residenze fittizie all`estero

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residenze fittizie all`estero
L’art. 2 del TUIR individua come soggetti passivi di
imposta le persone fisiche residenti e non residenti
nel territorio dello stato, stabilendo al successivo art. 3 che
l’imposta viene applicata sul reddito complessivo formato “per
i residenti da tutti i redditi posseduti”. Il secondo comma introduce una presunzione “ai
fini delle imposte sui redditi si considerano residenti in Italia le persone che per la
maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione
residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la
residenza ai sensi del codice civile”. Gli elementi rilevanti ai fini
dell’individuazione della territorialità sono dunque: un elemento
temporale
e
alcuni
elementi
spaziali
(alternativamente:
l’iscrizione presso l’anagrafe residente, il domicilio (luogo in cui la
persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi
– cfr. art. 43 del codice civile), la residenza (ove il soggetto soggiorna con una certa
stabilità) , ovvero la dimora abituale22.
Ora, se è vero che l’iscrizione presso l’anagrafe residente rappresenta una
presunzione iuris et de iure ai fini delle residenza fiscale in Italia, la cancellazione
dall’anagrafe residente (come anche la eventuale iscrizione all’Aire) non costituisce
elemento determinante per escludere il domicilio e la residenza nello Stato italiano:
essa è solo una presunzione iuris tantum, potendo l’Amministrazione finanziaria
desumere con ogni mezzo di prova, anche in contrasto con le risultanze dei dati
anagrafici, l’effettiva residenza del soggetto23.
Per la determinazione della residenza non basta fare riferimento all’indicazione
anagrafica, ma occorre individuare una situazione concreta, determinabile sulla scorta
dell’osservazione della vita dell’individuo nel momento storico considerato con
22
Per quanto riguarda il presupposto temporale, la circolare n. 304/E del 2/12/1997 precisa che “con tale
requisito il legislatore ha inteso, in effetti, richiedere la sussistenza di un legame effettivo e non provvisorio
del soggetto con il territorio dello Stato, tale da legittimare il concorso alle spese pubbliche in
ottemperanza ai doveri di solidarietà di cui all’articolo 2 della Costituzione”.
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Tra l’altro l’art. 2, comma 2 bis del TUIR ha introdotto, a partire dal 1/1/1999, l’inversione dell’onere
della prova prevedendo che si considerino residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle
anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (tra
i quali rientra ad esempio anche il Principato di Monaco). A seguito dell’introduzione nel nostro
ordinamento della menzionata presunzione relativa di residenza in Italia per soggetti iscritti all’Aire ed
emigrati nei cosiddetti “paradisi fiscali” è stata emanata la circolare 140/E del 1999 ove il ministero ha
elencato una serie di elementi che possono, a titolo esemplificativo, costituire prova della residenza
all’estero dell’individuo.
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particolare riguardo ai luoghi in cui ha stabilito la sua casa di abitazione. La
giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per la sussistenza del requisito
dell’abitualità della dimora non è necessaria la continuità o la definitività
definitività e pertanto
permane anche quando il soggetto lavori o svolga la propria attività al di fuori del
comune di residenza, purché
purch conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e
dimostri l’intenzione di mantenervi il centro delle proprie relazioni
relazioni familiari e sociali. Di
conseguenza il trasferimento della persona fisica all’estero deve avvenire sia da un
punto di vista formale (cancellazione anagrafe residente e contestuale iscrizione
all’Aire) che sostanziale.
Quindi, laddove il Comune, attraverso delle valutazioni dirette da parte degli
Uffici comunali, riscontrasse che il trasferimento all’estero è fittizio, potrà inviare la
segnalazione “qualificata”.
I provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate individuano
individua due distinti
sottoambiti:
1. Esito negativo del procedimento di conferma di espatrio
(art. 83, comma 16, del D.L. n. 112/2008):
112/2008) riguarda la
segnalazione all’Amministrazione Finanziaria di quei soggetti
persone fisiche cui è stata negata la richiesta di residenza estera.
Tale tipologia di segnalazione deve essere trasmessa
tras
all’Agenzia
delle Entrate
2. Domiciliato ex art. 43, commi 1 e 2 codice civile (anche a seguito di vigilanza
nel triennio – art. 83, comma 16, del D.L. n. 112/2008):
112/2008) riguarda la individuazione
individua
di
soggetti persone fisiche iscritti all’AIRE, ma effettivamente ancora residenti in Italia. In
particolare, in forza della disposizione citata, i Comuni, nel triennio successivo alla
richiesta di iscrizione di un soggetto nell’anagrafe degli italiani residenti
reside
all’estero,
sottopongono a vigilanza l’effettività della cessazione della residenza nel territorio
nazionale. E’ stabilito che qualora la segnalazione derivi dall’attività di vigilanza esperita
nel triennio dovrà essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate,
Entrate, mentre qualora derivi da
attività di vigilanza eseguita oltre il triennio la stessa dovrà essere trasmessa alla
Guardia di Finanza.
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AMBITO DI INTERVENTO 4 Residenza fittizia all’estero
Ai fini del riconoscimento della residenza estera, per
l’Amministrazione finanziaria l’iscrizione all’Aire (Anagrafe degli
Italiani residenti all’estero) è :
1. una condizione necessaria (poiché solo con questa iscrizione si
può ottenere la cancellazione dall’anagrafe della popolazione
residente);
2. una condizione non sufficiente (poiché al requisito formale deve
aggiungersi quello sostanziale dell’effettiva assenza fisica
dall’Italia per un periodo superiore a 183 giorni all’anno e
dell’inesistenza di un collegamento effettivo e stabile con il
territorio italiano).
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L’Amministrazione finanziaria può desumere con ogni mezzo di
prova, anche in contrasto con le risultanze dei dati anagrafici,
l’effettiva residenza del soggetto.
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Ai fini delle imposte dirette, si considerano residenti in Italia, salvo
prova contraria, anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della
popolazione residente e trasferiti in Stati o territori a fiscalità
privilegiata (art. 2, comma 2 bis del Tuir).
Tali paesi avrebbero dovuto essere individuati sulla base di una lista
oggetto di un apposito decreto ministeriale, non ancora pubblicato,
che individuerebbe i paesi “white list”.
Fino a quando il suddetto decreto non venga pubblicato, si dovrà fare
riferimento all’elenco contenuto nel D.M. 4.05.1999 che individua, al
contrario la cosiddetta “black list” (paesi con regime fiscale
privilegiato).
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Per l’Amministrazione finanziaria è fondamentale individuare il Paese
in cui è “emigrato” il soggetto verificato ossia individuare se trattasi
di un paese black list oppure no.
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Per i soggetti emigrati in Stati esclusi dalla black list permane a
carico dell’Amministrazione finanziaria l’onere della prova, facendo
ricorso ai tradizionali strumenti d’indagine ed a concreti elementi
dimostrativi.
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Per i soggetti emigrati in Stati “black list” l’effetto principale stabilito
dal comma 2-bis dell’art. 2 del Tuir è costituito dall’inversione
dell’onere della prova.
Non grava, in questo caso, sull’Amministrazione finanziaria l’onere di
provare la residenza italiana, presunta per legge, ma grava invece sul
contribuente provare la mancata integrazione dei criteri, residenza e
domicilio, che attribuiscono la residenza italiana.
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Per i paesi “white-list” (o meglio non black list), sono indici
significativi, ai fini dell’eventuale residenza fiscale (C.M. 2/12/1997 n.
304):
•la disponibilità di un’abitazione permanente;
•la presenza della famiglia;
•l’accreditamento dei propri proventi ovunque conseguiti;
•il possesso di beni anche mobiliari;
•la partecipazione a riunioni d’affari;
•la titolarità di cariche sociali;
•il sostenimento di spese alberghiere o di iscrizione a circoli o
clubs;
•l’organizzazione della propria attività e dei propri impegni, anche
internazionali, direttamente o attraverso soggetti operanti nel
territorio italiano.
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Al contrario, i soggetti emigrati in stati con regime fiscale privilegiato
(black list) possono utilizzare qualsiasi mezzo di prova di natura
documentale o dimostrativa atto a stabilire, in particolare:
•La sussistenza della dimora abituale nel Paese estero, sia
personale sia dell’eventuale nucleo familiare;
•L’iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti
scolastici o di formazione del Paese estero;
•Lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere
continuativo, stipulato nello stesso paese estero, ovvero
l’esercizio di una qualunque attività economica con carattere di
stabilità;
•La stipula di contratti di acquisto o di locazione di immobili
residenziali, adeguati ai bisogni abitativi nel Paese di
immigrazione;
•Fatture e ricevute di erogazione di gas, luce, telefono e di altri
canoni tariffari, pagati nel Paese estero;
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•La movimentazione, a qualsiasi titolo, di somme di denaro o di
altre attività finanziarie nel Paese estero e da e per l’Italia;
•L’eventuale iscrizione nelle liste elettorali del Paese
d’immigrazione;
•L’assenza di unità immobiliari tenute a disposizione in Italia o di
atti di donazione, compravendita, costituzione di società, ecc.;
•La mancanza in Italia di significativi e duraturi rapporti di
carattere economico, familiare, politico, sociale, culturale e
ricreativo.
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Gli elementi di prova sono considerati e valutati in una visione
globale, atteso che il superamento della prova contraria alla
presunzione legale non può che scaturire da una complessiva
considerazione della posizione del contribuente.
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STATI E TERRITORI FISCALMENTE PRIVILEGIATI
D.M. art. 1 D.M. 4 maggio 1999
Alderney, Andorra, Anguilla, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi,
Aruba, Bahama, Bahrein, Barbados, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro,
Costa Rica, Dominica, Emirati Arabi Uniti, Ecuador, Filippine,
Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guernsey, Hong Kong, Isola di Man, Isole
Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini Britanniche, Jersey,
Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Malaysia, Maldive, Malta,
Mauritius, Monserrat, Nauru, Niue, Oman, Panama, Polinesia
francese, Monaco, San Marino, Sark, Seicelle, Singapore, Saint Kitts e
Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Granadine, Svizzera, Taiwan,
Tonga, Turks e Caicos, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Samoa.
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Tizio chiede l’iscrizione all’AIRE. II Comune rileva24
tuttavia che:
a. i figli a carico di Tizio hanno frequentato una scuola nel territorio nazionale
b. Tizio ha richiesto al Comune il permesso per il parcheggio residenti o per la
circolazione o la sosta per disabili
c. Tizio frequenta la biblioteca comunale
d. Tizio ha stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo in qualità di
conduttore
e. Tizio è abbonato all’uso dei mezzi pubblici
f. dai verbali della polizia municipale emerge che Tizio è stato fermato diverse
volte alla guida di un’autovettura sul territorio nazionale
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In genere, elementi (indizi) che possono far presumere l’effettiva residenza in Italia sono i seguenti:
disponibilità di una abitazione permanente nel comune; Richieste di permesso per ii parcheggio
residenti/domiciliati (“strisce blu”); richieste di permesso per a “Circolazione e la sosta” disabili (posto auto
riservato); presenza della famiglia nel comune (esempio figli iscritti in scuole comunali); l’accreditamento
di propri proventi, dovunque conseguiti, in Italia; il possesso in loco di beni, anche mobiliari; la
partecipazione a riunioni d’affari in territorio italiano; la titolarità di cariche sociali in territorio italiano; iI
sostenimento di spese alberghiere o di iscrizione a circoli in territorio italiano; la organizzazione della
propria attività e dei propri impegni anche internazionali, direttamente o attraverso soggetti operanti nel
territorio italiano.
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Tizio risulta iscritto all’AIRE. Il Comune, alla luce del
suo potere di vigilanza, ha effettuato del controlli sul
soggetto. A seguito dei controlli, il comune ha riscontrato che Tizio possedeva nel
comune un immobile con una utenza gas attiva e dove sussisteva la residenza del
coniuge e del figli, che frequentavano anche la scuola comunale.
Tizio e iscritto all’AIRE dall’anno 2000. II Comune ha
verificato che in realtà la sede principale dei suoi interessi
familiari ed economici era nel Comune. Gli elementi che hanno indotto il Comune alla
segnalazione sono: lo svolgimento in Italia di attività di pubbliche relazioni e di
amministratore occulto di una società commerciale; la percezione di compensi di lavoro
autonomo per alcune prestazioni professionali; l’iscrizione ad un circolo tennistico sito
nel Comune; l’intestazione di due autovetture; la residenza in Italia del figlio minore
presso un’abitazione le cui utenze elettriche erano intestate al contribuente. Sulla base
di tali elementi I’Ufficio dell’Agenzia delle entrate ha ottenuto l’autorizzazione dalla
Direzione Regionale per avviare indagini finanziarie nei confronti di Tizio. Dall’esame
dei
conti
inviati
dagli
operatori
finanziari,
con
particolare
riferimento
alla
movimentazione della carta di credito, è stato possibile verificare che la quasi totalità
delle spese erano sostenute nel territorio nazionale.
Fonti di innesco. Sono, a titolo di esempio:
□ osservazioni dirette da parte degli Uffici comunali in genere (in
particolare: Polizia Municipale per le infrazioni stradali; altri Uffici per
l’accesso ai servizi comunali)
□ banche dati dell’Ufficio Anagrafe, dell’Ufficio tributi, del Settore istruzione
e cultura.
Uffici coinvolti:
□ Ufficio Anagrafe
□ Polizia Municipale
□ Ufficio tributi
□ Settori istruzione e cultura.
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