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DOPING
"Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta
contro il doping”
Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di
sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la
sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche e
idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo,
al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. (art. 1, comma 2, art. 1
della Legge 14 dicembre 2000, n. 376 che disciplina in Italia la tutela sanitaria
delle attività sportive e della lotta contro il doping )
Sono inoltre equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze
biologicamente attive, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati e i
controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche proibite di cui al
comma 2. (art. 1 comma 3).
E’ sanzionabile anche il farmacista che vende specialità medicinali
contenente sostanze vietate in modo difforme dalla normativa vigente.
Il doping è un reato penale, punito fino a tre anni di reclusione (che
possono diventare di più se insorgono danni effettivi per la salute), se ad
essere indotto ad assumere sostanze vietate per doping è un minorenne o
se, a distribuire le sostanze, è un dipendente del CONI.
Solo in presenza di condizioni patologiche dell’atleta documentate e
certificate da un medico e verificata l’assenza di pericoli per la salute, è
consentito un trattamento specifico con sostanze vietate per doping e la
possibilità di partecipare ugualmente alle competizione sportiva. In questo
caso il trattamento deve rispondere a specifiche esigenze terapeutiche e la
documentazione deve essere conservata e tenuta sempre a disposizione
dall’atleta.
Il controllo anti-doping vero e proprio sulle competizioni e sulle attività
sportive spetta ad alcuni laboratori accreditati dal Comitato Internazionale
Olimpico (CIO).
I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche
mediche il cui impiego è considerato doping sono ripartite in classi approvate dal
Ministero della Sanità, d'intesa con il Ministro per i beni Culturali e su proposta di
una Commissione appositamente costituita per la vigilanza e il controllo sul doping .
(art. 2, comma 1) modificato con DM 10.7.2003 (Supplemento Ordinario alla G.U. n.
222 del 24.09.2003).
Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non superiore a 6
mesi. (art. 2, comma 3).
Si possono raggruppare in tre categorie principali:
i farmaci non vietati per doping, ma utilizzati per scopi diversi da quelli
autorizzati (tra i farmaci più usati gli antinfiammatori non steroidei, gli
integratori e i prodotti erboristici o omeopatici. Come effetti negativi possibile
comparsa di gravi reazioni avverse).
i farmaci vietati per doping (Eritropoietina (EPO) e i suoi derivati, gli
anabolizzanti e gli stimolanti)
gli integratori, ovvero i prodotti salutistici, vale a dire tutti quei prodotti che
servono a reintegrare eventuali perdite di macro e micronutrienti (sali,
aminoacidi, vitamine).
Lista delle sostanze e metodi proibiti
La lista delle sostanze e pratiche mediche il cui impiego è vietato per doping è in
vigore dal 1 giugno 2010.
La lista è composta da cinque sezioni:
Sezione 1: classi vietate
Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate
Sezione 3: specialità medicinali contenenti principi attivi vietati
Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e delle relative specialità
medicinali
Sezione 5: pratiche e metodi vietati
S1. AGENTI ANABOLIZZANTI
Steroidi anabolizzanti androgeni (SAA) esogeni ed endogeni
Altri agenti anabolizzanti, inclusi ma non limitati ad essi: Clenbuterolo, modulatori dei recettori
androgenici selettivi (SARM), tibolone, zera-nolo, zilpaterolo
S2. ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA E SOSTANZE CORRELATE
1. Agenti Stimolanti l’Eritropoiesi (ad es. Eritropoietina (EPO), darbopoietina (dEPO), metossi
polietilen glicol-epoetina beta (CERA), ematide);
2. Gonadotropina corionica (hCG) e Ormone Luteinizzante (LH) proibiti negli uo-mini;
3. Insuline;
4. Corticotropine
5. Ormone della crescita (hGH), Fattore di crescita insulino-simile (IGF-1), Me-chano Growth
Factors (MGFs); fattori di crescita di derivazione piastrinica (PDGF), fattori di crescita dei
fibroblasti (FGF), fattore di crescita vascolare-endoteliale (VEGF) e fattore di crescita degli
epatociti (HGF), ecc;
6. Preparazioni di derivati piastrinici (ad es. Plasma Ricco di piastrine, “blood spinning”)
S3. BETA-2 AGONISTI
Tutti i beta-2 agonisti inclusi i loro isomeri D ed L sono proibiti, ad eccezione del salbutamolo,
(max 1600 microgrammi nelle 24 ore) ed il salmeterolo per via inalatoria richiedono una
“dichiarazione di uso”
S4. ANTAGONISTI E MODULATORI DEGLI ORMONI
S5. DIURETICI ED ALTRI AGENTI MASCHERANTI
Diuretici, probenecid, espansori del plasma (ad es glicerolo; somministrazione
endo-venosa di albumina, destrano, amido-idrossietilico e mannitolo) ed altre
sostanze con effetto/i biologico/i simile/i.
I diuretici includono:
Acetazolamide, amiloride, bumetanide, canrenone, clortalidone, acido
etacrinico, furosemide, indapamide, metolazone, spironolattone, tiazidi (ad
es. bendroflume-tiazide, clorotiazide, idroclorotiazide), triamterene, ed altre
sostanze con una struttura chimica simile o simile/i effetto/i biologico/i (ad
eccezione del drosperinone, pamabromo e della somministrazione topica di
dorzolamide e brinzolamide, che non sono proibiti).
SOSTANZE PROIBITE IN COMPETIZIONE
S6. STIMOLANTI
a: Stimolanti “Non Specificati”:
Adrafinil,
amfepramone,
amifenazolo,
amfetamina,
amfetaminile,
benfluorex,
benzfetamina,
benzilpiperazina, bromantan, clobenzorex, cocaina, cropropami-de, crotetamide, dimetilamfetamina,
etilamfetamina, famprofazone, fencamina, fenetillina, fenfluramina, fenproporex, furfenorex, mefenorex
mefentermina, mesocarbo, metamfetamina (d-), p-metilamfetamina, metilenediossiamfetami-na,
metilenediossimetamfetamina,
metilexaneamina
(dimetilpentilamina),
mo-dafinil,
norfenfluramina,
fendimetrazina, fenmetrazina, fentermina, 4-fenilpiracetam (carfedone), prenilamina, prolintano.
b: “Stimolanti Specificati” (esempi):
Adrenalina**; catina***; efedrina****, etamivan, etilefrina, fenbutrazato, fencamfamina, eptaminolo,
isometeptene, levmetanfetamina, meclofenossate, metilefedrina****, metilfenidato, nichetamide,
norfenefrina, octopamina, ossi-lofrina, paraidrossiamfetamina, pemolina, pentetrazolo, fenprometamina, propilesedrina, pseudoefedrina*****, selegilina, sibutramina, stricnina, tuamino-eptano ed altre sostanze con
una struttura chimica simile o con simile/i effetto/i biologico/i.
.
S7. NARCOTICI
Buprenorfina, destromoramide, diamorfina (eroina), fentanil e suoi derivati, idro-morfone,
metadone, morfina, ossicodone, ossimorfone, pentazocina, petidina.
S8. CANNABINOIDI
Δ9-tetraidrocannabinolo (THC) naturale o sintetico ed i cannabinoidi THC-simili (hashish,
marijuana).
S9. GLUCOCORTICOSTEROIDI .
Etichettatura e foglietto illustrativo
L'etichettatura dell'imballaggio esterno deve includere un pittogramma
(al decreto 24.09.2003) escluso:
 le specialità medicinali contenenti plasma expanders;
 le specialità medicinali per uso topico, ivi comprese quelle per uso
dermatologico, oculistico, rinologico, odontostomatologico, contenenti diuretici e
agenti mascheranti (classe S5) e stimolanti (classe S6), di cui al D.M. 13 aprile
2005,
 Le specialità medicinali contenenti come eccipiente alcool etilico
Foglio illustrativo
Il foglio illustrativo deve riportare al paragrafo «Avvertenze speciali» la frase:
“Per chi svolge attività sportiva: l'uso del farmaco senza necessità terapeutica
costituisce doping e può determinare comunque positività ai test anti-doping”
I medicinali contenenti plasma expanders (classe S5- Altri diuretici) devono
riportare la frase :
“Attenzione per chi pratica attività sportiva: il principio attivo contenuto in questa
preparazione è incluso nella lista delle sostanze vietate per doping”
Prescrizioni magistrali
Se le preparazioni allestite dal farmacista contengono sostanze dopanti incluse in
elenchi ufficiali:
La ricetta è Non Ripetibile (RNR) da rinnovarsi volta per volta, ha validità 3
mesi e non richiede il nome e cognome del paziente
L’etichetta del preparato deve riportare la frase:
“Per chi svolge attività sportiva: l’uso del farmaco senza necessità
terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test
anti-doping”
Le preparazioni contenenti l’alcool etilico devono riportare in etichetta la frase:
“Per chi svolge attività sportiva: questo preparato contiene alcool etilico e
può determinare positività ai test antidoping”
Tale frase non deve essere riportata sulle preparazioni per uso topico
contenenti come eccipiente alcol etilico quale unica sostanza vietata per doping
(D.M.10.03.06, G.U.n.97 del 27.04.06). Tali preparazioni richiedono una ricetta
ripetibile (RR)
Preparati magistrali per uso topico (dermatologico, oculistico, rinologico e
odontostomatologico) a base sostanze appartenenti alle classi S5–Diuretici e
agenti mascheranti e S6–Stimolanti possono essere prescritti con ricetta ripetibile
(RR) e devono riportare sull'etichetta la frase:
“Attenzione per chi svolge attività sportive: il prodotto contiene sostanze vietate per
doping. E’ vietata una assunzione diversa, per schema posologico e per via di
somministrazione, da quelle prescritte”(Legge 14 dicembre 2000, n.376; DM 19
maggio 2005, modificato dal DM 10 marzo 2006)
Preparati galenici
Con il decreto ministeriale 24 ottobre 2006 sono state definite le modalità di
trasmissione da parte dei farmacisti dei dati relativi alle quantità di principi attivi
vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni estemporanee, in attuazione dell’art.
7 della Legge 14 dicembre 2000, n. 376.
Il decreto prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno i farmacisti inviino i dati al
Ministero della Salute, esclusivamente in modalità elettronica, i dati riferiti all’anno
precedente relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo
vietato per doping, secondo le modalità indicate sul sito internet del Ministero della
Salute all’indirizzo www.salute.gov.it.
Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle quantità di:
- alcool etilico utilizzate;
- principi attivi di cui alla classe S9 (Corticosteroidi) utilizzate per le preparazioni per
uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed
orofaringeo;
- mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa.
Il farmacista è tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di
lavorazione che giustifichino l’allestimento di tutti i preparati contenenti
sostanze vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati, per sei mesi a
decorrere dal 31 gennaio dell’anno in cui viene effettuata la trasmissione. .
ANORESSIZZANTI
SOSTANZE
VIETATE
AMFECLORAL
AMFETAMINA
AMINOREX
APETINIL
In data 27.07.2010 l' AIFA ha disposto il divieto di
BENFLUOREX
(*)utilizzo
Comunicazione
del 27.07.2010
vendita e di
su tutto ilAIFA
territorio
nazionale di
BENZFETAMINA
preparazioni magistrali contenenti Benfluorex.
CICLOEXEDRINA
Il provvedimento è sorto a seguito della nota del
CLOBENZOREX
18.12.2009 del Comitato dei Medicinali per Uso
CLOFOREX
Umano (CHMP) concernente i rischi di valvulopatie
CLORFENTERMINA
associate all'uso di benfluorex e alla decisione della
CLORTERMINA
Commissione Europea dell'Agenzia Europea dei
DEXAMFETAMINA
Medicinali (EMA) del 14.06.2010 che raccomanda la
DEXFENFLURAMINA
revoca nell'Unione Europea di tutti i medicinali
FEMPERTEMINA
contenenti benfluorex perché i rischi sono maggiori
FENFLURAMINA
dei benefici.
FENMETRAZINA
FENPROPOREX
FENTERMINA
MAZINDOLO
MEFENOREX
MEFENTERMINA
DL-METAMFEPIRAMONE
METAMFETAMINA
PEMOLINA
SIBUTRAMINA
E' VIETATO utilizzare i seguenti principi attivi principi attivi, sia come medicinali
industriali che come galenici magistrali
AMFECLORAL
AMFETAMINA
AMINOREX
APETINIL
BENZFETAMINA
CICLOEXEDRINA
CLOBENZOREX
CLOFOREX
CLORFENTERMINA
CLORTERMINA
DEXAMFETAMINA
FEMPERTEMINA
FENMETRAZINA
FENPROPOREX
FENTERMINA
MAZINDOLO
MEFENOREX
MEFENTERMINA
d-l METAMFEPIRAMONE
METAMFETAMINA
(D M 13 aprile 1993)
DEXFENFLURAMINA (2)
FENFLURAMINA (2)
(D M 17 settembre 1997 )
PEMOLINA (3)
(DM 30 ottobre 1998 )
SIBUTRAMINA (4)
(DM 7 marzo 2002 e DM 7 agosto 2002)
a decorrere dal 05.08.2011 , ne è vietata in Italia la
fabbricazione, l'importazione e il commercio, anche
attraverso la vendita via Internet, ed è fatto divieto
ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali
contenenti fentermina e i medici sono tenuti ad
astenersi dal prescriverle
Limiti prescrittivi
AMFEPRAMONE
Si raccomanda
particolare cautela
poiché le relative
specialità medicinali
sono state “sospese”
per motivi attinenti ai
rischi di impiego.
FENDIMETRAZINA
FEMBUTRAZATO
PROPILEXEDRINA
Regime di
dispensazione
Utilizzabile
purché
non
in
associazione con altre sostanze
farmacologicamente attive;
Ricetta non ripetibile
utilizzabile anche in associazione
accompagnata
A decorrere
dal 05.08.2011
, ne è vietata in
con
altre
sostanze
da piano terapeutico.
Italia la fabbricazione,
farmacologicamente
attive solo l'importazione e il
nella Metodica Terapeutica
commercio, anche attraverso la vendita via
Zohoungbogbo - MTZ;
Internet, ed è fatto divieto ai farmacisti di
massimo
30 giorni
di terapia
eseguire
preparazioni
magistrali contenenti
Amfepramone
(dietilpropione)
e/o
Ricetta non ripetibile
Fendimetrazina
e i medici
sono tenuti ad
accompagnata
massimo
30 giorni di terapia
da piano terapeutico.
Pur astenersi
non dal
essendo
espressamente
vietato
prescriverle
l'allestimento
di espressamente
preparazioni magistrali contenenti
Pur non essendo
vietate
utilizzabiliinpoiché
questenon
duesono
sostanze,
pratica non sono utilizzabili
non
risultano descritte
in una delledescritte in una delle
in quanto
non risultano
farmacopee dei Paesi dell’Unione
farmacopee
dei inPaesi
dell'Unione Europea o
Europea o contenute
medicinali
contenute
inaltro
commercio in Italia o in un
in commercioininmedicinali
Italia o in un
Paese
Europea
altro dell’Unione
Paese dell'Unione
Europea. (circ. FOFI n. 6852
del 06.09.2006)
Prescrizione di Anoressizzanti (RNR)
Le ricette contenenti la prescrizione di specialità
anoressizzante centrale sono Ricette Non Ripetibili.
medicinali
ad
azione
Al momento della loro presentazione in farmacia devono essere accompagnate da
un piano di trattamento generale del paziente (o PIANO TERAPEUTICO)
redatto da uno specialista in scienza dell'alimentazione o endocrinologia e
malattie del ricambio o diabetologia o medicina interna, contenente le
seguenti indicazioni (D.M. 18.09.1997):
• nome e cognome del paziente
• data di compilazione
• indicazione del nome e della confezione della specialità medicinale
• dichiarazione del medico, sotto la propria responsabilità, che all'inizio del
trattamento, l'indice di massa corporea del paziente era maggiore od uguale a
30 Kg/m2.
• dose giornaliera del farmaco e durata della terapia che non può in nessun caso
superare i 3 mesi
• nome, cognome, indirizzo e firma del Medico con l'indicazione della
specializzazione posseduta
PIANO TERAPEUTICO
Il Piano Terapeutico, se presentato da solo, e le ricette redatte dopo la data di
scadenza del piano terapeutico o, comunque, dopo 3 mesi dalla data di
compilazione di questo, non sono spedibili.
E' possibile dispensare più di una confezione solo in occasione della prima
dispensazione del prodotto e a condizione che il numero delle confezioni non
superi una durata della terapia di 30 giorni, tenendo conto delle dosi giornaliere
indicate nel Piano Terapeutico.
Nelle successive spedizioni potrà essere dispensata solo una confezione per
ricetta.
La ricetta, redatta in relazione al Piano Terapeutico, può essere redatta sia dal
medico specialista sia dal medico curante.
Il farmacista non può dispensare ulteriori confezioni qualora non sia intercorso,
in base alla posologia prescritta dallo specialista, il periodo previsto per l’assunzione
delle unità posologiche contenute nell’ultima confezione dispensata.
All’atto di ogni spedizione, il farmacista deve apporre sul “piano terapeutico”:
• timbro;
• data;
• prezzo di cessione;
e deve riconsegnarlo al paziente, trattenendo invece la ricetta.
OBBLIGHI DEL FARMACISTA
I farmacisti in possesso delle sostanze vietate sono tenuti ad effettuare le seguenti
operazioni:
- separare le sostanze, sigillarle e redigere apposito inventario che ne indichi
precisamente la quantità;
- custodire il pacco contenente la sostanza ricollocata nell'armadio chiuso a chiave;
- dare comunicazione al N.A.S. e alla competente ASL della giacenza presente in
farmacia;
- attendere che le autorità diano indicazioni ai fini dello smaltimento della sostanza
stessa, fatte salve le quantità autorizzate dal Ministero della salute per
esportazione o scopi analitici. (Circ. FOFI n. 7768 del 05.08.2011)