB) e successive modifiche e integrazioni, si riserva la
facoltà di modificare unilateralmente, in presenza di giustificato motivo, le condizioni normative previste dal presente contratto,
anche in senso sfavorevole al Cliente, dandone a quest’ultimo comunicazione secondo modalità contenenti in modo evidenziato
“Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di 30 giorni. Le modifiche si intendono approvate qualora il
Cliente non receda dal contratto entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, saldando ogni suo debito nei confronti
del Confidi, senza penalità e previa dichiarazione di estinzione della garanzia rilasciata dalla Banca. In tal caso e in sede di
liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
5.5 – Variazione delle condizioni economiche praticate dalla banca
Il Confidi non è responsabile delle condizioni economiche praticate ai sensi di contratti aventi ad oggetto prodotti finanziari,
operazioni o servizi, stipulati in maniera autonoma ed indipendente tra il Cliente e la Banca, anche se i predetti contratti hanno ad
oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi garantiti da Ascomfidi Imprese. Dette condizioni economiche sono stabilite
autonomamente dalla Banca ed accettate dal Cliente in fase di stipula dei relativi contratti.
5.6 - Estinzione Anticipata
Nel caso di estinzione anticipata della Garanzia rilasciata a seguito dell’estinzione anticipata del Finanziamento rispetto alla sua
durata originaria o a seguito di altre ragioni, non vengono restituiti al Cliente i corrispettivi della garanzia precedentemente
corrisposti ad Ascomfidi Imprese.
5.7 - Dovere di informativa del Cliente
Il cliente si obbliga a comunicare entro 30 giorni qualsiasi modifica intervenuta nella ditta (es: Ragione Sociale, sede, forma
giuridica, domicilio, rappresentante legale ecc.). Il Cliente inoltre si obbliga ad informare tempestivamente il Confidi di tutti gli
eventi che possano pregiudicare la propria capacità di rimborsare il debito, ovvero che potrebbero creare le condizioni per
l’escussione della garanzia prestata da Ascomfidi Imprese.
5.8 - Perdita della qualità di socio
La perdita della qualità di Socio ha luogo per esclusione, recesso, causa di morte, cessazione dell'attività e cancellazione
dell’impresa socia dal registro delle imprese. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti
mutualistici pendenti. Per la disciplina delle ipotesi di esclusione, recesso, morte e liquidazione delle azioni, si rinvia ai rispettivi
articoli dello Statuto sociale.
6) ESCUSSIONE DELLA GARANZIA
I termini e le modalità dell’eventuale escussione della garanzia sono disciplinati dalla convenzione in essere tra il Confidi e la Banca.
Qualora il Socio sia inadempiente verso la Banca ed Ascomfidi Imprese sia chiamato ad effettuare il pagamento per l’obbligazione
assunta dal Socio (escussione della garanzia), il Socio stesso (e gli eventuali altri garanti) è tenuto a rimborsare al Confidi, senza
ritardi ed a semplice richiesta inviata dallo stesso, con un preavviso almeno di tre giorni, la somma corrisposta alla Banca. Pertanto,
ad avvenuta liquidazione degli importi dovuti, il Ascomfidi Imprese potrà esercitare nei confronti del Cliente (e degli eventuali
Garanti), il diritto di surroga e di rivalsa per le somme pagate, oltre alle maggiori spese sostenute ed interessi di mora, senza che
possa essere opposta eccezione alcuna.
Il pagamento a favore della Banca sarà eseguito senza obbligo per Ascomfidi Imprese di dare avviso al Cliente o denuncia del
pagamento medesimo, formalità da cui Ascomfidi Imprese viene espressamente esonerato.
L’escussione della garanzia può far sorgere l’obbligo per Ascomfidi Imprese di segnalare il nominativo del Socio nelle centrali di
rilevamento dei rischi finanziari.
Il Cliente prende atto ed autorizza ora per allora, che Ascomfidi Imprese conferisca mandato alla Banca (e/o soggetti terzi), al fine
di agire coattivamente per il recupero del credito e che richieda alla Banca informazioni riguardanti il finanziamento garantito dal
Confidi.
7 ) DIRITTO DI RITENZIONE
A seguito del conseguente pagamento effettuato alla Banca dell'escussione della garanzia, il Confidi ha diritto di compensare il
credito vantato, ancorché liquido ed esigibile, con le quote, le cauzioni e qualsiasi altra somma dal cliente versata e detenuta dal
Confidi in relazione al rapporto instaurato, senza obbligo di preavviso o formalità.
8) COMUNICAZIONI
Il Confidi fornisce al Cliente le comunicazioni riguardanti l'art. 5.4.
Ascomfidi Imprese viene espressamente esonerati dall’obbligo di rendiconto di cui all’art. 119 del D. Lgs. 385/93 (TUB) e
successive modifiche e integrazioni. Le informazioni e le comunicazioni periodiche relative all’ammontare dell’esposizione del
Cliente nei confronti della Banca, vengono infatti eseguite da quest’ultima sulla base del relativo rapporto contrattuale.
Le comunicazioni tra le parti avverranno per iscritto all’indirizzo comunicato nel modulo di richiesta di concessione della garanzia (o
sue variazioni debitamente comunicate al Confidi, in difetto la comunicazione si intende per il Confidi perfezionata se inoltrata
all’indirizzo conosciuto indicato nel predetto modulo).
In mancanza di opposizione scritta, le comunicazioni alla Clientela si intendono approvate trascorsi 60 gg dal ricevimento.
9 ) RICHIESTE DI DOCUMENTI AL CONFIDI
Il Cliente ha il diritto di richiedere al Confidi e ottenere, a proprie spese, entro 90 giorni e anche dopo la chiusura, informazioni sulle
singole operazioni degli ultimi dieci anni. Il Confidi indicherà al Cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle
relative spese.
10) CENTRALE RISCHI
il Confidi, tenuto in forza della normativa di vigilanza vigente agli obblighi di segnalazione delle esposizioni creditizie, comunica in
Centrale dei Rischi gli impegni di firma assunti a beneficio delle imprese socie (concessione, scadenza e situazioni in evidenza). La
garanzia prestata dal confidi all’impresa ha evidenza nella sezione crediti per cassa e firma e concorre a formare l’accordato
complessivo in capo all’impresa, ancorché riferita ad una esposizione già compresa nell’accordato stesso, dando luogo ad una
apparente duplicazione.
11) RECLAMI E MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE
Il Cliente può presentare scritto all’Ufficio Reclami del Confidi istituito presso l’Ufficio Legale, a mezzo raccomandata A/R
(Ascomfidi Imprese Soc. Coop. – Ufficio Legale/Reclami - Viale Italia n. 9/11, 47923 Rimini) ovvero per via telematica
([email protected]). L’Ufficio Reclami deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo. Ove il
reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione del Confidi saranno indicati anche i modi e i tempi tecnici entro i quali lo stesso
di impegna a provvedere alla definizione della posizione. Se il Cliente non é soddisfatto dell’esito del reclamo (perché non ha avuto
risposta nei tempi prestabiliti o ha avuto una risposta anche parzialmente negativa, ovvero il Confidi non ha dato corso alla
definizione della posizione nei termini stabiliti), e se la controversia riguarda operazioni e servizi finanziari di valore non superiore a
di € 100.000,00, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Per sapere come rivolgersi all’ABF e conoscere l’ambito della sua competenza, si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, rivolgersi alle Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere al Confidi consultando il sito
www.ascomfidimprese.com dove è pubblicata la Guida Pratica all’ABF.
Resta comunque impregiudicato il diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in qualsiasi momento
all’Autorità Giudiziaria competente.
12) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, per eventuali controversie che
dovessero insorgere tra il Cliente e il Confidi, in relazione alla presente operazione di garanzia, è competente il Foro di Rimini.
13) ELEZIONE DOMICILIO
Ai fini del presente contratto le parti eleggono domicilio come segue:
Ascomfidi Imprese Soc. Coop., Viale Italia n. 9/11, 47923 Rimini.
Il Cliente presso la sede legale della ditta come indicato nel presente contratto (o sue successive variazioni).
Luogo e data,_______________
________________________
(Ascomfidi Imprese soc. coop. )
__________________________
(Il Cliente)
Il Cliente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del codice civile, le seguenti clausole
contrattuali:
Art. 1) Caratteristiche della garanzia; Art. 2) Condizioni economiche (2.1 costo di iscrizione; 2.2 costo fisso garanzia; 2.3 deposito
cauzionale); Art. 3) Variazione ; Art. 5) Condizioni Contrattuali (5.1 perfezionamento ed efficacia del contratto; 5.2 risoluzione
automatica del contratto; 5.3 recesso dal contratto; 5.4 modifiche unilaterali del contratto; 5.5 Variazione delle condizioni
economiche praticate dalla Banca; 5.6 estinzione anticipata); Art. 6) Escussione della Garanzia; Art. 7) Diritto di ritenzione; Art. 8)
Comunicazioni; Art. 12) Legge Applicabile e Foro Competente.
Luogo e data,_________________
________________________
(Il Cliente)
Per ricevuta:
_______________________
(Il Cliente)