Piano di fusione di alcuni ambiti provinciali toscani in

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Piano di fusione di alcuni ambiti provinciali toscani in
Equitalia Cerit SpA
Via Pantin, 1 – 50018 Scandicci
T +39 055 79581 F +39 055 7958727
PIANO DELLA FUSIONE DI ALCUNI
AMBITI PROVINCIALI TOSCANI IN
EQUITALIA CERIT S.p.A.
Agente della riscossione per le province di Firenze e Massa Carrara
Direzione e coordinamento di Equitalia SpA socio unico
Sede legale e direzione generale
Via Pantin, 1 – 50018 Scandicci
T +39 055 79581 F +39 055 7958727
Capitale sociale € 2.600.000,00 interamente versato
Iscr. Registro imprese di Firenze, C.F. e P.IVA 05141390483
INDICE ANALITICO
1. SCOPO E PRESUPPOSTI STRATEGICI DELL’OPERAZIONE
2. MASTER PLAN
2.1.
MODALITA’ E PERIMETRO
2.2.
DOCUMENTI ED AGENDA SOCIETARIA
2.3.
COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI
3. ANALISI DEGLI IMPATTI DELL’OPERAZIONE
3.1.
RISORSE UMANE
3.2.
SISTEMI E PROCESSI
3.3.
INFRASTRUTTURE
3.4.
FISCALITA’ E BILANCIO
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1. SCOPO E PRESUPPOSTI STRATEGICI DELL’OPERAZIONE
Scopo dell’operazione - deliberata dal Consiglio di Equitalia S.p.A.
nello scorso marzo 2008 - è quello di far convergere entro il 2008 ,
verso l’Agente della Riscossione di Firenze Equitalia Cerit, la
gestione ed il coordinamento dei seguenti ambiti provinciali:
Firenze (già in Equitalia Cerit)
Massa Carrara (già in Equitalia Cerit)
Arezzo (in Equitalia Get)
Pisa (in Equitalia Get)
Pistoia (in Equitalia Get)
Prato (in Equitalia Polis)
Lucca (in Equitalia SRT)
Per tale ultima operazione con apposita comunicazione di luglio e'
previsto uno slittamento al primo semestre 2009.
Le indicazioni strategiche definite nel Piano Industriale della
Capogruppo Equitalia S.p.A., inseriscono i progetti di
razionalizzazione della gestione e del coordinamento degli ambiti
provinciali degli agenti della riscossione, quale uno dei più rilevanti
fattori critici di successo del Gruppo, costituendo di fatto uno dei
temi che meglio concretizzerebbe l’intento di conversione ad unità
di indirizzo e di gestione voluto fortemente dalla Capogruppo, sulla
base del mandato istituzionale ricevuto dagli Organi Ministeriali.
Equitalia Cerit ha già da tempo fortemente indirizzato i propri
modelli organizzativi ed esecutivi nella direzione di omologazione
agli standard statuiti dal Gruppo, in ordine sia alle modalità che alle
caratteristiche e pesi relativi delle risorse produttive e di
coordinamento allocate sui processi aziendali.
Equitalia Cerit fornisce, in base a specifici accordi contrattuali
stipulati con Equitalia Get, il supporto di competenza e di
coordinamento (in alcuni casi anche di gestione diretta) di alcuni dei
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principali processi di governo ed indirizzo (risorse umane,
infrastrutture, audit) a favore di tale Agente.
Equitalia Cerit ha nel corso del 2007 e del primo semestre 2008
rafforzato ed in alcuni casi definito significativi accordi contrattuali
con le principali realtà istituzionali rappresentative dell’autonomia
locale regionale.
2. MASTER PLAN
2.1.
MODALITA’ E PERIMETRO
Le modalità indicate dalla Capogruppo per tale operazione sono le
seguenti:
Equitalia Cerit S.p.A., deliberando la fusione per incorporazione di
Equitalia Get S.p.A. con effetto legale alla data del 31 dicembre
2008, acquisisce la gestione degli ambiti di Arezzo, Pisa e Pistoia,
allo stato attuale già gestiti da Equitalia Get, e l’ambito di Prato, se
ed in quanto entro la data di effetto legale della fusione, Equitalia
Get abbia acquisito lo stesso come ramo d’azienda da Equitalia
Polis.
Equitalia Cerit S.p.A., deliberando la fusione per incorporazione di
Equitalia SRT S.p.A. con effetto legale in una data compresa entro
il primo semestre 2009, acquisisce la gestione del solo ambito
provinciale di Lucca, se ed in quanto entro la data di effetto legale
della fusione, Equitalia SRT abbia ceduto l’ambito provinciale di
Cremona come ramo di azienda ad Equitalia ESATRI.
Alla fine del 2008 il perimetro degli ambiti provinciali gestiti da
Equitalia Cerit sarà il seguente:
Firenze, Massa Carrara, Arezzo, Pisa, Prato, Pistoia.
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2.2.
DOCUMENTI ED AGENDA SOCIETARIA
Qui di seguito vengono elencati i documenti essenziali per la
corretta e tempestiva esecuzione della fusione societaria oggetto
del presente documento.
1. Approvazione del piano di fusione da parte della Capogruppo. E'
stato sottoposto alla Capogruppo il presente documento per la
sua approvazione, sulla base delle indicazioni ricevute dalle
Società oggetto della presente operazione di fusione, con lettere
del 27 marzo 2008.
2. Documento di informativa ai sindacati, ai sensi del D.lgs.
2.2.2001 n. 18 e dell’articolo 15, sesto comma CCNL del 4
novembre 2005. Tale procedura informativa e' stata avviata con
l'invio entro il 10 luglio 2008 della comunicazione prevista dalle
normative in materia.
3. Progetto di fusione. Verranno esposti e presentati nelle prossime
adunanze dei rispettivi consigli di amministrazione delle società
partecipanti alla fusione, previsti nel prossimo mese di settembre,
i contenuti di cui all’articolo 2501-ter del codice civile,
escludendo, trattandosi di fusione di società interamente
possedute da unico azionista, i seguenti elementi informativi:
a. il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale
conguaglio in danaro
b. le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della
società che risulta dalla fusione o di quella incorporante
c. la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili
Come conseguenza di quanto segnalato gli elementi contenuti
nel progetto saranno i seguenti:
d. tipo, denominazione o ragione sociale e sede delle società
partecipanti alla fusione
e. atto costitutivo e statuto di Equitalia Cerit S.p.A., con le eventuali
modificazioni derivanti dalla fusione
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f. data a decorrere dalla quale le operazioni delle società
incorporate sono imputate al bilancio della incorporante: in tal
senso si ritiene utile antergare al 1^ gennaio 2008 tali effetti,
unitamente agli effetti fiscali riguardanti le imposte dirette,
secondo quanto stabilito dall’art. 172, comma 9, T.U.I.R.
g. Il trattamento riservato a particolari categorie di soci
h. I vantaggi eventualmente previsti a favore di soggetti cui compete
l’amministrazione delle società partecipanti alla fusione.
4. Situazioni patrimoniali di riferimento delle società partecipanti alla
fusione. La situazione di riferimento (di fatto viene adottata la
struttura di redazione del bilancio) sarà quella relativa al 30
giugno 2008.
5. Relazione dell’organo amministrativo ex articolo 2501-quinquies.
Non è richiesta nella situazione di società possedute al 100% da
stesso socio.
6. Relazione degli esperti ex articolo 2501-sexies. Per quanto detto
al punto precedente non è richiesta.
7. Avviso in G.U. agli obbligazionisti ex articolo 2503-bis. Non è
richiesto, poiché non esiste allo stato tale categoria di capitale.
8. Bilanci degli ultimi 3 esercizi (2005, 2006, 2007).
I documenti dal n. 1 al n. 8 dovranno essere presentati e depositati
in sede delle società partecipanti alla fusione entro la data delle
rispettive assemblee di delibera di approvazione della fusione
(previste per il 22 settembre 2008). Per accelerare e semplificare i
termini dell’informativa sull’operazione, si provvederà a redigere
apposita rinuncia scritta del socio ai termini di 30 giorni per il
deposito presso sedi sociali e relative Camere di Commercio, prima
dell’approvazione assembleare della fusione.
9. Delibera di fusione e deposito presso Camere di Commercio.
Verrà presa in sede di Assemblea di ciascuna società
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partecipante alla fusione con le maggioranze richieste
dall’articolo 2502 del codice civile. Entro 30 giorni dalla delibera
dovrà essere depositata la stessa presso le Camere di
Commercio. Dalla data del deposito decorreranno 60 giorni entro
i quali i creditori delle società possono consentire o dissentire
(previo loro pagamento) dalla delibera stessa.
1. Atto di fusione e deposito dello stesso presso le Camere di
Commercio delle società partecipanti alla fusione. Passati i 60
giorni per la garanzia dei creditori, si procede all’atto pubblico
di fusione notarile ex articolo 2504 (entro il 1 dicembre 2008).
L’atto dovrà essere depositato presso Registro Imprese entro
30 giorni dalla stipula. Nel caso di specie sarà evidenziata in
atto la postergazione degli effetti legali dell’atto alle ore 24 del
31 dicembre 2008.
Di seguito il cronogramma ipotetico delle operazioni, reso
compatibile con le scadenze perentorie prescritte dalla norma
civilistica in materia di fusioni.
Il prospetto, che espone le date principali dell’operazione a
ritroso ipotizzando l’effetto legale della fusione al 31 dicembre
2008, indica il limite massimo dell’avvio delle attività
propedeutiche alla fusione entro e non oltre il 21 luglio 2008.
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8
2.3.
ATTIVITA’ E COMUNICAZIONI AGLI STAKEHOLDERS
Capogruppo:
Verranno sottoposti a validazione i masterplan dell’operazione
nel suo complesso e verranno rese disponibili secondo le
procedure di Gruppo, le determinazioni degli Organi
Amministrativi delle aziende.
La Capogruppo come azionista dovrà predisporre comunicazione
formale di rinunzia ai termini temporali previsti dal codice civile in
materia di deposito del progetto di fusione prima della delibera
assembleare.
L’Assemblea dei Soci delibererà l’operazione di fusione
Consigli di Amministrazione ed Amministratore Delegato:
Si faranno carico della redazione dei progetti di fusione da
proporre all’Assemblea per la conseguente delibera.
L’Amministratore Delegato garantirà adeguata informativa
all’organo collegiale ed all’organo di controllo legale e contabile,
sull’avanzamento delle operazioni al servizio della fusione.
Organi di Controllo:
Sono incaricati di monitorare i riflessi legali e contabili
dell’operazione secondo quanto previsto dalla normativa in
materia.
Ex Socio Gruppo Banca CR Firenze:
Saranno oggetto di comunicazione sull’operazione, secondo le
modalità ed i tempi previsti dal contratto stipulato tra la stessa
Banca ed Equitalia S.p.A. in materia di indennizzo.
Sindacati:
Saranno oggetto di informativa ai sensi dei Legge e del CCNL,
come specificato nel precedente capitolo.
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Agenzia delle Entrate ed INPS:
Saranno oggetto di informativa concentrata essenzialmente sul
cambio di riferimento dell’agente della riscossione per gli ambiti
gestiti dalle società incorporande.
Enti Locali e Istituzioni territoriali:
Saranno oggetto di informativa essenzialmente sui seguenti temi:
- cambio denominazione controparte contrattuale per tutte le
convenzioni in essere con le società incorporande;
- cambio riferimenti per attività e sportelli verso il bacino di
utenza territoriale.
Creditori sociali:
Saranno oggetto di comunicazione scritta dell’operazione di
fusione approvata dall’Assemblea dei Soci, usufruendo di 60
giorni ai sensi di legge, per formulare eventuale dissenso
esplicito all’operazione.
Banche e Poste ed Organi della Tesoreria:
Saranno oggetto di apposita comunicazione relativa
all’operazione e conseguente comunicazione del cambio di
deleghe e poteri di firma.
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3. ANALISI DEGLI IMPATTI DELL’OPERAZIONE
3.1.
RISORSE UMANE
L’operazione di fusione comporterà la valutazione di impatti
nell’area delle risorse umane di diversa natura tra cui
principalmente:
Impatto giuridico legale:
E’ regolato dalle norme del codice civile e prevede i seguenti
principi base:
- Equitalia Cerit S.p.A. in qualità di incorporante deve garantire
continuità del rapporto di lavoro e tutela di tutti i diritti connessi
ai rapporti di lavoro delle società incorporande;
- Equitalia Cerit S.p.A. in qualità di incorporante è tenuto ad
applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai
contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla
data della fusione (effetti reali), fino alla loro scadenza, salvo
che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili ad
Equitalia Cerit stessa. L'effetto di sostituzione si produce
esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello;
- Di per sé la fusione in quanto tale non costituisce motivo per il
licenziamento;
- Se gli effetti della fusione determinano entro 3 mesi dalla data
di efficacia della fusione una sostanziale modifica delle
condizioni di lavoro, al lavoratore è consentita l’applicazione
delle norme di cui all’art. 2119 cod. civ. (recesso per giusta
causa), cioè l’anticipata conclusione del rapporto a tempo
determinato, e il recesso senza preavviso del rapporto a
tempo indeterminato, con richiesta di indennità.
Impatto organizzativo:
L’incorporazione nella Equitalia Cerit delle strutture operative di
Equitalia GET comporterà per le stesse un' armonizzazione con il
modello organizzativo e funzionale previsto dal gruppo Equitalia e
che Equitalia Cerit ha fatto proprio nel corso del 2007.
11
Il processo di adattamento avrà come riferimento modale la mappa
dei processi e delle funzioni responsabili dell’esecuzione degli
stessi, edita da Equitalia Cerit con ODS Organizzativo del febbraio
2008, e sue successive implementazioni, secondo le linee guida e
direttive applicate dalla Capogruppo a valere su tutti gli agenti della
riscossione del Gruppo Equitalia.
Gli esiti del processo descritto determineranno, per ciascuna risorsa
delle società partecipanti alla fusione, una puntuale riconduzione
funzionale ed organizzativa al modello di Equitalia a tendere.
Le eventuali asimmetrie funzionali – organizzative conseguenti
processo di fusione, saranno mitigate attraverso idonei progetti
integrazione di breve e di medio termine, a seconda del grado
priorità e dei vincoli sussistenti all’interno della singola area
attenzione.
al
di
di
di
12
3.2.
SISTEMI E PROCESSI
Analogamente a quanto previsto per l’area risorse umane,
l’incorporazione delle strutture di sistema e di gestione delle società
oggetto dell’incorporazione, comporterà per quest’ultime un
processo di adattamento al modello organizzativo e funzionale della
Equitalia Cerit stessa.
Conseguentemente a quanto evidenziato nel precedente paragrafo,
il processo di adattamento avrà come riferimento modale la mappa
dei processi e delle funzioni responsabili dell’esecuzione degli
stessi, edita da Equitalia Cerit con ODS Organizzativo del febbraio
2008, secondo le linee guida e direttive applicate dalla Capogruppo
a valere su tutti gli agenti della riscossione del Gruppo Equitalia.
Gli esiti del processo descritto determineranno , per ciascuna
risorsa delle società partecipanti alla fusione, una puntuale
riconduzione funzionale ed organizzativa al modello di Equitalia a
tendere.
Le eventuali asimmetrie tecnico-applicative conseguenti
processo di fusione, saranno mitigate attraverso idonei progetti
integrazione di breve e di medio termine, a seconda del grado
priorità e dei vincoli sussistenti all’interno della singola area, che
sintesi possono essere indicate nelle seguenti:
al
di
di
in
- adattamento sistemi contabili incorporande su incorporante
adattamento sistemi di produzione incorporande su
incorporata
- adattamento sistemi gestionali, in particolare:
o personale
o acquisti
o comunicazione interna ed esterna
- adattamento Outsourcer Host
- attivazione connessione di Rete
- Integrazione Hardware periferico
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3.3.
INFRASTRUTTURE
Il modello di gestione delle problematiche infrastrutturali si baserà
sul presupposto della continuità di funzionamento delle strutture
operative già operanti e sul concetto di inerenza del costo rispetto
al valore generato.
In tal senso verranno affrontate le problematiche inerenti il
trattamento contrattuale e commerciale delle relazioni già intraprese
dalle Società partecipanti alla fusione.
Le eventuali asimmetrie logistiche ed infrastrutturali conseguenti
processo di fusione, saranno mitigate attraverso idonei progetti
integrazione di breve e di medio termine, a seconda del grado
priorità e dei vincoli sussistenti all’interno della singola area, che
sintesi possono essere indicate nelle seguenti:
-
al
di
di
in
Sedi aziendali
Sportelli e Punti Consulenza
Call Center aziendale
Intranet aziendale
Elenco telefonico e mailing list aziendale
Carta intestata aziendale e cartelle esattoriali aziendali
Cartellonistica e targhe aziendali
Sito Web aziendale
Comunicati stampa e pubblicitari
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3.4.
FISCALITA’ E BILANCIO
FISCALITA’
Premessa
Tecnicamente le operazioni di fusione previste sono sostenute da
una presenza di medesimo socio totalitario.
Per quanto detto, non sarà necessario procedere da parte della
società incorporante a nessun aumento di capitale al servizio della
fusione.
Sarà invece necessario considerare che il patrimonio netto della
stessa sarà aumentato dei patrimoni netti rispettivi delle società
incorporate che, in caso di antergazione degli effetti contabili e di
imposte dirette, saranno comprensivi degli utili/perdite maturati
dalla data di effetto contabile sino alla data di effetto legale della
fusione stessa.
Effetti su Holding
Conseguentemente all’operazione di “consolidamento” di tutti i
patrimoni netti delle società partecipanti alla fusione in capo alla
società incorporante, la Holding annullerà il valore delle
partecipazioni nelle società incorporate, aumentando in ragione dei
medesimi valori, il valore della partecipazione detenuto nella
società incorporante.
Effetti sulle imposte sui redditi
Ai fini delle imposte sui redditi (IRES ed IRAP) l’operazione di
fusione in capo alla società incorporante e incorporata è, in linea
generale, neutrale in quanto comporta:
a) la non tassabilità delle plusvalenze latenti sui beni “trasferiti”
dalla società incorporata alla società incorporante;
b) l’irrilevanza fiscale dell’avanzo e del disavanzo da
annullamento e dei maggiori valori iscritti per effetto
dell’eventuale imputazione del disavanzo in capo alla società
incorporante;
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c) il subentro della società incorporante nei valori fiscalmente
riconosciuti presso la società incorporata;
d) il subentro della società incorporante negli obblighi e nei diritti
(tanto patrimoniali che procedimentali) della società
incorporata dalla data in cui ha effetto la fusione;
e) il subentro della società incorporante negli obblighi di
versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d’imposta ed alle
ritenute operate sui redditi altrui in capo alla società
incorporata dalla data di effetto della fusione;
f) l’obbligo di ricostituzione delle riserve in sospensione
d’imposta nel bilancio della società incorporante che erano
presenti nel patrimonio netto dell’incorporata;
g) il trasferimento del regime fiscale del patrimonio netto della
società incorporata all’eventuale avanzo o aumento di capitale
registrato dalla società incorporante.
Inoltre va segnalata l’esistenza di limiti, dettati dall’art. 172, comma
7, D.P.R. n. 917/86, sia quantitativi (verifica patrimoniale e
reddituale) che assoluti (verifica reddituale) alla riportabilità delle
perdite fiscali pregresse delle società che partecipano alla fusione
(sia incorporante che incorporate), anche in ipotesi di
retrodatazione degli effetti fiscali sulle imposte dirette (L.223/2006).
Per quanto detto e nella misura della insussistenza di eventi iscritti
in bilancio delle società partecipanti alla fusioni quali, riserve in
sospensione di imposta o perdite fiscali pregresse, si ritiene
irrilevante l’impatto della fusione ai fini delle Imposte sui redditi.
Effetti della fusione sul consolidato fiscale nazionale di Equitalia
L’operazione di fusione tra società appartenenti al medesimo
consolidato fiscale non interrompe la tassazione di gruppo, così
come previsto dall’articolo 11 , comma 1, del D.M. 9 giugno 2004.
Effetti della fusione sull’IVA
L’operazione di fusione è esclusa dal campo di applicazione IVA.
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La Società incorporante – stante l’impossibilità di retrodatare gli
effetti fiscali ai fini IVA – dovrà presentare UN’UNICA
DICHIARAZIONE IVA con 2 distinti moduli:
- uno per le operazioni dell’incorporante “senza società
incorporate”
- uno per le incorporate “prima dell’incorporazione”.
Poiché si è programmato di definire al 31 dicembre 2008 gli effetti
legali della fusione, si avrà di fatto una dichiarazione delle società
incorporate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2008 ed una
dell’incorporante per il medesimo periodo.
Per l’applicazione della disciplina sulla indetraibilità totale o
percentuale dell’ IVA su acquisti, saranno valutate le singole
situazioni dichiarate dalle società partecipanti alla fusione (o regime
36-bis o regime 19-bis).
Effetti della fusione sulle altre imposte indirette
L’operazione di fusione è soggetta ad imposta di registro ed ipocatastali in misura fissa.
BILANCIO
La fusione verrà perfezionata il 31.12.2008, ed avrà effetti retroattivi
a far data dell’ 1.1.2008.
I valori contabili da trasferire nella contabilità dell’incorporante sono
quelli iscritti alla data di estinzione dell’incorporata nella situazione
contabile di chiusura (alle 24 del 31 dicembre 2008) di quest’ultima,
differendo da questi solo per effetto delle eventuali rettifiche da
consolidamento (eventuali partite costi/ricavi e debiti/crediti
intrasocietari).
Il patrimonio netto dell’incorporante si incrementa, alla data di
efficacia reale della fusione (31 dicembre 2008), di un importo pari
alla somma del capitale sociale e delle riserve della incorporata
esistenti a tale data.
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Il maggior valore (o il minusvalore) creato dalla gestione
dell’incorporata nel 2008 concorre a determinare il risultato
economico dell’incorporante e confluisce nel risultato che troverà
espressione nel bilancio d’esercizio 2008.
La situazione patrimoniale della società incorporante alle 24 del 31
dicembre 2008 sarà rappresentata da un attivo dato dalla somma
degli attivi delle società incorporate al 31.12.2008 e da un passivo
dato anch’esso dalla somma dei passivi al 31.12.2008 delle società
ante fusione (fatta eccezione per eventuali eliminazioni di poste
intrasocietarie).
Viceversa, il patrimonio netto non coinciderà con la somma dei
patrimoni netti al 31.12.2008 delle società partecipanti, ma sarà
costituito dal capitale sociale e dalle riserve dell’incorporante
aumentato del risultato dell’esercizio 2008 e di un’altra posta del
netto, che potrà essere denominata Riserva da fusione, il cui valore
sarà dato dal valore del capitale sociale e delle riserve
dell’incorporata, all’istante immediatamente antecedente la data di
efficacia reale della fusione.
La continuità contabile e il consolidamento dei saldi
Nel caso in specie, posta la retrodatazione degli effetti contabili
all’1.1.2008 e l’efficacia civilistica della fusione allo scadere del
giorno 31.12.2008, sino a tale data gravano sull’incorporata gli
obblighi di redazione delle scritture contabili e di tenuta dei relativi
registri previsti dalla normativa civilistica, tributaria e del lavoro.
Tutte le operazioni di gestione compiute nel corso del 2008 si
intendono svolte dall’incorporata “per conto” dell’incorporante ed i
loro effetti patrimoniali e reddituali vengono imputati al bilancio di
quest’ultima.
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L’incorporata dovrà chiudere i conti al 31.12.2008, redigere la
relativa situazione contabile patrimoniale ed economica, ovvero di
“chiusura di esercizio”, analogamente a quanto farebbe in assenza
dell’operazione di fusione.
La società incorporante dovrà fare altrettanto.
I due “bilanci di chiusura” poi, stante la retrodatazione
dell’operazione a fini contabili, avranno esclusivamente valenza
interna e forniranno i dati di partenza per la redazione del bilancio
dell’esercizio 2008 della società incorporante post fusione.
Tale bilancio verrà redatto a seguito del consolidamento dei saldi
contabili, procedura consistente nell’eliminazione delle poste
infragruppo. Dovranno essere eliminati non solo crediti e debiti
reciproci e le reciproche poste dei conti d’ordine, ma anche i costi e
i ricavi interni scaturenti da operazioni compiute tra incorporante ed
incorporata nel periodo in esame.
La redazione del bilancio d’esercizio viene effettuata attraverso il
consolidamento extracontabile dei dati delle due società.
I saldi e le partite patrimoniali delle società incorporate dovranno
essere tracciabili nel sistema contabile unico.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
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