CAMERA DEI DEPUTATI

Transcript

CAMERA DEI DEPUTATI
XI V LEGI SLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
1
3523267$',/(**(
d’iniziat iva dei deput at i
)5$1&(6&$0$57,1,$,5$*+,$/%21,$==2/,1,$1721,2
%$5%,(5,%,$1&+,&/(5,&,%5,&2/2&$0,1,7,&$3$5,1,
&$7$1262*,25*,2&217(&5,67$/',&8&&8'(//
$11$
'(/0$6752'(//(9('29(',*,$1'20(1,&2',9,5*,/,2','21(
*8,'2'866,1)(552)5$77$3$6,1,*$5$*1$1,*$51(52
6$17$1&+(
*(50$1$
*,%(//,$/%(572*,25*(77,,$118&&,//,
/$,1$7,/$9$*1,1,$11$0$5,$/(21(/,6,/235(67,/83,
/866$1$0$1,1(77,0$57,1(//,0$66,''$0,/$1$720,12/,
527$0250,1202521,269$/'21$32/,1892/,211,63$/0$
3$/0,(5,3$1,=3$2/(77,7$1*+(521,3$2/21(3$52/2
3(5(77,3,172325&85,&&,87,5,==,*8,'25266,6$,$
6$178//,6$321$5$67$*12G
$/&2175(69,7$/,$/)5('29,72
=$1(77,1
Disciplina della professione di insegnant e di t ennis
3UHVHQWDWDLODSULOH
$UW
2JJHWWRGHOODOHJJH
1. La present e legge st abilisce i princìpi fondam ent ali in m at eria di ordinam ent o della
professione di insegnant e di t ennis.
$UW
2JJHWWRGHOODSURIHVVLRQH
GLLQVHJQDQWHGLWHQQLV
1. E'insegnant e di t ennis chi insegna professionalm ent e o com unque a front e di una
ret ribuzione in qualsiasi form a corrispost a, anche in m odo non esclusivo e non cont inuat ivo, a
persone singole e a gruppi di persone, lo sport del t ennis e le t ecniche t ennist iche in t ut t e le
loro specializzazioni.
2. Ai fini della present e legge è alt resì considerat o insegnant e di t ennis chi svolge le
at t ivit à di cui al com m a 1 t em poraneam ent e o st agionalm ent e.
$UW
$OERSURIHVVLRQDOH
GHJOLLQVHJQDQWLGLWHQQLV
1. L'esercizio dell'at t ivit à di insegnant e di t ennis è subordinat o all'iscrizione all'albo
professionale t enut o ed aggiornat o dalla Federazione it aliana t ennis.
2. L'albo professionale degli insegnant i di t ennis è cost it uit o dalle sezioni relat ive ai livelli
di form azione di cui all'art icolo 5, com m a 3.
3. La Federazione it aliana t ennis st abilisce m ediant e apposit e delibere le at t ivit à che gli
appart enent i a ciascuna delle sezioni sono abilit at i ad esercit are.
4. I n caso di violazione delle disposizioni em anat e dalla Federazione it aliana t ennis di cui
al com m a 3, l'insegnant e di t ennis è passibile delle sanzioni disciplinari di cui all'art icolo 12.
$UW
5HTXLVLWLSHUO
LVFUL]LRQHDOO
DOER
SURIHVVLRQDOHGHJOLLQVHJQDQWLGLWHQQLV
1. Possono essere iscrit t i all'albo professionale degli insegnant i di t ennis coloro che sono
in possesso della relat iva abilit azione, conseguit a con le m odalit à di cui all'art icolo 5, nonché
dei seguent i requisit i:
Dcit t adinanza it aliana o di alt ro St at o appart enent e all'Unione europea;
Em aggiore et à;
Fpossesso del diplom a di scuola m edia superiore;
Gnon avere riport at o condanne penali che com port ino indegnit à, incom pat ibilit à o
int erdizione, anche t em poranea, dall'esercizio della professione, salvo che sia int erv enut a
procedura di riabilit azione;
Hnon sia avvenut a applicazione della pena per i reat i di cui alla let t era G ai sensi
dell'art icolo 444 del codice di procedura penale.
$UW
$ELOLWD]LRQHWHRULFRSUDWLFD
1. L'abilit azione all'esercizio della professione di insegnant e di t ennis si consegue
m ediant e la frequenza di apposit i corsi t eorico- prat ici ed il superam ent o dei relat ivi esam i finali
in conform it à a quant o st abilit o dall'art icolo 8.
2. I corsi di cui al com m a 1 sono organizzat i a livello regionale e nazionale in relazione
alla qualifica da conseguire a cura degli organi regionali e nazionali della Federazione it aliana
t ennis, in conform it à a quant o indicat o dagli art icoli 6 e 7.
3. I l quadro form at ivo dei profili professionali della Federazione it aliana t ennis prevede i
seguent i livelli di form azione:
Dist rut t ore di prim o grado;
Eist rut t ore di secondo grado;
Fm aest ro nazionale;
Gt ecnico nazionale.
4. La Federazione it aliana t ennis st abilisce ed aggiorna ent ro il 31 dicem bre di ogni anno
le quot e di iscrizione a carico degli allievi per la part ecipazione ai corsi di cui al present e
art icolo nonché ai corsi di aggiornam ent o di cui all'art icolo 10.
$UW
&RPSHWHQ]HIRUPDWLYHGHLFRPLWDWL
UHJLRQDOLGHOOD)HGHUD]LRQHLWDOLDQDWHQQLV
1. I corsi per la form azione degli ist rut t ori di prim o e secondo grado di cui alle let t ere D e
Edel com m a 3 dell’art icolo 5 sono organizzat i dai com it at i regionali della Federazione it aliana
t ennis, in form a singola o associat a secondo le m odalit à st abilit e dai com it at i st essi e sulla
base delle indicazioni em anat e dalle regioni nonché di VWDQGDUG qualit at ivi om ogenei fissat i
dalla Scuola nazionale m aest ri della Federazione it aliana t ennis.
$UW
&RPSHWHQ]HIRUPDWLYHGHOOD)HGHUD]LRQH
LWDOLDQDWHQQLV
1. I corsi per la form azione dei m aest ri nazionali e dei t ecnici nazionali di cui alle let t ere
Fe G del com m a 3 dell'art icolo 5, sono organizzat i dalla Federazione it aliana t ennis su base
nazionale.
2. La Federazione it aliana t ennis, quale associazione senza scopo di lucro sogget t a alla
vigilanza del Com it at o olim pico nazionale it aliano, definisce il piano di st udi, i crit eri di
am m issione e la durat a dei corsi di form azione relat ivi ai profili professionali degli insegnant i di
t ennis e individua i com ponent i del corpo docent e per lo svolgim ent o dei corsi di m aest ro
nazionale e di t ecnico nazionale.
$UW
3URYHGLHVDPH
1. Al t erm ine dei corsi di cui agli art icoli 6 e 7 i part ecipant i sost engono le prove di esam e
t eorico- prat iche organizzat e in conform it à a quant o dispost o dal present e art icolo.
2. Le com m issioni d'esam e sono cost it uit e dal corpo docent e che ha t enut o le lezioni dei
corsi e da docent i indicat i dal com it at o diret t ivo della Scuola nazionale m aest ri.
3. Le prove d'esam e com prendono una prova t eorica, una prova prat ica e un t irocinio
form at ivo. L'esam e è superat o se il candidat o raggiunge la sufficienza in ciascuna delle t re
prove.
4. La prova t eorica com prende m at erie relat ive ai dirit t i, ai doveri e alle responsabilit à
degli insegnant i di t ennis.
$UW
,QVHJQDPHQWRGHOWHQQLV
DOOHSHUVRQHGLYHUVDPHQWHDELOL
1. Le prove d'esam e di cui all'art icolo 8, com m a 3, includono espressam ent e nozioni
relat ive all'insegnam ent o del t ennis a persone diversam ent e abili.
2. La Federazione it aliana t ennis organizza corsi di specializzazione per l'insegnam ent o
del t ennis alle persone diversam ent e abili.
$UW
&RUVLGLDJJLRUQDPHQWR
1. I l rinnovo dell'iscrizione all'albo è subordinat o alla frequenza nell'arco di t re anni di
alm eno uno dei corsi di aggiornam ent o organizzat i dalla Federazione it aliana t ennis.
$UW
,QVHJQDQWLGLWHQQLVH[WUDFRPXQLWDUL
1. L’aut orizzazione all’esercizio della professione in I t alia per gli insegnant i di t ennis di
St at i non appart enent i all'Unione europea è subordinat a al riconoscim ent o, dem andat o alla
Federazione it aliana t ennis, della equipollenza dei t it oli e della reciprocit à, nel rispet t o dei
princìpi st abilit i dalla norm at iva com unit aria.
$UW
6DQ]LRQLGLVFLSOLQDUL
1. Gli insegnant i di t ennis iscrit t i all'albo professionale di cui all'art icolo 3 che violano le
norm e deont ologiche ovvero le disposizioni della present e legge sono passibili delle seguent i
sanzioni disciplinari:
Dam m onizione scrit t a;
E censura;
F sospensione dall'albo per un periodo da un m ese a un anno;
G radiazione dall'albo.
2. I prov vedim ent i disciplinari di cui al com m a 1 sono adot t at i dagli organi giurisdizionali
della Federazione it aliana t ennis secondo le procedure già previst e dalle Cart e federali.
$UW
&DQFHOOD]LRQHGDOO
DOER
1. Olt re che per radiazione, si procede alla cancellazione dall'albo in caso di:
D rinunzia all'iscrizione;
E condanne penali di cui all'art icolo 4, com m a 1, let t ere G ed H
F m ancat o pagam ent o della quot a annuale di iscrizione ent ro i sei m esi successivi
dalla dat a della sua scadenza.
$UW
(VHUFL]LRDEXVLYRGHOODSURIHVVLRQH
1. L'esercizio abusivo della professione di insegnant e di t ennis è punit o ai sensi
dell'art icolo 348 del codice penale.
2. Ai fini di cui al com m a 1, all'insegnam ent o professionale è equiparat a qualsiasi form a
di esercizio dell'at t iv it à di cui all'art icolo 2.
$UW
,VWLWX]LRQHGLXQIRQGRSUHVVRRJQLUHJLRQHSHUOD
SURPR]LRQHHORVYLOXSSRGHOWHQQLV
1. Le regioni, nell'am bit o delle loro com pet enze, definiscono le sanzioni e i presuppost i di
applicazione delle st esse per i casi in cui sogget t i di qualsivoglia nat ura, in via indicat iva e non
esaust iva circoli, villaggi t urist ici, alberghi, t engano lezioni privat e o corsi collet t ivi di t ennis
senza avvalersi di insegnant i iscrit t i all’albo di cui all’art icolo 3.
2. Le regioni em anano disposizioni relat ive all’ist it uzione di un apposit o fondo regionale
dest inat o a raccogliere le som m e riscosse a seguit o dell’applicazione delle sanzioni di cui al
com m a 1 e finalizzat o alla prom ozione ed allo sviluppo dello sport del t ennis presso i bam bini e
gli adolescent i, in conform it à alle disposizioni em anat e dalle regioni st esse.
$UW
6FXROHGLWHQQLV
1. La Federazione it aliana t ennis, at t raverso il com it at o diret t ivo della Scuola nazionale
m aest ri, disciplina l'ist it uzione e il riconoscim ent o delle scuole di t ennis operant i presso le
societ à sport ive affiliat e.
2. La Federazione it aliana t ennis st abilisce, alt resì, in collaborazione con i com it at i
regionali, un piano d'azione e di int ervent i per lo sviluppo delle scuole di t ennis in I t alia, che
viene inviat o al Com it at o olim pico nazionale it aliano e al Parlam ent o con cadenza biennale.
$UW
'LVSRVL]LRQLWUDQVLWRULH
1. La Federazione it aliana t ennis è t enut a ad em anare ent ro t re m esi dalla dat a di ent rat a
in vigore della present e legge disposizioni t ransit orie per consent ire la t ransizione dall'albo e
dagli elenchi at t ualm ent e t enut i dalla Federazione m edesim a all'albo di cui all'art icolo 3.