Mobilità del Personale Tecnico Amministrativo

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Mobilità del Personale Tecnico Amministrativo
DIVISIONE AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
Ufficio Personale Tecnico Amministrativo
Via Duomo 6
13100 Vercelli
Tel 0161/261539 Fax 0161/213290
Decreto Rettore
Repertorio nr. 428 del 2003
Prot. n. 21786
Tit. VII cl. 4
IL RETTORE
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 – “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’art. 30, avente ad oggetto il Passaggio diretto
di personale tra amministrazioni diverse;
Visto il C.C.N.L. – Comparto Università stipulato in data 09.08.2000, ed in particolare l’art.
46,
intitolato
ai
Trasferimenti
del
personale
tecnico
amministrativo
delle
Pubbliche
Amministrazioni;
Considerata la necessità di disciplinare la materia della mobilità interna ed esterna per il
personale tecnico amministrativo dipendente dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale;
Rilevato che la parte sindacale è stata informata;
DECRETA
Art.1 – Sono emanate le “Disposizioni sulla mobilità interna ed esterna del personale
Tecnico Amministrativo”;
DISPOSIZIONI SULLA MOBILITA’ INTERNA ED ESTERNA
DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1.
Le presenti Disposizioni dettano regole in materia di mobilità interna ed esterna del
personale tecnico amministrativo
2.
I criteri generali di programmazione della mobilità sono oggetto di informazione
preventiva alle OO.SS. e R.S.U.
Sb
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Art. 2
Trasferimenti a domanda tra Uffici dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale
1.
I dipendenti interessati al trasferimento presso altro Ufficio dell’Amministrazione
possono presentare al Direttore Amministrativo apposita domanda, debitamente motivata e
corredata del parere del Responsabile d’Ufficio, nel mese di ottobre (dal 1 al 31) di ciascun anno,
con l’indicazione della tipologia di Ufficio presso il quale intendono essere trasferiti.
2.
Qualora il Responsabile di Ufficio sia inquadrato nella categoria C, il parere deve essere
fornito dal Dirigente/Responsabile di Struttura previa proposta – motivata – dello stesso
Responsabile di Ufficio di categoria C.
3.
Qualora il Responsabile di Ufficio esprima parere negativo al trasferimento presso altro
Ufficio, dovrà adeguatamente motivare tale diniego. In tale ipotesi il Direttore Amministrativo potrà
verificare, sentito il dipendente interessato - eventualmente assistito dalle R.S.U. o OO.SS. - e il
Responsabile di Ufficio, l’eventualità di un differimento del trasferimento.
4.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno l’Amministrazione procederà a redigere la lista di
idoneità da cui eventualmente attingere per i trasferimenti interni di Ateneo, prima di procedere alla
copertura dei posti mediante concorsi pubblici.
5.
Della determinazione assunta in ordine al trasferimento – sia in caso di
accoglimento che di rifiuto – verrà data comunicazione al dipendente interessato nonché al
Responsabile d’Ufficio di appartenenza e di destinazione.
6.
Fuori dai casi prima disciplinati, il Direttore Amministrativo – previa richiesta degli
interessati - può disporre il trasferimento, a compensazione, tra personale della stessa Categoria e
Area funzionale.
Art. 3
Trasferimenti d’ufficio
1.
Il trasferimento d’ufficio può essere disposto per motivate esigenze di funzionalità dei
servizi, in cui sono anche da ricomprendere difficoltà di rapporti interpersonali.
2.
Il Direttore Amministrativo, sentiti i responsabili degli Uffici di appartenenza e di
destinazione, dispone i trasferimenti.
3.
I dipendenti, eventualmente assistiti dalle R.S.U. ed OO.SS., possono presentare ricorso in
opposizione al Direttore Amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione
del provvedimento che dispone il trasferimento.
4.
Il Direttore Amministrativo, entro i successivi 30 giorni, si pronuncerà sul ricorso proposto.
Art. 4
Assegnazioni straordinarie e temporanee
1.
Il Direttore Amministrativo può disporre d’ufficio trasferimenti straordinari temporanei per
un massimo di sei mesi, al verificarsi di eventi e situazioni straordinarie ed imprevedibili.
2.
Il provvedimento, sentiti il dipendente e il responsabile dell’Ufficio di appartenenza dello
stesso, dovrà essere motivato.
3.
Il provvedimento, permanendo la situazione di criticità, potrà essere prorogato per non più di
una volta per un periodo non superiore a sei mesi.
2
Art. 5
Trasferimenti ad altra Amministrazione
(dello stesso comparto o di diverso comparto)
1.
I dipendenti interessati al trasferimento presso altra Amministrazione possono
presentare domanda – da indirizzarsi al Direttore Amministrativo – intesa ad ottenere il nulla-osta al
trasferimento entro il 31 dicembre di ciascun anno per l’anno successivo a condizione che abbiano
maturato, alla stessa data, un’anzianità di servizio presso l’Università degli Studi del Piemonte
Orientale non inferiore a 3 anni ovvero al periodo di tempo superiore eventualmente indicato nel
bando concorsuale per il quale il dipendente è risultato vincitore.
2.
La domanda dovrà essere corredata dal parere del Responsabile di Ufficio. Qualora il
Responsabile di Ufficio sia inquadrato nella categoria C, il parere deve essere fornito dal
Dirigente/Responsabile di Struttura previa acquisizione di una proposta del Responsabile di Ufficio
di categoria C.
3.
Delle istanze di cui sopra viene redatta una lista di idoneità – resa pubblica entro il 31
gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione delle istanze - sulla base dell’anzianità di
servizio, tenuto conto della collocazione organizzativa e funzionale e dell’eventuale conferimento di
incarichi retribuiti mediante provvedimento formale e, in subordine, dell’anzianità anagrafica.
4.
La lista di idoneità viene redatta sulla base dei criteri di cui al comma precedente, ma non si
configura come graduatoria, determinando pertanto l’uguale diritto di tutti gli idonei – se richiesti
da altra Pubblica Amministrazione e all’atto della richiesta – al trasferimento.
5.
Annualmente – con proprio provvedimento da emanare entro il 15 novembre di ciascun
anno - il Direttore Amministrativo stabilisce il numero massimo, espresso in percentuale rispetto ai
posti coperti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di istanze di trasferimento accoglibili.
6.
Il trasferimento è disposto dal Direttore Amministrativo, nel limite delle istanze accoglibili
stabilite.
7.
Del rilascio del nulla osta al trasferimento, ovvero del diniego o differimento, viene data
comunicazione scritta al richiedente nonché all’Amministrazione di destinazione entro i termini da
quest’ultima stabiliti per la decorrenza del trasferimento.
8.
Nel caso di decadenza di uno dei componenti della lista di idoneità di cui al co. 4, subentra il
primo dei non inclusi nella lista medesima.
9.
Qualora non provenga alcuna richiesta di trasferimento da parte dell’Amministrazione
pubblica non si darà luogo al trasferimento stesso.
10.
La lista di idoneità avrà validità annuale.
Art. 6
Trasferimenti da altra Amministrazione
(dello stesso comparto o di altro comparto)
1.
L’Amministrazione, al fine di favorire l’attuazione dei trasferimenti nel medesimo
comparto, comunica alle Amministrazioni del citato comparto l’elenco dei posti che intende coprire
nel corso dell’anno. Dell’avvio del procedimento sono informate le OO.SS. e le R.S.U.
2.
Le domande di trasferimento provenienti da dipendenti in servizio presso
Amministrazioni dello stesso comparto ovvero da Amministrazioni di altro comparto, le quali
possono essere ricevute senza limiti temporali, sono valutate sulla base della professionalità
espressa nei curricula allegati alle istanze nonché a seguito di colloquio con il richiedente volto a
valutare l’idoneità dello stesso a ricoprire il posto vacante.
3
3.
La valutazione di cui al comma precedente è operata dal Direttore Amministrativo con
proprio Decreto.
4.
Le domande non danno alcun diritto al trasferimento.
Art. 7
Ricorsi
1.
Avverso i provvedimenti di diniego del nulla-osta i dipendenti, eventualmente assistiti
dalle R.S.U. ed OO.SS., possono impugnare il provvedimento, con ricorso da presentare in
opposizione al Direttore Amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione
del relativo provvedimento.
2.
La proposizione del ricorso di cui al comma precedente sospende l’esecuzione degli
eventuali trasferimenti dei dipendenti inclusi nella lista di idoneità fino alla definizione dello stesso.
Art. 8
Norma transitoria
1.
In prima applicazione si prescinde, per i nulla-osta al trasferimento presso altre
Pubbliche Amministrazioni, dal requisito dell’anzianità e viene fissato il limite del 7% del personale
in servizio a tempo indeterminato.
2.
Le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione delle
presenti Disposizioni presso l’albo dell’Università.
3.
Qualora pervenga un numero di domande superiori alle domande accoglibili, si
procederà a redigere una lista di idoneità secondo i criteri indicati nell’art. 5, co. 3.
4.
L’Amministrazione si riserva, per tutto il personale oltre che per il personale che ricopre
incarichi di coordinamento di unità operative, il diritto di differire di trasferimento.
Art. 9
Norma Finale
1.
Le presenti Disposizioni saranno applicate a decorrere dal giorno successivo al decreto
di emanazione.
2.
Le stesse saranno immediatamente pubblicate sull’albo ufficiale dell’Ateneo e
consultabili sul sito Internet dell’ Ateneo, alla pagina Statuto e Regolamenti, sezione Personale.
Vercelli, 20 Novembre 2003
IL RETTORE
(Prof. Ilario VIANO)
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