regolamento di istituzione e disciplina del registro delle unioni civili
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regolamento di istituzione e disciplina del registro delle unioni civili
Comune di Greve in Chianti REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI Approvato con deliberazione CC n. 22 del 24/3/2015 ART. 1 Istituzione 1.Il Comune di Greve in Chianti, nell’ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità dell’unione civile e ne promuove il pubblico rispetto. 2.E’ istituito presso questo comune un registro amministrativo delle unioni civili; nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei limiti di legge, il Comune si impegna ad assicurare alle coppie unite civilmente l’accesso a tutti i procedimenti, benefici ed opportunità amministrative di varia natura, alle medesime condizioni riconosciute alle coppie sposate. 3.La disciplina comunale delle unioni civili ha esclusiva rilevanza amministrativa, essa non interferisce in alcun modo con le previsioni normative statali in materia anagrafica, di diritto civile, di diritto di famiglia o con altra normativa di tipo civilistico riservata allo Stato, così come non interferisce né si può sovraordinare alle competenze amministrative di altra Pubblica Amministrazione. ART. 2 Requisiti 1.L’Amministrazione Comunale considera unione civile, l’unione tra due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sesso diverso, legate da vincoli affettivi che abbiano una relazione di reciproca assistenza morale e/o materiale e che abbiano richiesto ed ottenuto, ai sensi del presente regolamento, l’iscrizione nel registro amministrativo delle unioni civili, appositamente istituito. 2.L’iscrizione al registro può essere richiesta da due persone maggiorenni, non legate tra loro da vincoli di parentela, affinità, matrimonio, filiazione, adozione, tutela o amministrazione di sostegno; 3.I soggetti richiedenti devono, al momento della richiesta iscrizione, a) avere entrambi la residenza anagrafica nel Comune di Greve in Chianti ex art. 4 DPR.223/1989; b) essere coabitanti da almeno un anno rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione oppure avere un certificato di matrimonio celebrato all'estero e non riconosciuto in Italia; c) essere di stato civile libero o avere ottenuto l’annotazione della separazione legale a margine del certificato di matrimonio. 4.I richiedenti non devono essere iscritti in altro registro come componenti di altra unione civile. ART. 3 Modalità di iscrizione 1. Le iscrizioni avvengono a seguito di apposita domanda presentata congiuntamente da entrambi i soggetti interessati all’ufficio comunale di Greve in Chianti competente ed individuato dall’amministrazione. Il Settore comunale competente alla tenuta del registro è il settore 1 “Affari generali” 2. E’ necessario che la domanda sia corredata da autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’assenza delle cause impeditive indicate nel presente regolamento. 3. Il responsabile del settore 1, con atto dirigenziale, approva lo schema del registro da tenere e la modulistica necessaria per provvedere; individua inoltre l'addetto all'ufficio responsabile del procedimento. ART.4 Cancellazione 1. Il cessare della coabitazione e/o residenza nel comune di Greve in Chianti, determina la cancellazione dal registro. 2. Il venir meno di uno dei requisiti di iscrizione comporta la cancellazione dal Registro. 3. Nel caso di permanenza della coabitazione ma del venir meno dei rapporti affettivi tra le parti la cancellazione avviene anche su richiesta di una sola delle parti interessate. 4. L’unione civile cessa d’ufficio con la morte di una delle parti. 5. Ciascuna parte ha l’obbligo di comunicare all’ufficio competente , entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento che determina la perdita di uno dei requisiti necessari per essere iscritti al Registro, la richiesta di cancellazione con la relativa documentazione. 6. L’ufficio competente, nei casi di cui al comma precedente provvede alla cancellazione. 7.L’ufficio competente che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino la cancellazione dal Registro, provvede d’ufficio a convocare le parti invitandole a rendere le opportune dichiarazioni. Nell’ipotesi che l’invito resti disatteso, nei termini appositamente individuati, l’ufficio provvede alla cancellazione d’ufficio, notificando agli interessati il provvedimento che costituisce atto definitivo non impugnabile gerarchicamente in via amministrativa. 8.La violazione degli obblighi di comunicazione comporta la decadenza dai benefici medio tempore acquisiti dalle parti interessate in ragione della iscrizione nel registro. Tale provvedimento di decadenza non può essere oggetto di ricorso amministrativo in via gerarchica. ART. 5 Effetti 1. Sino alla riforma del diritto in materia familiare e dello stato civile, che disciplinerà a livello nazionale la materia, la disciplina comunale delle unioni civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa per la finalità di garantire e superare situazioni di discriminazioni delle unioni civili e favorirne l’integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio, con particolare riferimento a: casa, sport, servizi sociali, politiche per giovani, genitori ed anziani, scuola e servizi educativi, diritti d'accesso e partecipazione, trasporti. 2.Assicurare, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle norme vigenti, alle coppie unite civilmente l'accesso a tutti i procedimenti, benefici ed opportunità amministrative in tali aree, alle medesime condizioni riconosciute alle coppie sposate. 3. L'amministrazione comunale rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di iscrizione nel registro amministrativo delle unioni civili del comune di Greve in Chianti. ART. 6 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente della deliberazione e del testo del regolamento, ai sensi dell’art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile. 2. Gli atti di organizzazione e gli adempimenti di cui all’articolo 4, costituenti presupposto necessario per l’operatività del Registro, sono adottati entro 30 giorni dall’entrata in vigore del regolamento.