Allegato - Comune di Fiumicino

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Allegato - Comune di Fiumicino
COMUNE DI FIUMICINO
(PROVINCIA DI ROMA)
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL’ARREDO URBANO
DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI
DEL CENTRO STORICO DI FIUMICINO
Approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 5 aprile 2000
Modificato con deliberazioni consiliari:
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n. 78 del 27 giugno 2002
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n. 146 del 30 dicembre 2003
INDICE
Capo I Criteri per il rilascio di autorizzazione per insegne e tende in Via di Torre
Clementina, Largo dei Delfini, Via degli Orti, Via Santa Maria della Salute, Via
Orbetello, Piazza G.B. Grassi, Via della Spiaggia e Via G.B. Grassi (nel tratto
compreso tra Piazza G.B. Grassi e Via della Spiaggia) ..................................................................3
Articolo 1 ..........................................................................................................................................3
Articolo 2 Insegne frontali................................................................................................................3
Articolo 3 Insegne a bandiera ...........................................................................................................4
Articolo 4 Insegne verticali ..............................................................................................................4
Articolo 5 Targhe..............................................................................................................................4
Articolo 6 Faretti ..............................................................................................................................4
Articolo 7 Tende ...............................................................................................................................5
Capo II Criteri e modalità per il rilascio di autorizzazione per occupazione di suolo
pubblico su Via Torre Clementina, Largo dei Delfini, Via degli Orti, Via Santa Maria
della Salute, Via Orbetello, Piazza G.B. Grassi, Via della Spiaggia e Via G.B. Grassi
(nel tratto compreso tra Via G.B. Grassi e Via della Spiaggia).....................................................5
Articolo 8 Occupazione di suolo pubblico con tavoli, sedie ed ombrelloni.....................................5
Articolo 9 Espositori.........................................................................................................................5
Articolo 10 Chioschi.........................................................................................................................6
Articolo 11 Disposizioni generali.....................................................................................................6
Capo II ................................................................................................................................................7
Articolo 12 Vigilanza - Sanzioni ......................................................................................................7
Articolo 13 Disposizioni transitorie .................................................................................................7
Capo IV ...............................................................................................................................................8
Articolo 14 Norma finale..................................................................................................................8
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CAPO I
CRITERI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER INSEGNE E TENDE IN VIA DI TORRE
CLEMENTINA, LARGO DEI DELFINI, VIA DEGLI ORTI, VIA SANTA MARIA DELLA SALUTE, VIA
ORBETELLO, PIAZZA G.B. GRASSI, VIA DELLA SPIAGGIA E VIA G.B. GRASSI (NEL TRATTO
COMPRESO TRA PIAZZA G.B. GRASSI E VIA DELLA SPIAGGIA)
Considerata la necessità di individuare dei criteri uniformi dal punto di vista dell’arredo urbano per
l'autorizzazione delle insegne e tende degli esercizi commerciali e professionali presenti sulle vie in
oggetto, si dispone quanto segue:
Articolo 1
Possono essere autorizzate insegne frontali ed a bandiera, targhe e faretti aderenti ai muri degli
edifici senza tuttavia alterarne gli elementi architettonici esistenti, adeguandosi agli spazi
alloggiativi qualora gli stessi siano già predisposti, purché contenuti entro i sesti dei vani d'apertura
dell'esercizio o comunque entro gli spazi esterni e non oltre la superficie massima corrispondente a
quella delle pareti interne dei vani del negozio.
1.
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5.
6.
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9.
Articolo 2
Insegne frontali
Le insegne frontali dovranno essere a lettere singole, non a cassonetto, corrette nell’ortografia e
contenute su una sola riga. Ogni singola lettera non potrà superare l'altezza massima di cm. 60 e
la sporgenza di cm. 15 dalla facciata degli edifici. I colori ammessi sono l’oro e l’argento, i
colori naturali del legno, marmo, il verde unicamente per le insegne farmaceutiche e
parafarmaceutiche; l’illuminazione dovrà essere indiretta.
A tutela delle pareti interessate l'installazione di insegne a lettere singole dovrà essere effettuata
supportando le stesse con una struttura tubolare di metallo, non deteriorabile, opportunamente
verniciata dello stesso colore del rivestimento del fabbricato e fissata al muro.
L'orlo inferiore delle insegne dovrà essere ad altezza non inferiore a m. 2,50 dal suolo o a quella
maggiore altezza che sarà di volta in volta stabilita dall'Ufficio Ambiente per ragioni di
sicurezza.
Sono escluse le insegne di tipo scatolato o a cassonetto in materiale plastico.
Nel caso di installazione di insegne sugli immobili sottoposti a vincolo storico monumentale, le
stesse dovranno essere esclusivamente sul sesto a lettere singole frontali in bronzo, ottone,
marmo, legno o cristallo (con esclusione di materiali plastici), su una sola riga, eventualmente
illuminate a luce indiretta, senza pannello retrostante. Eventuali deroghe saranno valutate caso
per caso per documentate motivazioni.
Le insegne antecedenti alla legge 1089/39 possono essere restaurate in base ad esauriente
documentazione (storico-fotografica) e mantenute anche se difformi alle prescrizioni attuali.
Non è autorizzata l'apposizione di insegne in aderenza agli spigoli dei fabbricati quando
sussistano edicole religiose, stemmi, fregi, lapidi e simili, in altre parole quando lo spigolo abbia
particolare pregio architettonico.
E' altresì vietata l'installazione di insegne o quant'altro su ringhiere, balconi, finestre e mura al
di sopra dei livelli degli esercizi commerciali, artigianali ed altro, situati al piano stradale.
Per gli edifici che presentano attività commerciali, artigianali, laboratori, agenzie, studi, etc, sia
al piano terra che a interi piani superiori al di sotto di piani abitativi, con predisposizione, per le
insegne, di appositi spazi in muratura, cortina, bugnatura e simili, può essere consentita
l'installazione di insegne a lettere singole (senza pannelli di fondo) di altezza massima cm. 30.
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10. Le insegne sulle proiezioni esterne degli esercizi (portici e strutture similari aggettanti),
potranno autorizzarsi previo consenso dei terzi interessati (condominio del fabbricato od altri),
esclusivamente a lettere singole, e su una sola riga, non più alte di centimetri 30, poste
immediatamente al disopra dell'apertura del portico o dell'aggetto similare.
11. In caso di installazione di insegne a lettere singole all'ingresso di rampe di accesso di garage o
attività commerciali, l’altezza minima da terra alla base inferiore delle stesse dovrà essere ad
un'altezza minima di m. 2,50 per il passo pedonale e di m. 4,50 per il passo carrabile. L’altezza
massima delle lettere dell'insegna di cui sopra dovrà essere di cm. 30 e lo spessore massimo
dovrà essere di cm. 15.
Articolo 3
Insegne a bandiera
1. Sono ammesse le insegne bifacciali a bandiera artistiche, non in materiale plastico, di
dimensioni proporzionate all’edificio ed alla strada, fino a un massimo di cm. 50 x 80; le
insegne dovranno essere fissate esclusivamente alla parete dell'edificio, fatti salvi i casi di
comprovata necessità; non è consentita la fattispecie illuminata.
2. Sono fatte salve le insegne bifacciali per pubblica utilità (farmacie, telefono e simili)
limitatamente ai simboli ed alle dimensioni fissate da specifiche disposizioni normative.
Articolo 4
Insegne verticali
Non sono consentite insegne in linea verticale.
Articolo 5
Targhe
1. Le targhe indicative di attività professionali, commerciali e pubblicitarie, saranno ammesse
esclusivamente al lato degli ingressi degli stabili o degli esercizi e dovranno, se multiple, essere
coordinate ed armonizzate tra loro nelle dimensioni e nel materiale (ottone, bronzo, marmo,
cristallo, plexiglas).
2. Dette targhe non potranno superare ciascuna le dimensioni di cm. 30 x 40 (cm quadrati 1200) ed
avere una sporgenza massima di cm. 3; in caso di targa contenente più messaggi, le dimensioni
non potranno superare i cm 60 x 40 (cm quadrati 2400), avere una sporgenza massima di cm 3 e
i messaggi dovranno essere coordinati ed armonizzati tra di loro nelle dimensioni.
Articolo 6
Faretti
1. L'installazione di faretti, o simili corpi illuminanti l'insegna e/o l'esterno del locale è consentita
alle seguenti condizioni: i corpi illuminanti non devono essere applicati sulla parte sottostante i
balconi o qualsiasi altro aggetto superiore; l'estremità esterna della struttura, composta dagli
elementi di appoggio di sostegno del corpo illuminante, non deve superare i 40 cm. dalla
facciata dell'edificio.
2. Il corpo luminoso deve essere collocato ad un'altezza minima di m. 2,50 dal piano di calpestio e
deve essere direzionato sull'insegna e sul locale dell'attività verso terra (non deve arrecare
danno ai locali sovrastanti).
3. La luce proiettata dovrà essere di colore bianco o giallo.
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1.
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4.
Articolo 7
Tende
Potrà autorizzarsi l'applicazione di tende nei sesti delle porte e delle vetrine degli esercizi, a
condizione che la proiezione a terra delle stesse ricada all’interno del marciapiede, a non meno
di cm. 50 dal bordo dello stesso.
Le tende dovranno essere a tinta unita, retrattili, del tipo a cappottina nei colori bianco, panna e
avorio, in armonia con il colore dell’edificio su cui vengono installate. Qualora la tenda del tipo
a cappottina non fosse sufficiente a preservare i prodotti esposti da eventuali danni prodotti dai
raggi solari, saranno autorizzabili tende del tipo retrattile non a cappottina, previo parere
favorevole dell'ufficio competente.
Qualora il punto d'installazione della tenda non presenti cortina, bugnato, marmo o altri
movimenti artistici ma sia semplicemente intonacato, le tende potranno essere installate, ferme
restando le pertinenze dell'esercizio, anche al di sopra dei sesti delle porte e delle vetrine e con
una maggiore larghezza, oltre quella dei sesti, non superiore a cm. 30 per ciascuno dei due
confini degli anzidetti sesti.
Nel caso di Pubblici Esercizi (bar - ristoranti), qualora il marciapiede lo consenta, a riparo delle
aree per cui sia stata autorizzata l'occupazione del suolo pubblico con tavoli ed altro, potranno
essere autorizzate tende retrattili, anche non del tipo a cappottina, senza ancoraggio e sostegni a
terra, di colore bianco, panna, avorio e/o ombrelloni in legno di tipo antivento con copertura
esclusivamente in tela naturale di colore bianco, panna e avorio, con base idonea e di colore
adeguato al resto dell'arredo.
CAPO II
CRITERI E MODALITÀ PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO
PUBBLICO SU VIA TORRE CLEMENTINA, LARGO DEI DELFINI, VIA DEGLI ORTI, VIA SANTA MARIA
DELLA SALUTE, VIA ORBETELLO, PIAZZA G.B. GRASSI, VIA DELLA SPIAGGIA E VIA G.B. GRASSI
(NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA G.B. GRASSI E VIA DELLA SPIAGGIA)
1.
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3.
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Articolo 8
Occupazione di suolo pubblico con tavoli, sedie ed ombrelloni
I tavoli e sedie devono essere in ferro o legno con piano in marmo o similare, seduta imbottita o
in paglia o in legno o similare, in stile compatibile con l’ispirazione “fine secolo” delle vie.
Non sono ammessi tavoli o sedie in plastica o similari e comunque difformi dall’arredo esistente
per morfologia, colore o materiale.
Gli ombrelloni devono essere in legno di tipo antivento con copertura esclusivamente in tela
naturale di colore bianco, panna o avorio, senza alcuna scritta o nome di ditta.
I tavolini all’aperto non dovranno essere posti a meno di cm. 50 dal bordo del marciapiede o
dalla ringhiera se presente.
Articolo 9
Espositori
Saranno autorizzati esclusivamente espositori in ferro o legno di colore naturale, della profondità
massima di cm. 60, a modulo, su uno o più ripiani.
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Articolo 10
Chioschi
I chioschi del centro storico dovranno essere posizionati secondo la normativa vigente e comunque
dovranno essere di colore verde.
Articolo 11
Disposizioni generali
1. L’esposizione effettuata con prodotti inerenti l’attività esercitata non potrà superare il fronte
negozio, e comunque non potrà occupare una superficie superiore a 10 mq. Per quanto riguarda
i Pubblici Esercizi l'occupazione con tavoli e sedie non potrà superare il fronte negozio e
comunque non potrà essere superiore a 40 mq, correttamente delimitati secondo criteri di ordine
e con possibilità di agevole pulizia dell’area interessata. E' severamente vietato occupare l'area
concessa con qualsiasi tipo di attrezzatura (frigoriferi, griglie etc.).
2. Tutte le occupazioni dovranno partire dal muro perimetrale, avendo per limite massimo la
proiezione delle mura dell’attività, senza invadere lo spazio antistante ad attività terze o portoni
di accesso o passi carrabili, e lasciando i lampioni della pubblica illuminazione liberi. Dovrà
essere in ogni caso lasciato un passaggio per i pedoni minimo di m. 2.00 dalla superficie
concessa al ciglio del marciapiede o a eventuali panchine, cestini, alberi, lampioni. Fanno
eccezione le attività site ai civici di Via di Torre Clementina di seguito indicati e i chioschi, che
dovranno essere collocati ad almeno m. 5 dal muro perimetrale:
a) Numeri civici 16 – 18: l’occupazione potrà essere concessa entro il bordo del marciapiede,
per una profondità massima pari a m. 2;
b) Numeri civici 82 – 84 – 88 – 90: l’occupazione potrà essere concessa fronte alla propria
attività ed alle condizioni contenute nel presente Regolamento;
c) Numeri civici 194 B – 194 E: l'occupazione potrà essere concessa dal muro perimetrale per
una profondità massima pari a m. 2 e dal bordo del marciapiede per una profondità massima
di m. 2, lasciando al centro dell'occupazione lo spazio per il passaggio pedonale;
d) Dal numero civico 24 compreso sino alla Chiesa le occupazioni dovranno interessare
esclusivamente il fronte negozio, con una profondità massima di m. 2;
e) Dal numero civico 122 A fino al numero civico 138 compreso, dopo avere rispettato i m. 5
del cono di visibilità ai sensi del vigente Codice della Strada, la profondità massima
consentita dal fronte dell’esercizio è di m. 1,5;
f) Dal civico 140 fino all'angolo con Via della Spiaggia, la profondità massima consentita è di
m. 2,5;
g) Dall'angolo di Via della Spiaggia fino al numero civico 168, la profondità massima
consentita è di m. 2,5, esclusa l'area interessata dall'occupazione dei chioschi, dove ci si
dovrà attenere al presente Regolamento e in ogni caso dovrà essere lasciato un passaggio
pedonale della larghezza minima pari a m. 2;
h) Chiosco sito tra i numeri civici 164 e 164 A: l'occupazione potrà essere concessa da una
distanza minima di m. 2 dalla proiezione del chiosco fino a una distanza minima di cm. 50
dalla delimitazione del marciapiede;
i) Dal numero civico 168 al civico 194 A compreso non è possibile rilasciare occupazioni di
suolo pubblico per mancanza di spazio disponibile;
j) Dal civico 194 E (escluso) al civico 202 la profondità massima consentita è di m. 2;
k) Dal civico 206 A fino alla fine di V. Torre Clementina le occupazioni di suolo pubblico
dovranno rispettare le disposizioni del vigente Codice della Strada e del presente
Regolamento.
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3. Tutte le occupazioni dovranno essere opportunamente delimitate da fioriere, di forma
parallelepipeda a base rettangolare o quadrata, o da siepi a protezione di tipo sempreverde
(bosso, lauro ceraso, lauro nobilis, licustro o similari), con altezza massima di m. 1,5.
4. I vasi delle fioriere devono essere in terracotta o in materiale plastico color cotto; non sono
ammessi vasi in materiale o colore difforme.
5. Gli esercenti hanno l’obbligo della cura delle siepi sempreverdi e della pulizia delle fioriere e
dei vasi stessi.
6. Tutti gli esercenti possono di norma fare richiesta di occupare lo spazio antistante il proprio
esercizio, per la superficie massima di cui al comma 1 del presente articolo.
7. Gli spazi oggetto della richiesta di occupazione, per essere autorizzati, devono essere
compatibili con la disciplina di cui all’art. 20 del Codice della Strada.
8. Nel posizionare le strutture all’aperto si rispetteranno le prescrizioni del vigente Codice della
Strada in materia di visibilità agli incroci.
9. Di norma, salvo che per i festeggiamenti del 15 agosto, del Santo Patrono e in occasione di
eventi eccezionali autorizzati dall'Amministrazione Comunale, nessuna autorizzazione potrà
essere rilasciata per le occupazioni di suolo pubblico in Piazza G.B. Grassi e lungo la banchina
del canale navigabile.
10. Le occupazioni di Via degli Orti, Via della Spiaggia, Via Orbetello e Via S.M. della Salute sono
sottoposte alle prescrizioni contenute nel vigente Codice della Strada e alle disposizioni generali
contenute nel presente Regolamento.
CAPO II
Articolo 12
Vigilanza - Sanzioni
La Polizia Municipale, organo competente in materia di vigilanza urbana, verificherà l'esistenza o
meno di atti autorizzativi e, se del caso, l'esatto posizionamento dei manufatti rispetto a quanto
autorizzato, lo stato di conservazione, la buona manutenzione e le scadenze delle autorizzazioni
concesse. Gli addetti alla vigilanza, rilevate le inadempienze, dovranno contestarle a mezzo di
specifico verbale all'interessato, applicando conseguentemente quanto previsto in materia dal
Codice della strada, da altre normative e dalle disposizioni di cui ai regolamenti comunali vigenti.
Articolo 13
Disposizioni transitorie
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda ai regolamenti
comunali vigenti in materia ed ai dispositivi del Codice della Strada e relativo Regolamento di
Esecuzione. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali in materia che siano in contrasto od
incompatibili con quanto disposto dal presente Regolamento. I titolari delle precedenti
autorizzazioni dovranno adeguarsi allo stesso e per quanto in contrasto con le norme del Codice
della Strada. In particolare:
- Le autorizzazioni rilasciate dopo il primo giugno 1997, dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre
2004.1
In caso di inottemperanza, si provvederà all’applicazione delle sanzioni vigenti.
1
Periodo modificato dalla deliberazione consiliare n. 78 del 27 giugno 2002; così modificato dalla deliberazione
consiliare n. 146 del 30 dicembre 2003.
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CAPO IV
Articolo 14
Norma finale
L'individuazione del centro storico contenuta nel presente regolamento abroga e sostituisce quella
prevista dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, parte I, capo II, approvato con deliberazione
del Commissario Prefettizio n. 778 del 27.10.98.
Eventuali future modifiche del centro storico ai fini dell'arredo urbano, si rifletterano
necessariamente anche sul centro storico individuato dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
L'Amministrazione provvederà ad estendere l'applicazione del presente Regolamento ad ulteriori
ambiti territoriali, una volta completata la delimitazione dei centri storici comunali.
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