Segreto Professionale

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Segreto Professionale

Il diritto alla riservatezza, al rispetto della vita
privata e della confidenzialità della persona
assistita rappresentano diritti inviolabili.

Da questo principio deriva, per tutti gli operatori
sanitari, il dovere di garantire (o tutelare) tali diritti
attraverso il mantenimento e la protezione del
segreto professionale

Il segreto professionale è l’obbligo a non rivelare le
informazioni apprese all’interno del rapporto fiduciario.

Il segreto riguarda ogni notizia che non deve essere
divulgata e che una persona vuole sottrarre alla
conoscenza di altre persone
concerne un fatto o una cosa attinente alla sfera intima
del soggetto: corpo, onore, famiglia, credo religioso,
opinioni politiche etcc
Distinzione tra

segreto professionale, con il quale s'intende un segreto
appreso per ragione e a causa dell'esercizio di una attività
professionale che differisce dal cosiddetto

segreto naturale con il quale, invece, s'intende qualunque
notizia che viene appresa a ragione del proprio stato di
amico, di confidente, etc., al di fuori cioè di qualsiasi
rapporto professionale.
Viene definito, segreto professionale ogni notizia che sia
relativa alla sfera intima e privata (notizie di ordine fisico,
psichico, familiare, sentimentale, emotivo, etc.)
dell'assistito e che quest'ultimo ha interesse a che non
venga rivelato e della quale il professionista sia venuto a
conoscenza in quanto tale, cioè in quanto professionista.
Fondamenti del segreto professionale

Etico legato al rispetto della persona;

Deontologico;

Giuridico sancito dall’art. 622 del c.p. dalla
Legge 675/96 sulla Privacy e dal D.lgs
196/03.

FONDAMENTO ETICO: è uno dei cardini del giuramento
ippocratico legato alla posizione del malato che costretto a
ricorrere all’opera del medico è nella necessità di rendere
noti fatti propri sui quali avrebbe preferito tacere
IL GIURAMENTO DI IPPOCRATE
…di tutto ciò che vedrò o intenderò nella vita comune,
durante l’esercizio della mia professione o anche al di fuori
di esso, tacerò quanto non è necessario sia reso noto,
considerando in simili casi la discrezione come un dovere
…

FONDAMENTO DEONTOLOGICO
sancito come norma di comportamento professionale nel
codice deontologico con un forte richiamo ad un
obbligo di riservatezza

CODICE DEONTOLOGIA degli infermieri
FONDAMENTO GIURIDICO
Art. 622 C.P. - Rivelazione di segreto
professionale
“Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio
stato o ufficio, o della propria professione o arte, di
un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo
impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal
fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino
ad un anno o con la multa da lire 60.000 a lire
1.000.000.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa”.
reclusione da sei mesi a tre anni”.

La rivelazione del segreto professionale viene, infatti
definito come delitto contro la persona e punibile con la
reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 60.000 a
lire un milione.

Il fatto costitutivo del delitto consiste nella rivelazione
"senza giusta causa" del segreto professionale ovvero nel
suo impiego al proprio o altrui profitto

La violazione deve avvenire con coscienza e volontà
occorre, la dimostrazione del dolo (l'intenzione di rivelare il
segreto).

Il delitto trattato, è definito reato di pericolo e non di danno

Rivelare, quindi, significa
comportarsi in modo tale che, senza giusta causa,
una o più persone non vincolate dal segreto, siano
messe a conoscenza del segreto; in realtà, la
rivelazione del segreto professionale è legittima
solo se sussiste una giusta causa.
LE GIUSTE CAUSE DI RIVELAZIONE
SONO DISTINTE IN

IMPERATIVE
sono quelle che impongono la rivelazione
del segreto professionale solo ed
esclusivamente nei casi previsti

PERMISSIVE
quelle che permettono o consentono,
ma non obbligano, la rivelazione
del segreto
GIUSTE CAUSE IMPERATIVE di rivelazione del segreto
professionale:

le denunce sanitarie obbligatorie con le quali si vuole
perseguire finalità di ordine clinico, statistico e preventivo.
Vengono presentate all'Autorità sanitaria;

i certificati obbligatori che rappresentano attestazioni di un
fatto di natura tecnica destinati a provare la verità in ordine
ad un evento di natura biologico-clinica e che si rilascia al
richiedente, nel suo stesso interesse;

il referto, denuncia giudiziaria (ex rapporto)

la perizia e la consulenza tecnica; l'ispezione corporale
ordinata dal giudice;
CAUSE PERMISSIVE

il consenso dell'avente diritto; poiché il rispetto del segreto
è un diritto personale dell'assistito, il consenso di
quest'ultimo è una giusta causa permissiva
il consenso deve essere informato, esplicito,
autentico e libero
Da ciò si deduce che l'assistito consente alla rivelazione solo
per quei segreti di cui egli stesso ha consapevolezza,
mentre il consenso non è chiaramente valido per ciò che
egli ignora
Tra le giuste cause permissive vanno inserite tutte quelle
cosiddette scriminative cioè che escludono la punibilità
della rivelazione del segreto quali:

caso fortuito o forza maggiore (art. 45 c.p.) dal momento
che per la realizzazione del delitto occorre il dolo,
mancando invece l'intenzione dell'agente di rivelare il
segreto, manca una delle condizioni obiettive di punibilità;

errore determinato dall'altrui inganno (art. 48 c.p.);

stato di necessità (art. 54 c.p.) “non è punibile chi ha
commesso il fatto per esservi stato costretto dalla
necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un
danno grave alla persona, pericolo da lui non
volontariamente causato né altrimenti evitabile sempre che
il fatto sia proporzionato al pericolo”

legittima difesa (art. 52 c.p.) “non è punibile chi ha
commesso il fatto per esservi stato costretto dalla
necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il
pericolo attuale di un'offesa ingiusta sempre che la difesa
sia proporzionale all'offesa”,
il diritto che si difende deve essere più importante rispetto
alle conseguenze della violazione del segreto ad esempio
la difesa del diritto alla vita, alla incolumità fisica, alla
salute ed alla onorabilità professionale

costringimento fisico (art. 46 c.p.) in questo caso risponde
della rivelazione l'autore della violenza;
 la legge riconosce il diritto di astenersi, ma non
l'obbligo, dal testimoniare su fatti di cui il sanitario
è venuto a conoscenza per ragione ed a causa
dell'esercizio professionale. (art.200 del c.p.p.)
Tale tutela incontra dei limiti: lo stesso art. 200 c.p.p
specifica che se il giudice ha motivo di dubitare che le
dichiarazioni rese da tali persone per esimersi dal deporre
sia infondata, ordina che il testimone deponga

La facoltà di testimoniare, riconosciuta dalla norma
giuridica, non implica necessariamente il dovere o
l'obbligo di astenersi, ma significa che il sanitario può
anche rendere spontaneamente la sua testimonianza,
in questo caso deve, tuttavia, nel caso trattasi di un
medico, tenere in considerazione la norma deontologica
contenuta nell'art.13 del Codice Deontologico Medico, la
quale è tassativa e perentoria nel vietare al medico di
rendere qualsiasi testimonianza su ciò che egli ha
appreso nell'esercizio ed a causa della sua attività
professionale
SEGRETO PROFESSIONALE E
ORDINAMENTO GIURIDICO

Art. 326 C.P. - Rivelazione ed utilizzazione di segreto
d’ufficio
“Il pubblico ufficiale e la persona incaricata di un
pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua
qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbono
rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la
conoscenza, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3
anni. Se l’agevolazione è soltanto colposa, si applica la
reclusione fino a 1 anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un
pubblico, che, per procurare a se o ad altri un indebito
materiale, si avvale illegittimamente di notizie d’ufficio,
le quali debbono rimanere segrete, è punito con la
reclusione da 2 a 5 anni
TRASMISSIONE DEL SEGRETO PROFESSIONALE
La trasmissione del segreto è rappresentata
dalla rivelazione a persone egualmente
tenute al segreto, resa necessaria da
circostanze inerenti lo stesso interessato
o dovute a finalità sociali (trasmissione ad
altri professionisti, pubblicazione di un
caso a fine scientifico, etc.).
LA LEGGE SULLA PRIVACY

La custodia del "segreto professionale", già disciplinata in
duplice veste, penale e deontologica, viene rafforzata da
recenti disposizioni legislative

LEGGE 675/96 sulla Privacy e dal D.lgs 196/03 CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI D. Lgs
30.6.2003 n. 196 (Legge delega n. 127/2001)
Art. 1 Diritto alla protezione dei dati personali
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati
personali che lo riguardano.
IN BASE ALLA LEGGE SULLA PRIVACY
I DATI PERSONALI
POSSONO ESSERE SUDDIVISI IN
(art.4)

DATI ANONIMI

DATI IDENTIFICATIVI

DATI SENSIBILI (VI RIENTRANO I DATI GENETICI)

DATI GIUDIZIARI

DATO PERSONALE
“qualunque informazione relativa a persona
fisica, persona giuridica, ente o associazione,
identificati o identificabili, anche indirettamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione”

DATO IDENTIFICATIVO
“dati personali che permettono l’identificazione
diretta dell’interessato”

DATI SENSIBILI
“dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale

DATI GIUDIZIARI
“dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui
al DPR 14.11.02n.313, in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o
la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli
artt. 60-61 c.p.p.”

DATI ANONIMI
il dato che in origine, o a seguito di trattamento non
può essere associato ad un interessato identificato
o identificabile
Art. 4 (Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si intende per:
"trattamento", qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il
blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non
registrati in una banca di dati..;
LA CONSULTAZIONE RIGUARDA TERZE PERSONE CHE
DEVONO PERO’ ESSERE INCARICATE DEL
TRATTAMENTO DEI DATI
COME REGOLA GENERALE I DATI DEVONO
ESSERE TRATTATI (art.11)

IN MODO LECITO E SECONDO CORRETTEZZA

RACCOLTI E REGISTRATI PER SCOPI DETERMINATI,
ESPLICITI E LEGITTIMI

ESATTI E SE NECESSARIO AGGIORNATI

PERTINENTI, COMPLETI E NON ECCEDENTI RISPETTO
ALLE FINALITA’ PER LE QUALI SONO STATI RACCOLTI O
SUCCESSIVAMENTE TRATTATI

CONSERVATI
IN
FORMA
CHE
L’IDENTIFICAZIONE DELL’INTERESSATO
CONSENTA
Art. 76
Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici,
anche nell’ambito di un’attività di rilevante interesse pubblico ai sensi
dell’articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute:
a) con il consenso dell’interessato e anche senza l’autorizzazione del
Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per
perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica
dell'interessato;
b) anche senza il consenso dell’interessato e previa autorizzazione del
Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la
collettività.
2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le modalità semplificate
di cui al capo II.
3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i casi di
particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.