segreto professionale e segreto d`ufficio

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segreto professionale e segreto d`ufficio
SEGRETO PROFESSIONALE E SEGRETO D’UFFICIO
Il segreto professionale è un obbligo del medico e rappresenta, prima ancora di una imposizione di Legge,
un dovere morale basato su fondamenti di etica. Trova radici fin da epoca remota, anche se l’evoluzione
della società civile negli ultimi decenni ne ha modificato alcuni aspetti, avendo contrapposto all’obbligo del
segreto professionale nei confronti del singolo, il dovere di tutelare la collettività. In altri termini esiste una
antitesi nel rapporto fra diritti del singolo ed esigenze della collettività e questo conflitto rende
problematici alcuni aspetti peculiari del segreto professionale
Il codice di deontologia approvato dal consiglio nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri il 16/12/2006 dedica all’argomento tre articoli: art. 10: segreto professionale, art. 11:
riservatezza dei dati personali, art. 12: trattamento dei dati sensibili.
Il codice penale (art. 622) prevede il reato di RIVELAZIONE DI SEGRETO PROFESSIONALE: “Chiunque, avendo
notizia, per ragione del proprio stato o ufficio o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela,
senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare
nocumento, con la reclusione fino a 1 anno o con la multa da lire 60.000 a lire 1.000.000. Il delitto è punibile
a querela della persona offesa”.
L’obbligo riguarda “chiunque” si trovi depositario del segreto, “per ragione del proprio stato o ufficio o della
propria professione o arte”. La rivelazione può essere effettuata anche con semplici gesti o sottintesi,
purchè questi siano idonei e sufficienti a far comprendere ad altri ciò che rappresenta un segreto.
La rivelazione è ammessa per “giusta causa imperativa o permissiva”. Quelle IMPERATIVE impongono la
rivelazione del segreto (la denuncia di malattia infettiva, della causa della morte, ecc, i certificati
obbligatori, il referto, la perizia e la consulenza tecnica, l’arbitrato, le visite medico-legali di controllo, ecc.),
quelle PERMISSIVE corrispondono a situazioni che escludono la punibilita’ dei reati in genere, perche’
eliminano l’antigiuridicita’ del fatto (CAUSE SCRIMINANTI): il caso fortuito o la forza maggiore, il
costringimento fisico, l’errore di fatto, l’errore determinato dall’altrui inganno, l’esercizio di un diritto o
l’adempimento di un dovere, la legittima difesa, lo stato di necessità, il consenso dell’avente diritto, ecc).
Nel caso in cui la rivelazione del segreto è effettuata da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un
pubblico servizio, il reato assume connotazione più grave (è punito con pene più severe) ed è previsto
dall’art. 326 del codice penale “Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio”. Il personale del 118 e dei
reparti ospedalieri e territoriali di pronto soccorso, in virtù della specifica qualifica, potrebbe appunto
incorrere, in caso di inosservanza della norma, in tale ultimo reato.
Dott. Mariano Di Meo