CAMERA DEI DEPUTATI
Transcript
CAMERA DEI DEPUTATI
XI V LEGI SLATURA CAMERA DEI DEPUTATI 1 3523267$',/(**( d’iniziat iva dei deput at i )5$1&(6&$0$57,1,$,5$*+,$/%21,$==2/,1,$1721,2 %$5%,(5,%,$1&+,&/(5,&,%5,&2/2&$0,1,7,&$3$5,1, &$7$1262*,25*,2&217(&5,67$/',&8&&8'(// $11$ '(/0$6752'(//(9('29(',*,$1'20(1,&2',9,5*,/,2','21( *8,'2'866,1)(552)5$77$3$6,1,*$5$*1$1,*$51(52 6$17$1&+( *(50$1$ *,%(//,$/%(572*,25*(77,,$118&&,//, /$,1$7,/$9$*1,1,$11$0$5,$/(21(/,6,/235(67,/83, /866$1$0$1,1(77,0$57,1(//,0$66,''$0,/$1$720,12/, 527$0250,1202521,269$/'21$32/,1892/,211,63$/0$ 3$/0,(5,3$1,=3$2/(77,7$1*+(521,3$2/21(3$52/2 3(5(77,3,172325&85,&&,87,5,==,*8,'25266,6$,$ 6$178//,6$321$5$67$*12G $/&2175(69,7$/,$/)5('29,72 =$1(77,1 Disciplina della professione di insegnant e di t ennis 3UHVHQWDWDLODSULOH $UW 2JJHWWRGHOODOHJJH 1. La present e legge st abilisce i princìpi fondam ent ali in m at eria di ordinam ent o della professione di insegnant e di t ennis. $UW 2JJHWWRGHOODSURIHVVLRQH GLLQVHJQDQWHGLWHQQLV 1. E'insegnant e di t ennis chi insegna professionalm ent e o com unque a front e di una ret ribuzione in qualsiasi form a corrispost a, anche in m odo non esclusivo e non cont inuat ivo, a persone singole e a gruppi di persone, lo sport del t ennis e le t ecniche t ennist iche in t ut t e le loro specializzazioni. 2. Ai fini della present e legge è alt resì considerat o insegnant e di t ennis chi svolge le at t ivit à di cui al com m a 1 t em poraneam ent e o st agionalm ent e. $UW $OERSURIHVVLRQDOH GHJOLLQVHJQDQWLGLWHQQLV 1. L'esercizio dell'at t ivit à di insegnant e di t ennis è subordinat o all'iscrizione all'albo professionale t enut o ed aggiornat o dalla Federazione it aliana t ennis. 2. L'albo professionale degli insegnant i di t ennis è cost it uit o dalle sezioni relat ive ai livelli di form azione di cui all'art icolo 5, com m a 3. 3. La Federazione it aliana t ennis st abilisce m ediant e apposit e delibere le at t ivit à che gli appart enent i a ciascuna delle sezioni sono abilit at i ad esercit are. 4. I n caso di violazione delle disposizioni em anat e dalla Federazione it aliana t ennis di cui al com m a 3, l'insegnant e di t ennis è passibile delle sanzioni disciplinari di cui all'art icolo 12. $UW 5HTXLVLWLSHUO LVFUL]LRQHDOO DOER SURIHVVLRQDOHGHJOLLQVHJQDQWLGLWHQQLV 1. Possono essere iscrit t i all'albo professionale degli insegnant i di t ennis coloro che sono in possesso della relat iva abilit azione, conseguit a con le m odalit à di cui all'art icolo 5, nonché dei seguent i requisit i: Dcit t adinanza it aliana o di alt ro St at o appart enent e all'Unione europea; Em aggiore et à; Fpossesso del diplom a di scuola m edia superiore; Gnon avere riport at o condanne penali che com port ino indegnit à, incom pat ibilit à o int erdizione, anche t em poranea, dall'esercizio della professione, salvo che sia int erv enut a procedura di riabilit azione; Hnon sia avvenut a applicazione della pena per i reat i di cui alla let t era G ai sensi dell'art icolo 444 del codice di procedura penale. $UW $ELOLWD]LRQHWHRULFRSUDWLFD 1. L'abilit azione all'esercizio della professione di insegnant e di t ennis si consegue m ediant e la frequenza di apposit i corsi t eorico- prat ici ed il superam ent o dei relat ivi esam i finali in conform it à a quant o st abilit o dall'art icolo 8. 2. I corsi di cui al com m a 1 sono organizzat i a livello regionale e nazionale in relazione alla qualifica da conseguire a cura degli organi regionali e nazionali della Federazione it aliana t ennis, in conform it à a quant o indicat o dagli art icoli 6 e 7. 3. I l quadro form at ivo dei profili professionali della Federazione it aliana t ennis prevede i seguent i livelli di form azione: Dist rut t ore di prim o grado; Eist rut t ore di secondo grado; Fm aest ro nazionale; Gt ecnico nazionale. 4. La Federazione it aliana t ennis st abilisce ed aggiorna ent ro il 31 dicem bre di ogni anno le quot e di iscrizione a carico degli allievi per la part ecipazione ai corsi di cui al present e art icolo nonché ai corsi di aggiornam ent o di cui all'art icolo 10. $UW &RPSHWHQ]HIRUPDWLYHGHLFRPLWDWL UHJLRQDOLGHOOD)HGHUD]LRQHLWDOLDQDWHQQLV 1. I corsi per la form azione degli ist rut t ori di prim o e secondo grado di cui alle let t ere D e Edel com m a 3 dell’art icolo 5 sono organizzat i dai com it at i regionali della Federazione it aliana t ennis, in form a singola o associat a secondo le m odalit à st abilit e dai com it at i st essi e sulla base delle indicazioni em anat e dalle regioni nonché di VWDQGDUG qualit at ivi om ogenei fissat i dalla Scuola nazionale m aest ri della Federazione it aliana t ennis. $UW &RPSHWHQ]HIRUPDWLYHGHOOD)HGHUD]LRQH LWDOLDQDWHQQLV 1. I corsi per la form azione dei m aest ri nazionali e dei t ecnici nazionali di cui alle let t ere Fe G del com m a 3 dell'art icolo 5, sono organizzat i dalla Federazione it aliana t ennis su base nazionale. 2. La Federazione it aliana t ennis, quale associazione senza scopo di lucro sogget t a alla vigilanza del Com it at o olim pico nazionale it aliano, definisce il piano di st udi, i crit eri di am m issione e la durat a dei corsi di form azione relat ivi ai profili professionali degli insegnant i di t ennis e individua i com ponent i del corpo docent e per lo svolgim ent o dei corsi di m aest ro nazionale e di t ecnico nazionale. $UW 3URYHGLHVDPH 1. Al t erm ine dei corsi di cui agli art icoli 6 e 7 i part ecipant i sost engono le prove di esam e t eorico- prat iche organizzat e in conform it à a quant o dispost o dal present e art icolo. 2. Le com m issioni d'esam e sono cost it uit e dal corpo docent e che ha t enut o le lezioni dei corsi e da docent i indicat i dal com it at o diret t ivo della Scuola nazionale m aest ri. 3. Le prove d'esam e com prendono una prova t eorica, una prova prat ica e un t irocinio form at ivo. L'esam e è superat o se il candidat o raggiunge la sufficienza in ciascuna delle t re prove. 4. La prova t eorica com prende m at erie relat ive ai dirit t i, ai doveri e alle responsabilit à degli insegnant i di t ennis. $UW ,QVHJQDPHQWRGHOWHQQLV DOOHSHUVRQHGLYHUVDPHQWHDELOL 1. Le prove d'esam e di cui all'art icolo 8, com m a 3, includono espressam ent e nozioni relat ive all'insegnam ent o del t ennis a persone diversam ent e abili. 2. La Federazione it aliana t ennis organizza corsi di specializzazione per l'insegnam ent o del t ennis alle persone diversam ent e abili. $UW &RUVLGLDJJLRUQDPHQWR 1. I l rinnovo dell'iscrizione all'albo è subordinat o alla frequenza nell'arco di t re anni di alm eno uno dei corsi di aggiornam ent o organizzat i dalla Federazione it aliana t ennis. $UW ,QVHJQDQWLGLWHQQLVH[WUDFRPXQLWDUL 1. L’aut orizzazione all’esercizio della professione in I t alia per gli insegnant i di t ennis di St at i non appart enent i all'Unione europea è subordinat a al riconoscim ent o, dem andat o alla Federazione it aliana t ennis, della equipollenza dei t it oli e della reciprocit à, nel rispet t o dei princìpi st abilit i dalla norm at iva com unit aria. $UW 6DQ]LRQLGLVFLSOLQDUL 1. Gli insegnant i di t ennis iscrit t i all'albo professionale di cui all'art icolo 3 che violano le norm e deont ologiche ovvero le disposizioni della present e legge sono passibili delle seguent i sanzioni disciplinari: Dam m onizione scrit t a; E censura; F sospensione dall'albo per un periodo da un m ese a un anno; G radiazione dall'albo. 2. I prov vedim ent i disciplinari di cui al com m a 1 sono adot t at i dagli organi giurisdizionali della Federazione it aliana t ennis secondo le procedure già previst e dalle Cart e federali. $UW &DQFHOOD]LRQHGDOO DOER 1. Olt re che per radiazione, si procede alla cancellazione dall'albo in caso di: D rinunzia all'iscrizione; E condanne penali di cui all'art icolo 4, com m a 1, let t ere G ed H F m ancat o pagam ent o della quot a annuale di iscrizione ent ro i sei m esi successivi dalla dat a della sua scadenza. $UW (VHUFL]LRDEXVLYRGHOODSURIHVVLRQH 1. L'esercizio abusivo della professione di insegnant e di t ennis è punit o ai sensi dell'art icolo 348 del codice penale. 2. Ai fini di cui al com m a 1, all'insegnam ent o professionale è equiparat a qualsiasi form a di esercizio dell'at t iv it à di cui all'art icolo 2. $UW ,VWLWX]LRQHGLXQIRQGRSUHVVRRJQLUHJLRQHSHUOD SURPR]LRQHHORVYLOXSSRGHOWHQQLV 1. Le regioni, nell'am bit o delle loro com pet enze, definiscono le sanzioni e i presuppost i di applicazione delle st esse per i casi in cui sogget t i di qualsivoglia nat ura, in via indicat iva e non esaust iva circoli, villaggi t urist ici, alberghi, t engano lezioni privat e o corsi collet t ivi di t ennis senza avvalersi di insegnant i iscrit t i all’albo di cui all’art icolo 3. 2. Le regioni em anano disposizioni relat ive all’ist it uzione di un apposit o fondo regionale dest inat o a raccogliere le som m e riscosse a seguit o dell’applicazione delle sanzioni di cui al com m a 1 e finalizzat o alla prom ozione ed allo sviluppo dello sport del t ennis presso i bam bini e gli adolescent i, in conform it à alle disposizioni em anat e dalle regioni st esse. $UW 6FXROHGLWHQQLV 1. La Federazione it aliana t ennis, at t raverso il com it at o diret t ivo della Scuola nazionale m aest ri, disciplina l'ist it uzione e il riconoscim ent o delle scuole di t ennis operant i presso le societ à sport ive affiliat e. 2. La Federazione it aliana t ennis st abilisce, alt resì, in collaborazione con i com it at i regionali, un piano d'azione e di int ervent i per lo sviluppo delle scuole di t ennis in I t alia, che viene inviat o al Com it at o olim pico nazionale it aliano e al Parlam ent o con cadenza biennale. $UW 'LVSRVL]LRQLWUDQVLWRULH 1. La Federazione it aliana t ennis è t enut a ad em anare ent ro t re m esi dalla dat a di ent rat a in vigore della present e legge disposizioni t ransit orie per consent ire la t ransizione dall'albo e dagli elenchi at t ualm ent e t enut i dalla Federazione m edesim a all'albo di cui all'art icolo 3.